Ultimo aggiornamento: 3 Agosto 2017

Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche.

 INDICE
Art. 1 – Programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Art. 2 – Attività di progettazione degli edifici scolastici
Art. 3 – Qualificazione dei professionisti e criteri per evitare le concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche
Art. 4 – Contributo per le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica
Art. 5 – Contributo aggiuntivo per prestazioni specialistiche
Art. 6 – Presentazione, approvazione ed esecuzione dei progetti
Art. 7 – Modifica all’ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017
Art. 8 – Disciplina di rinvio e di coordinamento
Art. 9 – Disposizione finanziarie
Art. 10 – Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia
Allegato 1 – INTERVENTI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
Ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017
Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche.

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, Vasco Errani, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui Vasco Errani è stato nominato Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Richiamato il comma 2 dell’articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il Commissario Straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d’intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare, gli articoli 2, 3, comma 3, 7, comma 1, lettere b) e c), 14, commi 1 e 2, 15, 16, 18 e 50;
Visto l’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legge n. 189 del 2016, in forza del quale il Commissario Straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell’articolo 14 del medesimo decreto legge;
Visto l’articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016 che attribuisce al Commissario straordinario, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell’ambito della cabina di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 5, del medesimo decreto legge;
Visto l’articolo 7, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016 che prevede che i contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall’evento sismico sono finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3, a:
– “riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili «di interesse strategico», di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003 e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall’evento sismico. Per tali immobili, l’intervento deve conseguire l’adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni” (lettera b);
– “riparare, o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, danneggiati dall’evento sismico. Per tali immobili, l’intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell’identità culturale del bene stesso” (lettera c);
Visto l’articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016, in base al quale “Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei Comuni di cui all’articolo 1, attraverso la concessione di contributi a favore degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, pubblici o paritari, e delle strutture edilizie universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all’amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni” (lettera a);
Visto l’articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, in base al quale “al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, si provvede”, tra l’altro, “a predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi, articolato per le quattro regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alla risorse disponibili” (lettera a);
Visto l’articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 189 del 2016, in base al quale “Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all’art. 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono … le regioni, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione, per i territori di rispettiva competenza”;
Visto l’articolo 18, commi 2 e 3, del decreto legge n. 189 del 2016 che attribuisce all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia le funzioni di centrale unica di committenza;
Visto l’articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016, che:
– al primo comma, prevede l’istituzione nell’ambito del Ministero dell’interno, ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni di cui all’articolo 1 del medesimo decreto legge, di un’apposita Struttura di missione, diretta da un prefetto collocato all’uopo a disposizione, ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;
– al sesto comma, per le medesime finalità di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici, prevede che “gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni di cui all’articolo 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori […]. Ai fini dell’iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all’Anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell’aggiudicazione disposta ai sensi dell’articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’operatore economico non risulti ancora iscritto all’Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell’informazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute”;
Visto l’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016, che, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l’istituzione di elenco speciale dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale»);
Considerato che, in base alle previsioni contenute nel sopra menzionato articolo 34, il Commissario Straordinario, anche attraverso provvedimenti adottati ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016: a) individua i criteri generali ed i requisiti minimi per l’iscrizione nello «elenco speciale» (comma 1); b) detta la disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto, con riguardo a tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, nella misura massima del 12,5 per cento, nonché dell’ulteriore contributo (c.d. contributo aggiuntivo) previsto, con esclusivo riguardo alle indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento, al netto dell’IVA e dei versamenti previdenziali (comma 5); c) in relazione alle opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, stabilisce la soglia massima di assunzione degli incarichi da parte dei professionisti, tenendo conto dell’organizzazione dimostrata nella qualificazione (comma 6); d) con riguardo agli interventi di ricostruzione privata, diversi da quelli di immediata esecuzione di cui all’art. 8 del decreto legge n. 189 del 2016, elabora criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale (comma 7);
Visto il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017, e, in particolare:
– l’articolo 1, comma 1, lettera b), che, nell’introdurre il comma 2 – bis nell’articolo 2 del decreto legge n. 189 del 2016, prevede che l’affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 34 del medesimo decreto legge n. 189 del 2016;
– l’articolo 1, comma 2, che, nel modificare il comma 4 dell’articolo 14 del citato decreto legge n. 189 del 2016, prevede che anche i Comuni e le Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 possano, sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario d’intesa con i Vice commissari nella cabina di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016 ed in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e b) del medesimo articolo 14, predisporre ed inviare al Commissario straordinario i progetti degli interventi di ricostruzione pubblica;
– l’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 8 del 2017 che, nell’introdurre nel comma 2 dell’articolo 14 del decreto legge n. 189 del 2016 la lettera a-bis), prevede che il Commissario straordinario predispone ed approva piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento dell’anno scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica, in ogni caso senza incremento della spesa di personale, nei Comuni di cui all’articolo 1, comma 1, nonché comma 2, del citato decreto legge n. 189 del 2016, limitatamente a quelli nei quali risultano edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici;
– l’articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legge n. 8 del 2017 che, nell’inserire nell’articolo 14 del decreto legge n. 189 del 2016, il comma 3 – bis, prevede: a) che gli interventi funzionali alla realizzazione dei piani previsti dalla lettera a -bis) del novellato articolo 14 del citato decreto legge n. 189 del 2016 costituiscono presupposto per l’applicazione della procedura di cui all’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; b) l’applicazione, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario, delle disposizioni di cui all’articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; c) che “nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l’invito, contenente l’indicazione dei criteri di aggiudicazione dell’appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell’Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall’articolo 30. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l’invito previsto dal terzo periodo deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell’articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell’Anagrafe antimafia di cui all’articolo 30. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30, comma 6. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall’articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
Visto l’articolo 14, comma 4- bis, del decreto legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016, come integrato e modificato dall’articolo 1 del decreto legge n. 8 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 45 del 2017, in base al quale, i soggetti attuatori, di cui all’articolo 15 del medesimo decreto legge n. 189 del 2016, nonché i Comuni, le unioni dei Comuni, le unioni montane e le Province interessati, ferme restando le previsioni dell’articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti e per l’elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 189 del 2016, in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell’articolo 50-bis del medesimo decreto legge, in possesso della necessaria professionalità, possono procedere all’affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all’articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016 e selezionati, per importi inferiori a quelli di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel predetto elenco speciale;
Vista l’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante la “Attuazione dell’articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all’articolo 1, commi 1 e 2, dell’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2017;
Vista l’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante “Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2017 e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, contenente l’approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, così articolato: a) costruzione di nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle Norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d’uso IV, in ragione dell’esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., ovvero dell’eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari, da realizzarsi, per l’inizio dell’anno scolastico 2017-2018, con tecnologia a secco (strutture lignee, acciaio, cassero a perdere, calcestruzzo prefabbricato) nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle Norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d’uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio; b) riparazione, con adeguamento sismico, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità «E» che consenta il riutilizzo delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018; c) affitto, montaggio e smontaggio di moduli scolastici provvisori per quelle scuole che verranno riparate, con adeguamento sismico, entro il settembre 2018;
Vista l’ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017, recante “Modifiche all’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante: «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018»”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2017, e, in particolare, l’articolo 6 in base al quale: “1. In ragione della necessità di procedere all’immediato avvio dell’attività di ricostruzione degli edifici scolastici di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) dell’ordinanza n. 14 del 2017, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione, nonché le province ed i comuni interessati, anche mediante il conferimento di appositi incarichi secondo le modalità stabilite dall’art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, provvedono all’elaborazione dei progetti da sottoporre, entro la data del 30 giugno 2017, all’approvazione da parte del commissario straordinario ai sensi dell’art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016. 2. Mediante apposita deliberazione della cabina di coordinamento, prevista dall’art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono individuati gli edifici scolastici, la cui riparazione risulti prioritaria in ragione dell’entità della popolazione scolastica interessata e dell’indisponibilità nel territorio di altri immobili pubblici ovvero di immobili privati suscettibili di locazione, utilizzabili, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, per lo svolgimento dell’attività educativa e scolastica. 3. I presidenti delle regioni – vicecommissari con apposito provvedimento selezionano, in conformità al contenuto della delibera adottata dalla cabina di coordinamento, i progetti cui assegnare le risorse di cui al successivo quarto comma, previa verifica della congruità degli oneri riferibili a ciascuno di essi, e trasmettono i progetti da sottoporre all’approvazione del commissario straordinario. Nel provvedimento di cui al precedente periodo, i vicecommissari definiscono i tempi di presentazione dei progetti, le modalità di erogazione delle risorse ai comuni e alle province e le formalità di rendicontazione della spesa al commissario straordinario. 4. Con successiva ordinanza commissariale verranno quantificati gli oneri complessivi derivanti dall’attuazione della presente disposizione e disciplinata la loro ripartizione tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, nonché i comuni e le province interessati”;
Vista l’ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017, recante “Modifiche ed integrazioni all’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante “Attuazione dell’articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229”, all’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante “Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016” ed all’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, recante “Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017”;
Ritenuto prioritario, nelle more della predisposizione ed approvazione del piano delle opere pubbliche previsto dalla lettera a) del secondo comma dell’art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, adottare un programma finalizzato ad assicurare il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento, nelle aree terremotate, della normale attività educativa e didattica attraverso la predisposizione di un programma straordinario così articolato: a) individuazione degli interventi di cui alla lettera b) del primo comma dell’articolo 1 dell’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017; b) individuazione degli interventi di riparazione, con adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti Norme tecniche per le costruzioni, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità «B», «C» o «E» che consenta il riutilizzo delle scuole a partire dall’anno scolastico 2017-2018; c) individuazione dei nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti Norme tecniche per le costruzioni, in ragione dell’esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., ovvero dell’eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari, da realizzarsi a partire dall’anno scolastico 2017-2018, nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle Norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d’uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio; d) individuazione dei nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole danneggiate, da realizzarsi, a partire dall’anno scolastico 2017-2018, nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle Norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d’uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio, con assunzione da parte degli enti proprietari delle scuole dei maggiori oneri economici derivanti dalla realizzazione della nuova costruzione anziché dall’effettuazione dei soli interventi di riparazione con adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti Norme tecniche per le costruzioni;
Visto il verbale della cabina di coordinamento del 2 maggio 2017 nel quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità di formulazione da parte dei Presidenti delle Regioni- Vicecommissari, previa condivisione del loro contenuto con i territori interessati, delle proposte: a) degli interventi di cui alla lettera b) del primo comma dell’articolo 1 dell’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017; b) degli interventi di riparazione, con adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti Norme tecniche per le costruzioni, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità «B», «C» o «E» che consenta il riutilizzo delle scuole a partire dall’anno scolastico 2017-2018; c) degli interventi di costruzione dei nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti Norme tecniche per le costruzioni, in ragione dell’esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., ovvero dell’eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari, da realizzarsi a partire dall’anno scolastico 2017-2018, nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle Norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d’uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio; d) degli interventi di costruzione dei nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole danneggiate, da realizzarsi, a partire dall’anno scolastico 2017-2018, nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle Norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d’uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio, con assunzione da parte degli enti proprietari delle scuole dei maggiori oneri economici derivanti dalla realizzazione della nuova costruzione anziché dall’effettuazione dei soli interventi di riparazione con adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti Norme tecniche per le costruzioni;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2016;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 15 novembre 2016, n. 408, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2016, e, in particolare, l’articolo 2 che prevede: a) la nomina di un soggetto attuatore per la realizzazione delle attività specificate nella tabella allegato sub n. 1 alla medesima ordinanza relative alle strutture modulari per la continuità dell’attività scolastica; b) il soggetto attuatore provvede all’espletamento delle attività di acquisizione ed installazione delle strutture modulari per la continuità dell’attività scolastica, nonché all’acquisizione degli arredi e delle attrezzature didattiche, anche avvalendosi dei Comuni e delle Province, ovvero delle altre componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 4 aprile 2017, n. 444, recante “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuità, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell’articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2017, e, in particolare, l’articolo 2, comma 4;
Vista la nota del 16 giugno 2017, acquisita in data 16 giugno 2017 con numero di protocollo 0015439, con cui il Presidente della Regione Abruzzo, in qualità di Vicecommissario, ha provveduto, con riferimento agli edifici ubicati nella propria Regione ed in applicazione dei criteri di cui al verbale della cabina di coordinamento del 2 maggio 2017, ad individuare: a) gli interventi di cui alla lettera b) del primo comma dell’articolo 1 dell’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017; b) gli interventi di riparazione, con adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti Norme tecniche per le costruzioni, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità «B», «C» o «E» che consenta il riutilizzo delle scuole a partire dall’anno scolastico 2017-2018; c) i nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti Norme tecniche per le costruzioni, in ragione dell’esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., ovvero dell’eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari, da realizzarsi a partire dall’anno scolastico 2017-2018, nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle Norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d’uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio; d) i nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole danneggiate, da realizzarsi, a partire dall’anno scolastico 2017-2018, nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle Norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d’uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio, con assunzione da parte degli enti proprietari delle scuole dei maggiori oneri economici derivanti dalla realizzazione della nuova costruzione anziché dall’effettuazione dei soli interventi di riparazione con adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti Norme tecniche per le costruzioni;
Vista la nota prot. n. 0303535 del 14 giugno 2017, con cui il Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vicecommissario, ha provveduto, con riferimento agli edifici ubicati nella propria Regione ed in applicazione dei criteri di cui al verbale della cabina di coordinamento del 2 maggio 2017, ad individuare: a) gli interventi di cui alla lettera b) del primo comma dell’articolo 1 dell’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017; b) gli interventi di riparazione, con adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti Norme tecniche per le costruzioni, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità «B», «C» o «E» che consenta il riutilizzo delle scuole a partire dall’anno scolastico 2017-2018; c) i nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti Norme tecniche per le costruzioni, in ragione dell’esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., ovvero dell’eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari, da realizzarsi a partire dall’anno scolastico 2017-2018, nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle Norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d’uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio; d) i nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole danneggiate, da realizzarsi, a partire dall’anno scolastico 2017-2018, nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle Norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d’uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio, con assunzione da parte degli enti proprietari delle scuole dei maggiori oneri economici derivanti dalla realizzazione della nuova costruzione anziché dall’effettuazione dei soli interventi di riparazione con adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti Norme tecniche per le costruzioni;
Vista la nota prot. n. 0588533 del 20 giugno 2017, con cui il Presidente della Regione Marche, in qualità di Vicecommissario, ha provveduto, con riferimento agli edifici ubicati nella propria Regione ed in applicazione dei criteri di cui al verbale della cabina di coordinamento del 2 maggio 2017, ad individuare: a) gli interventi di cui alla lettera b) del primo comma dell’articolo 1 dell’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017; b) gli interventi di riparazione, con adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti Norme tecniche per le costruzioni, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità «B», «C» o «E» che consenta il riutilizzo delle scuole a partire dall’anno scolastico 2017-2018; c) i nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti Norme tecniche per le costruzioni, in ragione dell’esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., ovvero dell’eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari, da realizzarsi a partire dall’anno scolastico 2017-2018, nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle Norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d’uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio; d) i nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole danneggiate, da realizzarsi, a partire dall’anno scolastico 2017-2018, nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle Norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d’uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio, con assunzione da parte degli enti proprietari delle scuole dei maggiori oneri economici derivanti dalla realizzazione della nuova costruzione anziché dall’effettuazione dei soli interventi di riparazione con adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti Norme tecniche per le costruzioni;
Vista la nota prot. n. 0003912 del 15 giugno 2017, con cui il Presidente della Regione Umbria, in qualità di Vicecommissario, ha provveduto, con riferimento agli edifici ubicati nella propria Regione ed in applicazione dei criteri di cui al verbale della cabina di coordinamento del 2 maggio 2017, ad individuare: a) gli interventi di cui alla lettera b) del primo comma dell’articolo 1 dell’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017; b) gli interventi di riparazione, con adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti Norme tecniche per le costruzioni, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità «B», «C» o «E» che consenta il riutilizzo delle scuole a partire dall’anno scolastico 2017-2018; c) i nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti Norme tecniche per le costruzioni, in ragione dell’esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., ovvero dell’eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari, da realizzarsi a partire dall’anno scolastico 2017-2018, nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle Norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d’uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio; d) i nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole danneggiate, da realizzarsi, a partire dall’anno scolastico 2017-2018, nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle Norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d’uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio, con assunzione da parte degli enti proprietari delle scuole dei maggiori oneri economici derivanti dalla realizzazione della nuova costruzione anziché dall’effettuazione dei soli interventi di riparazione con adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti Norme tecniche per le costruzioni;
Ritenuto necessario, in considerazione della possibilità che l’attività di progettazione degli interventi inseriti nell’Allegato 1 della presente ordinanza venga effettuata mediante il conferimento di appositi incarichi professionali agli operatori economici di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, provvedere, in attuazione delle previsioni contenute nei commi 1, 5 e 6 dell’articolo 34 decreto legge n. 189 del 2016: a) alla disciplina dei contributi previsti dal commi 5 del citato articolo 34 con riguardo a tutte le attività tecniche, indagini o prestazioni specialistiche relative alla ricostruzione pubblica; b) all’individuazione della soglia massima di assunzione degli incarichi afferenti le opere pubbliche, compresi i beni culturali delle Diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tenendo conto dell’organizzazione dimostrata dai professionisti nella qualificazione, nonché nel rispetto del decreto legislativo 50/2016, con particolare riferimento ai criteri di rotazione degli incarichi, di trasparenza e di concorrenza;
Considerato che, nel caso di interventi di ricostruzione pubblica appare necessario procedere all’individuazione del limite massimo ammissibile al finanziamento per il contributo relativo alle spese tecniche dei professionisti abilitati, sulla base dei seguenti criteri: a) descrizione della tipologia di prestazioni e di spese tecniche suscettibili di contributo; b) qualificazione della percentuale del 12,5 %, come valore massimo del contributo erogato, e del 7,5 %, quale contributo minimo erogabile, indicate al comma 5 dell’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016, graduato in considerazione della diversa natura, importanza e complessità della prestazione tecnica richiesta al professionista; c) descrizione delle prestazioni specialistiche, suscettibili di contribuzione c.d. integrativa ai sensi del medesimo comma 5, e previsione di una graduazione dell’entità del contributo c.d. integrativo che, fermo il limite del 2%, tenga conto della diversa natura, importanza e complessità della prestazione tecnica richiesta al professionista;
Ritenuto, altresì, opportuno chiarire ulteriormente il procedimento di individuazione degli operatori economici di cui all’articolo 5, comma 6, dell’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, come modificata dall’ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;
Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263, “Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell’art. 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2017;
Vista l’intesa espressa dai Presidenti delle Regioni – Vicecommissari nella riunione della cabina di coordinamento del 15 giugno 2017 e del 22 giugno 2017;
Visti gli artt. 33, comma 1, del decreto legge n. 17 ottobre 2016, n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e s.m.i., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;
DISPONE

Articolo 1
Programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
1. È approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, così articolato:
a) interventi di cui alla lettera b) del primo comma dell’articolo 1 dell’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017;
b) interventi di riparazione, con adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti Norme tecniche per le costruzioni, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità «B», «C» o «E» che consenta il riutilizzo delle scuole a partire dall’anno scolastico 2017-2018;
c) nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti Norme tecniche per le costruzioni, in ragione dell’esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., ovvero dell’eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari, da realizzarsi a partire dall’anno scolastico 2017-2018, nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle Norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d’uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio;
d) nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole danneggiate, da realizzarsi, a partire dall’anno scolastico 2017-2018, nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle Norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d’uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio, con assunzione da parte degli enti proprietari delle scuole dei maggiori oneri economici derivanti dalla realizzazione della nuova costruzione anziché dall’effettuazione dei soli interventi di riparazione con adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti Norme tecniche per le costruzioni
2. Al fine di assicurare la pronta attuazione del programma di interventi cui al primo comma, nell’Allegato n. 1 alla presente ordinanza, che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa, sono indicati, sulla base delle segnalazioni effettuate dai presidenti delle regioni – Vicecommissari, i territori interessati dagli interventi previsti nelle lettere A), B), C) e D) del medesimo primo comma, con la specificazione dell’ubicazione, della denominazione, della natura e tipologia di intervento (riparazione con adeguamento sismico o nuova costruzione) e degli oneri complessivi, al netto di quelli afferenti l’attività di progettazione, derivanti dall’effettuazione degli interventi in ciascuna delle Regioni interessate dagli eventi sismici.
3. Gli enti proprietari degli immobili di cui alle lettere C) ed D) del precedente secondo comma e non oggetto di demolizione, ne assicurano, con fondi propri, il recupero, l’impiego per altre finalità di interesse pubblico e l’eventuale collocazione sul mercato.
4. Agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi indicati nell’Allegato n. 1 della presente ordinanza, stimati in complessivi Euro 231.038.692,30 si provvede:
– nel limite di Euro 215.857.062,30 con le risorse proprie del Fondo di cui all’articolo 4 del decreto legge n. 189 del 2016;
– nel limite di Euro 15.181.630, con le risorse proprie della Regione Marche che, previo versamento sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario entro il termine di presentazione del progetto e successivo riversamento sulla contabilità speciale intestate dal Presidente della Regione Marche in qualità di Vicecommissario entro il termine di cui all’articolo 6, comma 2, secondo periodo della presente ordinanza, verranno impiegate esclusivamente per il finanziamento degli interventi, inseriti nel sopra menzionato Allegato n. 1, da realizzarsi nel territorio della Regione Marche.
5. Restano ferme le disposizioni contenute nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016, n. 408 del 15 novembre 2016 e n. 444 del 4 aprile 2017 e ss.mm.ii..

Articolo 2
Attività di progettazione degli edifici scolastici
1. In ragione della necessità di procedere all’immediato avvio dell’attività di ricostruzione e di riparazione con adeguamento sismico degli edifici scolastici di cui all’articolo 1, le Regioni, le Province, le Unioni di Comuni, le Unioni montane ed i Comuni proprietari degli immobili ovvero, previa intesa, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, attraverso gli Uffici Speciali per la ricostruzione, provvedono all’elaborazione dei progetti degli interventi inseriti nell’Allegato n. 1 alla presente ordinanza da sottoporre all’approvazione da parte del Commissario straordinario ai sensi dell’articolo 14, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, attraverso gli Uffici Speciali per la ricostruzione, provvedono all’elaborazione dei progetti relativi alle scuole paritarie inserite nel predetto Allegato n. 1.
2. Per lo svolgimento dell’attività di cui al primo comma, gli enti proprietari degli immobili ovvero le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, attraverso gli Uffici Speciali per la ricostruzione possono provvedere anche mediante il conferimento di appositi incarichi:
a) per importi inferiori a quelli di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità previste dall’articolo 2, comma 2 – bis, del decreto legge n. 189 del 2016 ed assicurando che l’individuazione degli operatori economici affidatari avvenga tramite procedure ispirate ai principi di rotazione nella selezione degli operatori da invitare, di trasparenza e di concorrenza;
b) per importi superiori a quelli di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.
3. L’importo massimo delle spese tecniche relative all’attività di progettazione di cui al primo comma, ammissibili a contributo ai sensi dell’articolo 34, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016 è determinato secondo i criteri e nei limiti stabiliti nel successivo articolo 4.
4. Agli oneri derivanti dall’affidamento degli incarichi di progettazione relativi agli interventi inseriti nell’Allegato 1 della presente ordinanza, stimati in Euro 23.000.000,00 (ventitremilioni), si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016.
5. Al fine di consentire l’avvio dell’attività di progettazione degli interventi inseriti nell’Allegato 1 della presente ordinanza, viene disposto il trasferimento dal fondo di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016 in favore delle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regione – Vicecommissari, della somma di Euro 12.000.000,00, così ripartita:
– per il 10%, in favore della Regione Abruzzo;
– per il 14%, in favore della Regione Lazio;
– per il 62%, in favore della Regione Marche;
– per il 14%, in favore della Regione Umbria.
6. L’Ufficio speciale per ricostruzione territorialmente competente procede alla liquidazione del contributo, come determinato ai sensi del precedente comma 3, mediante accredito sulla contabilità della stazione appaltante, secondo la tempistica e nei limiti di seguito indicati:
a) una somma pari al 20% del contributo riconosciuto, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa all’avvenuto affidamento dell’incarico;
b) il saldo, entro sette giorni dalla ricezione dell’avvenuta approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario del governo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016.
7. La stazione appaltante provvede a rendicontare all’Ufficio speciale per la ricostruzione i pagamenti effettuati mediante le risorse trasferite, ai sensi del precedente sesto comma, trasmettendo, entro sette giorni dall’effettuazione del pagamento, tutta la documentazione ad esso relativa.
8. L’articolo 6 dell’ordinanza commissariale n. 18 del 3 aprile 2017 è abrogato.

Articolo 3
Qualificazione dei professionisti e criteri per evitare le concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche
1. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e di collaudo statico possono essere conferiti, esclusivamente, agli operatori economici di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in possesso dei necessari requisiti professionali, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, iscritti nell’Elenco speciale previsto dall’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016. L’iscrizione dell’elenco speciale di cui all’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016 avviene secondo le modalità ed in presenza dei requisiti previsti dall’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 e s.m.i.. Resta fermo l’obbligo di iscrizione anche nell’Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall’articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016, qualora l’operatore economico sia sottoposto alle verifiche antimafia ai sensi dell’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e, in tal caso, si applicano le previsioni di cui al comma 6 del sopra menzionato articolo 30.
2. Al fine precipuo di evitare la possibile concentrazione degli incarichi di cui al precedente primo comma negli interventi relativi alle opere pubbliche, ivi comprese quelle inserite nell’Allegato n. 1 della presente ordinanza e quelle afferenti i beni culturali delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo:
a) è vietato il conferimento di incarichi professionali per un importo massimo di lavori pari o superiore, complessivamente, ad Euro cinquantamilioni;
b) indipendentemente dall’importo dei lavori, nessun operatore economico può assumere un numero di incarichi professionali superiore a quindici.
3. I limiti di cui al comma 2 si applicano esclusivamente al conferimento di incarichi aventi ad oggetto le seguenti prestazioni: progettazione architettonica, progettazione impiantistica, progettazione strutturale, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dell’esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
4. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il numero massimo di incarichi conferibili, raltivamente al collaudo statico ed alla relazione geologica, è pari a trenta.
5. Ferme le incompatibilità ed i divieti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, i limiti previsti dai commi 2, 3 e 4 sono cumulabili tra loro e si applicano agli operatori economici di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
6. Su motivata istanza dell’operatore economico iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016 che abbia già espletato un numero di incarichi afferenti ad interventi di ricostruzione pubblica ammessi a contributo, superiore al 70% dei limiti previsti dai precedenti commi 2, 3 e 4, può essere autorizzata, per un sola volta, con apposito provvedimento del Commissario straordinario del Governo, l’assunzione di incarichi oltre i limiti di cui al secondo ed al terzo comma. L’autorizzazione di cui al precedente periodo può essere rilasciata soltanto in presenza di comprovati e documentati requisiti di affidabilità e di professionalità nello svolgimento dell’attività connessa alla ricostruzione pubblica, come disciplinata dal decreto legge n. 189 del 2016 e s.m.i. e dalle ordinanze commissariali, e di un’adeguata e documentata capacità, anche di tipo organizzativo, proporzionata al numero ovvero al valore complessivo degli ulteriori incarichi indicati nell’istanza. Con il provvedimento di autorizzazione, viene determinato il numero massimo ovvero l’importo massimo degli incarichi professionali conferibili oltre i limiti previsti dal secondo e dal terzo comma. In ogni caso, gli incarichi assumibili, per effetto dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del presente comma, non possono complessivamente superare, tenuto conto di quelli già svolti:
a) per le prestazioni principali: l’importo, riferito ai lavori, di Euro settacinquemilioni ovvero, indipendentemente dall’importo dei lavori, il numero di venticinque;
b) per le prestazioni parziali: il numero di quarantacinque.
7. L’assunzione degli incarichi disciplinati dal presente articolo non rileva ai fini dell’osservanza dei limiti stabiliti nell’articolo 8, paragrafi 3, 4 e 6, degli Schemi di protocollo allegati A e B all’ordinanza n. n. 29 del 9 giugno 2017.
8. I soggetti di cui all’articolo 14, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016 provvedono a comunicare, telematicamente, gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e di collaudo statico conferiti agli operatori economici iscritti nell’Elenco speciale previsto dall’articolo 34 del medesimo decreto legge ai fini dell’annotazione nell’Elenco medesimo.
9. L’inosservanza dei limiti massimi previsto dai precedenti commi 2, 3 e 4 comporta la cancellazione del professionista dall’Elenco speciale di cui all’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016 e determina, altresì, l’applicazione delle previsioni di cui all’articolo 4, comma 4, dell’ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017.
10. Il professionista in sede di partecipazione alla procedura per l’affidamento degli incarichi di cui al presente articolo ovvero al momento dell’assunzione dell’incarico, in caso di affidamento diretto, provvede ad attestare, tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, di non aver superato e di non superare i limiti di cui ai precedenti commi 2, 3, e 4. L’inosservanza dell’obbligo di cui al precedente periodo determina l’esclusione del professionista dalla procedura ovvero, laddove sussistano i presupposti per un affidamento diretto, l’inconferibilità dell’incarico.

Articolo 4
Contributo per le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica
1. La percentuale indicata al comma 5 dell’articolo 34 del decreto legge n. 189/2016, come integrato e modificato dal decreto legge n. 8 del 2017, pari al 12,5% costituisce il valore massimo del contributo erogato dal Commissario Straordinario del Governo per le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica ed è differenziata, come di seguito descritto, sulla base dell’importo dei lavori:
– per lavori con importi fino a € 150.000,00 -> 12,5%
– per lavori con importi eccedenti € 150.000,00 fino a € 500.000,00 -> 12%
– per lavori con importi eccedenti € 500.000,00 fino a € 1.000.000,00 -> 10%
– per lavori con importi eccedenti € 1.000.000,00 fino a € 2.000.000,00 -> 8,5%
– per lavori con importi eccedenti a € 2.000.000,00 -> 7,5%
2. L’entità del contributo è di tipo «regressivo per scaglioni». Conseguentemente, la determinazione dell’importo del contributo viene effettuata applicando la percentuale stabilita nel precedente primo comma.

Articolo 5
Contributo aggiuntivo per prestazioni specialistiche
1. Ai sensi dell’articolo 34, comma 5, ultimo periodo, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, è riconosciuto, con riguardo all’attività di ricostruzione pubblica, un contributo aggiuntivo nella misura massima del 2% per le seguenti prestazioni:
a) effettuazione di rilievi, saggi ed indagini sui materiali costituenti le strutture e il terreno di fondazione, che richiedono prestazioni specialistiche che esulano dall’attività tecnica professionale ordinaria a supporto della progettazione, il contributo aggiuntivo è riconosciuto nei seguenti limiti massimi percentuali:
– per lavori con importi fino a € 500.000,00 -> 1,4%
– per lavori con importi eccedenti € 500.000,00 fino a € 1.000.000,00 -> 1%
– per lavori con importi eccedenti € 1.000.000,00 fino a € 2.000.000,00 -> 0,7%
– per lavori con importi eccedenti a € 2.000.000,00 -> 0,5%
b) per le ulteriori prestazioni specialistiche, strettamente dipendenti dalla tipologia dell’intervento che esulano dalla attività tecnica professionale ordinaria, il contributo aggiuntivo è riconosciuto nei seguenti limiti massimi percentuali:
– pratiche di accatastamento (relative alle nuove costruzioni) fino all’0,4%,
– relazioni ambientali e/o paesaggistiche necessarie in presenza di vincoli specifici e documentati fino all’0,4%;
– rilievo storico-critico, nel caso di beni culturali sottoposti alla tutela prevista dal D.lgs. n. 42 del 2004 fino all’0,7%;
2. Qualora vengano effettuate più prestazioni aggiuntive, il contributo aggiuntivo è riconosciuto esclusivamente entro il limite massimo del 2% del costo dell’intervento.

Articolo 6
Presentazione, approvazione ed esecuzione dei progetti
1. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, provvedono a presentare al Commissario straordinario del governo, per la loro approvazione ai sensi dell’articolo 14, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016, i progetti esecutivi relativi agli interventi inseriti nell’Allegato n. 1 della presente ordinanza. Qualora il progetto sia elaborato dalle Regioni, dalle Province, dalle Unioni di Comuni, dalle Unioni montane o dai Comuni proprietari degli immobili, lo stesso viene presentato presso l’Ufficio speciale per la ricostruzione, territorialmente competente, il quale provvede, entro trenta giorni dalla sua presentazione, a verificare la completezza dello stesso, esprimendo altresì un parere sulla sua congruità economica.
2. Il Commissario straordinario del governo, previa verifica della congruità economica del progetto esecutivo ed acquisito il parere della Conferenza permanente di cui all’articolo 16 del decreto legge n. 189 del 2016, approva definitivamente il progetto ed adotta il decreto di concessione del contributo. Entro sette giorni dall’adozione del provvedimento di cui al precedente periodo, si provvede al trasferimento in favore della contabilità speciale, intestata dal Presidente di Regione – Vicecommissario, delle somme corrispondenti all’intero contributo riconosciuto, al netto dell’anticipazione già riconosciuta ai sensi del precedente articolo 2, commi 5 e 6, e comprensivo anche di quello previsto dal successivo articolo 7.
3. A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, il Commissario straordinario inoltra i progetti esecutivi alla centrale unica di committenza di cui all’articolo 18 del decreto legge n. 189 del 2016, che provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi secondo le modalità e nei termini previsti dalla convenzione prevista dal sopra menzionato articolo 18.
4. Restano ferme le previsioni dell’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del governo, l’Autorità nazionale anticorruzione e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia in data 28 dicembre 2016
5. Con cadenza trimestrale, i Presidenti di Regione – Vicecommissari provvedono a comunicare al Commissario straordinario, relativamente ai progetti ammessi a contributo ai sensi del precedente comma 2, gli appalti già aggiudicati e quelli in corso di aggiudicazione, nonché a fornire l’aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi, inserititi nell’Allegato 1 alla presente ordinanza, per i territori di rispettiva competenza.

Articolo 7
Modifica all’ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017
1. All’articolo 3, comma 1, lettera b) dell’ordinanza commissariale n. 18 del 3 aprile 2017, laddove prevede nell’articolo 4 dell’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 l’inserimento del comma 1 – bis, lettera c), dopo l’espressione “entro tre giorni dalla validazione del progetto definitivo da parte del responsabile unico del procedimento, effettua il sorteggio degli operatori economici che abbiano formalizzato la dichiarazione di interesse secondo le modalità indicate nella precedente lettera b), in seduta pubblica ed attraverso modalità anche informatiche che assicurino la trasparenza, la parità di trattamento, la concorrenza e la rotazione” è inserita la seguente “, nei limiti di compatibilità con le previsioni dell’articolo 53 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di accesso agli atti e di riservatezza”.
2. All’articolo 3, comma 2, dell’ordinanza commissariale n. 18 del 3 aprile 2017, laddove contiene l’integrale riformulazione dell’articolo 5 dell’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’espressione “ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del decreto legislativo n. 189 del 2016” di cui alla lettera b) del comma 7 del novellato articolo 5 è integralmente sostituita dalla seguente “ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
b) l’espressione “ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del decreto legislativo n. 189 del 2016” di cui alla lettera a) del comma 11 del novellato articolo 5 è integralmente sostituita dalla seguente “ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016”.

Articolo 8
Disciplina di rinvio e di coordinamento
1. Per tutto quanto non previsto e specificamente disciplinato nella presente ordinanza, si rinvia alle previsioni del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii..

Articolo 9
Disposizione finanziarie
1. Agli oneri economici derivanti dall’attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’articolo 4 del decreto legge n. 189 del 2016.

Articolo 10
Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia
1. La presente ordinanza, in considerazione della necessità di dare urgente avvio alle attività di costruzione dei nuovi edifici scolastici definitivi e di riparazione con adeguamento sismico degli edifici scolastici, inseriti nell’Allegato n. 1 alla presente ordinanza, è dichiarata provvisoriamente efficace. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
2. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Vasco Errani
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegato n. 1