Ultimo aggiornamento: 11 Ottobre 2018

Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016. (16G00218)
(GU n.264 del 11112016)

 INDICE
Art. 1 – Ambito di applicazione
Art. 2 – Disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori
Art. 3 – Incentivi alle attività agricole e produttive
Art. 4 – Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile
Art. 5 – Disposizioni concernenti il personale impiegato presso la Struttura del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione
Art. 6 – Interventi immediati sul patrimonio culturale
Art. 7 – Misure urgenti per le infrastrutture viarie
Art. 8 – Misure urgenti per lo svolgimento dell’anno scolastico 2016/2017
Art. 9 – Interventi di immediata esecuzione
Art. 10 – Norme transitorie per consentire il voto degli elettori fuori residenza a causa dei recenti eventi sismici in occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016
Art. 11 – Disposizioni finanziarie
Art. 12 – Entrata in vigore

DECRETO-LEGGE 11 novembre 2016, n. 205
Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016. (16G00218)
(GU n.264 del 11112016)
Vigente al: 11‐11‐2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, e successive modificazioni;
Visto il decreto‐legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 1‐bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, con la quale sono stati estesi, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 388 e n. 389 del 26 agosto 2016, n. 391 del 1° settembre 2016, n. 393 del 13 settembre 2016, n. 394 del 19 settembre 2016, n. 396 del 23 settembre 2016 e n. 399 del 10 ottobre 2016, adottate in attuazione della delibera del 25 agosto 2016;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 400 del 31 ottobre 2016, adottata in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri del 27 ottobre e del 31 ottobre 2016;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 recante nomina del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni per fronteggiare l’eccezionale situazione determinata dal reiterarsi degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, aggravando situazioni preesistenti ed interessando ulteriori aree, a far data dal 24 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 4 novembre 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
Emana il seguente decreto‐legge:

Art. 1
Ambito di applicazione
1. Fermi restando i poteri di ordinanza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, tenuto conto dell’aggravarsi delle conseguenze degli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016, il Commissario di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto‐legge 17 ottobre 2016, n. 189, sulla base di motivate segnalazioni da parte dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in relazione ai territori di propria competenza che hanno subito consistenti danni diffusi a causa del reiterarsi degli eventi sismici, individua, con propria ordinanza, l’elenco dei Comuni, aggiuntivo rispetto a quello di cui all’Allegato 1 al decreto‐legge n. 189 del 2016, al fine dell’estensione dell’applicazione delle misure previste dal decreto‐legge n. 189 del 2016 e dal presente decreto, valutandone la congruità in relazione ai danni riscontrati. In particolare, l’elenco indica i Comuni ai quali, tenuto conto dell’impatto dei danni medesimi sul tessuto economico‐sociale, sull’identità dell’aggregato urbano e sull’omogeneità delle caratteristiche socio‐economiche del territorio interessato, applicare tutte le disposizioni di cui al decreto‐legge n. 189 del 2016, e quelli in relazione ai quali, limitatamente al Titolo IV del medesimo decreto‐legge, far riferimento al singolo soggetto danneggiato. L’elenco proposto dal Commissario è approvato dal Consiglio dei ministri e successivamente comunicato alle Camere. L’articolo 1, comma 2, del decreto‐legge n. 189 del 2016 si applica anche agli eventi sismici oggetto del presente decreto.
2. Il Commissario straordinario di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto‐legge n. 189 del 2016 opera con i poteri di cui al medesimo decreto‐legge e al presente decreto, anche in relazione alla ricostruzione conseguente agli eventi sismici di cui al comma 1.

Art. 2
Disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori
1. Per fronteggiare l’aggravarsi delle esigenze abitative nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, individuando soluzioni che consentano, nelle more della fornitura di diverse soluzioni abitative, un’adeguata sistemazione alloggiativa delle popolazioni, in un contesto comprensivo di strutture a supporto che garantiscano il regolare svolgimento della vita della comunità locale, assicurando anche il presidio di sicurezza del territorio, tenuto conto dell’approssimarsi della stagione invernale, i Sindaci dei Comuni interessati forniscono al Dipartimento della protezione civile le indicazioni relative alle aree da destinare agli insediamenti di container, immediatamente rimuovibili al venir meno dell’esigenza. In assenza di indicazioni, procede il Capo del Dipartimento della protezione civile d’intesa con i Presidenti delle Regioni competenti per territorio. Nella individuazione delle aree deve essere assicurata la preferenza per quelle pubbliche rispetto a quelle private, e il contenimento del relativo numero. I provvedimenti di localizzazione su aree private comportano la dichiarazione di sussistenza di grave necessità pubblica e valgono anche quale provvedimenti di occupazione d’urgenza ai sensi dell’articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
2. La predisposizione delle aree, comprensiva della realizzazione delle opere infrastrutturali strettamente necessarie alla immediata fruizione degli insediamenti, avviene con modalità definite con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, anche in relazione alla effettiva capacità operativa dei soggetti individuati.
3. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla installazione dei moduli di cui ai contratti stipulati per la fornitura mediante noleggio dei container, destinati ad esigenze abitative, uffici e servizi connessi, nel più breve tempo possibile, in relazione all’avanzamento dei lavori di predisposizione delle aree.
4. Ritenute sussistenti le condizioni di estrema urgenza di cui all’articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Dipartimento della protezione civile procede, anche avvalendosi di CONSIP S.p.a, ad effettuare procedure negoziate, anche finalizzate alla individuazione contestuale di una pluralità di aggiudicatari, per la stipula di contratti aventi ad oggetto fornitura, noleggio, disponibilità dei container di cui al comma 1, nonchè correlati servizi e beni strumentali.
5. Le procedure di cui al comma 4 possono essere svolte in deroga agli articoli 40, comma 1, e 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché all’obbligo di utilizzo della banca dati AVCPass, istituita presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Resta fermo il potere di deroga ulteriore con le ordinanze di cui all’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in relazione alle modalità di esecuzione della fornitura.
6. Quando non è possibile individuare più operatori economici per l’affidamento dei contratti di cui al comma 4 in tempi compatibili con l’urgenza di rispondere alle immediate esigenze abitative della popolazione interessata, la procedura negoziata di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 può svolgersi con l’unico operatore eventualmente disponibile, tenuto anche conto della possibilità di suddivisione in lotti degli interventi da affidare in appalto.
7. I Comuni provvedono ad assicurare la gestione delle aree temporanee di cui al presente articolo, acquisendo i servizi necessari con le procedure previste con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile.
8. Per fronteggiare l’aggravarsi delle esigenze abitative rurali ed il fabbisogno di tecnostrutture per stalle e fienili destinate al ricovero invernale del bestiame nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e in ragione della oggettiva imprevedibilità degli stessi, in sede di esecuzione dei contratti, già stipulati ovvero da stipulare, aventi ad oggetto i moduli necessari allo scopo, può essere richiesto un aumento delle prestazioni alle stesse condizioni previste dal contratto originario, in deroga ai limiti di cui all’articolo 106, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
9. Qualora il ricorso alle procedure di cui al comma 8 non consenta comunque di soddisfare i fabbisogni di assistenza in corso di quantificazione speditiva, in deroga alle disposizioni vigenti possono essere interpellati in ordine progressivo i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara per addivenire a nuove ed ulteriori aggiudicazioni delle forniture oggetto delle gare espletate, alle medesime condizioni alle quali è stata effettuata l’aggiudicazione originaria. Qualora non risultino sufficienti le modalità di cui al primo periodo e si renda necessario procedere ad una nuova procedura di affidamento, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6.
10. In sede di esecuzione dei contratti di cui al comma 4, nonché di quelli già conclusi in relazione ad altre tipologie di moduli abitativi e container, possono essere applicate le disposizioni di cui al comma 8.
11. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo il Dipartimento della protezione civile e i Comuni possono avvalersi anche delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.
12. Le procedure contrattuali di cui al presente articolo sono effettuate nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità e i relativi atti sono trasmessi all’ANAC ai fini dell’effettuazione dei controlli di competenza.
13. Agli oneri conseguenti all’attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse stanziate per la gestione dell’emergenza nell’ambito del fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui all’articolo 5, comma 5‐quinquies, della legge n. 225 del 1992.

Art. 3
Incentivi alle attività agricole e produttive

1. Al fine di assicurare la continuità produttiva delle attività agricole che operano in aree che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono destinate risorse, fino all’importo di 500.000 euro per l’anno 2016, a valere sulle disponibilità residue già trasferite all’ISMEA del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per abbattere, fino all’intero importo, secondo il metodo di calcolo di cui alla decisione della Commissione Europea C(2015) 597 final del 5 febbraio 2015, le commissioni per l’accesso alle garanzie dirette di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
2. Al fine di perseguire il pronto ripristino del potenziale produttivo danneggiato dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari e di sostenere un programma strategico condiviso dalle Regioni interessate e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la quota del cofinanziamento regionale delle annualità 2019 e 2020 dei programmi di sviluppo rurale 2014‐2020 delle Regioni interessate, è assicurata dallo Stato attraverso le disponibilità del fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
3. Al fine di assicurare la continuità produttiva delle attività zootecniche che operano in aree che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, a valere sulle risorse di cui al comma 4, sono concessi contributi per il sostegno dei settori del latte, della carne bovina e dei settori ovicaprino e suinicolo, ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione dell’8 settembre 2016. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è definito l’importo dell’aiuto unitario, differenziato sulla base della specie allevata e dello stato di salute dell’animale.
4. Le risorse residue disponibili del Fondo di investimento nel capitale di rischio previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, e successive modificazioni, per gli interventi di cui all’articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono versate da ISMEA all’entrata del bilancio dello Stato, nel limite di 10.942.300 euro, per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa per le finalità di cui al comma 3.
5. Ferma restando l’applicazione dell’articolo 8 del decreto‐legge n. 189 del 2016, i titolari di attività produttive svolte in edifici danneggiati a seguito degli eventi sismici di cui al comma 1, nella qualità di responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, acquisiscono la certificazione di agibilità sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, da un professionista abilitato, provvedendo a depositarla presso il Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente agli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all’articolo 3 del decreto‐legge n. 189 del 2016 gli elenchi delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma sono considerate, in caso di successiva richiesta di contributo, ai fini dell’accertamento dei danni.
6. Le imprese che hanno subito danni a causa degli eventi sismici di cui al comma 1, possono acquistare o acquisire in locazione macchinari, nonché effettuare gli ulteriori interventi urgenti necessari a garantire la prosecuzione della propria attività, sulla base di apposita perizia asseverata rilasciata da un professionista abilitato che attesti la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici e la valutazione economica del danno subito.
7. Le spese sostenute per gli acquisti, le locazioni e gli interventi di cui al comma 6 possono essere rimborsate ai sensi dell’articolo 5 del decreto‐legge n. 189 del 2016. La concessione del rimborso e le modalità del relativo riconoscimento sono stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del citato decreto‐legge n. 189 del 2016.
8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Art. 4
Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto‐legge n. 189 del 2016 in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eccezionali eventi sismici ulteriori che hanno colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a far data dal 24 agosto 2016, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni interessati, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto‐legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l’anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l’anno 2017, ulteriori unità di personale, fino ad un massimo di trecentocinquanta, con professionalità di tipo tecnico od amministrativo. Ai relativi oneri si fa fronte ai sensi dell’articolo 11.
2. Con provvedimento del Commissario straordinario di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto‐legge n. 189 del 2016, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall’articolo 1, comma 5, del medesimo decreto‐legge, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1. Il provvedimento è adottato sulla base delle richieste che i Comuni avanzano al Commissario medesimo entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. È data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili sul sito del Dipartimento della funzione pubblica. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all’assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.
4. Al fine di far fronte all’eccezionalità dell’impegno conseguente al reiterarsi delle situazioni di emergenza correlate agli eventi sismici ripetutisi a far data dal 24 agosto 2016, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato della durata di un anno, fino ad un massimo di venti unità di personale, con professionalità di tipo tecnico od amministrativo, per lo svolgimento delle attività connesse alla situazione di emergenza, con le modalità e secondo le procedure di cui al comma 3. Ai relativi oneri si provvede, entro il limite complessivo massimo di 140.000 euro per l’anno 2016 e di 960.000 euro per l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 11.
5. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottate ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, in deroga alla normativa vigente e fino alla scadenza dello stato di emergenza può essere autorizzata la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, purché nel rispetto del limite massimo imposto dalle disposizioni UE, dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché dei contratti per prestazioni di carattere intellettuale in materie tecnico‐specialistiche presso le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, direttamente impegnate nella gestione delle attività di emergenza. Le disposizioni del primo periodo si applicano ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle ordinanze adottate in attuazione del presente articolo si provvede esclusivamente a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle Amministrazioni interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5
Disposizioni concernenti il personale impiegato presso la Struttura del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione
1. Tra il personale assegnato dall’articolo 50, comma 3, lettera a), del decreto‐legge n. 189 del 2016 al Commissario straordinario di cui all’articolo 1, comma 3, del medesimo decreto‐legge, venti unità sono individuate preferibilmente tra il personale in servizio presso l’Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere e presso l’Ufficio speciale per la ricostruzione della Città di L’Aquila, istituiti dall’articolo 67‐ter, comma 2, del decreto‐legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
2. Per il personale di cui all’articolo 50, comma 3, lettera a), del decreto‐legge n. 189 del 2016, decorso il termine di cui all’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza che l’amministrazione di appartenenza abbia adottato il provvedimento di fuori ruolo o di comando, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la manifestazione di disponibilità da parte degli interessati che prendono servizio alla data indicata nella richiesta.

Art. 6
Interventi immediati sul patrimonio culturale
1. Al fine di avviare tempestivamente gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio storico e artistico danneggiato in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, si applicano, per i lavori, i servizi e le forniture di somma urgenza relativi ai beni culturali di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le disposizioni di cui agli articoli 148, comma 7, e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Con riferimento ai servizi di progettazione inerenti la messa in sicurezza dei beni culturali immobili, nelle more della definizione e dell’operatività dell’elenco di cui all’articolo 34 del decreto‐legge n. 189 del 2016le pubbliche amministrazioni competenti, ivi incluse quelle titolari dei beni danneggiati, possono procedere, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto a professionisti idonei, senza ulteriori formalità.
2. In applicazione degli articoli 27 e 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, anche in deroga all’articolo 146 del medesimo decreto legislativo, i Comuni interessati possono effettuare gli interventi indispensabili, ivi inclusi quelli di messa in sicurezza degli edifici, per evitare ulteriori danni ai beni culturali e paesaggistici presenti nei propri territori, dandone immediata comunicazione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Ove si rendano necessari interventi di demolizione, per i beni di cui agli articoli 10 e 136, comma 1, lettere a), b), e, limitatamente ai centri storici, c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, si applica il comma 4 del presente articolo. I progetti dei successivi interventi definitivi sono trasmessi, nel più breve tempo possibile, al Ministero ai fini delle necessarie autorizzazioni, rilasciate secondo le procedure speciali di cui al decreto‐legge n. 189 del 2016. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette le comunicazioni e i progetti ricevuti alle eventuali altre amministrazioni competenti.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresì agli interventi di messa in sicurezza posti in essere dai proprietari, possessori o detentori dei beni culturali immobili e dei beni paesaggistici siti nei Comuni interessati ovvero ricadenti nelle aree protette ai sensi della legge 3 dicembre 1991, n. 394, o nelle zone di protezione speciale istituite ai sensi della direttiva (CE) del Parlamento e del Consiglio del 30 novembre 2009 n. 2009/147/CE, nei medesimi Comuni.
4. Per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, relative a interventi urgenti su resti di beni di interesse artistico, storico, architettonico e, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, secondo periodo, paesaggistico, ivi inclusa la demolizione di ruderi o di edifici collabenti necessaria a tutela dell’incolumità pubblica, si applica l’articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto‐legge n. 189 del 2016.
5. Alle imprese incaricate degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applica l’articolo 8, comma 5, del decreto‐legge n. 189 del 2016. I professionisti incaricati della progettazione devono produrre dichiarazione di impegno all’iscrizione all’elenco speciale di cui all’articolo 34 del medesimo decreto‐legge.
6. Per accelerare la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto, l’ufficio del Soprintendente speciale di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 24 ottobre 2016:
a) si avvale di una apposita segreteria tecnica di progettazione, costituita, per la durata di 5 anni a far data dal 2017, presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e composta da non più di 20 unità di personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di ventiquattro mesi, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui; ai componenti della Segreteria tecnica possono essere altresì affidate le funzioni di responsabile unico del procedimento;
b) può reclutare personale di supporto, fino a un massimo di 20 unità, mediante le modalità previste dall’articolo 4, comma 3, del presente decreto e dall’articolo 50, comma 3, del decreto‐legge n. 189 del 2016, entro il limite di spesa di 800.000 euro annui, per la durata di 5 anni a far data dal 2017.
7. Agli oneri di cui al comma 6 si provvede ai sensi dell’articolo 11.

Art. 7
Misure urgenti per le infrastrutture viarie
1. Per gli interventi di messa in sicurezza e il ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza di Anas S.p.a., interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Anas S.p.a. provvede in qualità di soggetto attuatore della protezione civile, operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi dei commi da 873 a 875 della medesima legge, avvalendosi dei poteri di cui all’articolo 5 dell’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 394 del 2016. Per il coordinamento degli interventi di messa in sicurezza e il ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Anas S.p.a. opera in qualità di soggetto attuatore della protezione civile e provvede direttamente, ove necessario, anche in ragione della effettiva capacità operativa degli enti interessati, all’esecuzione degli interventi, operando sempre in via di anticipazione a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015, e con le medesime modalità di cui al primo periodo.

Art. 8
Misure urgenti per lo svolgimento dell’anno scolastico 2016/2017
1. Per l’anno scolastico 2016/2017 i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di cui all’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici, siti nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza e a quelle che ospitano alunni sfollati, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, comunque nei limiti delle risorse previste al comma 2. Inoltre i medesimi dirigenti possono
a) istituire con loro decreti, previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti, da attivare sino al termine dell’attività didattica dell’anno scolastico 2016/2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107nonché di personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA);
b) assegnare alle cattedre i docenti, gli ATA e gli educatori o, per il personale in servizio presso edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili, modificare le assegnazioni effettuate, in deroga alle procedure e ai termini previsti dall’articolo 1, commi 66 e successivi, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dall’articolo 455, comma 12, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dall’articolo 1‐ter, comma 1, del decreto‐legge 29 marzo 2016, n. 42convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89Tali assegnazioni sono regolate con contratto collettivo integrativo regionale di lavoro, da sottoscrivere entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di salvaguardare, ove possibile, la continuità didattica.
2. Per l’adozione delle misure di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 5 milioni nell’anno 2016 ed euro 15 milioni nell’anno 2017. Dette somme sono ripartite tra gli uffici scolastici regionali interessati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e costituiscono limite di spesa per le attività di cui al comma 1. Per l’adozione del decreto di riparto, i termini di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono ridotti a due giorni, incrementabili fino a 7 giorni in presenza di motivate esigenze; è in ogni caso fatto salvo il disposto dell’articolo 6 del medesimo decreto legislativo.
3. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca entro il 31 maggio 2017 provvede al monitoraggio delle spese di cui al comma 1 del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, comunicando le relative risultanze al Ministero dell’economia e delle finanze ‐ Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo. Nel caso in cui si verifichino scostamenti rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra le risorse iscritte in bilancio per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche e quelle relative al pagamento delle spese per il personale supplente.
4. Per l’anno scolastico 2016/2017, i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 1, possono individuare i supplenti da nominare in deroga al regolamento adottato ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, fermo restando il criterio del maggior punteggio, assicurando la priorità a coloro che si sono resi preventivamente disponibili ad accettare i contratti offerti dall’istituzione scolastica. Al fine di acquisire la preventiva disponibilità ad accettare i posti di cui al presente comma, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicano sul proprio sito istituzionale apposito bando con specifica della tempistica di presentazione delle relative domande.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 5 milioni nel 2016 ed euro 15 milioni nel 2017, si provvede:
a) quanto ad euro 5 milioni nel 2016, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la quota afferente al funzionamento;
b) quanto ad euro 15 milioni nel 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
6. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con suoi decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9
Interventi di immediata esecuzione
1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per gli edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113, del 17 maggio 2011 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 luglio 2014, pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile e che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione, i soggetti interessati possono, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra il sisma e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno, effettuare l’immediato ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo provvede il Commissario straordinario di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto‐legge n. 189 del 2016 con proprio provvedimento, nel limite delle risorse disponibili ai sensi dell’articolo 5 del medesimo decreto‐legge n. 189 del 2016.

Art. 10
Norme transitorie per consentire il voto degli elettori fuori residenza a causa dei recenti eventi sismici in occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016
1. In occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, gli elettori residenti nei comuni individuati nell’allegato 1 del decreto‐legge n. 189 del 2016, e in quelli individuati ai sensi dell’articolo 1 del presente decreto, che, a seguito dei predetti eventi, sono temporaneamente alloggiati in comuni diversi da quelli di residenza per motivi di inagibilità della propria abitazione o per provvedimenti di emergenza, possono essere ammessi a votare nel comune di dimora.
2. Gli elettori possono far pervenire, entro il quinto giorno antecedente la votazione, apposita domanda al sindaco del comune di dimora, chiedendo di esercitare il diritto di voto in tale comune ed autodichiarando, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trovarsi nelle condizioni di cui al comma 1 e di godere dell’elettorato attivo. Alla domanda va allegata copia del documento d’identità nonché copia della tessera elettorale personale o dichiarazione di suo smarrimento.
3. Il comune di dimora consegna ad ogni elettore richiedente un’attestazione di ammissione al voto nella quale è indicata la sezione elettorale di assegnazione e trasmette ai comuni di rispettiva residenza, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, i nominativi degli ammessi al voto, affinché gli ufficiali elettorali provvedano a prenderne nota nelle liste sezionali.
4. Dei nominativi degli ammessi al voto, il comune di dimora dà notizia ai presidenti delle sezioni di rispettiva assegnazione. Gli elettori votano in tali sezioni, previa esibizione del documento d’identità e dell’attestazione di cui al comma precedente.
5. Le Commissioni elettorali circondariali, ove strettamente necessario e su proposta dei comuni di dimora, possono istituire seggi speciali, ai sensi dell’articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, ai fini della raccolta del voto di un numero complessivo di almeno trecento elettori dimoranti presso strutture ricettive o di accoglienza, ubicate anche in comuni diversi.
6. Gli elettori residenti nei comuni di cui al comma 1, che non sono nelle condizioni di assicurare il regolare svolgimento della consultazione referendaria, sono ammessi al voto, in uno o più comuni vicini, previa attestazione del Sindaco di residenza al predetto comune, sentita la Commissione elettorale circondariale.

Art. 11
Disposizioni finanziarie
1. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto‐legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 21 è rifinanziato di 228,3 milioni di euro per l’anno 2018 e di 19 milioni di euro per l’anno 2019.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 1, 4, 6dal comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a 412,54 milioni di euro per l’anno 2016, a 346,11 milioni di euro per l’anno 2017, a 280,7 milioni di euro per l’anno 2018, a 62,4 milioni di euro per l’anno 2019, a 41,9 milioni di euro per l’anno 2020, a 2 milioni di euro per l’anno 2021 e a 0,14 milioni di euro per l’anno 2022, che aumentano a 418,54 milioni di euro per l’anno 2016 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento, si provvede:
a) quanto a 1,94 milioni di euro per l’anno 2016, a 16,81 milioni di euro per l’anno 2017 e a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016‐2018, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l’anno 2016 e l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze per 0,940 milioni di euro per l’anno 2016 e 16,81 milioni di euro per l’anno 2017 e 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022;
b) quanto a 179,3 milioni di euro per l’anno 2016 e a 164 milioni di euro per l’anno 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto‐legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal decreto‐legge del 22 ottobre 2016, n. 193;
c) quanto a 231,3 milioni di euro per l’anno 2016, mediante il versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una quota di pari importo delle risorse di cui all’articolo 1, comma 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che restano acquisite all’erario;
d) quanto a 14 milioni di euro per l’anno 2017, a 40,6 milioni di euro per l’anno 2020 e a 0,7 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
e) quanto a 151,35 milioni di euro per l’anno 2017, a 279,4 milioni di euro per l’anno 2018 e a 61,55 milioni di euro per l’anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dagli articoli 1 e 4;
f) quanto a 6 milioni di euro per l’anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto‐legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
3. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell’amministrazione competente, il Ministero dell’economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 12
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze
Franceschini, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Costa, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Giannini, Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Orlando