Ultimo aggiornamento: 30 Gennaio 2019

Testo coordinato NON UFFICIALE dell’ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017 con le modifiche apportate dalle ordinanze n. 28 del 9 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017 e n. 35 del 31 luglio 2017.

 INDICE
Art. 1 – Attività di progettazione
Art. 2 – Localizzazione degli edifici e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria
Art. 3 – Procedura di scelta del contraente
Art. 4 – Esecuzione del contratto
Art. 5 – Attività di controllo
Art. 6 – Attività di progettazione degli edifici scolastici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) dell’ordinanza n. 14 del 2017
Art. 7 – Disciplina di rinvio e di coordinamento
Art. 8 – Disposizione finanziarie
Art. 9 – Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia

Premesse della redazione:
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ORDINANZA n. 18 del 3 aprile 2017 e successive modifiche (testo coordinato non ufficiale)
LE MODIFICHE AL TESTO SONO RIPORTATE TRA I SEGNI ((…)) .

Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017
Modifiche all’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 recante “Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018”.

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, Vasco Errani, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui Vasco Errani è stato nominato Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Richiamato il comma 2 dell’articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il Commissario Straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d’intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare, gli articoli 2, 3, comma 3, 14, commi 1 e 2, 15, 16, 18 e 50;
Visto l’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legge n. 189 del 2016, in forza del quale il Commissario Straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell’articolo 14 del medesimo decreto legge;
Visto l’articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016 che attribuisce al Commissario straordinario, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell’ambito della cabina di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 5, del medesimo decreto legge;
Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 2016, n. 248, “Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2017;
Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263, “Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell’articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2017;
Visto il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017” e, in particolare:
– l’articolo 1, comma 2, che, nel modificare il comma 4 dell’articolo 14 del citato decreto legge n. 189 del 2016, prevede che anche i Comuni e le Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 possano, sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario d’intesa con i Vice commissari nella cabina di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016 ed in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e b) del medesimo articolo 14, predisporre ed inviare al Commissario straordinario i progetti degli interventi di ricostruzione pubblica;
– l’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 8 del 2017 che, nell’introdurre nel comma 2 dell’articolo 14 del decreto legge n. 189 del 2016 la lettera a-bis), prevede che il Commissario straordinario predispone ed approva piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento dell’anno scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica, in ogni caso senza incremento della spesa di personale, nei Comuni di cui all’articolo 1, comma 1, nonché comma 2, del citato decreto legge n. 189 del 2016, limitatamente a quelli nei quali risultano edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici;
– l’articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legge n. 8 del 2017 che, nell’inserire nell’articolo 14 del decreto legge n. 189 del 2016, il comma 3 – bis, prevede: a) che gli interventi funzionali alla realizzazione dei piani previsti dalla lettera a -bis) del novellato articolo 14 del citato decreto legge n. 189 del 2016 costituiscono presupposto per l’applicazione della procedura di cui all’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; b) l’applicazione, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario, delle disposizioni di cui all’articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; c) che “nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l’invito, contenente l’indicazione dei criteri di aggiudicazione dell’appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell’Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall’articolo 30. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l’invito previsto dal terzo periodo deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell’articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell’Anagrafe antimafia di cui all’articolo 30. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30, comma 6. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall’articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica delle previsioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 dell’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2016, al fine di rendere le stesse coerenti con la formulazione dell’articolo 14 del decreto legge n. 189 del 2016, come modificato dall’articolo 5 del decreto legge n. 8 del 2017;
Ritenuto, altresì, necessario: a) al fine di consentire la realizzazione dei nuovi edifici di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 dell’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 per l’inizio dell’anno scolastico 2017 -2018, disciplinare in modo specifico, con l’indicazione dei termini massimi, l’attività di selezione degli operatori economici, da invitare alla procedura negoziata, nonché le procedure di gara; b) prevedere l’avvio da parte delle Regioni, delle Province e dei Comuni interessati, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016, dell’attività di progettazione relativa alla riparazione degli edifici scolastici di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 dell’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017;
Vista l’intesa espressa dai Presidenti delle Regioni – Vicecommissari nella riunione della cabina di coordinamento del 28 marzo 2017;
Visti gli artt. 33, comma 1, del decreto legge n. 17 ottobre 2016, n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e s.m.i., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;

DISPONE

Articolo 1
Attività di progettazione
1. All’articolo 2 dell’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole “l’attività di progettazione è così articolata: 1) elaborazione del progetto definitivo; 2) elaborazione del progetto esecutivo. L’attività di progettazione è avviata dal Commissario straordinario sulla base dei provvedimenti di localizzazione di cui al successivo articolo 3” sono sostituite dalle seguenti “l’attività di progettazione, avviata dal Commissario straordinario sulla base dei provvedimenti di localizzazione di cui al successivo articolo 3, consiste nella elaborazione del progetto definitivo”;
b) al comma 2, dopo le parole “L’attività prevista dal precedente comma 1 è effettuata” sono inserite le seguenti “dai Comuni e dalle Province anche attraverso professionisti abilitati o”;
c) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Le attività di verifica di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6 del citato articolo 26 sono effettuate dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia ai sensi dell’articolo 55-bis, comma 1, del decreto legge 24 legge 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”;
d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: “3-bis. È autorizzata la verifica e la validazione del progetto definitivo ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche in assenza di tutti i necessari pareri, intese, concerti, autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, in ragione della loro acquisizione tramite la determinazione conclusiva espressa dalla Conferenza permanente di cui all’articolo 16 del decreto legge n. 189 del 2016 sul progetto esecutivo presentato dall’aggiudicatario. 3-ter. Ferma la previsione di cui al comma 3-bis, ove venga richiesta la valutazione del progetto definitivo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, prima della sua verifica o validazione, i termini previsti dal terzo comma del citato articolo 3 sono ridotti, rispettivamente, a tre giorni, per la richiesta di documentazione integrativa, ed a sette giorni per il parere sulla conformità dello stesso alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi. I medesimi termini di cui al periodo precedente si applicano al procedimento di acquisizione del parere igienico – sanitario. Le istanze, le domande e le richieste necessarie per il rilascio di valutazioni, di pareri, di autorizzazioni, di nulla – osta ovvero di atti assenso relativi al progetto definitivo o al progetto esecutivo sono esenti dal pagamento di spese, di tributi, di contributi, di diritti di segreteria o di corrispettivi comunque denominati”;
e) il comma 4 è integralmente sostituito dai seguenti: “4. Le attività di verifica preventiva dell’interesse archeologico e di approvazione dei progetti, di cui agli articoli 25 e 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016 vengono effettuate esclusivamente con riguardo al progetto esecutivo presentato dall’aggiudicatario. A tal fine, il responsabile unico del procedimento richiede al Commissario straordinario la convocazione della Conferenza permanente di cui all’articolo 16 del decreto legge n. 189 del 2016, secondo le modalità disciplinate nell’ordinanza commissariale n. 16 del 3 marzo 2017. Tutti i termini previsti nell’ordinanza commissariale n. 16 del 3 marzo 2017 sono ridotti della metà. I termini di cui all’articolo 3, comma 5 della citata ordinanza commissariale n. 16 sono ridotti rispettivamente a dieci giorni ovvero a venti giorni, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute. Partecipano alla Conferenza permanente, oltre alle Amministrazioni indicate dall’articolo 16 del decreto legge n. 189 del 2016 e dall’ordinanza commissariale n. 16 del 3 marzo 2017, anche gli eventuali enti gestori di servizi pubblici a rete per i quali possono riscontrarsi interferenze con il progetto. Nell’ambito della Conferenza permanente: a) le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, in termini di assenso ovvero di assenso condizionato e, in tale ultimo caso, indicano le prescrizioni e le modifiche necessarie; b) gli enti gestori di servizi pubblici a rete sono obbligati a segnalare la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura o dell’insediamento produttivo, a pronunciarsi sulla localizzazione e sul tracciato dell’opera, anche presentando proposte modificative, nonché a comunicare l’eventuale necessità di opere mitigatrici e compensative dell’impatto, esclusivamente secondo le modalità previste nell’ordinanza commissariale n. 16 del 3 marzo 2017. 4- bis. Le varianti al progetto esecutivo occorrenti, sulla base delle prescrizioni o delle modifiche richieste dalla Conferenza permanente, costituiscono varianti d’ufficio disposte dalla Stazione appaltante e, in quanto tali, obbligatorie per l’aggiudicatario, anche laddove determinino una modificazione delle prestazioni superiore al quinto dell’importo del contratto. Le variazioni di cui al precedente periodo, che in ogni caso non possono essere superiori al trenta per cento dell’importo del contratto, sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla loro valutazione sulla base del Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016 approvato con l’ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016 ovvero in mancanza secondo il procedimento disciplinato dall’articolo 32, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207.”.

Articolo 2
Localizzazione degli edifici e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria
1. All’articolo 3 dell’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente “5-bis. Le attività di cui alla lettera c) del precedente quinto comma possono essere effettuate anche da altre amministrazioni aggiudicatrici, come definite dalla lettera a) del primo comma dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa intesa con i Comuni e le Province, proprietarie degli immobili di cui alla lettera a) del precedente comma 1, e comunicata al Commissario straordinario, ai fini dell’assunzione dei relativi oneri a carico delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’articolo 4 del decreto legge n. 189 del 2016.”;
b) al settimo comma, le parole “da parte dei Comuni” sono sostituite dalle seguenti “da parte dei Comuni e delle Province”;
c) al nono comma, dopo la lettera b), è inserita la seguente: “c) le spese sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici, come definite dalla lettera a) del primo comma dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per lo svolgimento, ai sensi e per gli effetti del comma 5 – bis, dell’attività di demolizione degli edifici esistenti e di conferimento delle relative macerie in discarica, calcolate con l’applicazione Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016 approvato con l’ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, ammissibili a contributo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 del decreto legge n. 189 del 2016, nonché le modalità di erogazione dello stesso”;
d) dopo il nono comma, è inserito il seguente: “10. Qualora i Comuni e le Province, proprietari degli edifici scolastici che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle Norme Tecniche per le Costruzione per gli edifici strategici di classe d’uso IV, in ragione dell’esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., ovvero dell’eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari, provvedano a sottoscrivere appositi contratti di donazione aventi ad oggetto la realizzazione di nuovi edifici scolastici definitivi, nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle Norme Tecniche per le Costruzioni per gli edifici strategici di classe d’uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio, con le ordinanze di cui al precedente comma 9, vengono altresì indicati: a) gli importi massimi delle spese eventualmente sostenute dai Comuni e dalle Province per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, di cui alla lettera d) del precedente quarto comma, ed ammissibili a contributo, sulla base dei parametri contenuti nel Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016 approvato con l’ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 del decreto legge n. 189 del 2016, nonché le modalità di riconoscimento e di erogazione dello stesso; b) gli importi massimi delle spese eventualmente sostenute dai Comuni e dalle Province per la demolizione degli edifici esistenti ed al conferimento delle relative macerie in discarica, calcolate con l’applicazione Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016 approvato con l’ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, ammissibili a contributo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 del decreto legge n. 189 del 2016, nonché le modalità riconoscimento di erogazione dello stesso. Ai fini del riconoscimento del contributo relativo alle attività di cui alle lettere a) e b) del precedente periodo, i Comuni e le Province provvedono a trasmettere copia del contratto di donazione all’Ufficio speciale per la ricostruzione, territorialmente competente, entro sette giorni dalla sua sottoscrizione e comunque prima dell’avvio di procedure di gara per l’affidamento dei lavori.

Articolo 3
Procedura di scelta del contraente
1. All’articolo 4 dell’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, l’espressione “committenza.” è sostituita dalla seguente: “committenza, per conto del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 che, ai fini della realizzazione dei nuovi edifici di cui alla lettera a) comma 1 dell’art. 1, costituisce stazione appaltante ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 1, lettera a) e lettera o) del decreto legislativo n. 50 del 2016.”;
b) dopo il primo comma, è inserito il seguente: “1-bis. La centrale unica di committenza provvede all’individuazione dei contraenti ed al compimento di tutte attività necessarie secondo le modalità previste dalla presente disposizione e dal sopra citato articolo 5 del decreto legge n. 8 del 2017. In particolare, la centrale unica di committenza:
a) assicura, attraverso il proprio sito istituzionale, l’accessibilità all’Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall’articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016;
b) provvede, sulla base delle indicazioni fornite dal Commissario straordinario in ordine al numero, alla tipologia ed alle caratteristiche essenziali dei lavori da affidare, all’effettuazione di una consultazione preliminare, mediante la predisposizione di apposito avviso pubblico diretto ad acquisire le manifestazioni di interesse di tutti gli operatori economici iscritti, alla data di scadenza del termine indicato nel medesimo avviso, nell’Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall’articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016 e degli operatori economici iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell’articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che documentino, anche mediante apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, l’avvenuta presentazione, entro il termine previsto dall’avviso medesimo, della domanda di iscrizione nella predetta Anagrafe antimafia. L’avviso pubblico deve contenere, per ciascuna procedura di gara, la descrizione degli elementi essenziali della prestazione richiesta e l’indicazione dei requisiti di qualificazione necessari anche attraverso l’indicazione delle categorie di opere generali e delle categorie delle opere specializzate come definite dall’Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Il termine entro il quale devono essere formalizzate le manifestazioni di interesse non può essere inferiore a tre giorni, né superiore a sette giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico sul sito istituzionale della centrale unica di committenza;
c) provvede alla formazione, alla gestione ed all’aggiornamento dell’elenco degli operatori economici che hanno provveduto alla formalizzazione della manifestazione d’interesse secondo le modalità previste nella precedente lettera b), in collaborazione con la Struttura di Missione di cui all’articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016;
d) entro tre giorni dalla validazione del progetto definitivo da parte del responsabile unico del procedimento, effettua il sorteggio degli operatori economici che abbiano formalizzato la dichiarazione di interesse secondo le modalità indicate nella precedente lettera b), in seduta pubblica ed attraverso modalità anche informatiche che assicurino la trasparenza, la parità di trattamento, la concorrenza e la rotazione (( , nei limiti di compatibilità con le previsioni dell’articolo 53 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di accesso agli atti e di riservatezza )) ;
e) invia, simultaneamente e per iscritto, con procedure telematiche, agli operatori economici sorteggiati una lettera di invito, avente il seguente contenuto minimo:
– descrizione degli elementi essenziali della prestazione richiesta;
– indicazione del termine e delle modalità di presentazione dell’offerta, nonché del luogo e della data della seduta pubblica nella quale la commissione giudicatrice procederà alla verifica dell’integrità dei plichi contenenti le buste con le offerte ed alla loro conseguenziale apertura;
– specificazione del criterio di aggiudicazione;
– previsione dell’obbligo di indicare all’atto della formalizzazione dell’offerta, l’eventuale nominativo dell’operatore o degli operatori economici partecipanti al raggruppamento temporaneo ovvero al consorzio e riproduzione del contenuto integrale dell’articolo 5, comma 7, lettera a) della presente ordinanza;
– indicazione della possibilità di presentare un’offerta, contenente l’indicazione del nominativo dell’operatore o degli operatori economici dei quali l’offerente intenda avvalersi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero dei lavori o delle parti di opere che si intendono subappaltare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 105, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo il limite massimo previsto dal comma 2 del sopra menzionato art. 105, e riproduzione del contenuto integrale dell’articolo 5, comma 7, lettere b) e c) della presente ordinanza;
– indicazione della possibilità di presentare un’offerta, contenente l’indicazione di una o più imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nella lettera di invito, nei limiti ed alle condizioni previste nell’articolo 92, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e riproduzione del contenuto integrale dell’articolo 5, comma 7, lettera c) della presente ordinanza;
– indicazione della possibilità che la Conferenza permanente, chiamata a pronunciarsi sull’approvazione del progetto esecutivo, possa formulare prescrizioni o richiedere modifiche e che, trattandosi di varianti d’ufficio disposte dalla Stazione appaltante, sono obbligatorie per l’aggiudicatario;
– indicazione del termine di ultimazione dei lavori, come individuato dall’articolo 6, comma 6 – bis, della presente ordinanza e riproduzione del contenuto integrale dei commi 6 – ter e 6 –quater del citato articolo 6;
f) dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte di cui all’articolo 5, comma 2, della presente ordinanza, provvede alla nomina dei componenti della commissione di aggiudicazione;
g) provvede alla verifica, secondo le modalità di cui all’articolo 81 del decreto legislativo n. 50 del 2016, del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico – finanziario di tutti gli operatori economici invitati che abbiano presentato l’offerta entro i termini assegnati;
h) ove necessario, richiede, per il tramite del Commissario straordinario, l’effettuazione dei controlli relativi ai progettisti che risultino iscritti nel solo Elenco di cui all’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016;
i) provvede alla formulazione della proposta di aggiudicazione, curandone la trasmissione sia al Commissario straordinario, per la successiva approvazione, sia al Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 1, lettera b), n. 7, dell’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto con il Commissario straordinario e con l’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 28 dicembre 2016;
j) esercita l’attività di controllo sull’esecuzione dei lavori secondo le modalità stabilite nell’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto con il Commissario straordinario e con l’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 28 dicembre 2016.”;
c) al secondo comma sono apportate le seguenti modificazioni: la parola “esclusivamente” è soppressa; dopo il primo periodo è aggiunto il seguente “Per le eventuali voci mancanti, il prezzo viene determinato secondo il procedimento disciplinato dall’articolo 32, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207”;
d) il terzo comma è abrogato.
2. L’articolo 5 dell’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 è integralmente sostituito dal seguente:
“1. Per gli interventi funzionali alla realizzazione degli edifici di cui alla lettera a) comma 1 dell’articolo 1, è ammesso l’uso della procedura negoziata di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come disciplinata dall’articolo 5, comma 1, lettera b, del decreto legge n. 8 del 2017, sulla base del progetto definitivo elaborato in conformità alle previsioni contenute negli articoli 24, commi 1 e 2, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. L’offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo. L’offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori. È ammessa la presentazione di offerte migliorative che non comportino un’alterazione dell’essenza strutturale e prestazionale, come fissate dal progetto definitivo e dagli atti di gara. Il criterio dell’aggiudicazione dell’appalto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
2. In considerazione della necessità di assicurare la realizzazione dei nuovi edifici di cui alla lettera a) comma 1 dell’articolo 1 entro l’inizio dell’anno scolastico 2017-2018:
a) i termini per la presentazione delle offerte non possono essere superiori a quindici giorni ovvero a diciotto giorni, qualora le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi;
b) nelle ipotesi previste dal comma 3 dell’articolo 79 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la proroga dei termini per la presentazione delle offerte non può superare sette giorni.
3. Sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata tutti gli operatori economici, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera p) del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché dagli articoli 45 e 46 del medesimo decreto legislativo iscritti nell’Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall’articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016, che abbiano i necessari requisiti di qualificazione. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l’invito deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell’articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell’Anagrafe antimafia di cui all’articolo 30.
4. Limitatamente all’attività di progettazione, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. La lettera di invito indica i requisiti richiesti per i progettisti, in conformità alle previsioni di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263, nonché i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale occorrenti in relazione alla natura ed all’importo dei lavori oggetto degli affidamenti, come di seguito descritti:
a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
b) dichiarazione concernente il fatturato relativo ai servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’articolo 3, lett. vvvv) del decreto legislativo n. 50 del 2016, espletati negli ultimi tre esercizi disponibili ed anteriori alla formalizzazione dell’offerta;
c) elenco dei lavori, in relazione ai quali sono stati espletati negli ultimi cinque anni i servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’articolo 3, lett. vvvv) del decreto legislativo n. 50 del 2016, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati; tale elenco deve essere corredato dai certificati di corretta esecuzione e di buon esito dei lavori più importanti;
d) elenco dei lavori analoghi a quelli oggetto di affidamento, in relazione ai quali sono stati espletati negli ultimi dieci anni i servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’articolo 3, lett. vvvv) del decreto legislativo n. 50 del 2016; tale elenco deve essere corredato dai certificati di corretta esecuzione e di buon esito dei lavori più importanti;
e) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA);
f) per i professionisti singoli e associati, numero delle unità di personale tecnico.
5. Il possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 e delle capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative dichiarate ai sensi del precedente comma 4 deve essere documentato, a pena di esclusione, al momento della formalizzazione dell’offerta. Nell’offerta, l’entità delle spese di progettazione devono essere indicate separatamente. L’importo dei lavori è comprensivo delle spese di progettazione. I progettisti, ove non iscritti nell’Anagrafe di cui all’articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016 o negli elenchi tenuti dalle prefetture – uffici territoriali del Governo ai sensi dell’articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, in quanto non sottoposti a verifica antimafia ai sensi dell’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, devono essere iscritti nell’Elenco speciale previsto dall’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016. Il Commissario straordinario provvede ad effettuare, in via prioritaria, i controlli relativi ai professionisti, iscritti nel predetto Elenco, che partecipino alle procedure disciplinate dalla presente ordinanza.
6. L’individuazione degli operatori economici, invitati a partecipare alla procedura negoziata, avviene in seduta pubblica e secondo modalità anche informatiche che assicurino la trasparenza, la parità di trattamento, la concorrenza e la rotazione, e viene effettuata tra tutti gli iscritti nell’Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall’articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016, che abbiano i necessari requisiti di qualificazione, attestati secondo le modalità di cui agli articoli 84 e 85 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e che abbiano formalizzato apposita manifestazione di interesse, secondo le modalità e nei termini previsti dalla lettera b) del comma 1- bis del precedente articolo 4. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l’invito deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell’articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che abbiano presentato domanda di iscrizione nell’Anagrafe antimafia di cui all’articolo 30 e che abbiano formalizzato apposita manifestazione di interesse, secondo le modalità e nei termini previsti dalla lettera b) del comma 1- bis del precedente articolo 4. Fermo il limite minimo di cinque operatori previsto dall’articolo 14, comma 3 – bis, del decreto legge n. 189 del 2016, il responsabile unico del procedimento comunica alla centrale unica di committenza, all’atto della trasmissione del progetto definitivo validato, il numero complessivo di operatori economici che devono essere sorteggiati, per motivate esigenze connesse all’importanza ed alla complessità dei lavori, nonché ai tempi di esecuzione degli stessi ed alla necessità assicurare la massima partecipazione alle procedure disciplinate dalla presente ordinanza.
7. In considerazione della necessità di assicurare la realizzazione dei nuovi edifici di cui alla lettera a) comma 1 dell’art. 1 entro l’inizio dell’anno scolastico 2017-2018:
a) a pena di esclusione, nessun operatore economico può essere invitato o partecipare, come operatore individuale, come membro di un raggruppamento temporaneo ovvero di un consorzio, ad un numero di procedure per l’affidamento di lavori, come disciplinate dalla presente ordinanza, superiore ad uno;
b) a pena di esclusione, nessun operatore economico può partecipare come impresa ausiliaria ai sensi e per gli effetti dell’articolo 89 del (( decreto legislativo n. 50 del 2016 )) , ovvero nelle forme di cui all’articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per l’effettuazione delle lavorazioni relative alle opere scorporabili in relazione alle quali l’operatore economico invitato non sia in possesso della necessaria qualificazione, ad un numero di procedure per l’affidamento di lavori, come disciplinate dalla presente ordinanza, superiore ad uno;
c) al di fuori delle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera b), la possibilità di procedere all’esecuzione, nelle forme di cui all’articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero di cui all’articolo 92, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, di parte delle prestazioni o lavorazioni, affidate secondo le procedure disciplinate dalla presente ordinanza, è limitato a numero tre contratti di appalto; il superamento del limite previsto dal precedente periodo determina l’automatica esclusione del subappaltatore dalle ulteriori procedure e l’obbligo dell’offerente di provvedere alla sua sostituzione;
d) è vietata la contestuale partecipazione alla medesima procedura di negoziata da parte dello stesso operatore economico, come operatore individuale, come membro di un raggruppamento temporaneo o di consorzio, come impresa ausiliaria ovvero come subappaltatore;
e) al momento della formalizzazione dell’offerta, l’operatore economico deve presentare apposita dichiarazione attestante l’insussistenza della causa di esclusione prevista dalle precedenti lettere a), b) e c) e dell’ipotesi di incompatibilità di cui alla precedente lettera d);
f) i limiti previsti dalle precedenti lettere a), b) e c) sono alternativi e non cumulabili tra loro; il superamento di uno di detti limiti ovvero la violazione del divieto di cui alla precedente lettera d) determina l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura negoziata nonché la sua cancellazione, ove iscritto, dall’elenco formato dalla centrale unica di committenza secondo le modalità previste dall’articolo 4, comma 1- bis, lettere b) e c), della presente ordinanza;
g) ferme le modalità di sorteggio previste dall’articolo 4, comma 1, lettera d), della presente ordinanza, è ammesso il superamento del limite previsto dalla precedente lettera a), laddove, la centrale unica di committenza accerti l’esistenza di una delle situazioni alternative di seguito descritte:
– il numero di operatori economici, in possesso della necessaria qualificazione ed ancora da invitare, è inferiore a cinque ovvero a quello indicato dal responsabile unico del procedimento ai sensi del precedente comma 6;
– tutti gli operatori economici, in possesso della necessaria qualificazione, sono stati invitati almeno una volta alle procedure per l’affidamento di lavori, come disciplinate dalla presente ordinanza.
8. La commissione giudicatrice è costituta da numero tre commissari e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La verifica dell’integrità dei plichi contenenti le buste con le offerte e la loro conseguenziale apertura vengono effettuate dalla commissione nella seduta pubblica indicata nella lettera di invito. Fatte salve le ipotesi di particolare complessità dei progetti presentati dagli offerenti, i lavori della commissione si concludono entro cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Il termine previsto dal precedente periodo è maggiorato del tempo occorrente per l’esperimento della procedura del soccorso istruttorio, di cui all’articolo 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ovvero del procedimento di verifica delle offerte anomale, di cui all’articolo 97 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.
9. I componenti della commissione giudicatrice:
a) sono scelti, secondo modalità che assicurino la trasparenza delle procedure di selezione ed il possesso di un’adeguata competenza tecnica, in numero non superiore a due, tra i professionisti iscritti nell’apposito elenco dei commissari della centrale unica di committenza e, in numero almeno pari ad uno, tra il personale inserito in un apposito elenco, fornito dal Commissario straordinario sulla base delle segnalazioni effettuate dalle Forze Armate e dalle Forze di Polizia nonché dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche per il tramite dei Provveditorati Interregionali per le opere pubbliche. Il componente individuato tra il personale inserito nell’elenco del Commissario straordinario assume le funzioni di presidente della commissione;
b) non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratti;
c) possono partecipare contemporaneamente ad un numero di commissioni giudicatrici superiore a due; qualora un membro partecipi, contemporaneamente, ai lavori di un’altra commissione, i lavori di entrambe le commissioni non possono comunque superare i dieci giorni lavorativi;
10. La nomina dei pubblici dipendenti come componenti della commissione giudicatrice produce, limitatamente al tempo occorrente per l’espletamento dell’incarico, gli effetti giuridici del collocamento in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Fermo l’obbligo delle amministrazioni di provenienza di provvedere, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, ivi compresa l’indennità di amministrazione, gli eventuali oneri derivanti dallo svolgimento del lavoro straordinario e dalle spese effettivamente sostenute per la trasferta, nei limiti previsti dai rispettivamente ordinamenti, sono a carico del Commissario straordinario che vi provvede con le risorse inserite nel quadro economico dell’intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Al predetto personale non sono riconosciute, per la partecipazione alla commissione giudicatrice, ulteriori somme a titolo di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati.
11. È ammessa la presentazione di offerte contenenti:
a) l’indicazione di una o più imprese ausiliarie, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 89 del (( decreto legislativo n. 50 del 2016 )) , fermi i limiti ed i divieti previsti dal comma 11 del medesimo articolo 89. L’impresa o le imprese ausiliarie al momento della formalizzazione dell’offerta medesima, devono soddisfare alternativamente uno dei seguenti requisiti: iscrizione nell’Anagrafe di cui all’articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016; iscrizione in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell’articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e presentazione della domanda di iscrizione nell’Anagrafe antimafia di cui all’articolo 30, documentata ovvero attestata tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche laddove l’operatore economico, invitato a partecipare alla procedura, in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori, non possieda la qualificazione necessaria per effettuare le lavorazioni relative alle opere scorporabili e provveda, a tale fine, ad indicare nell’offerta uno o più subappaltatori;
b) al di fuori dalle ipotesi disciplinate dall’ultimo periodo della precedente lettera a), l’indicazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 105, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016, di lavori o delle parti di opere che si intendono subappaltare, fermo il limite massimo, previsto dal comma 2 del sopra menzionato art. 105. L’impresa o le imprese subappaltatrici al momento della formalizzazione dell’offerta medesima, devono soddisfare alternativamente uno dei seguenti requisiti: iscrizione nell’Anagrafe di cui all’articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016; iscrizione in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell’articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e presentazione della domanda di iscrizione nell’Anagrafe antimafia di cui all’articolo 30, documentata ovvero attestata tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.n. 445 del 2000; domanda di iscrizione nell’Anagrafe antimafia di cui all’articolo 30, documentata ovvero attestata tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.n. 445 del 2000. L’impresa o le imprese subappaltatrici sono individuate, in via prioritaria, nel rispetto della parità delle condizioni economiche e tecniche dell’offerta, tra gli operatori economici, aventi sede legale, alla data di entrata in vigore dell’ordinanza commissariale n. 18 del 2017 in uno dei Comuni di cui agli allegati del decreto legge n. 189 del 2016. Qualora venga indicato come subappaltatore un operatore economico diverso da quelli previsti dal periodo precedente, l’offerente deve dichiarare, nei modi e nelle forme di cui all’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, e dimostrare documentalmente l’indisponibilità ovvero la giuridica impossibilità per gli operatori economici di cui al periodo precedente di effettuare lavori in subappalto. Il deposito del contratto e della documentazione prevista dal comma 7 del citato articolo 105 costituisce in ogni caso titolo sufficiente per l’ingresso del subappaltatore in cantiere e per l’avvio da parte di questo delle prestazioni oggetto di subaffidamento. Ad eccezione dell’ipotesi disciplinata dal comma 12 del sopra menzionato articolo 105, non è ammessa, né può essere autorizzata la sostituzione dell’operatore economico indicato come subappaltatore nell’offerta;
c) in alternativa all’ipotesi disciplinata dalla precedente lettera b), l’indicazione di una o più imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nella lettera di invito, nei limiti ed alle condizioni previste nell’articolo 92, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Le imprese esecutrici dei lavori previsti dal precedente periodo al momento della formalizzazione dell’offerta medesima, devono soddisfare alternativamente uno dei seguenti requisiti: iscrizione nell’Anagrafe di cui all’articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016; iscrizione in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell’articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e presentazione della domanda di iscrizione nell’Anagrafe antimafia di cui all’articolo 30, documentata ovvero attestata tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.n. 445 del 2000; presentazione della domanda di iscrizione nell’Anagrafe antimafia di cui all’articolo 30, documentata ovvero attestata tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000. L’impresa o le imprese esecutrici sono individuate, in via prioritaria, nel rispetto della parità delle condizioni economiche e tecniche dell’offerta, tra gli operatori economici, aventi sede legale, alla data di entrata in vigore dell’ordinanza commissariale n. 18 del 2017 in uno dei Comuni di cui agli allegati del decreto legge n. 189 del 2016. Qualora venga indicato come impresa esecutrice un operatore economico diverso da quelli previsti dal periodo precedente, l’offerente deve dichiarare, nei modi e nelle forme di cui all’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, e dimostrare documentalmente l’indisponibilità degli operatori economici di cui al periodo precedente ovvero la giuridica impossibilità per gli stessi di effettuare i lavori richiesti. Ferme le previsioni di cui ai periodi precedenti, è ammessa la sostituzione dell’impresa o delle imprese indicate nell’offerta, esclusivamente laddove all’esito di apposita verifica emerga la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
12. I termini massimi previsti dall’articolo 83, comma 9, terzo periodo del decreto legislativo n. 50 del 2016 sono ridotti a cinque giorni. In ogni caso, è esclusa la possibilità di esperire la procedura del soccorso istruttorio con riguardo alle mancanze, alle incompletezze e ad ogni altra irregolarità essenziale degli elementi rilevanti ai fini della valutazione dell’offerta.
13. In caso di presentazione di offerte anormalmente basse, il termine previsto dall’articolo 97, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 per la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni non può essere superiore a sette giorni.
14. Il Commissario straordinario procede all’approvazione della proposta di aggiudicazione, entro il termine di tre giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione dell’esito positivo della verifica di legittimità degli atti relativi alla procedura di affidamento. La centrale unica di committenza provvede a trasmettere al Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, che si pronuncia sulla sua legittimità entro il termine massimo di sette giorni dal suo ricevimento, la proposta di aggiudicazione, corredata dai relativi documenti.
15. Immediatamente dopo l’approvazione della proposta di aggiudicazione e comunque entro tre giorni dalla stessa, il responsabile unico del procedimento provvede a richiedere la convocazione da parte del Commissario straordinario della Conferenza permanente, di cui all’articolo 16 del decreto legge n. 189 del 2016, per l’approvazione del progetto esecutivo presentato dall’aggiudicatario. Si osservano le modalità di convocazione e di funzionamento della Conferenza permanente disciplinate nell’ordinanza commissariale n. 16 del 3 marzo 2017.
16. Il Commissario straordinario provvede alla sottoscrizione del contratto successivamente all’approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente, previa verifica dello stesso e sua validazione da parte del responsabile unico del procedimento, che vi provvede entro tre giorni dall’adozione da parte della Conferenza permanente della determinazione conclusiva. Il termine, previsto dall’articolo 32, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 è ridotto a dieci giorni ovvero, qualora sia necessario acquisire, nell’ambito della Conferenza permanente, l’assenso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute, a venti giorni.
17. In considerazione della necessità di assicurare la realizzazione dei nuovi edifici di cui alla lettera a) comma 1 dell’articolo 1 entro l’inizio dell’anno scolastico 2017-2018, è autorizzata: a) la consegna dei lavori in via di urgenza, successivamente alla validazione del progetto esecutivo da parte del responsabile unico del procedimento; b) la sottoscrizione nelle more delle verifiche relative al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016; in tal caso, il contratto è risolutivamente condizionato all’esito delle sopra menzionate verifiche.
18. Ferme le previsioni di cui all’articolo 102 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è obbligatoria l’effettuazione del collaudo in corso d’opera ai sensi e per gli effetti dell’articolo 215, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
19. Ferme le previsioni di cui all’articolo 230 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, il collaudo finale deve avvenire entro sessanta giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori.”.

Articolo 4
Esecuzione del contratto
1. All’articolo 6 dell’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2: dopo le parole “ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, comma 1, e 50, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016” sono aggiunte le seguenti “ovvero in esecuzione delle convenzioni previste dall’articolo 50, comma 9, del decreto legge n. 189 del 2016,”; dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguente “Ai dipendenti pubblici incaricati dello svolgimento delle attività di cui al precedente periodo sono riconosciuti gli incentivi previsti dall’articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. La struttura commissariale centrale provvede al coordinamento tecnico del personale incaricato dello svolgimento delle attività di cui al primo periodo nonché al compimento di tutte le attività di natura amministrativa”;
b) al comma 5, le parole “, soltanto in parte,” di cui al secondo periodo sono soppresse;
c) il comma 6 è così integralmente sostituito: “La tempistica dei lavori è graduata in base alla dimensione dell’intervento e la loro esecuzione deve concludersi nei seguenti termini massimi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna:
a) cento giorni solari consecutivi per lavori con importi complessivi inferiore o pari ad Euro 3.000.000,00;
b) centoventi giorni solari consecutivi per lavori con importi complessivi superiori ad Euro 3.000.000,00 ed inferiori o pari ad Euro 5.225.000,00;
c) centocinquanta giorni solari consecutivi per lavori con importi complessivi superiori ad Euro 5.225.000,00”;
d) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: “6-bis. In relazione ai lavori di cui alle lettere b) e c) del comma 6, fermi i limiti massimi ivi stabiliti, l’esecuzione dei lavori deve essere ultimata: a) entro cento giorni solari consecutivi dal verbale di consegna dei lavori, per la realizzazione degli edifici o porzioni di edifici destinate alle attività didattiche (aule, laboratori e servizi); b) entro il residuo termine per la realizzazione delle altre strutture (a titolo esemplificativo: palestre, mense, refettori, foresterie), incluse le pertinenze. 6 – ter. Con riguardo alle attività di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e per tutti i subcontratti, che non costituiscono subappalti, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’aggiudicatario è obbligato a stipulare i relativi contratti esclusivamente con operatori economici in possesso, alla data di formalizzazione dell’offerta, di uno dei seguenti requisiti: iscrizione nell’Anagrafe di cui all’articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016; iscrizione in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell’articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e presentazione della domanda di iscrizione nell’Anagrafe antimafia di cui all’articolo 30, documentata ovvero attestata tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000; presentazione della domanda di iscrizione nell’Anagrafe antimafia di cui all’articolo 30, documentata ovvero attestata tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.n. 445 del 2000. In caso di violazione dell’obbligo di cui al precedente periodo, non sono riconosciuti all’aggiudicatario gli oneri economici derivanti da detti subcontratti. I subcontratti previsti dal primo periodo del presente comma sono stipulati, in via prioritaria, con gli operatori economici, aventi sede legale, alla data di entrata in vigore dell’ordinanza commissariale n. 18 del 2017 in uno dei Comuni di cui agli allegati al decreto legge n. 189 del 2016. 6-quater. Le disposizioni di cui al comma 6-ter non si applicano ai subcontratti aventi ad oggetto forniture senza prestazione di manodopera”.
2. L’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre modifiche o varianti in corso d’opera a causa di carenze del progetto esecutivo, diverse da quelle derivanti dalla decisione adottata dalla Conferenza permanente ai sensi dell’articolo 2, comma 4 – bis dell’ordinanza commissariale n. 14 del 2017 con riguardo a rilevate carenze del progetto definitivo a base di gara.
3. (( In deroga a quanto previsto dalla disposizione di cui all’articolo 113 bis, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il contratto di appalto prevede penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e lo 0,5 per cento dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. ))
4. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell’andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell’adempimento determina l’applicazione di una penale di importo superiore a quello previsto dal comma 3, il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure previste dall’articolo 108, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
5. Le penali di cui ai precedenti commi possono essere applicate al momento della presentazione dello stato di avanzamento dei lavori, qualora il direttore dei lavori accerti un ritardo nell’esecuzione dei lavori, tale da escludere che gli stessi possano essere ultimati entro i termini previsti dal comma 6 dell’articolo 6 dell’ordinanza n. 14 del 2017. In tutti gli altri casi, le penali sono applicate dal responsabile del procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell’organo di collaudo.
6. È ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all’interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’esecutore.

Articolo 5
Attività di controllo
1. L’articolo 7 dell’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 è integralmente sostituito dal seguente: “Il controllo relativo all’affidamento ed all’esecuzione dei lavori previsti dalla presente ordinanza viene assicurato dall’Autorità nazionale anticorruzione, a sensi e per gli effetti dell’articolo 32 del decreto legge n. 189 del 2016, secondo le modalità individuate nell’apposito accordo stipulato tra l’Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario Straordinario e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia”.

Articolo 6
Attività di progettazione degli edifici scolastici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) dell’ordinanza n. 14 del 2017
(( Abrogato ))

Articolo 7
Disciplina di rinvio e di coordinamento
1. Per tutto quanto non previsto e specificamente disciplinato nella presente ordinanza, si rinvia alle previsioni dell’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, dell’articolo 5 del decreto legge 9 febbraio 2017 n. 8 e del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Articolo 8
Disposizione finanziarie
1. All’articolo 9, comma 2, dell’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, le parole “progetti esecutivi” sono sostituite dalle seguenti “progetti definitivi”.
2. Agli oneri economici derivanti dall’attuazione della presente ordinanza, si provvede con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’articolo 4 del decreto legge n. 189 del 2016.

Articolo 9
Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia
1. La presente ordinanza, in considerazione della necessità di dare urgente avvio alle attività di costruzione dei nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che non possono essere riparate o riattivate, da realizzarsi, è dichiarata provvisoriamente efficace. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
2. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Vasco Errani
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