Ultimo aggiornamento: 26 Marzo 2020

Testo coordinato NON UFFICIALE dell’ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017 con le modifiche apportate dall’ordinanza n. 56 del 14 maggio 2018 e dall’ordinanza 86 del 24 gennaio 2020.

 INDICE
Art. 1 – Individuazione degli edifici di proprietà pubblica ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018
Art. 2 – Presentazione dei progetti e finanziamento degli interventi di riparazione relativi agli edifici pubblici non di proprietà statale
Art. 3 – Erogazione del contributo per gli interventi di riparazione relativi agli edifici pubblici non di proprietà statale
Art. 4 – Presentazione dei progetti e finanziamento degli interventi di riparazione relativi agli edifici pubblici di proprietà statale
Art. 4-bis – Interventi su edifici di proprietà mista pubblica e privata.
Art. 5 – Disposizione finanziaria
Art. 6 – Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia

Premesse della redazione:
LE MODIFICHE AL TESTO APPORTATE DALL’ORDINANZA N.86 SONO RIPORTATE TRA I SEGNI ((…)).
Disponibile download al seguente link:
ORDINANZA n. 27 del 9 giugno 2017 e successive modifiche (testo coordinato non ufficiale)

Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017
Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa.

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, Vasco Errani, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare, gli articoli 2, 3, 4 e 14;
Visto l’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legge n. 189 del 2016, in forza del quale il Commissario Straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell’articolo 14 del medesimo decreto legge;
Visto l’articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016 che attribuisce al Commissario straordinario, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell’ambito della cabina di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 5, del medesimo decreto legge;
Visto il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2017, n. 84, e, in particolare, l’articolo 18-octies;
Visto l’articolo 14, del decreto legge n. 189 del 2016, come modificato dall’articolo 18-octies del decreto legge n. 8 del 2017, che: a) alla lettera a-bis) del primo comma, prevede il finanziamento, mediante la concessione di contributi a carico delle risorse di cui all’articolo 4 del medesimo decreto legge n. 189 del 2016, degli interventi relativi agli immobili di proprietà pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016; b) nei commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, contiene la disciplina delle modalità di realizzazione e di finanziamento degli interventi afferenti gli immobili aventi le caratteristiche previste dalla lettera a-bis) del primo comma del medesimo articolo;
Visto il comma 3-sexies del citato articolo 14 del decreto legge n. 189 del 2016, in base al quale: a) con ordinanza commissariale, emessa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legge, devono essere definite le procedure per la presentazione e l’approvazione dei progetti relativi agli immobili di proprietà pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, come individuati da ciascuno Presidente di Regione – Vice Commissario secondo le modalità stabilite dal comma 3-ter del medesimo articolo 14; b) una volta effettuati gli interventi di riparazione con miglioramento sismico, gli immobili devono essere tempestivamente destinati al soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016;
Vista l’intesa espressa dai Presidenti delle Regioni – Vice Commissari nella riunione della cabina di coordinamento del 1° giugno 2017;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;
Ritenuto necessario dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente efficace ai sensi dell’articolo 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000, in considerazione dell’urgente indifferibile necessità di consentire: a) ai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria di procedere sulla base della ricognizione del fabbisogno abitativo dei territori interessati dagli eventi sismici effettuata in raccordo con i Comuni interessati, all’individuazione degli edifici di proprietà pubblica, non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, che siano ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018; b) l’immediato avvio degli interventi di riparazione con miglioramento sismico relativi agli immobili di proprietà pubblica, aventi la caratteristiche di cui alla lettera a) che precede.

DISPONE

Articolo 1
Individuazione degli edifici di proprietà pubblica ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018
1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore dalla presente ordinanza, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in qualità di Vice Commissari, sulla base della ricognizione del fabbisogno abitativo dei territori interessati dagli eventi sismici effettuata in raccordo con i Comuni interessati, procedono:
a) all’individuazione di tutti gli edifici di proprietà pubblica, non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, che siano ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018 ((ovvero per i quali siano approvati i progetti di ripristino entro la medesima data del 31 dicembre 2018)) per essere destinati al soddisfacimento del fabbisogno abitativo;
b) alla stima degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione degli interventi di riparazione con miglioramento sismico previsti dalla precedente lettera a) da eseguirsi sugli edifici pubblici non di proprietà statale, fermo restando il rispetto del limite complessivo di spesa di cui al successivo articolo 5.
2. Entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, ciascun Vice Commissario provvede a trasmettere al Commissario straordinario l’elenco degli edifici individuati ai sensi della lettera a) del comma 1, con la specifica indicazione delle risorse economiche occorrenti per l’effettuazione degli interventi.
3. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, ovvero dalla ricezione dell’ultimo degli elenchi trasmessi dai Vice Commissari, se anteriore, il Commissario straordinario, previa deliberazione della cabina di coordinamento prevista dall’articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016, provvede al trasferimento sulle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni – Vice Commissari delle risorse di cui all’articolo 4 del decreto legge n. 189 del 2016, a titolo di anticipazione, di una somma fino al 50% del totale degli oneri economici complessivi stimati da ciascun Vice Commissario per l’effettuazione degli interventi relativi agli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 2.
4. Con cadenza trimestrale, ciascun Vice Commissario provvede a comunicare al Commissario straordinario, anche ai fini dell’effettuazione di ulteriori trasferimenti sulle contabilità speciali di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016, in caso di insufficienza delle somme disponibili:
a) il numero degli interventi di riparazione con miglioramento sismico avviati nel trimestre precedente;
b) il numero degli interventi di riparazione con miglioramento sismico ultimati nel trimestre precedente;
c) il numero degli edifici di proprietà pubblica riparati ed effettivamente destinati, nel trimestre precedente, al soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.
5. Il Commissario straordinario, sulla base delle comunicazioni previste dal precedente comma 4 e previa deliberazione della cabina di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016, provvede al trasferimento sulle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni – Vice Commissari delle ulteriori risorse occorrenti per il finanziamento degli interventi afferenti gli edifici inseriti negli elenchi di cui al secondo comma della presente disposizione.

Articolo 2
Presentazione dei progetti e finanziamento degli interventi di riparazione relativi agli edifici pubblici non di proprietà statale.
1. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ovvero gli enti regionali competenti in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché gli enti locali delle medesime Regioni, ove a tali fini da esse individuati, previa specifica intesa, quali stazioni appaltanti, procedono, nei limiti delle risorse rese disponibili ai sensi dei commi 3 e 5 del precedente articolo 1, all’espletamento delle procedure di gara relative agli interventi sugli immobili di loro proprietà inseriti negli elenchi previsti dal comma 2 del citato articolo 1, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i. e nel rispetto delle prescrizioni contenute negli articoli 30 e 34 del decreto legge n. 189 del 2016. Restano ferme le previsioni di cui ai commi 4 e 4-bis dell’articolo 14 del decreto legge n. 189 del 2016 per quanto concerne lo svolgimento dell’attività di progettazione da parte dei Comuni, delle unioni dei Comuni, delle unioni montane e delle Province.
2. Ai fini del finanziamento degli interventi di riparazione con miglioramento sismico relativi agli edifici inseriti nell’elenco formato ai sensi del comma 2 del precedente articolo 1:
a) gli enti di cui al primo comma provvedono a presentare al competente Ufficio speciale per la ricostruzione i progetti definitivi e/o esecutivi, elaborati in conformità alle previsioni di cui all’articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., entro sessanta giorni dall’approvazione degli elenchi di cui al comma 2 dell’articolo 1;
b) l’Ufficio speciale per la ricostruzione, entro quindici giorni dalla presentazione del progetto, verifica la fattibilità dell’intervento, con particolare riguardo alla tempistica di realizzazione dello stesso ed al relativo cronoprogramma; in caso di esito positivo della verifica di fattibilità del progetto, provvede alla sua trasmissione al Presidente di Regione – Vice Commissario, unitamente alla proposta di approvazione del progetto e di determinazione del contributo ammissibile, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016;
c) il Presidente di Regione – Vice Commissario, entro quindici giorni dalla ricezione della proposta formulata dall’Ufficio speciale per la ricostruzione, provvede all’approvazione del progetto ed all’autorizzazione della spesa a valere sulle delle risorse della contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016.
3. Gli enti di cui al comma 1 procedono all’espletamento delle procedure di gara relative agli edifici di loro proprietà inseriti negli elenchi previsti dal comma 2 dell’articolo 1 della presente ordinanza, soltanto in caso di approvazione del progetto da parte del Presidente di Regione – Vice Commissario e nei limiti del contributo concesso.

Articolo 3
Erogazione del contributo per gli interventi di riparazione relativi agli edifici pubblici non di proprietà statale.
1. In relazione a ciascuno degli interventi autorizzati nei modi e nelle forme di cui al precedente articolo 2, l’Ufficio speciale per la ricostruzione, territorialmente competente, provvede a verificare l’osservanza del cronoprogramma e ad effettuare tutti i necessari controlli anche durante la fase di esecuzione dei lavori.
2. L’Ufficio speciale per ricostruzione procede alla liquidazione del contributo concesso secondo la tempistica e nei limiti di seguito indicati:
a) una somma pari al 50% del contributo concesso, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa all’avvenuta aggiudicazione dell’appalto;
b) una somma pari al 45% del contributo concesso, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa all’avvenuta presentazione dell’avanzamento lavori non inferiore al 50% dei lavori da eseguire;
c) una somma pari al 5% del contributo concesso, entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa dall’emissione del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione di cui all’articolo 102 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
3. L’Ufficio speciale per la ricostruzione procede all’erogazione del contributo, come determinato ai sensi del comma 2, mediante accredito sulla contabilità della stazione appaltante. La stazione appaltante provvede a rendicontare all’Ufficio speciale per la ricostruzione i pagamenti effettuati mediante le risorse trasferite, ai sensi del primo periodo del presente comma, trasmettendo, entro sette giorni dall’effettuazione del pagamento, tutta la documentazione ad esso relativa.

Articolo 4
Presentazione dei progetti e finanziamento degli interventi di riparazione relativi agli edifici pubblici di proprietà statale.
1. Con riguardo agli edifici pubblici di proprietà statale inseriti negli elenchi di cui all’articolo 1, comma 2, della presente ordinanza, entro novanta giorni dall’approvazione degli elenchi medesimi ciascun Ufficio speciale per la ricostruzione procede all’elaborazione, secondo le modalità previste dai commi 4 e 4-bis dell’articolo 14 del decreto legge n. 189 del 2016, dei relativi progetti definitivi e/o esecutivi ed all’espletamento delle procedure di gara, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e nel rispetto delle prescrizioni contenute negli articoli 30 e 34 del decreto legge n. 189 del 2016.
2. Ai fini del finanziamento degli interventi di riparazione con miglioramento sismico relativi agli edifici di cui al comma 1, l’Ufficio speciale per la ricostruzione provvede a trasmettere il progetto al Commissario straordinario, il quale, entro trenta giorni dalla sua ricezione, procede alla verifica della fattibilità dell’intervento, con particolare riguardo alla tempistica di realizzazione dello stesso ed al relativo cronoprogramma, nonché della sua congruità economica.
3. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 2, il Commissario straordinario provvede:
a) all’approvazione del progetto, alla determinazione del contributo ed all’autorizzazione della spesa a valere sulle delle risorse della contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016;
b) al conseguente trasferimento sulla contabilità speciale intestata al Presidente di Regione – Vice Commissario di risorse pari all’intero importo del contributo concesso.

 Articolo 4-bis
Interventi su edifici di proprietà mista pubblica e privata.
1. Nell’ipotesi di interventi su edifici di proprietà mista pubblica e privata gli Uffici speciali per la ricostruzione comunicheranno al Commissario le opere per le quali al 30 settembre 2018 non sia stato possibile avviare le procedure di cui alla presente ordinanza per le eventuali determinazioni in ordine al definanziamento degli interventi.

Articolo 5
Disposizione finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente ordinanza per l’importo complessivo di € 28.367.645,87 si provvede, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016.

Articolo 6
Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia
1. In considerazione della necessità di dare urgente impulso necessità di consentire ai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria di procedere sulla base della ricognizione del fabbisogno abitativo dei territori interessati dagli eventi sismici effettuata in raccordo con i Comuni interessati, all’individuazione degli edifici di proprietà pubblica, non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, che siano ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario del governo.
2. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Vasco Errani