Ultimo aggiornamento: 19 Luglio 2019

Modifiche alle ordinanze n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32 del 21 giugno 2017 e n. 38 del giorno 8 settembre 2017. Delega di funzioni ai Presidenti delle Regioni – Vice Commissari.

TESTO COORDINATO CON LE ORDINANZE SUCCESSIVE: LE MODIFICHE ALLA PRESENTE PER CAUSA DELL’ORDINANZA N. 80/2019 SONO SEGNATE ((…))
INDICE
Art. 1 – Modifiche all’ordinanza n. 23 del 5 maggio 2017.
Art. 2 – Modifiche all’ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017.
Art. 3 – Modifiche all’ordinanza n. 38 del giorno 8 settembre 2017.
Art. 4 – Delega di funzioni ai Presidenti delle Regioni – Vice Commissari.
Art. 5 – Entrata in vigore ed efficacia.
ALLEGATO 1 – PRIMO PIANO STRALCIO BENI CULTURALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11 settembre 2017 con cui l’On. Paola De Micheli è stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i., e in particolare:
– l’articolo 1, comma 5, il quale prevede fra l’altro che i Presidenti delle regioni interessate operano in qualità di vice commissari per gli interventi di ricostruzione, in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che può delegare loro funzioni a lui attribuite dal decreto medesimo;
– l’articolo 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo;
– l’articolo 14, il quale disciplina gli interventi di ricostruzione pubblica, prevedendo in particolare: a) che con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei comuni di cui all’articolo 1, attraverso la concessione di contributi a favore degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, ad eccezione di quelli paritari, e delle strutture edilizie universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all’amministrazione della difesa, degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio sanitarie di proprietà pubblica e delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell’articolo 12 del medesimo codice e utilizzati per le esigenze di culto (comma 1, lettera a), ed inoltre degli archivi, dei musei e delle biblioteche, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a), ad eccezione di quelli di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fermo restando quanto previsto dalla lettera a) in relazione alle chiese ed agli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (comma 1, lettera b); b) che, al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, si provvede a predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza di detti eventi ed ammissibili a contributo in quanto non imputabili a dolo o colpa degli operatori economici, articolato per le quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alla risorse disponibili (comma 2, lettera a), nonché a predisporre ed approvare piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento dell’anno scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica, in ogni caso senza incremento della spesa di personale, nei comuni di cui all’articolo 1, comma 1, nonché comma 2 limitatamente a quelli nei quali risultano edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici (comma 2, lettera a-bis), e infine a predisporre e approvare un piano dei beni culturali, articolato per le quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili (comma 2, lettera b); c) che il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 4 e verifica della congruità economica degli stessi, acquisito il parere della Conferenza permanente ovvero della Conferenza regionale, nei casi previsti dal comma 4 dell’articolo 16, approva definitivamente i progetti esecutivi ed adotta il decreto di concessione del contributo;
– l’articolo 15, comma 1, in base al quale “per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all’articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono: a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione; b) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) l’Agenzia del demanio; e) le Diocesi e i Comuni, limitatamente agli interventi sugli immobili in loro proprietà di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell’articolo 14 e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
– l’articolo 15, comma 3, secondo cui “relativamente agli interventi di cui alla lettera e) del comma 1, di importo superiore alla soglia europea di cui all’art. 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o per le quali non si siano proposte le Diocesi la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo” o degli altri soggetti attuatori di cui primo comma, lettere a), c) e d);
– l’articolo 15, comma 3-ter secondo cui “Fermo restando il protocollo d’intesa, firmato il 21 dicembre 2016, tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), gli interventi di competenza delle Diocesi, di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore a 500.000 euro per singolo intervento, ai fini della selezione dell’impresa esecutrice, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata dal comma 13 dell’articolo 6 del presente decreto. Con ordinanza commissariale ai sensi dell’articolo 2, comma 2, sentiti il presidente della CEI e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono stabiliti le modalità di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l’economicità e la trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, nonché le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito un tavolo tecnico presso la struttura commissariale per definire le procedure adeguate alla natura giuridica delle Diocesi ai fini della realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera e), di importo superiore a 500.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
– l’articolo 15-bis, comma 3-bis, il quale prevede che, al fine di assicurare la continuità del culto, i proprietari, possessori o detentori delle chiese site nei comuni di cui all’articolo 1, ovvero le competenti Diocesi, contestualmente agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene, possono effettuare, secondo le modalità stabilite nelle ordinanze commissariali emesse ai sensi dell’articolo 2, comma 2, ulteriori interventi che consentano la riapertura al pubblico delle chiese medesime; che ove nel corso dell’esecuzione di tali interventi, per il perseguimento delle medesime finalità di messa in sicurezza e riapertura al pubblico, sia possibile porre in essere interventi anche di natura definitiva complessivamente più convenienti, dal punto di vista economico, dell’azione definitiva e di quella provvisoria di cui al precedente periodo, comunque nei limiti di importi massimi stabiliti con apposita ordinanza commissariale, i soggetti di cui al medesimo comma sono autorizzati a provvedervi secondo le procedure previste nelle citate ordinanze commissariali, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle competenti strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della valutazione di congruità dei costi previsti dell’intervento complessivo da parte del competente Ufficio speciale per la ricostruzione; che l’elenco delle chiese, non classificate agibili secondo la procedura della Scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese, di cui alla direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 aprile 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2015, su cui saranno autorizzati tali interventi, è individuato dal Commissario straordinario con ordinanza emessa ai sensi dell’articolo 2, comma 2, tenuto conto degli interventi ritenuti prioritari nell’ambito dei programmi definiti secondo le modalità previste dall’articolo 14, comma 9, del decreto-legge; che, per i beni immobili tutelati ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l’inizio dei lavori è comunque subordinato al parere positivo rilasciato dalla Conferenza regionale costituita ai sensi dell’articolo 16, comma 4 del decreto-legge;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 14 del 16 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2017, modificata dall’ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2017, e dall’ordinanza n. 35 del 31 luglio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2017, recante “Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018”;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 23 del 5 maggio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2017, recante “Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell’esercizio del culto. Approvazione criteri e primo programma interventi immediati”;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 32 del 21 giugno 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2017, recante “Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell’esercizio del culto. Approvazione criteri e secondo programma interventi immediati”;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell’11 luglio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2017, recante “Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche”, e in particolare gli articoli 4 e 5, con i quali, in attuazione del comma 5 dell’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016, sono state stabilite le percentuali costituenti il valore massimo del contributo erogato dal Commissario straordinario per le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 37 dell’8 settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2017, recante “Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 38 dell’8 settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2017, recante “Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 56 del 10 maggio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2018, recante “Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 38 dell’8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione”;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 22 agosto 2017, n. 154, recante “Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2017, n. 252;
Visto il Protocollo d’intesa per l’attuazione delle previsioni di cui all’articolo 14, comma 9, del decreto-legge n. 189/2016 sottoscritto in data 21 dicembre 2016 dal Commissario straordinario, dal rappresentante della Conferenza Episcopale Italiana e dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;
Visto il contenuto dei verbali in data 20 dicembre 2017 e 31 gennaio 2018 elaborato dal gruppo di lavoro istituito ai sensi dell’articolo 3 del Protocollo di cui al punto che precede, relativo all’eliminazione di interventi previsti nelle ordinanze n. 23 del 5 maggio 2017 e n. 32 del 21 giugno 2017;
Vista la nota prot. n. 125/2018 del 25 gennaio 2018, con cui l’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha chiesto: a) l’espunzione degli interventi relativi alla chiesa di S. Chiara nel Comune di Rieti ed alla chiesa di S. Maria di Costantinopoli nel Comune di Cerreto di Spoleto (PG) dall’elenco di quelli finanziati ed attuati nei modi previsti dall’ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017; b) l’inserimento dei medesimi interventi in uno dei programmi approvati dal Commissario straordinario ai sensi dell’articolo 14 del decreto – legge n. 189 del 2016;
Vista la nota prot. n. 194/2018 del 31 gennaio 2018, con cui l’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha chiesto: a) l’espunzione degli interventi relativi alla Chiesa della SS. Maria Vergine dei Cappuccini nel Comune di Montorio al Vomano (TE) dall’elenco di quelli finanziati ed attuati nei modi previsti dall’ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017; b) l’inserimento del medesimo intervento in uno dei programmi approvati dal Commissario straordinario ai sensi dell’articolo 14 del decreto – legge n. 189 del 2016;
Vista la nota prot. n. 397/2018 del 23 febbraio 2018, con cui l’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha chiesto, d’intesa con la Diocesi di Fermo: a) l’espunzione degli interventi relativi alla Chiesa di S. Michele Arcangelo nel Comune di Montefalcone Appennino (FM), dall’elenco di quelli finanziati ed attuati nei modi previsti dall’ordinanza n. 23 del 5 maggio 2017; b) l’inserimento del medesimo intervento in uno dei programmi approvati dal Commissario straordinario ai sensi dell’articolo 14 del decreto – legge n. 189 del 2016;
Vista la nota prot. n. 450/2018 del 28 febbraio 2018, con cui l’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha chiesto, d’intesa con le Diocesi competenti: a) l’espunzione degli interventi relativi alla Chiesa di S. Filippo Neri nel Comune di Macerata, dall’elenco di quelli finanziati ed attuati nei modi previsti dall’ordinanza n. 23 del 5 maggio 2017; b) l’espunzione degli interventi relativi alla Chiesa di Santa Maria Maddalena nel Comune di L’Aquila, alla Chiesa di San Giovanni Battista nel Comune di Appignano del Tronto (AP) ed alla Chiesa della Madonna della Peschiera nel Comune di Preci (PG), dall’elenco di quelli finanziati ed attuati nei modi previsti dall’ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017; c) l’inserimento dei medesimi interventi in uno dei programmi approvati dal Commissario straordinario ai sensi dell’articolo 14 del decreto – legge n. 189 del 2016;
Vista la nota prot. n. 1225 del 19 luglio 2018, con cui l’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha chiesto, in relazione alle chiese di proprietà del F.E.C., il loro inserimento nell’ordinanza n. 38 dell’8 settembre 2017;
Ritenuto necessario: a) modificare il contenuto delle ordinanze n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32 del 21 giugno 2017 e n. 38 dell’8 settembre 2017 nei termini richiesti dall’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e dell’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Umbria, attesa la dichiarata insussistenza, emersa nel corso delle verifiche medio tempore effettuate, dei presupposti richiesti per il loro finanziamento e per la loro realizzazione secondo le modalità previste dal sopra menzionate ordinanze; b) provvedere alla loro disciplina anche sulla base della disciplina sopravvenuta, la quale prevede modalità differenziate e peculiari per gli edifici adibiti a uso di culto di proprietà degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, mentre per quelli di proprietà del F.E.C. restano applicabili le norme sulla ricostruzione pubblica;
Ritenuto, pertanto, fra gli edifici di culto di cui alle suindicate note del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di dover provvedere soltanto in ordine a quelli di proprietà del F.E.C. (Chiesa di S. Chiara in Rieti, Chiesa di S. Maria di Costantinopoli in Cerreto di Spoleto, Chiesa SS. Annunziata di Maria Vergine dei Cappuccini in Montorio al Vomano), disponendone per ragioni di economicità procedurale l’inserimento nell’ordinanza n. 38 del 2017, con contestuale modifica dell’allegato a detta ordinanza e della relativa copertura finanziaria;
Ritenuto, infine, di dover delegare i Presidenti delle Regioni – Vice Commissari, a norma dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 189/2016, per l’approvazione dei progetti esecutivi e l’adozione del decreto di concessione del contributo in relazione agli interventi di cui alle ordinanze
n. 14 del 16 gennaio 2017, n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32 del 21 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017, n. 38 dell’8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018, tenuto conto dell’assetto delle competenze e dei compiti svolti dagli Uffici speciali per la ricostruzione nell’istruttoria dei progetti sulla base della disciplina contenuta nelle medesime ordinanze, riservando al Commissario straordinario il necessario controllo successivo sulle determinazioni così assunte;
Vista l’intesa espressa dalle Regioni interessate nella cabina di coordinamento del 2 agosto 2018;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;

DISPONE

Articolo 1
Modifiche all’ordinanza n. 23 del 5 maggio 2017.
1. All’ordinanza del Commissario straordinario n. 23 del 5 maggio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, la cifra “14.358.500,00” è sostituita dalla seguente “13.392.636,00”;
b) nell’Allegato A gli interventi di cui ai numeri progressivi 18 (Chiesa di S. Michele Arcangelo nel Comune di Montefalcone Appennino), 32 (Chiesa di S. Filippo Neri nel Comune di Macerata), 50 (Chiesa di San Pietro Apostolo nel Comune di Belvedere Ostrense) e 67 (Chiesa di S. Andrea Apostolo nel Comune di Narni) sono soppressi;
c) nell’Allegato B:
– la voce “Fermo (6 chiese) 1.045.000,00 (costi interventi), 313.500,00 (somme a disposizione), 1.358.500,00 (totale interventi)” è sostituita dalla seguente: “Fermo (5 chiese) 895.000,00 (costi interventi), 268.500,00 (somme a disposizione), 1.163.500,00 (totale interventi)”
– la voce “Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli – Treia (2 chiese) 530.000,00 (costi interventi), 162.400,00 (somme a disposizione), 692.400,00 (totale interventi)” è sostituita dalla seguente: “Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli – Treia (1 chiesa) 250.000,00 (costi interventi) 76.604,00 (somme a disposizione), 326.604,00 (totale interventi)”;
– la voce “Senigallia (1 chiesa) 160.000,00 (costi interventi), 49.100,00 (somme a disposizione), 209.100,00 (totale interventi)” è eliminata;
– la voce “Terni – Narni – Amelia (5 chiese) 775.000,00 (costo interventi), 237.500,00 (somme a disposizione), 1.012.500,000 (totale interventi)” è sostituita dalla seguente: “Terni – Narni – Amelia (4 chiese) 625.000,00 (costo interventi), 191.532,00 (somme a disposizione) ed euro 816.532,00 (totale interventi)”;
– l’importo totale di “14.358.500,00” (importo totale interventi) è sostituito dall’importo totale di “13.392.636,00”

Articolo 2
Modifiche all’ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017
1. All’ordinanza del Commissario straordinario n. 32 del 21 giugno 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 3, le parole “29.152.500,00 (ventinovemilionicentocinquantaduemilacinquento/00)” sono sostituite dalle seguenti “26.851.500,00 (ventiseimilioniottocentocinquantunomilacinquecento/00)”;
b) all’articolo 7, comma 1, la cifra “29.152,500,00” è sostituita dalla seguente “26.851.500,00”;
c) nell’Allegato A, gli interventi di cui ai numeri progressivi 13 (Chiesa di San Giovanni Battista nel Comune di L’Aquila), 16 (Chiesa di Santa Maria Maddalena nel Comune di L’Aquila), 17 (Chiesa di Madonna del Rosario nel Comune di Navelli), 37 (Chiesa di San Giovanni Battista nel Comune di Appignano del Tronto), 80 (Chiesa della Madonna della Peschiera nel Comune di Preci), 102 (Chiesa di S. Maria di Costantinopoli nel Comune di Cerreto di Spoleto), 107 (Chiesa di S. Chiara nel Comune di Rieti) e 109 (Chiesa SS. Annunziata di Maria Vergine “dei Cappuccini” di Montorio al Vomano) sono soppressi;
d) nell’Allegato B:
– la voce “Ascoli Piceno (9 chiese) 1.720.000,00 (costi interventi), 516.000,00 (somme a disposizione), 2.236.000,00 (totale interventi)” è sostituita dalla seguente: “Ascoli Piceno (8 chiese) 1.550.000,00 (costi interventi), 465.000,00 (somme a disposizione), 2.015.000,00 (totale interventi)”;
– la voce “L’Aquila (9 chiese) 1.460.000,00 (costi interventi), 438.000,00 (somme a disposizione), 1.898.000,00 (totale interventi)” è sostituita dalla seguente “L’Aquila (6 chiese) 1.010.000,00 (costi interventi) 303.000,00 (somme a disposizione) 1.313.000,00 (totale interventi)”;
– la voce “Spoleto – Norcia (7 chiese), 1.310.000,00 (costi interventi), 393.000,00 (somme a disposizione), 1.703.000,00 (totale interventi)” è sostituita dalle seguenti “Spoleto – Norcia (6 chiese), 1.060.000,00 (costi interventi), 318.000,00 (somme a disposizione), 1.378.000,00 (totale interventi)”;
– l’importo “19.450.000,00” (totale costi interventi) è sostituito dall’importo “18.580.000,00”;
– l’importo “5.835.000,00” (totale somme a disposizione) è sostituito dall’importo “5.574.000,00”;
– l’importo “25.285.000,00” (totale interventi) è sostituita dall’importo “24.154.000,00”;
e) nell’Allegato C:
– gli interventi di cui ai numeri progressivi 2 (Chiesa di S. Maria di Costantinopoli nel Comune di Cerreto di Spoleto), 7 (Chiesa di S. Chiara nel Comune di Rieti) e 9 (Chiesa SS. Annunziata di Maria Vergine “dei Cappuccini” nel Comune di Montorio al Vomano) sono soppressi;
– l’importo di “2.425.000,00” (divisione per enti – F.E.C.) è sostituto dall’importo “1.525.000”;
– l’importo di “727.500,00” (somme a disposizione 30% – F.E.C.) è sostituito dall’importo “457.500”;
– l’importo di “2.975.000,00” (totale assegnato per lavori) è sostituto dall’importo “2.075.000”;
– l’importo di “2.975.000,00” (totale divisione per enti) è sostituto dall’importo “2.075.000”;
– l’importo di “892.500,00” (totale somma a disposizione 30%) è sostituito dall’importo “622.500”;
– l’importo di “3.867.500,00” (importo lordo dei lavori) è sostituito dall’importo “2.697.500”.

Articolo 3
Modifiche all’ordinanza n. 38 del giorno 8 settembre 2017.
1. All’ordinanza del Commissario straordinario n. 38 dell’8 settembre 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1 comma 4:
– l’importo di “170.600.000,00” è sostituto dall’importo “121.440.000”;
– l’importo di “137.600.000,00” è sostituto dall’importo “115.440.000”;
– l’importo di “33.000.000,00” è sostituto dall’importo “6.000.000”;
– le parole “1) Complesso Don Minozzi (ad esclusione della Chiesa di Santa Maria Assunta), sito in Amatrice (RI); 2) Castello Pallotta, sito in Caldarola (MC);” sono soppresse;
– le numerazioni “3)” e “4)” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti “1)” e “2)”.
b) l’Allegato n. 1 è sostituito dall’Allegato 1 della presente ordinanza.

Articolo 4
Delega di funzioni ai Presidenti delle Regioni – Vice Commissari.
1. (( In applicazione dell’art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, i presidenti delle regioni – vice commissari sono delegati per l’adozione delle determinazioni in ordine all’approvazione dei progetti e per l’emissione dei decreti di concessione dei contributi in relazione agli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario straordinario n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32 del 21 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017, n. 38 dell’8 settembre 2017, n. 48 del 10 gennaio 2018 e n. 56 del 10 maggio 2018 ))
2. (( I provvedimenti adottati dai Presidenti delle Regioni – Vice Commissari a norma del comma 1 sono immediatamente trasmessi al Commissario Straordinario con allegata la documentazione completa a supporto delle determinazioni assunte.
I Presidenti delle Regioni – Vice Commissari, con cadenza semestrale trasmettono il quadro di attuazione aggiornato delle ordinanze e di ogni singolo intervento ricompreso nei piani e programmi di cui al comma 1.
Le economie derivanti dai ribassi d’asta, previa autorizzazione del Commissario Straordinario, possono essere utilizzate per finanziare anche eventuali varianti in corso d’opera senza maggiori oneri a carico dello stesso, ed in mancanza, dette somme rientrano nella disponibilità del Commissario straordinario con conseguente rimodulazione del quadro economico dell’intervento. ))

Articolo 5
Entrata in vigore ed efficacia.
1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Commissario straordinario.
2. La presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito internet del Commissario straordinario.

Il Commissario straordinario del Governo on. Paola De Micheli

Allegato 1