Ultimo aggiornamento: 21 Gennaio 2019

Misure per la delocalizzazione definitiva di immobili a uso agricolo e zootecnico distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 e per la ripresa delle relative attività.

INDICE
Art. 1 – Ambito applicazione e soggetti beneficiari
Art. 2 – Tipologia degli interventi finanziabili e condizioni per l’accesso ai contributi
Art. 3 – Domanda di contributo
Art. 4 – Istruttoria sulle domande di contributo
Art. 5 – Erogazione del contributo
Art. 6 – Norma finanziaria
Art. 7 – Entrata in vigore ed efficacia

Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11 settembre 2017 con cui l’On. Paola De Micheli è stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e successivamente dal decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, e in particolare: – l’articolo 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo;
– l’articolo 2, comma 5, il quale prevede che i Presidenti delle Regioni – Vice Commissari, fra l’altro, assicurano, in relazione agli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, il monitoraggio degli aiuti previsti dal medesimo decreto, al fine di verificare l’assenza di sovracompensazioni nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia di aiuti di Stato (lettera e-bis), introdotta dal decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109);
– l’articolo 4-bis, il quale ai commi 8 e 9 detta disposizioni volte a fronteggiare il fabbisogno di tecnostrutture per stalle e fienili destinate al ricovero invernale del bestiame nei territori colpiti dagli eventi sismici;
– l’articolo 5, comma 2, come modificato dall’articolo 37, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, il quale prevede che con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel medesimo decreto, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte, tra l’altro, agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito (lettera a) ed alla delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità, e che, allo scopo di favorire la ripresa dell’attività agricola e zootecnica e ottimizzare l’impiego delle risorse a ciò destinate, la definitiva delocalizzazione in strutture temporanee delle attività agricole e zootecniche che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell’impresa, dall’Ufficio regionale competente (lettera g);
– l’articolo 21, recante disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, e in particolare:- l’articolo 2, il quale prevedeva:
a) al comma 8, che per fronteggiare l’aggravarsi delle esigenze abitative rurali ed il fabbisogno di tecnostrutture per stalle e fienili destinate al ricovero invernale del bestiame nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e in ragione della oggettiva imprevedibilità degli stessi, in sede di esecuzione dei contratti, già stipulati ovvero da stipulare, aventi ad oggetto i moduli necessari allo scopo, potesse essere richiesto un aumento delle prestazioni alle stesse condizioni previste dal contratto originario, in deroga ai limiti di cui all’art. 106, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
b) al comma 9, che qualora il ricorso alle procedure di cui al comma 8 non avesse consentito comunque di soddisfare i fabbisogni di assistenza in corso di quantificazione speditiva, in deroga alle disposizioni vigenti potessero essere interpellati in ordine progressivo i soggetti che avevano partecipato alla procedura di gara per addivenire a nuove ed ulteriori aggiudicazioni delle forniture oggetto delle gare espletate, alle medesime condizioni alle quali era stata effettuata l’aggiudicazione originaria;
– l’articolo 3, comma 6, il quale consentiva alle imprese che avessero subito danni a causa degli eventi sismici di acquistare o acquisire in locazione macchinari, nonché effettuare gli ulteriori interventi urgenti necessari a garantire la prosecuzione della propria attività;
Visto l’articolo 1, comma 2, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, il quale, dopo aver stabilito l’abrogazione del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, prevede che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base di esso;
Vista l’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 393 del 13 settembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2016, e in particolare l’articolo 7, il quale detta disposizioni per gli interventi urgenti finalizzati al trasferimento e ricovero temporaneo dei capi di bestiame da parte degli operatori del settore zootecnico colpiti dall’evento sismico, autorizzando tra l’altro le aziende sanitarie locali territorialmente competenti a operare in deroga ad una serie di norme (comma 1) e le Regioni interessate a provvedere, nel quadro delle misure di cui all’articolo 3, comma 2, dell’ordinanza n. 389/2016, alla realizzazione e messa in opera di ricoveri e impianti temporanei per la stabulazione, l’alimentazione e la mungitura degli animali, nonché per la conservazione e trasformazione del latte e degli altri prodotti agroalimentari, al fine di assicurare, in sostituzione provvisoria di quelli dichiarati inagibili, la continuità produttiva delle aziende interessate (comma 3);
Vista l’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2016, e in particolare l’articolo 5, concernente l’autorizzazione alla deroga a disposizioni del d.lgs. n. 50 del 2016 per particolari interventi urgenti;
Vista l’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 396 del 23 settembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 2016, e in particolare l’articolo 6, il quale prevede che per l’attuazione degli interventi temporanei a supporto del settore zootecnico di cui all’articolo 7, comma 3, dell’ordinanza n. 393/2016, si può procedere entro i limiti e con le modalità stabilite dall’articolo 5 dell’ordinanza n. 394/2016;
Vista l’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 415 del 21 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016, e in particolare l’articolo 1, recante ulteriori interventi urgenti per la continuità del settore zootecnico;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 5 del 28 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2016, recante “Delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili”, e in particolare:
– l’articolo 2, comma 4, il quale, per quanto riguarda la tipologia degli impianti e i materiali da impiegare, fa richiamo a quelli previsti dalla gara posta in essere dalla Regione Lazio in attuazione delle anzidette ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, ed in cui vengono anche definite le superfici per capo necessarie a garantire il rispetto delle condizioni di benessere degli animali;
– l’articolo 4, commi 1 e 2, secondo cui le strutture delocalizzate hanno carattere temporaneo e dovranno essere rimosse a cura dell’operatore interessato entro trenta giorni dall’ultimazione dei lavori di ripristino o ricostruzione delle stalle, fienili o depositi, salvo il rimborso delle spese sostenute;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2017, modificata dall’ordinanza n. 30 dell’8 settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2017, dall’ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018, recante “Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016” e dall’ordinanza n. 62 del 3 agosto 2018, recante “Semplificazione dell’attività istruttoria per l’accesso ai contributi per gli interventi di ricostruzione privata. Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 16 del 3 marzo 2017, n.19 del 7 aprile 2017, n. 26 del 29 maggio 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017 e n. 48 del 10 gennaio 2018”, e in particolare: – l’articolo 2, comma 2, il quale prevede che i contributi di cui alla medesima ordinanza possono essere concessi anche per l’acquisto, nello stesso comune, di interi immobili ove delocalizzare definitivamente l’attività produttiva (lettera d); – l’articolo 6, il quale prevede che, nei casi di cui all’art. 2, comma 2, lettera d), il contributo può essere destinato all’acquisto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, conforme alla normativa urbanistica, edilizia e sismica, equivalente per caratteristiche tipologiche a quello preesistente, ubicato nello stesso comune in area ritenuta idonea, dal punto di vista ambientale, ad ospitare l’attività produttiva come attestato con perizia asseverata dal tecnico incaricato (comma 1), per poi, ai commi successivi, dettare i criteri e le modalità di determinazione dei contributi per tali fattispecie;
– l’articolo 11, il quale stabilisce le modalità di presentazione della domanda di accesso ai contributi per le ipotesi di delocalizzazione definitiva di cui al precedente articolo 2, comma 2;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 65 del 6 settembre 2018, recante “Procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione della ricostruzione pubblica e privata”, e in particolare l’articolo 5, il quale prevede che ai fini del monitoraggio su eventuali sovra-compensazioni il Commissario straordinario e i Presidenti di Regione – Vice Commissari si avvalgono del Registro nazionale degli aiuti di Stato istituito presso la direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico (DGIAI) ai sensi dell’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, 234, come sostituito dall’articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115, e dei Registri dell’Agricoltura e della Pesca (comma 1), e che agli adempimenti relativi alla comunicazione dei contributi assegnati e del restante corredo informativo verso i Registri di cui al precedente comma 1 provvedono i soggetti istituzionali competenti per la concessione dei contributi, utilizzando ove possibile i servizi di interoperabilità messi a disposizione dalla piattaforma informatica del Ministero dello Sviluppo Economico (comma 2);
Preso atto delle informazioni ricevute dagli Uffici speciali per la ricostruzione in ordine allo stato di attuazione delle ordinanze suindicate;
Considerato, alla luce delle predette informazioni, che tutti gli allevatori che operavano in strutture produttive risultate inagibili dispongono, all’attualità, di tensostrutture moderne ed efficienti, realizzate nel rispetto della vigente normativa sul benessere degli animali;
Ritenuto che risulta vantaggioso, sotto il profilo sia sanitario che ambientale che economico, consentire agli operatori interessati di procedere a delocalizzazione definitiva delle strutture zootecniche inagibili in quelle provvisorie, quale modalità alternativa della delocalizzazione disciplinata dagli articoli 2, comma 2, lettera d), e 6 dell’ordinanza n. 13 del 2017;
Ritenuto, altresì, che l’opzione in esame comporta anche un evidente risparmio per le finanze pubbliche, atteso che, in assenza di essa, gli allevatori interessati a procedere a delocalizzazione definitiva dovrebbero necessariamente provvedervi con le modalità di cui alla norme citate dell’ordinanza n. 13 del 2017 (a tanto essendo certamente legittimati, trattandosi di titolari di attività produttive e segnatamente di imprese zootecniche, espressamente comprese fra i possibili beneficiari dei contributi dall’articolo 1, comma 2, di detta ordinanza), di modo che a carico delle risorse commissariali graverebbero, anziché i soli costi di adeguamento delle strutture provvisorie esistenti, il costo integrale per l’acquisto del nuovo edificio e i costi sostenuti dall’impresa per il suo adeguamento, nonché i costi per la demolizione e lo smaltimento degli impianti esistenti;
Precisato che al monitoraggio finalizzato a evitare sovracompensazioni si provvederà, anche in relazione ai contributi di cui alla presente ordinanza così come per tutte le altre misure agevolative connesse agli eventi sismici, secondo le previsioni e competenze di cui all’articolo 2, comma 5, lettera e-bis), del decreto-legge n. 189/2016 ed all’articolo 5 dell’ordinanza n. 65 del 2018;
Ritenuto, pertanto, di dover disciplinare con apposita ordinanza le modalità, le condizioni e le procedure con le quali gli interessati potranno procedere alla delocalizzazione definitiva nei termini suindicati, mercé i necessari interventi di trasformazione delle strutture realizzate in esecuzione delle suindicate ordinanze, in attuazione dell’articolo 5, comma 2, lettera g), secondo periodo, del d.l. n. 189/2016 e in alternativa alle procedure di cui all’ordinanza n. 13 del 2017;
Ritenuto che l’adeguamento delle predette strutture appare indispensabile, al fine di garantire la durata dei manufatti in coerenza con l’intento della delocalizzazione definitiva, ferma restando la necessità del rispetto, in termini di superficie disponibile, della normativa sul benessere animale rapportata alla consistenza zootecnica esistente alla data del sisma, da accertare attraverso i dati ufficiali dell’anagrafe zootecnica, nonché in ogni caso delle vigenti disposizioni urbanistiche, paesaggistiche e in materia sismica;
Vista l’intesa espressa dalle Regioni interessate nelle cabine di coordinamento del 24 maggio e del 5 settembre 2018;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;

DISPONE

Articolo 1
Ambito di applicazione e soggetti beneficiari.
1. Le disposizioni della presente ordinanza, in attuazione dell’articolo 5, comma 2, lettere a), b) c) e g) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i. (d’ora innanzi denominato “decreto-legge”), disciplinano gli interventi di adeguamento funzionale ed edilizio volti a rendere definitive le delocalizzazioni temporanee realizzate ai sensi delle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 393 del 13 settembre 2016 e n. 415 del 21 novembre 2016 e dell’ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 5 del 28 novembre 2016, degli immobili a uso produttivo destinati alle attività di cui al comma 2, distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che siano stati dichiarati inagibili e in relazione ai quali sia stato accertato un livello operativo superiore a L0.
2. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente ordinanza i titolari di imprese agricole e zootecniche, come definite all’articolo 1 dell’Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, i quali siano assegnatari di strutture provvisorie realizzate ai sensi delle ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile nn. 393, 394 e 396 del 2016, ovvero abbiano proceduto alla delocalizzazione temporanea delle proprie attività ai sensi dell’articolo 2, commi 8 e 9, del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205 e dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 5 del 2016.
3. In particolare, per le finalità di cui al comma 1 sono concessi contributi:
a) alle imprese, come definite al comma 2, che alla data di presentazione della domanda di cui all’articolo 3 siano assegnatarie della struttura temporanea e proprietarie o titolari di altro diritto reale di godimento sul terreno in cui è collocata la struttura temporanea;
b) ai proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento sugli immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici, i quali risultino concessi in uso ad un’impresa agricola o zootecnica, come definita al comma 2, sulla base di un rapporto di locazione o altro titolo giuridico legittimante, nel caso in cui la delocalizzazione temporanea sia stata realizzata su suoli di proprietà dei medesimi proprietari. In tale ipotesi, l’accesso ai contributi di cui alla presente ordinanza è subordinato all’impegno al mantenimento del rapporto negoziale a favore dell’impresa per almeno due anni nonché della destinazione d’uso esistente alla data del sisma per almeno cinque anni.
4. Qualora la delocalizzazione temporanea sia stata effettuata con qualsiasi modalità su aree di proprietà di soggetti diversi dagli originari interessati, questi ultimi possono chiedere la delocalizzazione definitiva a condizione che abbiano acquisito la proprietà o altro diritto reale di godimento sulle predette aree in data anteriore alla presentazione della domanda di contributo formulata ai sensi della presente ordinanza.
5. I contributi di cui alla presente ordinanza, disposti con le modalità del finanziamento agevolato ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto-legge, sono concessi per gli interventi di cui al successivo articolo 2, a condizione che questi siano finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità dell’attività produttiva in tutte le componenti fisse.
6. La presentazione della domanda finalizzata ad ottenere i contributi di cui alla presente ordinanza comporta la rinuncia alla ricostruzione degli impianti originari distrutti o danneggiati dagli eventi sismici, ovvero alla loro delocalizzazione definitiva con le modalità di cui all’articolo 6 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017, ed alla percezione dei relativi contributi come computati ai sensi della medesima ordinanza, ovvero la decadenza della domanda di contributo già presentata ai sensi della stessa e la revoca del contributo eventualmente già concesso. In ogni caso, l’erogazione del contributo è subordinata alla demolizione del manufatto originario ed alla rinuncia ai diritti edificatori allo stesso riconducibili.

Articolo 2
Tipologia degli interventi finanziabili e condizioni per l’accesso ai contributi.
1. I contributi di cui alla presente ordinanza sono concessi per gli interventi edilizi di adeguamento finalizzati a rendere definitive le strutture temporanee realizzate in attuazione delle ordinanze di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 1. Sono ammissibili a contributo le opere necessarie per la trasformazione della struttura temporanea in struttura definitiva, con particolare riferimento agli interventi volti al contenimento energetico, al rafforzamento e al miglioramento edilizio, nonché ogni opera accessoria indispensabile per la prosecuzione dell’attività di allevamento.
2. In alternativa all’adeguamento, ove lo stesso, in considerazione della tipologia della struttura, risulti antieconomico e non confacente all’obiettivo di assicurare un intervento durevole sotto il profilo strutturale, possono essere concessi contributi per la ricostruzione definitiva di strutture di superficie eguale a quella della struttura temporanea, nell’area di sedime di quest’ultima o in aree ad essa contigue, previa rimozione della medesima, fermo restando l’importo del costo ammesso a contributo come disciplinato dal comma 5.
3. Per gli interventi di cui ai commi precedenti è consentito derogare al principio di equivalenza tra gli indici di edificazione della struttura danneggiata e quelli relativi alla struttura definitiva, ove ciò sia consentito dagli strumenti urbanistici, nei soli limiti in cui ciò sia necessario per assicurare il rispetto della normativa sul benessere degli animali. A tal fine, gli interventi possono essere autorizzati anche in variante puntuale con la determinazione della conferenza di servizi di cui al comma 3 dell’articolo 5, subordinatamente all’applicazione del vincolo quinquennale di destinazione d’uso e di non alienazione della struttura realizzata e del divieto, per analogo periodo, di cessione dell’attività, in aggiunta agli obblighi di cui all’articolo 19 dell’ordinanza n. 13 del 2017.
4. Agli effetti della presente ordinanza, la superficie massima concedibile è determinata in base alla consistenza zootecnica, ufficialmente accertata in data non successiva a quella dell’evento sismico che ha reso inagibile l’edificio originario, ed ai parametri relativi alle superfici/capo previsti dalla documentazione relativa alla gara posta in essere dalla Regione Lazio in attuazione delle ordinanze del Capo di Protezione Civile di cui al comma 1 dell’articolo 1, come indicati all’articolo 2, comma 3, dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 5 del 2016 e nella tabella alla stessa allegata. A tal fine, la relazione tecnica allegata alla domanda di contributo attesta il calcolo della superficie assentibile.
5. Il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra il costo dell’intervento, determinato al lordo delle spese tecniche e dell’IVA, se non detraibile, così come risulta dal computo metrico- estimativo redatto sulla base del Prezzario unico approvato con l’ordinanza del Commissario straordinario n. 58 approvata in data 10 maggio 2018 e s.m.i., al netto dei ribassi conseguiti a seguito della procedura selettiva per l’individuazione dell’impresa, fatte salve le voci non previste per le quali si farà riferimento a specifiche analisi dei prezzi come disciplinate dall’articolo 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010, e il costo convenzionale ricavabile dai costi parametrici della Tabella 6 dell’allegato 2 all’ordinanza n. 13 del 2017, con riferimento al livello operativo L1, da calcolare con riferimento alla superficie della struttura definitiva da realizzare, senza l’applicazione delle maggiorazioni previste dall’ordinanza medesima.

Articolo 3
Domanda di contributo.
1. Entro il 31 ottobre 2018, i soggetti di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, possono presentare all’Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente domanda di contributo per gli interventi di cui alla presente ordinanza.
2. La domanda, presentata utilizzando la piattaforma informatica predisposta dal Commissario straordinario, deve contenere l’indicazione:
a) delle aree su cui sorgeva la struttura originaria distrutta o danneggiata dagli eventi sismici, individuate con gli estremi catastali, nonché dell’ordinanza che ne abbia dichiarato l’inagibilità;
b) della struttura o delle strutture temporanee di cui il richiedente abbia la disponibilità, individuate anche con riferimento ai provvedimenti di assegnazione in suo favore ovvero che ne hanno autorizzato la realizzazione, con la specificazione dell’eventuale rimborso di cui il richiedente abbia fruito ai sensi dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 5 del 2016;
c) del nominativo dei proprietari e degli eventuali locatari degli impianti in questione;
d) dei tecnici incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza, individuati fra quelli iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016;
e) dell’impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tenendo conto in misura significativa del ribasso sui prezzi di elenco tra almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale intesa all’affidamento dei lavori alla migliore offerta, alla quale possono partecipare solo le imprese che:
– risultino iscritte nell’Anagrafe di cui all’articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 e che, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo, abbiano altresì prodotto l’autocertificazione di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;
– non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell’articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015;
– siano in possesso, per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, della qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
f) dell’istituto di credito prescelto per l’erogazione del contributo.
3. Alla domanda devono essere altresì allegati:
a) relazione tecnica asseverata dal tecnico incaricato della progettazione, che attesti lo stato dei luoghi degli impianti provvisori esistenti e gli eventuali interventi che si rendono necessari per renderli definitivi;
b) progetto degli interventi che si intendono eseguire, con l’indicazione puntuale delle opere edilizie da eseguire corredata da elaborati grafici e dalla documentazione necessaria per conseguire il titolo edilizio a norma della vigente legislazione, degli interventi strutturali con annessa la documentazione necessaria ai sensi delle vigenti norme tecniche, anche in materia sismica, degli eventuali interventi di adeguamento igienico-sanitario e delle eventuali opere di efficientamento energetico;
c) computo metrico estimativo dei lavori richiesti;
d) dichiarazione con la quale il ricorrente rinuncia espressamente a richiedere il contributo per la ricostruzione o il ripristino degli impianti originari di cui alla lettera a) del comma 2 ovvero revoca la domanda di contributo eventualmente già presentata a norma dell’ordinanza n. 13 del 2017, impegnandosi a demolire e rimuovere le macerie degli impianti originari in caso di accoglimento della domanda, e infine rinuncia ovvero richiede di trasferire i diritti edificatori sull’area di pertinenza degli stessi;
e) nei casi di cui all’articolo 1, comma 3, lettera b), dichiarazione di impegno al mantenimento del rapporto negoziale a favore dell’impresa per almeno due anni nonché della destinazione d’uso esistente alla data del sisma per almeno cinque anni.
f) documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l’individuazione dell’impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri di carattere economico e tecnico adottati e le modalità seguite per la scelta della migliore offerta, ai sensi dell’articolo 6, comma 13, del decreto-legge;
g) dichiarazione autocertificativa con la quale l’impresa incaricata di eseguire i lavori attesti di essere iscritta nell’Anagrafe di cui all’articolo 30, comma 6, del medesimo decreto-legge;
h) dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori attesti di essere iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 34, comma 2, del decreto-legge e di non avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con l’impresa appaltatrice e con le eventuali imprese subappaltatrici, né di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse;
i) eventuale polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all’evento sismico, dalla quale risulti l’importo assicurativo riconosciuto;
l) fascicolo aziendale aggiornato;
m) registro di stalla da cui risulti la consistenza alla data dell’evento sismico;
n) piano di utilizzazione della struttura delocalizzata.

Articolo 4
Istruttoria sulle domande di contributo.
1. L’Ufficio speciale, che riceve la domanda a norma del comma 1 dell’articolo 2, la trasmette immediatamente con tutta la documentazione allegata al Comune utilizzando la procedura informatica predisposta dal Commissario straordinario, per l’istruttoria di sua competenza in ordine alla conformità urbanistica ed edilizia. In caso di incompletezza della domanda o della documentazione ad essa allegata, l’Ufficio speciale provvede alla notificazione della comunicazione di cui all’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, assegnando all’istante un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di osservazioni e/o la produzione dei documenti mancanti. In caso di mancata presentazione o di mancato accoglimento delle osservazioni l’Ufficio speciale trasmette al Vice Commissario la proposta di rigetto della domanda.
2. Entro trenta giorni dalla trasmissione degli atti di cui al comma 1, il Comune procede allo svolgimento dell’attività istruttoria di propria competenza ed adotta le proprie determinazioni dandone comunicazione all’Ufficio speciale per la ricostruzione. Nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione del Comune in ordine al titolo abilitativo edilizio, l’Ufficio speciale verifica l’ammissibilità a finanziamento dell’intervento e la congruità delle spese indicate, indica il contributo ammissibile e provvede a richiedere contestualmente il Codice unico di progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e il codice CIG dandone comunicazione al Vice Commissario mediante la procedura informatica a tal fine predisposta.
3. Qualora l’intervento ricada in area sottoposta a vincoli ambientali, paesaggistici o di tutela dei beni culturali, nei casi di cui al comma 3 dell’articolo ovvero nei casi in cui l’intervento non è conforme alla disciplina urbanistica, il progetto è sottoposto al parere della conferenza regionale di cui all’articolo 16 del decreto-legge. A tal fine il Presidente di Regione – Vice Commissario competente provvede a convocare la conferenza entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del Comune di cui al comma 2. Nell’ambito della conferenza, il parere di compatibilità paesaggistica può essere espresso anche fuori dei casi di cui all’articolo 167, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con la procedura semplificata di cui al comma 5 del medesimo art. 167. Il parere positivo espresso dalla conferenza ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti.
4. Il Vice Commissario, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 ovvero dalla determinazione della conferenza regionale di cui al comma 3, autorizza l’intervento ed emette il provvedimento di concessione del contributo informandone il richiedente, l’istituto di credito ed il Comune competente mediante la procedura informatica. Con la stessa modalità è comunicato l’eventuale provvedimento di rigetto della domanda, con l’indicazione delle ragioni del mancato accoglimento della stessa. Qualora l’impianto oggetto degli interventi sia stato assegnato al richiedente sulla base delle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile, il provvedimento di autorizzazione degli interventi determina il trasferimento definitivo della proprietà dell’immobile in capo al richiedente.
5. Il provvedimento di autorizzazione e di concessione del contributo è trascritto nei registri immobiliari, su richiesta dell’ufficio speciale, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione senza alcuna altra formalità.

Articolo 5
Erogazione del contributo.
1. Per l’erogazione del contributo, si applicano gli articoli 16 e 17 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 2017.

Articolo 6
Norma finanziaria
1. Agli oneri connessi all’attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legge.

Articolo 7
Entrata in vigore ed efficacia
1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Commissario straordinario.
2. La presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito internet del Commissario straordinario.

On. Paola De Micheli