Ultimo aggiornamento: 21 Gennaio 2019

Modalità di anticipazione e rimborso del trattamento economico del personale della struttura, nonché di destinazione e ripartizione delle risorse assegnate agli USR (articolo 50, comma 8; articolo 50, comma 7-bis; articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016).

INDICE
Art. 1 – Modalità di liquidazione, rimborso e anticipazione delle risorse economiche alle amministrazioni di appartenenza del personale pubblico della struttura commissariale
Art. 2 – Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
Art. 3 – Riparto e destinazione delle risorse di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
Art. 4 – Attuazione dell’articolo 50, comma 7-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
Art. 5 – Efficacia e pubblicazione
Allegato A – Modalità di liquidazione, di rimborso e di eventuale anticipazione di cui all’articolo 50, comma 8, del decreto-legge n. 17 ottobre 2016, n. 189

Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Ordinanza n. 50 del 28 marzo 2018
Modalità di anticipazione e rimborso del trattamento economico del personale della struttura, nonché di destinazione e ripartizione delle risorse assegnate agli USR (articolo 50, comma 8; articolo 50, comma 7-bis; articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016).

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, on. Paola De Micheli, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2017, ai sensi dell’articolo 11 della Legge 23 agosto 1988, n. 400,
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11 settembre 2017 con il quale l’on. Paola De Micheli è stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato ed integrato dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante “Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;
Visto l’articolo 3 del richiamato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, rubricato “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016” e segnatamente:
– il comma 1, terzo periodo, il quale dispone che “le Regioni disciplinano l’articolazione territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena efficacia e operatività, nonché la dotazione del personale destinato agli stessi a seguito di comandi o distacchi da parte delle stesse o di altre Regioni, Province e Comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni”;
– il comma 1, quarto periodo, il quale dispone che “le Regioni, le Province e i Comuni interessati possono altresì assumere personale, strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l’anno 2016 e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018”;
– il comma 1, sesto periodo, il quale dispone che “ferme restando le previsioni di cui al terzo ed al quarto periodo, nell’ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 20 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, per i comandi ed i distacchi disposti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero da altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l’assunzione da parte delle Regioni, delle Province o dei Comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico- ingegneristico a supporto dell’attività del Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province e dei Comuni interessati”;
– il comma 1, settimo periodo, il quale prevede che “l’assegnazione delle risorse finanziarie previste dal quinto e dal sesto periodo del presente comma è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario”;
Visto, altresì, l’articolo 50 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 e segnatamente:
– il comma 1, secondo periodo, secondo cui “al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore”;
– il comma 3-bis secondo cui, “il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale pubblico della struttura commissariale, collocato, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, è anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalità:
a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le università provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell’indennità di amministrazione. Qualora l’indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l’importo dovuto, a tale titolo, dall’amministrazione di provenienza;
b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico fondamentale e l’indennità di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario straordinario;
c) ogni altro emolumento accessorio è corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario”;
– il comma 7, secondo cui “con uno o più provvedimenti del commissario straordinario, adottati ai sensi dell’articolo 2 comma 2, nei limiti delle risorse disponibili:
a) al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 lettera a), direttamente impegnato nelle attività di cui all’articolo 1, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 75 ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dal 1° ottobre 2016 e fino al 31 dicembre 2016 nonché 40 ore mensili, oltre a quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018;
b) al personale dirigenziale ed ai titolari di incarichi di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3, lettera a), direttamente impegnato nelle attività di cui all’articolo 1, può essere attribuito un incremento del 30 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2018, del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione, in deroga, per quanto riguarda il personale dirigenziale, all’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) al personale di cui alle lettere a) e b) del presente comma può essere attribuito, un incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifici progetti legati all’emergenza e alla ricostruzione, determinati semestralmente dal Commissario straordinario. 7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7, lettere a), b) e c), si applicano anche ai dipendenti pubblici impiegati presso gli uffici speciali di cui all’articolo 3”;
– il comma 7- bis, secondo cui “le disposizioni di cui al comma 7, lettere a), b) e c), si applicano anche ai dipendenti pubblici impiegati presso gli uffici speciali di cui all’articolo 3”;
– il comma 8, ultimo periodo, secondo cui “con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, sono stabilite le modalità di liquidazione, di rimborso e di eventuale anticipazione alle amministrazioni di appartenenza del personale di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, delle necessarie risorse economiche”;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 e, segnatamente, l’articolo 1, comma 739, che ha elevato fino ad un massimo di complessivi 20 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 le risorse di cui all’articolo 3, comma 1, sesto periodo del decreto-legge n. 189 del 2016;
Vista l’Ordinanza del Commissario straordinario n. 1 del 10 novembre 2016 recante “Schema tipo di convenzione per l’istituzione dell’Ufficio comune denominato ufficio speciale per la ricostruzione post sisma” di cui all’articolo 3 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189”;
Vista l’Ordinanza del Commissario straordinario n. 6 del 28 novembre 2016 recante “Linee direttive per la ripartizione e l’assegnazione del personale tecnico e amministrativo da assumere nelle Regioni e nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016”;
Vista l’Ordinanza del Commissario straordinario n. 15 del 27 gennaio 2017 con cui è stata disciplinata l’articolazione interna e l’organizzazione della struttura centrale posta alle dipendenze del Commissario straordinario ed in particolare gli articoli 9 e 10;
Vista l’Ordinanza del Commissario straordinario n. 22 del 4 maggio 2017 recante “Seconde linee direttive per la ripartizione e l’assegnazione del personale con professionalità di tipo tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile destinato ad operare presso la Struttura commissariale centrale, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, presso le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti parco nazionali ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 50 e 50 – bis del decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189”;
Vista l’Ordinanza del Commissario straordinario n. 40 dell’8 settembre 2017 recante “Compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni operante presso la Struttura commissariale centrale e presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 50, comma 7 lettera a), e comma 7 bis, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e segnatamente l’articolo 1, comma 7, secondo cui “l’organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’articolo 43 rubricato “Responsabile per la trasparenza”;
Ravvisata la necessità di definire le modalità di liquidazione, rimborso ed eventuale anticipazione alle amministrazioni di appartenenza del personale in comando, fuori ruolo o altro analogo istituto, presso la struttura commissariale, delle necessarie risorse economiche al fine di consentire continuità e regolarità nell’erogazione del trattamento economico fondamentale ed accessorio in favore del predetto personale, ai sensi del richiamato articolo 50, comma 8, del decreto-legge n. 189/2016;
Ritenuto opportuno, altresì, definire le modalità di attuazione e l’ambito di applicazione dell’articolo 3, comma 1, terzo e quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 che, con riferimento alle forme di reclutamento del personale ivi previste, assicurino il miglior utilizzo delle risorse contemperando le esigenze di contenimento della spesa e l’efficacia dell’azione amministrativa, avuto riguardo agli obiettivi temporali di breve termine della gestione straordinaria;
Ritenuto necessario individuare le risorse finanziarie da destinare a ciascun Ufficio speciale per la ricostruzione finalizzate al potenziamento delle rispettive dotazioni di personale di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, mediante la ripartizione tra le Regioni interessate delle risorse di cui al medesimo articolo 3, comma 1, quarto e sesto periodo;
Ritenuto opportuno, infine, definire linee di indirizzo che consentano ai Vice-commissari, nell’ambito dell’autonomia organizzativa riconosciuta agli Uffici speciali per la ricostruzione, di dare diretta attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 50, comma 7 bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;
Sentiti i Vice Commissari, Presidenti delle Regioni, nelle riunioni della cabina di coordinamento del 21 febbraio 2018 e del 7 marzo 2018;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni e integrazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;

DISPONE

Articolo 1
Modalità di liquidazione, rimborso e anticipazione delle risorse economiche alle amministrazioni di appartenenza del personale pubblico della struttura commissariale
1. Il trattamento economico accessorio spettante al personale non dirigenziale della struttura commissariale di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016 e all’articolo 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 in posizione di comando, fuori ruolo od altro analogo istituto, è determinato, ai sensi del medesimo articolo 50, comma 1, secondo periodo, secondo i criteri e le modalità di cui agli artt. 15 e 18, lettera B), del contratto collettivo nazionale integrativo relativo al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri per il quadriennio normativo 2006 -2009.
2. Gli importi previsti dall’articolo 15, comma 1, del contratto collettivo nazionale integrativo relativo al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri per il quadriennio normativo 2006 -2009 in favore del personale di cui al precedente comma sono aumentati di un importo pari all’incremento riconosciuto annualmente al personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri per effetto dei risparmi di gestione di cui all’articolo 82 del CCNL comparto Presidenza del Consiglio dei ministri del 17/5/2004.
3. Al personale di cui al precedente comma 1 è riconosciuta la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario nei limiti e secondo le modalità di cui all’Ordinanza commissariale n. 40/2017.
4. Le modalità di liquidazione, di rimborso e di eventuale anticipazione delle risorse economiche alle amministrazioni di appartenenza del personale di cui all’articolo 50, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater del decreto-legge n. 189 del 2016, sono determinate sulla base delle istruzioni e delle modalità operative specificate nell’allegato “A” che forma parte integrante della presente ordinanza.

Articolo 2
Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
1. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 svolge presso la Struttura commissariale centrale anche le funzioni di responsabile per la trasparenza. Alla relativa nomina provvede il Commissario straordinario con proprio decreto nell’ambito del personale della Struttura commissariale con qualifica dirigenziale.

Articolo 3
Riparto e destinazione delle risorse di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
1. Le risorse previste dall’articolo 3, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono ripartite fra le Regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 come segue:
– per il 10% alla Regione Abruzzo;
– per il 14% alla Regione Lazio;
– per il 62% alla Regione Marche;
– per il 14% alla Regione Umbria.
2. All’assunzione di personale con forme contrattuali flessibili di cui all’articolo 3, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al reclutamento di personale mediante comandi e distacchi di cui all’ articolo 3, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, si provvede con le risorse di cui al citato articolo 3, comma 1, quarto periodo e nei limiti massimi ivi previsti.
3. La ripartizione percentuale fra le Regioni, fissata dall’articolo 2 dell’ordinanza 4 maggio 2017, n. 22, si applica anche alle ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 20 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 di cui all’articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, stanziate dall’articolo 1, comma 739, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
4. Le risorse di cui al comma precedente, non utilizzate nel corso dell’esercizio 2017, incrementano le disponibilità per l’esercizio 2018.

Articolo 4
Attuazione dell’articolo 50, comma 7-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, ciascun Vice Commissario è delegato ad emanare i provvedimenti attuativi dell’articolo 50, comma 7 bis, in relazione alla dotazione di personale dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione e nei limiti delle risorse disponibili di cui all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016.
2. Dei provvedimenti adottati dai Vice Commissari in applicazione del comma 1 è data comunicazione al Commissario straordinario.

Articolo 5
Efficacia e pubblicazione
1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il Commissario straordinario
on. Paola De Micheli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegato A all’ordinanza n. 50 del 28 marzo 2018
Modalità di liquidazione, di rimborso e di eventuale anticipazione di cui all’articolo 50, comma 8, del decreto-legge n. 17 ottobre 2016, n. 189

1) Liquidazione.
Alla quantificazione del trattamento economico accessorio spettante al Personale in posizione di comando di cui ai commi 3 – bis, 3 – ter e 3 – quater dell’articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016 provvede, nell’ambito della Direzione generale per lo svolgimento delle attività istituzionali della Struttura commissariale, a norma dell’articolo 10 dell’ordinanza commissariale 27 gennaio 2017, n. 15, il Settore operativo personale, risorse e contabilità.
I relativi atti di liquidazioni sono predisposti dal predetto Settore operativo sulla base delle comunicazioni mensili effettuate dagli Uffici speciali per la ricostruzione attestanti il servizio effettivamente reso dal personale della Struttura loro assegnato, nonché delle risultanze dei sistemi di rilevazione delle presenze in uso presso le sedi di Roma e Rieti della Struttura centrale.
Degli atti di liquidazione mensilmente predisposti, unitamente alle informazioni sul numero di assenze che incidono sul trattamento economico a norma dell’articolo 71, comma 1, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, è data comunicazione, a cura del suddetto Ufficio, alle Amministrazione di appartenenza affinché le stesse provvedano al pagamento secondo le modalità di cui all’articolo 3 – bis dell’articolo 50 del decreto legge n. 189 del 2016.

2) Rimborso ed anticipazione.
Al fine di consentire la regolarità delle operazioni di pagamento del trattamento economico al personale della Struttura commissariale in posizione di comando, assicurando nel contempo, ove necessario, la provvista sui pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate, si provvede come di seguito indicato:
a) Per le Amministrazioni statali, ad eccezione delle università e delle Agenzie fiscali, si dispone mediante versamento ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato degli importi da corrispondersi al personale a titolo di trattamento accessorio, finalizzato alla riassegnazione in favore delle amministrazioni di appartenenza secondo le seguenti modalità:

Con la medesima tempistica e nelle medesime percentuali si provvede anche ai versamenti in favore delle altre amministrazioni statali di cui all’articolo 50, comma 3 bis lettera a) del decreto-legge n. 189 del 2016, ad eccezioni delle Agenzia fiscali per le quali si prevede il rimborso dei maggiori costi sostenuti per il trattamento economico accessorio corrisposto al proprio personale entro il 15 febbraio 2019, previa presentazione di apposito rendiconto.

b) Per le altre Amministrazioni, diverse da quelle statali, per le quali, a norma dell’articolo 50, comma 3 bis, lettera b), del decreto-legge n. 189 del 2016, sono a carico esclusivo del Commissario straordinario, anche il trattamento economico fondamentale e l’indennità di amministrazione, si dispone mediante versamenti secondo le seguenti modalità