Ultimo aggiornamento: 13 Febbraio 2019

Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell’esercizio del culto. Approvazione criteri e secondo programma interventi immediati.

 INDICE
Art. 1 – Approvazione dei criteri e del primo programma di interventi immediati per garantire la continuità dell’esercizio del culto
Art. 2 – Attuazione degli interventi
Art. 3 – Presentazione dei progetti
Art. 4 – Istruttoria tecnica e amministrativa
Art. 5 – Erogazione del contributo
Art. 6 – Attuazione degli interventi relative alle chiese di proprietà pubblica
Art. 7 – Disposizioni finanziarie
Art. 8 – Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia
Allegato A
Allegato B – RIPARTIZIONE DELLE RISORSE E STIMA DEI COSTI PER LA MESSA IN SICUREZZA CON INTERVENTI DEFINITIVI DELLE CHIESE ATTUATA DALLE DELLE DIOCESI
Allegato C – RIPARTIZIONE DELLE RISORSE E STIMA DEI COSTI PER LA MESSA IN SICUREZZA CON INTERVENTI DEFINITIVI DELLE CHIESE DI PROPRIETÀ DI ENTI PUBBLICI E DEL F.E.C.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
Ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017
Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell’esercizio del culto. Approvazione criteri e secondo programma interventi immediati.

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, Vasco Errani;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Richiamato il comma 2 dell’articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d’intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 2017 di proroga dello stato di emergenza al 18 agosto 2017 per gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato le stesse Regioni dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;
Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016;
Visto il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2017, n. 9, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017;
Visto, in particolare, l’articolo 2 del citato decreto legge n. 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” e, in particolare, il comma 1 che, alla lettera e), stabilisce che il Commissario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I, ai sensi dell’articolo 14;
Visto l’articolo 14, comma 1, del citato decreto legge n. 189 del 2016 che disciplina, tra l’altro, la concessione di contributi per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, finalizzati, oltre che alla riparazione e al ripristino degli edifici, anche agli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, prevedendo anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture interessate, esplicitamente includendovi, alla lettera a), anche gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al citato d.lgs. n. 42/2004;
Visto il comma 9 del citato articolo 14, il quale prevede che per la fase di programmazione e ricostruzione dei Beni Culturali e delle opere pubbliche di cui al comma 1 lettere a) e c) si promuove un Protocollo di Intesa tra il Commissario straordinario per la ricostruzione, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il rappresentante delle Diocesi coinvolte, proprietarie dei beni ecclesiastici, al fine di concordare priorità, modalità e termini per il recupero dei beni danneggiati;
Preso atto che il detto Protocollo di Intesa, sottoscritto in data 21 dicembre 2016, definisce le modalità attraverso cui rendere stabile e continuativa la consultazione e la collaborazione tra i soggetti contraenti al fine di affrontare e risolvere concordemente i problemi in fase di ricostruzione;
Visto l’articolo 15-bis, del citato decreto legge n. 189 del 2016, e in particolare:
– il comma 2, il quale dispone che i Comuni possono effettuare gli interventi indispensabili, ivi inclusi quelli di messa in sicurezza degli edifici, per evitare ulteriori danni ai beni culturali e paesaggistici;
– il comma 3, il quale prevede che le disposizioni del comma 2 si applicano anche agli interventi di messa in sicurezza posti in essere dai possessori o detentori dei beni culturali immobili e dei beni paesaggistici;
Vista la circolare esplicativa del citato articolo 15-bis emanata dal Dipartimento di Protezione Civile il 22 dicembre 2016, con la quale si specifica che l’intervento di messa in sicurezza del bene culturale può essere realizzato dal proprietario, possessore o detentore dei beni sia pubblici che privati, disponendosi altresì le modalità operative attraverso le quali gli enti ecclesiastici attuatori possano immediatamente avviare gli interventi relativi agli edifici di culto, in quanto specificatamente riconosciuti beni culturali immobili;
Rilevato che, a seguito delle disposizioni contenute nel citato articolo 15-bis e della circolare esplicativa del 22 dicembre 2016, gli enti ecclesiastici, possessori o detentori dei beni culturali utilizzati come luoghi di culto, sono abilitati a porre immediatamente in essere tutti quegli interventi di natura esclusivamente provvisionale finalizzati alla messa in sicurezza degli immobili al fine di evitare l’ulteriore danneggiamento degli stessi;
Visto, in particolare, il comma 3-bis del citato articolo 15-bis, introdotto dalla legge n. 45 del 2017 di conversione decreto legge n. 8 del 2017, il quale prevede che: “…Al fine di assicurare la continuità del culto, i proprietari, possessori o detentori delle chiese site nei comuni di cui all’articolo 1, ovvero le competenti Diocesi, contestualmente agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene, possono effettuare, secondo le modalità stabilite nelle ordinanze commissariali emesse ai sensi dell’articolo 2, comma 2, ulteriori interventi che consentano la riapertura al pubblico delle chiese medesime. Ove nel corso dell’esecuzione di tali interventi, per il perseguimento delle medesime finalità di messa in sicurezza e riapertura al pubblico, sia possibile porre in essere interventi anche di natura definitiva complessivamente più convenienti, dal punto di vista economico, dell’azione definitiva e di quella provvisoria di cui al precedente periodo, comunque nei limiti di importi massimi stabiliti con apposita ordinanza commissariale, i soggetti di cui al presente comma sono autorizzati a provvedervi secondo le procedure previste nelle citate ordinanze commissariali, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle competenti strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della valutazione di congruità dei costi previsti dell’intervento complessivo da parte del competente Ufficio speciale per la ricostruzione. L’elenco delle chiese, non classificate agibili secondo la procedura della Scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese, di cui alla direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 aprile 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2015, su cui saranno autorizzati tali interventi, è individuato dal Commissario straordinario con ordinanza emessa ai sensi dell’articolo 2, comma 2, tenuto conto degli interventi ritenuti prioritari nell’ambito dei programmi definiti secondo le modalità previste dall’articolo 14, comma 9, del presente decreto. Per i beni immobili tutelati ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l’inizio dei lavori è comunque subordinato al parere positivo rilasciato dalla Conferenza regionale costituita ai sensi dell’articolo 16, comma 4”;
Considerato che, a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, la quasi totalità delle chiese situate nei territori dell’Italia centrale interessati dal terremoto è stata dichiarata inagibile con ordinanze sindacali, e pertanto l’esercizio del culto nei predetti territori risulta sostanzialmente precluso, con ciò producendosi un ulteriore aggravamento delle condizioni di vita delle popolazioni colpite, anche in ragione del particolare significato e del riferimento identitario che molti degli edifici in questione rivestono nel tessuto sociale delle comunità locali;
Ritenuto che, per le motivazioni suesposte, la celere riapertura di un luogo di culto concorre ad agevolare l’avvio degli interventi di ricostruzione, contribuendo al riconsolidamento dell’aggregato sociale e del tessuto di comunità in tempi rapidi;
Preso atto che, ai sensi del più volte citato articolo 15-bis del decreto legge n. 189 del 2016 e della circolare del Dipartimento della Protezione Civile del 22 dicembre 2016, al fine di assicurare la continuità del culto, i proprietari, possessori o detentori delle chiese site nei Comuni di cui all’articolo 1 del medesimo decreto legge, ovvero le competenti Diocesi, contestualmente agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene, possono effettuare interventi provvisionali che consentano anche la riapertura al pubblico delle chiese medesime;
Rilevato che il citato comma 3-bis dell’articolo 15-bis, in combinato disposto con le disposizioni di cui ai precedenti commi del medesimo articolo, introduce per gli interventi in questione, ad evidenti fini di accelerazione e decentramento amministrativo, una disciplina parzialmente derogatoria rispetto a quella generale della ricostruzione degli edifici di culto contenuta nell’articolo 14 del decreto legge n. 189 del 2016, in quanto stabilisce:
a) che gli interventi siano eseguiti direttamente dai proprietari, possessori e detentori degli edifici in questione, anziché dalla centrale unica di committenza di cui all’articolo 18 del medesimo decreto legge n. 189 del 2016 (così come previsto in via generale dal comma 7 dell’articolo 14);
b) che i progetti degli interventi siano istruiti e approvati dagli Uffici speciali per la ricostruzione territorialmente competenti, anziché dal Commissario straordinario come previsto in via generale dal comma 5 dell’articolo 14;
c) che il provvedimento di concessione dei contributi sia adottato dai Presidenti delle Regioni – Vice Commissari, anziché dal Commissario straordinario come stabilito dal comma 5 del medesimo articolo 14 (fermo restando che il contributo è erogato in via diretta, come stabilito dal successivo comma 6);
Rilevato che, alla luce del modello procedimentale così delineato, il ruolo del Commissario straordinario deve concentrarsi nell’individuazione a monte delle chiese interessate e nell’approvazione degli interventi da eseguire, nonché nella quantificazione delle risorse economiche necessarie da trasferire alla contabilità speciale degli Uffici speciali per la ricostruzione;
Considerato che, laddove sono previsti interventi di messa in sicurezza sulle chiese, ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 15-bis così come modificato dal decreto legge n. 8 del 2017, sarà opportuno verificare, in fase di esecuzione degli interventi immediati, la possibilità di procedere alla contestuale realizzazione di opere definitive e non provvisorie secondo quanto disposto dalla presente ordinanza, qualora ne emerga la possibilità in relazione alla prevedibile ottimizzazione dei tempi di cantiere ed alla conseguente convenienza economica;
Dato atto che, sulla base delle considerazioni suesposte, il gruppo di lavoro istituito ai sensi dall’articolo 3 del richiamato Protocollo di Intesa ha definito i seguenti requisiti per la predisposizione di un elenco di interventi urgenti e prioritari, ai fini del relativo inserimento in un apposito programma di interventi immediati:
– assenza di altri luoghi di culto nell’ambito territoriale di riferimento delle comunità;
– apertura al culto dell’edificio alla data del 24 agosto 2016;
– livello di danneggiamento modesto, anche risolvibile con interventi strutturali di carattere locale;
Visti, in particolare, i verbali delle riunioni del citato gruppo di lavoro del 1 febbraio, del 15 marzo e del 21 aprile 2017, nelle quali è stato individuato un primo elenco di chiese da inserire nell’ambito del programma di interventi immediati finalizzato a garantire, secondo i criteri condivisi, di cui all’articolo 2 del suddetto Protocollo, un luogo di culto alle comunità per consentire la continuità dello stesso in tempi brevi;
Vista l’ordinanza n. 23 del 5 maggio 2017, recante “Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell’esercizio del culto. Approvazione criteri e primo programma interventi immediati”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2017, n. 113, e, in particolare, l’articolo 1, con cui sono stati individuati ed approvati i criteri per la formazione del programma di interventi immediati finalizzati a consentire la continuità del culto;
Vista la legge 20 maggio 1985, n. 222, recante “Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi” e, in particolare, gli articoli 54, 55, 56, 57 e 58;
Ritenuto opportuno e necessario approvare un secondo programma di interventi immediati che consenta la contestuale esecuzione degli interventi di messa in sicurezza degli immobili e degli eventuali interventi definitivi finalizzati alla riapertura al pubblico delle chiese che hanno subito danni modesti, allo scopo di consentire al più presto la continuità dell’esercizio del culto per le comunità colpite dagli eventi sismici;
Visti, in particolare, i verbali delle riunioni del citato gruppo di lavoro del 5 giugno 2017 e del 15 giugno 2017, nelle quali è stato individuato un secondo elenco di chiese da inserire nell’ambito del programma di interventi immediati finalizzato a garantire, secondo i criteri condivisi, di cui all’articolo 2 del suddetto Protocollo, un luogo di culto alle comunità per consentire la continuità dello stesso in tempi brevi;
Visto l’elenco delle chiese predisposto in base ai requisiti precedentemente concordati, di cui all’Allegato A alla presente ordinanza, in cui sono indicati la localizzazione comunale, l’ente attuatore e la denominazione dell’edificio;
Visto il protocollo d’intesa per la promozione ed il potenziamento della collaborazione volta ad azioni di restauro conservativo, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di proprietà del Fondo Edifici di Culto, sottoscritto in data 11 gennaio 2013, tra il Ministero dell’Interno – Dipartimento delle Libertà Civili e dell’Immigrazione ed il Ministero per i beni e le attività culturali;
Rilevato che il costo massimo dei lavori previsti, come stabilito dal citato articolo 15-bis del decreto legge n. 189 del 2016, è stato fissato in € 300.000,00 per ogni singolo intervento, ai sensi dell’articolo 148 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e che, sulla scorta delle indicazioni acquisite circa i costi presuntivi degli interventi, è stata approvata la ripartizione di massima fra le varie diocesi interessate delle risorse necessarie all’effettuazione degli interventi immediati, come da tabella in Allegato B alla presente ordinanza;
Precisato che il costo complessivo del programma di interventi immediati finalizzato a garantire la riapertura al culto delle chiese in questione è posto a carico delle risorse del fondo di cui all’articolo 4 del decreto legge n. 189 del 2016;
Rilevato che i soggetti attuatori degli interventi previsti nel programma degli interventi immediati che si approva con la presente ordinanza sono individuati: a) negli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti così come stabilito nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 14 del decreto legge n. 189 del 2016, territorialmente competenti, in ragione del fatto che gli stessi dispongono delle capacità amministrative, tecniche e operative necessarie per porre in atto le opere previste nei tempi rapidi coerenti con la finalità del programma; b) con riguardo alle chiese di proprietà pubblica, negli enti pubblici proprietari ovvero, relativamente alle chiese del Fondo Edifici di culto di cui agli articoli 54 e seguenti della Legge 20 maggio 1985, n. 222, nel Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
Ritenuta la necessità di prevedere, in considerazione della differente natura dei soggetti attuatori, diverse modalità di approvazione dei progetti e di esecuzione degli interventi e disciplinare le modalità di trasferimento in favore delle contabilità speciali di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016 delle risorse economiche occorrenti per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente ordinanza e dall’ordinanza n. 23 del 5 maggio 2017;
Vista l’intesa espressa dalle Regioni interessate nella cabina di coordinamento del 15 giugno 2017;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;
Ritenuto che l’estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente ordinanza, in quanto va garantita la continuità di culto in quei centri che non hanno neanche una chiesa agibile, sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della legge 24 novembre 2000, n. 340;
DISPONE

Articolo 1
Approvazione dei criteri e del primo programma di interventi immediati per garantire la continuità dell’esercizio del culto.
1. È approvato, sulla base dei criteri di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza n. 23 del 5 maggio 2017, il secondo programma di interventi immediati finalizzati a consentire la continuità delle attività di culto nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, come descritto nell’Allegato A alla presente ordinanza, da eseguire mediante la realizzazione di interventi di messa in sicurezza, finalizzati alla riapertura al culto delle chiese, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle competenti strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo rilasciate nell’ambito delle Conferenze disciplinate dall’articolo 16 del decreto legge n. 189 del 2016 e della valutazione di congruità dei costi previsti dell’intervento complessivo da parte del competente Ufficio speciale per la ricostruzione. Sarà cura dei soggetti attuatori verificare, in fase di esecuzione degli interventi immediati, la possibilità di procedere alla contestuale realizzazione di opere definitive e non provvisorie secondo quanto disposto dalla presente ordinanza, qualora ne emerga la possibilità in relazione alla prevedibile ottimizzazione dei tempi di cantiere e dalla conseguente convenienza economica
2. Gli interventi indicati nell’Allegato A riportano: la localizzazione comunale dell’edificio, il soggetto attuatore e la denominazione dell’edificio.
3. Il costo complessivo del primo programma di interventi immediati finalizzati a consentire la continuità delle attività di culto, al loro di tutte le spese, è pari ad € 29.152,500,00 (ventinovemilionicentocinquantaduemilacinquento/00). Detta somma sarà ripartita:
a) per gli interventi attuati dagli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fra le diocesi interessate come precisato nell’Allegato B alla presente ordinanza, i cui importi sono da intendersi come limite massimo delle risorse utilizzabili da ciascuna diocesi;
b) per gli interventi attuati dagli enti pubblici proprietari ovvero dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, per le chiese di proprietà del Fondo Edifici di culto di cui agli articoli 54 e seguenti della Legge 20 maggio 1985, n. 222, fra i soggetti attuatori come precisato nell’Allegato C alla presente ordinanza, i cui importi sono da intendersi come limite massimo delle risorse utilizzabili da ciascun soggetto attuatore.

Articolo 2
Attuazione degli interventi.
1. Gli interventi di cui all’Allegato A, sia di messa in sicurezza che eventualmente di carattere definitivo, finalizzati ad assicurare la continuità del culto, vengono realizzati dai soggetti attuatori secondo quanto previsto dal comma 3-bis dell’articolo 15-bis del decreto legge n. 189 del 2016, introdotto dal decreto legge n. 8 del 2017, con le modalità stabilite dalla presente ordinanza.

Articolo 3
Presentazione dei progetti.
1. I soggetti attuatori degli interventi contenuti nell’elenco Allegato A, individuati ai sensi dell’articolo 15-bis, comma 3-bis, del decreto legge n. 189 del 2016 e diversi dagli enti pubblici proprietari delle chiese ovvero dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, presentano presso i competenti Uffici speciali per la ricostruzione di cui all’articolo 3 medesimo del decreto legge i progetti riguardanti la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e degli eventuali interventi definitivi finalizzati a consentire la riapertura delle chiese ivi individuate, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
2. Unitamente al progetto, il soggetto attuatore deve presentare apposita dichiarazione dalla quale risultino, con riferimento alla data dell’evento sismico:
a) gli estremi e la categoria catastali dell’edificio;
b) la sua superficie complessiva;
c) il numero e la data dell’ordinanza comunale di inagibilità;
d) il nominativo degli eventuali proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dell’edificio;
e) il nominativo dei tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza;
f) gli estremi di un conto corrente bancario dedicato su cui far confluire le somme erogate a titolo di contributo.
3. I lavori di cui al presente articolo sono obbligatoriamente affidati a imprese:
a) che risultino essere iscritte all’Anagrafe antimafia di cui all’articolo 30, comma 6 del decreto n. 189 del 2016;
b) che non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell’articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;
c) per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, che siano in possesso della qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
d) scelte tra almeno cinque ditte, individuate nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, mediante apposita procedura concorrenziale intesa all’affidamento dei lavori alla migliore offerta;
4. Al progetto devono essere allegati:
a) la perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione, completa di adeguata relazione che attesti il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici del 24 agosto e/o del 26 e 30 ottobre 2016 e/o del 18 gennaio 2017, con espresso riferimento alla scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese, di cui alla direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 aprile 2015;
b) la documentazione attestante l’iscrizione dei professionisti incaricati della progettazione e della direzione dei lavori nell’elenco speciale di cui all’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016;
c) l’eventuale polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all’evento sismico, dalla quale risulti l’importo assicurativo riconosciuto.
5. Il progetto depositato all’Ufficio speciale per la ricostruzione deve contenere:
a) la descrizione dei danni rilevati e degli interventi necessari sia per la messa in sicurezza che per rimuovere lo stato di inagibilità certificato dall’ordinanza comunale;
b) l’indicazione degli interventi edilizi da eseguire, corredata da adeguati elaborati a norma della vigente legislazione;
c) l’indicazione degli interventi strutturali da eseguire, sviluppata con adeguati elaborati, nei limiti di quanto disposto dalle norme tecniche approvate col decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008 e dalle “Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove Norme tecniche per le costruzioni” di cui alla Circolare del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 26/2010;
d) computo metrico estimativo dei lavori redatto sulla base del prezziario unico di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto legge n. 189 del 2016 e integrato con le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta nei limiti massimi stabiliti dal medesimo decreto legge;
e) un’esauriente documentazione fotografica dei danni subiti dall’edificio.
6. Ove necessario, l’Ufficio speciale per la ricostruzione trasmette immediatamente copia del progetto e della documentazione necessaria al Comune territorialmente competente per il rilascio del titolo abilitativo.

Articolo 4
Istruttoria tecnica e amministrativa.
1. Relativamente gli interventi di cui al precedente articolo 3, l’Ufficio speciale per la ricostruzione cura l’istruttoria sul progetto presentato, verifica la congruità dei costi previsti anche ai fini dell’autorizzazione all’effettuazione di interventi di natura definitiva e provvede a determinare l’importo massimo ammissibile a contributo entro il termine di trenta giorni dal deposito del progetto e della documentazione allegata. Il predetto termine può essere interrotto per una sola volta, al fine di richiedere al soggetto attuatore chiarimenti o integrazioni documentali, che devono essere resi entro quindici giorni dalla richiesta.
2. Qualora l’edificio di culto risulti sottoposto a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, il progetto è sottoposto al parere della Conferenza regionale di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016 per l’acquisizione delle necessarie autorizzazioni.
3. L’importo dei lavori ammissibili a contributo non può in ogni caso superare i 300 mila euro. Le spese tecniche sono ammissibili a contributo nei limiti di quanto disposto dall’ordinanza del Commissario straordinario n. 12 del 2017 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Esaurita l’istruttoria, il Presidente di Regione – Vice Commissario, con proprio provvedimento, rilascia l’autorizzazione all’effettuazione dell’intervento e adotta il decreto di concessione del contributo, dandone notizia al Comune territorialmente competente.
5. L’adozione del provvedimento di cui al comma 4, laddove necessario, è preceduta dal rilascio del titolo abilitativo da parte del Comune, il quale adotta le proprie determinazioni entro venti giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dall’Ufficio speciale ai sensi del comma 6 dell’articolo 3.
6. Entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di cui al comma 4, il soggetto attuatore provvede a trasmettere all’Ufficio speciale per la ricostruzione:
a) la documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l’individuazione, sulla base del progetto presentato ed assentito, dell’impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalità seguite per la scelta;
b) documentazione attestante l’iscrizione dell’impresa esecutrice dei lavori all’Anagrafe antimafia di cui all’articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016.
7. L’inosservanza della previsione di cui al precedente comma 6 determina la decadenza del contributo, nonché l’obbligo di procedere alla sua restituzione, ove già erogato.

Articolo 5
Erogazione del contributo.
1. Il contributo per gli interventi di cui all’articolo 3, come determinato a norma del successivo articolo 4, è erogato in via diretta a favore del soggetto attuatore, a norma dell’articolo 14, comma 6, del decreto legge n. 189 del 2016. La liquidazione è effettuata dall’Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, mediante accredito sul conto corrente bancario di cui all’articolo 3, comma 2, lettera g), a valere sulle risorse disponibili trasferite dal Commissario straordinario nelle contabilità speciali istituite ai sensi del comma 4 dell’art. 4 del decreto legge n. 189 del 2016.
2. Per gli interventi di importo inferiore o pari a € 40.000,00, la somma spettante è liquidata ed erogata a seguito del deposito presso l’Ufficio speciale dei documenti comprovanti l’effettiva realizzazione dell’intervento, previo esperimento dei necessari controlli e, comunque, successivamente alla presentazione della documentazione di cui all’articolo 4, comma 6.
3. Per gli interventi di importo superiore a € 40.000,00, ferme le previsioni di cui ai commi 6 e 7 del precedente articolo 4, a richiesta del soggetto interessato da formulare in sede di presentazione del progetto, può essere erogato, a titolo di anticipazione, il 10% dell’importo del contributo approvato all’atto dell’adozione dei provvedimenti di cui al comma 4 dell’articolo 4. Su richiesta del soggetto attuatore, da formulare nei medesimi termini, possono altresì essere riconosciuti un’ulteriore anticipazione fino ad un massimo del 50% dell’importo del contributo, da corrispondere a seguito della consegna dei lavori e dell’attivazione del cantiere, ed ulteriori pagamenti a stati di avanzamento fino al 90% del contributo concesso. In tali ipotesi, il saldo finale è erogato alla presentazione dei documenti che comprovano l’effettiva realizzazione dell’opera ed esperiti i necessari controlli.

Articolo 6
Attuazione degli interventi relative alle chiese di proprietà pubblica.
1. Relativamente agli interventi, inseriti nell’Allegato A della presente ordinanza e diversi da quelli previsti dal precedente articolo 3, l’ente pubblico proprietario della chiesa ovvero, relativamente alle chiese del Fondo Edifici di Culto, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, predispone ed invia al Commissario Straordinario del Governo, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, i progetti riguardanti la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e degli eventuali interventi definitivi finalizzati a consentire la riapertura delle chiese ivi individuate,
2. Entro il termine di trenta giorni dal deposito del progetto e della documentazione allegata, il Commissario straordinario del governo, tramite i propri uffici, provvede all’istruttoria sul progetto presentato, verificando la congruità dei costi previsti anche ai fini dell’autorizzazione all’effettuazione di interventi di natura definitiva e provvedendo a determinare l’importo massimo ammissibile a contributo. Il termine di cui al precedente periodo può essere interrotto per una sola volta, al fine di richiedere al soggetto attuatore chiarimenti o integrazioni documentali, che devono essere resi entro quindici giorni dalla richiesta.
3. Esaurita l’istruttoria ed acquisito il parere della Conferenza permanente di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016, il Commissario straordinario del governo con proprio provvedimento, rilascia l’autorizzazione all’effettuazione dell’intervento ed adotta il decreto di concessione del contributo.
4. Ferme le previsioni dell’ordinanza commissariale n. 16 del 3 marzo 2017 con riguardo alle modalità di convocazione e di funzionamento della Conferenza permanente di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016, tutti i termini previsti nell’ordinanza commissariale n. 16 del 3 marzo 2017 sono ridotti della metà. I termini di cui all’art. 3, comma 5 della citata ordinanza commissariale n. 16 sono ridotti rispettivamente a dieci giorni ovvero a venti giorni, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute. Nell’ambito della Conferenza permanente, le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, in termini di assenso ovvero di assenso condizionato e, in tale ultimo caso, indicano le prescrizioni e le modifiche necessarie.
5. L’importo dei lavori ammissibili a contributo non può in ogni caso superare i 300 mila euro. Il soggetto attuatore provvede all’individuazione dell’impresa esecutrice dei lavori, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi e per gli effetti degli articoli 63 e 148, comma 7 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Ferme le previsioni di cui all’articolo 30, comma 6, del decreto legge n. 189 del 2016, l’individuazione degli operatori economici, invitati a partecipare alla procedura negoziata, avviene secondo modalità anche informatiche che assicurino la trasparenza, la parità di trattamento, la concorrenza e la rotazione, e viene effettuata tra tutti gli iscritti nell’Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall’art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, che abbiano i necessari requisiti di qualificazione, ovvero che abbiano presentato domanda di iscrizione nella predetta Anagrafe. Qualora al momento dell’aggiudicazione disposta ai sensi dell’articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’operatore economico non risulti ancora iscritto all’Anagrafe antimafia degli esecutori, il soggetto attuatore provvede a comunicare, tempestivamente, al Commissario straordinario del governo la graduatoria dei concorrenti, affinché, previo suo inoltro alla Struttura di missione di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016, vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell’informazione antimafia di cui al comma 2 del medesimo articolo 30, con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute.

Articolo 7
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri economici derivanti dall’attuazione della presente ordinanza, stimati in complessivi € 29.152,500,00, si provvede a valere sul fondo di cui all’articolo 4 del decreto legge n. 189 del 2016.
2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono a comunicare al Commissario straordinario del governo il numero dei progetti presentati ed approvati in applicazione delle previsioni di cui all’ordinanza commissariale n. 23 del 5 maggio 2017, nonché l’entità dei contributi riconosciuti. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente periodo, il Commissario straordinario del governo provvede a trasferire sulla contabilità speciale intestata al Presidente di Regione – Vice Commissario di risorse pari all’intero importo dei contributi concessi.
3. Relativamente agli interventi diversi da quelli di cui al precedente comma 2 e con riguardo agli interventi attuati dagli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti in esecuzione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono, ogni mese, a comunicare al Commissario straordinario del governo il numero dei progetti presentati ed approvati, nonché l’entità dei contributi riconosciuti. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente periodo, il Commissario straordinario del governo provvede a trasferire sulla contabilità speciale intestata al Presidente di Regione – Vice Commissario di risorse pari all’intero importo dei contributi concessi.
4. Relativamente agli interventi di cui al precedente articolo 6, la liquidazione del contributo concesso avviene secondo la tempistica e nei limiti di seguito indicati:
a) una somma pari al 50% del contributo concesso, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa all’avvenuta aggiudicazione dell’appalto;
b) una somma pari al 45% del contributo concesso, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa all’avvenuta presentazione dell’avanzamento lavori non inferiore al 50% dei lavori da eseguire;
c) una somma pari al 5% del contributo concesso, entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa dall’emissione del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione di cui all’articolo 102 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
5. Il Commissario straordinario del governo procede all’erogazione del contributo, come determinato ai sensi del comma 4, mediante accredito sulla contabilità della stazione appaltante. La stazione appaltante provvede a rendicontare al Commissario straordinario del governo i pagamenti effettuati mediante le risorse trasferite, ai sensi del primo periodo del presente comma, trasmettendo, entro sette giorni dall’effettuazione del pagamento, tutta la documentazione ad esso relativa.

Articolo 8
Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia
1. Le disposizioni contenute nella presente ordinanza si applicano anche agli interventi inseriti nell’Allegato A dell’ordinanza commissariale n. 23 del 5 maggio 2017, in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, non sia ancora intervenuta la presentazione del progetto da parte dei soggetti attuatori.
2. In considerazione dell’estrema urgenza connessa all’esigenza di garantire la continuità di culto in quei centri che non hanno alcuna chiesa agibile, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
3. La presente ordinanza è altresì comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Vasco Errani

Allegato A













Allegato B
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE E STIMA DEI COSTI PER LA MESSA IN SICUREZZA CON INTERVENTI DEFINITIVI DELLE CHIESE ATTUATA DALLE DELLE DIOCESI

Allegato C
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE E STIMA DEI COSTI PER LA MESSA IN SICUREZZA CON INTERVENTI DEFINITIVI DELLE CHIESE DI PROPRIETÀ DI ENTI PUBBLICI E DEL F.E.C.