Ultimo aggiornamento: 27 Marzo 2020

Testo coordinato NON UFFICIALE dell’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016 con le modifiche apportate dalle ordinanze n. 12 del 9 gennaio 2017, n. 29 del 9 giugno 2017 e n. 80 del 2 agosto 2019.

Premesse della redazione:
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ORDINANZA n. 10 del 19 dicembre 2017 e successive modifiche (testo coordinato non ufficiale)
LE MODIFICHE AL TESTO ATTUATE DALL’ ORDINANZA N. 80 SONO RIPORTATE TRA I SEGNI ((…)) .

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016
Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016.

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, Vasco Errani, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Richiamato il comma 2 dell’articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il Commissario Straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d’intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;
Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”;
Visto l’articolo 2 del citato decreto legge n. 189/2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari”;
Visto il DPCM 8 luglio2016 con il quale è stato approvato l’aggiornamento del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento ed agibilità per edifici ordinari dell’emergenza post-sisma e relativo manuale di compilazione;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;
Vista l’ordinanza n. 392 del 6 settembre 2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile con la quale, all’art. 3, è stato stabilito che per lo svolgimento delle verifiche di agibilità post sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi calamitosi in premessa, la DICOMAC provvede al coordinamento delle attività di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014, relative alla procedura mediante impiego delle schede ‘AeDES’;
Vista l’ordinanza n. 405 del 10 novembre 2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile con la quale, all’art. 1, in considerazione del notevole incremento del quadro di danneggiamento causato dagli eventi del 26 e 30 ottobre 2016, al fine di velocizzare quanto più possibile l’analisi del danno al patrimonio edilizio privato dei territori colpiti, anche allo scopo di individuare l’esatto fabbisogno di soluzioni abitative temporanee e di breve termine, la DICOMAC provvede al coordinamento di una attività di ricognizione preliminare dei danni al suddetto patrimonio edilizio da effettuarsi su singoli edifici o a tappeto su tutti i fabbricati ubicati in aree perimetrate individuate dai Sindaci dei Comuni interessati;
Preso atto che la ricognizione viene effettuata utilizzando la scheda sintetica ‘FAST’ (scheda per il rilevamento sui Fabbricati per l’Agibilità Sintetica post-Terremoto) finalizzata a selezionare gli edifici agibili rispetto a quelli non utilizzabili immediatamente. La ricognizione è effettuata ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014;
Rilevato che la ricognizione FAST viene effettuata da tecnici dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, da professionisti già abilitati per lo svolgimento delle attività previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 luglio 2014, da ulteriori tecnici professionisti che a titolo volontario si rendono disponibili, iscritti agli ordini e collegi professionali nazionali degli architetti, degli ingegneri e dei geometri dotati abilitati all’esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell’ambito dell’edilizia e da ulteriori tecnici dipendenti di Pubbliche Amministrazioni dotati di professionalità tecniche e adibiti, nelle Amministrazioni di appartenenza, allo svolgimento di funzioni in materia di edilizia, opere e lavori pubblici e individuati dalle medesime Amministrazioni.
Verificato l’esteso livello di danneggiamento nelle regioni interessate dagli eventi del 26 e 30 ottobre 2016 che non consente di poter esperire, dopo il giudizio di non utilizzabilità della scheda FAST, anche ulteriori verifiche finalizzate alla compilazione delle schede AeDES per tutti gli edifici danneggiati;
Visto il verbale sottoscritto a seguito dell’incontro del 1 dicembre 2016 tra il Commissario Straordinario, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ed i rappresentanti della Rete delle Professioni durante il quale è stata acquisita la disponibilità dei professionisti a redigere le schede AeDES per tutti quegli edifici ritenuti inutilizzabili a seguito della procedura FAST;
Vista l’ordinanza n. 422 del 16 dicembre 2016 con la quale, ravvisata l’opportunità di introdurre ulteriore modifica all’organizzazione del censimento dei danni a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, come disciplinato dalle richiamate ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 392/2016 e 405/2016, all’art. 1 si è previsto che allo svolgimento delle verifiche mediante l’impiego della scheda FAST si provveda a cura della DICOMAC, mentre è stata rinviata ad apposita ordinanza del Commissario Straordinario la disciplina di una diversa modalità per la compilazione della scheda AeDES per gli edifici danneggiati ritenuti inutilizzabili, da ricondurre all’attività dei liberi professionisti nel quadro delle misure per la concessione dei contributi per la ricostruzione, fatti salvi casi specifici per i quali provvede il citato Dipartimento secondo la previgente disciplina;
Acquisito il favorevole avviso del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
Vista l’intesa espressa dai Presidenti delle Regioni – Vicecommissari nella cabina di coordinamento del 7 dicembre 2016;
Visti gli artt. 33, comma 1, del decreto legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;

DISPONE

Articolo 1
Censimento dei danni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, i tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali e nell’elenco speciale di cui all’art. 34 del decreto legge n. 189 del 2016, abilitati all’esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell’ambito dell’edilizia, fatti salvi i casi particolari disciplinati dall’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 422/2016 richiamata in premessa, possono essere incaricati della compilazione delle schede AeDES anche indipendentemente dall’attività progettuale.
1-bis. Qualora alla data di entrata in vigore della presente ordinanza non sia ancora stato pubblicato l’avviso previsto dal secondo periodo del primo comma dell’art. 34 del decreto legge n. 189 del 2016, l’incarico di cui al primo comma potrà essere conferito esclusivamente ai tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, abilitati all’esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell’ambito dell’edilizia, che attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, il possesso dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco speciale come individuati nell’art. 34 del decreto legge n. 189 del 2016 e nell’apposita ordinanza commissariale. Nei casi di omessa richiesta di iscrizione nell’elenco speciale previsto dall’art. 34 del decreto legge n. 189 del 2016, di rigetto della richiesta di iscrizione nell’elenco speciale previsto dall’art. 34 del decreto legge n. 189 del 2016 ovvero di cancellazione dall’elenco speciale previsto dall’art. 34 del decreto legge n. 189 del 2016, è escluso il riconoscimento al professionista di qualsiasi compenso e/o indennizzo per l’attività svolta, anche sotto forma di contributo ai sensi del quinto comma del sopra menzionato art. 34, che, ove già corrisposto in tutto o in parte, viene revocato.
1 – ter. Qualora alla data di entrata in vigore della presente ordinanza non sia ancora stato istituito l’elenco speciale previsto dall’art. 34 del decreto legge n. 189 del 2016, l’incarico di cui al primo comma potrà essere conferito esclusivamente ai tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, abilitati all’esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell’ambito dell’edilizia, che attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, di essere in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e di non aver commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC. Nei casi di omessa richiesta di iscrizione nell’elenco speciale previsto dall’art. 34 del decreto legge n. 189 del 2016, di rigetto della richiesta di iscrizione nell’elenco speciale previsto dall’art. 34 del decreto legge n. 189 del 2016 ovvero di cancellazione dall’elenco speciale previsto dall’art. 34 del decreto legge n. 189 del 2016, è escluso il riconoscimento al professionista di qualsiasi compenso e/o indennizzo per l’attività svolta, anche sotto forma di contributo ai sensi del quinto comma del sopra menzionato art. 34, che, ove già corrisposto in tutto o in parte, viene revocato.
2. Entro 15 giorni dalla comunicazione da parte dei comuni della non utilizzabilità dell’edificio ovvero entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, laddove la comunicazione di inutilizzabilità sia già stata inviata, gli aventi diritto ai contributi, previsti in materia di ricostruzione privata dal decreto legge decreto legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e dalle ordinanze commissariali, possono conferire ai tecnici professionisti, in possesso dei requisiti previsti dai precedenti commi 1, 1- bis e 1-ter, l’incarico, da espletarsi entro i successivi 15 giorni, di redigere e consegnare agli Uffici Speciali per la Ricostruzione le schede AeDES degli edifici danneggiati e dichiarati inutilizzabili sulla base delle schede FAST, corredate dalle relative perizie giurate. Oltre alla scheda AeDES i tecnici professionisti devono allegare alla perizia giurata una esauriente documentazione fotografica ed una sintetica relazione elaborata con particolare riferimento alle sezioni 3, 4, 5, 7 e 8 della scheda e con adeguata giustificazione del nesso di causalità del danno come determinato dagli eventi della sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016. Quest’ultimo aspetto deve essere particolarmente curato per gli edifici con interventi già finanziati da precedenti eventi sismici e non ancora conclusi, di cui all’art. 13 del decreto legge n. 189 del 2016, per i quali è richiesta un’adeguata documentazione fotografica del danno pregresso, dell’eventuale intervento parziale già effettuato e del danno prodotto dalla sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016. Fino all’istituzione dei predetti Uffici Speciali, le perizie di cui al presente comma sono consegnate presso gli uffici regionali provvisoriamente individuati dai Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice Commissari, gli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della presente ordinanza si fa fronte mediante le risorse previste dall’articolo 5 del decreto legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
((2-bis. Il professionista che presenta la scheda Aedes e la perizia giurata di cui al comma 2 cura in particolare l’esatta identificazione del perimetro dell’unità strutturale.))
3. Le schede AeDES e le perizie giurate di cui al comma 2 sono trasmesse ai Comuni territorialmente competenti per le attività di quantificazione del fabbisogno abitativo di cui all’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394/2016.
4. Per lo stesso edificio il tecnico professionista che ha eventualmente redatto la scheda FAST non può predisporre la scheda AeDES;
5. Ogni singolo professionista può redigere al massimo n. 60 schede AeDES. La presentazione di un numero superiore alle 60 schede comporta la cancellazione o la non iscrizione all’elenco speciale di cui all’art. 34 del decreto-legge n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, come modificato ed integrato dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017; ))
(( 6. Ai fini del riconoscimento del compenso dovuto al professionista per la compilazione della scheda AeDES, non si applica la soglia massima di assunzione degli incarichi, prevista per le opere pubbliche dal comma 6 del medesimo articolo 34, né rilevano i criteri, stabiliti dall’ordinanza commissariale n. 12 del 9 gennaio 2017 e s.m.i., finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi nel settore degli interventi di ricostruzione privata. Resta fermo il limite massimo previsto dal precedente comma 5.

Articolo 2
Attività di controllo
1. Il progetto relativo alla riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione dell’edificio danneggiato oggetto della perizia giurata relativa alla scheda AeDES elaborata ai sensi della presente ordinanza non può essere presentato prima di trenta giorni dal deposito della perizia giurata.
2. Gli Uffici speciali della ricostruzione provvedono al controllo delle perizie giurate relative alle schede AeDES nella misura di almeno il 10% al fine di valutare la dichiarata connessione del danno agli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 e la congruità dell’esito, sempre in relazione ai danni accertati. Con successivo provvedimento saranno indicate le modalità per l’estrazione del campione.
3. Per l’attività di controllo di cui al comma 2 gli Uffici Speciali della Ricostruzione si avvalgono dei tecnici pubblici che abbiano i requisiti per l’iscrizione negli Elenchi del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) ai sensi dell’art. 2 del DPCM 8 luglio 2014, prioritariamente appartenenti alle amministrazioni regionali interessate.
4. Nell’ambito della valutazione delle perizie giurate consegnate dai professionisti il Commissario Straordinario si potrà avvalere della collaborazione della Guardia di Finanza secondo modalità che saranno concordate con il Comando Generale. In particolare, tale valutazione sarà finalizzata ad accertare la corrispondenza tra l’edificio periziato, e relativa documentazione fotografica, e quello dichiarato ai fini della richiesta di contributo.
5. Nel caso di accertamento di una scheda AeDES “falsa o completamente errata” si procede ai sensi di legge ed il professionista sarà cancellato o non iscritto all’elenco speciale di cui all’art. 34 del decreto legge n. 189/2016. Nel caso in cui viene accertata una non congruità dell’esito della scheda con il quadro valutativo si procede d’ufficio, previo confronto con il professionista, alla sua correzione. Se ad un professionista sono contestate come incongrue più di tre schede AeDES la sua posizione verrà valutata dall’Osservatorio Nazionale, che sarà istituito di concerto tra Commissario e Rete delle Professioni, e lo stesso potrà essere sospeso o non iscritto all’elenco speciale, di cui all’art. 34 del decreto legge n. 189/2016, per un periodo da tre a nove mesi.

Articolo 3
Compenso e sua liquidazione
1. Il compenso per la redazione della perizia giurata relativa alla scheda AeDES elaborata ai sensi della presente ordinanza è ricompreso nelle spese tecniche per la ricostruzione degli immobili danneggiati di cui all’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016.
2. Con successiva ordinanza commissariale vengono determinate le misure massime del rimborso dovuto per la relativa elaborazione e connesse attività periziali, articolandole in base al numero delle unità immobiliari ovvero alle loro caratteristiche specifiche nel caso di edifici a ‘grande luce’, per i quali la scheda da elaborare è quella appositamente prevista (AeDES-GL).
3. La liquidazione del compenso della perizia giurata relativa alla scheda AeDES avverrà al momento dell’emissione del decreto di concessione del contributo, contestualmente al pagamento dei tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione dell’intervento di riparazione, ripristino o ricostruzione dell’edificio danneggiato.

Articolo 4
Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia
1. In considerazione della necessità di dare urgente avvio alle operazione di completamento del censimento dei danni la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
2. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Vasco Errani
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.