Ultimo aggiornamento: 22 Gennaio 2019

Criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

 INDICE
Art. 1 – Ambito di applicazione
Art. 2 – Criteri e indirizzi della perimetrazione.
Art. 3 – Modalità e procedimento di perimetrazione.
Art. 4 – Approvazione della perimetrazione.
Art. 5 – Pianificazione urbanistica attuativa.
Art. 6 – Efficacia.
Allegato 1 – CRITERI PER LA PERIMETRAZIONE DEI CENTRI E NUCLEI DI PARTICOLARE INTERESSE O PARTI DI ESSI DA SOTTOPORRE A STRUMENTI ATTUATIVI
Allegato A – Cartografie di base e dati georeferenziati
Allegato B1 – Presenza di beni culturali, naturali, paesaggistici e di pregio
Allegato B2 – Livelli di danno causati dal sisma del 24 agosto 2016 e seguenti
Allegato B3 – Condizioni di pericolosità urbana e territoriale
Allegato 2 – PERIMETRAZIONE CENTRI E NUCLEI DI PARTICOLARE INTERESSE MAGGIORMENTE COLPITI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Ordinanza n. 25 del 23 maggio 2017
Criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Vasco Errani, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, n. 2542, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, modificato e integrato dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017,e in particolare:
– l’articolo 2, comma 1, lettera b), il quale prevede che il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I del medesimo decreto, sovraintendendo all’attività dei Vice Commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli stessi;
– l’articolo 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo;
– l’articolo 5, comma 1, lettera e), il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, provvede a definire i criteri in base ai quali le Regioni perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi;
– l’articolo 12, comma 6, il quale prevede fra l’altro che, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l’istruttoria delle relative pratiche, e che nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all’istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi;
– l’articolo 11, il quale disciplina gli interventi sui centri storici e sui centri e nuclei urbani e rurali, dettando i criteri e le regole generali per la pianificazione attuativa da parte dei Comuni;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 11 del 9 gennaio 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2017, con la quale è stato istituito presso la struttura commissariale il Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 50, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016 e ne è stato disciplinato il funzionamento;
Visto il verbale della seduta del Comitato tecnico scientifico del 28 marzo 2017, nella quale sono stati approvati i criteri e gli indirizzi sulla base dei quali le Regioni dovranno procedere all’individuazione e alla perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici e nei quali gli interventi di ricostruzione e riparazione dovranno avvenire previa approvazione di strumento urbanistico attuativo da parte dei Comuni;
Ritenutala necessità di recepire i suddetti criteri e indirizzi in apposita ordinanza, con la quale si provvede a definire, ai sensi della citata lettera e) del comma 2 dell’articolo 5 del decreto legge n. 189 del 2016, i criteri direttivi per la successiva attività di perimetrazione cui dovranno procedere le Regioni interessate;
Precisato che, una volta conclusa la fase di perimetrazione, alla pianificazione attuativa dovranno provvedere i Comuni nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 11 del decreto legge, nonché dei principi di indirizzo che verranno stabiliti con separata ordinanza, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo;
Vista l’intesa espressa dalle Regioni interessate nella cabina di coordinamento del 12 maggio 2017;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016 e27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;
DISPONE

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente ordinanza, in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, e s.m.i., definiscono i criteri in base ai quali le Regioni dovranno procedere alla perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016, e nei quali gli interventi di ricostruzione, riparazione con miglioramento sismico e riparazione con rafforzamento locale devono essere attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi.

Articolo 2
Criteri e indirizzi della perimetrazione.
1. All’individuazione dei centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici e alla relativa perimetrazione si procede sulla base dei criteri e indirizzi elaborati dal Comitato tecnico-scientifico costituito ai sensi dell’articolo 50 del decreto legge n. 189 del 2016 e contenuti nell’Allegato 1 alla presente ordinanza.
2. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all’articolo 3 del decreto legge n. 189 del 2016, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente ordinanza, individuano e perimetrano, sulla base dei criteri e indirizzi di cui all’Allegato 1 e con le modalità stabilite al successivo articolo 3, i centri e i nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici che ricadono nei territori dei comuni di cui agli Allegati 1 e 2 del medesimo decreto legge n. 189 del 2016 ed all’Allegato 2-bis aggiunto dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8.
3. La perimetrazione di cui alla presente ordinanza costituisce una evidenziazione di spazi, edifici, aggregati ed urbanizzazioni su cui si rende necessario intervenire previa approvazione di strumenti urbanistici attuativi, da predisporre con le modalità stabilite nelle ordinanze emanate ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, e non comporta mutamenti, modifiche ed integrazioni degli strumenti urbanistici vigenti.

Articolo 3
Modalità e procedimento di perimetrazione.
1. Ai fini della perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse e maggiormente danneggiati, previa acquisizione delle necessarie indicazioni dal Comune interessato, vengono disegnati i margini dell’area individuata in base ai criteri di cui all’articolo 2, comma 2. Questa può comprendere ambiti urbanistici ed edilizi significativi, finalizzati ad un insieme di interventi integrati aventi ad oggetto più edifici pubblici o privati od aggregati edilizi, anche articolati in unità minime d’intervento, come previsto all’articolo16 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 dell’11 aprile 2017.
2. I margini del perimetro devono in ogni caso ricadere in strade o altri spazi pubblici e possono includere, oltre al patrimonio edilizio da ricostruire o recuperare, le necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed aree ad uso pubblico.
3. Ai fini dell’adozione del provvedimento di perimetrazione di cui all’articolo 4, l’Ufficio speciale per la ricostruzione predispone i seguenti documenti:
a) relazione illustrativa che attesti la coerenza delle scelte con i criteri di cui all’articolo2, comma 2;
b) elaborati cartografici redatti sulla base catastale a scala 1:1.000 e sulla Carta Tecnica Regionale con l’indicazione del perimetro del territorio individuato ricomprendente gli edifici distrutti o gravemente danneggiati ed il tracciato delle infrastrutture a rete. Nelle aree perimetrate devono essere indicate le zone connotate da elevati livelli di pericolosità e, relativamente al tessuto edilizio ricadente nel perimetro, devono essere indicati gli edifici dichiarati inagibili o non utilizzabili;
c) adeguata documentazione fotografica degli immobili e dei siti;
d) scheda, redatta sulla base del modello di cui all’Allegato 2 alla presente ordinanza, riepilogativa degli elementi conoscitivi e dei dati che hanno consentito di dichiarare il centro od il nucleo “di particolare interesse” e “maggiormente danneggiato”.

Articolo 4
Approvazione della perimetrazione.
1. All’esito dell’istruttoria di cui all’articolo 3, l’Ufficio speciale per la ricostruzione provvede a trasmettere lo schema di atto di perimetrazione al Comune interessato e contestualmente a pubblicarlo sul sito web della Regione, o comunque reso conoscibile con mezzi idonei dalla popolazione coinvolta.
2. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 2, comma 2, l’atto di perimetrazione è approvato con decreto del Presidente della Regione – Vice Commissario.
3. Il decreto che approva l’atto di perimetrazione è inviato, entro dieci giorni dall’approvazione, tramite procedura informatizzata, al Commissario straordinario per il coordinamento delle azioni successive.

Articolo 5
Pianificazione urbanistica attuativa.
1. Entro 150 giorni dalla approvazione dell’atto di perimetrazione di cui all’articolo 4 i Comuni, previo ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate anche con il supporto degli Uffici speciali per la ricostruzione, predispongono i piani attuativi all’interno delle aree perimetrate a norma dell’articolo 11 del decreto legge n. 189 del 2016.
2. I criteri di indirizzo per la pianificazione di cui al comma 1 sono definiti, ai sensi del comma 2 dell’articolo 11 del decreto legge n. 189 del 2016, con successiva ordinanza del Commissario straordinario, sulla base di proposte elaborate dal Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 50 del medesimo decreto legge e da consulenti del Commissario nominati ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016. L’elaborazione e l’approvazione dei piani attuativi avvengono comunque nel rispetto dei principi e dei criteri di indirizzo per la pianificazione di cui agli articoli 5, comma 1, lettera b), ed 11, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, assicurando la programmazione integrata degli interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione degli edifici distrutti o gravemente danneggiati e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, compresa la rete di connessione dati, dedicando attenzione anche ai temi della prevenzione sismica alla scala urbana.
3. I piani attuativi sono approvati con le procedure stabilite dai commi 4 e 5 dell’articolo 11 del decreto legge n. 189 del 2016 e rispettano i contenuti previsti dai commi 3 e 7 del medesimo articolo. Nei casi di cui al comma 6 del medesimo articolo 11, i piani attuativi assumono anche il valore di piani paesaggistici con riguardo al territorio in essi ricompreso.
4. Fino all’approvazione dei piani attuativi di cui al comma 1 non è autorizzata la realizzazione di alcun intervento diretto su edifici, aggregati o infrastrutture ubicati all’interno del perimetro individuato in attuazione della presente ordinanza.
5. Al fine di assicurare il coordinamento e la realizzazione degli interventi su edifici privati, su quelli pubblici o di interesse culturale e sulle infrastrutture nelle aree perimetrate a norma della presente ordinanza, i programmi di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016 riservano a tali interventi una quota delle risorse stanziate la cui utilizzazione è definita con successivo atto.

Articolo 6
Efficacia.
1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
2. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Vasco Errani
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegato 1
CRITERI PER LA PERIMETRAZIONE DEI CENTRI E NUCLEI DI PARTICOLARE INTERESSE O PARTI DI ESSI DA SOTTOPORRE A STRUMENTI ATTUATIVI

Premessa
La perimetrazione dei “centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi” da sottoporre a strumenti attuativi per la ricostruzione si basa, di massima, sui presupposti definiti dall’art. 5, co. 1, lettere b) ed e) (1) , del D.L. 189/2016, convertito dalla Legge 229/2016 e s.m.i.
I criteri per la perimetrazione, desumibili dall’indicato quadro normativo, vanno ricondotti:
1) alla presenza di patrimonio culturale “di particolare interesse” e di pregio storico, architettonico, archeologico, naturale e paesaggistico;
2) all’essere “i centri e i nuclei o parti di essi” “maggiormente colpiti”;
3) all’essere soggetti a condizioni di pericolosità anche di natura non sismica.
Al fine di omogeneizzare i comportamenti delle Regioni (cui spetta ai sensi del citato art. 5, co. 1, lettera e) il compito della perimetrazione) è necessario declinare ciascuno dei tre aspetti con riferimento agli elementi da prendere in considerazione, preferibilmente, riferendosi agli Allegati B1, B2 e B3 rispettivamente.
La perimetrazione, effettuata anche per parti distinte, purché riconducibili ad aggregati e/o unità minime d’intervento strutturale, è definita dall’inviluppo dei beni individuati attraverso i criteri di cui ai successivi punti 1, 2, e 3, e dovrà essere rappresentata sulle carte 2 e 3 di cui all’allegato A.

1. Presenza di patrimonio culturale di particolare interesse e di pregio storico, architettonico, archeologico, naturale e paesaggistico
Si considerano beni di particolare interesse e di pregio da prendere in considerazione ai fini della perimetrazione:
1a) centri, nuclei o parti di essi rappresentati in una pianta urbana o mappa catastale di inizi Novecento, ove disponibili, o di fine Ottocento, in quanto tessuti edificati che hanno un valore quale testimonianza storica di una cultura e di una civiltà ormai lontane dalla nostra;
1b) beni di interesse culturale individuati ai sensi degli artt. 10, 12 e 128 D. Lgs. 42/2004 s.m.i., o comunque compresi nel Sistema informativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT);
1c) beni paesaggistici, individuati ai sensi dell’art. 134 D.Lgs. 42/2004 s.m.i., per legge, decreto, dal Piano Paesaggistico Regionale o dai Piani Territoriali Regionali con valenza paesaggistica;
1d) beni naturali e aree protette, individuate ai sensi della Legge n. 394/1991 e delle leggi regionali istitutive, per decreto, attraverso il Piano per il Parco; Siti di Interesse Comunitario (SIC) e di Zone a Protezione Speciale (ZPS) ai sensi delle Direttive Habitat, anche attraverso i piani di gestione;
1e) impianti urbani definiti rilevanti dal Piano Paesaggistico Regionale, dai Piani Territoriali Regionali con valenza paesaggistica, dallo strumento urbanistico comunale o da studi di settore;
1f) edifici e complessi urbani di pregio o testimonianza delle caratteristiche tipologiche o costruttive della tradizione locale, individuati in strumenti urbanistici comunali o in studi di settore.

2. Livelli di danno prodotti dal sisma del 24 agosto 2016 e seguenti
Nell’ambito delle aree selezionate ai sensi del precedente punto 1 e dei criteri ivi indicati, si qualificano, ai fini della perimetrazione, come “maggiormente colpiti” i centri e i nuclei, o parti di essi, in cui è soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri:
2a) i livelli di intensità macrosismica rilevati dal Dipartimento della Protezione Civile o dall’Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, sulla base della scala Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS) o della Scala Macrosismica Europea (EMS) sono maggiori o uguale al 9° grado;
2b) la percentuale di edifici inagibili (come desunti dalle schede FAST o AEDES), rispetto al totale delle schede compilate con esito, è maggiore del 90% (purché le schede compilate con esito siano almeno il 50% rispetto alle richieste pervenute);
2c) la percentuale di superficie di sedime degli edifici crollati o demoliti è maggiore del 25%.

3. Condizioni di pericolosità territoriale
Ai fini di precauzione e prevenzione, le Regioni possono perimetrare anche aree selezionate ai sensi del precedente punto 1 e caratterizzate da livelli di danno inferiori ai valori di cui al punto 2), purché siano connotate dai massimi livelli di pericolosità, come di seguito specificato:
• condizioni direttamente connesse ai fenomeni sismici come desunte dalla microzonazione sismica di I° livello e in particolare zone in cui sono presenti, o suscettibili di attivazione, fenomeni di deformazione permanente del suolo indotti dal sisma (instabilità di versante, fratturazione, subsidenze o sollevamenti dovuti a liquefazioni, fagliazione superficiale);
• condizioni non direttamente connesse ai fenomeni sismici, ma rilevanti ai fini della pianificazione territoriale, quali aree soggette a frane e aree soggette a inondazioni, come desunte dai Piani di settore (PAI frane, PAI piene) (2) .
Il livello di danno a cui riferirsi, nel caso sussistano tali condizioni di pericolosità, deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:
(3a) i livelli di intensità macrosismica rilevati dal Dipartimento della Protezione Civile o dall’Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, sulla base della scala Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS) o della Scala Macrosismica Europea (EMS) sono maggiori o uguale all’8° grado;
(3b) la percentuale di edifici inagibili (come desunti dalle schede FAST o AEDES), rispetto al totale delle schede compilate con esito, è maggiore del 60% (purchè le schede compilate con esito siano almeno il 50% rispetto alle richieste pervenute);
(3c) la percentuale di superficie di sedime degli edifici crollati o demoliti è maggiore del 10%.

Allegato A
Cartografie di base e dati georeferenziati
La ricostruzione necessita di opportune azioni di pianificazione che richiedono l’acquisizione di un adeguato “quadro conoscitivo” da valutare su una base cartografica omogenea. I dati e le informazioni georeferenziate dovranno possibilmente essere archiviati e gestiti in una banca dati comune allo scopo di istituire uno strumento di monitoraggio e valutazione dei piani e del loro stato di avanzamento.
Si riporta di seguito un elenco dei principali strumenti cartografici di base:
1. Archivi storici
2. Carta Tecnica Regionale Numerica (1:5000/1:10.000)
3. Carta del Catasto – Comune – Agenzia delle Entrate
4. Carta delle Sezioni censuarie – ISTAT / Regione / Comune
5. Ortofoto Regione (1:10.000) – Comune, altri enti
6. Carta geologica;
7. Carta geomorfologica;
8. Piano territoriale paesaggistico regionale
9. PAI piano di assetto idrogeologico;
10. PSDA piano stralcio difesa alluvioni;
11. Piano per il parco e aree protette
12. Piani di gestione SIC e ZPS
Considerando le rilevanti modifiche del territorio dovute ai dissesti legati ad instabilità di versante, crolli e cedimenti della rete infrastrutturale, lo strumento di monitoraggio si potrà avvalere di dati cartografici aggiornati e/o di maggiore dettaglio nelle zone di particolare interesse. A questo scopo, vengono indicati di seguito alcuni dei prodotti cartografici disponibili post-evento:
• Reference Map – JRC COPERNICUS (ortofoto pre-evento + vettoriale strutture/ infrastrutture)
• Delineation Map – JRC COPERNICUS (ortofoto area colpita)
• Grading Map – JRC COPERNICUS (ortofoto danni)
• Ortofoto e modelli 3D del terreno da rilievi aerei e UAV

Allegato B1
Presenza di beni culturali, naturali, paesaggistici e di pregio

Allegato B2
Livelli di danno causati dal sisma del 24 agosto 2016 e seguenti

Allegato B3
Condizioni di pericolosità urbana e territoriale



Allegato 2
PERIMETRAZIONE CENTRI E NUCLEI DI PARTICOLARE INTERESSE MAGGIORMENTE COLPITI




Nota 1:
Il Commissario provvede a [omissis] “b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l’efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione”, ed “e) definire i criteri in base ai quali le Regioni perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici”.

Nota 2:
La corrispondenza delle condizioni di pericolosità indicate e/o desunte dai Piani di settore con le mutate condizioni di rischio successive all’evento sismico dovrà essere valutata dagli Enti competenti. Ove necessario, gli Enti competenti procederanno a un adeguamento, anche speditivo.