Ultimo aggiornamento: 14 Marzo 2019

Compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni operante presso la Struttura commissariale centrale e presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, comma 7, lettera a), e comma 7-bis, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189. Biennio 2019-2020.

INDICE
Art. 1 – Prestazioni di lavoro straordinario del personale non dirigenziale
Art. 2 – Modalità di prestazione di lavoro straordinario
Art. 3 – Disposizione finanziaria 
Art. 4 – Entrata in vigore ed efficacia.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11 settembre 2017 con cui l’on. Paola De Micheli è stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e in particolare l’articolo 39, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario che subentra nelle funzioni del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016 (comma 1) e che al Commissario si applicano le disposizioni del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal medesimo decreto-legge n. 109 del 2018, e ogni altra disposizione vigente concernente gli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (comma 2);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2018, con il quale il prof. Piero Farabollini è stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 dicembre 2018, con il quale il prof. Piero Farabollini è stato confermato fino al 31 dicembre 2019 Commissario straordinario per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Visto l’articolo 1, comma 990, della legge di bilancio 2019, con il quale la gestione straordinaria di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e in particolare:
– l’articolo 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo;
– l’articolo 50, comma 1, il quale prevede che il Commissario straordinario disciplina l’articolazione interna della struttura posta alle sue dipendenze, anche in aree e unità organizzative, con propri atti in relazione alle specificità funzionali e di competenza;
– l’articolo 50, comma 2, il quale prevede che, ferma restando la dotazione di personale già prevista dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, la struttura del Commissario straordinario può avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale, destinate a operare presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all’articolo 3, a supporto di Regioni e Comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio sulla base di provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 2;
– l’articolo 50, comma 3, lettera a), il quale prevede, fra l’altro, che le duecentoventicinque unità di personale di cui al comma 2 sono individuate nella misura massima di cento unità tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
– l’articolo 50, comma 7, lettera a), il quale prevede, fra l’altro, che, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili, al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 3, direttamente impegnato nelle attività di cui all’articolo 1, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente svolte, oltre a quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, nel limite massimo di 40 ore mensili dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018;
– l’art. 50, comma 7-bis, il quale stabilisce che le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai dipendenti pubblici impiegati presso gli uffici speciali di cui all’articolo 3;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 1 del 10 novembre 2016 recante “Schema tipo di convenzione per l’istituzione dell’ufficio comune denominato “ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016” di cui all’articolo 3 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189”;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 6 del 28 novembre 2016 recante “Linee direttive per la ripartizione e l’assegnazione del personale tecnico e amministrativo da assumere nelle Regioni e nei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016”;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 15 del 27 gennaio 2017, modificata con l’ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017, recante la disciplina della “Organizzazione della struttura centrale del commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”;
Vista la determinazione commissariale n. 1 del 16 marzo 2017 con la quale, fra l’altro, sono state ripartite fra la Struttura commissariale centrale e gli Uffici speciali per la ricostruzione le cento unità di personale di cui all’articolo 50, comma 3, lettera a), del decreto legge n. 189 del 2016, selezionate a seguito di avviso pubblico in data 7 dicembre 2016;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 22 del 4 maggio 2017, recante “Seconde linee direttive per la ripartizione e l’assegnazione del personale con professionalità di tipo tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile destinato ad operare presso la Struttura commissariale centrale, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, presso le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti parco nazionali ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 50 del 28 marzo 2018, recante: “Modalità di anticipazione e rimborso del trattamento economico del personale della struttura, nonché di destinazione e ripartizione delle risorse assegnate agli USR (articolo 50, comma 8; articolo 50, comma 7-bis; articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016)”
Visto l’articolo 1, comma 990, della legge di bilancio 2019, con il quale la gestione straordinaria di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l’anno 2018.
Ritenuta la necessità di dare attuazione alle previsioni contenute nell’ articolo 50, comma 7, lettera a), e comma 7-bis, del decreto legge n. 189 del 2016 e, di conseguenza, di riconoscere, al personale non dirigenziale ivi indicato, per ciascuno degli esercizi 2019 e 2020 alle condizioni e nei limiti previsti dalle predette disposizioni, compensi per prestazioni di lavoro straordinario;
Sentite le Regioni interessate nella cabina di coordinamento del 30 gennaio 2019;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;
Ritenuto di dover disporre l’immediata pubblicazione e la provvisoria efficacia della presente ordinanza nelle more della trasmissione alla Corte dei conti per il visto di legittimità, ai sensi delle disposizioni suindicate, in considerazione dell’urgente e indifferibile necessità di evitare ogni soluzione di continuità dell’attività degli Uffici speciali per la ricostruzione nella ricezione e istruzione delle domande di contributo per gli interventi in questione;

DISPONE

Articolo 1
Prestazioni di lavoro straordinario del personale non dirigenziale
1. Al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni, in servizio presso la Struttura commissariale centrale e presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, è riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nella misura massima di 40 ore mensili, oltre a quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, per ciascuno degli esercizi 2019 e 2020.

Articolo 2
Modalità di prestazione di lavoro straordinario
1. Lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale in servizio presso la Struttura commissariale centrale è autorizzato dal Dirigente responsabile del relativo settore, sulla base delle effettive esigenze organizzative e di servizio.
La liquidazione dei relativi compensi è effettuata sulla base delle prestazioni effettivamente svolte, quali attestate dai rispettivi dirigenti, a valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modificazioni.
2. Lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione è autorizzato dal Direttore di ciascun Ufficio sulla base delle effettive esigenze organizzative e di servizio.
La liquidazione dei relativi compensi è effettuata sulla base delle prestazioni effettivamente svolte, quali attestate dai Direttori dei predetti Uffici, a valere sulle contabilità speciali intestata al Commissario straordinario, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modificazioni.

Articolo 3
Disposizione finanziaria
1.
Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, stimati complessivamente in euro 750.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019 e 2020, si provvede con le risorse assegnate al fondo di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni.

Articolo 4
Entrata in vigore ed efficacia
1.
La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Commissario straordinario.
2.
La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.

Il Commissario straordinario
Prof. Piero Farabollini