Ultimo aggiornamento: 8 Gennaio 2018

Approvazione dello schema di Addendum alla convenzione del 6 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016 ed INVITALIA per l’individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo–contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.

INDICE
Art. 1 – Approvazione dello schema di Addendum alla convenzione del 6 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016 ed INVITALIA per l’individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico- ingegneristico e di tipo amministrativo–contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.
Art. 2 – Disposizione finanziaria
Art. 3 – Entrata in vigore ed efficacia
ADDENDUM
ALLEGATO A-BIS:
NUOVO QUADRO ECONOMICO
ALLEGATO B-BIS:
 NUOVO DISCIPLINARE DI RENDICONTAZIONE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Ordinanza n. 45 del 15 dicembre 2017
Approvazione dello schema di Addendum alla convenzione del 6 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016 ed INVITALIA per l’individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo–contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Richiamato il comma 2 dell’articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il Commissario Straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d’intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;
Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, modificato ed integrato dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017, e, in particolare:
– l’articolo 2, comma 1, lettera e), in forza del quale il Commissario Straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell’articolo 14 del medesimo decreto legge;
– l’articolo 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell’ambito della cabina di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri;
– l’articolo 3, comma 1, il quale prevede, fra l’altro: “Per la gestione della ricostruzione ogni Regione istituisce, unitamente agli enti locali interessati, un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016», di seguito «Ufficio speciale per la ricostruzione». Il Commissario straordinario, d’intesa con i comitati istituzionali di cui all’articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo di convenzione. Le Regioni disciplinano l’articolazione territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena efficacia e operatività, nonché la dotazione del personale destinato agli stessi a seguito di comandi o distacchi da parte delle stesse o di altre Regioni, Province e Comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche ”;
– l’articolo 3, comma 2, il quale prevede che, ai fini di cui al comma 1, con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, possono essere assegnate agli uffici speciali per la ricostruzione, nel limite delle risorse disponibili, unità di personale con professionalità tecnico-specialistiche di cui all’articolo 50, comma 3;
– l’articolo 14, comma 1, il quale prevede: “Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei Comuni di cui all’articolo 1, attraverso la concessione di contributi a favore: a) degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, pubblici o paritari, e delle strutture edilizie universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all’amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; a-bis) degli immobili di proprietà pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016; b) delle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l’irrigazione; c) degli edifici privati ad uso pubblico, ivi compresi strutture sanitarie e socio-sanitarie, archivi, musei, biblioteche e chiese, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a); d) degli interventi di riparazione e ripristino strutturale degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali”;
– l’articolo 14, comma 2, lettera a), secondo cui, al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, si provvede a predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi, articolato per le quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alla risorse disponibili;
– l’articolo 14, comma 2, lettera a-bis) secondo cui, al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, si provvede a predisporre ed approvare piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento dell’anno scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica, in ogni caso senza incremento della spesa di personale, nei comuni di cui all’articolo 1, comma 1, nonché comma 2, limitatamente a quelli nei quali risultano edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici. I piani sono comunicati al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
– l’articolo 14, comma 3-bis, in forza del quale: “Gli interventi funzionali alla realizzazione dei piani previsti dalla lettera a-bis) del comma 2 costituiscono presupposto per l’applicazione della procedura di cui all’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui all’articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l’invito, contenente l’indicazione dei criteri di aggiudicazione dell’appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell’Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall’articolo 30 del presente decreto. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l’invito previsto dal terzo periodo deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture- uffici territoriali del Governo ai sensi dell‘articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell’Anagrafe antimafia di cui al citato articolo 30. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30, comma 6. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall’articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”.
– l’articolo 18, commi 2, secondo cui la centrale unica di committenza è individuata nell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa p.A;
– l’articolo 18, comma 3, secondo cui i rapporti tra il Commissario straordinario e la centrale unica di committenza individuata al comma 2 sono regolati da apposita convenzione;
– l’articolo 32, comma 1, in forza del quale: “Per gli interventi di cui all’articolo 14, si applica l’articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”;
– l’articolo 32, comma 2, in forza del quale: “Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al comma 1 sono disciplinati con accordo tra il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario e la centrale unica di committenza di cui all’articolo 18”;
– l’articolo 32, comma 3, in forza del quale: “ Per le finalità del presente articolo, l’Unità Operativa Speciale di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 opera fino alla completa esecuzione dei contratti pubblici relativi agli interventi previsti nell’accordo di cui al comma 2 e comunque non oltre il termine previsto all’articolo 1, comma 4”;
– l’articolo 50, comma 2, in forza del quale: “Ferma restando la dotazione di personale già prevista dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, la struttura può avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale, destinate a operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all’articolo 3, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 2”;
– l’articolo 50, comma 3, lettera b), in forza del quale le duecentoventicinque unità di personale di cui al comma 2 sono individuate, oltre che sulla base di quanto disposto dalle lettere a) e c), sulla base di apposite convenzioni stipulate con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., o società da questa interamente controllata, previa intesa con i rispettivi organi di amministrazione;
– l’articolo 50, comma 8, in forza del quale: “all’attuazione del presente articolo si provvede, ai sensi dell’articolo 52, nei limiti di spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2016 e 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Agli eventuali maggiori oneri si fa fronte con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, entro il limite massimo di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018”;
Vista l’ordinanza n. 2 del 10 novembre 2016, recante “Approvazione degli schemi di convenzione con Fintecna S.p.a e con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – INVITALIA per l’individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo – contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;
Vista l’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante “Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2017;
Vista l’ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017, recante “Modifiche all’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante: «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018»”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2017;
Vista l’ordinanza n. 28 del 9 giugno 2017, recante “Modifiche all’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante «Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016», misure di attuazione dell’articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, modifiche all’ordinanza commissariale n. 14 del 2017 e determinazione degli oneri economici relativi agli interventi di cui all’allegato n. 1 dell’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017;
Vista la Convenzione sottoscritta in data 6 dicembre 2016 tra il Commissario Straordinario del Governo e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., in persona dell’Amministratore delegato pro tempore, per l’individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo–contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Considerato che l’evolversi delle attività commissariali ai fini degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni colpite dagli eventi sismici anzidetti ha evidenziato la necessità di incrementare le attività di supporto tecnico- ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile già oggetto della Convenzione;
Considerata l’esigenza di provvedere ad una rimodulazione delle figure professionali definite in Convenzione, sostituendo una risorsa PM con 3 risorse Senior Professional in quanto munite di un ulteriore livello e profilo rendicontativo più confacente alla tipologia di attività svolta per la struttura commissariale dal personale di Invitalia assegnato alla struttura stessa;
Considerata l’esigenza di assicurare la presenza del personale di Invitalia nei territori interessati dalla ricostruzione, valorizzando le spese di missione e trasferta nell’ambito della categoria “Altre voci di costo “di cui alla lettera b) dell’articolo 2 della proposta di Addendum;
Considerata l’esigenza rappresentata da Invitalia di adeguamento della tariffa riferita al “personale di livello operativo (JP)” in ragione dei maggiori costi derivanti dall’applicazione del nuovo CCNL applicabile al personale di Invitalia, in corso di rinnovo;
Considerato che i costi applicati da Invitalia appaiono economicamente congrui, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, ai sensi dell’art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Considerata, altresì, l’esigenza rappresentata da Invitalia con nota PEC del 14 luglio 2017, di modifica dell’art. 7 della Convenzione, volta a introdurre una rendicontazione semestrale, anziché annuale, dei costi sostenuti “non solo al fine di intervenire tempestivamente laddove si rilevassero andamenti anomali, in particolare su talune tipologie di spese, ma anche per consentire alla committenza un monitoraggio puntuale sia delle attività che dei costi ad esse riferiti”;
Considerata, infine, l’esigenza di rimodulare l’articolo 9 della vigente Convenzione alla luce del nuovo quadro normativo di cui in premessa;
Vista l’intesa espressa dai Presidenti delle Regioni – Vicecommissari nelle riunioni delle cabine di coordinamento del 13 e del 27 luglio 2017 nonchè del 16 novembre 2017;
Vista la proposta di Addendum, il cui schema, unitamente all’Allegato A-BIS – “Nuovo Quadro Economico” e all’Allegato B-BIS – “Nuovo Disciplinare di rendicontazione, viene accluso alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11 settembre 2017 con cui l’On. Paola De Micheli è stata nominata Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988 n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Visti gli artt. 33, comma 1, del decreto legge n. 17 ottobre 2016, n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e s.m.i., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;

DISPONE

Articolo 1
Approvazione dello schema di Addendum alla convenzione del 6 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016 ed INVITALIA per l’individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico- ingegneristico e di tipo amministrativo–contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.
1.
E’ approvato lo schema di Addendum alla Convenzione del 6 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ed INVITALIA per l’individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo–contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e i relativi allegati “A-BIS” e “B-BIS”.
2. Gli atti di cui al precedente comma sono allegati alla presente ordinanza, della quale costituiscono parte integrante e sostanziale.
3. L’Addendum sarà sottoscritto digitalmente dalle parti entro sette giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 recante “Riorganizzazione del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell’articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69”, dal Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, e dalla Determinazione Commissariale DigitPA nr. 69/2010.
4. L’Addendum sarà efficace e produttivo di effetti secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 33 del decreto legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, 340 e la sua durata non potrà superare la data del 31 dicembre 2018.

Articolo 2
Disposizione finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse di cui all’articolo 50, comma 8, del decreto legge n. 189 del 2016 e s.m.i. e nei limiti dello stanziamento già previsto nell’ordinanza commissariale n. 2 del 10 novembre 2016.

Articolo 3
Entrata in vigore ed efficacia
1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed è pubblicata, ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

On. Paola De Micheli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

 

ADDENDUM
ALLA CONVENZIONE DEL 6 DICEMBRE 2016 TRA IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLE REGIONI DI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE ED UMBRIA INTERESSATI DALL’EVENTO SISMICO DEL 24 AGOSTO 2016 ED INVITALIA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ’ DI SUPPORTO TECNICO-INGEGNERISTICO E DI TIPO AMMINISTRATIVO– CONTABILE FINALIZZATE A FRONTEGGIARE LE ESIGENZE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 NEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE ED UMBRIA.
Tra
 il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui al decreto del Presidente della Repubblica dell’11 settembre 2017, on. Paola De Micheli, nata a Piacenza, il 1 settembre 1973, (di seguito, il Commissario Straordinario)
e
l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – INVITALIA (di seguito, INVITALIA) con sede legale in Roma, via Calabria n. 46 (C.F. e P. IVA n. 05678721001), in persona dell’Amministratore delegato, dott. Domenico Arcuri, nato a Melito Porto Salvo (RC), il 10 luglio 1963.
* * *
PREMESSO

– che in data 6 dicembre 2016 è stata stipulata tra il Commissario Straordinario ed INVITALIA una Convenzione per l’individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo–contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria (di seguito, la Convenzione);
– che, ai sensi dell’articolo 4 della Convenzione, “INVITALIA individua 80 unità di personale, destinate allo svolgimento dell’attività di tipo organizzativo, amministrativo-contabile e tecnico– ingegneristico da rendere disponibile presso la struttura commissariale”;
– che dette unità integrano, ai sensi dell’articolo 50, co. 3, lett. b), del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la dotazione di personale assegnata al Commissario per la costituzione della relativa Struttura;
– che l’evolversi delle attività commissariali ai fini degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni colpite dagli eventi sismici anzidetti ha evidenziato la necessità di incrementare ulteriormente i compiti della Struttura commissariale rispetto a quelli di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile già oggetto della Convenzione;
– che, alla luce delle mutate esigenze, manifestate anche dagli Uffici speciali della ricostruzione (di seguito, USR), ai quali la Struttura commissariale ha assegnato parte delle unità di personale fornite da INVITALIA, è emersa, altresì, la necessità di impegnare risorse con competenze tecniche specifiche e comprovata esperienza nei settori d’interesse per le attività finalizzate a fronteggiare le esigenze del territorio colpito dagli eventi sismici;
– che, a seguito di sopraggiunte necessità, con nota del Commissario del 23 marzo 2017 – CGRTS 0009460 P-4.32.3 – è stata richiesta la rimodulazione delle risorse previste mediante sostituzione di una risorsa PM con 3 risorse Senior Professional;
– che con nota PEC del 14 luglio 2017 – CGRTS 0016875 A- INVITALIA ha proposto di modificare l’art. 7 della vigente Convenzione introducendo una rendicontazione semestrale delle spese sostenute “non solo al fine di intervenire tempestivamente laddove si rilevassero andamenti anomali, in particolare su talune tipologie di spese, ma anche per consentire alla committenza un monitoraggio puntuale sia delle attività che dei costi ad esse riferiti”;
– che, alla luce di quanto precede, il Commissario Straordinario e INVITALIA (di seguito, congiuntamente, le Parti) addivengono alla stipulazione del presente addendum alla Convenzione (di seguito, l’Addendum) al fine di apportare alla Convenzione le opportune modifiche che la rendano maggiormente aderente all’evolversi delle attività svolte dal personale di INVITALIA assegnato alla Struttura Commissariale e agli USR.

Tutto ciò premesso

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1
Premesse e allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Addendum.

Art. 2
Oggetto dell’Addendum
1.
Il presente Addendum è da leggersi e interpretarsi anche alla luce della Convenzione, e viceversa, restando inteso che sono fatte salve, e rimangono pertanto applicabili, tutte le clausole contemplate dalla Convenzione, nel limite in cui esse non siano espressamente modificate od emendate ai sensi del presente Addendum.
2. Ai sensi del presente Addendum alla Convenzione:
a) viene convenuta l’applicazione di un ulteriore livello e profilo rendicontativo più confacente alla tipologia di attività svolta per la Struttura Commissariale dal personale di INVITALIA assegnato alla Struttura stessa. Detto livello rendicontativo denominato “Senior Professional (ESP)” è contemplato nell’Allegato A-BIS “Nuovo Quadro Economico” e nell’Allegato B-BIS “Nuovo Disciplinare di Rendicontazione” a corredo del presente Addendum;
b) vengono introdotte specifiche ulteriori voci di costo, contemplate nel summenzionato Allegato B-BIS “Nuovo Disciplinare di Rendicontazione”. L’Allegato B-BIS: “Nuovo Disciplinare di rendicontazione” tiene, pertanto, conto di voci di costo, ivi puntualmente indicate, afferenti tipologie di spese che potranno essere sostenute da INVITALIA per l’acquisto di beni, servizi e prestazioni specialistiche funzionali o strumentali alle attività prestate dal personale di INVITALIA assegnato alla Struttura commissariale. I suddetti beni, servizi e prestazioni vengono acquisiti da INVITALIA;
c) nel pieno rispetto della normativa vigente applicabile in materia. I costi rinvenienti da detti acquisti potranno essere oggetto di rendicontazione solo se provvisti di autorizzazione dei competenti organi della Struttura commissariale;
d) vengono, in particolare, valorizzate, all’interno della categoria “Altre voci di costo” di cui alla lettera b) che precede, le Spese di missione e trasferte al fine di tener conto dell’intensivo impiego in trasferta del personale di INVITALIA impegnato negli USR o presso la Struttura commissariale centrale;
e) viene modificata la tariffa riferita al “Personale di livello operativo (JP)” per consentire l’adeguamento della tariffa utilizzata al costo aziendale per il personale di INVITALIA inquadrato al profilo IV livello, previsto dal CCNL di INVITALIA in corso di rinnovo per il triennio 2017-2019. Tale modifica è recepita nel summenzionato Allegato A -BIS “Nuovo Quadro Economico”;
f) l’articolo 7 della Convenzione, rubricato “Rendicontazione e verifica delle prestazioni”, è sostituito dall’articolo di seguito riportato:
Art. 7. Rendicontazione e verifica delle prestazioni
1. La rendicontazione dei costi e la verifica delle prestazioni viene effettuata al termine di ogni semestre, con scadenza al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno. A tal fine entro i tre mesi successivi al termine di ogni semestre, Invitalia trasmette al Commissario Straordinario una relazione illustrativa dell’attività svolta nel semestre precedente, corredata dal rendiconto dei costi sostenuti in applicazione del disciplinare di rendicontazione, costituente l’allegato B alla presente convenzione.
2. Per il periodo dall’ 1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017 Invitalia trasmette al Commissario straordinario la relazione illustrativa dell’attività svolta, corredata dal rendiconto dei costi sostenuti, entro il 31 dicembre 2017.
3. Al fine di verificare l’attività svolta, il commissario straordinario con proprio provvedimento, individua la struttura deputata alla verifica della relazione e del rendiconto di cui al presente articolo, da effettuarsi entro trenta giorni dall’invio della documentazione da parte di Invitalia”;

g) l’articolo 9 della Convenzione, rubricato “Responsabilità”, è sostituito dall’articolo di seguito riportato:
“Art. 9. Responsabilità
1. INVITALIA assicura, tramite i propri dipendenti ed il personale da essa individuato ai sensi dell’art. 4, l’esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione.
2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 3 del presente articolo 9, INVITALIA è responsabile nei confronti del Commissario Straordinario e di ogni terzo degli eventuali pregiudizi derivanti dall’operato del proprio personale, ivi compreso quello individuato secondo le modalità di cui al precedente art. 4, paragrafo 2.
3. Nel caso in cui ai dipendenti e al personale di cui al precedente paragrafo 2 del presente articolo 9, assegnato, ai sensi della Convenzione, da INVITALIA alla Struttura Commissariale Centrale o agli USR, vengano conferiti da queste ultime, o dal Commissario Straordinario, ai sensi dell’articolo 6, co. 2, dell’Ordinanza commissariale del 16 gennaio 2017, n. 14, così come modificata dall’articolo 4, co. 1, lett. a), dell’Ordinanza commissariale del 3 aprile 2017, n. 18, incarichi di Responsabile Unico del Procedimento, di Direttore dell’Esecuzione del contratto o di Direttore dei Lavori, di Direttore Operativo, nonché di Ispettore di Cantiere, la responsabilità dell’operato di detti dipendenti o del personale di INVITALIA, nei confronti del Commissario Straordinario e di ogni terzo ricade esclusivamente sul soggetto che ha conferito l’incarico, per tale intendendosi la stessa Struttura Commissariale Centrale o i singoli USR”.

Art. 3
Sostituzione degli allegati della Convenzione
1.
L’Allegato A – “Quadro Economico” della Convenzione è sostituito integralmente dall’Allegato A- BIS – “Nuovo Quadro Economico” al presente A tale riguardo, il Commissario Straordinario ed INVITALIA convengono di valutare congiuntamente, entro la data del 31 dicembre 2017, eventuali rimodulazioni del suddetto “Nuovo Quadro Economico” che dovessero rendersi necessarie alla luce dell’andamento delle attività prestate da INVITALIA ai sensi della Convenzione.
2. L’Allegato B – “Disciplinare di rendicontazione” della Convenzione è sostituito integralmente dall’Allegato B-BIS – “Nuovo Disciplinare di rendicontazione” al presente Addendum.

Art. 4
Contenzioso e foro competente
Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, il Commissario Straordinario ed INVITALIA convengono che per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e/o all’esecuzione e/o all’adempimento della Convenzione e del presente Addendum sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Art. 5
Trattamento dei dati
1.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., si informa che anche i dati personali raccolti nell’ambito del presente Addendum verranno trattati al solo fine dell’affidamento dell’incarico.
2. Il Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali è il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.

Art. 6
Efficacia
1.
Il presente Addendum, perfezionato con la firma delle Parti come sopra identificate, è efficace e produttivo di effetti in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 33 del D.L. n. 189/2016 e 27, comma 1, della Legge 24 novembre 2000, n. 340 e mm.
2. Il presente atto è sottoscritto con firma digitale, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 recante “Riorganizzazione del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell’articolo 24 della legge 18 giugno 2009, 69”, dal Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, e dalla Determinazione Commissariale DigitPA nr. 69/2010.

Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Commissario Straordinario (on. Paola De Micheli) (firmato digitalmente)

Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’impresa S.p.A.
Amministratore Delegato (Dr. Domenico Arcuri) (firmato digitalmente)

ALLEGATO A-BIS: NUOVO QUADRO ECONOMICO
1. 
DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO MASSIMO
1.1 Regimi di rendicontazione
Il regime di rendicontazione per il personale di Invitalia e per i consulenti e collaboratori esterni attivati segue il criterio del valore della giornata uomo, contabilizzato sulla base dei corrispettivi differenziati per le quattro tipologie di professionalità rappresentate nella relativa Tabella riportata al punto 1. dell’Allegato B–BIS: Nuovo Disciplinare di Rendicontazione.
Il regime di rendicontazione per altre voci di costo, incluse le spese di missione e trasferte, segue il criterio del costo sostenuto, come meglio specificato al punto 2. dell’Allegato B-BIS: Nuovo disciplinare di Rendicontazione.
Eventuali economie registrate nel corso delle annualità 2016 e 2017, potranno essere impegnate per l’anno successivo della convenzione, previa condivisione con la struttura commissariale.
1.2 Valorizzazione attività
Il corrispettivo annuo di cui all’articolo 6 della Convenzione è stato quantificato sulla base della stima:
– delle giornate uomo per lo svolgimento delle attività, intendendo per giornata uomo la giornata lavorativa standard corrispondente all’orario di lavoro di 36 ore settimanali distribuite in cinque giorni dal lunedì al venerdì, ai sensi degli articoli 59 e 60 del CCNL Invitalia;
– delle ore di straordinario, ivi comprese quelle svolte nelle giornate di sabato e domenica, riproporzionando le ore lavorate alla giornata standard di 7.2 ore, a fronte delle esigenze rappresentate dalla Struttura Commissariale o dagli USR;
– della ripartizione delle suddette giornate tra le varie figure professionali;
– della messa a disposizione del personale di coordinamento, di tipo tecnico (in particolare: ingegneri, architetti, geologi, agronomi e geometri) e di profilo amministrativo per un totale di 16.800 giornate annue.
1.3 Eventuali modifiche
Le Parti concordano che – nei limiti dell’importo massimo del corrispettivo di euro € 6.968.830,32 (seimilioninovecentosessantottomilaottocentotrenta/32) per ciascuna delle due annualità – la composizione delle singole voci di costo di cui alla lettera “A- figure professionali” potrà essere modificata in sede di rendicontazione effettiva.

ALLEGATO B-BIS: NUOVO DISCIPLINARE DI RENDICONTAZIONE
1. STRUTTURA OPERATIVA
Il regime di rendicontazione segue il criterio del valore della giornata/persona contabilizzato sulla base dei corrispettivi differenziati in funzione delle quattro tipologie professionali – maggiorate della quota di spese generali imputate nella misura forfettaria del 20% – rappresentate nella seguente tabella:

Personale Invitalia (Dipendenti, consulenti e collaboratori)
Per i costi relativi al personale Invitalia, ovvero per l’attività eseguita dalle sue società controllate e dal personale di queste ultime, Invitalia dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:
– elenco nominativo del personale impegnato, con la specificazione della qualifica professionale e della funzione svolta (tecnico, amministrativo, ecc.);
– numero delle giornate effettuate;
– valorizzazione complessiva della prestazione resa dalla singola risorsa.

2. ALTRE VOCI DI COSTO
Il regime di rendicontazione relativo alle altre voci di costo segue il criterio del costo effettivo sostenuto, giustificato da fattura/ricevuta.
Per “Altre voci di costo” si intendono le spese sostenute in relazione a:
a) servizi specifici, prestazioni specialistiche, beni e servizi funzionali alla realizzazione delle attività previste nel progetto, i cui acquisti siano stati previamente autorizzati per iscritto dai competenti organi della Struttura commissariale;
b) spese di missione e trasferte;
c) tutte le altre voci previste nel progetto ovvero autorizzate dal Commissario Straordinario.
Per i costi relativi alle suddette voci l’Agenzia dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:
– elenco delle spese sostenute;
– riferimento agli estremi dell’incarico e della documentazione contabile giustificativa della spesa;
– riferimento ai pagamenti effettuati.
Alle singole voci di costo di cui alla lettera “B – Altre voci di costo” non sarà applicata la quota di spese generali imputate nella misura forfettaria del 20%.
In riferimento alle spese di missione e trasferte i criteri applicabili sono quelli stabiliti dalla policy in vigore all’interno dell’Agenzia, ivi compresa l’indennità di trasferta riconosciuta al personale con le modalità previste dalla suddetta policy.