Ultimo aggiornamento: 11 Ottobre 2018

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. (16G00205)
(GU n.244 del 18-10-2016)

Per il testo coordinato del Decreto-Legge n. 189 del 17 ottobre 2016 , comprensivo delle ultime modifiche apportate, si può consultare il link: DECRETO-LEGGE N. 189 DEL 17 OTTOBRE 2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE (testo coordinato non ufficiale)
 INDICE
Titolo I – PRINCIPI DIRETTIVI E RISORSE PER LA RICOSTRUZIONE
Capo I – Principi organizzativi
Art. 1 – Ambito di applicazione e organi direttivi
Art. 2 – Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari
Art. 3 – Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016
Art. 4 – Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate
Titolo II – MISURE PER LA RICOSTRUZIONE E IL RILANCIO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO
Capo I – Ricostruzione dei beni danneggiati
Art. 5 – Ricostruzione privata
Art. 6 – Criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata
Art. 7 – Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti
Art. 8 – Interventi di immediata esecuzione
Art. 9 – Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati
Art. 10 – Ruderi ed edifici collabenti
Art. 11 – Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali
Art. 12 – Procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi
Art. 13 – Interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici e non ancora conclusi
Art. 14 – Ricostruzione pubblica
Art. 15 – Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali
Art. 16 – Conferenza permanente e Commissioni paritetiche
Art. 17 – Art‐Bonus
Art. 18 – Centrale unica di committenza
Capo II – Misure per il sistema produttivo e lo sviluppo economico
Art. 19 – Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016
Art. 20 – Sostegno alle imprese danneggiate dal sisma del 24 agosto 2016
Art. 21 – Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche
Art. 22 – Promozione turistica
Art. 23 – Contributi INAIL per la messa in sicurezza di immobili produttivi
Art. 24 – Interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici
Art. 25 – Rilancio del sistema produttivo
Capo III – Misure per la tutela dell’ambiente
Art. 26 – Norme in materia di risorse finanziarie degli Enti parco nazionali coinvolti dal sisma
Art. 27 – Programma per la realizzazione delle infrastrutture ambientali
Art. 28 – Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici
Art. 29 – Disposizioni in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo
Capo IV – Disposizioni in materia di legalità e trasparenza
Art. 30 – Legalità e trasparenza
Art. 31 – Ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata
Art. 32 – Controllo dell’ANAC sulle procedure del Commissario straordinario
Art. 33 – Controllo della Corte dei conti
Art. 34 – Qualificazione dei professionisti
Art. 35 – Tutela dei lavoratori
Art. 36 – Disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti
Titolo III – RAPPORTI TRA GLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E GLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE
Capo I – Misure urgenti concernenti le attività e la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile in caso di emergenza
Art. 37 – Differimento dei termini di pagamento in situazioni di emergenza
Art. 38 – Disposizioni urgenti per l’impiego del volontariato di protezione civile
Art. 39 – Mantenimento della continuità operativa delle reti del Servizio nazionale di protezione civile e completamento del piano radar nazionale
Art. 40 – Disposizioni inerenti gli stanziamenti residui del Fondo di solidarietà dell’Unione europea
Art. 41 – Disposizioni inerenti la cessione di beni
Capo II – Misure per il passaggio dalla gestione dell’emergenza alla ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016
Art. 42 – Coordinamento con le attività e gli interventi attivati nella fase di prima emergenza
Art. 43 – Reperimento alloggi per la locazione
Titolo IV – MISURE PER GLI ENTI LOCALI, SOSPENSIONI DI TERMINI E MISURE FISCALI
Capo I – Misure per gli enti territoriali
Art. 44 – Disposizioni in materia di contabilità e bilancio
Capo II – Misure per i lavoratori
Art. 45 – Sostegno al reddito dei lavoratori
Capo III – Sospensioni di termini e misure in materia fiscale
Art. 46 – Perdite d’esercizio anno 2016
Art. 47 – Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti
Art. 48 – Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi
Art. 49 – Termini processuali e sostanziali. Prescrizioni e decadenze. Rinvio di udienze, comunicazione e notificazione di atti
Titolo VI – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE E FINALI
Capo I – Disposizioni concernenti la struttura commissariale e altri uffici pubblici
Art. 50 – Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali
Art. 51 – Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Capo II – Disposizioni finali
Art. 52 – Disposizioni finanziarie
Art. 53 – Entrata in vigore
Allegato 1 – Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016

DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189
Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. (16G00205)

(GU n.244 del 18-10-2016)
Vigente al: 19-10-2016

Titolo I
PRINCIPI DIRETTIVI E RISORSE PER LA RICOSTRUZIONE
Capo I
Principi organizzativi
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile», e successive modificazioni;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 388 e n. 389 del 26 agosto 2016, n. 391 del 1° settembre 2016, n. 393 del 13 settembre 2016, n. 394 del 19 settembre 2016, n. 396 del 23 settembre 2016, n. 399 del 10 ottobre 2016 adottate in attuazione della predetta deliberazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 recante nomina del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016;
Ravvisata l’esigenza di individuare l’area interessata dal presente provvedimento sulla base di criteri di omogeneità delle caratteristiche socio economiche desumibili dai principi di cui alla strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all’Accordo di partenariato per l’utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all’Italia per il ciclo di programmazione 2014 2020;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni per fronteggiare l’eccezionale evento sismico verificatosi in data 24 agosto 2016;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione dell’11 ottobre 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, della giustizia, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie;
Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1
Ambito di applicazione e organi direttivi
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati nell’allegato 1.
2. Le misure di cui al presente decreto possono applicarsi, altresì, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati nell’allegato 1, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici del 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia giurata.
3. Nell’assolvimento dell’incarico conferito con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016, il Commissario straordinario provvede all’attuazione degli interventi ai sensi e con i poteri previsti dal presente decreto.
4. La gestione straordinaria oggetto del presente decreto, finalizzata alla ricostruzione, cessa alla data del 31 dicembre 2018.
5. I Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di vice commissari per gli interventi di cui al presente decreto, in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite dal presente decreto. A tale scopo è costituita una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta dal Commissario straordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l’applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l’avanzamento del processo di ricostruzione. Al funzionamento della cabina di coordinamento si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
6. In ogni Regione è costituito un comitato istituzionale, composto dal Presidente della Regione, che lo presiede in qualità di vice commissario, dai Presidenti delle Province interessate e dai Sindaci dei Comuni di cui all’allegato 1, nell’ambito dei quali sono discusse e condivise le scelte strategiche, di competenza dei Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
7. Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nel territorio colpito dal sisma, e a tal fine programma l’uso delle risorse finanziarie e approva le ordinanze e le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici.

Art. 2
Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari
1. Il Commissario straordinario:
a) opera in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della protezione civile, al fine di coordinare le attività disciplinate dal presente decreto con gli interventi di relativa competenza volti al superamento dello stato di emergenza e di agevolare il proseguimento degli interventi di ricostruzione dopo la conclusione di quest’ultimo;
b) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I, sovraintendendo all’attività dei vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell’articolo 5;
c) opera una ricognizione e determina, di concerto con le Regioni e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima il relativo fabbisogno finanziario, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate;
d) individua gli immobili di cui all’articolo 1, comma 2;
e) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I, ai sensi dell’articolo 14;
f) sovraintende sull’attuazione delle misure di cui al Titolo II, Capo II, al fine di favorire il sostegno alle imprese che hanno sede nei territori interessati e il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici;
g) istituisce e gestisce gli elenchi speciali di cui all’articolo 34, raccordandosi con le autorità preposte per lo svolgimento delle attività di prevenzione contro le infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi di ricostruzione;
h) tiene e gestisce la contabilità speciale a lui appositamente intestata;
i) esercita il controllo su ogni altra attività prevista dal presente decreto nei territori colpiti;
l) assicura il monitoraggio degli aiuti previsti dal presente decreto al fine di verificare l’assenza di sovracompensazioni nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia di aiuti di stato.
2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell’ambito della cabina di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Il Commissario straordinario realizza i compiti di cui al presente decreto attraverso l’analisi delle potenzialità dei territori e delle singole filiere produttive esistenti anche attraverso modalità di ascolto e consultazione, nei Comuni interessati, degli operatori economici e della cittadinanza.
4. Il Commissario straordinario, anche avvalendosi degli uffici speciali per la ricostruzione di cui all’articolo 3, coadiuva i Comuni nella progettazione degli interventi, con l’obiettivo di garantirne la qualità e il raggiungimento dei risultati attesi. Restano ferme le attività che Comuni, Regioni e Stato svolgono nell’ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese.
5. I vice commissari, nell’ambito dei territori interessati:
a) presiedono il comitato istituzionale di cui all’articolo 1, comma 6;
b) esercitano le funzioni di propria competenza al fine di favorire il superamento dell’emergenza e l’avvio degli interventi immediati di ricostruzione;
c) sovraintendono agli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di competenza delle Regioni;
d) sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità di cui all’articolo 6;
e) esercitano le funzioni di propria competenza in relazione alle misure finalizzate al sostegno alle imprese e alla ripresa economica di cui al Titolo II, Capo II.

Art. 3
Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016
1. Per la gestione della ricostruzione ogni Regione istituisce, unitamente ai Comuni interessati, un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016», di seguito «Ufficio speciale per la ricostruzione». Il Commissario straordinario, d’intesa con i comitati istituzionali di cui all’articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo di convenzione. Le Regioni disciplinano l’articolazione territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena efficacia e operatività, nonché la dotazione del personale destinato agli stessi a seguito di comandi o distacchi da Regioni e Comuni interessati. Le Regioni e i Comuni interessati possono altresì assumere personale, strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l’anno 2016 e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte per l’anno 2016 a valere sul fondo di cui all’articolo 4 e per gli anni 2017 e 2018 ai sensi
dell’articolo 52. L’assegnazione delle risorse finanziarie è effettuata con provvedimento del Commissario. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche per le assunzioni a tempo indeterminato garantendo in ogni caso il rispetto dell’ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie.
2. Ai fini di cui al comma 1, con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, possono essere assegnate agli uffici speciali per la ricostruzione, nel limite delle risorse disponibili, unità di personale con professionalità tecnico-specialistiche di cui all’articolo 50, comma 3.
3. Gli uffici speciali per la ricostruzione curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, l’istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata. Provvedono altresì alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, nonché alla realizzazione degli interventi di prima emergenza di cui all’articolo 42, esercitando anche il ruolo di soggetti attuatori assegnato alle Regioni per tutti gli interventi ricompresi nel proprio territorio di competenza degli enti locali.
4. Gli uffici speciali per la ricostruzione operano come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei Comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi. La competenza ad adottare l’atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio resta comunque in capo ai singoli Comuni.
5. Presso ciascun ufficio speciale per la ricostruzione è costituito uno Sportello unico per le attività produttive (SUAP) unitario per tutti i Comuni coinvolti.

Art. 4
Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate
1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito il fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016.
2. Per l’attuazione degli interventi di immediata necessità di cui al presente decreto, al fondo per la ricostruzione è assegnata una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l’anno 2016.
3. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di cui al presente articolo destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di funzionamento e alle spese per l’assistenza alla popolazione. Sulla contabilità speciale confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla contabilità speciale possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, ivi incluse quelle rivenienti dal Fondo di solidarietà dell’Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell’11 novembre 2002, ad esclusione di quelle finalizzate al rimborso delle spese sostenute nella fase di prima emergenza.
4. Ai Presidenti delle Regioni in qualità di vice commissari sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale per la gestione delle risorse trasferite dal Commissario straordinario per l’attuazione degli interventi loro delegati.
5. Le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 389, come sostituito dall’articolo 4 dell’ordinanza 1° settembre 2016, n. 391, che confluiscono nella contabilità speciale di cui al comma 3, sono utilizzate nel rispetto delle procedure previste all’interno di protocolli di intesa, atti, provvedimenti, accordi e convenzioni diretti a disciplinare l’attivazione e la diffusione di numeri solidali, e conti correnti, a ciò dedicati.
6. Per le finalità di cui al comma 3, il comitato dei garanti previsto dagli atti di cui al comma 5, è integrato da un rappresentante designato dal Commissario straordinario che sottopone al comitato anche i fabbisogni per la ricostruzione delle strutture destinate ad usi pubblici, sulla base del quadro delle esigenze rappresentato dal Soggetto Attuatore per il monitoraggio nominato ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, a seguito dell’implementazione delle previste soluzioni temporanee.
7. Alle donazioni di cui al comma 5, effettuate mediante il numero solidale 45500, si applica quanto previsto dall’articolo 138, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, anche in assenza dei decreti prefettizi di cui al comma 4 del citato articolo 27.

Titolo II
MISURE PER LA RICOSTRUZIONE E IL RILANCIO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO
Capo I
Ricostruzione dei beni danneggiati

Art. 5
Ricostruzione privata
1. Ai fini dell’applicazione dei benefici e del riconoscimento dei contributi nell’ambito dei territori di cui all’articolo 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario provvede a:
a) individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato distinguendo:
1) interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi;
2) interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione puntuale con adeguamento sismico delle abitazioni e attività produttive danneggiate o distrutte che presentano danni gravi;
3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;
b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l’efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione;
c) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera b) sono utilizzabili per interventi immediati di riparazione e definire le relative procedure e modalità di attuazione;
d) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i principi di cui alla lettera b) sono utilizzabili per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione puntuale degli edifici destinati ad abitazione o attività produttive distrutti o che presentano danni gravi e definire le relative procedure e modalità di attuazione;
e) definire i criteri in base ai quali le Regioni perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi;
f) stabilire i parametri da adottare per la determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici.
2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel presente decreto, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, nei Comuni di cui all’articolo 1:
a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;
c) danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di perizia asseverata;
d) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;
e) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;
f) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l’autonoma sistemazione, per traslochi, depositi, e per l’allestimento di alloggi temporanei;
g) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità;
h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell’emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;
i) interventi per far fronte ad interruzioni di attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di soggetti privati, senza fine di lucro.
3. I contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all’esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all’esecuzione degli interventi ammessi a contributo.
4. Per l’erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 3, i soggetti autorizzati all’esercizio del credito operanti nei territori di cui all’articolo 1, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l’Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dall’evento sismico. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell’allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. In relazione all’accesso ai finanziamenti agevolati, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna
scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell’ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all’Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l’ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l’importo delle singole rate.
6. I finanziamenti agevolati hanno durata massima venticinquennale e possono coprire le eventuali spese già anticipate dai soggetti beneficiari, anche con ricorso al credito bancario, successivamente ammesse a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego dello stesso, ovvero di suo utilizzo anche parziale per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Commissario straordinario, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l’ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all’articolo 4.
7. Il Commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, i criteri e le modalità attuative del presente articolo, anche per garantire uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull’utilizzo delle risorse disponibili, e assicurare il rispetto dei limiti di spesa allo scopo autorizzati.
8. Le disposizioni dei commi 3, 5 e 6 si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, in particolare dall’articolo 50.
9. L’importo complessivo degli stanziamenti da autorizzare è determinato con la legge di bilancio in relazione alla quantificazione dell’ammontare dei danni e delle risorse necessarie per gli interventi di cui al presente articolo.

Art. 6
Criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata
1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi nel rispetto dei limiti, dei parametri e delle soglie stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, possono essere previsti:
a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne, e delle parti comuni dell’intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell’ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l’adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell’adeguamento igienico-sanitario ed energetico;
b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100 per cento del costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell’intero edificio;
c) per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico, compreso l’adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell’intero edificio.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore:
a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, che, alla data del 24 agosto 2016, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell’articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, che, alla data del 24 agosto 2016, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell’assegnatario;
c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b);
d) dei proprietari, ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, nei quali, alla data del 24 agosto 2016, era presente un’unità immobiliare di cui alle lettere a) , b) e c);
e) dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all’attività danneggiati dal sisma, e che alla data del 24 agosto 2016 risultavano adibite all’esercizio dell’attività produttiva o ad essa strumentali.
3. La concessione dei contributi di cui al comma 2, lettera b), è subordinata all’impegno, assunto da parte del richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato o dell’assegnazione in essere alla data degli eventi sismici, successivamente all’esecuzione dell’intervento e per un periodo non inferiore a due anni. In caso di rinuncia dell’avente diritto l’immobile deve essere concesso in locazione o comodato o assegnato ad altro soggetto temporaneamente privo di abitazione per effetto del sisma del 24 agosto 2016.
4. Salvo quanto stabilito al comma 5, per i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2, la percentuale riconoscibile è pari al 100 per cento del contributo determinato secondo le modalità stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2.
5. Per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 2 su immobili di cui all’articolo 1, comma 2, la percentuale del contributo dovuto non supera il 50 per cento secondo le modalità stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2. Nei soli casi in cui gli immobili siano ricompresi all’interno di unità minime di intervento (UMI) di cui all’articolo 11, comma 3, in centri storici e borghi caratteristici, la percentuale è pari al 100 per cento del contributo determinato secondo le modalità stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2.
6. Il contributo concesso è al netto dell’indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici comunque percepiti dall’interessato.
7. Per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 2, su immobili ricadenti nei Comuni di cui all’articolo 1, comma 2, da eseguire su immobili siti all’interno di centri storici e borghi caratteristici, la percentuale del contributo dovuto è pari al 100 per cento del valore del danno puntuale cagionato dall’evento sismico, come documentato a norma dell’articolo 12. In tutti gli altri casi, la percentuale del contributo riconoscibile non supera il 50 per cento del predetto importo, secondo le modalità stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2
8. Il contributo concesso è al netto dell’indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici comunque percepiti dall’interessato.
9. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, è individuata una metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario d’intesa con i vice commissari nell’ambito del cabina di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 5, tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità.
10. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche dei professionisti abilitati, nel limite massimo complessivo del 10 per cento dell’importo ammesso a finanziamento.
11. Le domande di concessione dei finanziamenti agevolati contengono la dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, in ordine al possesso dei requisiti necessari per la concessione dei finanziamenti e all’eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni.
12. Il proprietario che aliena il suo diritto sull’immobile a privati diversi da parenti o affini fino al quarto grado, prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di tali contributi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all’entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2.
13. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio. In deroga all’articolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.
14. Ferma restando l’esigenza di assicurare il controllo, l’economicità e la trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, i contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l’esecuzione di lavori e per l’acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo, non sono ricompresi tra quelli previsti dall’articolo 1, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
15. La selezione dell’impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta mediante procedura concorrenziale intesa all’affidamento dei lavori alla migliore offerta. Alla selezione possono partecipare solo le imprese che risultano iscritte nella Anagrafe di cui all’articolo 30, comma 6, in numero non inferiore a tre. Gli esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione stabilita con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, sono allegati alla domanda di contributo.

Art. 7
Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti
1. I contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall’evento sismico sono finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone din classificazione sismica 1, 2, e 3 quando ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio, a:
a) riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dall’evento sismico. Limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino, per tali immobili, l’intervento di miglioramento o di adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell’immobile, asseverata da un tecnico abilitato; la capacità massima o minima di resistenza alle azioni sismiche, diversificata in base alle zone sismiche, alla classe d’uso dell’immobile ed alla sua tipologia, è individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili «ad uso strategico», di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003 e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall’evento sismico. Per tali immobili, l’intervento deve conseguire l’adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;
c) riparare, o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, danneggiati dall’evento sismico. Per tali immobili, l’intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell’identità culturale del bene stesso.

Art. 8
Interventi di immediata esecuzione
1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni di cui articolo 1, per gli edifici con danni lievi classificati con livello di inagibilità B delle schede AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 luglio 2014, pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione, i soggetti interessati possono, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra il sisma del 24 agosto 2016 e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno, effettuare l’immediato ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture.
2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate disposizioni operative per l’attuazione degli interventi di immediata esecuzione di cui al comma 1.
3. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ed alle leggi regionali che regolano il rilascio dei titoli abilitativi, i soggetti interessati comunicano agli uffici speciali per la ricostruzione di cui all’articolo 3, che ne danno notizia agli uffici comunali competenti, l’avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da eseguirsi comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui al comma 2, nonché dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con l’indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione, del direttore dei lavori e della impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati entro il termine di trenta giorni dall’inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione, che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di riparazione o ripristino, e che sia comunque necessaria per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e dell’autorizzazione sismica.
4. Entro sessanta giorni dalla data di adozione del provvedimento in materia di disciplina dei contributi di cui all’articolo 5, comma 2, i soggetti che hanno avviato i lavori ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo presentano agli uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalità ed i termini ivi indicati. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al presente comma determina l’inammissibilità della domanda di contributo.
5. I lavori di cui al presente articolo sono obbligatoriamente affidati a imprese:
a) che risultino aver presentato domanda di iscrizione nell’Anagrafe di cui all’articolo 30, comma 6, e fermo restando quanto previsto dallo stesso, abbiano altresì prodotto l’autocertificazione di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;
b) che non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell’articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;
c) per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, che siano in possesso della qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 9
Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati
1. In caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili, e di beni mobili registrati, può essere assegnato un contributo secondo modalità e criteri, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica, residente nei Comuni di cui all’articolo 1, come risultante dallo stato di famiglia alla data del 24 agosto 2016, da definire con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2. In ogni caso per i beni mobili non registrati può essere concesso solo un contributo forfettario.

Art. 10
Ruderi ed edifici collabenti
1. Non sono ammissibili a contributo gli edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazioni o ad attività produttive che, alla data del sisma, non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi, in quanto erano collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di certificazione o accertamento comunale, per motivi statici o igienico-sanitari, o in quanto privi di impianti e non allacciati alle reti di pubblici servizi.
2. L’utilizzabilità degli edifici alla data del sisma deve essere attestata dal richiedente in sede di presentazione del progetto mediante perizia asseverata debitamente documentata. L’ufficio per la ricostruzione competente verifica, anche avvalendosi delle schede AeDES di cui all’articolo 8, comma 1, la presenza delle condizioni per l’ammissibilità a contributo.
3. Ai proprietari degli immobili oggetto del presente articolo può essere concesso un contributo esclusivamente per le spese sostenute per la demolizione dell’immobile stesso, la rimozione dei materiali e la pulizia dell’area. L’entità di tale contributo e le modalità del suo riconoscimento sono stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 11
Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali
1. Entro centocinquanta giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera e), gli uffici speciali per la ricostruzione, assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate, curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione ai sensi dell’articolo 3, comma 3, predisponendo strumenti urbanistici attuativi, completi dei relativi piani finanziari, al fine di programmare in maniera integrata gli interventi di:
a) ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici scolastici, compresi i beni ecclesiastici e degli enti religiosi, dell’edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma;
b) ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici privati residenziali e degli immobili utilizzati per le attività produttive distrutti o danneggiati dal sisma;
c) ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell’area interessata dagli strumenti urbanistici attuativi, ivi compresa la rete di connessione dati.
2. Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 rispettano i principi di indirizzo per la pianificazione stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2.
3. Negli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1, oltre alla definizione dell’assetto planivolumetrico degli insediamenti interessati, sono indicati i danni subiti dagli immobili e dalle opere, la sintesi degli interventi proposti, una prima valutazione dei costi sulla base dei parametri di cui all’articolo 6, le volumetrie, superfici e destinazioni d’uso degli immobili, la individuazione delle unità minime d’intervento (UMI) e i soggetti esecutori degli interventi. Gli strumenti attuativi individuano altresì i tempi, le procedure e i criteri per l’attuazione del piano stesso.
4. Il Comune adotta con atto consiliare gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1. Tali strumenti sono pubblicati all’albo pretorio per un periodo pari a quindici giorni dalla loro adozione; i soggetti interessati possono presentare osservazioni e opposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione. Decorso tale termine, il Comune trasmette gli strumenti urbanistici adottati, unitamente alle osservazioni e opposizioni ricevute, al Commissario straordinario per l’acquisizione del parere espresso attraverso la Conferenza permanente di cui all’articolo 16.
5. Acquisito il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza permanente, il comune approva definitivamente lo strumento attuativo di cui al comma 1.
6. Gli strumenti attuativi di cui al comma 1 innovano gli strumenti urbanistici vigenti. Ove siano ricompresi beni paesaggistici all’articolo 136, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, se conformi alle previsioni e prescrizioni di cui agli articoli 135 e 143 del predetto codice ed a condizione che su di essi abbia espresso il proprio assenso il rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in seno alla Conferenza permanente, gli strumenti attuativi costituiscono, quanto al territorio in essi ricompreso, piani paesaggistici.
7. Nel caso in cui i predetti strumenti attuativi contengano previsioni e prescrizioni di dettaglio, con particolare riferimento alla conservazione degli aspetti e dei caratteri peculiari degli immobili e delle aree interessate dagli eventi sismici, nonché alle specifiche normative d’uso preordinate alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni immobili, delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi originariamente utilizzati, la realizzazione dei singoli interventi edilizi può avvenire mediante segnalazione certificata di inizia attività (SCIA), prodotta dall’interessato, con la quale si attestano la conformità degli interventi medesimi alle previsioni dello strumento urbanistico attuativo, salve le previsioni di maggior semplificazione del regolamento adottato ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni.
8. I Comuni di cui all’allegato 1, sulla base della rilevazione dei danni prodotti dal sisma ai centri storici e ai nuclei urbani e rurali e delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e paesaggistiche del tessuto edilizio, possono altresì, con apposita deliberazione del Consiglio comunale, assunta entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicata sul sito istituzionale degli stessi, individuare gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari. In tali aggregati edilizi la progettazione deve tener conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti, secondo quanto previsto dalla vigente normativa tecnica per le costruzioni. Con il medesimo provvedimento sono altresì perimetrate, per ogni aggregato edilizio, le UMI costituite dagli insiemi di edifici subordinati a progettazione unitaria, in ragione della necessaria integrazione del complessivo processo edilizio finalizzato al loro recupero, nonché della necessità di soddisfare esigenze di sicurezza sismica, contenimento energetico e qualificazione dell’assetto urbanistico.
9. Per l’esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, di cui ai commi 1 e 8 i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall’invito loro rivolto dall’ufficio speciale per la ricostruzione. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell’immobile, determinate ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo.
10. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 9, i Comuni si sostituiscono ai proprietari che non hanno aderito al consorzio, per l’esecuzione degli interventi mediante l’occupazione temporanea degli immobili, che non può avere durata superiore a tre anni e per la quale non è dovuto alcun indennizzo. Per l’effettuazione degli interventi sostitutivi, i Comuni utilizzano i contributi di cui all’articolo 5 che sarebbero stati assegnati ai predetti proprietari.
11. Il consorzio di cui al comma 9 ed i Comuni, nei casi previsti dal comma 10, si rivalgono sui proprietari nei casi in cui gli interventi di riparazione dei danni, di ripristino e di ricostruzione per gli immobili privati di cui all’articolo 6 siano superiori al contributo ammissibile.

Art. 12
Procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi
1. Fuori dei casi disciplinati dall’articolo 8, comma 4, l’istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all’articolo 6, comma 2, all’ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell’intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:
a) scheda AeDES di cui all’articolo 8, comma 1, redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011;
b) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all’elenco speciale di cui all’articolo 34, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti all’evento sismico del 24 agosto 2016;
c) progetto degli interventi proposti, con l’indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all’immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l’entità del contributo richiesto;
d) indicazione dell’impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell’iscrizione nella Anagrafe di cui all’articolo 30, comma 6.
2. All’esito dell’istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, svolta dall’ufficio speciale per la ricostruzione, il Comune rilascia il titolo edilizio.
3. L’ufficio speciale per la ricostruzione, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, trasmette al vice commissario territorialmente competente la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.
4. Il vice commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili.
5. La struttura commissariale procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il Commissario straordinario dispone l’annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.
6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l’istruttoria delle relative pratiche, prevedendo la dematerializzazione con l’utilizzo di piattaforme informatiche. Nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all’istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, nonché le modalità e le procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al comma 5.

Art. 13
Interventi su edifici già finanziati da precedenti eventi sismici e non ancora conclusi
1. Per gli interventi sugli immobili ubicati nei Comuni di cui articolo 1 ricompresi nella Regione Abruzzo, nel caso di danneggiamento ulteriore di immobili ad uso abitativo, per i quali siano stati concessi contributi per i danni riportati a causa dell’evento sismico del 2009 e per i quali i lavori non siano conclusi, le istanze finalizzate ad ottenere il riconoscimento di contributi per gli ulteriori danni derivanti dal sisma del 24 agosto 2016 sono definite secondo le modalità e le condizioni previste dal presente decreto.
2. Per le attività di sostegno al sistema produttivo e allo sviluppo economico, per i medesimi Comuni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni ricomprese nel Titolo II, capo II, del presente decreto e secondo le modalità ivi previste.

Art. 14
Ricostruzione pubblica
1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, nei Comuni di cui all’articolo 1, attraverso la concessione di contributi a favore:
a) degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo pubblici o paritari per la prima infanzia e delle strutture edilizie universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all’amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
b) delle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l’irrigazione;
c) degli edifici pubblici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a);
d) degli interventi di riparazione e ripristino strutturale degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.
2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, si provvede a:
a) predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi, articolato per le quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alla risorse disponibili;
b) predisporre e approvare un piano dei beni culturali, articolato per le quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;
c) predisporre e approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, articolato per le quattro Regioni interessate, con priorità per quelli che costituiscono pericolo per centri abitati o infrastrutture;
d) predisporre e approvare un piano per lo sviluppo delle infrastrutture e il rafforzamento del sistema delle imprese, articolato per le quattro Regioni interessate limitatamente ai territori dei Comuni di cui all’allegato 1;
e) predisporre e approvare il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione oggetto del presente decreto, con le modalità previste nell’articolo 32, comma 2;
f) predisporre e approvare un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nelle aree oggetto degli eventi sismici del 24 agosto 2016, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario.
3. Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo.
4. Sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario d’intesa con i vice commissari nel cabina di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 5, e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e b), i soggetti attuatori provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario.
5. Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti attuatori e verifica della congruità economica degli stessi, acquisito il parere della Conferenza permanente approva definitivamente i progetti esecutivi ed adotta il decreto di concessione del contributo.
6. I contributi di cui al presente articolo, nonché le spese per l’assistenza alla popolazione sono erogati in via diretta.
7. A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, il Commissario straordinario inoltra i progetti esecutivi alla centrale unica di committenza di cui all’articolo 18 che provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.
8. Ai fini dell’erogazione in via diretta dei contributi il Commissario straordinario può essere autorizzato, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, a stipulare appositi mutui di durata massima venticinquennale, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.
9. Per quanto attiene la fase di programmazione e ricostruzione dei Beni culturali o delle opere pubbliche di cui al comma 1 lettere a) e c) si promuove un Protocollo di Intesa tra il Commissario straordinario, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il rappresentante delle Diocesi coinvolte, proprietarie dei beni ecclesiastici, al fine di concordare priorità, modalità e termini per il recupero dei beni danneggiati. Il Protocollo definisce le modalità attraverso cui rendere stabile e continuativa la consultazione e la collaborazione tra i soggetti contraenti, al fine di affrontare e risolvere concordemente i problemi in fase di ricostruzione.
10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente articolo avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
11. Il Commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, i criteri e le modalità attuative del comma 6.

Art. 15
Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali
1. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all’articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:
a) le Regioni, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione, per i territori di rispettiva competenza;
b) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Le Diocesi, fermo restando la facoltà di avvalersi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo, possono essere soggetti attuatori degli interventi quando questi siano completamente finanziati con risorse proprie. Nel caso di utilizzo di fondi pubblici la funzione di soggetto attuatore è svolto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo.

Art. 16
Conferenza permanente e Commissioni paritetiche
1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella programmazione, nella pianificazione e nella gestione degli interventi, la direzione, il coordinamento e il controllo delle operazioni di ricostruzione, nonché la decisione in ordine agli atti di programmazione, di pianificazione, di attuazione ed esecuzione degli interventi e di approvazione dei progetti, sono affidati a un organo unico di direzione, coordinamento e decisione a competenza intersettoriale denominato «Conferenza permanente», presieduto dal Commissario straordinario o da suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione, dell’Ente Parco e del comune territorialmente competenti.
2. La Conferenza permanente è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Si applicano, per tutto quanto non diversamente disposto nel presente articolo e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono rese dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in seno alla Conferenza. Il parere del rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è comunque necessario ai fini dell’approvazione del programma delle infrastrutture ambientali. Sono assicurate adeguate forme di partecipazione delle popolazioni interessate, mediante pubbliche consultazioni, nelle modalità del pubblico dibattito o dell’inchiesta pubblica, definite dal Commissario straordinario nell’atto di disciplina del funzionamento della Conferenza permanente.
3. La Conferenza, in particolare:
a) esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei Comuni stessi;
b) approva i progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei beni culturali promossi dai soggetti attuatori di cui all’articolo 15, comma 1, e acquisisce l’autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che è resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
c) laddove previsto, per gli interventi privati, prima della concessione dei contributi richiesti e degli altri benefici di legge, esprime il parere in materia ambientale e acquisisce quello a tutela dei beni culturali, che è reso in seno Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
d) esprime parere obbligatorio e vincolante sul programma delle infrastrutture ambientali.
4. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 presso ogni Regione è istituita una «Commissione paritetica» presieduta dal vice commissario o suo delegato e composta da un rappresentante della struttura competente al rilascio delle autorizzazioni sismiche e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
5. La Commissione paritetica, per ciascuna Regione, esprime il parere congiunto obbligatorio per tutti i progetti preliminari relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e limitatamente alle opere pubbliche esprime il parere nel caso gli interventi siano sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali.
6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, si provvede a disciplinare le modalità di funzionamento, anche telematico, e di convocazione della Conferenza permanente di cui al comma 1 e delle Commissioni paritetiche di cui al comma 4.

Art. 17
Art-Bonus
1. Il credito di imposta di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a favore del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni di cui all’articolo 1 anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. Per la realizzazione dei lavori su beni immobili di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 11-bis, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
2. Al fine di favorire gli interventi di restauro del patrimonio culturale nelle aree colpite da eventi calamitosi, il credito di imposta di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per il sostegno dell’Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell’Opificio delle pietre dure e dell’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.
3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 0,8 milioni di euro per l’anno 2018, in 1,3 milioni di euro per l’anno 2019, in 1,8 milioni di euro per l’anno 2020 e in 0,6 milioni di euro per l’anno 2021 e in 0,13 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 52.

Art. 18
Centrale unica di committenza
1. I soggetti attuatori di cui all’articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono di una centrale unica di committenza.
2. La centrale unica di committenza è individuata nell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.
3. I rapporti tra il Commissario straordinario e la centrale unica di committenza individuata al comma 2 sono regolati da apposita convenzione.

Capo II
Misure per il sistema produttivo e lo sviluppo economico

Art. 19
Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016
1. Per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in favore delle micro, piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni di cui all’articolo 1, che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016, l’intervento del fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all’80 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell’importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Art. 20
Sostegno alle imprese danneggiate dal sisma del 24 agosto 2016
1. Una quota pari a complessivi 35 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all’articolo 4, è trasferita sulle contabilità speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed è riservata alla concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni di cui all’articolo 1, che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi il 24 agosto 2016. Sono comprese tra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori di cui all’allegato 1, ma i cui fondi siano situati in tali territori. I criteri, anche per la ripartizione, e le modalità per la concessione dei contributi in conto interessi sono stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle Regioni interessate.
2. Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell’area colpita dal sisma del 24 agosto 2016, le risorse di cui al comma 1, possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei Comuni di cui all’articolo 1. L’ammontare delle disponibilità, i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al presente comma sono disciplinati con il provvedimento di cui al comma 1, tenuto conto delle effettive disponibilità in relazione all’onere per i contributi in conto interesse. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente comma provvedono i vice commissari, ai sensi dell’articolo 1, comma 5.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Art. 21
Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche
1. Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima dell’entrata in vigore del presente decreto, i cui effetti sono fatti salvi, le disposizioni di cui all’articolo 7 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393, restano in vigore fino al 31 dicembre 2018.
2. In favore delle imprese agricole ubicate nei Comuni di cui all’articolo 1, colpite dal sisma del 24 agosto 2016, sono destinate risorse fino all’importo di 1 milione di euro per l’anno 2016, a valere sulle disponibilità residue già trasferite all’ISMEA del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per abbattere, fino all’intero importo, secondo il metodo di calcolo di cui alla decisione della Commissione Europea C(2015) 597 final del 5 febbraio 2015, le commissioni per l’accesso alle garanzie dirette di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
3. All’articolo 23 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di favorire la stipula degli accordi e l’adozione delle decisioni di cui all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/559 della Commissione dell’11 aprile 2016 e di dare attuazione alle misure di cui all’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2016/1613 della Commissione dell’8 settembre 2016, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2016, di cui 1 milione di euro è destinato alle aziende zootecniche ubicate nei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dal sisma del 24 agosto 2016.».
4. Al fine di perseguire il pronto ripristino del potenziale produttivo danneggiato dal sisma, di valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari e di sostenere un programma strategico condiviso dalle Regioni interessate e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l’intera quota del cofinanziamento regionale dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020 delle Regioni di cui all’articolo 1, limitatamente alle annualità 2016, 2017 e 2018, è assicurata dallo Stato attraverso le disponibilità del fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 22
Promozione turistica
1. Il Commissario straordinario, sentite le Regioni interessate, al fine di sostenere la ripresa delle attività economiche nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, predispone in accordo con ENIT – Agenzia nazionale del turismo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei medesimi territori.
2. Il programma di cui al comma 1 è realizzato a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul bilancio di ENIT – Agenzia nazionale del turismo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l’anno 2017.

Art. 23
Contributi INAIL per la messa in sicurezza di immobili produttivi
1. Per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori dei Comuni di cui all’articolo 1, è trasferita alla contabilità speciale di cui all’articolo 4 la somma di trenta milioni di euro destinata dall’Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel bilancio di previsione per l’anno 2016, al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. La ripartizione fra le Regioni interessate delle somme di cui al comma 1 e i relativi criteri generali di utilizzo sono definiti con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, nel rispetto dei regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

Art. 24
Interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici
1. Per sostenere il ripristino ed il riavvio delle attività economiche già presenti nei territori dei Comuni di cui all’articolo 1, sono concessi a micro, piccole e medie imprese, danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 30.000 euro. I finanziamenti agevolati sono rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento.
2. Per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti nei territori dei Comuni di cui all’articolo 1, nei settori della trasformazione di prodotti agricoli, dell’artigianato, dell’industria, dei servizi alle persone, del commercio e del turismo sono concessi a micro, piccole e medie imprese finanziamenti agevolati, a tasso zero, a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 600.000 euro. I finanziamenti sono rimborsati in 8 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento.
3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi, per l’anno 2016, nel limite massimo di 10 milioni di euro, a tal fine utilizzando le risorse disponibili sull’apposita contabilità speciale del fondo per la crescita sostenibile, di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
4. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, sentito il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Art. 25
Rilancio del sistema produttivo
1. Per garantire ai territori dei Comuni di cui all’articolo 1, percorsi di sviluppo economico sostenibile e per sostenere nuovi investimenti produttivi, anche attraverso l’attrazione e la realizzazione di progetti imprenditoriali di nuovi impianti, ampliamento di impianti esistenti e riconversione produttiva, si prevede l’applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
2. Al fine di consentire l’applicazione del regime di aiuto di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede a riconoscere i Comuni di cui all’allegato 1, quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Capo III
Misure per la tutela dell’ambiente

Art. 26
Norme in materia di risorse finanziarie degli Enti parco nazionali coinvolti dal sisma
1. Agli Enti parco nazionali del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini, per l’esercizio finanziario 2016, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 12 e 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli articoli 61 e 67 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e all’articolo 1, commi 141 e 142, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 127.000 euro per l’anno 2016, si provvede ai sensi dell’articolo 52.

Art. 27
Programma per la realizzazione delle infrastrutture ambientali
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Commissario straordinario predispone e approva un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nei Comuni di cui all’allegato 1, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario.
2. Per la progettazione e realizzazione degli interventi previsti dal programma delle infrastrutture ambientali il Commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, individuate di intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. I pareri, i visti, i nulla-osta necessari per la realizzazione degli interventi devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta ovvero entro un termine complessivamente non superiore a quindici giorni in caso di richiesta motivata di proroga e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo nei limiti di 3 milioni di euro nel 2016, si provvede ai sensi dell’articolo 52.

Art. 28
Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici
1. Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima dell’entrata in vigore del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, all’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, e agli articoli 11 e 12 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni.
2. Il Commissario straordinario, nell’ambito del comitato di indirizzo e pianificazione di cui al comma 10, sentita l’Autorità nazionale anticorruzione, predispone e approva il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione oggetto del presente decreto.
3. Il piano di cui al comma 2 è redatto allo scopo di:
a) fornire gli strumenti tecnici ed operativi per la migliore gestione delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni;
b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività da porre in essere per la più celere rimozione delle macerie, indicando i tempi di completamento degli interventi;
c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione delle macerie, la possibilità di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati;
d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero delle macerie e riducendo i costi di intervento;
e) limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima.
4. In deroga all’articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai commi 6 e 7, fatte salve le situazioni in cui è possibile segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al presente articolo è il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all’articolo 183, comma 1, lettera f), del decreto citato legislativo n. 152 del 2006.
5. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonché quelli dei beni ed effetti di valore anche simbolico appartenenti all’edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati secondo le disposizioni delle competenti Autorità, che ne individuano anche il luogo di destinazione. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo integra con proprio decreto, ove necessario, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni applicative già all’uopo stabilite dal soggetto attuatore nominato ai sensi dell’articolo 5 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono acquisite con l’assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero che partecipa alle operazioni.
6. La raccolta e il trasporto dei materiali di cui al comma 4 ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dei Comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate. Le predette attività di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.
7. In coerenza con quanto stabilito al comma 1, anche in deroga alla normativa vigente, previa verifica tecnica della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica, sono individuati, dai soggetti pubblici all’uopo autorizzati, eventuali e ulteriori appositi siti per il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti fino al 31 dicembre 2018, autorizzati, sino alla medesima data, a ricevere i materiali predetti, e a detenerli nelle medesime aree per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I siti di deposito temporaneo di cui all’articolo 3, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, sono autorizzati, nei limiti temporali necessari, fino al 31 dicembre 2018, e possono detenere i rifiuti già trasportati per un periodo non superiore a dodici mesi. Per consentire il rapido avvio a recupero o smaltimento dei materiali di cui al presente articolo, possono essere autorizzati in deroga, fino al 31 dicembre 2018 aumenti di quantitativi e tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica istruttoria semplificata dell’idoneità e compatibilità dell’impianto, senza che ciò determini modifica e integrazione automatiche delle autorizzazioni vigenti degli impianti. I titolari delle attività che detengono sostanze classificate come pericolose per la salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste alle macerie sono tenuti a darne comunicazione al Sindaco del Comune territorialmente competente ai fini della raccolta e gestione in condizioni di sicurezza. Il Commissario straordinario autorizza, qualora necessario, l’utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare agli impianti autorizzati di recupero e smaltimento. Il Commissario straordinario stabilisce le modalità di rendicontazione dei quantitativi dei materiali di cui al comma 4 raccolti e trasportati, nonché dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento.
8. I gestori dei siti di deposito temporaneo di cui al comma 6 ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la gestione dei siti provvedendo, con urgenza, all’avvio agli impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altresì a fornire il personale di servizio per eseguire, previa autorizzazione del Commissario straordinario, la separazione e cernita dal rifiuto tal quale, delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, nonché il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.
9. Al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all’assistenza alla popolazione colpita dall’evento sismico possono essere conferiti negli impianti già allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimità, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di raccolta si accorda preventivamente con i gestori degli impianti dandone comunicazione alla Regione e all’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) territorialmente competenti.
10. Il Commissario straordinario costituisce un comitato di indirizzo e pianificazione delle attività di rimozione dei rifiuti e della ricostruzione, presieduto dal Commissario stesso o da un suo delegato e composto dai Sindaci e dai Presidenti delle Regioni interessate dal sisma ovvero da loro delegati, nonché da un rappresentante, rispettivamente, dei Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo, dello sviluppo economico, del Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno, del Comando carabinieri per la tutela dell’ambiente – CCTA, del Corpo forestale dello Stato, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell’Istituto superiore di sanità (ISS), del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e del Parco nazionale dei Monti Sibillini. Ai componenti del comitato non sono corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti, comunque denominati, fatti salvi i rimborsi spese che restano comunque a carico delle amministrazioni di appartenenza.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i materiali nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto non rientrano nei rifiuti di cui al comma 4. Ad essi è attribuito il codice CER 17.06.05* e sono gestiti secondo le indicazioni di cui al presente articolo. Tali materiali non possono essere movimentati, ma perimetrati adeguatamente con nastro segnaletico. L’intervento di bonifica è effettuato da una ditta specializzata. Qualora il rinvenimento avvenga durante la raccolta, il rifiuto residuato dallo scarto dell’amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e è gestito secondo le modalità di cui al presente articolo. Qualora il rinvenimento avvenga successivamente al conferimento presso il sito di deposito temporaneo, il rimanente rifiuto, privato del materiale contenente amianto, e sottoposto ad eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve essere gestito per l’avvio a successive operazioni di recupero e smaltimento. In quest’ultimo caso i siti di deposito temporaneo possono essere adibiti anche a deposito, in area separata ed appositamente allestita, di rifiuti di amianto. Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all’Organo di Vigilanza competente per territorio idoneo piano di lavoro ai sensi dell’articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale piano di lavoro viene presentato al Dipartimento di sanità pubblica dell’azienda unità sanitaria locale competente, che entro 24 ore lo valuta. I dipartimenti di Sanità pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attività di assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza.
12. Le agenzie regionali per la protezione ambientale e le aziende unità sanitaria locale territorialmente competenti, nell’ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e di prevenzione della sicurezza dei lavoratori, ed il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, assicurano la vigilanza e il rispetto del presente articolo.
13. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo e a quelli relativi alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, provvede il Commissario straordinario con proprio provvedimento nel limite delle risorse disponibili sul fondo di cui all’articolo 4. Le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 29
Disposizioni in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo
1. Al fine di garantire l’attività di ricostruzione prevista dagli articoli 5 e 14 nei territori di cui all’articolo 1, fermo restando il rispetto della disciplina di settore dell’Unione europea, non trovano applicazione, fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni vigenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo.

Capo IV
Disposizioni in materia di legalità e trasparenza

Art. 30
Legalità e trasparenza
1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni di cui all’articolo 1, è istituita, nell’ambito del Ministero dell’interno, una apposita Struttura di missione, d’ora in avanti denominata «Struttura», diretta da un prefetto collocato all’uopo a disposizione, ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.
2. La Struttura, per l’esercizio delle attività di cui al comma 1, in deroga agli articoli 90, comma 2, e 92, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è competente a eseguire le verifiche finalizzate al rilascio, da parte della stessa Struttura, dell’informazione antimafia per i contratti di cui al comma 1 di qualunque valore o importo e assicura, con competenza funzionale ed esclusiva, il coordinamento e l’unità di indirizzo delle soprarichiamate attività, in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo delle Province interessate dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
3. La Struttura, per lo svolgimento delle verifiche antimafia di cui al comma 2, si conforma alle linee guida adottate dal comitato di cui all’articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga alle disposizioni di cui al Libro II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.
4. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) è costituita un’apposita sezione specializzata del comitato di cui all’articolo 203 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, con compiti di monitoraggio, nei Comuni di cui all’articolo 1, delle verifiche finalizzate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nelle attività di ricostruzione; detta sezione è composta da rappresentanti dei Ministeri dell’interno, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’economia e delle finanze, del Dipartimento della programmazione economica e finanziaria della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, dell’Avvocatura dello Stato, della Procura generale della Corte dei conti, nonché dal Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione o suo delegato;
b) sono individuate, altresì, le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della Struttura, da individuarsi comunque nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
5. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno è istituito, con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con i Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze, il Gruppo interforze centrale per l’emergenza e la ricostruzione nell’Italia centrale (GICERIC), che opera a supporto della Struttura. Con il medesimo decreto sono altresì definite, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione del Gruppo.
6. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni di cui all’articolo 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori, d’ora in avanti «Anagrafe». Ai fini dell’iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio.
7. Gli operatori economici che risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell’articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono iscritti di diritto nell’Anagrafe. Qualora l’iscrizione in detti elenchi sia stata disposta in data anteriore a tre mesi da quella di entrata in vigore del presente decreto, l’iscrizione nell’Anagrafe resta subordinata ad una nuova verifica, da effettuare con le modalità di cui all’articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Ai fini della tenuta dell’Anagrafe si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2013.
8. Nell’Anagrafe, oltre ai dati riferiti all’operatore economico iscritto, sono riportati:
a) i dati concernenti i contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati, con indicazione del relativo oggetto, del termine di durata, ove previsto, e dell’importo;
b) le modifiche eventualmente intervenute nell’assetto societario o gestionale;
c) le eventuali partecipazioni, anche minoritarie, in altre imprese o società, anche fiduciarie;
d) le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie applicate per le violazioni delle regole sul tracciamento finanziario o sul monitoraggio finanziario di cui al comma 13;
e) le eventuali penalità applicate all’operatore economico per le violazioni delle norme di capitolato ovvero delle disposizioni relative alla trasparenza delle attività di cantiere definite dalla Struttura in conformità alle linee guida del comitato di cui al comma 3.
9. Al fine di favorire la massima tempestività delle verifiche e la migliore interazione dei controlli soggettivi e di contesto ambientale, la gestione dei dati avviene con le risorse strumentali di cui al comma 4, lettera b), allocate presso la Struttura e accessibili dal GICERIC di cui al comma 5, dalla Direzione investigativa Antimafia e dall’Autorità nazionale anticorruzione.
10. L’iscrizione nell’Anagrafe ha validità temporale di dodici mesi ed è rinnovabile alla scadenza, su iniziativa dell’operatore economico interessato, previo aggiornamento delle verifiche antimafia. L’iscrizione tiene luogo delle verifiche antimafia anche per gli eventuali ulteriori contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati durante il periodo di validità dell’iscrizione medesima.
11. Nei casi in cui la cancellazione dall’Anagrafe riguarda un operatore economico titolare di un contratto, di un subappalto o di un subcontratto in corso di esecuzione, la Struttura ne dà immediata notizia al committente, pubblico o privato, ai fini dell’attivazione della clausola automatica di risoluzione, che è apposta, a pena di nullità, ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile, in ogni strumento contrattuale relativo agli interventi da realizzare. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 94 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La Struttura, adottato il provvedimento di cancellazione dall’Anagrafe, è competente a verificare altresì la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle misure di cui all’articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione e adotta il relativo provvedimento.
12. L’obbligo di comunicazione delle modificazioni degli assetti societari o gestionali, di cui all’articolo 86, comma 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, è assolto mediante comunicazione al prefetto responsabile della Struttura.
13. Ai contratti, subappalti e subcontratti relativi agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, si applicano le disposizioni in materia di tracciamento dei pagamenti di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni. Per la realizzazione di interventi pubblici di particolare rilievo, il comitato di cui al comma 1 propone al comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di deliberare la sottoposizione di tali interventi alle disposizioni in materia di monitoraggio finanziario, di cui all’articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In deroga all’articolo 6 della citata legge n. 136 del 2010, è sempre competente all’applicazione delle eventuali sanzioni il prefetto responsabile della Struttura.
14. In caso di fallimento o di liquidazione coatta dell’affidatario di lavori, servizi o forniture di cui al comma 1, nonché in tutti gli altri casi previsti dall’articolo 80, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, il contratto di appalto si intende risolto di diritto e la Struttura dispone l’esclusione dell’impresa dall’Anagrafe. La stessa disposizione si applica anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diverso dall’affidatario originario; in tali ipotesi, i contratti e accordi diretti a realizzare il trasferimento sono nulli.
15. Tenuto conto del fatto che gli interventi e le iniziative per il risanamento ambientale delle aree ricomprese nei siti di interesse nazionale nonché delle aree di rilevante interesse nazionale di cui all’articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, comportano di regola l’esecuzione delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come definite all’articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012, le stazioni appaltanti possono prevedere che la partecipazione alle gare di appalto di lavori, servizi e forniture connessi ad interventi per il risanamento ambientale delle medesime aree e la sottoscrizione di contratti e subcontratti per la relativa esecuzione siano riservate ai soli operatori economici iscritti negli appositi elenchi di cui all’articolo 1, comma 52 della legge n. 190 del 2012.

Art. 31
Ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata
1. Nei contratti per le opere di ricostruzione stipulati tra privati è sempre obbligatorio l’inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell’articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Con detta clausola l’appaltatore assume gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, nonché quello di dare immediata comunicazione alla Struttura di cui all’articolo 30 dell’eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. L’eventuale inadempimento dell’obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste italiane s.p.a. per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati di cui all’articolo 38 per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione, determina la perdita totale del contributo erogato.
3. Nel caso in cui sia accertato l’inadempimento ad uno degli ulteriori obblighi di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, è disposta la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all’importo della transazione effettuata.
4. Nei casi di cui al comma 2, il contratto è risolto di diritto. A carico dell’operatore economico interessato, oltre alle sanzioni indicate all’articolo 6 della citata legge n. 136 del 2010, è altresì disposta la sospensione dell’iscrizione nell’Anagrafe di cui all’articolo 30, comma 6, per un periodo non superiore a sei mesi. In caso di reiterazione, è disposta la cancellazione della predetta iscrizione. I citati provvedimenti sono adottati dal prefetto responsabile della Struttura di cui all’articolo 30.
5. Nei contratti tra privati di cui al comma 1, si applicano, in caso di cancellazione dall’Anagrafe di cui all’articolo 30, comma 6, dell’operatore economico interessato a qualunque titolo ai lavori di ricostruzione, le disposizioni di cui all’articolo 94, comma 2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Conseguentemente, in tutti i contratti, e subcontratti della filiera, di cui al presente articolo, è apposta una clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 del codice civile. Il mancato inserimento di tale clausola determina la nullità del contratto, ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile.
6. Nei contratti fra privati, è possibile subappaltare lavorazioni speciali, previa autorizzazione del committente, nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l’indicazione della misura e dell’identità dei subappaltatori, i quali devono a loro volta essere iscritti nell’Anagrafe di cui all’articolo 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati.
7. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi dei provvedimenti che saranno emessi per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell’articolo 358 del codice penale.

Art. 32
Controllo dell’ANAC sulle procedure del Commissario straordinario
1. Per gli interventi di cui all’articolo 14, si applica l’articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
2. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al comma 1 sono disciplinati con accordo tra il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario e la centrale unica di committenza di cui all’articolo 18.
3. Per le finalità del presente articolo, l’Unità Operativa Speciale di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 opera fino alla completa esecuzione dei contratti pubblici relativi agli interventi previsti nell’accordo di cui al comma 2 e comunque non oltre il termine previsto all’articolo 1, comma 4.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 33
Controllo della Corte dei conti
1. I provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti. Si applica l’articolo 3, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l’organo emanante può, con motivazione espressa, dichiararli provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21 quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 34
Qualificazione dei professionisti
1. Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati, di seguito denominato «elenco speciale». Il Commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l’iscrizione nell’elenco. L’iscrizione nell’elenco speciale può comunque essere ottenuta soltanto dai professionisti che presentano il DURC regolare. L’elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario, è reso disponibile presso le Prefetture – uffici territoriali del Governo di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia, L’Aquila e Teramo nonché presso tutti i Comuni interessati dalla ricostruzione e gli uffici speciali per la ricostruzione.
2. I soggetti privati conferiscono gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti nell’elenco di cui al comma 1.
3. Sino all’istituzione dell’elenco di cui al comma 1 possono essere affidati dai privati incarichi a professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC.
4. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l’impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresì copia agli uffici speciali per la ricostruzione. La struttura commissariale può effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato.
5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, stabilito nella misura del 10 per cento, è al netto dell’IVA e dei versamenti previdenziali ed è analiticamente disciplinato con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2. Con quest’ultimo atto, può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento.
6. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, è fissata una soglia massima di assunzione degli incarichi, tenendo conto dell’organizzazione dimostrata dai professionisti nella qualificazione.
7. Per gli interventi di ricostruzione privata, con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.

Art. 35
Tutela dei lavoratori
1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso un contributo ai sensi dell’articolo 6 del presente decreto, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
2. La richiesta del DURC, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di cui al comma 1, deve essere effettuata dagli uffici speciali per la ricostruzione di cui all’articolo 3 con riferimento ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi.
3. Le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al comma 1 e di lavori di riparazione o ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dal sisma hanno l’obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili delle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia, l’Aquila e Teramo riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. Le imprese di cui al comma 4 sono obbligate a provvedere ad una adeguata sistemazione alloggiativa dei propri dipendenti e sono tenute a comunicare ai Sindaci dei Comuni ove sono ubicati i cantieri interessati dai lavori ed ai comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro (CPT) le modalità di sistemazione alloggiativa dei suddetti dipendenti, l’indirizzo della loro dimora e quant’altro ritenuto utile.
5. Le organizzazioni datoriali e sindacali presenti sul territorio possono definire gli standard minimi alloggiativi per i lavoratori di cui al comma 5.
6. Le imprese di cui al comma 4 sono altresì tenute a fornire ai propri dipendenti un badge, con un ologramma non riproducibile, riportante, ai sensi delle leggi vigenti in materia e in particolare di quanto previsto dagli articoli 18 e 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dall’articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, gli elementi identificativi dei dipendenti medesimi.
7. Presso i centri per l’impiego e le casse edili delle Province interessate sono istituite apposite liste di prenotazione per l’accesso al lavoro. Dette liste si articolano in due distinte sezioni, una per i lavoratori residenti nei territori interessati dagli eventi sismici e un’altra per i lavoratori residenti al di fuori.
8. Presso le prefetture interessate sono stipulati appositi protocolli di legalità, al fine di definire in dettaglio le procedure per l’assunzione dei lavoratori edili da impegnare nella ricostruzione, prevedendo altresì l’istituzione di un tavolo permanente.

Art. 36
Disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti
1. Tutti gli atti del Commissario straordinario relativi a nomine e designazioni di collaboratori e consulenti, alla predisposizione dell’elenco speciale di cui all’articolo 34, comma 1, nonché alle relative iscrizioni ed esclusioni, alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere ed alle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche per la ricostruzione privata, ove non considerati riservati ai sensi dell’articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell’articolo 162 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale del commissariato straordinario, nella sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Titolo III
RAPPORTI TRA GLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E GLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE
Capo I
Misure urgenti concernenti le attività e la piena operatività del servizio nazionale della protezione civile in caso di emergenza

Art. 37
Differimento dei termini di pagamento in situazioni di emergenza
1. In considerazione dell’impegno straordinario connesso con la gestione dell’emergenza, le amministrazioni pubbliche direttamente coinvolte nella gestione degli interventi volti a fronteggiare gli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dei commi 1 e 1-bis, dell’articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono autorizzate a differire, con provvedimento motivato, i termini dei periodi di pagamento di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 2002, n. 231, per il tempo strettamente necessario e, comunque, entro il limite massimo di centoventi giorni.

Art. 38
Disposizioni urgenti per l’impiego del volontariato di protezione civile
1. Al fine di accelerare le procedure connesse con l’impiego del volontariato di protezione civile, in considerazione dell’eccezionale mobilitazione disposta in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016, ed a fare data dall’entrata in vigore del presente decreto, i rimborsi di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, relativamente agli importi effettivamente spettanti determinati in esito all’istruttoria tecnica di competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono alternativamente riconosciuti, su apposita domanda del datore di lavoro, con le modalità del credito di imposta.
2. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero è cedibile, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, previa adeguata dimostrazione dell’effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari o assicurativi. Tali cessionari possono utilizzare il credito ceduto esclusivamente in compensazione con i propri debiti d’imposta o contributivi, ai sensi del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, e previa comunicazione della cessione al Dipartimento della protezione civile, secondo modalità stabilite dal medesimo dipartimento. Per utilizzare il credito in compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il mancato riconoscimento dell’operazione di versamento.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le condizioni, i termini e le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo, nonché le modalità per il versamento periodico, da parte del Dipartimento della protezione civile, delle somme corrispondenti ai crediti di imposta da fruire ai sensi del comma 1, a valere sulle risorse finanziarie finalizzate all’attuazione dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Art. 39
Mantenimento della continuità operativa delle reti del Servizio nazionale di protezione civile e completamento del piano radar nazionale
1. Per l’anno 2016, in relazione alla necessità e urgenza di garantire senza soluzione di continuità la gestione del rischio meteo-idrologico ed idraulico nelle aree di accoglienza e negli insediamenti provvisori, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività afferenti alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo, e della rete dei radar meteorologici utilizzati dai centri funzionali regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento, costituito nell’ambito delle attività di protezione civile, ai sensi dell’articolo 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede nell’ambito di uno stanziamento massimo pari a 6 milioni di euro, a valere sul fondo di cui all’articolo 4.
2. Nella ripartizione delle risorse di cui al comma 1, si applicano i criteri e le modalità vigenti ai fini della ripartizione del contributo statale per la gestione, la manutenzione e lo sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo, e della rete dei radar meteorologici utilizzati dai centri funzionali regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento, costituito nell’ambito delle attività di protezione civile.
3. Per le finalità di cui al comma 1, il dipartimento della protezione civile è autorizzato ad utilizzare siti radar e torri per telecomunicazioni preesistenti e disponibili per il completamento, in termini di urgenza, del piano radar nazionale di cui al decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365. La riallocazione di siti radar costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori. Ai relativi oneri si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del dipartimento della protezione civile.

Art. 40
Disposizioni inerenti gli stanziamenti residui del Fondo di solidarietà dell’Unione europea
1. Per fronteggiare le esigenze connesse con gli eventi sismici del 24 agosto 2016, dalla data di entrata in vigore del presente decreto le risorse che residuano all’esito degli adempimenti solutori in carico al Dipartimento della protezione civile, e delle procedure di rendicontazione degli stanziamenti straordinari riconosciuti dall’Unione Europea quale rimborso per l’attuazione degli interventi statali di prima emergenza, confluiscono per l’80 per cento sul Fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui all’articolo 5, comma 5-quinquies della legge n. 225 del 1992, e per il restante 20 per cento sul fondo della Protezione civile, per essere destinate ad attività di previsione e prevenzione non strutturale dei rischi e di pianificazione e preparazione alla gestione dell’emergenza di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, della legge n. 225 del 1992.

Art. 41
Disposizioni inerenti la cessione di beni
1. I beni mobili di proprietà dello Stato, assegnati alle Regioni e agli Enti locali ed impiegati per la realizzazione di interventi connessi con gli eventi sismici di cui al presente decreto, che non siano più utilizzabili per le esigenze funzionali delle amministrazioni statali o che siano stati riconosciuti fuori uso per cause tecniche, possono essere ceduti a titolo definitivo e non oneroso, con provvedimento del titolare del centro di responsabilità dell’amministrazione cedente, ai medesimi enti territoriali assegnatari, previo parere di una commissione istituita allo scopo, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, dal medesimo titolare del centro di responsabilità.

Capo II
Misure per il passaggio dalla gestione dell’emergenza alla ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016

Art. 42
Coordinamento con le attività e gli interventi attivati nella fase di prima emergenza
1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, in raccordo con il Commissario straordinario, determina le modalità e tempi per favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuità, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell’articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Al fine di garantire omogeneità operativa tra gli interventi di prima emergenza e quelli funzionali alla successiva ricostruzione, il Capo Dipartimento della protezione civile, sentito il Commissario straordinario, provvede con ordinanze, adottate ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 225 del 1992, a disciplinare il proseguimento o completamento delle suddette attività delegando ai Presidenti delle Regioni, nel periodo emergenziale, funzioni relative a determinati ambiti delle medesime attività e a singoli contesti regionali. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni contenute nelle citate ordinanze. Le ordinanze di cui al presente comma, allo scopo di favorire la più celere transizione, sono adottate comunque entro il 24 novembre 2016.
2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, ove necessario, anche dopo l’adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il completamento dei procedimenti amministrativo-contabili relativi alle attività ed agli interventi attivati nel quadro di quanto previsto dagli articoli 1 e
2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388, con le ulteriori risorse finanziarie che vengono rese disponibili, a tal fine, con successive deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 della legge n. 225 del 1992, sulla base della quantificazione dei relativi fabbisogni, a valere sulla dotazione del Fondo per le emergenze nazionali (FEN).
3. Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima dell’entrata in vigore del presente decreto, i cui effetti sono fatti salvi, le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 5, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, restano in vigore fino al 31 dicembre 2018. Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 5 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni.
4. Le attività estimative richieste dal Dipartimento della protezione civile o dal Commissario alla Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 64, comma 3-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono svolte a titolo gratuito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 43
Reperimento alloggi per la locazione
1. Allo scopo di garantire la continuità operativa con le azioni poste in essere prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 4 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 e i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni. I vice commissari, possono procedere al reperimento di ulteriori alloggi per le persone sgomberate da edifici danneggiati con esito diverso da «A» della scheda AeDES di cui all’articolo 8, comma 1, anche individuando immobili non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostruite, assicurando l’applicazione di criteri uniformi per la determinazione del corrispettivo d’uso.
2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, si definiscono i criteri per l’assegnazione degli alloggi di cui comma 1 e le modalità dell’uso provvisorio, anche gratuito, degli stessi da parte dei beneficiari. All’assegnazione degli alloggi provvede il Sindaco del comune interessato.
3. In relazione all’esigenza di assicurare la necessaria assistenza in forma transitoria ai cittadini residenti in edifici danneggiati a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016, la durata dei contratti di locazione può essere concordata tra le parti anche per periodi inferiori a quelli di cui agli articoli 2 e 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni.
4. Per le finalità del presente articolo si provvede nell’ambito delle disponibilità del fondo di cui all’articolo 4.

Titolo IV
MISURE PER GLI ENTI LOCALI, SOSPENSIONI DI TERMINI E MISURE FISCALI
Capo I
Misure per gli enti territoriali

Art. 44
Disposizioni in materia di contabilità e bilancio
1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016 e 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui all’allegato 1, nonché alle Province in cui questi ricadono, trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari a 4,6 milioni di euro per l’anno 2017 e a 2,3 milioni di euro per l’anno 2018 si provvede ai sensi dell’articolo 52.
2. I Comuni di cui all’allegato 1 non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2016 di cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. Sono sospesi per il periodo di sei mesi a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto tutti i termini anche scaduti a carico dei Comuni di cui all’allegato 1, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze può essere disposta la proroga del periodo di sospensione.
4. Il versamento della quota capitale annuale corrispondente al piano di ammortamento sulla base del quale è effettuato il rimborso delle anticipazioni della liquidità acquisita da ciascuna regione, ai sensi degli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, non preordinata alla copertura finanziaria delle predette disposizioni normative, da riassegnare ai sensi dell’articolo 12, comma 6, del citato decreto-legge ed iscritta nei bilanci pluriennali delle Regioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, è sospeso per gli anni 2017-2021. La somma delle quote capitale annuali sospese è rimborsata linearmente, in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere dal 2022.
5. Le relative quote di stanziamento annuali sono reiscritte, sulla base del piano di ammortamento rimodulato a seguito di quanto previsto dal comma 4 nella competenza dei relativi esercizi, con legge di bilancio regionale nel pertinente programma di spesa.
6. Agli oneri derivanti dal comma 4 pari a 1,9 milioni di euro per l’anno 2017 e a 5,6 milioni di euro per l’anno 2018 e a 10,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 52.

Capo II
Misure per i lavoratori

Art. 45
Sostegno al reddito dei lavoratori
1. È concessa, nel limite di 50 milioni di euro per l’anno 2016, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, della durata di 4 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016, in favore:
a) dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l’attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende operanti in uno dei Comuni di cui all’articolo 1 e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
b) dei lavoratori di cui alla lettera a), impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all’evento sismico.
2. L’indennità di cui al comma 1, lettera a), è riconosciuta, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione dell’attività nei limiti ivi previsti e non può essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori di cui al comma 1, lettera b), per le giornate di mancata prestazione dell’attività lavorativa, entro l’arco temporale ivi previsto e, comunque, per un numero massimo di trenta giornate di retribuzione.
3. L’onere di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro, per l’anno 2016, è posto a carico del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa del sisma del 24 agosto 2016, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei Comuni di cui all’allegato 1 è riconosciuta, per l’anno 2016, nel limite di 30 milioni di euro, per il medesimo anno, una indennità una tantum pari a 5.000 euro, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di stato. All’onere di cui al presente comma, pari a 30 milioni di euro per l’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dall’articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
5. Le indennità di cui ai commi 1 e 4 sono autorizzate dalle Regioni interessate, nei limiti delle risorse pari a 80 milioni di euro per l’anno 2016 ivi previste e riconosciute ed erogate dall’INPS. La ripartizione delle risorse disponibili, le condizioni e i limiti concernenti l’autorizzazione e la erogazione delle prestazioni previste nel presente articolo sono definiti con apposita convenzione da stipulare tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’economia e delle finanze ed i Presidenti delle Regioni. L’INPS provvede al monitoraggio nel rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell’attività di monitoraggio al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
6. I datori di lavoro che presentino domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, nonché di assegno ordinario e assegno di solidarietà, in conseguenza dell’evento sismico del 24 agosto 2016 sono dispensati dall’osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dagli articoli 15, comma 2, 25, comma 1, 30, comma 2 e 31, commi 5 e 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
7. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza dell’evento sismico del 24 agosto 2016 non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. All’onere derivante dal presente comma, valutato in 2,6 milioni di euro per l’anno 2019 e a 3,7 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Agli oneri valutati di cui al presente comma, si applica l’articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
8. È concessa l’esenzione totale dal pagamento della contribuzione addizionale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, relativa al trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017, in conseguenza dell’evento sismico del 24 agosto 2016.
9. All’onere di cui al comma 8, pari a 2,1 milioni di euro per l’anno 2017 e 3 milioni di euro per l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Capo III
Sospensioni di termini e misure in materia fiscale

Art. 46
Perdite d’esercizio anno 2016
1. Dal 31 dicembre 2016, per le imprese che hanno sede o unità locali nel territorio dei Comuni di cui all’articolo 1, le perdite relative all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2016 non rilevano, nell’esercizio nel quale si realizzano e nei quattro esercizi successivi, ai fini dell’applicazione degli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile.

Art. 47
Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti
1. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei Comuni di cui all’articolo 1, che abbiano subito danni, verificati con perizia asseverata, per effetto degli eventi sismici del 24 agosto 2016, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 che svolgono attività economica, l’agevolazione è concessa nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Art. 48
Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi
1. Nei Comuni di cui all’allegato 1, in aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, e fermo restando che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto, a partire dal 24 agosto 2016 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono regolarizzati entro il 31 maggio 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi, sono sospesi fino al 31 dicembre 2016:
a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle Regioni;
c) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;
d) l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
e) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
f) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 maggio 2017, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all’articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;
g) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle
banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d’impresa, nonché alla base imponibile dell’IRAP, nell’esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;
h) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della proprietà coltivatrice;
i) il pagamento delle prestazioni e degli accertamenti che sono effettuati dai servizi veterinari del Sistema sanitario nazionale a carico dei residenti o titolari di attività zootecniche e del settore alimentare coinvolti negli eventi del sisma;
l) i termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni di cui all’allegato 1, per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.
2. Con riferimento ai settori dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei Comuni di cui all’allegato 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui all’allegato 1, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
3. Fino al 31 dicembre 2016, non sono computabili ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di cui all’articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei Comuni di cui all’allegato 1 da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti Comuni.
4. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei Comuni di cui all’allegato 1, non trovano applicazione le sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016.
5. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni di cui all’allegato 1 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell’articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell’applicazione
della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.
6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, commi 1 e 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393, gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di benessere animale, identificazione e registrazione degli animali, registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla nonché registrazioni dell’impiego del farmaco che ricadono nell’arco temporale interessato dagli eventi sismici, con eccezione degli animali soggetti a movimentazioni, sono differiti al 1° marzo 2017.
7. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni di cui all’articolo 1, sono esentate dal pagamento dell’imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2016.
8. Per quanto attiene agli impegni e agli adempimenti connessi alla politica agricola comune 2014 – 2020, compresi quelli assunti volontariamente aderendo alle misure agro-climatico-ambientale di cui al regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonché al metodo di produzione
biologica in conformità al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, le aziende agricole ricadenti nei Comuni di cui all’allegato 1 mantengono, per l’anno di domanda 2016, il diritto all’aiuto anche nelle ipotesi di mancato adempimento degli obblighi e degli impegni previsti, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014. La dichiarazione dell’autorità amministrativa competente è considerata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2 del citato regolamento n. 640/2014.
9. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, autorizzano le aziende biologiche situate nei Comuni di cui all’allegato 1 ad usufruire, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, delle deroghe previste dall’articolo 47 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008. Al fine di informare la Commissione europea sulle deroghe concesse, entro un mese dal rilascio delle stesse, le Regioni Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l’elenco delle aziende oggetto di deroga.
10. Il termine del 20 dicembre 2016, di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, è prorogato al 30 settembre 2017.
11. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° settembre 2016, così come prorogata dal comma 10, avviene con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal presente articolo.
12. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della medesima sospensione, sono effettuati entro il mese di ottobre 2017.
13. Nei Comuni di cui all’allegato 1, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fini ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma, valutati in 37,035 milioni di euro per il 2016 e a 65,130 milioni di euro per il 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Agli oneri valutati di cui al presente comma, si applica l’articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
14. Le disposizioni di cui al comma 4 e al comma 13, trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 erano assisiti da professionisti operanti nei Comuni di cui all’articolo 1.
15. All’articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti, ai sensi del comma 2, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono definiti le modalità e i termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal fondo previsto dall’articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. I versamenti dei tributi oggetto di sospensione sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al predetto fondo» .
b) il comma 2-ter è abrogato.
16. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016, di cui all’articolo 1, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 28 febbraio 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all’anno di imposta 2017. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 28 febbraio 2017, la distruzione o l’inagibilità totale o parziale del fabbricato all’autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell’atto di verificazione all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2016, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all’esenzione di cui al secondo periodo.
17. Per le banche insediate nei Comuni di cui all’allegato 1, ovvero per le dipendenze di banche presenti nei predetti Comuni sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 2016 i termini riferiti ai rapporti interbancari scadenti nel periodo compreso fra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore del presente decreto ancorché relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza.
18. Al fine di consentire nei Comuni di cui allegato 1 il completamento delle attività di formazione degli operatori del settore dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici, l’efficacia delle disposizioni in ordine alla dotazione e all’impiego da parte delle società sportive dilettantistiche dei predetti dispositivi, adottate in attuazione dell’articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è sospesa fini alla data del 1° gennaio 2017.

Art. 49
Termini processuali e sostanziali. Prescrizioni e decadenze. Rinvio di udienze, comunicazione e notificazione di atti
1. Fino al 31 maggio 2017, sono sospesi i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 24 agosto 2016 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all’allegato 1, ad eccezione delle cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, a quelli di cui all’articolo 283 del codice di procedura civile e in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente dell’ufficio giudiziario in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.
2. Sino alla medesima data di cui al comma 1, sono altresì sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1 che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all’allegato 1.
3. Sono rinviate d’ufficio a data successiva al 31 maggio 2017, le udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori, purché la nomina sia anteriore al 24 agosto 2016, erano residenti o avevano sede nei Comuni di cui all’allegato 1, alla data del 24 agosto 2016. È fatta salva la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio.
4. Per i soggetti che alla data del 24 agosto 2016 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei Comuni di cui all’allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 24 agosto 2016. Fino al 31 maggio 2017 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
5. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 24 agosto 2016 fino al 31 maggio 2017, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.
6. Fino al 31 maggio 2017, per gli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all’allegato 1, sono sospesi i termini stabiliti dalla legge per la fase delle indagini preliminari, nonché i termini per proporre querela e sono altresì sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 24 agosto 2016. Nel procedimento di esecuzione e nel procedimento di sorveglianza, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni.
7. Nei processi penali in cui, alla data del 24 agosto 2016, una delle parti o uno dei loro difensori, nominato prima della medesima data, era residente nei Comuni colpiti dal sisma di cui all’articolo 1:
a) sono sospesi, sino alla medesima data di cui al comma 1, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni;
b) salvo quanto previsto al comma 8, il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o uno dei loro difensori, dispone d’ufficio il rinvio a data successiva al 31 maggio 2017.
8. La sospensione di cui ai commi 6 e 7 non opera per l’udienza di convalida dell’arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 6 non opera nei processi a carico di imputati minorenni. La sospensione di cui al comma 7 non opera, altresì, qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori rinuncino alla stessa.
9. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi 6 e 7, lettera a), nonché durante il tempo in cui il processo è rinviato ai sensi del comma 7, lettera b).

Titolo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE E FINALI
Capo I
Disposizioni concernenti la struttura commissariale e altri uffici pubblici

Art. 50
Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali
1. Il Commissario straordinario, nell’ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplina l’articolazione interna della struttura anche in aree e unità organizzative con propri atti in relazione alle specificità funzionali e di competenza. Il trattamento economico del personale della struttura è commisurato a quello corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico di provenienza risulti complessivamente inferiore.
2. Ferma restando la dotazione di personale già prevista dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, la struttura può avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale, destinate a operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all’articolo 3, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 2.
3. Nell’ambito del contingente dirigenziale già previsto dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, sono comprese un’unità con funzioni di livello dirigenziale generale e due unità con funzioni di livello dirigenziali non generale. Le duecentoventicinque unità di personale di cui al comma 2 sono individuate:
a) nella misura massima di cinquanta unità tra il personale delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che viene collocato, ai sensi dell’articolo 17 comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti;
b) sulla base di apposite convenzioni stipulate con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., o società da questa interamente controllata, previa intesa con i rispettivi organi di amministrazione;
c) sulla base di apposite convenzioni stipulate con Fintecna S.p.A. o società da questa interamente controllata per assicurare il supporto necessario alle attività tecnico-ingegneristiche.
4. Per la risoluzione di problematiche tecnico contabili il commissario straordinario può richiedere, ai sensi dell’articolo 53, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il supporto di un dirigente generale della Ragioneria Generale dello Stato con funzioni di studio. A tale fine, senza nuovi o maggiori oneri, sono ridefiniti i compiti del dirigente generale che, per il resto, mantiene le attuali funzioni.
5. Per la definizione dei criteri di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), il commissario straordinario si avvale di un comitato tecnico scientifico composto da esperti di comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali e di ogni altra professionalità che dovesse rendersi necessaria, in misura massima di quindici unità. La costituzione e il funzionamento del comitato sono regolati con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2. Per la partecipazione al comitato tecnico scientifico non è dovuta la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati. Agli oneri derivanti da eventuali rimborsi spese per missioni si fa fronte nell’ambito delle risorse di cui al comma 8.
6. Per gli esperti di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, ove provenienti da altra amministrazione pubblica, può essere disposto il collocamento fuori ruolo nel numero massimo di cinque unità. Al fine di garantire l’invarianza finanziaria, all’atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la sua durata, è reso indisponibile, nella dotazione organica dell’amministrazione di appartenenza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
7. Con uno o più provvedimenti del commissario straordinario, adottati ai sensi dell’articolo 2 comma 2, nei limiti delle risorse disponibili:
a) al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 lettera a), direttamente impegnato nelle attività di cui all’articolo 1, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 75 ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dal 1° ottobre 2016 e fino al 31 dicembre 2016 nonché 40 ore mensili, oltre a quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018;
b) al personale dirigenziale ed ai titolari di incarichi di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3, lettera a), direttamente impegnato nelle attività di cui all’articolo 1, può essere attribuito, nell’ambito della contrattazione integrativa decentrata, un incremento fino al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2018, fino al 20 per cento della retribuzione mensile di posizione, in deroga, per quanto riguarda il personale dirigenziale, all’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) al personale di cui alle lettere a) e b) del presente comma può essere attribuito nell’ambito della contrattazione integrativa decentrata, attribuito un incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifiche attività legate all’emergenza e alla ricostruzione.
8. All’attuazione dal presente articolo si provvede nei limiti di spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2016 e 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte ai sensi dell’articolo 52.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettera a), il Commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di strutture e personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che provvedono, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 51
Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. In relazione alla situazione emergenziale conseguente all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di 2.600.000 euro per l’anno 2016.
2. All’onere derivante dal comma 1, pari a 2.600.000 euro per l’anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, per l’assunzione di 400 unità nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che viene fissata con decorrenza non anteriore al 1° novembre 2016.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Al fine di ripristinare l’integrità del parco mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per garantire l’attività di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo degli edifici impiegati nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dall’eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016, nonché per assicurare lo svolgimento dell’attività di rimozione e trasporto delle macerie dai predetti territori, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2016 e 45 milioni di euro per l’anno 2017. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 52.

Capo II
Disposizioni finali

Art. 52
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 3, comma 1, 4, comma 2, 17, 26, 27, 44, commi 1, 2 e 4, 48, commi 10, 11 e 16, 50 e 51, comma 4, del presente decreto, pari complessivamente a 266,427 milioni di euro per l’anno 2016, a 81,85 milioni di euro per l’anno 2017 a 38,3 milioni di euro per l’anno 2018, a 21,75 milioni di euro per l’anno 2019, a 23 milioni di euro per l’anno 2020, a 11,2 milioni di euro per l’anno 2021 e a 0,13 milioni di euro per l’anno 2022, che aumentano a 129,85 milioni di euro per l’anno 2017 e a 84,3 milioni di euro per l’anno 2018 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:
a) quanto a 127.000 euro per l’anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
b) quanto a 63,3 milioni di euro per l’anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze per 60 milioni di euro, l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2,3 milioni di euro e l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 1 milione di euro;
c) quanto a 31,85 milioni di euro per l’anno dal 2017, a 1,85 milioni di euro per l’anno 2019, a 23 milioni di euro per l’anno 2020, a 11,2 milioni di euro per l’anno 2021 e a 0,13 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a 80 milioni di euro per l’anno 2016, mediante utilizzo delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 80 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato;
e) quanto a 50 milioni di euro per l’anno 2016, mediante riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
f) quanto a 3 milioni di euro per l’anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
g) quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
h) quanto a 35 milioni di euro per l’anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
i) quanto a 15 milioni di euro per l’anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 90, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
l) quanto a 50 milioni di euro per l’anno 2017, a 69,3 milioni di euro per l’anno 2018 e a 19,9 milioni di euro per l’anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dalle misure previste dagli articoli 48, commi 10, 11 e 13.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, gli interventi di cui al presente decreto sono realizzati nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili. Le Amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività di rispettiva competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. Ove necessario, previa richiesta dell’amministrazione competente, il Ministero dell’economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 53
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze
Alfano, Ministro dell’interno
Calenda, Ministro dello sviluppo economico
Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Franceschini, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Galletti, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Orlando, Ministro della giustizia
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Costa, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato 1
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016
(Art. 1)
REGIONE ABRUZZO.
Area Alto Aterno – Gran Sasso Laga:
1. Campotosto (AQ);
2. Capitignano (AQ);
3. Montereale (AQ);
4. Rocca Santa Maria (TE);
5. Valle Castellana (TE);
6. Cortino (TE);
7. Crognaleto (TE);
8. Montorio al Vomano (TE).
REGIONE LAZIO.
Sub ambito territoriale Monti Reatini:
9. Accumoli (RI);
10. Amatrice (RI);
11. Antrodoco (RI);
12. Borbona (RI);
13. Borgo Velino (RI);
14. Castel Sant’Angelo (RI);
15. Cittareale (RI);
16. Leonessa (RI);
17. Micigliano (RI);
18. Posta (RI).
REGIONE MARCHE.
Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo:
19. Amandola (FM);
20. Acquasanta Terme (AP);
21. Arquata del Tronto (AP);
22. Comunanza (AP);
23. Cossignano (AP);
24. Force (AP);
25. Montalto delle Marche (AP);
26. Montedinove (AP);
27. Montefortino (FM);
28. Montegallo (AP);
29. Montemonaco (AP);
30. Palmiano (AP);
31. Roccafluvione (AP);
32. Rotella (AP);
33. Venarotta (AP).
Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese:
34. Acquacanina (MC);
35. Bolognola (MC);
36. Castelsantangelo sul Nera (MC);
37. Cessapalombo (MC);
38. Fiastra (MC);
39. Fiordimonte (MC);
40. Gualdo (MC);
41. Penna San Giovanni (MC);
42. Pievebovigliana (MC);
43. Pieve Torina (MC);
44. San Ginesio (MC);
45. Sant’Angelo in Pontano (MC);
46. Sarnano (MC);
47. Ussita (MC);
48. Visso (MC).
REGIONE UMBRIA.
Area Val Nerina:
49. Arrone (TR);
50. Cascia (PG);
51. Cerreto di Spoleto (PG);
52. Ferentillo (TR);
53. Montefranco (TR);
54. Monteleone di Spoleto (PG);
55. Norcia (PG);
56. Poggiodomo (PG);
57. Polino (TR);
58. Preci (PG);
59. Sant’Anatolia di Narco (PG);
60. Scheggino (PG);
61. Sellano (PG);
62. Vallo di Nera (PG).