Ultimo aggiornamento: 25 Marzo 2019

Ulteriore stanziamento in relazione all’evento sismico di Ischia del 21 agosto 2017

INDICE
Art. 1

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione dell’11 dicembre 2017

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto l’art. 10, del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2017 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017 prevedendo uno stanziamento di euro 7.000.000,00;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 29 agosto 2017, n. 476, dell’8 settembre 2017, n. 480 e del 25 settembre 2017, n. 483;
Visto l’art. 5, comma 1 della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, dove e’ previsto, tra l’altro, che il Capo del Dipartimento della protezione civile, nel caso in cui le risorse stanziate per gli interventi necessari per il contrasto della prima emergenza risultino insufficienti presenta una motivata relazione al Consiglio dei ministri ai fini dell’emanazione, da parte di quest’ultimo, della eventuale conseguente deliberazione di integrazione delle risorse;
Viste le note dell’8 novembre 2017, prot. n. CG/69266 e del 16 novembre 2017, prot. n. CG/71556, con cui il Capo del Dipartimento della protezione civile ha rappresentato l’esigenza, per il proseguimento dell’attuazione degli interventi di prima emergenza, di un’integrazione delle risorse per un importo pari ad euro 16.076.958,50;
Vista la nota del Presidente della Regione Campania del 6 novembre 2017;
Considerato, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;
Ravvisata pertanto la necessità di assicurare la prosecuzione, da parte del commissario delegato, delle iniziative finalizzate al superamento dello stato di emergenza in rassegna;
Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall’art. 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, per la delibera di integrazione delle risorse;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

DELIBERA:

Art. 1
1.
In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, lo stanziamento di risorse di cui all’art. 1, comma 4, della delibera del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2017 è integrato di euro 16.076.958,50 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il proseguimento dell’attuazione dei primi interventi finalizzati al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi sismici in rassegna.
La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2017

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Gentiloni Silveri