Ultimo aggiornamento: 13 Marzo 2020

Proroga presentazione domanda di contributo per gli interventi di immediata esecuzione, modifiche alle ordinanze n.4 del 17 novembre 2016, e n.8 del 14 dicembre 2016.

INDICE

Art. 1 – Proroga interventi di immediata esecuzione
Art. 2 – Modifiche all’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016
Art. 3 – Modifiche all’ordinanza n. 18 del 14 dicembre 2016
Art. 4 – Entrata in vigore ed efficacia

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, prof. geol. Piero Farabollini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 2018, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e in particolare l’articolo 39, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario che subentra nelle funzioni del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016 (comma 1) e che al Commissario si applicano le disposizioni del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal medesimo decreto-legge n. 109 del 2018, e ogni altra disposizione vigente
concernente gli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (comma 2);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2018, con il quale il prof. Piero Farabollini è stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 dicembre 2018, con il quale il prof. Piero Farabollini è stato confermato fino al 31 dicembre 2019 Commissario straordinario per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Visto l’articolo 1, comma 990, della legge di bilancio 2019, con il quale la gestione straordinaria di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e in particolare:
– l’articolo 2, comma 1, lettera e), in forza del quale il Commissario straordinario svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell’articolo 14 del medesimo decreto-legge;
– l’articolo 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo;
Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 che all’articolo 8 “Interventi di immediata esecuzione” comma 4 recita “Entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell’avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3 e comunque non oltre la data del 30 giugno 2019, gli interessati devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalità stabilite negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina dei contributi di cui all’articolo 5, comma 2. Con ordinanza adottata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario può disporre il differimento del termine previsto dal primo periodo, comunque non oltre il 31 dicembre 2019. Per gli edifici siti nelle aree perimetrate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera e), qualora l’intervento non sia immediatamente autorizzabile, la documentazione richiesta va depositata entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di cui all’articolo 11 o dalla data di approvazione della deperimetrazione con deliberazione della Giunta regionale. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui al presente comma determina l’inammissibilità della domanda di contributo e, nei soli casi di inosservanza dei termini previsti dai precedenti periodi, anche la decadenza dal contributo per l’autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato”, cosi come modificato con il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 (in G.U. 09/02/2017, n.33) , convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84), con il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (in G.U. 20/06/2017, n.141) , convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 (in G.U. 12/08/2017, n. 188), con il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (in G.U. 16/10/2017, n.242), convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284), con il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 (in G.U. 29/05/2018, n.123), convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2018, n. 89 (in G.U. 24/07/2018, n. 170), con il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (in G.U. 25/07/2018, n.171), convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108;
Preso atto di quanto scaturito nel Tavolo Tecnico con i Direttori degli Uffici Speciali Ricostruzione delle quattro Regioni del cratere del 18 giugno 2019 in merito alla necessità di prorogare il termine di presentazione dei progetti ai sensi dell’art.8 comma 4 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, rappresentata la limitatezza del numero delle domande di contributo pervenute per gli interventi di immediata esecuzione, rispetto al numero complessivo di edifici danneggiati;
Preso atto che i Vice Commissari – Presidenti delle Regioni Uffici la ricostruzione hanno rappresentato al Commissario l’esiguità delle domande di contributo pervenute per gli interventi di immediata esecuzione, rispetto al numero complessivo di edifici danneggiati, ai fini di ogni valutazione di competenza in ordine ai termini di cui al citato comma 4 dell’articolo 8 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189 (cfr. la nota CGRTS-11024-A-20.06.2019 pervenuta dalla Regione Marche, cfr. la nota CGRTS-11223-A-24.06.2019 pervenuta dalla Regione Umbria, cfr. la nota CGRTS-11101-A-21.06.2019 pervenuta dalla Regione Lazio, cfr. la nota CGRTS-11265-A-25.06.2019 pervenuta dalla Regione Abruzzo), pertanto appare evidente la necessità di una proroga dei termini in considerazione del progressivo superamento delle criticità che ad oggi hanno impedito un efficace avvio delle procedure per gli interventi di immediata esecuzione e dell’esigenza di assicurare
l’effettiva entrata a regime delle stesse;
Ritenuto necessario alla luce di quanto rappresentato, la necessità di disporre una proroga dei termini stabiliti dal decreto-legge con ordinanza adottata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 2 per la presentazione delle domande di contributo per gli interventi di immediata esecuzione, e che allo stato il nuovo termine può essere fissato al 31 dicembre 2019;
Vista l’intesa espressa dalle Regioni interessate nella cabina di coordinamento del 27 giugno 2019;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;
Ritenuto di dover disporre l’immediata pubblicazione e la provvisoria efficacia della presente ordinanza nelle more della trasmissione alla Corte dei Conti per il visto di legittimità, ai sensi delle disposizioni suindicate, al fine di consentire la continuazione dell’attività, senza soluzione di continuità nelle quattro regioni interessate;

 

DISPONE

 

Articolo 1
Proroga interventi di immediata esecuzione

1. Il termine di presentazione della domanda di contributo per gli interventi di immediata esecuzione, di cui all’articolo 8 del decreto legge n. 189/2016, è fissato al 31 dicembre 2019;

2.entro il 30 settembre 2019 i soggetti legittimati a presentare domanda di contributo per gli interventi di immediata esecuzione,trasmettono tramite PEC, al Commissario straordinario ed ai vice Commissari, il conferimento dell’incarico al professionista per la presentazione della pratica relativa agli interventi di immediata esecuzione;

3.Alla domanda di contributo, nel solo caso di schede FAST, per le quali non sia stata presentata la scheda AEDES, quest’ultima può essere presentata contestualmente al progetto entro il 31 dicembre 2019;

4. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto dal punto 1 si applica quanto previsto dall’ultimo capoverso del comma 4 dell’articolo 8 del decreto legge n. 189/2016.

Articolo 2
Modifiche all’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016

1. Al comma 2 dell’articolo 4 dell’ordinanza del Commissario Straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, le parole “come modificato dall’art. 4 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8” sono sostituite con le seguenti “come modificato con la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, del 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.140 del 17-06-2019”.

Articolo 3
Modifiche all’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016

1. Al comma 3 dell’articolo 6 dell’ordinanza del Commissario Straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016, le parole “30 aprile 2018”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2019”.

Articolo 4
Entrata in vigore ed efficacia

1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ed è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri e pubblicata in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. La presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016 e seguenti (www.sisma2016.gov.it).

 

Il Commissario straordinario

Prof. Geol. Piero Farabollini

 

 

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