Ultimo aggiornamento: 9 Gennaio 2022

Testo coordinato NON UFFICIALE dell’ordinanza n. 121 del 22 Ottobre 2021 con le modifiche apportate dall’ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021.

Armonizzazione delle scadenze relative ai danni lievi e disposizioni integrative in materia di manifestazione di volontà alla presentazione del contributo, ex art.9 dell’ordinanza commissariale n.111 del 23 dicembre 2020, nonché di revisione dei prezzi e dei costi parametrici, di cui agli artt.6, 7 e 8 dell’ordinanza commissariale n.118 del 7 settembre 2021

INDICE

Art. 1 – Armonizzazione delle scadenze relative alle istanze per gli interventi di immediata esecuzione rigettate o archiviate
Art. 2 – Ulteriore proroga del termine di cui all’articolo 9, comma 2, dell’ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020
Art. 3 – Modifiche ed integrazioni all’art.6 dell’ordinanza n.118 del 7 settembre 2021
Art. 4 – Modifiche ed integrazioni all’art.7 dell’ordinanza n.118 del 7 settembre 2021
Art. 5 Modifiche agli artt.8 e 17 dell’ordinanza n.118 del 7 settembre 2021
Art. 6 – Disposizioni transitorie dell’art.6 dell’ordinanza n.118 del 7 settembre 2021
Art. 7 – Entrata in vigore

Premesse della redazione:
LE MODIFICHE AL TESTO, APPORTATE DALL’ULTIMA ORDINANZA, SONO RIPORTATE TRA I SEGNI ((…)).

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28.09.2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, e successivamente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l’articolo 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita “All’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente: <<4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall’articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, è incrementato di 300 milioni di euro per l’anno 2021>>. Al relativo onere si provvede ai sensi dell’articolo 114”;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata sul S.O. n. 62 della G.U. n. 302 del 31/12/2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall’articolo 57, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l’esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120; Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, l’art. 119;

Visto decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e, in particolare, l’art. 49;

Vista l’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 recante “Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi” e s.m.i.;

Viste, altresì:

  • l’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016 recante “Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili”;
  • l’ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020 recante “Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata”;
  • l’ordinanza n. 117 del 7 Luglio 2021 “Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze vigenti”;
  • l’ordinanza n.118 del 7 settembre 2021 recante ” Disposizioni relative alle attività delle imprese operanti nella ricostruzione e integrazioni delle ordinanze vigenti in materia di ripresa delle attività produttive danneggiate dal sisma”

Ritenuto opportuno, nell’ambito di un processo di armonizzazione dei procedimenti in essere concernenti la ricostruzione privata, procedere ad uniformare le scadenze relative alle istanze sui danni lievi che, pur presentate entro i termini previsti dalle vigenti ordinanze commissariali, siano state oggetto di provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, stabilendo, altresì, che le modalità di regolarizzazione delle medesime istanze possano essere effettuate avvalendosi, esclusivamente, della procedure disciplinate dall’ordinanza n.100 del 2020, entro la data del 31 dicembre 2021;

Dato atto che il comma 5 dell’art.8 dell’ordinanza 111 del 23 dicembre 2020 prevedeva che per i Comuni che alla data dell’entrata in vigore dell’ordinanza n. 107 del 2020 hanno approvato, con delibera consiliare, il “Documento Direttore Ricostruzione” (DDR) di cui all’ordinanza n. 39 dell’8 settembre 2017 e che hanno in via di adozione i piani attuativi il termine per la presentazione delle istanze relative ad edifici con danni lievi è di 150 giorni decorrenti dalla data del 1 maggio 2021;

Ritenuto inoltre che, nell’ambito della suddetta armonizzazione della scadenze relative agli edifici con danni lievi, anche il termine di cui al precedente capoverso debba essere prorogato alla data del 31 dicembre 2021;

Dato atto che l’articolo 9 dell’ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020 recante “Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata”, stabiliva che entro la data del 31 luglio 2021, i soggetti legittimati o loro delegati, compresi gli amministratori di condominio e i presidenti di consorzio, ovvero il professionista incaricato alla presentazione della domanda di contributo, qualora tale domanda non sia già stata inoltrata al competente Ufficio speciale per la ricostruzione, sono obbligati, a pena di decadenza del contributo, ad inoltrare all’Ufficio speciale un’apposita dichiarazione contenente la manifestazione di volontà a presentare la domanda di contributo e che tale termine è stato prorogato con l’art.7 dell’ordinanza n.117;

Ritenuto opportuno disporre un’ulteriore proroga del termine stabilito dal citato articolo 9, anche in ragione della necessità di armonizzare tutte le scadenze in prossimità della fine del corrente anno ed avere un quadro più compiuto della ricostruzione privata in termini di interventi da realizzare e delle risorse finanziare necessarie in concomitanza dell’inizio del nuovo anno solare;

Ravvisata inoltre la necessità di fornire massima diffusione agli adempimenti connessi alla suddetta manifestazione di volontà e delle nuove scadenze, si ritiene opportuno individuare i Sindaci dei comuni interessati dagli eventi sismici quali soggetti necessari e idonei ad adottare ogni misura organizzativa finalizzata a tale obiettivo;

Ritenuto necessario, per un’equità di trattamento, procedere alla modifica dell’ultimo capoverso del comma 3 dell’art. 6 dell’ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021, al fine di prevedere per le domande di ricostruzione privata, in corso di esame alla data di entrata in vigore dell’ordinanza 118 del 2021 e non ancora decretate, la facoltà di richiedere oltre che l’applicazione disposta dai commi 1 e 2 dello stesso art. 6, che prevede la variazione in base ad indice Istat del 6% del Prezzario Unico del Cratere ovvero l’opzione tra il predetto prezzario del cratere e quelli regionali, anche la facoltà di accedere all’adeguamento dei costi parametrici dell’intervento con le modalità di cui al comma 4 del medesimo articolo 6;

Atteso che in seguito alla modifica di cui sopra occorre normare il regime transitorio intercorso tra la data di efficacia dell’ordinanza n.118 del 7 settembre 2021 e quella della presente ordinanza, tenuto altresì conto della previsione introdotta con l’art. 4 della medesima ordinanza n.118 che consente la stipula del contratto di appalto in data successiva all’emanazione del decreto di concessione del contributo, si ritiene opportuno estendere l’ambito applicativo del citato art. 6 alle domande di contributo per le quali risultino emanati i decreti di concessione del contributo nel medesimo periodo intercorrente;

Ritenuto, inoltre, al fine di favorire le procedure connesse alla liquidazione degli stati di avanzamento lavori finali, contabilizzati successivamente alla data di entrata in vigore dell’ordinanza n.118 del 7 settembre 2021, prevedere una modifica al numero del numero di erogazioni del contributo connessi ai medesimi SAL come previsti dalle vigenti ordinanze, mediante la possibilità di fruire di una SAL integrativo per la disciplina delle compensazioni nelle ipotesi in cui si acceda alla revisione dei prezzi come disciplinata dall’art.7 della medesima ordinanza.

Dato atto che l’art. 8 dell’ordinanza commissariale n.118 del 7 settembre 2021, in sede di applicazione delle disposizioni in esso contenute ha fatto emergere criticità sotto il profilo interpretativo anche per la presenza, nel testo adottato, di refusi conseguenti a meri errori di trascrizione;

Ritenuto, pertanto, necessario effettuare una revisione dell’articolo al fine di eliminare i suddetti refusi e fornire maggior chiarezza tramite opportune integrazioni alle norme nello stesso contenute;

Raggiunta l’intesa nella Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n.189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;

DISPONE

Art. 1
Armonizzazione delle scadenze relative alle istanze per gli interventi di immediata esecuzione rigettate o archiviate

1. Le domande di concessione di contributo per la riparazione degli edifici con danni lievi, presentate entro i termini previsti dalle ordinanze commissariali, per le quali, all’esito del mancato superamento dei motivi ostativi risultanti dalla richiesta di integrazione e preavviso di rigetto ex art.10-bis della legge n.241 del 1990, sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, possono essere integrate, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, mediante la presentazione di specifica istanza che, ad integrazione di quella originaria, sia corredata da documentazione idonea a superare i motivi di diniego, avvalendosi, esclusivamente, delle procedure e delle modalità disciplinate dall’ordinanza n.100 del 9 giugno 2020. Il Vice Commissario adotta i conseguenti provvedimenti in autotutela ai sensi di quanto disposto dall’art.21 quinquies della legge n.241 del 1990, fermo restando quanto previsto dall’art. 21-nonies della medesima legge.

2. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui al precedente comma, ovvero l’ulteriore rigetto dell’istanza come sopra integrata, determinano la definitiva inammissibilità al contributo nonché gli effetti decadenziali in materia di autonoma sistemazione previsti dal comma 4 dell’art.8 del DL. N. 189 del 2016. Le domande di concessione di contributo per la riparazione degli edifici con danni lievi, presentate entro i termini previsti dalle ordinanze commissariali, che saranno oggetto di un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione successivamente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza e comunque entro il 31 dicembre 2021, potranno essere integrate secondo le modalità indicate al comma 1 entro i successivi 90 giorni dalla notifica del relativo provvedimento.

3. Il termine per la presentazione delle domande con danni lievi per le sole fattispecie di cui al comma 5 dell’art.8 dell’ordinanza commissariale n.111 del 23 dicembre 2020, è prorogato alla data del 31 dicembre 2021. Entro lo stesso termine possono essere presentate le domande per la riparazione dei danni lievi non inoltrate per cause di forza maggiore o comprovato e documentato impedimento.

Art. 2
Ulteriore proroga del termine di cui all’articolo 9, comma 2, dell’ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020

1. Il termine di cui al comma 2, dell’articolo 9, dell’ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020 recante “Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata”, già prorogato con l’articolo 7 dell’ordinanza n.117 del 29 luglio 2021, è ulteriormente prorogato al 15 dicembre 2021.

2. I Sindaci dei comuni interessati dagli eventi sismici pubblicano con evidenza sul sito web istituzionale del comune la nuova data di scadenza di cui al comma 1 e promuovono ogni forma di comunicazione e informazione idonea a garantire la massima diffusione dell’obbligo della presentazione della manifestazione di volontà a presentare domanda di contributo per i danni gravi a pena di decadenza del contributo.

Art. 3
Modifiche ed integrazioni all’art.6 dell’ordinanza n.118 del 7 settembre 2021

1. All’art. 6 dell’ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021 sono apportate le modifiche che seguono:
a) “al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Per le domande di ricostruzione privata in corso di esame alla data di entrata in vigore dell’ordinanza 118 del 2021 e per le quali alla stessa data non risulti ancora decretato il contributo, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono applicabili su istanza del professionista incaricato accompagnata da previo consenso espresso del soggetto legittimato di cui all’art. 6, comma 2 del decreto Sisma nel solo caso in cui l’applicazione delle previsioni di cui la presente comma comportino un maggiore accollo a carico dello stesso soggetto legittimato. Nelle ipotesi di cui al presente comma i corrispettivi dei contratti relativi all’intervento, ove già stipulati, si intendono automaticamente adeguati alla rideterminazione derivante dall’attuazione dei precedenti commi”.
b) Dopo il comma 3 è inserito il comma 3-bis “ 3 bis – Il professionista incaricato, ai fini della concreta applicazione degli adempimenti di cui ai commi 1,2 e 4 procede, ad integrazione della documentazione già prodotta, a trasmettere la sola istanza, di cui all’ultimo periodo del precedente comma, con la quale assevera il nuovo importo dei lavori in misura non superiore ai limiti derivanti dall’applicazione degli incrementi del presente articolo nonché, limitatamente alle domante presentate con le modalità di cui all’ordinanza n.100 del 9 maggio 2020, l’importo del contributo concedibile con allegato il modello di calcolo presente sulla piattaforma informatica della struttura commissariale”.
c) Al comma 4, dopo le parole “alla tabella 6 dell’Allegato 1 dell’ordinanza 7 aprile 2017, n.19” sono aggiunte le seguenti parole “e di cui all’art. 2 dell’ordinanza 5 ottobre 2018, n. 68”. 

Art. 4
Modifiche ed integrazioni all’art.7 dell’ordinanza n.118 del 7 settembre 2021

1. All’art. 7 dell’ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: “3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, le compensazioni relative alla revisione dei prezzi possono essere contabilizzate, altresì, in occasione di un saldo straordinario ed aggiuntivo rispetto a quelli disciplinati dalle vigenti ordinanze commissariali, anche successivamente alla dichiarazione di fine lavori, purché intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza”.

Art. 5
Modifiche agli artt.8 e 17 dell’ordinanza n.118 del 7 settembre 2021

1. All’art. 8 dell’ordinanza commissariale n. 118 del 7 settembre 2021 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) il comma 9 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente: “Per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di immobili aventi tipologia edilizia assimilabile a quella degli edifici a destinazione prevalentemente abitativa, la determinazione del livello operativo e dei costi parametrici avviene sulla base dei criteri stabiliti dall’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 e successive modifiche. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente comma, nel caso di interventi relativi ad edifici di tipo rurale, è inoltre necessaria anche la dimostrazione dell’utilizzabilità a fini abitativi, alla data degli eventi sismici, di almeno un’unità immobiliare in essi ricompresa.”;

b) al comma 1, lett. b), il quinto capoverso è sostituito dal seguente:
– il quarto capoverso è sostituito dal seguente; “I costi parametrici della tabella 6 non si applicano agli edifici a destinazione produttiva che alla data del sisma avevano i requisiti di cui all’art. 3, comma 9 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 2017 e s.m.i..”;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. All’ordinanza commissariale 7 aprile 2017, n. 19, all’allegato 1, tabella 7 – Incrementi dei costi parametrici, il penultimo capoverso è sostituito dal seguente: “Il costo parametrico per gli edifici con destinazione d’uso abitativo comprendenti anche unità immobiliari a destinazione produttiva (industriale, commerciale, artigianale, agricola, uffici, servizi), nel caso in cui le unità immobiliari produttive siano prive di finiture particolari ed impianti, limitatamente alle superfici delle stesse, è ridotto del 30%.”;

2. All’art.17 dell’ordinanza commissariale n. 118 del 7 settembre 2021 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) al comma 3, la parola “8” è soppressa;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
“4. Le disposizioni di cui all’articolo 8 si applicano alle istanze presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.”.

Art. 6
Disposizioni transitorie dell’art.6 dell’ordinanza n.118 del 7 settembre 2021

1. ((soppresso))

2. ((Nelle more dell’approvazione della normativa recante le modifiche all’art. 1-septies del decreto-legge n. 73 del 2021 volte ad estendere al 2022 la disciplina che consente alle imprese di compensare i maggiori costi dovuti a variazioni di prezzi, per tutti i decreti di concessione del contributo emanati dalla data del 1 gennaio 2021, è facoltà del soggetto interessato richiedere all’Ufficio Speciale della Ricostruzione competente, con propria domanda debitamente corredata dell’asseverazione del contributo concedibile, l’applicazione della disciplina di cui all’articolo 6 della ordinanza n.118 del 2021.

2bis. La domanda di cui al comma 2 e l’asseverazione ad essa allegata, da rendersi ai sensi dell’art. 4 dell’ordinanza 100 del 2020 possono essere inoltrate dal professionista incaricato all’Ufficio Speciale per la ricostruzione attraverso la piattaforma informatica (MUDE) della Struttura anche successivamente alla dichiarazione di fine lavori, purché non sia intervenuto il provvedimento di liquidazione della rata di saldo))

3. L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione interessato, verificati i presupposti, provvede alla rideterminazione del contributo concesso.

Art. 7
Entrata in vigore

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell’articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n.189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori de comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

 

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