Ultimo aggiornamento: 25 Febbraio 2020

Modifica  delle ordinanze  n. 4 del 17 novembre  2016, n. 13 del  9 gennaio  2017, n. 19 del 7 aprile 2017,  n. 80 del 2 agosto  2019. Modifica dell’allegato  A dell’ordinanza n. 12 del  9  gennaio  2017. Proroga dei termini stabiliti dall’ordinanza n. 68 del 5 agosto 2018

INDICE

Art. 1 – Modifica alle ordinanze nn. 4 del 17 novembre 2016, 13 del 9 gennaio 2017, 19 del 7 aprile 2017

Art. 2 – Ulteriori modifiche all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017
Art. 3 – Ulteriori modifiche ali’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017
Art. 4 – Modifiche all’ordinanza n. 80 del 2 agosto 2019
Art. 5 – Modifiche all’Allegato A all’ordinanza 12 del 9 gennaio 2017
Art. 6 – Modifiche all’ordinanza n. 68 del 5 ottobre 2018
Art. 7 – Entrata in vigore ed efficacia

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il   territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11 settembre 2017 con cui l’on. Paola De Micheli è stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

Visto l’art. 38, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ai sensi del quale: “1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario che subentra nelle funzioni del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016 nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016. 2. Al Commissario si applicano le disposizioni del decreto­ legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal presente decreto, e ogni altra disposizione vigente concernente gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2018, con il quale il prof. Piero Farabollini è stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati   dagli   eventi    sismici    verificatisi    a    far    data    dal    24    agosto    2016;

Visto l’articolo 1, comma 990, della legge di bilancio 2019, con il quale la gestione straordinaria di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge  15  dicembre  2016,  n.  229,  è  stata  prorogata   fino   al   31   dicembre   2020;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ed in  particolare:

-l’articolo 2, comma 2, ai sensi del quale il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo;

-l’articolo 6, che disciplina in via generale i criteri e la modalità per la concessione  dei  contributi  per gli interventi di ricostruzione privata, ed in particolare il comma 13 (come modificato dal D.L. n. 32/2019, convertito con legge n. 55/2019) che recita: “13. La selezione dell’impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta esclusivamente tra le imprese che risultano iscritte nell’Anagrafe di cui all’articolo 30 ”.

-l’articolo 12, comma 6, il quale prevede che con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l’istruttoria delle relative pratiche, prevedendo la dematerializzazione con l’utilizzo di piattaforme informatiche, e che nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all’istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, nonché le modalità e le procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al comma 5 del medesimo articolo 12;

-l’articolo 50, comma 1, il quale prevede che il Commissario straordinario, nell’ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplina l’articolazione interna della struttura posta alle proprie dipendenze anche in aree e unità organizzative con propri atti in relazione alle specificità funzionali e di competenza;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con Legge n. 55 del 14 giugno;
Preso atto che la nuova formulazione dell’articolo 6, comma 13, del D.L. 189/2016 (successivamente alle modifiche apportate dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32) non prevede più l’obbligo, per il soggetto beneficiario dei contributi, di individuare l’impresa esecutrice dei lavori di ricostruzione privata sulla base di una procedura selettiva con almeno tre concorrenti.

Visto l’articolo 2, comma 3, dell’Ordinanza del Commissario n. 4/2016 ai sensi del quale:

“3. Nella comunicazione devono inoltre essere individuati:

a) i tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza;

b) l’impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tra almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale intesa all’affidamento dei lavori alla migliore offerta, alla quale possono partecipare solo le imprese che:

– risultino aver presentato domanda di iscrizione nell’Anagrafe di cui all’art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 con le modalità di cui al successivo comma 4, e che, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo, abbiano altresì prodotto l’autocertificazione di cui all’art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni:

-non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell’art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;

-siano in possesso, per lavori di importo superiore ai 256.000 euro, della qualificazione ai sensi dell’art. 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18  aprile  2016, n. 50 forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ”.

Visto l’articolo 13, comma 4 bis, dell’Ordinanza del Commissario n. 13/2017 ai sensi del quale: ”4-bis. Nel caso di interventi su edifici di cui agli articoli 3 e 4, il soggetto legittimato, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, a pena di improcedibilità della domanda di contributo, trasmette all’Ufficio speciale:

a)   l’indicazione dell’impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tra almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale intesa all’affidamento dei lavori alla migliore offerta, alla quale possono partecipare solo le imprese che:

-risultino iscritte nell’anagrafe di cui all’art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 e che, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo., abbiano altresì prodotto l’autocerttficazione di cui all’art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;

-non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell’art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Uffìciale n.  125 del I° giugno 2015;

-siano in possesso, per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, della qualifìcazione ai sensi dell’art. 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b)    documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l’individuazione dell’impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalità seguite per la scelta;

c)   dichiarazione autocertificativa con la quale l’impresa incaricata di eseguire i lavori attesti di essere iscritta nel!’Anagrafe di cui all’art. 30, comma  6,  del  decreto-legge  n.  189  del  2016;

Visto l’articolo 12, comma 4 bis, dell’Ordinanza del Commissario  n.  19/2017  che  prevede:  “4-bis. Il soggetto legittimato, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, a pena di improcedibilità della domanda di contributo, trasmette ali ‘Ufficio speciale:

a)   l’indicazione dell’impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tra almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale intesa all’affidamento dei lavori alla migliore offerta, alla quale possono partecipare solo le imprese che:
-risultino iscritte nell’Anagrafe di cui all’art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 e che, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo, abbiano altresì prodotto l’autocerttfìcazione di cui all’art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;

-non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell’art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;

-siano in possesso, per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, della qualificazione ai sensi dell’art. 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b)    documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l’individuazione dell’impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalità seguite per la scelta;

c)   dichiarazione autocertificativa con la quale l’impresa incaricata di eseguire i lavori attesti di essere iscritta nell’Anagrafe di cui all’art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016”;

Ritenuto pertanto necessario recepire le modifiche introdotte dall’articolo 6, comma 13, del D.L. n. 189/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 55/2019, con riferimento all’individuazione dell’impresa deputata all’esecuzione delle attività di ricostruzione privata;

Considerato che, ai fini dell’attuazione del citato art. 6, comma 13, del D.L. n. 189/2016 risulta necessario modificare quanto previsto dagli articoli 2, comma 3, dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, 13, comma 4 bis, dell’Ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, 12, comma 4 bis dell’Ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017

Vista l’ordinanza del Commissario Straordinario n. 13 e s.m.i. recante “Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 “;

Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 recante “Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”;

Vista l’ordinanza del Commissario Straordinario n. 24 del 12  maggio  2017 recante  “Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di II livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 “;

Vista l’ordinanza del Commissario Straordinario n. 46 del 10 gennaio 2018 recante “Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio  2017,  n. 19 del  7 aprile  2017,  n. 32 del 21 giugno  2017,  n. 33 dell’l 1 luglio  2017, n. 37 dell’8 settembre 2017, n. 38 dell’8 settembre 2017 e n. 39 dell’8 settembre 2017”;

Vista l’ordinanza del Commissario Straordinario n. 62 del 3 agosto 2018 recante “Semplificazione dell’attività istruttoria per l’accesso ai contributi per gli interventi di ricostruzione privata. Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 16 del 3 marzo 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 26 del 29 maggio 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017 e n. 48 del 10 gennaio 2018”;

Vista l’ordinanza del Commissario Straordinario n. 79 del 23 maggio 2019 recante “Assegnazione dei finanziamenti per gli approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per cavità e instabilità di versante, sismoindotte o in conseguenza di dissesti idrogeologici, individuate con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell’Ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017”;

Ritenuto necessario specificare i presupposti tecnici e normativi riguardanti le aree interessate da dissesto idro-geomorfologico, al fine di accelerare le procedure istruttorie propedeutiche alla concessione dei contributi per la ricostruzione privata (immobili ad uso produttivo e immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti) di competenza dei Comuni e degli Uffici Speciali per la Ricostruzione;

Ritenuto necessario, altresì, definire in modo analitico le aree di intervento, anche al fine di implementare una piattaforma informatica di gestione delle pratiche di concessione del contributo e, conseguentemente, di rendere trasparenti e snelle le relative procedure;

Vista altresì l’ordinanza del Commissario straordinario n. 68 del 5 ottobre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2018, recante “Misure per la delocalizzazione definitiva di immobili a uso agricolo e zootecnico distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 e per la ripresa delle relative attività” e in particolare l’articolo 3, comma  l (come modificato  dall’articolo 3 dell’ordinanza n. 69  del 30 ottobre 2018) che fissa al 31 dicembre 2018 il termine per la presentazione delle domande di accesso ai contributi per gli interventi di delocalizzazione in questione;

Rilevato che fra le ragioni che hanno indotto il legislatore a disporre una proroga di ulteriori due anni della gestione straordinaria della ricostruzione vi è, sulla scorta dei dati forniti dai territori interessati, la necessità di un ulteriore lasso di tempo per consentire l’avvio a regime degli interventi di ricostruzione “pesante” relativi agli immobili con danni gravi adibiti tanto ad uso abitativo quanto ad uso produttivo;

Ritenuto pertanto necessario disporre un’ulteriore proroga del termine fissato dal citato art. 3, comma 1, dell’Ordinanza n. 68 per la presentazione, da parte degli interessati, delle domande di accesso a contributo per gli interventi di delocalizzazione definitiva degli immobili a uso agricolo e zootecnico;

Sentite le   Regioni   interessate   nella   cabina   di   coordinamento    del    31    luglio    2019;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma l, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;

Ritenuto di dover disporre l’immediata pubblicazione e la provvisoria efficacia della presente ordinanza nelle more della trasmissione alla Corte dei conti per il visto di legittimità, ai sensi delle disposizioni suindicate, in considerazione dell’urgente e indifferibile necessità di evitare ogni soluzione di continuità dell’attività degli Uffici speciali per la ricostruzione nella ricezione e istruzione delle domande di contributo per gli interventi in questione;

DISPONE

Art. 1

Modifica alle ordinanze nn. 4 del 17 novembre 2016, 13 del 9 gennaio 2017, 19 del 7 aprile 2017

Gli articoli 2, comma 3, lettera b) dell’Ordinanza Commissariale n. 4/2016, 13, comma 4 bis dell’Ordinanza Commissariale n. 13/2017 e 12, comma 4 bis, dell’Ordinanza Commissariale n. 19/2017 sono sostituiti dalla seguente previsione:

“ll soggetto legittimato, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, a pena di improcedibilità della domanda di contributo, trasmette all’Ufficio speciale, alternativamente:

a) l’indicazione dell’impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta in via diretta dal soggetto legittimato a chiedere il contributo, tra quelle che risultino iscritte nell’Anagrafe di cui all’art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 e che abbia altresì prodotto l’autocertificazione di cui all’art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;

b) l’indicazione dell’impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta mediante procedura concorrenziale tra almeno tre operatori economici, tesa all’affidamento dei lavori alla migliore offerta.

Contestualmente alla predetta indicazione, si dovrà produrre:

1) il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell’art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufiìciale n. 125 del 1° giugno 2015, attestante che l’impresa incaricata non sia incorsa nella violazione degli obblighi di legge in materia contribuiva e previdenziale.

2) autocertificazione proveniente dall’impresa incaricata, attestante il possesso dei requisiti di qualificazione soggettiva previsti dall’art. 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti previsti dal D.L. n. 189/2016 e s.m.i.

3) autocertificazione con cui l’impresa incaricata attesti di essere iscritta nell’Anagrafe di cui all’art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016.

4) una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante ribasso praticato dall’impresa incaricata, rispetto al contributo ammesso.

Art. 2
Ulteriori modifiche all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017

1. L’articolo 14-bis dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 è sostituito dal seguente:

Articolo 14-bis

Edifici ubicati in aree interessate da dissesti idro-geomorfologici

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione di edifici ubicati in aree caratterizzate da dissesto idro-geomorfologico (aree interessate da fenomenologie gravitative attive o quiescenti ed aree potenzialmente esondabili) e/o in aree suscettibili di instabilità sismoindotta. Le aree di cui al presente comma sono individuate nelle carte di pianificazione territoriale e di bacino e/o nelle cartografie ufficiali quali:

a. Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)-Assetto di versante – areali a pericolosità elevata e molto elevata (P3 e P4);

b. Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) – Assetto idraulico – fasce caratterizzate da probabilità di esondazione elevata e molto elevata (P3 e P4);

c. Piani o strummenti di pianificazione e/o programmazione urbanistica approvati da Enti e/o Amministrazioni competenti per territorio;

d.  Aree instabili individuate dagli studi di Microzonazione Sismica (MS) di livello 1 e livello 3. Sono instabili: le aree ricadenti nelle zone di attenzione per faglie attive e capaci (MS livello 1) o le aree ricadenti nelle zone di suscettività e di rispetto per faglie attive e capaci (MS livello 3); le aree ricadenti nelle zone di attenzione per liquefazione (MS livello 1) o le aree ricadenti nelle zone di suscettività e di rispetto per liquefazione (MS livello 3); le aree ricadenti nelle zone di attenzione per instabilità di versante sismoindotte (MS livello 1) o le aree ricadenti nelle zone di suscettività e di rispetto per instabilità di versante sismoindotte (MS livello 3); le aree caratterizzate da cedimenti differenziali (MS livello 1).

2. Rientrano nell’ambito di applicazione del presente articolo le aree caratterizzate da instabilità, presenti o meno nelle cartografie, nei cataloghi e negli inventari (CARG, CEDIT, IFFI, etc.,), purché corredate da uno studio specialistico geologico asseverato, a firma di un geologo abilitato ed iscritto al competente Ordine professionale che dimostri la presenza di una fenomenologia gravitativa attiva o quiescente e/o di cavità sotterranee.

3. Le richieste di delocalizzazione di edifici ricadenti in aree interessate da dissesto idro­ geomorfologico dovranno essere presentate all’Ufficio Speciale della Ricostruzione competente, accompagnate da una perizia asseverata resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesti l’esistenza del fenomeno e del livello di pericolosità e rischio ad esso associato secondo le procedure previste dalle Norme Tecniche di Attuazione del PAI competente per territorio.

4. Nei casi di cui al comma 1, in assenza di opere di mitigazione della pericolosità e del rischio indicate dal PAI o dagli altri strumenti approvati dalle Autorità competenti, gli interventi di ricostruzione e ripristino con miglioramento sismico sono possibili alle sole condizioni previste e nei limiti stabiliti dagli stessi Piani e dalla Normativa Vigente.

5. Qualora nelle aree di cui al comma 4 siano previsti interventi di mitigazione del rischio finanziati dai piani sui dissesti idrogeologici di cui all’art. 14, comma 2, lettera c), del decreto-legge, sono ammissibili anche altri interventi purché gli edifici ripristinati o ricostruiti vengano utilizzati dopo l’esecuzione delle opere di mitigazione.

6. Nel caso in cui gli edifici ubicati nelle zone di cui ai commi 1, 2 e 3, a seguito di determinazione dell’Autorità competente,  non possano essere  ricostruiti  nello stesso  sito o migliorati  sismicamente, il Vice Commissario può autorizzarne la ricostruzione in altri siti non pericolosi e non suscettibili di instabilità dinamiche, individuati tra quelli già edificabili dallo strumento urbanistico vigente, ovvero resi edificabili a seguito di apposita variante.

7. Per la ricostruzione degli edifici di cui al comma 6 può essere concesso un contributo determinato sulla base del costo parametrico previsto nella Tabella 6 per il livello operativo L4 calcolato sulla superficie utile dell’edificio da delocalizzare, incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di acquisto od esproprio dell’area e comunque fino al 30%. L’area dove insiste l’edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione a cura del proprietario, sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della zona.

Le proposte di modifica delle aree PAI, o le nuove aree di cui all’art. 2 saranno inoltrate dai Vice­ Commissari alle Autorità di Bacino competenti per territorio ai fini della loro verifica per l’aggiornamento dei Piamii di Bacino o di Distretto”.

Art. 3
Ulteriori modifiche all’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017

1. L’articolo 22 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 è sostituito dal seguente:

“Articolo 22

Edifici ubicati in aree interessate da dissesti idro-geomorfologici

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione di edifici ubicati in aree caratterizzate da dissesto idro-geomorfologico (aree interessate da fenomenologie gravitative attive o quiescenti ed aree potenzialmente esondabili) e/o in aree suscettibili di instabilità sismoindotta. Le aree di cui al presente comma sono individuate nelle carte di pianificazione territoriale e di bacino e/o nelle cartografie ufficiali quali:

a. Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) – Assetto di versante – areali a pericolosità elevata e molto elevata (P3 e P4);

b. Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) – Assetto idraulico – fasce caratterizzate da probabilità di esondazione elevata e molto elevata (P3 e P4);

c. Piani o strumenti di pianificazione e/o programmazione urbanistica approvati da Enti e/o Amministrazioni competenti per territorio;

d. Aree instabili individuate dagli studi di Microzonazione Sismica (MS) di livello 1 e Livello 3. Sono instabili: le aree ricadenti nelle zone di attenzione per faglie attive e capaci (MS livello 1) o le aree ricadenti nelle zone di suscettività e di rispetto per faglie attive e capaci (MS livello 3); le aree ricadenti nelle zone di attenzione per liquefazione (MS livello 1) o le aree ricadenti nelle zone di suscettività e di rispetto per liquefazione (MS livello 3); le aree ricadenti nelle zone di attenzione per instabilità di versante sismoindotte (MS livello 1) o le aree ricadenti nelle zone di suscettività e di rispetto per instabilità di versante sismoindotte (MS livello 3); le aree caratterizzate da cedimenti differenziali (MS livello 1).

2. Rientrano nell’ambito di applicazione del presente articolo le aree caratterizzate da instabilità, presenti o meno nelle cartografie, nei cataloghi e negli inventari (CARG, CEDIT, IFFI, etc.,), purché corredate da uno studio specialistico geologico asseverato, a firma di un geologo abilitato ed iscritto al competente Ordine professionale che dimostri la presenza di una fenomenologia gravitativa attiva o quiescente e/o di cavità sotterranee.

3. Le richieste di delocalizzazione di edifici ricadenti in aree interessate da dissesto idro­-geomorfologico dovranno essere presentate all’Ufficio Speciale della Ricostruzione competente, accompagnate da una perizia asseverata resa ai sensi del DPR 445/2000 che attesti l’esistenza del fenomeno e del livello di pericolosità e rischio ad esso associato secondo le procedure previste dalle Norme Tecniche di Attuazione del PAI competente per territorio.

4. Nei casi di cui al comma 1, in assenza di opere di mitigazione della pericolosità e del  rischio indicate dal PAI o dagli altri strumenti approvati dalle Autorità competenti, gli interventi di ricostruzione e ripristino con miglioramento sismico sono possibili alle sole condizioni previste e nei limiti stabiliti dagli stessi Piani e dalla Normativa Vigente.

5. Qualora nelle aree di cui al comma 4 siano previsti interventi di mitigazione del rischio finanziati dai piani sui dissesti idrogeologici di cui all’art. 14, comma 2, lettera c), del decreto-legge, sono ammissibili anche altri interventi purché gli edifici ripristinati o ricostruiti vengano utilizzati dopo l’esecuzione delle opere di mitigazione.

6. Nel caso in cui gli edifici ubicati nelle zone di cui ai commi 1, 2 e 3, a seguito di determinazione dell’Autorità competente, non possano essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati sismicamente, il Vice Commissario può autorizzarne la ricostruzione in altri siti non pericolosi e non suscettibili di instabilità dinamiche, individuati tra quelli già edificabili dallo strumento urbanistico vigente, ovvero resi edificabili a seguito di apposita variante. Per gli edifici ubicati in zona agricola, il Vice Commissario può altresì autorizzarne la ricostruzione anche nell’ambito del fondo di proprietà della stessa azienda agricola, qualora le norme regionali e gli eventuali vincoli ambientali e paesaggistici lo consentano.

7. Per la ricostruzione degli edifici di cui al comma 6 può essere concesso un contributo determinato sulla base del costo parametrico previsto nella Tabella 6 per il livello operativo L4 calcolato sulla superficie utile dell’edificio da delocalizzare, incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di acquisto od esproprio dell’area e comunque fino al 30%. L’area dove insiste l’edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione a cura del proprietario, sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della zona. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi di cui al secondo periodo del precedente comma 6.

8. Le proposte di modifica delle aree PAI, o le nuove aree di cui all’art. 2 saranno inoltrate dai Vice­ Commnissari alle Autorità di Bacino competenti per tenitorio ai fini della loro verifica per l’aggiornamento dei Piani di Bacino o di Distretto.

9. In alternativa alla ricostruzione in altro luogo ai sensi del comma 6, il Vice Commissario può autorizzare l’acquisto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, conforme alla normativa urbanistica, edilizia e sismica, ubicato nello stesso Comune ed equivalente per caratteristiche tipologiche a quello preesistente.

10. L’acquisto di edificio equivalente di cui al comma 9 è ammissibile a condizione che abbia a oggetto un edificio che sia stato sottoposto alla valutazione di sicurezza prevista al punto 8.3 delle Norme Tecniche delle Costruzioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018 e sia munito dell’attestazione di compatibilità, dal punto di vista geologico-geotecnico, del sito ove è ubicato.

11.  Nei casi di cui al comma 9, il contributo massimo concedibile per l’acquisto dell’edificio e della relativa area di pertinenza è pari al minore importo tra: il prezzo di acquisto dell’edificio e dell’area di pertinenza, determinato a seguito di perizia asseverata di professionista abilitato che ne attesti la congruità sulla base del valore di mercato e il costo parametrico previsto nella Tabella 6 dell’Allegato l per il livello operativo L4 calcolato sulla superficie utile dell’edificio da delocalizzare.

12. L’acquisto di edificio equivalente ai sensi del comma 9 può avere a oggetto anche  un edificio avente superficie utile complessiva inferiore a quella dell’edificio preesistente. In tal caso, il costo convenzionale di cui al precedente comma 14 è determinato sulla base della superficie dell’edificio acquistato.

13. Nei casi di cui al comma 9, l’area su cui insiste l’edificio originario e quella di pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione a cura del soggetto legittimato, sono cedute gratuitamente al Comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della zona. Al contributo come determinato ai sensi dei precedenti commi 12 e 13 si aggiunge in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per la demolizione e la rimozione delle macerie nonché per l’atto pubblico di trasferimento della proprietà e delle spese consequenziali, ivi comprese quelle inerenti all’imposta di registro, catastale e ipotecaria, la trascrizione e la voltura e il versamento dell’IVA se dovuta e non altrimenti recuperabile. L’importo riconosciuto per le dette voci di spesa non può comunque essere superiore al 20% del costo convenzionale.”

Art. 4
Modifiche all’ordinanza n. 80 del 2 agosto 2019

1. All’articolo 15, al comma 1, dell’ordinanza n. 80 del 2 agosto 2019, dopo le parole “24 agosto 2016” sono aggiunte le seguenti: “alle istanze relative alle abitazioni principali ed alle attività produttive.”

Art. 5
Modifiche all’Allegato A all’ordinanza 12 del 9 gennaio 2017

1. In attuazione dell’art. 23, comma 2 Iett. e), del D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (convertito con legge n. 55 del 14 giugno 2019) che a sua volta ha modificato l’ art. 34, comma 5, del D.L. n. 189/2016, l’art. 9, comma 1, dell’Allegato A all’Ordinanza n.12 del 9 gennaio 2017 viene modificato come segue: “le parole “2 per cento” sono sostituite dalle seguenti “2,5 per cento, di cui lo 0,5 per cento per l’analisi di risposta sismica locale”.

Art. 6
Modifiche all’ordinanza n. 68 del 5 ottobre 2018

1. All’articolo 3, comma 1, dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 68 del 5 ottobre 2018, come modificata dall’ordinanza n. 70 del 31 dicembre 2018, le parole “31 luglio 2019” sono sostituite, a decorrere dalla data anzidetta e senza soluzione di continuità, dalle parole “30 giugno 2020”.

2.   All’articolo 3 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

1bis. I soggetti interessati di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, dell’ordinanza n. 68/2018, entro il 31 marzo 2019, devono inviare all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, attraverso la piattaforma informatica di cui all’art. 3 comma 2 messa a disposizione dal Commissario straordinario, manifestazione di interesse ad essere ammessi a contributo inviando la richiesta di finanziamento attraverso autocertificazione a firma del richiedente avente diritto, con allegato il contratto firmato con il professionista incaricato della progettazione, pena la decadenza dal diritto al contributo ai sensi della presente ordinanza.

Art. 7
Entrata in vigore ed efficacia

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nel territorio dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

2. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario Straordinario

 

Il Commissario straordinario
Prof. Geol. Piero Farabollini

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