Ultimo aggiornamento: 21 Gennaio 2019

Modifiche alle ordinanze n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017 e n. 68 del 5 ottobre 2018.

INDICE
Art. 1 – Modifiche all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017.
Art. 2 – Modifiche all’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017.
Art. 3 – Modifiche all’ordinanza n. 68 del 5 ottobre 2018.
Art. 4 – Entrata in vigore ed efficacia

Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11 settembre 2017 con cui l’On. Paola De Micheli è stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, e in particolare l’articolo 39, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario che subentra nelle funzioni del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016 (comma 1) e che al Commissario si applicano le disposizioni del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal medesimo decreto-legge n. 109 del 2018, e ogni altra disposizione vigente concernente gli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (comma 2);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2018, con il quale il prof. Piero Farabollini è stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i., e in particolare:
– l’articolo 1, comma 4, il quale prevede che la gestione straordinaria oggetto del decreto, finalizzata alla ricostruzione, cessa alla data del 31 dicembre 2018;
– l’articolo 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo;
– l’articolo 5, comma 2, come modificato dall’articolo 37, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, il quale prevede che con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel medesimo decreto, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte, tra l’altro, agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito (lettera a) ed alla delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità, e che, allo scopo di favorire la ripresa dell’attività agricola e zootecnica e ottimizzare l’impiego delle risorse a ciò destinate, la definitiva delocalizzazione in strutture temporanee delle attività agricole e zootecniche che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell’impresa, dall’Ufficio regionale competente (lettera g);
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2017, modificata dalle ordinanze n. 24 del 12 maggio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2017, n. 30 del 21 giugno 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2017, n. 46 del 10 gennaio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018, e n. 62 del 3 agosto 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2018, recante “Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici dal 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016” e, in particolare, l’articolo 7, comma 1, il quale prevede che le domande di contributo sono presentate dai soggetti legittimati agli Uffici speciali per la ricostruzione entro il 31 ottobre 2018 mediante la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario straordinario ovvero, fino alla sua istituzione, a mezzo PEC;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2017, modificata dalle ordinanze n. 28 del 9 giugno 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017, n. 46 del 10 gennaio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018, e n. 62 del 3 agosto 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2018, recante “Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” e, in particolare, l’articolo 9, comma 1, il quale prevede che le domande di contributo per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1 e comma 1-bis, sono presentate dai soggetti legittimati agli Uffici speciali per la ricostruzione entro il 31 ottobre 2018 mediante la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario straordinario ovvero, in assenza di tale procedura, a mezzo PEC;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 68 del 5 ottobre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2018, recante “Misure per la delocalizzazione definitiva di immobili a uso agricolo e zootecnico distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 e per la ripresa delle relative attività” e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, il quale prevede che entro il 31 ottobre 2018, i soggetti di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, possono presentare all’Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente domanda di contributo per gli interventi di cui alla medesima ordinanza;
Preso atto che alcuni Uffici speciali per la ricostruzione hanno rappresentato l’esiguità del numero delle domande di contributo pervenute per interventi di ricostruzione per danni gravi rispetto al numero complessivo di edifici danneggiati (cfr. la nota CGRTS-0015027-A-24/10/2018 pervenuta a mezzo mail dall’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche, nonché l’analoga nota dell’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Umbria pervenuta a mezzo mail in data 24 ottobre 2018), di modo che appare evidente la necessità di una proroga dei termini suindicati in considerazione del progressivo superamento delle criticità che ad oggi hanno impedito un efficace avvio delle procedure di ricostruzione privata e dell’esigenza di assicurare l’effettiva entrata a regime delle stesse;
Rilevato, inoltre, quanto all’ordinanza n. 68 del 2018, che essendo la stessa entrata in vigore solo in data 5 ottobre 2018, il termine ivi indicato appare inadeguato a consentire a tutti i potenziali interessati la predisposizione e la presentazione dei progetti di delocalizzazione;
Ritenuta, alla luce di quanto rappresentato, la necessità di disporre una proroga dei termini stabiliti dalle ordinanze suindicate per la presentazione delle domande di contributo per gli interventi di ricostruzione privata e di delocalizzazione definitiva degli immobili a uso agricolo e zootecnico, e che allo stato il nuovo termine può essere fissato al 31 dicembre 2018, con salvezza di ogni ulteriore determinazione sulla base di quelle che saranno le scelte legislative in ordine ad una eventuale proroga della gestione straordinaria di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016;
Vista l’intesa espressa dalle Regioni interessate nella cabina di coordinamento del 29 ottobre 2018;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;

DISPONE

Articolo 1
Modifiche all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017.
1. All’articolo 7, comma 1, dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 le parole “31 ottobre 2018” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2018”.

Articolo 2
Modifiche all’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017.
1. All’articolo 9, comma 1, dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 le parole “31 ottobre 2018” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2018”.

Articolo 3
Modifiche all’ordinanza n. 68 del 5 ottobre 2018.
1. All’articolo 3, comma 1, dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 68 del 5 ottobre 2018 le parole “31 ottobre 2018” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2018”.

Articolo 4
Entrata in vigore ed efficacia
1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Commissario straordinario.
2. La presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito internet del Commissario straordinario.

Il Commissario straordinario
Prof. Piero Farabollini