Ultimo aggiornamento: 11 Febbraio 2019

Testo coordinato NON UFFICIALE dell’ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017 con le modifiche apportate dalle ordinanze n. 20 del 7 aprile 2017, n. 30 del 21 giugno 2017 e n. 70 del 31 dicembre 2018.

INDICE
Art. 1 – Oggetto
Art. 2 – Organizzazione della struttura commissariale.
Art. 3 – Segreteria tecnica
Art. 3-bis – Ufficio per le relazioni istituzionali.
Art. 4 – Ufficio del consigliere giuridico.
Art. 4-bis – Ufficio per il coordinamento delle funzioni istituzionali.
Art. 5 – Ufficio stampa
Art. 6 – Ufficio monitoraggio e stato di attuazione dei programmi.
Art. 7 – Segreteria del Commissario straordinario.
Art. 8 – Direzione generale per lo svolgimento delle attività istituzionali.
Art. 9 – Articolazione interna del settore operativo affari generali e interventi di ricostruzione.
Art. 10 – Articolazione interna del settore operativo personale, risorse e contabilità.
Art. 11 – Norma finanziaria.
Art. 12 – Efficacia.

Premesse della redazione:
LE MODIFICHE AL TESTO APPORTATE DALL’ORDINANZA N.70 SONO RIPORTATE TRA I SEGNI ((…)) .

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ORDINANZA n. 15 del 27 gennaio 2017 e successive modifiche (testo coordinato non ufficiale) – Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Vasco Errani, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
Visto l’articolo 2 del suindicato decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016, e in particolare:
– il comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario si avvale di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, alla quale può essere assegnato personale appartenente ad amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, con trattamento economico fondamentale a carico delle stesse;
– il comma 3, il quale detta specifiche disposizioni in ordine alla composizione della predetta struttura;
Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, e in particolare:
– l’articolo 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo;
– l’articolo 3, il quale prevede, fra l’altro, che per la gestione della ricostruzione ogni Regione istituisce, unitamente agli enti locali interessati, un ufficio comune, denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016”, e che a tal fine il Commissario straordinario, d’intesa con i comitati istituzionali di cui all’articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo di convenzione;
– l’articolo 50, comma 1, il quale prevede, fra l’altro, che il Commissario straordinario disciplina l’articolazione interna della struttura anche in aree e unità organizzative in relazione alle specificità funzionali e di competenza;
– l’articolo 50, comma 2, il quale prevede che, ferma restando la dotazione di personale già prevista dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, la struttura può avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale, destinate a operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all’articolo 3, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 2;
– l’articolo 50, comma 3, il quale detta ulteriori disposizioni in ordine all’individuazione delle suddette duecentoventicinque unità di personale, precisando che cinquanta di esse sono individuate fra il personale di altre pubbliche amministrazioni da collocare in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, e le altre sulla base di convenzioni sottoscritte con Invitalia S.p.a. e Fintecna S.p.a.;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 1 del 10 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 26 novembre 2016, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l’istituzione degli Uffici speciali per la ricostruzione ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legge;
Preso atto che, a seguito della predetta ordinanza, si è provveduto presso ciascuna delle Regioni interessate a istituire gli Uffici speciali per la ricostruzione, configurati come articolazioni autonome ancorché funzionalmente facenti capo alla struttura del Commissario straordinario;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 2 del 10 novembre 2016, con la quale sono stati approvati due schemi di convenzioni da sottoscrivere ai sensi dell’articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto legge n. 189 del 2016 con Invitalia S.p.a. e Fintecna S.p.a.;
Preso atto che le predette convenzioni sono state sottoscritte in date 6 e 7 dicembre 2016;
Preso atto, altresì, che sono in corso le attività propedeutiche all’apertura della sede operativa della struttura Commissariale in Rieti, per la quale è stato acquisito in comodato gratuito un immobile sito alla via Ottavio Pitoni n. 2;
Preso atto, ancora, che è in corso la procedura selettiva per l’individuazione delle cinquanta unità di personale provenienti da amministrazioni pubbliche di cui all’art. 50, comma 3, lettera a), e che l’individuazione delle ulteriori unità di personale da parte di Fintecna S.p.a. e Invitalia S.p.a., anch’essa in corso, sarà completata entro il mese di febbraio 2017;
Ritenuta la necessità, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 50, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016, di impartire disposizioni sull’organizzazione e l’articolazione interna della struttura commissariale centrale, al fine di conferire un assetto definitivo alla stessa e di meglio definire le funzioni e i compiti del personale già in servizio, in vista del più efficace avvio a regime delle attività finalizzate agli interventi di ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici;
Visto l’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il quale dispone che per le prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale, tra l’altro, di consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente;
Preso atto che, alla stregua delle disposizioni dinanzi richiamate, per gli esperti assegnati alla struttura commissariale non è previsto l’obbligo di residenza nel Comune ove ha sede la struttura medesima;
Visto l’articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal successivo articolo 6, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale stabilisce:
– che è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;
– che i detti incarichi, le cariche e le collaborazioni sono comunque consentiti a titolo gratuito e che per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione;
– che devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall’organo competente dell’amministrazione interessata;
Vista l’intesa espressa dalle Regioni interessate nella cabina di coordinamento del 24 gennaio 2017;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;
Ritenuto necessario dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente efficace ai sensi dell’articolo 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000, in considerazione dell’urgente necessità di rendere immediatamente operative le disposizioni sull’organizzazione della struttura del Commissario straordinario, in vista della realizzazione dell’interesse dei territori colpiti al più celere ed efficace avvio a regime delle ordinarie attività di ricostruzione;

DISPONE

Articolo 1
Oggetto
1. La presente ordinanza, in attuazione dell’articolo 50, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (di seguito denominato “decreto legge”) disciplina l’articolazione interna e l’organizzazione della struttura centrale posta alle dipendenze del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (di seguito denominato “Commissario straordinario”), ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016.
2.
Ferma restando la dotazione di personale individuata dal decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, alla struttura centrale sono assegnate con provvedimento del Commissario straordinario fino a venticinque unità di personale ulteriori attinte dalla provvista di cui all’articolo 50, comma 2, del decreto legge. Le residue unità di personale di detta provvista sono assegnate agli Uffici speciali per ricostruzione di cui all’articolo 3 del decreto legge.
3.
La struttura del Commissario straordinario, attraverso gli organi e gli uffici di cui alla presente ordinanza, persegue le finalità ed esercita le funzioni di cui all’articolo 2 del medesimo decreto.
4.
Gli Uffici speciali per la ricostruzione operano con autonomia organizzativa e gestionale, nel rispetto delle direttive adottate dal Commissario straordinario e dai vice Commissari.

Articolo 2
Organizzazione della struttura commissariale.
1.
Il Commissario straordinario è l’organo di vertice e direzione della struttura, della quale determina gli indirizzi e coordina l’attività.
2.
La struttura del Commissario straordinario, per il perseguimento delle finalità e l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 1, è articolata in uffici di staff e Direzione generale per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
3.
Gli uffici di staff, ciascuno nell’ambito della propria competenza, svolgono attività di supporto al Commissario straordinario e di raccordo tra lo stesso e la Direzione generale, collaborando alla predisposizione dei provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legge, nonché a ogni attività funzionale al perseguimento degli obiettivi ed all’esercizio delle funzioni attribuiti all’organo commissariale dal medesimo decreto.
4.
I responsabili degli uffici di staff e degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale sono nominati con provvedimenti del Commissario straordinario, anche in deroga all’articolo 19, comma 1- bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Commissario straordinario può altresì conferire incarichi di studio e/o consulenza a soggetti dei quali siano previamente valutate le spiccate e preminenti competenze nelle materie tecnico-scientifiche attinenti alle attività e ai compiti da svolgere e che pertanto possano assicurare un rilevante supporto alla struttura commissariale. Il trattamento economico di tali ultimi soggetti è stabilito con provvedimento del Commissario straordinario, nel limite massimo di quarantottomila euro annui, comprese le spese. 
5.
Sono uffici di staff:
a) la segreteria tecnica del Commissario straordinario;
b) l’ufficio per le relazioni istituzionali;
c) l’ufficio del Consigliere giuridico;
d) l’ ufficio per il coordinamento delle funzioni istituzionali;
e) l’ufficio stampa;
f) l’ufficio monitoraggio e stato di attuazione dei programmi.
6. La Direzione generale per lo svolgimento delle funzioni istituzionali è articolata in settori operativi, con le competenze e funzioni stabilite agli articoli 8, 9 e 10.
7.
La sede istituzionale della struttura del Commissario straordinario è stabilita presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri in Roma, largo Chigi n. 19. La sede operativa della struttura è stabilita in Rieti presso gli uffici di largo Ottavio Pitoni n. 2.

Articolo 3
Segreteria tecnica
1. La segreteria tecnica, in conformità alle direttive del Commissario, assicura il supporto tecnico per le attività della struttura commissariale e per le determinazioni alla base dei provvedimenti commissariali, nonché, in relazione alla natura delle funzioni proprie, di raccordo con gli altri uffici di staff e con la Direzione generale e le sue articolazioni, sia nella fase di individuazione degli specifici obiettivi da perseguire, sia in quella della predisposizione delle ordinanze e degli altri provvedimenti del Commissario e della loro successiva attuazione.
2.
In particolare, la segreteria tecnica assicura il supporto al Commissario straordinario:
a) per i lavori della cabina di coordinamento della ricostruzione di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto legge;
b) per i rapporti con il Dipartimento della protezione civile;
c) per i rapporti con il comitato dei garanti di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto legge;
d) per i rapporti con gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legge;
e) per i lavori della conferenza permanente e con le commissioni paritetiche di cui all’articolo 16 del decreto legge;
f) per l’istituzione e il funzionamento del servizio help desk a disposizione di cittadini e professionisti.
3.
Alla segreteria tecnica possono essere assegnati esperti di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016.
4.
Il Capo della segreteria tecnica del Commissario straordinario, coadiuvato da un vice Capo, assiste e coadiuva il Commissario straordinario nell’esercizio delle sue funzioni, nei rapporti politici e istituzionali e adempie su suo mandato a compiti specifici.

Articolo 3-bis.
Ufficio per le relazioni istituzionali.
1. L’Ufficio per le relazioni istituzionali:
a) assicura il supporto al commissario straordinario nei rapporti con il Consiglio di Stato, con l’Avvocatura generale dello Stato e con ogni altro organo costituzionale e di rilievo costituzionale, sia nella fase di predisposizione dei provvedimenti commissariali sia per lo studio di tutte le problematiche tecnico-giuridiche connesse all’adempimento dei compiti istituzionali dei predetti organi;
b) cura i rapporti del commissario straordinario con l’Autorità nazionale anticorruzione e con la Struttura di missione per la prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata di cui all’art. 30 del decretolegge;
c) verifica l’applicabilità delle norme, esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare;
d) cura l’attività di definizione delle iniziative legislative nelle materie di competenza del commissario straordinario;
e) cura le risposte agli atti parlamentari di sindacato ispettivo riguardanti l’attività del commissario straordinario del Governo ed il seguito dato agli stessi”;
2. All’ufficio sono assegnati:
a) tre esperti di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016, di cui uno con funzioni di titolare dell’ufficio;
b) due unità amministrative, di cui al medesimo articolo 2 comma 3, appartenenti alla Categoria A della Presidenza del Consiglio dei ministri o equiparate, col compito di collaborazione con gli esperti di cui alla precedente lettera a), nonché di cura degli adempimenti relativi al funzionamento della cabina di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto legge e della conferenza permanente di cui all’articolo 16 del decreto legge;
3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, l’Ufficio per le relazioni istituzionali è allocato presso la sede istituzionale della struttura commissariale e si avvale della segreteria dell’Ufficio del Consigliere giuridico prevista dal successivo articolo 4, comma 4.

Articolo 4
Ufficio del consigliere giuridico.
1. L’Ufficio del Consigliere giuridico:
a) cura, salvo diversa indicazione del Commissario straordinario, l’attività di redazione delle ordinanze di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legge e degli altri provvedimenti commissariali, previ gli opportuni raccordi con la segreteria tecnica, garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l’applicabilità delle disposizioni introdotte, l’analisi dell’impatto e della fattibilità della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa;
b) esamina le problematiche applicative delle ordinanze e dei provvedimenti di cui alla precedente lettera a), coadiuvando il Commissario straordinario e il servizio help desk di cui al successivo articolo 8, comma 4, nella definizione di direttive e risposte a quesiti indirizzate agli altri Uffici della struttura commissariale, alle amministrazioni e agli altri soggetti interessati;
c) assicura il supporto al Commissario straordinario nel coordinamento della propria attività con la Segreteria tecnica e l’Ufficio per le relazioni istituzionali.
2.
Oltre al Consigliere giuridico, che lo dirige, all’ufficio sono assegnati:
a) due esperti di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016, di cui uno con funzioni di titolare dell’ufficio;
b) un’unità amministrativa, di cui al medesimo articolo 2 comma 3, appartenente alla Categoria A della Presidenza del Consiglio dei ministri o equiparate, col compito di collaborazione con gli esperti di cui alla precedente lettera a), nonché di cura degli adempimenti relativi al funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 50, comma 5, del decreto legge, e di ogni altro organo collegiale previsto dal decreto legge o da ordinanze commissariali.
3.
Agli esperti assegnati alla struttura commissariale, designati ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, i quali non risultino residenti nei Comuni dove ha sede la struttura medesima, è riconosciuto il rimborso delle spese di trasporto dal luogo di residenza alla sede istituzionale e/o operativa nonché di vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate, con i criteri ricavabili dalla vigente legislazione per i dirigenti delle amministrazioni statali. ((  ))
4.
Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, l’Ufficio del Consigliere giuridico è allocato presso la sede istituzionale della struttura commissariale e si avvale di una propria segreteria. Alla segreteria sono assegnate unità di personale di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, nel limite di tre unità appartenenti alla Categoria B del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri o equiparate. 

Articolo 4-bis.
Ufficio per il coordinamento delle funzioni istituzionali.
1. L’Ufficio per il coordinamento delle funzioni istituzionali:
a) verifica la corrispondenza tra gli indirizzi del commissario straordinario e l’attività degli uffici amministrativi e contabili in funzione dell’unitarietà dell’azione della struttura commissariale, assicurando il relativo coordinamento;
b) assicura il supporto al Commissario straordinario, anche mediante l’adozione di apposite linee guida, per l’attuazione degli interventi programmati in funzione dell’efficiente ed efficace perseguimento delle finalità istituzionali;
c) acquisisce le proposte di adozione dei provvedimenti di competenza dei dirigenti della struttura e le sottopone alla firma del commissario straordinario;
d) assicura il supporto al Commissario straordinario nell’assolvimento dei compiti di verifica e coordinamento degli Uffici speciali per la ricostruzione. Tale attività è svolta in raccordo, per i profili di rispettiva competenza, con il responsabile della segreteria tecnica e con il responsabile dell’Ufficio relazioni istituzionali.
2. All’Ufficio sono assegnati:
a) due esperti di cui all’art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della repubblica del 9 settembre 2016, di cui uno con funzioni di titolare dell’ufficio;
b) una unità amministrativa, di cui al medesimo art. 2, comma 3, appartenente alla categoria A della Presidenza del consiglio dei ministri o equiparata, col compito di collaborazione con gli esperti di cui alla precedente lettera a);
3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, l’Ufficio per il coordinamento delle funzioni istituzionali è allocato presso la sede istituzionale della struttura commissariale e si avvale della segreteria dell’Ufficio del consigliere giuridico.

Articolo 5
Ufficio stampa.
1. L’ufficio stampa, cui è preposto un apposito addetto, cura i rapporti del Commissario straordinario con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua, fra l’altro, il monitoraggio dell’informazione italiana ed estera; promuove e sviluppa, anche in raccordo con le competenti strutture amministrative, programmi e iniziative di informazione istituzionale.

Articolo 6
Ufficio monitoraggio e stato di attuazione dei programmi.
1.
L’ufficio monitoraggio e stato di attuazione dei programmi assicura il proprio supporto al Commissario straordinario nella verifica dello stato di attuazione delle attività previste dal decreto legge e dalle ordinanze commissariali. A tal fine, provvede al monitoraggio dei provvedimenti adottati e dei tempi e delle modalità della loro attuazione, informandone periodicamente il Commissario straordinario e la struttura e segnalando ritardi, criticità e ogni altra esigenza intesa ad assicurare la tempestività e l’efficacia dell’azione commissariale.
2.
Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 è assegnata all’ufficio una unità amministrativa.

Articolo 7
Segreteria del Commissario straordinario.
1.
La segreteria del Commissario straordinario assicura il supporto all’espletamento dei compiti del Commissario, provvedendo all’organizzazione degli impegni. Cura, inoltre, l’agenda e la corrispondenza privata dal Commissario straordinario, nonché i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.

Articolo 8
Direzione generale per lo svolgimento delle attività istituzionali.
1.
La Direzione generale per lo svolgimento delle attività istituzionali, costituita come ufficio di livello dirigenziale generale, svolge tutte le attività di amministrazione e gestione indispensabili per l’esercizio delle attribuzioni e funzioni del Commissario straordinario ai sensi del decreto legge.
2.
Ferme restando le funzioni di supporto del direttore generale della Ragioneria Generale dello Stato di cui all’articolo 50, comma 4, del decreto legge, a capo della Direzione generale per lo svolgimento delle attività istituzionali è preposto il dirigente generale di cui all’articolo 50, comma 3, del decreto legge. In caso di temporanea vacanza del posto, per l’esercizio delle funzioni direttive il Commissario straordinario con proprio provvedimento può designare uno dei dirigenti preposti ai settori operativi di cui al successivo comma 3.
3.
Per l’espletamento dei compiti di cui al comma 1, la Direzione generale è articolata nei seguenti due settori operativi, costituiti come uffici di livello dirigenziale non generale e cui sono preposte unità con funzioni di livello dirigenziale non generale di cui all’articolo 50, comma 3, del decreto legge:
a) settore affari generali e interventi di ricostruzione;
b) settore personale, risorse e contabilità.
4.
Il settore affari generali e interventi di ricostruzione, articolato nelle unità di coordinamento di cui al successivo articolo 9, cura ogni attività di competenza della struttura commissariale in relazione alla gestione degli interventi di ricostruzione, e in particolare: coordina l’attività di pianificazione e approvazione dei progetti svolta dalla Conferenza permanente di cui all’articolo 16 del decreto legge; svolge le necessarie verifiche di congruità sui contributi erogati per gli interventi di ricostruzione; provvede ai controlli a campione successivi all’erogazione dei contributi e ad ogni opportuna verifica ispettiva; opera in raccordo con le autorità preposte alla vigilanza contro la corruzione e le infiltrazioni criminali; gestisce il sito istituzionale del Commissario straordinario e cura la pubblicità delle ordinanze e degli altri provvedimenti dallo stesso emessi; cura il servizio help desk della struttura a disposizione di imprese, professionisti e cittadini.
5.
Il settore personale, risorse e contabilità, articolato nelle unità di coordinamento di cui al successivo articolo 10, cura gli aspetti di competenza del Commissario straordinario relativi al personale assegnato alla struttura ed agli Uffici speciali per la ricostruzione, tiene e gestisce la contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legge e, in applicazione delle direttive impartite dal Commissario straordinario e dal direttore generale, provvede alla programmazione dell’impiego delle risorse finanziarie assegnate al Commissario straordinario per l’esercizio delle funzioni di sua competenza.
6.
Nell’esercizio delle proprie funzioni il direttore generale, sulla base delle specifiche esigenze connesse alle attività da svolgere, assegna con proprie determinazioni le unità di personale ai settori operativi di cui ai commi precedenti.
7.
Per tutto quanto non diversamente stabilito dalla presente ordinanza, al direttore generale e ai dirigenti di livello dirigenziale non generale di cui al presente articolo si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 9
Articolazione interna del settore operativo affari generali e interventi di ricostruzione.
1.
Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4 del precedente articolo 9, il settore affari generali e interventi di ricostruzione è articolato nelle seguenti unità di coordinamento:
a) unità di coordinamento per gli interventi di ricostruzione privata;
b) unità di coordinamento per gli interventi di ricostruzione pubblica;
c) unità di coordinamento per le misure di sostegno al sistema produttivo e al reddito dei lavoratori;
d) unità di coordinamento per gli interventi di ricostruzione degli edifici scolastici e i programmi speciali;
e) unità di coordinamento per gli interventi nelle aree interne.
2.
L’unità di coordinamento per gli interventi di ricostruzione privata sovraintende alla definizione dei procedimenti intesi alla ricostruzione degli immobili privati e del patrimonio edilizio distrutti o danneggiati dal sisma, ivi compresi i controlli sull’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi per la ricostruzione e riparazione dei beni immobili e mobili danneggiati, le successive attività di verifica a campione e gli eventuali provvedimenti di annullamento, revoca e recupero dei contributi erogati, come previsto dagli articoli 5, 6, 8, 9 e 12 del decreto legge.
3.
L’unità di coordinamento per la ricostruzione pubblica sovraintende alla definizione degli atti di pianificazione di cui agli articoli 11, comma 1, 14, comma 1, 27 e 28 del decreto legge ed all’attività di competenza del Commissario ai sensi dell’articolo 14, comma 5, del medesimo decreto legge ed alla loro attuazione, anche attraverso l’elaborazione dei criteri e gli indirizzi con i quali il Commissario provvede alla vigilanza e al monitoraggio sull’esecuzione degli interventi di ricostruzione pubblica.
4.
L’unità di coordinamento per il sostegno al sistema produttivo e al reddito dei lavoratori sovraintende all’attuazione delle misure di sostegno alle imprese di cui agli articoli 20 e 21 nonché all’elaborazione dei provvedimenti di cui agli articoli 23, comma 2, e 24 ed all’attuazione delle misure di sostegno ai lavoratori di cui all’articolo 45 del decreto legge, sulla cui esecuzione esercita la vigilanza e il monitoraggio.
5.
L’unità di coordinamento per la ricostruzione degli edifici scolastici e i programmi speciali sovraintende agli atti di programmazione e pianificazione ed alle successive procedure attuative finalizzate alla ricostruzione e riparazione degli edifici scolastici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici, curando altresì ogni iniziativa e attività, ivi compresa la realizzazione di nuovi edifici scolastici, ritenuta necessaria ad assicurare la ripresa e/o la continuità dell’attività didattica.
6.
L’unità di coordinamento per gli interventi nelle aree interne sovraintende all’elaborazione delle strategie e delle misure intese ad assicurare la continuità e il rilancio dello sviluppo economico delle aree interne nei territori interessati dalla ricostruzione, attraverso la definizione degli opportuni strumenti di interventi nei settori edilizio, produttivo, artigianale, agricolo, turistico e in ogni altro settore d’interesse.
7.
Il settore operativo affari generali cura altresì ogni altra attività di competenza della struttura non rientrante fra le attribuzioni del settore di cui al successivo articolo 10, e in particolare l’istruttoria relativa ai rapporti con l’Anac, l’istituzione e la tenuta dell’elenco speciale dei professionisti di cui all’art. 34 del decreto legge, la vigilanza e il controllo sul rispetto delle disposizioni relative al conferimento degli incarichi professionali. Assicura il proprio supporto al Commissario straordinario ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità degli atti commissariali, curando altresì, in raccordo con l’unità di cui al successivo articolo 9, comma 5, la gestione dei flussi documentali della struttura e la gestione del sito istituzionale e del servizio help desk. L’ufficio cura altresì gli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dai provvedimenti commissariali in tema di monitoraggio e tracciabilità dei flussi finanziari, sia della ricostruzione pubblica che di quella privata e cura la verifica dell’apposizione dei CUP e dei CIG nei mandati di pagamento a valere sulla contabilità speciale ovvero effettuati per il tramite di conti correnti dedicati.

Articolo 10
Articolazione interna del settore operativo personale, risorse e contabilità.
1.
Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5 del precedente articolo 8, il settore operativo personale, risorse e contabilità è articolato nelle seguenti unità di coordinamento:
a) unità di coordinamento per la gestione finanziaria;
b) unità di coordinamento per le risorse umane;
c) unità di coordinamento per la gestione delle risorse strumentali;
d) unità di coordinamento per la gestione informatica.
2.
L’unità di coordinamento per la gestione finanziaria cura la tenuta della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sovraintende alle procedure di spesa e coadiuva il Ministero dell’economia e delle finanze nell’istruttoria per l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14, comma 8, del decreto legge.
3.
L’unità di coordinamento per le risorse umane cura gli aspetti di competenza del Commissario straordinario relativi all’inquadramento giuridico ed al trattamento economico e previdenziale del personale e dei collaboratori della struttura commissariale e assicura il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
4.
L’unità di coordinamento per la gestione delle risorse strumentali provvede alla programmazione e alla gestione delle procedure di evidenza pubblica per l’acquisto di beni e servizi destinati a soddisfare i fabbisogni della struttura, ivi compresi gli acquisti sul mercato elettronico.
5.
L’unità di coordinamento per la gestione informatica assicura il proprio supporto alla gestione delle piattaforme informatiche istituite presso la struttura commissariale ed alla tenuta del sito istituzionale.
6.
Al fine di assicurare l’immediato avvio a regime della struttura commissariale, e comunque fino al 31 dicembre 2017, il dirigente preposto al settore personale, risorse e contabilità, che assume la veste di sostituto funzionario delegato, può essere autorizzato, con specifici provvedimenti del Commissario straordinario, all’acquisto ed alla conseguente emanazione dei relativi ordinativi di spesa per l’approvvigionamento di beni e servizi strumentali e indispensabili per il funzionamento della struttura stessa, nel limite di diecimila euro per ciascun ordinativo fermo restando il budget complessivo che sarà definito con successiva ordinanza. In tali casi, il dirigente è altresì autorizzato all’impiego delle risorse del fondo per la ricostruzione per l’acquisto dei beni strumentali.
7.
Per l’esercizio dei compiti di propria competenza, il dirigente preposto al settore operativo personale, risorse e contabilità opera per quanto necessario raccordandosi col dirigente del settore operativo affari generali e interventi di ricostruzione.

Articolo 11
Norma finanziaria.
1.
Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, agli ulteriori oneri per l’attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse stanziate per il funzionamento della struttura del Commissario straordinario.
2.
Con provvedimenti di programmazione adottati dal Commissario straordinario, si provvede all’assegnazione delle risorse per il funzionamento della struttura, individuando le voci di spesa con l’indicazione delle relative somme.

Articolo 12
Efficacia.
1.
La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito Internet del Commissario straordinario.
2.
La presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito Internet del Commissario straordinario.

Vasco Errani