Ultimo aggiornamento: 30 Agosto 2018

Attuazione dell’articolo 12, comma 5, del decreto legge 189 del 2016 e s.m.i.; Modalità e procedure di verifica a campione sugli interventi di ricostruzione privata ammessi a contributo.

INDICE
TITOLO I – Verifiche sugli interventi di ripristino e di ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Art. 1 – Competenza.
Art. 2 – Modalità di effettuazione delle verifiche.
TITOLO II – Verifiche sui rimborsi erogati per l’attività di delocalizzazione temporanea delle attività produttive.
Art. 3 – Ambito di applicazione.
Art. 4 – Modalità di effettuazione delle verifiche.
TITOLO III – Verifiche da parte del Commissario straordinario del Governo.
Art. 5 – Ambito di applicazione e modalità di effettuazione delle verifiche da parte del Commissario straordinario.
TITOLO IV – Esito negativo dei controlli e attività di riscossione.
Art. 6 – Revoca dei contributi e dei rimborsi e attività di riscossione.
TITOLO V – Disposizioni finali.
Art. 7 – Disposizioni finanziarie.
Art. 8 – Entrata in vigore ed efficacia.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, On. Paola De Micheli, nominata con decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2017, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Richiamato l’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d’intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11 settembre 2017 con cui l’On. Paola De Micheli è stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Visto il decreto legge n. 189 del 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, e s.m.i. e, in particolare:
a) l’articolo 1, comma 5, in forza del quale i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di Vice Commissari per gli interventi di cui al medesimo decreto, in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite dal decreto stesso;
b) l’articolo 2, comma 1, lettera b), in forza del quale il Commissario straordinario del Governo coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I, sovraintendendo all’attività dei Vice Commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell’articolo 5;
c) l’articolo 2, comma 1, lettera i), in forza del quale il Commissario straordinario del Governo esercita il controllo su ogni altra attività prevista dal presente decreto nei territori colpiti;
d) l’articolo 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell’ambito della cabina di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 5, del medesimo decreto legge;
e) l’articolo 2, comma 5, in forza del quale i Vice Commissari, nell’ambito dei territori interessati: a) presiedono il comitato istituzionale di cui all’articolo 1, comma 6; b) esercitano le funzioni di propria competenza al fine di favorire il superamento dell’emergenza e l’avvio degli interventi immediati di ricostruzione; c) sovraintendono agli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di competenza delle Regioni; d) sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità di cui all’articolo 6; e) esercitano le funzioni di propria competenza in relazione alle misure finalizzate al sostegno alle imprese e alla ripresa economica di cui al Titolo II, Capo II;
f) l’articolo 3, comma 3, in forza del quale gli Uffici speciali per la ricostruzione: a) curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, l’istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata; b) provvedono alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, nonché alla realizzazione degli interventi di prima emergenza di cui all’articolo 42, esercitando anche il ruolo di soggetti attuatori assegnato alle Regioni per tutti gli interventi ricompresi nel proprio territorio di competenza degli enti locali;
g) l’articolo 5, comma 3, in forza del quale i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all’esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all’esecuzione degli interventi ammessi a contributo;
h) l’articolo 6 che disciplina criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata;
i) l’articolo 12, comma 1, in forza del quale, fuori dei casi disciplinati dall’articolo 8, comma 4, l’istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all’articolo 6, comma 2, all’Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell’intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio: a) scheda AeDES di cui all’articolo 8, comma 1, redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica; b) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all’elenco speciale di cui all’articolo 34, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all’articolo 1; c) progetto degli interventi proposti, con l’indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all’immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l’entità del contributo richiesto; d) indicazione dell’impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell’iscrizione nella Anagrafe di cui all’articolo 30, comma 6;
l) l’articolo 12, comma 3, in forza del quale l’Ufficio speciale per la ricostruzione, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, trasmette al Vice Commissario territorialmente competente la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche;
m) l’articolo 12, comma 4, in forza del quale il Vice Commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili;
n) l’articolo 12, comma 5, in forza del quale la struttura commissariale procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il Commissario straordinario dispone l’annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite;
o) l’articolo 12, comma 6, in forza del quale, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l’istruttoria delle relative pratiche, prevedendo la dematerializzazione con l’utilizzo di piattaforme informatiche. Nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all’istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, nonché le modalità e le procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al comma 5;
p) l’articolo 30 il quale prevede: 1) al comma 1 che, ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni di cui all’articolo 1, è istituita, nell’ambito del Ministero dell’interno, una apposita Struttura di missione, diretta da un prefetto collocato all’uopo a disposizione, ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;
2) al comma 6 che, gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni di cui all’articolo 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori, d’ora in avanti «Anagrafe». Ai fini dell’iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all’Anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell’aggiudicazione disposta ai sensi dell’articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’operatore economico non risulti ancora iscritto all’Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell’informazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri;
– l’articolo 31, comma 1, a mente del quale, nei contratti per le opere di ricostruzione stipulati tra privati è sempre obbligatorio l’inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell’articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Con detta clausola l’appaltatore assume gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, nonché quello di dare immediata comunicazione alla Struttura di cui all’articolo 30 dell’eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
– l’articolo 31, comma 2, a mente del quale l’eventuale inadempimento dell’obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste italiane S.p.a. per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati di cui all’articolo 34 per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione, determina la perdita totale del contributo erogato;
– l’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016, che, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l’istituzione di un elenco speciale dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale»);
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016 recante “Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi”;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 9 del 14 dicembre 2016, recante “Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016”;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017, recante “Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016”;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, recante “Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 27 del 9 giugno 2017, recante “Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa”;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 46 del 10 gennaio 2018, recante “Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 32 del 21 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017, n. 38 dell’8 settembre 2017 e n. 39 dell’8 settembre 2017”;
Considerata la necessità di dare attuazione all’art. 12, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016 e s.m.i., prevedendo modalità e procedimenti per le verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione del contributo a norma del medesimo articolo 12 e delle relative ordinanze commissariali;
Ritenuto necessario prevedere un meccanismo unitario e omogeneo per tutte le verifiche da compiersi ai sensi del decreto legge n. 189 del 2016 e s.m.i. e delle ordinanze commissariali;
Ritenuto opportuno delegare le attività di verifica ai Presidenti di Regione – Vice Commissari, per il tramite degli Uffici speciali per la ricostruzione, atteso che le previsioni del decreto legge n. 189 del 2016 e le ordinanze commissariali già attribuiscono integralmente a tali soggetti la responsabilità dell’istruttoria e della concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione privata, e che al Commissario straordinario deve essere riservata l’effettuazione di una quota residuale di verifiche;
Vista l’intesa espressa dai Presidenti delle Regioni – Vice Commissari nelle riunioni della cabina di coordinamento del 7 giugno 2018;
Visti gli artt. 33, comma 1, del decreto legge n. 17 ottobre 2016, n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e s.m.i., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;

DISPONE

TITOLO I
Verifiche sugli interventi di ripristino e di ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Articolo 1
Competenza.

1. I Presidenti di Regione – Vice Commissari provvedono, nell’ambito dei territori interessati e per il tramite degli Uffici speciali per la ricostruzione, ai controlli previsti dall’articolo 8 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016, dall’articolo 21 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017, dall’articolo 24, comma 1, dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, dagli articoli 2, 3, 4 e 5, dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 27 del 15 dicembre 2017, secondo le disposizioni del presente titolo.
2. Resta ferma la competenza dei Comuni, anche in relazione alle attività di controllo, in materia di edilizia e di urbanistica nonché, qualora ne ricorrano le condizioni, in materia di Sportello Unico delle Attività Produttive.

Articolo 2.
Modalità di effettuazione delle verifiche.
1.
Gli Uffici speciali per la ricostruzione, in relazione ai territori di rispettiva competenza, anche coordinandosi con la struttura commissariale centrale, provvedono all’effettuazione delle verifiche successive all’adozione del decreto di concessione del contributo di cui all’articolo 1 della presente ordinanza, procedendo al sorteggio di un primo quantitativo pari alle percentuali indicate nel successivo comma 2 e relativo ai decreti di concessione dei contributi richiamati all’articolo 1 della presente ordinanza.
2. I sorteggi di cui al comma 1 sono effettuati, con cadenza mensile, mediante procedura informatica basata sulla generazione di una lista di numeri casuali della lunghezza pari alla approssimazione per intero superiore delle seguenti percentuali:
a) 5 per cento dei decreti di concessione dei contributi adottati nel mese antecedente il sorteggio e per i quali non siano ancora iniziati i relativi lavori;
b) 5 per cento dei decreti di concessione dei contributi relativi ad interventi che risultino in corso di esecuzione nel mese antecedente il sorteggio e per i quali sia decorsa almeno la metà del termine previsto dalle singole ordinanze per la conclusione dei lavori;
c) 5 per cento dei decreti di concessione dei contributi relativi ad interventi che risultino ultimati nel mese antecedente il sorteggio e per i quali sia stata trasmessa la comunicazione di fine lavori nei termini previsti dalle singole ordinanze.
3. Le pratiche vengono sorteggiate prescindendo dall’avvenuta effettuazione di precedenti altri controlli (estrazione senza ripetizione). Gli Uffici speciali per la ricostruzione possono comunque procedere al controllo di un quantitativo di decreti superiore alle percentuali indicate dal comma 2, dandone comunicazione al Commissario straordinario.
4. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono alla verifica accertando l’effettiva sussistenza dei presupposti per la concessione del contributo, come stabiliti dalle ordinanze richiamate all’articolo 1 della presente ordinanza. Non possono procedere ai controlli i funzionari degli Uffici speciali che – a qualunque titolo – abbiano partecipato all’istruttoria della pratica di erogazione del contributo o comunque ad ogni altra e diversa fase ad essa riconducibile.
5. Nel caso di controlli relativi ai decreti di cui al comma 2, lettera a), gli Uffici speciali per la ricostruzione verificano, in particolare, la sussistenza dei seguenti presupposti:
a) verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000;
b) verifica del nesso di causalità danno sisma mediante la corrispondenza tra documentazione fotografica e quadro fessurativo dell’edificio;
c) controllo sull’esatta individuazione del livello operativo verificando gli stati di danno e i gradi di vulnerabilità dichiarati con l’effettivo stato dei luoghi;
d) verifica della corrispondenza tra quanto rappresentato in progetto e quanto rilevato in sede di avvio dell’intervento.
6. Nel caso dei controlli di cui al comma 2, lettere b) e c), gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono a verificare la sussistenza dei presupposti di cui al precedente comma 5 e al controllo sull’intervento in corso di esecuzione o eseguito accertando:
a) la conformità dell’intervento alle previsioni di progetto;
b) la rispondenza delle tipologie di materiali impiegati con riferimento a macro-voci (opere strutturali, opere non strutturali, finiture connesse, impianti), tenuto conto del valore dell’opera. Gli Uffici speciali possono provvedere a verificare la rispondenza delle opere eseguite alle previsioni contenute nel progetto anche con prove o sondaggi da effettuarsi da parte del direttore dei lavori, qualora dal controllo eseguito ai sensi del precedente periodo emergano indicazioni univoche e concordanti sulla mancanza dei requisiti richiesti.
7. Possono essere regolarizzate le difformità riscontrate nel corso dei controlli di cui al comma 2 riguardanti:
a) ripartizione delle somme destinate alle opere strutturali e di quelle relative alle opere di finitura strettamente connesse;
b) adozione di prezzi unitari non compresi nel prezzario cratere e/o privi della dovuta analisi;
c) carenze negli elaborati tecnici del progetto, comunque tali da non pregiudicare la lettura progettuale complessiva;
d) differenze tra misure del rilievo in sito e misure di progetto, ivi compreso il computo metrico tramite idonea campionatura nel limite de 20%.
8. All’esito dei controlli di cui ai commi 5 e 6, gli Uffici speciali per la ricostruzione redigono apposito verbale. Qualora dal verbale risulti accertata almeno una delle difformità indicate al comma 7 l’Ufficio speciale per la ricostruzione comunica al professionista incaricato, al soggetto beneficiario del contributo e al direttore dei lavori, mediante posta elettronica certificata, ovvero qualora non conosciuta mediante raccomandata A.R., l’esito del sopralluogo e le difformità riscontrate concedendo un termine non superiore a 30 giorni per la regolarizzazione. Nel corso del medesimo termine i lavori sono provvisoriamente sospesi. Analoga comunicazione è inviata qualora dall’esito dei sopralluoghi venga riscontrata l’assenza dei presupposti per la concessione del contributo nonché difformità non regolarizzabili, fatta salva in tale ultima ipotesi l’applicazione di quanto previsto dall’art. 6, comma 3-ter, dell’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 e dall’art. 10, comma 7, dall’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017.
9. Nel caso in cui non si provveda alla regolarizzazione nel termine indicato al secondo periodo del comma 8 e comunque nei casi di cui al quarto periodo dello stesso comma 8 trovano applicazione le disposizioni recate ai commi 10 e 11.
10. Gli Uffici speciali per la ricostruzione nelle ipotesi di cui al comma 9 avviano il procedimento di revoca anche parziale del contributo mediante comunicazione, in cui sono indicati i motivi che sostengono la revoca, inviata a mezzo di posta elettronica certificata, ovvero qualora non conosciuta mediante raccomandata A.R., al professionista incaricato, al direttore dei lavori e all’impresa esecutrice nonché ai singoli beneficiari del contributo. Dell’avvio del procedimento di revoca è data comunicazione al Comune. La ricezione della comunicazione di avvio del procedimento di revoca determina l’immediata sospensione dei lavori.
11. Il professionista incaricato può, anche in nome e per conto del soggetto legittimato, del direttore dei lavori e dell’impresa esecutrice, formulare osservazioni e/o produrre documentazione ritenuta utile, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 10, mediante posta elettronica certificata. Gli uffici speciali per la ricostruzione nei successivi 60 giorni valutano le eventuali osservazioni formulate, esaminano la eventuale documentazione prodotta e concludono il procedimento avviato ai sensi del comma 10. La conclusione del procedimento avviene con l’adozione, entro il termine massimo di 6 mesi dalla data del sorteggio e comunque non oltre 18 mesi dall’erogazione del contributo, del provvedimento di revoca totale o parziale del contributo ovvero di archiviazione.
12. La comunicazione dell’archiviazione del procedimento di revoca determina il riavvio dei lavori.
13. I termini di cui al terzo periodo del comma 11 non si applicano qualora emerga che i provvedimenti di concessione del contributo siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di notorietà o di ogni altro documento allegato alle istanze risultati falsi o mendaci. In tali ipotesi, ferma restando l’eventuale segnalazione agli organi competenti, si procede comunque, ove ne ricorrano i presupposti, alla revoca anche parziale del contributo e al recupero delle somme indebitamente erogate.
14. I Presidenti di Regione – Vice Commissari provvedono, con cadenza semestrale, ad inoltrare al Commissario straordinario una relazione riassuntiva contenente l’elenco delle pratiche oggetto di controllo e delle verifiche svolte corredata della relativa documentazione.
15. Con provvedimento del direttore, ciascun Ufficio speciale per la ricostruzione provvede a definire i criteri e le modalità organizzative per l’effettuazione delle verifiche di cui al presente articolo.

Titolo II
Verifiche sui rimborsi erogati per l’attività di delocalizzazione temporanea delle attività produttive.

Articolo 3
Ambito di applicazione.
1.
I Presidenti di Regione – Vice Commissari provvedono, nell’ambito dei territori interessati e per il tramite degli Uffici speciali per la ricostruzione, all’effettuazione delle verifiche di cui all’articolo 5 della presente ordinanza, procedendo alla verifica dei presupposti per l’erogazione dei rimborsi per la delocalizzazione temporanea delle attività produttive dagli articoli 9 e 10 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 9 del 14 dicembre 2016 e s.m.i.
2. Le risultanze dell’attività di verifica di cui al presente titolo confluiscono nell’attività di rendicontazione afferente gli aiuti di Stato.

Articolo 4
Modalità di effettuazione delle verifiche.
1.
Gli Uffici speciali per la ricostruzione, ciascuno in relazione al territorio di rispettiva competenza, dispongono le verifiche di cui al precedente articolo, procedendo al sorteggio di un quantitativo, pari al 20 per cento dei provvedimenti di rimborso concessi ai sensi delle ordinanze richiamate al precedente articolo.
2. I sorteggi di cui al comma 1 sono effettuati mediante procedura informatica basata sulla generazione di una lista di numeri casuali della lunghezza pari alla approssimazione per intero superiore del 20 per cento dei provvedimenti di rimborso. I verbali dei sorteggi sono trasmessi alla struttura commissariale e pubblicati sul sito istituzionale del Commissario straordinario.
3. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono alla verifica, accertando: a) l’effettiva perduranza dei presupposti per il rimborso; b) nei casi di cui all’art. 2, comma 3, dell’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, la corrispondenza dell’opera provvisoria realizzata rispetto a quanto previsto nell’istanza di accesso al contributo; c) l’avvenuta rimozione della struttura provvisoria nei casi in cui sia cessata l’esigenza di delocalizzazione. Gli Uffici Speciali provvedono, a seguito della verifica, a redigere apposito verbale.
4. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, l’Ufficio speciale provvede ad inviare al beneficiario apposita comunicazione di avvio del procedimento di revoca del contributo, in cui sono indicati i motivi accertati nella verifica. Nell’ipotesi di revoca del contributo disposta in relazione alla lettera b) e nel caso di cui alla lettera c) del precedente comma l’Ufficio speciale ordina la rimozione della struttura.
5. La comunicazione di cui al precedente comma è trasmessa, ove possibile, mediante messaggio di posta elettronica certificata.
6. Il destinatario della comunicazione di cui al comma 5 può formulare osservazioni entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. In ogni caso, i Presidenti di Regione – Vice Commissari adottano il provvedimento definitivo, di revoca totale o parziale del contributo ovvero di archiviazione, entro il termine di tre mesi dalla data del sorteggio e comunque non oltre 9 mesi dall’erogazione del contributo.
7. I termini di cui al secondo periodo del comma 6 non si applicano qualora emerga che i provvedimenti di concessione del contributo siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di notorietà o di ogni altro documento allegato alle istanze risultati falsi o mendaci. In tali ipotesi, possono sempre essere disposti la revoca del contributo e il recupero delle somme indebitamente erogate.
8. I Presidenti di Regione – Vice Commissari provvedono, con cadenza mensile, ad inoltrare al Commissario Straordinario una relazione riassuntiva delle verifiche svolte corredata della relativa documentazione.

Titolo III
Verifiche da parte del Commissario straordinario del Governo.

Articolo 5.
Ambito di applicazione e modalità di effettuazione delle verifiche da parte del Commissario straordinario.
1.
Il Commissario straordinario provvede, con cadenza mensile e anche coordinandosi con gli Uffici speciali per la ricostruzione, alle verifiche previste dai Titoli I e II della presente ordinanza in misura pari al 5 per cento dei provvedimenti di concessione dei contributo per ciascuno dei casi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell’art. 2 della presente ordinanza (per un totale complessivo del 15%), disposti ai sensi delle ordinanze richiamate all’articolo 1 e del 10% dei provvedimenti di rimborso per gli interventi di delocalizzazione concessi ai sensi delle ordinanze richiamate all’articolo 3, che non siano stati già oggetto di verifica da parte degli Uffici speciali.
2. Al fine di consentire lo svolgimento delle verifiche di cui al comma 1, gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono ai sorteggi previsti dagli articoli 2 e 4 della presente ordinanza e alla successiva trasmissione, in via telematica, dei provvedimenti e della relativa documentazione al Commissario straordinario.
3. Il Commissario straordinario, tramite la propria struttura, provvede alle verifiche secondo le modalità di cui agli articoli 2 e 4, avvalendosi anche degli Uffici speciali per la ricostruzione per i sopralluoghi e le ispezioni necessarie al fine di un effettivo controllo.
4. Le verifiche di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalità stabilite dagli articoli 2 e 4 della presente ordinanza.
5. Con provvedimento dirigenziale, si provvede a definire i criteri e le modalità organizzative per l’effettuazione delle verifiche di cui al Titolo I della presente ordinanza di competenza del Commissario straordinario.

Titolo IV
Esito negativo dei controlli e attività di riscossione.

Articolo 6
Revoca dei contributi e dei rimborsi e attività di riscossione.
1.
Nel caso in cui all’esito delle verifiche disciplinate dai precedenti Titoli, i Presidenti di Regione – Vice Commissari o il Commissario straordinario accertino l’avvenuta concessione di un contributo o di un rimborso non dovuto ovvero l’esecuzione di interventi difformi da quelli finanziati provvedono all’immediata revoca, anche parziale, del provvedimento e alla richiesta di restituzione delle somme eventualmente erogate e dei relativi interessi.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è comunicato al beneficiario, anche, ove possibile, tramite posta elettronica certificata, con richiesta di provvedere all’integrale restituzione della somma capitale e degli interessi entro il termine di 30 giorni. Il Commissario straordinario può provvedere alla comunicazione di cui al comma 1 per il tramite degli Uffici speciali della ricostruzione, a cui sono trasmessi i provvedimenti di revoca disposti all’esito delle verifiche di cui al Titolo III.
3. I Presidenti di Regione – Vice Commissari o il Commissario straordinario possono, in relazione ai provvedimenti di cui al comma 1, disporre, su richiesta dell’interessato da effettuarsi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 2, la rateizzazione del pagamento della somma capitale e dei relativi interessi. A tal fine, si tiene conto delle condizioni economiche del richiedente anche in relazione all’entità del contributo o del rimborso oggetto della richiesta di ripetizione, disponendo, in caso di accoglimento dell’istanza, che il pagamento avvenga secondo un numero di rate non superiori al numero di 24 e di importo non inferiore ad euro 100,00. In ogni caso, il debito può essere estinto in qualsiasi momento mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dai Presidenti di Regione o dal Commissario straordinario ai sensi del secondo periodo del presente comma, l’obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare dovuto in un’unica soluzione.
4. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 2 e 3, i Presidenti di Regione – Vice Commissari o il Commissario straordinario provvedono alla riscossione coattiva di quanto dovuto. Si applicano per la riscossione coattiva le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 603 e s.m.i. Il Commissario straordinario può avvalersi degli Uffici speciali per la ricostruzione per gli adempimenti richiesti all’ente impositore dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 603 del 1972.
5. Al fine di regolare l’attività di riscossione coattiva delle somme indebitamente erogate, il Commissario straordinario provvede a stipulare un’apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate Riscossione entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

Titolo V
Disposizioni finali.

Articolo 7
Disposizioni finanziarie.
1. Agli oneri economici derivanti dall’attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’articolo 4 del decreto legge n. 189 del 2016.

Articolo 8
Entrata in vigore ed efficacia.
1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed è pubblicata, ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.

Paola De Micheli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.