Ultimo aggiornamento: 20 Giugno 2017

Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili.

Per il testo coordinato dell’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016 si può consultare il link: ORDINANZA n. 4 del 17 novembre 2016 e successive modifiche (testo coordinato non ufficiale) – DANNI LIEVI ALLE ABITAZIONI E ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
 INDICE
Art. 1 – Ambito di applicazione
Art. 2 – Presentazione della comunicazione di avvio dei lavori
Art. 3 – Avvio dei lavori
Art. 4 – Documentazione integrativa e domanda di contributo
Art. 5 – Conclusione dei lavori
Art. 6 – Interventi su edifici dichiarati di interesse culturale
Art. 7 – Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia
Allegato 1 – INDIVIDUAZIONE DELLA SOGLIA DI DANNO LIEVE PER EDIFICI A DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE ABITATIVA O ASSIMILABILE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 17 novembre 2016
Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili. (Ordinanza n. 4).
(16A08275)
(GU n.278 del 28112016)

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016:
Visto il decreto‐legge n. 189 del 17 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, ed in particolare gli articoli 2, comma 1, lettera b), e comma 5, lettera d), 3, 5, 6, 8 e 33;
Visto il decreto‐legge 11 novembre 2016, n. 205, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 2016, ed in particolare l’art. 9;
Considerato che gli eventi sismici del 24 agosto 2016 hanno prodotto danni ingenti al patrimonio edilizio ‐ abitativo nonché a parte del sistema produttivo dei comuni interessati, rendendo necessarie le conseguenti verifiche di agibilità compiute da personale tecnico, il quale ha operato sotto il coordinamento della Dicomac ed ha compilato schede AeDES, a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, con esiti differenziati dalla lettera A alla lettera F;
Considerato che alle diverse classificazioni di agibilità corrispondono livelli di gravità del danno diversificati e che pertanto si è ritenuto opportuno operare una graduazione degli interventi di riparazione e recupero a cominciare da quelli che possono essere eseguiti con maggior rapidità, in modo da agevolare il pronto rientro dei cittadini nelle abitazioni che hanno subito danni consistenti, ma non gravi, e comunque riparabili con interventi di rafforzamento locale che consentano il ripristino immediato dell’agibilità;
Considerato altresì che, per gli ulteriori danni causati dai successivi eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, tenuto conto delle difficoltà di ottenere celermente la predisposizione di nuove schede AeDES ovvero l’aggiornamento di quelle precedentemente compilate, nonché dell’ampliamento del novero dei comuni interessati ai sensi dell’art. 1 del decreto‐legge 11 novembre 2016, n. 205, è stata prevista dall’art. 9 del medesimo decreto l’effettuazione di procedure speditive da disciplinare con apposite ordinanze di protezione civile, sulla base delle quali gli immobili con danni lievi avrebbero potuto essere dichiarati non utilizzabili;
Vista l’ordinanza del Capo Dipartimento di protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, che ha disciplinato un’attività di ricognizione preliminare dei danni al patrimonio edilizio privato da compiersi utilizzando una scheda FAST (Fabbricati per l’agibilità sintetica post‐terremoto), con l’obiettivo di selezionare gli edifici agibili distinguendoli da quelli non utilizzabili nell’immediato; Ritenuto quindi di dover individuare, quale prima misura per il rientro nelle proprie abitazioni delle famiglie sgomberate o per la ripresa delle attività economiche danneggiate, la immediata riparazione delle unità immobiliari destinate ad uso abitativo o produttivo che sono state oggetto di ordinanza di inagibilità temporanea, recuperabile con misure di pronto intervento a fronte di danni lievi attestati dalle predette schede AeDES, ovvero dichiarate non utilizzabili sulla base delle suindicate schede FAST, con riserva di disciplinare con successive ordinanze gli ulteriori e più complessi interventi di ricostruzione e riparazione;
Ritenuto che gli interventi di «riparazione o intervento locale» così come definiti al punto 8.4.3 delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, nel caso degli edifici oggetto della presente ordinanza, possono riguardare esclusivamente singole parti o elementi della struttura e interessare porzioni limitate della costruzione, e che conseguentemente il progetto e la valutazione della sicurezza possono essere riferiti alle sole parti o elementi interessati e documentare che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, non siano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti;
Ritenuto pertanto di dover disciplinare le modalità di presentazione della documentazione al fine di consentire il ripristino immediato della agibilità degli edifici che hanno subito danni lievi secondo le schede AeDES, ovvero dichiarati non utilizzabili sulla base delle suindicate schede FAST, attraverso interventi tesi alla riparazione con rafforzamento locale, salve le successive richieste di contributi da presentare secondo la disciplina di dettaglio che sarà dettata con ulteriore ordinanza;
Considerato che gli interventi riferiti agli edifici dichiarati temporaneamente inagibili ovvero non utilizzabili, oggetto della presente ordinanza, sono particolarmente urgenti e indifferibili anche perché coinvolgono un numero rilevante di famiglie le cui abitazioni sono state danneggiate;
Sentito il Ministero dell’interno che, al fine di agevolare gli operatori economici interessati, ha predisposto uno specifico modello di domanda di iscrizione all’Anagrafe antimafia degli esecutori, pubblicato sul sito istituzionale di ciascuna prefettura, nella sezione «Amministrazione trasparente», che potrà essere utilizzato anche ai fini dell’esecuzione degli interventi di cui alla presente ordinanza;
Sentita nelle sedute del 26 ottobre e del 14 novembre 2016 la cabina di coordinamento della ricostruzione;
Dispone:

Art. 1
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano nei comuni di cui all’art. 1 del decreto‐legge n. 189 del 17 ottobre 2016nonché nei comuni di cui all’elenco aggiuntivo approvato con l’ordinanza del Commissario straordinario emessa ai sensi dell’art. 1 del decreto‐legge 11 novembre 2016, n. 205, limitatamente agli immobili adibiti ad uso abitativo o ad attività produttiva che risultano danneggiati a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016, con danni lievi attestati dalle schede AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, ovvero che sono dichiarati non utilizzabili sulla base maggio 2011, ovvero che sono dichiarati non utilizzabili sulla base delle schede FAST di cui all’ordinanza del Capo della protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, e che sono oggetto di ordinanza di inagibilità emessa dall’autorità competente.
2. Per gli immobili di cui al comma precedente, ai sensi dell’art. 8 del predetto decreto‐legge n. 189 del 2016, i soggetti legittimati possono avviare immediatamente gli interventi di riparazione con rafforzamento locale secondo le modalità e le procedure stabilite con la presente ordinanza, salva la facoltà di richiedere l’accesso ai contributi di cui all’art. 5, comma 8, del medesimo decretosecondo le modalità e le procedure stabilite con successiva ordinanza.
3. Agli effetti della presente ordinanza:
a) per «edificio» si intende l’unità strutturale caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici strutturalmente contigui, ma almeno tipologicamente diversi, quali ad esempio: fabbricati costruiti in epoche diverse; fabbricati costruiti con materiali diversi; fabbricati con solai posti a quota diversa; fabbricati aderenti solo in minima parte;
b) per «unità immobiliare» si intende ogni parte di immobile che, nello stato di fatto in cui si trova, è di per se stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio, ivi compresi i locali pertinenziali;
c) per «attività produttive» si intendono quelle definite all’art. 1 dell’Allegato 1 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014;
d) per «danni lievi» si intendono, in relazione alle diverse tipologie gli edifici, quelli individuati nell’Allegato 1 alla presente ordinanza;
e) per «riparazione con rafforzamento locale» si intendono gli interventi definiti al punto 8.4.3 delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008.
4. La comunicazione di cui all’art. 2 può essere presentata purché all’interno di un edificio sia presente almeno una unità immobiliare destinata ad uso abitativo o ad attività produttiva, oggetto di ordinanza di inagibilità temporanea o parziale ovvero di dichiarazione di non utilizzabilità come specificato al comma 1. Qualora, per uno stesso edificio, siano state emesse più ordinanze di inagibilità relative a diverse unità immobiliari con esiti di classificazione tra loro diversi, il tecnico incaricato del progetto verifica l’effettivo danneggiamento dell’edificio nel suo complesso e richiede all’ufficio speciale per la ricostruzione la riclassificazione univoca dell’edificio stesso. Sulla base delle verifiche condotte, l’ufficio speciale per la ricostruzione trasmette al comune territorialmente competente la documentazione necessaria per l’eventuale adozione di una nuova ordinanza che attribuisca all’edificio un’unica classificazione.

Art. 2
Presentazione della comunicazione di avvio dei lavori
1. Le comunicazioni di avvio dei lavori di cui all’art. 8, comma 3, del decreto‐legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono presentate dai soggetti legittimati agli uffici speciali per la ricostruzione di cui all’art. 3 dello stesso decreto. Fino all’istituzione dei predetti uffici speciali, le comunicazioni sono depositate presso gli uffici regionali provvisoriamente individuati dai Presidenti delle regioni, in qualità di vice commissari.
2. La comunicazione, resa nelle forme di cui all’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, deve indicare, per ciascuna unità immobiliare compresa nell’edificio, con riferimento alla data dell’evento sismico:
a) gli estremi e la categoria catastali;
b) la superficie complessiva;
c) la destinazione d’uso;
d) il numero e la data dell’ordinanza comunale di inagibilità;
e) il nominativo dei proprietari e la relativa quota di proprietà;
f) l’eventuale nominativo dei locatari o comodatari, residenti e non, e gli estremi del contratto di locazione o comodato.
3. Nella comunicazione devono inoltre essere individuati:
a) i tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza;
b) l’impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tra almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale intesa all’affidamento dei lavori alla migliore offerta, alla quale possono partecipare solo le imprese che:
risultino aver presentato domanda di iscrizione nell’Anagrafe di cui all’art. 30, comma 6, del decreto‐legge n. 189 del 2016 con le modalità di cui al successivo comma 4, e che, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo, abbiano altresì prodotto l’autocertificazione di cui all’art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;
non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell’art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;
siano in possesso, per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, della qualificazione ai sensi dell’art. 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. La domanda di iscrizione all’Anagrafe antimafia degli esecutori va presentata all’indirizzo Pec della struttura di missione del Ministero dell’interno (strutturamissionesisma@pec.interno.it) ovvero, in caso di documentata impossibilità tecnica di tale invio, in forma cartacea alla prefettura del luogo di residenza dell’operatore od ove l’impresa ha la sede legale. La prefettura rilascia la ricevuta di acquisizione della domanda e provvede a trasmetterla senza indugio via Pec alla struttura di missione.
5. Alla comunicazione devono essere allegati, ai sensi delle disposizioni del decreto‐legge e in particolare dell’art. 8:
a) perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione, completa di adeguata relazione che attesti il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici del 24 agosto e/o del 26 e 30 ottobre 2016, con espresso riferimento alla scheda AeDES ovvero alla dichiarazione di non utilizzabilità emessa per l’edificio in questione;
b) progetto degli interventi che si intendono eseguire con:
i. descrizione dei danni rilevati e degli interventi necessari per rimuovere lo stato di inagibilità certificato dall’ordinanza comunale;
ii. indicazione degli interventi edilizi da eseguire, corredata da adeguati elaborati a norma della vigente legislazione;
iii. indicazione degli interventi strutturali da eseguire, sviluppata con adeguati elaborati, nei limiti di quanto disposto dal punto 8.4.3 delle norme tecniche approvate col decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008;
iv. indicazione di eventuali opere di efficientamento energetico dell’intero edificio intese a conseguire obiettivi di riduzione delle dispersioni ovvero, mediante impiego di fonti energetiche rinnovabili, di riduzione dei consumi da fonti tradizionali;
v. computo metrico estimativo dei lavori di riparazione con rafforzamento locale nonché di realizzazione delle finiture connesse e delle eventuali opere di efficientamento energetico, redatto sulla base del prezziario unico di cui all’art. 6, comma 7, del decreto‐legge n. 189 del 2016 ovvero, fino all’approvazione di questo, del vigente elenco regionale dei prezzi e integrato con le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta nei limiti massimi stabiliti dal medesimo decreto‐legge;
vi. esauriente documentazione fotografica dei danni subiti dall’edificio;
c) dichiarazione autocertificativa con la quale il richiedente attesti che l’immobile interessato dall’intervento non è totalmente abusivo e che lo stesso non risulta interessato da ordini di demolizione, anche se sospesi con provvedimento giudiziale, e che lo stesso non ha usufruito di altri contributi pubblici;
d) documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l’individuazione dell’impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalità seguite per la scelta;
e) dichiarazione autocertificativa con la quale l’impresa incaricata di eseguire i lavori attesti di aver presentato domanda di iscrizione nell’Anagrafe di cui all’art. 30, comma 6, del decreto‐legge n. 189 del 2016, allegando la ricevuta rilasciata ai sensi del precedente comma 4;
f) dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori attesti di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 34, comma 2, del decreto‐legge n. 189 del 2016, impegnandosi a iscriversi nell’elenco speciale ivi previsto e di non avere rapporti con l’impresa appaltatrice;
g) eventuale polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all’evento sismico, dalla quale risulti l’importo assicurativo riconosciuto.
6. Qualora il richiedente, in relazione a edifici per i quali la scheda AeDES originaria abbia registrato un esito indicato come E, attesti attraverso la perizia asseverata di cui al comma 4, lettera a), un livello di danneggiamento difforme e riconducibile all’art. 1 della presente ordinanza, l’ufficio speciale per la ricostruzione, all’esito delle verifiche di propria competenza, trasmette la relativa documentazione al comune per l’eventuale adozione di nuova ordinanza, da cui risulti la corretta classificazione e che abiliti l’avvio degli interventi di cui alla presente ordinanza.
7. L’ufficio che riceve la comunicazione a norma del comma 1 ne informa il comune territorialmente competente ai sensi dell’art. 8, comma 3, del decreto‐legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Art. 3
Avvio dei lavori
1. Contestualmente al deposito della comunicazione di cui all’art. 2 i soggetti legittimati possono avviare i lavori di riparazione con rafforzamento locale dell’edificio.
2. I lavori oggetto dell’immediata riparazione devono comunque essere eseguiti nel rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, nonché dei contenuti generali della vigente pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica.
3. I soggetti interessati dovranno allegare o autocertificare quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica.
4. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dalla presente ordinanza e dal decreto‐legge, resta fermo il potere di vigilanza sull’attività urbanistico‐edilizia e sulla realizzazione delle opere in zona sismica attribuito ai comuni ed alle strutture competenti in materia sismica dagli articoli 27 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle vigenti leggi regionali.

Art. 4
Documentazione integrativa e domanda di contributo
1. Nel termine di trenta giorni dall’inizio dei lavori, i soggetti legittimati depositano presso l’ufficio che ha ricevuto la comunicazione di cui all’art. 2 la documentazione che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori e che sia comunque necessaria per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e per il deposito del progetto strutturale o per l’autorizzazione sismica. L’ufficio speciale informa del detto deposito il comune territorialmente competente.
2. La domanda di concessione del contributo di cui all’art. 5, comma 8, del decreto‐legge 17 ottobre 2016, n. 189, per i lavori eseguiti sulla base delle comunicazioni di cui all’art. 2 è presentata nei termini e con le modalità di cui all’art. 8, comma 4, del medesimo decreto‐legge.

Art. 5
Conclusione dei lavori
1. I lavori di cui all’art. 2, se ammessi a contributo, devono essere ultimati entro sei mesi dalla data di concessione del contributo medesimo, a pena di decadenza dallo stesso. A richiesta dei soggetti interessati, i comuni possono autorizzare, per giustificati motivi, la proroga del termine per non più di due mesi.
2. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori in dipendenza di motivati provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione, accertato dal comune, non è calcolato ai fini del termine per l’ultimazione degli stessi.
3. Qualora i lavori non vengano ultimati nei termini stabiliti ai sensi del comma 1, il vice commissario competente procede alla revoca del contributo concesso previa diffida ad adempiere, rivolta ai soggetti beneficiari dei contributi, entro un termine comunque non superiore a trenta giorni.

Art. 6
Interventi su edifici dichiarati di interesse culturale
1. Per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42l’inizio dei lavori è comunque subordinato all’autorizzazione della direzione generale per i beni culturali e paesaggistici. I termini per l’esecuzione dei lavori decorrono dalla data della predetta autorizzazione.

Art. 7
Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia
1. In considerazione della necessità di dare urgente avvio agli interventi edilizi di cui all’art. 1, in modo da consentire a numerose famiglie di rientrare nelle proprie abitazioni danneggiate dal sisma, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell’art. 39 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i..

Roma, 17 novembre 2016
Il Commissario: Errani
Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2016
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, foglio n. 3024

Allegato 1
INDIVIDUAZIONE DELLA SOGLIA DI DANNO LIEVE PER EDIFICI A DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE ABITATIVA O ASSIMILABILE
Danno lieve per edifici in muratura.
Si intende per danno lieve il danno conseguente alla crisi sismica iniziata a far data dal 24 agosto 2016, subito dagli edifici dichiarati inagibili temporaneamente o parzialmente secondo la procedura AeDES, oppure non utilizzabili a seguito della procedura speditiva approvata dalla protezione civile, che non supera le condizioni di seguito definite:
lesioni diffuse di qualunque tipo, nelle murature portanti o negli orizzontamenti, per un’estensione maggiore del 30% della superficie totale degli elementi interessati, a qualsiasi livello;
lesioni concentrate passanti, nelle murature (pareti) o nelle volte, di ampiezza superiore a millimetri 5;
evidenza di schiacciamento nelle murature (pareti o colonne) o nelle volte;
presenza di crolli significativi nelle strutture portanti, nei solai o nelle scale, anche parziali;
distacchi ben definiti fra strutture verticali ed orizzontamenti e all’intersezione dei maschi murari;
pareti fuori piombo correlate ai danni subiti per una ampiezza superiore a 3 cm sull’altezza di un piano o comunque che riguardano un’altezza superiore ai 2/3 della parete stessa;
crollo di elementi di chiusura (tamponamenti), interposti fra colonne in muratura portanti, per un’estensione in superficie prospettica non inferiore al 20% rispetto al livello interessato;
perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il 50% delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle condizioni di cui sopra, prescindendo dalla entità fisica del danno.
Danno lieve per edifici in cemento armato.
Si intende per danno lieve il danno conseguente alla crisi sismica iniziata a far data dal 24 agosto 2016, subito dagli edifici dichiarati inagibili temporaneamente o parzialmente secondo la procedura AeDES, oppure non utilizzabili a seguito della procedura speditiva approvata dalla protezione civile, che non supera le condizioni di seguito definite:
lesioni passanti nelle tamponature, di ampiezza superiore a millimetri 2, per un’estensione ≥ 30% delle tamponature, ad un qualsiasi livello;
presenza di schiacciamento nelle zone d’angolo dei pannelli di tamponatura, per un’estensione ≥ 20% ad un qualsiasi livello;
perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il cinquanta per cento delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle condizioni di cui sopra, prescindendo dalla entità fisica del danno;
lesioni per flessione, nelle travi, superiori a 1 mm, per una estensione ≤ 10% degli elementi di un piano;
lesioni per flessione, nei pilastri, superiori a 0.5 mm, per una estensione ≤ 10% degli elementi di un piano;
evidenti lesioni per schiacciamento, nei pilastri;
lesioni strutturalmente rilevanti (ai fini della resistenza ai carichi gravitazionali o della ripartizione delle azioni orizzontali) negli orizzontamenti e nelle coperture.
Danno lieve per edifici a struttura mista.
Si intende per danno lieve quello sopra descritto per la tipologia costruttiva prevalente in relazione alla capacità di resistere alle azioni sismiche.
Nel caso di mancanza di una tipologia prevalente o per tipologie costruttive diverse dalla muratura e dal cemento armato, il professionista incaricato dimostra il danno adottando criteri simili a quelli adottati per le tipologie qui trattate.
Individuazione della soglia di danno lieve per edifici a destinazione prevalentemente produttiva.
Per edifici a prevalente destinazione ad uffici, commercio, industria, artigianato, turismo, alberghi, aziende agrituristiche, residenze pertinenziali delle attività produttive inserite nello stesso edificio, realizzati con struttura portante in muratura, in cemento armato tradizionale o mista, il danno lieve è individuato sulla base delle stesse condizioni stabilite per gli edifici a prevalente destinazione residenziale.
Le stesse condizioni devono intendersi estese agli edifici rurali con identica tipologia strutturale, destinati a ricovero animali od attrezzature.
Per edifici a prevalente destinazione commerciale, industriale, artigianale, residenze pertinenziali delle attività produttive inserite nello stesso edificio, realizzati in struttura prefabbricata in cemento armato o in acciaio per danno lieve si intende il danno diffuso su almeno il 25% delle superfici verticali e./o orizzontali, senza crolli, o concentrato sulle strutture verticali per un’estensione minore o uguale al 5% degli elementi di un piano, senza deformazioni e spostamenti alla base o in sommità, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell’edificio, un intervento di rafforzamento locale.