Ultimo aggiornamento: 23 Marzo 2020

Secondo programma opere pubbliche in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa

INDICE

Art. 1 – Modifiche all’Ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017

Art. 2 – Individuazione degli edifici di proprietà pubblica
Art. 3 – Attività di progettazione
Art. 4 – Presentazione dei progetti e finanziamento degli interventi
Art. 5 – Erogazione del contributo ai soggetti attuatori
Art. 6 – Disposizione finanziaria
Art. 7 – Entrata in vigore ed efficacia

ALLEGATO 1

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico a far data dal 24 agosto 2016: Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri de 5 ottobre 2018, con il quale il prof. Piero Farabollini è stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 2018, con il quale il prof. Piero Farabollini è stato confermato fino al 31 dicembre 2019 Commissario straordinario per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Vista la legge di bilancio 2019 n. 145 del 3O dicembre 2018, e in particolare l’art. 1, comma 990, con il quale la gestione straordinaria di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 189, convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50- bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l’anno 2018;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare, gli articoli 2, 3, 50 e 50-bis;

Visto l’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 che attribuisce al Commissario straordinario, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento €peo, sentiti i presidenti delle regioni interessate nell’ambito della cabina di coordinamento di cui all’art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2017, n. 84;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25. agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare, gli articoli 2, 3, 4 e 14;
Visto l’art. 2, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 189 del 2016, in forza del quale il commissario straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell’art. 14 del medesimo decreto­ legge;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2017, n. 84, e, in particolare, l’art. 18-octies;
Visto l’articolo 14, del decreto-legge n. 189 del 2016 e ss.mm.ii., in particolare: il comma 1, in base al quale “Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei Comuni di cui all’articolo 1, attraverso la concessione di contributi a favore(…) degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, ad eccezione di quelli paritari, e delle strutture edilizie universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all’amministrazione della difesa, degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio sanitarie di proprietà pubblica e degli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai utilizzati per le esigenze di culto” (lettera a); il comma 1, lettera a-bis), il quale prevede che con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli immobili di proprietà pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016; il comma 2, in base al quale “Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, si provvede”, tra l’altro, a “predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza di detti eventi ed ammissibili a contributo in quanto non imputabili a dolo o colpa degli operatori economici, articolato per le quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alla risorse disponibili” (lettera a) nonché a “predisporre ed approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, comprensivo di quelli previsti sulle aree suscettibili instabilità dinamica in fase sismica ricomprese nei centri e nuclei interessati dagli strumenti urbanistici attuativi come individuate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera c), con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture” (lettera c); il comma 3-bis.1, il quale prevede che in sede di approvazione dei piani di cui alle lettere a), b), c), d) e f) del comma 2 del medesimo articolo ovvero con apposito provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un’importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e che per la realizzazione degli interventi di cui al precedente periodo, a cura di soggetti attuatori di cui all’articolo 15, comma 1, possono applicarsi, fino alla scadenza della gestione commissariale ed entro i limiti della soglia di rilevanza €pea di cui all’articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le procedure previste dal comma 3-bis del medesimo articolo 14; i commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, che contiene la disciplina delle modalità di realizzazione e di finanziamento degli interventi afferenti gli immobili aventi le caratteristiche previste dalla lettera a-bis) del primo comma del medesimo articolo;
Visto l’articolo 15, del decreto-legge n. 189 del 2016 e ss.mm.ii., che al comma 2, prevede che relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, il Presidente della Regione- Vice Commissario con apposito provvedimento può delegare lo svolgimento di tutta l’attività necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali interessati, anche in deroga alle previsioni contenute nell’articolo 38 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto l’articolo 18, del decreto-legge n. 189 del 2016 e ss.mm.ii., che al comma 2, individua le centrali uniche di committenza di cui si avvalgono i soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica;
Visto l’articolo 30, del decreto-legge n. 189 del 2016 e ss.mm.ii., il quale prevede l’istituzione nell’ambito del Ministero dell’interno, ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni di cui all’articolo 1 del medesimo decreto legge, di un’apposita Struttura di missione;
Visto l’articolo 32, del decreto-legge n. 189 del 2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che per gli interventi di cui all’articolo 14, si applica l’articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (comma 1) e che: “Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al comma 1 sono disciplinati con accordi tra il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni-Vice Commissari e le centrali uniche di committenza di cui al!’articolo 18. Resta ferma, in ogni caso, la funzione di coordinamento del Commissario straordinario nei rapporti con l’Autorità nazionale anticorruzione, da attuare anche tramite l’istituzione di un’unica piattaforma informatica per la gestione del flusso delle i-riformazioni e della documentazione relativa alle procedure di gara sottoposte alle verifiche di cui al comma 1. Con i provvedimenti di cui al!’articolo 2, comma 2, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma, nonché le modalità per il monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata, attraverso la banca dati di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli altri sistemi informatici connessi alle attività di ricostruzione” (comma 2);
Visto l’articolo 34, del decreto-legge n. 189 del 2016 e ss.mm.ii., che al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l’istituzione di un elenco speciale dei professionisti abilitati;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici”;
Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio
2017 e ss.mm.ii.;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 22 agosto 2017, n. 154, recante “Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2017 e ss.mm.ii.

Vista la legge di conversione del decreto legge 32/2019 (Decreto Sblocca Cantieri), legge n. 55 del 14 giugno 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 giugno 2019;
Vista l’Ordinanza del Commissario straordinario n. 12 del 9 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2017 e ss.mm.ii., recante la “Attuazione dell’articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell’Ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell’Ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all’articolo 1, commi 1 e 2, dell’Ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016”;
Vista l’Ordinanza del Commissario straordinario del 9 giugno 2017, n. 27 modificata con successive ordinanze n. 36 dell’8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018 recante “Misure in materia di riparazione dei patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa”, in particolare: l’Articolo 1. Individuazione degli edifici di proprietà pubblica ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018 e l’ “Articolo 5. Disposizione finanziaria” 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente Ordinanza per l’importo complessivo di€ 197.180.630,27 si provvede, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016″;
Visti i verbali della Cabina di coordinamento n. 56 del 1/\ febbraio 2018 e n. 57 del 13 marzo 2018 con i quali è stato ripartito tra le Regioni l’importo di€ 197.180.630,27 stanziato con l’Ordinanza n. 27/2017, precisamente: Abruzzo € 87.111.478,18, Lazio € 2.278.727,45, Marche € 82.860.533,73, Umbria € 24.929.890,91;
Visti i decreti commissariali con i quali a ciascuna Regione sono state liquidate le anticipazioni per l’attuazione degli interventi approvati con l’Ordinanza n. 27/2017 e precisamente: Regione Abruzzo € 3.075.271,77  Regione Lazio € 1.139.363,73, Regione Marche € 16.641.206,69 Regione Umbria € 4.326.159,07  per un totale complessivo di € 25.182.001,26;
Vista la nota della Regione Abruzzo sullo stato di attuazione degli interventi al 31 dicembre 2018, prot. n. 0344835 del 07/12/2018;
Vista la nota della Regione Lazio sullo stato di attuazione degli interventi al 31 dicembre 2018, prot. n. 792333 del 11/12/2018;
Vista la nota della Regione Marche sullo stato di attuazione degli interventi al 31 dicembre 2018, prot. n. 82086 del 21/12/2018;
Vista la nota della Regione Umbria sullo stato di attuazione degli interventi al 31 dicembre 2018, prot. n. 21330 del 17/12/2018;
Considerato che l’importo complessivo dei progetti approvati in attuazione dell’Ordinanza Commissariale n. 27 del 9 giugno 2017 a seguito delle comunicazioni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, è pari ad€ 28.367.645,87;
Vista la comunicazione prot. CGRST 5344-P-del 19/03/2019 con la quale nelle more di approvazione di una nuova Ordinanza in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa, è stato richiesto alle Regioni, nel rispetto del limite di spesa previsto nell’Ordinanza n. 27/2017, l’elenco degli interventi che si intendono proporre a conferma o modifica di quelli indicati nella predetta Ordinanza, al netto di quelli in attuazione;
Vista la nota con la quale l’Ufficio speciale Regione Abruzzo ha trasmesso gli elenchi degli interventi con l’indicazione dei costi stimati, prot. n.117150 del 16/04/2019;
Vista la nota con la quale l’Ufficio speciale Regione Lazio ha trasmesso gli elenchi degli interventi con l’indicazione dei costi stimati, prot. n. 267936 del 05/04/2019;
Vista la nota con la quale l’Ufficio speciale Regione Marche ha trasmesso gli elenchi degli interventi con l’indicazione dei costi stimati, prot. 21327 del 28/03/2019 e e-mail del 15/05/2019;
Vista la nota con la quale l’Ufficio speciale Regione Umbria ha trasmesso gli elenchi degli interventi con l’indicazione dei costi stimati, prot. n. 5853 del 08/04/2019;
Dato atto che gli elenchi inviati dalle Regioni sono stati più volte aggiornati, anche a seguito dello stanziamento di € 100 milioni previsti dalla delibera CIPE 127/2017;
Viste le sotto riportate comunicazioni con le quali ciascun Ufficio Speciale Regionale ha trasmesso in via definitiva gli elenchi degli interventi, esclusi quelli per i quali sono state avviate le procedure con l’Ordinanza n. 27/2017, in dettaglio:

Dato atto che la rimodulazione delle risorse assegnate alla Regione Lazio e alla Regione Abruzzo deriva dagli accordi tra le Regioni in fase di ripartizione dei fondi della delibera CIPE 127/ 2017 e che per il Commissario non derivano ulteriori impegni economici per la ripartizione fatta;
Sentiti i Presidenti delle Regioni – Vice Commissari nella riunione della cabina di coordinamento del 19 novembre 2019;
Ritenuto che l’azione di finanziamento degli interventi relativi agli immobili di proprietà pubblica, ripristinabili anche con miglioramento sismico per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, possa avvenire tramite l’approvazione di un Piano delle opere pubbliche sulla base degli interventi individuati dalla Regioni interessate;
Precisato che i costi stimati relativi agli interventi inseriti nel presente Programma delle opere pubbliche sono stati considerati nel rispetto dell’importo stanziato a favore di ciascuna Regione;

Rilevato altresì che, alla stregua della vigente normativa (e, in particolare, del citato articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016 in relazione alla più generale disciplina in materia di programmazione e realizzazione delle opere pubbliche), la definizione delle tempistiche di realizzazione dei singoli interventi resta nella competenza dei soggetti attuatori interessati, spettando al Commissario straordinario, di concerto con i Presidenti delle Regioni – Vice Commissari cui verranno in prima battuta trasferite le risorse economiche necessarie, l’attività di generale programmazione degli interventi medesimi, attraverso l’inserimento nei Piani predisposti d’intesa con le Regioni e l’approvazione degli stessi, nonché di successivo monitoraggio della fase esecutiva in funzione della concreta allocazione delle risorse finanziare volte a coprire i costi delle opere;
Ritenuto che gli interventi di cui all’allegato 1 “interventi di importanza essenziale” della presente ordinanza, rivestono un’importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, al fine dell’immediato rientro delle popolazioni colpite dal sisma nelle abitazioni residenziali pubbliche a loro assegnate;
Considerato che l’immediato rientro nelle abitazioni dell’edilizia residenziale pubblica, consente un risparmio per la finanza pubblica in termini di autonoma sistemazione e CAS non più erogati;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;
Ritenuto necessario dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente efficace ai sensi dell’art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000, in considerazione dell’urgente indifferibile necessità di consentire ai presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria l’immediato avvio degli interventi;

DISPONE

Art. 1

Modifiche all’Ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017

1. All’articolo 1, comma 1 lettera a), sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole “che siamo ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018” sono aggiunte le seguenti: “ovvero per i quali siano approvati i progetti di ripristino entro la medesima data del 31 dicembre 2018”.
2. All’articolo 5 dell’Ordinanza del Commissario straordinario n. 27 del 9 giugno 2017, come modificato dall’Ordinanza n. 56 del 1O maggio 2018, è apportata la seguente modifica: l’importo di “€ 197.180.630,27” è sostituito dall’importo di “€ 28.367.645,87”;
3. L’allegato 2 individua gli interventi per i quali si applicano le procedure dell’Ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017 e ne è parte integrante.

Art. 2
Individuazione degli edifici di proprietà pubblica

1. Gli edifici per i quali sono previsti gli interventi anche di miglioramento sismico, sono quelli individuati nell’ allegato 1 “interventi di importanza essenziale” che è parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza e si riferiscono ad edifici classificati non agibili, secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, o classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da Ordinanza di Protezione Civile.
2. La spesa derivante dall’attuazione degli interventi previsti nell’ allegato 1 “interventi di importanza essenziale” è di complessivi€ 168.812.984,40.
3. Con cadenza trimestrale, i Presidenti delle Regioni – Vice Commissari provvedono a comunicare al Commissario straordinario:
a) l’elenco degli interventi avviati nel trimestre precedente;
b) l’elenco degli interventi ultimati nel trimestre precedente.
4. Per la realizzazione degli interventi sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 2 comma 4 e all’articolo 6-bis dell’Ordinanza n. 19/2017 e ss.mm.ii., pertanto gli interventi devono essere proporzionati alla situazione preesistente, anche in relazione ai danni causati dal sisma ed in relazione alla combinazione del danno/vulnerabilità con riferimento ai livelli operativi della medesima Ordinanza n. 19/2017 e nel rispetto della circolare del Commissario Straordinario prot. n. 7013 del 23 maggio 2018 (C.I.R.), recante “criteri di modalità per il razionale impiego delle risorse stanziate per gli interventi di ricostruzione pubblica” e s.m.i.. Sono altresì ammissibili interventi per la sistemazione delle aree esterne degli edifici nel limite massimo dello 0,5% della spesa del programma di ciascuna Regione.
5. Ai fini del finanziamento degli interventi di cui agli allegati del precedente comma 1, del presente articolo, sono fatti salvi gli interventi di miglioramento sismico relativi ad edifici con danno lieve già ricompresi negli elenchi dell’Ordinanza n. 27/2017 per i quali alla data di entrata in vigore della presente Ordinanza siano stati formalmente avviate le procedure di affidamento della progettazione.

Art. 3
Attività di progettazione

1. Per ciascun intervento di cui all’allegato 1 “interventi di importanza essenziale” della presente Ordinanza, i soggetti di cui all’articolo 14, comma 3-quater, del decreto-legge 189/2016, provvedono all’attività di progettazione. In particolare, i predetti soggetti predispongono i progetti ai sensi dell’articolo 14, comma 4-bis, del decreto-legge, ovvero, per gli interventi soggetti a procedura accelerata a norma comma 3-bis.l dell’articolo 14 del decreto-legge n. 189/2016.
2. Al fine di rendere omogeneo e uniforme il livello di approfondimento della progettazione, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente Ordinanza, il Commissario straordinario provvede con apposite linee guida a individuare gli elaborati che costituiscono il contenuto minimo dei progetti definitivi da predisporre ai sensi del comma 1, anche in deroga alle disposizioni regolamentari di cui all’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Fino all’adozione delle predette linee guida, all’attività di progettazione si procede nel rispetto della vigente normativa regolamentare.
3. Per lo svolgimento dell’attività di cui al comma 1, i soggetti di cui all’articolo 14, comma 3- quater, del decreto-legge 189/2016 possono provvedere anche mediante il conferimento di appositi incarichi:
a. per importi inferiori a quelli di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità previste dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge ed assicurando che l’individuazione degli operatori economici affidatari avvenga tramite procedure ispirate ai principi di rotazione nella selezione degli operatori da invitare, di trasparenza e di concorrenza;
b. per importi superiori a quelli di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.
4. In aggiunta all’affidamento dell’incarico di progettazione, i soggetti di cui al comma 3 prevedono, nel medesimo bando o lettera di invito, quale opzione di ampliamento dell’incarico, l’affidamento successivo degli incarichi di direzione dei lavori e/o di coordinamento in materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione. In tali ipotesi, gli importi a base di gara di tali affidamenti si sommano a quello relativo alla progettazione ai fini della determinazione delle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ferma restando l’applicazione del secondo periodo del comma 1 dell’articolo 157 del medesimo decreto legislativo. In ogni caso, gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva possono essere affidati solo dopo l’approvazione del progetto da parte del Presidente della Regione Vice- commissario.
5. In ogni caso, nel bando o nella lettera di invito sono previsti un termine non superiore a 30 giorni per la formulazione delle offerte e l’obbligo per il progettista di consegnare il progetto entro un termine stabilito dalla stazione appaltante in misura non superiore a 120 giorni, qualora l’affidamento abbia a oggetto la sola progettazione definitiva, ovvero non superiore a 80 giorni, qualora l’affidamento abbia a oggetto la progettazione definitiva e quella esecutiva. In tale ultima ipotesi il termine complessivo per la progettazione è sospeso per tutto il tempo necessario all’esame del progetto definitivo da parte della Conferenza regionale, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettera a-bis), del decreto-legge;

6. La stazione appaltante può motivatamente stabilire termini massimi superiori a quelli indicati al precedente comma 5, avuto riguardo alla natura ed entità degli interventi da eseguire, dandone comunicazione al Commissario straordinario.
7. Le spese tecniche relative alle attività di cui ai commi 1 e 3, nonché quelle relative alla verifica dei progetti effettuata ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono finanziate a norma del terzo periodo del comma 2-bis dell’articolo 2 del decreto-legge.
8. Agli incarichi conferiti a norma dei commi 1 e 3 si applica quanto previsto dall’articolo 3 dell’Ordinanza commissariale n. 33 dell’11 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni.
9. Al fine di consentire l’avvio dell’attività di progettazione degli interventi inseriti nell’allegato 1 “interventi di importanza essenziale” della presente Ordinanza, i Presidenti delle Regioni – Vice Commissari, possono utilizzare quale anticipazione per le spese di progettazione anche le somme già erogate con l’Ordinanza n. 27.
10. Il soggetto attuatore, ove individuato, provvede a rendicontare all’Ufficio speciale per la ricostruzione i pagamenti effettuati mediante le risorse trasferite, ai sensi del successivo articolo 3 comma 1 lettera e), trasmettendo, entro 15 (quindici) giorni dall’effettuazione del pagamento, tutta la documentazione ad esso relativa.
11. In sede di verifica del progetto ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il responsabile unico del procedimento provvede ad accertare, in particolare, il rispetto delle eventuali prescrizioni e indicazioni acquisite dalla Conferenza regionale.

Art. 4
Presentazione dei progetti e finanziamento degli interventi

1. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ovvero gli enti regionali competenti in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché gli enti locali delle medesime Regioni, ove a tali fini da esse individuati, previa specifica intesa, quali stazioni appaltanti, procedono, nei limiti delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 2 del precedente art. 1, all’espletamento delle procedure di gara relative agli interventi sugli immobili di loro proprietà inseriti nell’allegato 1 “interventi di importanza essenziale”, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto delle prescrizioni contenute negli articoli 30 e 34 del decreto-legge n. 189 del 2016;
2. Ai fini del finanziamento degli interventi di cui all’allegato 1 “interventi di importanza essenziale”:
a) gli enti di cui al primo comma provvedono a presentare al competente Ufficio speciale per la ricostruzione i progetti, elaborati in conformità alle previsioni di cui all’art. 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, da sottoporre all’approvazione della Conferenza regionale a norma dell’articolo 16, commi 3, lettera a-bis) e 4, del medesimo decreto legge 189/2016. Nell’ambito della Conferenza regionale l’Ufficio speciale competente esprime il proprio parere in ordine alla coerenza e fattibilità dell’intervento, con particolare riguardo alla tempistica di realizzazione dello stesso ed al relativo cronoprogramma;
b) salvo quanto previsto dal comma 3-bis.l dell’articolo 14 del decreto legge 189/2016 e smi, dopo il parere favorevole della Conferenza regionale, i soggetti attuatori procedono alla predisposizione dei progetti esecutivi. Il progetto esecutivo, all’esito delle attività di verifica e validazione effettuate a norma dell’articolo 26 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., è trasmesso all’Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente;
c) Il Presidente della Regione – Vice Commissario, previa verifica della completezza della documentazione e dell’istruttoria, approva definitivamente il progetto ed adotta il decreto di concessione di contributo, procedendo contestualmente all’erogazione del saldo per l’attività di progettazione, al netto delle somme anticipate, mediante accredito sulla contabilità delle stazioni appaltanti;
d) I provvedimenti del Presidente della Regione – Vice Commissario, sono trasmessi al Commissario straordinario con allegata documentazione, a supporto delle determinazioni prese;
e) Il Commissario straordinario provvede a trasferire in favore della contabilità speciale, intestata al Presidente della Regione – vice Commissario:
l’anticipazione per l’avvio della progettazione del 10% dell’importo complessivo di € 168.812.984,40, al netto delle anticipazioni erogate per gli interventi non avviati ai sensi dell’Ordinanza commissariale 27/2017, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza. Nello specifico gli importi dell’anticipazione sono erogati alla:
– Regione Abruzzo per € 4.483.876,05 al netto di € 3.075.271,77, somma già erogata per gli interventi non attuati a norma dell’Ordinanza n 27/2017, e che complessivamente assommano a€ 7.559.147,82;
– Regione Lazio per € 240.509,02 al netto di € 1.139.363,73, somma già erogata per gli interventi non attuati a norma dell’Ordinanza n 27/2017, e che complessivamente assommano a 1.379.872,75;
– Regione Marche per € 6.314.520,60;
– Regione Umbria per € 1.627.757,28.
3. Gli enti di cui al comma 1 procedono all’espletamento delle procedure di gara relative agli edifici di loro proprietà inseriti nell’allegato 1 “interventi di importanza essenziale”, soltanto in caso di approvazione del progetto da parte del Presidente di Regione – Vice Commissario e nei limiti del contributo concesso;
4. L’importo assegnato a ciascuna Regione dalla presente Ordinanza non può essere incrementato a seguito dell’approvazione degli interventi;

5. Le economie derivanti dalle C.I.R. (vedi circolare commissariale prot. 7013/2018) e dai ribassi d’asta possono essere utilizzate per finanziare le varianti e/o opere di completamento ed eventuali costi aggiuntivi dovuti agli stessi C.I.R.. In mancanza, dette somme rientrano nella disponibilità del Commissario straordinario con conseguente rimodulazione del quadro economico dell’intervento.
6. Al fine di assicurare l’applicazione anche alle procedure di cui al comma 3 delle previsioni contenute nell’articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, e nell’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 28 dicembre 2016, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 32, le stazioni appaltanti provvedono a trasmettere tempestivamente agli uffici speciali, che ne curano il successivo inoltro all’ANAC ed al Commissario straordinario del governo, tutti gli atti e le informazioni all’uopo necessarie.
7. Il Commissario straordinario provvede a trasferire in favore della contabilità speciale intestata ai Presidenti delle Regioni – vice Commissari, il finanziamento riportato nell’allegato 1 “interventi di importanza essenziale”, con le seguenti modalità:
– un importo pari al 40% del finanziamento totale destinato a ciascuna Regione, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza;
– un ulteriore importo del 40% del finanziamento totale destinato a ciascuna Regione, alla presentazione di apposita attestazione di avanzamento della spesa che certifichi il raggiungimento dell’utilizzo di almeno il 90% dell’importo di cui al punto precedente;
– un importo pari al saldo delle somme effettivamente spese per ogni singolo intervento entro trenta giorni dalla ricezione del certificato di collaudo finale.

Art. 5
Erogazione del contributo ai soggetti attuatori

1. In relazione a ciascuno degli interventi autorizzati nei modi e nelle forme di cui ai precedenti articoli, della presente Ordinanza, l’Ufficio speciale per la ricostruzione competente, provvede a verificare l’osservanza del cronoprogramma e ad effettuare tutti i necessari controlli anche durante la fase di esecuzione dei lavori.
2. L’ufficio speciale per ricostruzione competente provvede alla liquidazione del contributo concesso secondo la tempistica e nei limiti di seguito indicati:
a) una somma pari al 20 % del contributo concesso all’aggiudicazione all’operatore economico della procedura relativa all’incarico dei servizi di architettura ed ingegneria;
b) una somma pari al 40% del contributo concesso, al netto del ribasso d’asta, comprensiva delle anticipazioni, entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa all’avvenuta aggiudicazione dell’appalto;

c) una somma pari al 40% del contributo concesso, al netto del ribasso d’asta entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa all’avvenuta presentazione dell’avanzamento lavori non inferiore al 50% dei lavori da eseguire; il saldo del contributo concesso, netto del ribasso d’asta, entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa dall’emissione del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 102 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
3. L’ufficio speciale per la ricostruzione procede all’erogazione del contributo, come determinato ai sensi del comma 2, mediante accredito sulla contabilità della stazione appaltante. La stazione appaltante provvede a rendicontare all’ufficio speciale per la ricostruzione i pagamenti effettuati mediante le risorse trasferite, ai sensi del primo periodo del presente comma, trasmettendo, entro 15 (quindici) giorni dall’effettuazione del pagamento, tutta la documentazione ad esso relativa

Art. 6
Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente Ordinanza per l’importo complessivo di € 168.812.984,40 si provvede, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 7
Entrata in vigore ed efficacia

1. In considerazione della necessità di consentire ai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria di procedere all’attuazione degli interventi su edifici di proprietà pubblica, la presente Ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace.
2. La presente Ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario Straordinario del Governo.
3. La presente Ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

ALLEGATO 1

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