Ultimo aggiornamento: 15 Luglio 2019

Assegnazione dei finanziamenti per gli approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per cavità e instabilità di versante, sismoindotte o in conseguenza di dissesti idrogeologici, individuate con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell’Ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017.

INDICE

Art. 1 – Approfondimento della microzonazione sismica
Art. 2 – Soggetti e compiti
Art. 3 – Ripartizioni dei fondi ai comuni ed al Centro MS
Art. 4 –  Affidamento degli incarichi e procedure di gara
Art. 5 –  Requisiti professionali per l’affidamento degli incarichi
Art. 6 – Erogazione dei fondi
Art. 7 – Tempistiche di affidamento e consegna dei lavori

Allegato 2 – Tabella località

 

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello statodi emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regionidi Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottatacon la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11 settembre 2017 con cui l’on. Paola De Micheli è stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e in particolare l’articolo 39, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministriè nominato un Commissario straordinario che subentra nelle funzioni del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016 (comma 1) e che al Commissario si applicano le disposizioni del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal medesimo decreto-legge n.109 del 2018, e ogni altra disposizione vigente concernente gli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (comma 2);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2018, con il quale il prof. Piero Farabollini è stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 dicembre 2018, con il quale il prof. Piero Farabollini è stato confermato fino al 31 dicembre 2019 Commissario straordinario per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Visto l’articolo 1, comma 990, della legge di bilancio 2019, con il quale la gestione straordinaria di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020;
Visto l’art. 2 del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e in particolare:
– l’articolo 2, comma 1 lettera l-bis) il quale prevede che il Commissario straordinario promuove l’immediata effettuazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni individuati ai sensi dell’articolo 1 della microzonazione sismica di III livello, come definita negli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, disciplinando con propria ordinanza la concessione di contributi a ciò finalizzati ai Comuni interessati, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, entro il limite di euro 5 milioni, e definendo le relative modalità e procedure di attuazione nel rispetto dei seguenti criteri: 1) effettuazione degli studi secondo i sopra citati indirizzi e criteri, nonché secondo gli standard definiti dalla Commissione tecnica istituita ai sensi dell’articolo 5, comma 7, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1 dicembre 2010; 2) affidamento degli incarichi da parte dei Comuni, mediante la procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i limiti ivi previsti, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione in materia di prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un’adeguata esperienza professionale nell’elaborazione di studi di microzonazione sismica, purché iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 34 ovvero, in mancanza, purché attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco speciale come individuati nel citato articolo 34 e nelle ordinanze adottate ai sensi del comma 2 ed abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco; 3) supporto e coordinamento scientifico ai fini dell’omogeneità nell’applicazione degli indirizzi e dei criteri nonché degli standard di cui al numero 1, da parte del Centro per la microzonazione sismica (CentroMS) del Consiglio nazionale delle ricerche, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Commissario straordinario, al fine di assicurare la qualità e l’omogeneità degli studi;
– l’articolo 2, comma 2, il quale prevedeche il Commissario straordinario, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo;
Visto l’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, avente in oggetto “Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017” in attuazione della quale è stato eseguito il piano di microzonazione sismico di III livello per i comuni del cratere del centro Italia interessati;
Atteso che il piano di microzonazione sismica di III livello è stato concluso e validatoda parte del Centro per lamicrozonazione sismica (CentroMS) che, ai sensi e per gli effetti del sopracitato articolo 2, comma 1 lett. l-bis), ai fini dell’omogeneità nell’applicazione degli indirizzi e dei criteri nonché degli standard qualitativi delle indagini, ne ha curato il supporto ed il coordinamento scientifico, in attuazione della convenzione con il Commissario Straordinario sottoscritta dalle parti il 17 maggio 2017;
Dato atto che dalle risultanze del piano di microzonazione sismica di III livello è emersa la necessità di eseguire approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per instabilità di versante individuati con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 nei comuni interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016;
Ritenuto di eseguire i predetti studi di approfondimento della microzonazione sismica di III livello avvalendosi del supporto ed il coordinamento tecnico-scientifico del Centro per la microzonazione sismica (CentroMS) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), in continuità con gli studi di microzonazione sismica di III livello ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera 1-bis, punto 3 del decreto Legge n. 189 del 2016;
Visto lo schema di convenzione tra il Commissario Straordinario edil Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), conforme ai disposti del citato articolo 2, comma 1, lettera 1-bis, punto 3 del decreto Legge n. 189 del 2016, avente in argomento le attività di supporto e coordinamento tecnico-scientifico relative approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per instabilità di versante individuati con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 nei comuni interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, riportata in allegato 1 unitamente al documento tecnico esplicativo;
Valutata la congruità tecnico ed economica del compenso stabilito per il Centro per la microzonazione sismica (CentroMS) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per il supporto ed il coordinamento degl iapprofondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per instabilità di versante, sismoindotte o in conseguenza di dissesti idrogeologici, individuate con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell’Ordinanza n. 14 del 12 maggio 2017, nei comuni riportati in allegato 2;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione dello schema di convenzione, nonché a disciplinare le modalità per l’affidamento degli incarichi professionalida parte dei comuni delle attivitàrelative agli approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per instabilità di versante e cavitàindividuati con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017,alla gestione delle attività connesseed all’approvazione delle relative risultanze ed all’impiego dei relativi finanziamenti;
Visto l’articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm., recante “Nuove norme in materia diprocedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e conseguentementeil decreto legislativo 31 marzo 1998 n.123,recante“Disposizioni per la razionalizzazione degliinterventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
Sentite le Regioni interessate nella cabina di coordinamento tenutasi in data 23 maggio 2019;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, dellalegge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;

DISPONE

Articolo 1

Approfondimento della microzonazione sismica

1. Le disposizioni della presente ordinanzain continuità con gli studi di microzonazione sismica di III livello di cui sono stati dotati i comuni in esecuzione dell’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, in attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera l-bis), del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall’articolo 1 del decreto legge 9 febbraio 2017, n.8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono finalizzate agli approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per instabilità di versante e cavitàindividuati con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 nei comuni interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016;
2. In accordo con gli studi di microzonazione sismica di III livello già espletati, gli approfondimenti di cui al comma 1, dovrà avvenire secondo le modalità stabilite nel documento di indirizzi di cui al comma 1 e degli standard definiti dalla Commissione tecnica istituita ai sensi dell’articolo 5, comma 7, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 3907 del 13 novembre 2010. L’attività viene svolta avvalendosi del supporto ed il coordinamento tecnico-scientifico del Centro per la microzonazione sismica (CentroMS) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), in continuità con gli studi di microzonazione sismica di III livello ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera 1-bis, punto 3 del decreto Legge n. 189 del 2016;3. L’attività di supporto e coordinamento del Centro per la microzonazione sismica (CentroMS)è definita da apposita convenzione, predisposta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera l-bis), punto 3,del decreto legge n. 189 del 2017 come da schemain allegato 1.

Articolo 2

Soggetti e compiti

1. I Comuniinteressati dagli approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per instabilità di versante e cavitàindividuati con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, sismoindotte o in conseguenza di dissesti idrogeologici, secondo l’elenco riportatonel documento tecnico in allegato 2, svolgono funzioni di soggetti attuatori per la realizzazione dei predetti approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per instabilità di versantee cavitàindividuati con gli studi di microzonazione sismica con l’ausilio delle attività di supporto e ilcoordinamento tecnico-scientifico del Centro per la microzonazione sismica(CentroMS), secondo quanto regolato dalla convenzione di cui all’art.1;
2. Per monitorarel’avanzamento degli studi di microzonazione ed assicurare l’efficacia e la tempestività delle attività delle istituzioni competenti è costituito un apposito “Gruppo di lavoro”, composto dacinque componenti di cui tre rappresentanti della struttura commissariale, nominati dal Commissario straordinario, uno dei quali con funzione di Coordinatore del gruppo di lavoro e due rappresentanti del CentroMS, indicati dal Presidente del Comitato di Indirizzodello stesso CentroMS.
3. Il Gruppo di lavoro si riunisce periodicamente, su convocazione del coordinatore, per valutare e controllare lo stato di avanzamento degli studi, ed ha il compito di effettuare la verifica di conformità finale degli stessi prima della loro consegna alle Regioni.

Articolo 3

Ripartizione dei fondi ai Comuni ed al Centro MS

1. Per la realizzazione degli approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per instabilità di versante individuati con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 per i comuni individuati nel documento tecnico allegato alla convenzione, è ripartito il finanziamento di Euro 508.544,19 IVA compresa, mentre per le attività di supporto tecnico scientifico e coordinamento da parte del Centro per la microzonazione sismica (CentroMS) di cui alla convenzione citata nell’art.1, è stabilito l’importo lordo di Euro 217.947.51IVA compresa, per un totale complessivo pari ad Euro 726.941,70, a valere sulle economie nell’ambito del dal finanziamento di euro 6.500.000,00 disposto dall’articolo 1 del decreto legge n. 8 del 2017 a carico della contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016per l’esecuzione degli studi di microzonazione sismica di IIIlivello eseguiti in attuazione dell’Ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017;
2. Il finanziamento di Euro 508.544,19 IVA compresa (Euro cinquecentottomilacinquecentoquaranta-quattro/19) sarà ripartito tra le località interessate, elencate in allegato 2, da parte del Commissario Straordinario, in considerazione delle condizioni di pericolosità emerse dagli esiti degli studi di microzonazione sismica e da altri strumenti conoscitivi disponibili nonché dai sopralluoghi ricognitivi preliminari da parte del CentroMS, prima dell’attivazione delle procedure di selezione dei professionisti.
3. Il finanziamento di Euro 217.947.51 IVA compresa (Euro duecentodiciassettemilanovecentoqua-rantasette/21), corrispondente all’importo contrattuale lordo pattuito con il Centro per la microzonazione sismica del CNR nello schema di convenzione accluso, quale corrispettivo per le attività di supporto e coordinamento tecnico-scientifico relative agli approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per cavità e instabilità di versante, sismoindotte o in conseguenza di dissesti idrogeologici, individuate a seguito degli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, come indicato nel Documento Tecnico allegato allo schema di Convenzione.

Articolo 4

Affidamento degli incarichi e procedure di gara

1. L’affidamento degli incarichi di redazione degli studi di approfondimento sulle aree instabili tiene conto delle linee guidaper la gestione del territorio in aree interessate da instabilità di versante e del diverso stato delle conoscenze di base acquisite con precedenti studi di microzonazione sismica.
2. I Comuni, per la realizzazionedegli studi di approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per instabilità di versantee cavitàindividuaticon gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, si avvalgono di professionisti iscritti agli albi degli ordini o dei collegi professionali, di particolare e comprovata esperienza in materia di prevenzione sismica, che abbiano già elaborato analoghi studi di microzonazione e che vengono selezionati mediante la procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora l’importo sia nel limite ivi previsto di euro 40.000 al netto di IVA, ovvero mediante la procedura di cui al comma 2, lettera b), dello stesso articolo 36 nel caso di importi superiori al predetto limite.

Articolo 5

Requisiti professionali per l’affidamento degli incarichi

1. I professionisti affidatari degli incarichi devono possedere, oltre alla specializzazione ed alla esperienza maturata nella elaborazione di analoghi studi di microzonazione sismicacome stabilito all’articolo 4, comma 3, la laurea magistrale in scienze geologiche o titolo equipollente con iscrizione alla Sezione A dell’Ordine professionale dei geologi, o al corrispondente organismo in caso di residenza in altro Stato membro dell’UE, o la laurea magistrale in ingegneria o titolo equipollente con iscrizione alla Sezione A dell’Ordine professionale degli ingegneri, o al corrispondente organismo in caso di residenza in altro Stato membro dell’UE, ed essere iscritti nell’elenco speciale dei professionisti di cui all’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016. In mancanza ditale iscrizione i professionisti possono attestare, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco speciale come individuati nel citato articolo 34 e nelle ordinanze adottate ai sensi del comma 2 ed abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco.
2. I professionisti affidatari devono dimostrare, come previsto dall’art. 83, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, attraverso la presentazione di un dettagliato curriculum:
-di avere comprovata esperienza di rilevamento geologico;
-di avere partecipato alla realizzazione di, e aver sottoscritto in quanto (co-)titolare dell’incarico, almeno uno studio di microzonazione sismica secondo gli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” (IMCS 2008), specificando il Comune o i Comuni in cui lo studio è stato effettuato;
-di avere comprovata esperienza nell’utilizzo di strumentazione geofisica e nelle elaborazioni dei dati acquisiti;
-di avere comprovata esperienza in analisi numeriche di risposta sismica locale;
-di avere comprovata esperienza nell’utilizzo di sistemi informativi geografici, con particolare riferimento alla produzione di cartografia tecnica in ambiente GIS.
-di essere iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016 ;
3. Oltre ai professionisti di cui al comma 2, possono essere affidatari della realizzazione degli studi di microzonazione anche associazioni di professionisti, raggruppamenti temporanei di imprese, società di ingegneria o geologia, studi associati che prevedano la presenza al loro interno di tecnici in possesso dei requisiti di esperienza e competenza di cui al comma 1 e 2, in possesso di laurea magistrale in scienze geologiche o in ingegneria o titoli equipollenti ed iscritti nelle sezioni A dei rispettivi ordini professionali. In tal caso anche le associazioni, i raggruppamenti temporanei, le società di ingegneria e geologia e gli studi associati devono essere iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016.
4. Ciascun esperto, associazione di professionisti, raggruppamento temporaneo di imprese, società di ingegneria o geologia, studio associato può essere affidatario di non più di uno studio di approfondimento conoscitivo di cui alla presente ordinanza.Esclusivamente per i Comuni con più aree instabili da investigare ricadenti nel proprio territorio comunale, potrà essere consentito l’affidamento ad un unico affidatario.

Articolo 6

Erogazione dei fondi

1. Il finanziamento di cui all’articolo 3 viene erogato in quota parte a ciascun Comune interessato con le seguenti modalità:
a) il 40% entro 15 giorni dalla comunicazione alla struttura commissariale dell’avvenuta firma del contratto da parte dei professionisti incaricati di eseguire gli approfondimenti, previa presentazione di congrua polizza assicurativa con possibilità di escussione a prima richiesta e senza eccezioni;
b) il 60% entro 15 giorni dall’avvenuta verifica di conformità finale dello studio da parte del Gruppo di lavoro di cui all’articolo 2, comma 2.
2. I Comuni provvedono alla erogazione dei contributi agli affidatari degli studi di microzonazione secondo le modalità stabilite nel disciplinare di incarico allegato al contratto. 3. Fermo restando labase economicadell’incarico, potranno essere presentate offerte migliorative, che dovranno consistere in maggiori indagini geognostiche e/o geofisiche rispetto a quelle indicate nella lettera di invito, la cui definizione ed approvazione, a parità di risorsa disponibile, sarà concordata con il gruppo di lavoro di cui al precedente articolo 2 commi 2e3, dopo l’espletamento dell’analisi geomorfologica dicui al documento tecnico allegato alla presente convenzione.

Articolo 7

Tempistiche di affidamento e consegna dei lavori

1. I Comuni che utilizzano la procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, affidano gli studi di microzonazione ai soggetti di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 5 entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che i Comuni abbiano provveduto, il Commissario si sostituisce ai Comuni inadempienti, e nei quindici giorni successivi provvedono all’affidamento degli incarichi.
3. Entro 210 giorni dall’affidamento degli incarichi i soggetti affidatari eseguono gli studi e li consegnano, previo nulla osta del Centro per la microzonazione sismica (CentroMS), al committente eallo stesso CentroMS per la verifica di conformità, che avviene nei successivi trenta giorni.
4. Non appena concluse le verifiche di conformità il Gruppo di lavoro valida in via definitiva gli studi e comunica alla stazione appaltante l’esito positivo ai fini dell’erogazione del finanziamento di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), e consegna alle Regioni gli aggiornamenti degli studi di microzonazione sismica riferiti ai Comuni di rispettiva competenza. La consegna può avvenire anche in più soluzioni, in relazione all’avanzamento delle verifiche di conformità.
5. Le Regioni adottano gli studi e li utilizzano per le attività di pianificazione e di progettazione che si svolgono nel proprio territorio.
6. I Comuni recepiscono immediatamente gli esiti degli studi nei propri strumenti di programmazione e pianificazione urbanistica degli interventi di ricostruzione.

Articolo 8

Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nel territorio dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
2. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario Straordinario.

 

Il Commissario straordinario

Prof. Geol. Piero Farabollini

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

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