Ultimo aggiornamento: 13 Febbraio 2019

Approvazione del Protocollo di intesa fra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, la Guardia di Finanza e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per l’effettuazione dei controlli a campione sulle perizie giurate relative alle schede AeDES.

 INDICE
Art. 1 – Approvazione dello schema di Protocollo di intesa tra Commissario straordinario, Guardia di Finanza e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
Art. 2 – Avvio delle attività di controllo a campione
Art. 3 -Disposizione finanziaria
Art. 4 – Entrata in vigore
Allegato A – PROTOCOLLO D’INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016, LA GUARDIA DI FINANZA ED IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Ordinanza n. 34 dell’11 luglio 2017
Approvazione del Protocollo di intesa fra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, la Guardia di Finanza e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per l’effettuazione dei controlli a campione sulle perizie giurate relative alle schede AeDES.
Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, Vasco Errani, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, e, in particolare:
a) l’articolo 2, comma 1, lettera c), secondo cui il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I, sovraintendendo all’attività dei vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell’articolo 5;
b) l’articolo 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo;
Visto l’articolo 18, comma 4, lettera c-bis), del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017, che, nel modificare il comma 9 dell’articolo 50 del decreto legge n. 189 del 2016, ha previsto che “Ai fini dell’esercizio di ulteriori e specifiche attività di controllo sulla ricostruzione privata, il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni con il Corpo della guardia di finanza e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Agli eventuali maggiori oneri finanziari si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3”;
Visto l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 392 del 6 settembre 2016, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”, in cui è stato stabilito che per lo svolgimento delle verifiche di agibilità post sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi calamitosi, la DI.COMA.C. provvede al coordinamento delle attività di cui al d.P.C.M. 8 luglio 2014, relative alla procedura mediante impiego delle schede AeDES;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 405 del 10 novembre 2016, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”, e in particolare l’articolo 1, secondo cui, in considerazione del notevole incremento del quadro di danneggiamento causato dagli eventi del 26 e 30 ottobre 2016, al fine di velocizzare quanto più possibile l’analisi del danno al patrimonio edilizio privato dei territori colpiti, anche allo scopo di individuare l’esatto fabbisogno di soluzioni abitative temporanee e di breve termine, la DI.COMA.C. provvede al coordinamento di una attività di ricognizione preliminare dei danni al suddetto patrimonio edilizio da effettuarsi su singoli edifici o a tappeto su tutti i fabbricati ubicati in aree perimetrate individuate dai Sindaci dei Comuni interessati;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 422 del 16 dicembre 2016, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”, con la quale, ravvisata l’opportunità di introdurre ulteriore modifica all’organizzazione del censimento dei danni a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, come disciplinato dalle richiamate ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nn. 392/2016 e 405/2016, all’articolo 1 si è previsto che allo svolgimento delle verifiche mediante l’impiego della scheda FAST si provveda a cura della DI.COMA.C., mentre è stata rinviata ad apposita ordinanza del Commissario straordinario la disciplina di una diversa modalità per la compilazione della scheda AeDES per gli edifici danneggiati ritenuti inutilizzabili, da ricondurre all’attività dei liberi professionisti nel quadro delle misure per la concessione dei contributi per la ricostruzione, fatti salvi casi specifici per i quali provvede il citato Dipartimento secondo la previgente disciplina;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016, recante “Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”, e in particolare:
a) l’articolo 2, comma 2, secondo cui gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono al controllo delle perizie giurate relative alle schede AeDES nella misura di almeno il 10% al fine di valutare la dichiarata connessione del danno agli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 e la congruità dell’esito, sempre in relazione ai danni accertati;
b) l’articolo 2, comma 3, secondo cui per l’attività di controllo di cui al comma 2 gli Uffici speciali per la ricostruzione si avvalgono dei tecnici pubblici che abbiano i requisiti per l’iscrizione negli Elenchi del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) ai sensi dell’art. 2 del d.P.C.M. 8 luglio 2014, prioritariamente appartenenti alle amministrazioni regionali interessate;
c) l’articolo 2, comma 4, secondo cui nell’ambito della valutazione delle perizie giurate consegnate dai professionisti il Commissario straordinario si potrà avvalere della collaborazione della Guardia di Finanza, secondo modalità che saranno concordate con il Comando Generale e, in particolare, tale valutazione sarà finalizzata ad accertare la corrispondenza tra l’edificio periziato, e relativa documentazione fotografica, e quello dichiarato ai fini della richiesta di contributo;
Dato atto che, d’intesa con il Comando Generale della Guardia di Finanza e con il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile del Ministero dell’Interno, è stato concordato una schema di Protocollo di intesa disciplinante la collaborazione tra il Commissario straordinario, la Guardia di Finanza ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per i controlli a campione da eseguire in ordine alla documentazione peritale predisposta dai professionisti ai fini della compilazione delle schede AeDES;
Precisato che, nell’ambito degli accordi suindicati, è emersa ed è stata condivisa l’opportunità di far partecipare al predetto protocollo anche il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, atteso che a questi ultimi spetterà il compito di assicurare la presenza di proprio personale qualificato in occasione dei sopralluoghi da eseguire in loco, al fine di fornire le necessarie indicazioni sull’accessibilità in sicurezza dei siti interessati;
Ritenuta la necessità di emanare apposita ordinanza con la quale, oltre ad approvare il suindicato schema di Protocollo di intesa, saranno dettate le modalità di selezione delle situazioni da sottoporre a controllo e le prime direttive per l’avvio dei controlli medesimi;
Vista l’intesa espressa dai Presidenti delle Regioni – Vicecommissari nelle riunioni della cabina di coordinamento del 15 giugno 2017 e del 22 giugno 2017;
Visti gli artt. 33, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;

DISPONE

Articolo 1
Approvazione dello schema di Protocollo di intesa tra Commissario straordinario, Guardia di Finanza e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
1. È approvato lo schema di Protocollo di intesa tra il Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016, la Guardia di Finanza ed il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in allegato A alla presente ordinanza, della quale costituisce parte integrante.
2. Il Protocollo di intesa sarà sottoscritto digitalmente dalle parti entro sette giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

Articolo 2
Avvio delle attività di controllo a campione.
1. Entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, presso ciascun Ufficio speciale per la ricostruzione si procederà al sorteggio di un primo quantitativo, pari al 10%, delle schede AeDES già presentate relativamente agli immobili danneggiati in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016, su cui eseguire i controlli, nel rispetto delle percentuali di riparto stabilite nel Protocollo di intesa. Successivi sorteggi saranno eseguiti a distanza di sessanta giorni, in relazione alle ulteriori schede AeDES nel frattempo compilate e pervenute, fino al raggiungimento del quantitativo del 10% del numero totale delle schede AeDES predisposte presso ciascuna delle Regioni interessate.
2. I sorteggi di cui al comma 1 saranno effettuati mediante procedura informatica basata sulla generazione di una lista di numeri casuali della lunghezza pari alla approssimazione per intero superiore del 10% delle schede oggetto di sorteggio ordinate per ordine di arrivo, in modo da assicurare una selezione casuale delle situazioni da sottoporre a controllo. I verbali dei sorteggi saranno trasmessi alla struttura commissariale e pubblicati sul sito istituzionale del Commissario straordinario.
3. In considerazione del numero massimo dei controlli comunque eseguibili stabilito nel Protocollo di intesa, gli Uffici speciali per la ricostruzione effettueranno una selezione tra gli edifici sorteggiati, assegnando priorità ai casi in cui dopo la predisposizione delle schede AeDES sia stata depositata presso l’Ufficio speciale una domanda di contributo con allegato progetto di ricostruzione o ripristino con miglioramento sismico, e in ogni caso escludendo dai controlli gli edifici che sulla base della documentazione prodotta risultino completamente distrutti ovvero abbiano riportato danni riconducibili all’esito B delle schede AeDES.
4. Gli Uffici speciali riferiranno tempestivamente al Commissario straordinario sugli esiti della selezione di cui al comma 3, al fine di assicurare il rispetto dell’uniformità dei criteri selettivi e della parità di trattamento nelle diverse Regioni interessate.

Articolo 3
Disposizione finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione si provvede con le risorse stanziate a norma dell’articolo 1, comma 362, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017).
2. Gli oneri di cui al comma 1 sono quantificati in complessivi euro 300.000 (trecentomila), così suddivisi:
– euro 180.000 (centottantamila) a copertura delle attività in carico alla Guardia di Finanza, suddivisi in euro 90.000 (novantamila) per l’anno 2017 ed euro 90.000 (novantamila) per l’anno 2018;
– euro 120.000 (centoventimila) a copertura delle attività in carico al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, suddivisi in euro 60.000 (sessantamila) per l’anno 2017 ed euro 60.000 (sessantamila) per l’anno 2018.

Articolo 4
Entrata in vigore.
1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed è pubblicata, ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.

Vasco Errani

ALLEGATO “A”
PROTOCOLLO D’INTESA
RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016, LA GUARDIA DI FINANZA ED IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto (di seguito “Commissario”), la Guardia di Finanza (di seguito anche “Corpo”) ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (di seguito “Vigili del Fuoco”):
VISTO l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
VISTO l’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante la disciplina dell’attività dei Commissari straordinari di Governo;
VISTO l’articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante l’istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;
VISTO il D.P.C.M. 8 luglio 2014 con il quale è stato approvato l’aggiornamento del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento ed agibilità per edifici ordinari dell’emergenza post-sisma e relativo manuale di compilazione;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L’Aquila il giorno 24 agosto 2016, integrato nella medesima data;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 26 agosto 2016, n. 388, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 6 settembre 2016, n. 392, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”, in cui è stato stabilito che per lo svolgimento delle verifiche di agibilità post sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi calamitosi, la DI.COMA.C. provvede al coordinamento delle attività di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014, relative alla procedura mediante impiego delle schede “AeDES”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, concernente la costituzione della struttura del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 ed, in particolare, l’articolo 1 comma 2, il quale prevede che il Commissario provvede al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d’intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;
VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, Legge 15 dicembre 2016, n. 229, concernente “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” ed, in particolare, l’articolo 2 recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante “Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante “Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 10 novembre 2016, n. 405, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”, con la quale, all’art. 1, in considerazione del notevole incremento del quadro di danneggiamento causato dagli eventi del 26 e 30 ottobre 2016, al fine di velocizzare quanto più possibile l’analisi del danno al patrimonio edilizio privato dei territori colpiti, anche allo scopo di individuare l’esatto fabbisogno di soluzioni abitative temporanee e di breve termine, la DI.COMA.C. provvede al coordinamento di una attività di ricognizione preliminare dei danni al suddetto patrimonio edilizio da effettuarsi su singoli edifici o a tappeto su tutti i fabbricati ubicati in aree perimetrate individuate dai Sindaci dei Comuni interessati;
VISTO il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016”, le cui disposizioni sono confluite nella conversione del decreto legge n. 189/2016 ;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 16 dicembre 2016, n. 422, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”, con la quale, ravvisata l’opportunità di introdurre ulteriore modifica all’organizzazione del censimento dei danni a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, come disciplinato dalle richiamate ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nn. 392/2016 e 405/2016, all’art. 1 si è previsto che allo svolgimento delle verifiche mediante l’impiego della scheda FAST si provveda a cura della DI.COMA.C., mentre è stata rinviata ad apposita ordinanza del Commissario Straordinario la disciplina di una diversa modalità per la compilazione della scheda AeDES per gli edifici danneggiati ritenuti inutilizzabili, da ricondurre all’attività dei liberi professionisti nel quadro delle misure per la concessione dei contributi per la ricostruzione, fatti salvi casi specifici per i quali provvede il citato Dipartimento secondo la previgente disciplina;
VISTA l’ordinanza del Commissario 19 dicembre 2016, n. 10, recante “Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016” ed, in particolare, l’articolo 2:
– comma 2: “Gli Uffici speciali della ricostruzione provvedono al controllo delle perizie giurate relative alle schede AeDES nella misura di almeno il 10% al fine di valutare la dichiarata connessione del danno agli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 e la congruità dell’esito, sempre in relazione ai danni accertati”;
– comma 3: “Per l’attività di controllo di cui al comma 2 gli Uffici Speciali della Ricostruzione si avvalgono dei tecnici pubblici che abbiano i requisiti per l’iscrizione negli Elenchi del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M. 8 luglio 2014, prioritariamente appartenenti alle amministrazioni regionali interessate”;
– comma 4; “Nell’ambito della valutazione delle perizie giurate consegnate dai professionisti il Commissario Straordinario si potrà avvalere della collaborazione della Guardia di Finanza secondo modalità che saranno concordate con il Comando Generale. In particolare, tale valutazione sarà finalizzata ad accertare la corrispondenza tra l’edificio periziato, e relativa documentazione fotografica, e quello dichiarato ai fini della richiesta di contributo”;
VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente l’ordinamento del Corpo della Guardia di Finanza;
VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza”;
VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante “Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78”, che individua la citata Istituzione quale Forza di polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente il “Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del corpo della Guardia di Finanza, ai sensi dell’articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449” e s.m.i., in particolare l’articolo 6;
VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229”, e in particolare l’articolo 25;
VISTA la legge 10 agosto 2000, n. 246, “Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, in particolare l’articolo 17.
VISTO, in particolare, il comma 9 dell’articolo 50 del decreto legge n. 189 del 2016, introdotto dalla legge n. 45 del 7 aprile 2017 di conversione del decreto legge n. 8 del 2017, il quale prevede che: “Ai fini dell’esercizio di ulteriori e specifiche attività di controllo sulla ricostruzione privata, Il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni con il Corpo della guardia di finanza e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Agli eventuali maggiori oneri finanziari si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3.”;
CONSIDERATO che le Parti, nell’ambito delle rispettive responsabilità istituzionali, intendono avviare una collaborazione finalizzata a garantire, in attuazione delle previsioni contenute nel comma 9 dell’articolo 50 del citato decreto legge n. 189 del 2016 il conseguimento dell’interesse pubblico comune sotteso al contesto in argomento;

CONCORDANO
di regolare, coordinare e sviluppare la richiamata collaborazione nei termini seguenti:

Articolo 1
(Oggetto della collaborazione)
1. Il presente accordo stabilisce le modalità della collaborazione tra il Commissario, la Guardia di Finanza ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nell’ambito dei controlli a campione da eseguire relativamente alla documentazione peritale predisposta dai tecnici professionisti individuati dall’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Commissario n. 10 del 19 dicembre 2016, ai fini del censimento dei danni subiti dagli immobili privati insistenti nelle zone colpite dal terremoto ubicate nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.
2. In tale contesto, gli adempimenti di competenza della Guardia di Finanza sono finalizzati al riscontro materiale, mediante sopralluoghi sul posto, dei contenuti della documentazione peritale di cui al comma 1, secondo le modalità meglio specificate nel successivo articolo 4.
A tal fine, la Guardia di Finanza s’impegna a garantire la partecipazione a complessivi n. 3.000 controlli nell’ambito di tutte le province interessate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, tendenzialmente ripartiti, su base regionale, in:
a. n. 1.800 interventi nelle Marche;
b. n. 450 interventi sia nel Lazio che in Umbria;
c. n. 300 in Abruzzo.
3. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si impegna a garantire la presenza di proprio personale qualificato nell’ambito delle verifiche di cui al comma 2.

Articolo 2
(Referenti per la collaborazione)
1. I Referenti per la programmazione e la pianificazione delle attività esecutive della collaborazione sono:
a. Il Commissario Straordinario o suo delegato;
b. il Comandante Regionale Lazio o suo delegato, per la Guardia di Finanza;
c. il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, territorialmente competente, o suo delegato, per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
2. I Referenti operativi per lo svolgimento delle attività di collaborazione sono:
a. i Dirigenti degli Uffici Speciali della Ricostruzione per ogni regione interessata;
b. i Comandanti Provinciali per la Guardia di Finanza territorialmente competenti in relazione alle zone colpite dal sisma o relativi delegati
c. i Comandanti Provinciali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, territorialmente competenti in relazione alle zone colpite dal sisma, o relativi delegati.

Articolo 3
(Programmazione e pianificazione delle attività di collaborazione)
1. A seguito dell’individuazione, secondo le indicazioni del Commissario, delle modalità per l’estrazione del campione di almeno il 10% delle perizie giurate relative a schede AeDES da sottoporre a controllo, i Referenti di cui al comma 1 dell’art. 2 provvedono, attraverso apposite riunioni di coordinamento, a concordare le attività da svolgere ai sensi dell’articolo 1 e le relative modalità e tempistiche.
2. All’esito del coordinamento, il Commissario Straordinario o suo delegato trasmette ai Dirigenti degli Uffici Speciali della Ricostruzione interessati le informazioni in ordine alle modalità di effettuazione dei controlli.

Articolo 4
(Modalità esecutive degli interventi)
1. I Dirigenti degli Uffici Speciali della Ricostruzione, a seguito della ricezione, ai sensi dell’art. 3, comma 2, delle informazioni e della documentazione relativa agli edifici periziati da sottoporre a controllo, espletano le incombenze previste dalla normativa vigente propedeutiche all’avvio delle attività ed attivano, per il supporto, gli altri Referenti operativi interessati.
2. I controlli in situ, per quegli edifici ritenuti meritevoli di approfondimenti da parte del Dirigente dell’Ufficio Speciale della Ricostruzione, sono svolti da apposite unità operative congiunte, di norma composte da:
a. almeno 1 unità di personale tecnicamente qualificata ed abilitata a far parte dei Nuclei Tecnici Nazionali, di cui all’articolo 2 del D.P.C.M. 8 luglio 2014, indicata dal Dirigente dell’Ufficio Speciale, che porterà al seguito tutto il carteggio necessario per l’efficace svolgimento del controllo ed effettuerà tutte le operazioni di carattere tecnico;
b. 2 militari della Guardia di Finanza;
c. 1 unità di personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
3. Nell’ambito dei controlli da svolgere, i cui esiti saranno compendiati in apposito verbale di operazioni compiute:
a. la Guardia di Finanza partecipa all’esecuzione dei sopralluoghi esterni dei fabbricati periziati, verificando la corrispondenza tra l’edificio oggetto dei riscontri e la documentazione di perizia presentata, senza operare valutazioni di merito circa la natura e la tipologia dei danni;
b. il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco interviene al sopraluogo al fine delle indicazioni sull’accessibilità in sicurezza al sito, per lo sviluppo dei controlli.
4. In caso di individuazione di eventuali profili di irregolarità nel corso dei controlli, fermo restando l’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria da parte del personale della Guardia di Finanza operante, ciascuna Parte provvede alle incombenze di rispettiva competenza.

Articolo 5
(Flussi informativi)
1. Eventuali elementi d’interesse ai fini dell’esercizio delle funzioni di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza in possesso della Struttura commissariale sono comunicati al Referente di cui all’art. 2 comma 1 lettera b, per i successivi approfondimenti a cura dei competenti Reparti territoriali o Speciali.
2. Qualora tali elementi possano specificamente configurarsi come violazioni tributarie, la Struttura commissariale, ai sensi dell’art. 36, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, provvede a comunicarli direttamente al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio, fornendo l’eventuale documentazione atta a comprovare i fatti.

Articolo 6
(Costi e clausola dell’invarianza finanziaria)
1. Gli oneri connessi all’attuazione del presente accordo sono a carico del Commissario Straordinario che s’impegna a destinare i fondi necessari riconducibili alla contabilità speciale del Commissario come disposto dal comma 9 dell’articolo 50 del decreto legge 189/2016 come integrato dalla legge 45/2017 per la copertura degli oneri sostenuti dalla Guardia di Finanza e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 4, da parte delle unità di personale della Guardia di Finanza e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, secondo quanto riportato nei successivi commi.
2. Gli oneri sostenuti dalla Guardia di Finanza, calcolati secondo la tabella di massima in allegato 1 al presente protocollo d’intesa, possono essere rimborsati finanziariamente dal Commissario Straordinario, qualora anticipati dal Corpo, in base ai rendiconti fatti pervenire al medesimo Commissario con periodicità trimestrale, mediante rimessa diretta a favore dei conti correnti intestati agli Enti amministrativi di riferimento indicati sui documenti di spesa, ovvero compensati con la permuta di materiali o prestazioni, secondo le prescrizioni recate dall’articolo 2133 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
3. Gli oneri sostenuti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per l’impiego delle risorse umane e strumentali messe a disposizione, come indicati nella tabella di massima in allegato 2 al presente protocollo d’intesa, sono calcolati a consuntivo sulla base delle tariffe di cui al D.M. 2.03.2012 (aggiornamento delle tariffe per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco) e versati dal Commissario Straordinario, in seguito alla trasmissione, ad ogni trimestre, della relazione predisposta dal Comando VV.F. di competenza, sul capitolo di entrata Capo XIV capitolo 3560 – art. 5, con causale ‘rimborso degli oneri straordinari sopportati dal CNVVF per lo svolgimento di un’attività di supporto riconducibile a quella complessiva del Commissario Straordinario’ presso la Tesoreria dello Stato.
4. Dall’attuazione della collaborazione non devono derivare ulteriori nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7
(Decorrenza e durata)
1. Il presente accordo, comprensivo degli allegati in esso richiamati, che ne costituiscono parte integrante:
a. ha durata fino al 31 dicembre 2018;
b. può essere rinnovato, previa richiesta, almeno tre mesi prima della scadenza, di una delle Parti e successiva adesione delle altre;
c. in qualunque momento della sua vigenza, può essere oggetto di eventuali integrazioni o modifiche concordate tra le Parti.
2. Le comunicazioni relative al precedente comma dovranno essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e inviate ai seguenti recapiti:
a. Commissario Straordinario PEC: comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it;
b. Comando Generale della Guardia di Finanza – III Reparto Operazioni. PEC: rm0010345p@pec.gdf.it;
c. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. PEC: emergenza@cert.vigilfuoco.it.

Per il Commissario Straordinario
F.to digitalmente
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Vasco Errani

Per la Guardia di Finanza
F.to digitalmente
IL COMANDANTE GENERALE Gen. C.A. Giorgio Toschi

Per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
F.to digitalmente
IL CAPO DEL CORPO Nazionale dei Vigili del Fuoco Ing. Gioacchino Giomi

Allegato 1

Allegato 2