Ultimo aggiornamento: 30 Gennaio 2019

Testo coordinato NON ufficiale dell’ordinanza n. 38 dell’8 settembre 2017 con le modifiche apportate dalle ordinanze n. 41, 46 e 63.

Premesse della redazione:
Il testo è aggiornato con le modifiche apportate dalle ordinanze n. 41, 46 e 63.
Le modifiche al testo dell’ordinanza n.63 del 6 settembre 2018 sono riportate tra i segni ((…)).
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INDICE
Art. 1 – Primo piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino dei beni culturali nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Art. 2 – Attività di progettazione
Art. 3 – Presentazione, approvazione ed esecuzione dei progetti
Art. 4 – Disposizioni finanziarie
Art. 5 – Entrata in vigore ed efficacia
ALLEGATO 1 – PRIMO PIANO BENI CULTURALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Ordinanza n. 38 dell’8 settembre 2017
Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, Vasco Errani, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Richiamato l’articolo 1, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il Commissario Straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d’intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;
Visto il decreto legge n. 189 del 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, e s.m.i. e, in particolare:
a) l’articolo 2, comma 1, lettera e), in forza del quale il Commissario Straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell’articolo 14 del medesimo decreto legge;
b) l’articolo 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell’ambito della cabina di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 5, del medesimo decreto legge;
c) l’articolo 14, comma 1, lettere a) e c), il quale prevede che, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei Comuni di cui all’articolo 1, attraverso la concessione di contributi a favore, tra l’altro, degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli edifici privati ad uso pubblico, ivi compresi strutture sanitarie e socio-sanitarie, archivi, musei, biblioteche e chiese, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a);
d) l’articolo 14, comma 2, lettera b), il quale prevede che, al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, si provvede a predisporre e approvare un piano dei beni culturali, articolato per le quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;
e) l’articolo 14, comma 9, il quale prevede che, per quanto attiene la fase di programmazione e ricostruzione dei Beni culturali o delle opere pubbliche di cui al comma 1, lettere a) e c) si promuove un Protocollo di Intesa tra il Commissario straordinario, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il rappresentante delle Diocesi coinvolte, proprietarie dei beni ecclesiastici, al fine di concordare priorità, modalità e termini per il recupero dei beni danneggiati. Il Protocollo definisce le modalità attraverso cui rendere stabile e continuativa la consultazione e la collaborazione tra i soggetti contraenti, al fine di affrontare e risolvere concordemente i problemi in fase di ricostruzione;
f) l’articolo 15 bis comma 6 lettera b-bis) il quale prevede l’apertura di specifica contabilità speciale da parte dell’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo;
g) l’articolo 18, commi 2 e 3 il quale prevede che la centrale unica di committenza è individuata nell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. e che i rapporti tra il Commissario straordinario e la centrale unica di committenza individuata sono regolati da apposita convenzione;
h) l’articolo 30 il quale prevede: 1) al comma 1 che, ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni di cui all’articolo 1, è istituita, nell’ambito del Ministero dell’interno, una apposita Struttura di missione, diretta da un prefetto collocato all’uopo a disposizione, ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410; 2) al comma 6 che, gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni di cui all’articolo 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori, d’ora in avanti «Anagrafe». Ai fini dell’iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all’Anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell’aggiudicazione disposta ai sensi dell’articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’operatore economico non risulti ancora iscritto all’Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell’informazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri;
i) l’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016, che, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l’istituzione di elenco speciale dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale»);
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;
Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017;
Vista l’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante la “Attuazione dell’articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all’articolo 1, commi 1 e 2, dell’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016”;
Vista l’ordinanza n. 25 del 23 maggio 2017, recante “Criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”;
Vista l’ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017, recante “Modifiche ed integrazioni all’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante «Attuazione dell’articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», all’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante «Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016» ed all’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, recante «Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017»”;
Vista l’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017, recante “Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche”;
Vista l’ordinanza n. 35 del 31 luglio 2017, recante “Modifiche all’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, all’ordinanza n. 18 del 7 aprile 2017 ed all’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017”;
Visto l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del governo, l’Autorità nazionale anticorruzione e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia in data 28 dicembre 2016;
Visto il Protocollo quadro di legalità, allegato alle Seconde Linee Guida approvate dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica con delibera n. 26 del 3 marzo 2017 e pubblicate in Gazzetta Ufficiale n.151 del 30 giugno 2017, sottoscritto tra la Struttura di Missione ex articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016, il Commissario Straordinario del governo e l’Autorità nazionale anticorruzione e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia e, in particolare, gli articoli 1 e 3;
Visto l’articolo 1 comma 4 lettera b) del decreto 24 ottobre 2016 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del Turismo che affida le funzioni di stazione appaltante per gli interventi di ricostruzione post-sisma all’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo;
Visto il Protocollo di intesa del 21 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il rappresentante delle Diocesi coinvolte, stipulato in attuazione dell’articolo 14, comma 9, del decreto legge n. 189 del 2016 e s.m.i.
Visti i verbali del Gruppo di lavoro di cui articolo 3 del Protocollo di Intesa tra il Commissario Straordinario per la ricostruzione, il Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo e la Conferenza Episcopale Italiana, e, in particolare, il verbale n. 5 del 26 luglio 2017 nel quale sono indicati i seguenti criteri volti a definire il nuovo elenco delle chiese da inserire nel primo piano stralcio dei beni culturali: “1) rappresentatività: in tale criterio sarà tenuta in conto l’importanza sociale e di culto che l’immobile ha nel contesto socio‐economico e diocesano. Ad esempio sarà data priorità a cattedrali, concattedrali, santuari, chiese matrici, sedi istituzionali, …; 2) rilevanza culturale: sia in termini architettonici che di patrimonio culturale in essi contenuto; 3) presenza di interventi di messa in sicurezza: verrà data priorità agli edifici su cui è già stato effettuato un investimento pubblico con opere di messa in sicurezza provvisionali; ciò al fine di ottimizzare in forma complessiva gli investimenti pubblici; 4) titolo di proprietà: si terrà conto se l’immobile su cui si interviene sia di proprietà pubblica, di enti ecclesiastici, istituti di vita consacrata; 5) compartecipazione alla spesa: si terrà conto dell’eventuale intervento finanziario di altri (proprietari, donatori, …). Tale contributo potrà riguardare sia il cofinanziamento dei lavori, sia un impegno formale di restauro dei beni culturali mobili presenti nell’edificio o le opere di funzionalizzazione sino alla completa riapertura pubblica del bene”.
Ritenuto necessario provvedere all’approvazione del piano dei beni culturali, articolato per le quattro Regioni interessate, con le quantificazioni dei danni subiti e il finanziamento alle opere di ricostruzione e riparazione e ripristino degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli edifici privati ad uso pubblico, ivi compresi strutture sanitarie e socio-sanitarie, archivi, musei, biblioteche e chiese, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 189 del 2016 e s.m.i., individuati dal Gruppo di lavoro di cui all’articolo 3 del Protocollo di intesa tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il rappresentante delle Diocesi coinvolte;
Vista l’intesa espressa dai Presidenti delle Regioni – Vicecommissari nella riunione della cabina di coordinamento del 10 agosto 2017;
Visti gli artt. 33, comma 1, del decreto legge n. 17 ottobre 2016, n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e s.m.i., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;
DISPONE

Articolo 1
Primo piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino dei beni culturali nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
1. È approvato il primo piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino dei beni culturali nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, così come indicati nell’Allegato n. 1 alla presente ordinanza che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa, redatto in conformità ai criteri individuati dal Gruppo di lavoro costituito ai sensi dell’articolo 3 del Protocollo di intesa del 21 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il rappresentante delle Diocesi coinvolte.
2. Al fine di assicurare la pronta attuazione del programma di interventi cui al comma 1, nell’Allegato n. 1 alla presente ordinanza, sono indicati, sulla base delle segnalazioni effettuate dalla Consulta dei Vescovi di cui all’articolo 2 del protocollo d’intesa tra il Commissario straordinario il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Conferenza Episcopale Italiana, i territori interessati dagli interventi previsti, con la specificazione dell’ubicazione, della denominazione, e degli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti l’attività di progettazione, delle altre spese tecniche e delle prestazioni specialistiche di cui all’articolo 5 dell’ordinanza commissariale n. 33 dell’11 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, derivanti dall’effettuazione degli interventi in ciascuna delle Regioni interessate dagli eventi sismici.
3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi indicati nell’Allegato n. 1 della presente ordinanza si provvede con le risorse del Fondo di cui all’articolo 4 del decreto legge n. 189 del 2016.
4. Gli oneri di cui al comma 3 sono stimati in complessivi Euro 170.600.000,00 (( 121.440.000 )), di cui euro 137.600.000,00 (( 115.440.000 )) ripartiti tra le Regioni secondo le percentuali indicate nell’allegato 1 della presente ordinanza, ed ulteriori euro 33.000.000,00 (( 6.000.000 )) per il finanziamento delle seguenti opere: 1) Complesso Don Minozzi (ad esclusione della Chiesa di Santa Maria Assunta), sito in Amatrice (RT); 2) Castello Pallotta, sito in Caldarola (MC); 1) Cattedrale di Santa Maria Assunta, sita in Teramo (TE); 2) Chiesa di San Benedetto, sita in Norcia (PG). L’intervento relativo alla Chiesa di San Benedetto, sita in Norcia (PG), di importo stimato complessivamente in euro 10.000.000,00 è finanziato con euro 6.000.000,00 provenienti dall’Unione europea e con euro 4.000.000,00, gravanti sulle risorse di cui all’articolo 3 del presente articolo.

Articolo 2
Attività di progettazione
1. In ragione della necessità di procedere all’immediato avvio dell’attività di ricostruzione e di riparazione dei beni culturali di cui all’articolo 1, comma 1, della presente ordinanza, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in qualità di soggetto attuatore, provvede all’elaborazione dei progetti degli interventi inseriti nell’Allegato n. 1 alla presente ordinanza da sottoporre all’approvazione da parte del Commissario straordinario ai sensi dell’articolo 14, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016. Per i beni di cui all’articolo 1, comma 1, l’intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell’identità culturale del bene stesso.
2. Per lo svolgimento dell’attività di cui al comma 1, il soggetto di cui al comma 1 può provvedere anche mediante il conferimento di appositi incarichi:
a) per importi inferiori a quelli di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità previste dall’articolo 2, comma 2 – bis, del decreto legge n. 189 del 2016 ed assicurando che l’individuazione degli operatori economici affidatari avvenga tramite procedure ispirate ai principi di rotazione nella selezione degli operatori da invitare, di trasparenza e di concorrenza;
b) per importi superiori a quelli di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.
3. (( Soppresso ))
4. Al fine di consentire l’avvio dell’attività di progettazione degli interventi inseriti nell’Allegato 1 della presente ordinanza, viene disposto il trasferimento dal fondo di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016 in favore della contabilità speciale intestata all’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo, della somma di Euro 10.500.000,00.
5. L’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo procede alla liquidazione del contributo, come determinato ai sensi del precedente comma 3, secondo la tempistica e nei limiti indicati al successivo articolo 3.
6. Restano ferme le previsioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 dell’ordinanza commissariale n. 33 dell’11 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 3
Presentazione, approvazione ed esecuzione dei progetti
1. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, il soggetto attuatore di cui all’articolo 2, comma 1, provvede a presentare al Commissario straordinario del governo, per la loro approvazione ai sensi dell’articolo 14, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016, i progetti esecutivi relativi agli interventi inseriti nell’Allegato n. 1 della presente ordinanza.
2. Il Commissario straordinario del Governo, previa verifica della congruità economica del progetto esecutivo ed acquisito il parere della Conferenza permanente di cui all’articolo 16 del decreto legge n. 189 del 2016, approva definitivamente il progetto ed adotta il decreto di concessione del contributo.
3. Entro sette giorni dall’adozione del provvedimento di cui al precedente comma, si provvede al trasferimento in favore della contabilità speciale, intestata all’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo, delle somme corrispondenti pari al 50% del contributo riconosciuto, al netto delle somme già corrisposte ai sensi del precedente articolo 2. Entro sette giorni dal ricevimento dalla comunicazione dell’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo relativa all’avvenuta stipulazione del contratto dell’appalto, si provvede al trasferimento dell’importo residuo del contributo riconosciuto con il provvedimento di cui al primo periodo del presente comma.
4. A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, il Commissario straordinario inoltra i progetti esecutivi alla centrale unica di committenza di cui all’articolo 18 del decreto legge n. 189 del 2016, che provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi secondo le modalità e nei termini previsti dalla convenzione prevista dall’articolo 18 del decreto legge 189 del 2016 e s.m.i..
5. Restano ferme le previsioni dell’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del governo, l’Autorità nazionale anticorruzione e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia in data 28 dicembre 2016.
6. Con cadenza trimestrale, all’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo provvede a comunicare al Commissario straordinario, relativamente ai progetti ammessi a contributo ai sensi del precedente comma 2, gli appalti già aggiudicati e quelli in corso di aggiudicazione, nonché a fornire l’aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi, inserititi nell’Allegato 1 alla presente ordinanza, per i territori di rispettiva competenza.

Articolo 4
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri economici derivanti dall’attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’articolo 4 del decreto legge n. 189 del 2016.

Articolo 5
Entrata in vigore ed efficacia
1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed è pubblicata, ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.

Vasco Errani
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ALLEGATO 1 – Come modificato dall’ordinanza n. 63 del 6 settembre 2018.