Ultimo aggiornamento: 3 Ottobre 2019

Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.

Capo IV della LEGGE di conversione 16 novembre 2018, n. 130 del DECRETO-LEGGE N. 109 DEL 28 SETTEMBRE 2018 (“Decreto Genova”)

INDICE
Art. 37 – Misure per l’accelerazione del processo di ricostruzione – Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Art. 38 – Rimodulazione delle funzioni commissariali.
Art. 39 – Impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da eventi sismici.
Art. 39-bis – Modifiche all’art. 67 -ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Art. 39-ter – Modifiche all’art. 1 -sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Capo IV 
Misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi in Italia negli anni 2009, 2012, 2016 e 2017

Art. 37
Misure per l’accelerazione del processo di ricostruzione – Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
(( 0a) all’art. 1, comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «apposita delega motivata» sono aggiunte le seguenti: «, oltre ad un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate, designato dall’ANCI regionale di riferimento» ));
1) al comma 1, la lettera l) e’ abrogata;
(( 1-bis) al comma 2, secondo periodo, le parole: «previa intesa con» sono sostituite dalla seguente: «sentiti»;
1-ter) al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «progettazione» sono inserite le seguenti: «e nella realizzazione»));
2) al comma 5, dopo la lettera e), e’ aggiunta la seguente: «e-bis) assicurano, in relazione agli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, il monitoraggio degli aiuti previsti dal presente decreto, al fine di verificare l’assenza di sovracompensazioni nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia di aiuti di Stato.»;
b) all’art. 5, comma 2, lettera g), dopo le parole «al fine di garantirne la continuità;» e’ aggiunto, infine, il seguente periodo: «allo scopo di favorire la ripresa dell’attività agricola e zootecnica e ottimizzare l’impiego delle risorse a ciò destinate, la definitiva delocalizzazione in strutture temporanee delle attività agricole e zootecniche che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell’impresa, dall’Ufficio regionale competente;»;
(( b-bis) all’art. 6, comma 8, dopo la parola: «amministrative,» sono inserite le seguenti: «nonché le spese per le attività professionali svolte dagli amministratori di condominio e le spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari,»;
b-ter) all’art. 14, comma 4, le parole: «dal Commissario straordinario d’intesa con i vice commissari nel» sono sostituite dalle seguenti: «dal Commissario straordinario, sentiti i vice commissari nella» ));
c) all’art. 15, comma 1, dopo la lettera e), e’ aggiunta la seguente: «e-bis) le Università, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà (( e di importo )) inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del (( codice di cui al )) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»;
(( c-bis) all’art. 15, comma 3-bis: 1) al primo periodo, le parole: «gli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «i lavori», la parola: «intervento» è sostituita dalla seguente: «lavoro» e le parole: «ai fini della selezione dell’impresa esecutrice,» sono soppresse;
2) le parole: «500.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «600.000 euro»;
c-ter) all’art. 16, comma 3, lettera b), le parole: «approva i progetti esecutivi» sono sostituite dalle seguenti: «approva, ai sensi dell’art. 27 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i progetti»;
c-quater) all’art. 34:
1) al comma 5 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, può essere altresì riconosciuto un contributo ulteriore, nella misura massima del 2 per cento, per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e per il funzionamento dei consorzi appositamente istituiti dai proprietari per gestire interventi unitari»;
2) dopo il comma 7 e’ aggiunto il seguente:
«7-bis. Ai tecnici e professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, sia per danni lievi che per danni gravi, spetta, alla presentazione dei relativi progetti, secondo quanto previsto dal presente decreto, un’anticipazione del 50 per cento del compenso relativo alle attività professionali poste in essere dagli studi tecnici o dal singolo professionista, e del 50 per cento del compenso relativo alla redazione della relazione geologica e alle indagini specialistiche resesi necessarie per la presentazione del progetto di riparazione con rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. L’importo residuo, fino al raggiungimento del 100 per cento dell’intera parcella del professionista o studio tecnico professionale, comprese la relazione geologica e le indagini specialistiche, e’ corrisposto ai professionisti in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori. Con ordinanza commissariale sono definite le modalità di pagamento delle prestazioni di cui al precedente periodo».
1-bis. All’art. 17-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: «e ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al
decreto-legge n. 189 del 2016» sono inserite le seguenti: «, nonché ai comuni situati entro 30 chilometri di distanza da quelli di cui ai predetti allegati 1, 2 e 2-bis,» )).

Art. 38
Rimodulazione delle funzioni commissariali
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario che subentra nelle funzioni del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016.
2. Al Commissario si applicano le disposizioni del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal presente decreto, e ogni altra disposizione vigente concernente gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
3. Con il decreto di nomina e’ stabilito il compenso del Commissario, determinato nei limiti di cui all’art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, cui si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 39
Impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da eventi sismici
1. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, purché depositate su singoli conti correnti bancari a tal fine attivati e intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governo per la relativa ricostruzione, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi sismici:
a) della regione Abruzzo dell’aprile 2009, individuati nell’articolo unico del decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3;
b) delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, del 20 e 29 maggio 2012, di cui all’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;
c) delle regioni dell’Italia centrale, di cui all’allegato 1 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
2. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono, previa autorizzazione del Commissario delegato o straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all’art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
3. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all’esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, ne’ sospendono l’accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari.
4. Gli effetti delle disposizioni dei precedenti commi cessano:
a) il 31 dicembre 2019, con riferimento agli eventi sismici di cui alla lettera a) del comma 1;
b) il 31 dicembre 2020, con riferimento agli eventi sismici di cui alle lettere b) e c) del comma 1.
5. Gli importi che residuano alla scadenza dei termini di cui al comma 4 sono versati direttamente ai beneficiari secondo le regole della gestione del Commissario delegato o straordinario.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti notificati fino al giorno antecedente (( alla data di entrata in vigore )) del presente decreto.

(( Art. 39 bis
Modifiche all’art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 )).
1. All’art. 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: «In considerazione delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate, la dotazione organica dei comuni interessati e’ incrementata nella misura corrispondente al personale in servizio al 30 settembre 2018.»;
b) il quarto periodo e’ soppresso. ))

(( Art. 39 ter
Modifiche all’art. 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
1. All’art. 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. In caso di interventi edilizi sugli edifici privati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 in assenza di titoli edilizi nelle ipotesi di cui all’art. 22, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o in difformità da essi, e nelle ipotesi di cui al comma 1-bis del presente articolo, il proprietario dell’immobile, pur se diverso dal responsabile dell’abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso o segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, in deroga alle previsioni degli articoli 36, comma 1, 37, comma 4, e 93 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell’immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto. E’ fatto salvo, in ogni caso, il pagamento della sanzione di cui ai predetti articoli 36 e 37, comma 4, il cui importo non può essere superiore a 5.164 euro e inferiore a 516 euro, in misura determinata dal responsabile del procedimento comunale in relazione all’aumento di valore dell’immobile, valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente all’abuso, calcolato in base alla procedura prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. L’inizio dei lavori e’ comunque subordinato al rilascio dell’autorizzazione statica o sismica, ove richiesta.»;
b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Il comma 1 del presente articolo trova applicazione anche nei casi previsti dalle norme regionali attuative dell’intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, sull’atto concernente misure per il rilancio dell’economia attraverso l’attività edilizia, di cui al provvedimento della Conferenza unificata 1° aprile 2009, n. 21/CU, ovvero dalle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e di edilizia. In tale caso il contributo non spetta per la parte relativa all’incremento di volume. Il presente articolo non trova applicazione nel caso in cui le costruzioni siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione.»;
c) al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «unitamente» sono inserite le seguenti: «al permesso di costruire o»;
d) al comma 6, quarto periodo, dopo le parole: «e’ rilasciata» sono inserite le seguenti:«dal competente ufficio regionale o». ))