Ultimo aggiornamento: 21 Gennaio 2019

Disciplina della costituzione e quantificazione del fondo di cui all’articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e regolamentazione delle modalità e dei criteri di ripartizione delle relative risorse finanziarie.

INDICE
Art.1 – Costituzione del Fondo
Art. 2 – Funzioni tecniche
Art. 3 – Assegnazione delle funzioni tecniche
Art. 4 – Criteri di ripartizione negli appalti per lavori
Art. 5 – Criteri di ripartizione negli appalti per servizi e forniture
Art. 6 – Diniego o riduzione dell’incentivo
Art. 7 – Modalità di liquidazione
Art. 8 – Disposizione transitoria
Art. 9 – Disposizioni finanziarie
Art. 10 – Entrata in vigore ed efficacia

Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, On. Paola De Micheli, nominata con decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2017, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11 settembre 2017 con cui l’On. Paola De Micheli è stata nominata Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Richiamato l’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, il quale stabilisce che il Commissario Straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, anche in raccordo con i Presidenti delle Regioni e i Sindaci interessati, nonché con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d’intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e, in particolare, l’articolo 113 che prevede testualmente: “1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell’esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformita’, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. 2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attivita’ di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformita’, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non e’ previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalita’ diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui e’ nominato il direttore dell’esecuzione. 3. L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 e’ ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalita’ e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonche’ tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalita’ per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell’incentivo e’ disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attivita’ svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale. 4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata e’ destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacita’ di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse puo’ essere utilizzato per l’attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Universita’ e gli istituti scolastici superiori. 5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell’espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, puo’ essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell’incentivo previsto dal comma 2. 5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”.
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:
– l’articolo 2, comma 1, lettera e), in forza del quale il Commissario straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell’articolo 14 del medesimo decreto legge;
– l’articolo 2, comma 2, in forza del quale il Commissario straordinario, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, ha il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell’ambito della cabina di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 5, del medesimo decreto legge;
– l’articolo 50, comma 2, il quale prevede che ”ferma restando la dotazione di personale già prevista dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, la struttura può avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale, destinate a operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all’articolo 3, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con ii territorio, sulla base di provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 2″;
– l’articolo 50, comma 3, lettera a), il quale stabilisce che “le duecentoventicinque unità di personale di cui al comma 2 sono individuate […] nella misura massima di cento unità, tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle quali dieci unità sono individuate tra il personale in servizio presso l’Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, istituito dall’articolo 67- ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. II personale di cui alla presente lettera e collocato, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti;
Visto l’articolo 2-bis, comma 18, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che, al fine di consentire la rapida realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ha disposto che il Commissario straordinario adotti apposita ordinanza con cui disciplinare la costituzione del fondo previsto dall’articolo 113 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la ripartizione delle relative risorse;
Considerato che la previsione di cui all’articolo 2-bis, comma 18, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si pone in termini di parziale specialità rispetto alla regola di cui all’articolo 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in particolare nella parte in cui: a) affida l’istituzione e la regolamentazione del Fondo ad un’apposita ordinanza commissariale in luogo del regolamento definito in sede di contrattazione decentrata; b) impone l’adozione dell’ordinanza di cui al precedente punto entro un termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge con finalità chiaramente speditive, giustificate dalla necessità di pervenire in tempi rapidi alla ricostruzione e riparazione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e dalla natura straordinaria della gestione commissariale la cui durata è fissata, per legge, fino al 31 dicembre 2018;
Visto l’articolo 2-bis, comma 19, del sopra citato decreto-legge n. 148 del 2017, che consente anche al personale assunto secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 50-bis del più volte citato decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189, di svolgere le attività di progettazione, direzione lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto e le funzioni di responsabile unico del procedimento, in deroga a quanto previsto dall’articolo 157, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;
Ritenuto che occorre procedere alla costituzione del fondo previsto dall’articolo 113 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e alla disciplina delle modalità e dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi ivi previsti, a valere sugli stanziamenti per appalti di lavori, servizi o forniture, per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, finanziati con le risorse di cui all’art. 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;
Vista la nota del 13 dicembre 2017 prot. n. 21708 con la quale il Commissario straordinario ha chiesto al Ministero per la semplificazione e la pubblica Amministrazione di esprimere il proprio avviso in ordine alla possibilità di procedere all’emanazione di un’ordinanza che istituisca il fondo di cui al citato articolo 113 e che regoli la ripartizione delle relative risorse, senza il previo ricorso alla procedura di contrattazione decentrata;
Vista la nota del 29 gennaio 2018 prot. n. 291 con la quale il Ministero per la semplificazione e la pubblica Amministrazione ha ritenuto di accedere alla soluzione interpretativa prospettata dal Commissario straordinario;
Ritenuto che, per le considerazioni sopra espresse, debba procedersi all’emanazione di un’ordinanza che istituisca il fondo di cui all’articolo 113 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e che disciplini la ripartizione delle relative risorse, senza il previo ricorso alla procedura di contrattazione decentrata;
Vista l’intesa espressa dai Presidenti delle Regioni – Vicecommissari nelle riunioni delle Cabine di coordinamento del 7 marzo 2018 e del 7 giugno 2018;
Visti gli artt. 33, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e s.m.i., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;

DISPONE

Articolo 1
Costituzione del Fondo
1. La presente Ordinanza disciplina la costituzione del Fondo di cui all’articolo 113, comma 2, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017,
n. 56, e regolamenta le modalità ed i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi ivi previsti, a valere sugli stanziamenti per appalti di lavori, nonché per appalti di servizi e forniture nel solo caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, finanziati con le risorse di cui all’art. 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.
2. Il Fondo è costituito da una aliquota in misura non superiore al due per cento dell’importo posto a base di gara degli appalti di cui al precedente comma 1, ed è destinato al personale in servizio, anche non di ruolo, assegnato alla struttura centrale del Commissario Straordinario e agli Uffici speciali per la ricostruzione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 50, comma 2, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 ovvero al personale, anche non di ruolo, assunto con contratto a tempo determinato ai sensi degli articoli 3 e 50-bis del citato decreto legge n. 189 del 2016, ovvero, nel rispetto di apposite convenzioni, al personale in servizio delle Amministrazioni statali, delle Regioni e degli Enti locali o assegnato ai soggetti aggregatori regionali di cui all’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 88, che abbia effettivamente svolto le funzioni tecniche di cui al citato articolo 113 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, a valere sugli stanziamenti di cui al precedente comma 1. L’aliquota del due per cento è comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali ed IRAP a carico dell’amministrazione.
3. Al Fondo affluiscono anche le risorse finanziarie relative ad appalti misti di lavori, servizi e forniture; in tali casi si applicano le disposizioni relative all’oggetto principale cui è destinato l’appalto.
4. Ai sensi dell’articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le risorse finanziarie del fondo sono ripartite tra il personale indicato nel precedente comma 2 nella misura dell’ottanta per cento.
5. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del Fondo, secondo quanto previsto dall’art. 113, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo del 19 aprile 2017, n. 56, rimane nella disponibilità del Commissario Straordinario o dei Vice Commissari per le necessità della struttura centrale e del personale alla stessa assegnato o per le necessità degli Uffici speciali per la ricostruzione o dei soggetti aggregatori regionali di cui all’articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 88 e del personale loro assegnato.

Articolo 2
Funzioni tecniche
1. L’incentivo è ripartito, secondo le modalità e i criteri previsti dal successivo articolo 3 della presente ordinanza, tra il personale in servizio, anche non di ruolo, di cui all’articolo 1, comma 2, della presente ordinanza, in possesso della necessaria professionalità secondo le vigenti disposizioni di legge, che abbia effettivamente svolto, anche in parte, le seguenti funzioni tecniche:
a) programmazione della spesa;
b) verifica preventiva dei progetti;
c) predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara;
d) responsabile unico del procedimento;
e) direzione dei lavori;
f) direzione dell’esecuzione dei contratti di fornitura e servizi;
g) collaudo tecnico amministrativo, ovvero certificazione regolare esecuzione;
h) collaudo statico;
i) verifica di conformità nei contratti di servizi e forniture.
2. Alla ripartizione dell’incentivo partecipa anche il personale incaricato di collaborare allo svolgimento delle funzioni di cui al comma precedente.
3. La corresponsione dell’incentivo e’ disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. In particolare, è disposta dal Dirigente del settore affari generali e interventi di ricostruzione del Commissario straordinario o dal Direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione per i dipendenti assegnati, rispettivamente, alla Struttura commissariale centrale e agli Uffici speciali per la ricostruzione.
4. Nel caso di personale di cui alle convenzioni previste dall’art. 50, comma 9, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la liquidazione è disposta dal Dirigente del settore affari generali e interventi di ricostruzione del Commissario Straordinario.
5. Le parti dell’incentivo relative a specifiche attività non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a professionisti o personale esterno all’amministrazione medesima, ovvero prive dell’accertamento di cui al precedente comma 3, incrementano la quota del fondo di cui all’articolo 1, comma 5, della presente ordinanza.
6. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’incentivo corrisposto al singolo dipendente, nel corso dell’anno, anche da diverse amministrazioni, non può superare l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. L’attribuzione degli incentivi professionali di cui alla presente ordinanza è, comunque, disposta con riferimento al principio di competenza, quindi in relazione alle annualità di esecuzione dell’incarico. A tal fine, nella determinazione di erogazione dell’incentivo sono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità, che vanno liquidate nel limite di cui al primo periodo.
7. E’ escluso dalla ripartizione il personale delle qualifiche dirigenziali e quello non appartenente alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
8. Per lo svolgimento delle funzioni tecniche previste dalla presente ordinanza non sono dovute spese di trasferta o missione, né viene corrisposto trattamento per lavoro straordinario.

Articolo 3
Assegnazione delle funzioni tecniche
1.
Le funzioni tecniche di cui al precedente articolo 2 sono assegnate dal Dirigente del settore affari generali e interventi di ricostruzione del Commissario Straordinario o dal Direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero dal Dirigente della struttura presso la quale il dipendente è assegnato, su proposta del responsabile del procedimento, al dipendente che, per esperienza e professionalità, sia in grado di assicurare il migliore e puntuale svolgimento delle medesime.
2. Nel caso di personale di cui alle convenzioni previste dall’art. 50, comma 9, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le predette funzioni tecniche sono assegnate dal Dirigente del settore affari generali e interventi di ricostruzione del Commissario straordinario.
3. Tali funzioni sono assegnate con apposito provvedimento contenente: l’individuazione dei lavori, opere o forniture cui si fa riferimento; l’importo a base di gara; il cronoprogramma delle attività relative alla funzione tecnica attribuita; la determinazione delle aliquote di incentivo spettanti.
4. Il Dirigente del settore affari generali e interventi di ricostruzione del Commissario straordinario o il direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero il Dirigente della struttura presso la quale il dipendente è assegnato, nonché il Dirigente del Settore affari generali e interventi di ricostruzione del Commissario Straordinario nel caso di personale di cui alle convenzioni previste dall’art. 50, comma 9, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, può, con provvedimento motivato, modificare o revocare in ogni momento la funzione tecnica assegnata, sentito il Responsabile unico del procedimento. Con il medesimo provvedimento, viene accertata l’attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e determinata la quota di incentivo spettante, in relazione alle prestazioni espletate e alla ragione che ha determinato il provvedimento di modifica o di revoca della funzione.

Articolo 4
Criteri di ripartizione negli appalti per lavori
1. Nel caso di appalti per “lavori”, come definiti dall’ art. 3, comma 1, lettera nn) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, le risorse finanziarie per la costituzione del Fondo, sono determinate in percentuale sull’importo dei lavori a base di gara, nella seguente misura:

Importo dei lavori Percentuale %
fino a € 2.000.000 2.00%
2.000.000 ÷ 5.548.000 1.80%
5.548.000 ÷ 20.000.000 1.50%
> 20.000.000 1.00%

2. L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo, costituito ai sensi del comma precedente, è ripartito, per attività e funzioni, secondo le aliquote indicate nella seguente tabella A:

Tabella A

a)    Incaricato della Programmazione della spesa 2,00%
b) Incaricato della verifica preventiva e monitoraggio dei progetti 3,00%
c)     Incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara 5,00%
d) Responsabile del Procedimento (RUP) 22,00%
e)     Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff) 7,00%
f)     Direttore dei lavori 27,00%
g) Ufficio direzione dei lavori (direttore operativo-ispettori di cantiere) 6,00%
h) Coordinatore sicurezza 8,00%
i)      Collaudo tecnico amministrativo 10,00%
j)     Collaudo statico 10,00%

3. L’attività di collaudo sull’esecuzione dei contratti pubblici di lavori può essere affidata ad una commissione composta da non più di tre componenti, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, individuati tra il personale in servizio, anche non di ruolo, indicato al precedente articolo 1, comma 2. Nel caso di lavori di particolare complessità, fermo restando il limite di spesa sopra indicato, la commissione di collaudo può essere composta da cinque componenti. Nel caso di collaudo tecnico amministrativo affidato ad una commissione, l’incentivo previsto viene ripartito in parti uguali tra tutti i componenti. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo tecnico amministrativo o al presidente della commissione di collaudo, ai sensi del comma 8 del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, è affidato anche il collaudo statico, purché lo stesso possegga i requisiti specifici previsti dalla legge.

Articolo 5
Criteri di ripartizione negli appalti per servizi e forniture
1.
Nel caso di appalti per “Servizi e forniture”, come definiti, rispettivamente, dal comma 1, lettera ss) e lettera tt), dell’art. 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, ad esclusione di quelli di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del predetto decreto, le risorse finanziarie per la costituzione del fondo, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della presente ordinanza, sono determinate nella seguente misura:

IMPORTO DELLE FORNITURE E SERVIZI PERCENTUALE
≥ € 40.001 e < € 221.000 1,90%
> € 221.001 e < € 1.000.000 1,80%
oltre € 1.000.000 1,70%

2. L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per attività e funzioni, secondo le aliquote indicate nella seguente tabella B:

Tabella B

a)    Incaricato della Programmazione della spesa 5,00%
b) Incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara 10,00%
c)     Responsabile del procedimento (RUP) 35,00%
d) Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff) 15,00%
e)     Direttore dell’esecuzione del contratto – Incaricato o commissione di

verifica della conformità nei contratti di forniture

30,00%
f)     Collaboratori del direttore dell’esecuzione 5,00%

3. Per l’attività di collaudo e verifica di conformità sull’esecuzione dei contratti pubblici di servizi e/o forniture si applica quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, della presente ordinanza.

Articolo 6
Diniego o riduzione dell’incentivo
1. Nell’ipotesi di ingiustificato ritardo nell’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 2, comma 1, della presente ordinanza, imputabile al personale incaricato, l’importo da corrispondere quale incentivo può essere ridotto con provvedimento motivato del medesimo Dirigente che ha assegnato la funzione tecnica. In tal caso ai singoli soggetti incaricati ed ai collaboratori dei medesimi sarà applicata una penale settimanale dell’uno per cento sull’importo complessivo spettante quale incentivo, fino alla concorrenza massima del trenta per cento dell’incentivo previsto. Nel caso in cui l’ingiustificato ritardo imputabile al dipendente determini una riduzione dell’incentivo superiore al trenta per cento dell’incentivo, il Dirigente dispone con provvedimento motivato la revoca dell’incarico, con conseguente perdita del diritto all’incentivo.
2. Qualora la realizzazione dei lavori, servizio e/o forniture, successivamente alla fase di scelta del contraente si arresti per cause non imputabili dal personale incaricato, il compenso incentivante verrà corrisposto proporzionalmente alle attività effettivamente espletate ed attestate dal responsabile del procedimento.

Articolo 7
Modalità di liquidazione
1. La liquidazione dell’incentivo, previo accertamento delle specifiche attività svolte, è disposta dal Dirigente che ha assegnato la funzione tecnica, secondo le modalità che seguono:
I) Nel caso di appalti per lavori:
a. per le funzioni di cui alla Tabella A, lettere a), b), c), dell’articolo 4, comma 2, della presente ordinanza, in misura pari al 100% a conclusione della procedura di scelta del contraente;
b. per le funzioni di cui alla Tabella A, lettere d), e), dell’articolo 4, comma 2, della presente ordinanza in misura pari al 40%, a conclusione della procedura di scelta del contraente, in misura pari ad un ulteriore 40% alla conclusione dei lavori, in misura pari al restante 20%, a saldo, dopo l’approvazione del collaudo;
c. per le funzioni di cui alla Tabella A, lettere f), g), h), dell’articolo 4, comma 2, della presente ordinanza nella misura massima del 40% anche durante il corso dei lavori, purché l’avanzamento degli stessi superi la metà dell’importo contrattuale, nella misura massima ulteriore del 40% alla fine dei lavori, in misura pari al restante 20% a saldo, dopo l’approvazione del collaudo;
d. per le funzioni di cui alla Tabella A, lettere i), j), dell’articolo 4, comma 2, della presente ordinanza, in misura pari al 100% a conclusione della procedura di collaudo;
II) Nel caso di appalti per servizi e/o forniture:
a. per le funzioni di cui alla Tabella B, lettere a), b), dell’articolo 5, comma 2, della presente ordinanza, in misura pari al 100% a conclusione della procedura di scelta del contraente;
b. per le funzioni di cui alla Tabella B, lettere c), d), dell’articolo 5, comma 2, della presente ordinanza in misura pari al 40%, a conclusione della procedura di scelta del contraente, in misura pari ad un ulteriore 40% alla conclusione dei lavori, in misura pari al restante 20%, a saldo, dopo l’approvazione del collaudo;
c. per le funzioni di cui alla Tabella B, lettera f), dell’articolo 5, comma 2, della presente ordinanza nella misura massima del 40% anche durante il corso dei lavori, purché l’avanzamento degli stessi superi la metà dell’importo contrattuale, nella misura massima ulteriore del 40% alla fine dei lavori, in misura pari al restante del 20% a saldo, dopo l’approvazione del collaudo.

Articolo 8
Disposizione transitoria
1. La presente ordinanza trova applicazione anche alle funzioni tecniche assegnate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, purchè a tale data:
a) in caso di appalti di opere, non siano conclusi i relativi lavori;
b) in caso di appalti di servizi e/o forniture, non siano concluse le procedure di scelta del contraente.

Articolo 9
Disposizioni finanziarie
1. Gli oneri derivanti dalla presente ordinanza fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e/o forniture finanziati con le risorse del Fondo di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016.

Articolo 10
Entrata in vigore ed efficacia
1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed è pubblicata, ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.

Il commissario straordinario On. Paola De Micheli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.lgs n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.