Ultimo aggiornamento: 8 Ottobre 2020

Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – Modalità di attuazione – Modifica dell’Ordinanza n. 38/17.

ABROGATA DALL’ORDINANZA 105/2020

INDICE

Art. 1 – Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Art. 2 – Interventi di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea attuati dalle Diocesi
Art. 3 – Affidamento degli incarichi relativi aiservizi attinentiall’architettura e all’ingegneria e gli altri servizi tecnici per interventi di importo dei lavorinon superiorea € 600.000,00per gli interventi che intendono attuare direttamente le Diocesi
Art. 4 – Approvazione dei progetti
Art. 5 – Affidamento dei lavori per interventi di importo non superiorea € 600.000,00da parte delle Diocesi
Art. 6 – Collaudo e certificato di regolare esecuzione
Art. 7 – Modalità di erogazione del contributo
Art. 8 – Spese gestione amministrativa–Incentivo articolo 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 10 – Trasparenza–Monitoraggio-Controllo
Art. 11 – Affidamento degli incarichi relativi ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e gli altri servizi tecnici per gli interventi attuati dal MIBAC, dagli altri soggetti attuatori previsti dal decreto legge 189/2016 e ss.mm.ii.e dal Commissario straordinario,
Art. 12 – Approvazione dei progetti e affidamento dei lavori per gli interventi attuati dal MIBAC, dagli altri soggetti attuatori previsti dal decreto legge 189/2016 e ss.mm.ii. e dal Commissario straordinario
Art. 13 – Modalità di erogazione del contributo lavori per gli interventi attuati dal MIBAC, dagli altri soggetti attuatori previsti dal decreto legge 189/2016 e ss.mm.ii.e dal Commissario straordinario
Art. 14 – Modifica dell’Ordinanza n. 38/17
Art. 15 – Disposizioni finanziarie
Art. 16 – Entrata in vigore ed efficacia

Allegato 1 – elenco interventi

Allegato 2-3 – Ripartizione per diocesi

Linee Guida

Scheda 1, Profilo del RUP

Scheda 2, Modello di lettera di invito per la selezione dei professionisti

Scheda 3, Check-list della documentazione tecnico-amministrativa

Scheda 4, Modello di lettera di invito per la selezione degli operatori economici

Scheda 5, Analisi delle attività che i diversi soggetti sono chiamati a svolgere nelle diverse fasi del processo 

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, prof Piero Farabollini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 dicembre 2018, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui è stato nominato Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Richiamato il comma 2 dell’articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il Commissario Straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d’intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;
Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare:
a) l’articolo 1, comma 5, in forza del quale il Commissario Straordinario del Governo può delegare ai Presidenti delle Regioni – Vicecommissari le funzioni a lui attribuite dal medesimo decreto legge n. 189 del 2016;
b) l’articolo 2, comma 1, lettera e), in forza del quale il Commissario Straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell’articolo 14 del medesimo decreto legge;
c) l’articolo 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate nell’ambito della cabina di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 5, del medesimo decreto legge;
d) l’articolo 2, comma 2 – bis, in forza del quale:
«L’affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l’elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario per importi fino a 40.000 euro avviene mediante affidamento diretto, per importi superiori a 40.000 euro e inferiori a quelli di cui all’articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 34 del presente decreto……».
-l’affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 34 del presente decreto;
-agli oneri derivanti dall’affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall’articolo 23, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le risorse di cui all’articolo 4, comma 3, del presente decreto.
e) l’articolo 7, comma 1, che prevede che i contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall’evento sismico sono finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3, a “riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili «di interesse strategico», di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003 e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall’evento sismico. Per tali immobili, l’intervento deve conseguire l’adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni” (lettera b) nonché a “riparare, o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, danneggiati dall’evento sismico. Per tali immobili, l’intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell’identità culturale del bene stesso” (lettera c);
f) l’articolo 14, comma 1, in base al quale “Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei Comuni di cui all’articolo 1, attraverso la concessione di contributi a favore (…) …delle chiese e degli edifici di culto di proprietà degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell’articolo 12 del medesimo codice e utilizzati per le esigenze di culto” (lettera a) ;
g) l’articolo 14, comma 9,in base al quale “per quanto attiene la fase di programmazione e ricostruzione dei Beni culturali e delle opere pubbliche di cui al comma 1 lettere a) e c) si promuove un Protocollo di Intesa tra il Commissario straordinario, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il rappresentante delle Diocesi coinvolte, proprietarie dei beni ecclesiastici, al fine di concordare priorità, modalità e termini per il recupero dei beni danneggiati. Il Protocollo definisce le modalità attraverso cui rendere stabile econtinuativa la consultazione e la collaborazione tra i soggetti contraenti, al fine di affrontare e risolvere concordemente i problemi in fase di ricostruzione”;
h) l’articolo 15, comma 1, in base al quale “Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all’articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono: a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione; b) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) l’Agenzia del demanio; e) le Diocesi e i Comuni, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiasti cicivilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell’Ordinario Diocesano di cui alle lettere a) ec) del comma 1 dell’articolo 14 e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
i) l’articolo 15, comma 3, secondo cui “Relativamente agli interventi di cui alla lettera e) del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o per i quali non si siano proposte le diocesi la funzione di soggetto attuatore e’ svolta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o dagli altri soggetti di cui al comma 2, lettere a), c) e d), del presente articolo”;
J) l’articolo 15 comma 3 bis che ha stabilito: “fermo restando il protocollo d’intesa, firmato il 21.12.2016 tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il MIBAC e il Presidente della CEI, i lavori di competenza delle Diocesi di cui al comma 1 lettera e), di importo non superiore a 600.000euro per singolo lavoro seguono le procedure previste, per la ricostruzione privata, dal comma 13 dell’art. del presente decreto. Con ordinanza commissariale ai sensi dell’articolo 2, comma 2, sentiti il presidente della CEI e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono stabiliti le modalità di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l’economicità e la trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, nonché le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto…”
k) l’articolo 16, comma 4, secondo cui “Per gli interventi privati per quelli attuati dai soggetti di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) ed e), e comma 2, che necessitano di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, sono costituite apposite Conferenze regionali, presiedute dal Vice commissario competente o da un suo delegato e composte da un rappresentante di ciascuno degli enti o amministrazioni presenti nella Conferenza permanente di cui al comma 1. Al fine di contenere al massimo i tempi della ricostruzione privata la Conferenza regionale opera, per i progetti di competenza, con le stesse modalità, poteri ed effetti stabiliti al comma 2 per la Conferenza permanente ed esprime il proprio parere, entro i tempi stabiliti dalle apposite ordinanze di cui all’articolo 2, comma 2, per la concessione dei contributi”;
i) l’articolo 18, comma 3, secondo cui “i soggetti attuatori di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 15 provvedono in proprio alla realizzazione degli interventi sulla base di appositi protocolli di intesa sottoscritti con il Commissario straordinario, nei quali sono stabilite le necessarie forme di raccordo tra le stazioni appaltanti e gli Uffici Speciali per la ricostruzione territorialmente competenti, anche al fine di assicurare l’effettuazione dei controlli di cui all’articolo 32” del decreto legge 189/2016 e ss.mm.ii.;
l) l’articolo 30 il quale prevede:
– al comma 1 che, ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni di cui all’articolo 1, è istituita, nell’ambito del Ministero dell’interno, una apposita Struttura di missione, diretta da un prefetto collocato all’uopo a disposizione, ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;
-al comma 6 che gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni di cui all’articolo 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori, d’ora in avanti «Anagrafe». Ai fini dell’iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all’Anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell’aggiudicazione disposta ai sensi dell’articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’operatore economico non risulti ancora iscritto all’Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell’informazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri;
m) l’articolo 32 il quale prevede l’applicazione relativamente agli interventi di cui all’articolo 14 delle previsioni contenute nell’articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
n) l’articolo 34 il quale, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l’istituzione di elenco speciale dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale»);
Vista l’ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017, recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall’articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii.”;
Vista l’ordinanza n. 23 del 5 maggio 2017, recante “Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell’esercizio del culto. Approvazione criteri e primo programma interventi immediati”;
Vista l’ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017, recante “Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell’esercizio del culto. Approvazione criteri e secondo programma interventi immediati”;
Vista l’ordinanza n. 38 dell’8 settembre 2017, recante “Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;
Vista l’ordinanza n.56/2018, recante “Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017 e n. 37 dell’8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione”;
Vista l’ordinanza n. 63 del 7 settembre 2018, recante “Modifiche alle ordinanze n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32 del 21 giugno 2017 e n. 38 del giorno 8 settembre 2017. Delega di funzioni ai Presidenti delle Regioni –Vice Commissari.”
Vista l’ordinanza n. 78 del 23 maggio 2019, recante la “Attuazione dell’articolo 1, comma 2, dell’ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata.”;
Visto il Protocollo d’intesa per l’attuazione delle previsioni di cui all’art. 14, comma 9, decreto-legge n. 189/2016 sottoscritto in data 21.12.2016 dal Commissario straordinario,dal rappresentante della Conferenza Episcopale Italiana e dal Ministero dei Beni e delle attività culturali;
Visto il contenuto dei verbali del 20 dicembre 2017 e del 31 gennaio 2018, elaborato dal gruppo di lavoro tecnico riunito ai sensi dell’art. 3 del Protocollo di cui al punto che precede;
Vista l’approvazione all’unanimità, in cabina di coordinamento del 13 febbraio 2018, degli elenchi delle Chiese individuate per singola regione e condivisi nei Comitati istituzionali, come riportato nel verbale n. 57 del 13 febbraio 2018;
Visto l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del Governo, l’Autorità nazionale anticorruzione e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia in data 28 dicembre 2016;
Visto il Protocollo quadro di legalità, allegato alle Seconde linee guida approvate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con delibera n. 26 del 3 marzo 2017 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2017, sottoscritto tra la Struttura di missione ex art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, il Commissario straordinario del Governo e l’Autorità nazionale anticorruzione e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. -Invitalia e, in particolare, gli articoli 1 e 3;
Vista la nota a firma del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione prot. n. 0002700 del 10 gennaio 2018;Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016e ss.mm.ii.;
Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017e ss.mm.ii.;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 22 agosto 2017, n. 154, recante “Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2017e ss.mm.ii.;
Vista la legge di conversione del decreto legge 32/2019 (Decreto Sblocca Cantieri), legge n. 55 del 14 giugno 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 giugno 2019;
Visto il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49;
Ritenuto necessario individuare gli interventi da attuarsi attraverso i soggetti di cui all’articolo 15, comma 1, lettera e) del decreto legge n. 189 del 2016, le modalità per la presentazione dei progetti, e il loro finanziamento a secondo dell’importo dei lavori;
Ritenuto necessario prevedere opportune modalità di coordinamento tra gli interventiattuati dalle Diocesi equelli attuati dagli altri soggetti attuatori di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016;
Ritenuto necessario disciplinare, anche con riguardo agli interventi attuati dalle Diocesi, l’entità e le modalità di erogazione dei contributi, a valere sulle risorse di cui all’art. 4 del D.L.189/2016, per la realizzazione di interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in presenza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni;
Vista l’intesa con il Mibact e con la CEI espressa nei tavoli della Consulta del 26 febbraio 2019, del 12 giugno 2019 e del 19 giugno 2019;
Visto l’intesa raggiunta nel Tavolo tecnico con gli USR del 03 luglio 2019: Acquisita l’intesa con i vice Commissari – Presidenti delle Regioni interessate, nella cabina di coordinamento del 10 luglio 2019;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;

 

 

DISPONE

Articolo 1
Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

1. E’ approvato il secondo piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto (Allegato 1) di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (Allegato 2) e del Fondo edifici di culto (FEC) (Allegato 3), di interesse storico-artistico ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell’art. 12 del medesimo Codice ed utilizzati per le esigenze di culto, situati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. In relazione a tali interventi il soggetto attuatore è la Diocesi, nella persona dell’Ordinario Diocesano, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lett. e) e comma 3, del decreto legislativo 189/2016e ss.mm.ii. ovvero, per gli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per i quali non si siano proposte leDiocesi e per quelli di proprietà del FEC, i soggetti attuatori sono il MIBAC, gli altri soggetti di cui al comma 1 lettere a), c) e d) dell’art. 15 del sopracitato decreto legge 189/2016 e ss.mm.ii., i Comuni ed il Commissario Straordinario. Per gli interventi da effettuarsi sugli immobili di proprietà del FEC, il MIBAC con apposito protocollo di intesa/convenzione potrà delegare l’attuazione degli stessi individuando quale soggetto attuatore il Commissario straordinario.
2. Il piano degli interventi è riportato nell’Allegato n. 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza. L’elenco degli interventi è stato redatto in conformità ai criteri individuati dal Gruppo di lavoro costituito ai sensi dell’articolo 3 del Protocollo di Intesa del 21.12.2016 tra Commissario straordinario, Ministero dei Beni e delle Attività Culturalie Conferenza Episcopale Italiana,individuati sulla base delle segnalazioni pervenute dai Comuni, Regioni, Ufficio Speciale della Ricostruzione, Diocesi, Uffici del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, con la specificazione dell’ente di riferimento, dell’ubicazione, della denominazione, della natura e tipologia di intervento suddiviso per ciascuna delle Regioni interessate dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016.
3. L’importo complessivo della spesa per gli interventi di cui all’allegato 1 ammonta a € 275.000.000 a cui si provvede con le risorse del Fondo di cui all’art. 4 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., determinati in base alle segnalazioni di cui al comma precedente.

Art. 2
Interventi di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea attuati dalle Diocesi

1. Ai fini degli adempimenti della presente Ordinanza le Diocesi sono rappresentate dall’Ordinario Diocesano.2.Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, le Diocesi nella persona dell’Ordinario Diocesano, provvedono ad attestare, mediante apposita comunicazione inviata al Commissario Straordinario,all’USR territorialmente competente ed al Ministero dei beni e delle attività culturali, in relazione agli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di cui all’allegato 1:
a) l’eventuale esistenza di una polizza assicurativa contro i danni da eventi sismici e l’eventuale presentazione di domande finalizzate adottenere la concessione di finanziamenti pubblici nonché l’entità dell’indennizzo e del contributo percepito ovvero ancora da percepire;
b) in caso di polizze assicurative contro i danni che prevedano l’erogazione di indennizzo cumulativo per due o più immobili danneggiati, l’utilizzazione dell’intero indennizzo per il finanziamento in forma integrale di uno o più degli interventi riguardanti l’ente beneficiario dell’indennizzo ed inseriti nell’Allegato 1 della presente ordinanza ovvero in uno dei programmi approvati dal Commissario straordinario del governo ai sensi dell’art. 14 ovvero dell’art. 15 -bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii..
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, le Diocesi comunicano al Commissario straordinario, all’USR territorialmente competente ed al Ministero dei beni e delle attività culturali l’elenco degli interventi tra quelli inseriti nell’Allegato 1 della presenta ordinanza di importo lavori inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., cui intendono dare esecuzione direttamente, indicandone anche le priorità sulla base di criteri, quali: interesse dell’edificio per le comunità di riferimento, valore culturale dell’edificio, eventuale rischio di aggravamento del danno.
4. Negli stessi termini, ed in attuazione dell’art. 15, comma 3 bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (aggiunto dall’art. 11, comma 1, lett. d), D.L. 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2018, n. 89), le Diocesi comunicano al Commissario straordinario all’USR territorialmente competente ed al Ministero dei beni e delle attività culturali, l’elenco degli interventi tra quelli inseriti nell’Allegato 1 dell’Ordinanza 38/2017 e ss.mm.ii. di importo dei lavori non superiore a € 600.000,00 e per i quali il MIBAC non abbia avviato le procedure di attuazione, ovvero per le quali gli approfondimenti progettuali concordati tra MiBAC e Diocesi hanno evidenziato interferenze tali da far ritenere indispensabile un intervento unitario per i quali intendono dare esecuzione direttamente, indicandone anche le priorità sulla base di criteri, quali: interesse dell’edificio per le comunità di riferimento, valore culturale dell’edificio, eventuale rischio di aggravamento del danno.
5. Per gli interventi che le Diocesi non intendono attuare, il Commissario straordinario entro 60 giorni dalla comunicazione, provvederà ad individuare i soggetti attuatori tra quelli di cui all’articolo 15 comma 1 del decreto legge 189/2016 e ss.mm.ii. disponibili, oltre al Commissario straordinario;
6. Per gli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legge 189/2016 e ss.mm.ii. dovrà essere inviata anche apposita perizia asseverata che dimostri il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
7. Ogni tre mesi le Diocesi provvedono a comunicare al Commissario Straordinarioe all’USR territorialmente competente, relativamente ai progetti ammessi a contributo, i dati relativi allo stato di attuazione degli interventi (avviati, in corso di attuazione ovvero ultimati).

Art. 3
Affidamento degli incarichi relativi aiservizi attinentiall’architettura e all’ingegneria e gli altri servizi tecnici per interventi di importo dei lavorinon superiorea € 600.000,00per gli interventi che intendono attuare direttamente le Diocesi

1. Le Diocesi, nella persona dell’Ordinario Diocesano, in relazione agli interventi, di importo deilavori non superiore a € 600.000,00 che intendono attuare direttamente:
a) individuano, secondo la propria organizzazione, un soggetto,dotato di specifici requisiti, a cui affidare l’incarico di responsabile del procedimento, che per lo svolgimento dei compiti assegnati si potrà avvalere di collaboratori tecnici, amm.vi e legali, per il rispetto delle norme della presente Ordinanzae del D.L.189/2016 e ss.mm.ii. anche con le modalità previste dal comma 2 del presente articolo. I requisiti del Responsabile del procedimento saranno individuati dal Commissario straordinario entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza attraverso apposite linee guida, così come il modello organizzato di cui le Diocesi si possono dotare;
b) provvedono ad affidare gli incarichi dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e gli altri servizi tecnici finalizzati alla progettazione esecutiva delle opere e alla loro successiva realizzazione;
2. per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e gli altri servizi tecnici che la stazione appaltante ritenga indispensabili ai fini dell’intervento, si fa ricorso alla procedura semplificata di seguito riportata e nel rispetto dei principi di rotazione, di non discriminazione, di trasparenza e di concorrenza. La progettazione deve corrispondere ai livelli e ai contenuti degli appalti nel settore dei Beni culturali (art. 147 Capo III, Titolo VI del D.Lgs n. 50/2016–Capo I del Titolo III,D.M. n. 154/2017); si precisa che la contabilità delle lavorazioni dovrà essere effettuata secondo le previsioni del D.Lgs 50/2016 e DL 49/2019. La selezione dei professionisti iscritti all’articolo 34 del DL189/2016 e ss.mm.ii., avviene:
a) per affidamenti di importo complessivo dei servizi di cui al presente articolo inferiore a € 40.000,00tramite affidamento diretto,
b) per affidamenti di importo complessivo dei servizi di cui al presente articolo pari o superiore € 40.000,00efino alle soglie di cui all’articolo 35 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.., mediante procedura negoziata con la valutazione di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato,e nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
Le offerte sono valutate dal Responsabile del procedimento sulla base dell’elemento prezzo in termini di ribasso percentuale applicato all’importo massimo delle spese tecniche relative di cui al presente articolo determinato secondo i criteri e nei limiti previsti dall’Ordinanza n. 12/2017 e ss.mm.ii.. Dopo aver determinato il valore medio di tutti i ribassi offerti, l’affidamento verrà riconosciuto all’operatore che ha presentato il ribasso in difetto, più vicino al valore medio. In caso di parità di ribasso, si applicherà il criterio dell’estrazione.
La selezione dei professionisti, sopra le soglie di cui all’articolo 35 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., avviene mediante procedura prevista dal D.Lgs 50/2016e ss.mm.ii.;
Gli incarichi professionali devono essere conferiti nel rispetto dei requisiti della normativa vigente, con specifico riferimento all’individuazione di un unico soggetto, anche in associazione temporanea o raggruppamento nel quale sia presente un professionista con i requisiti previsti per i lavori di restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e per i lavori su superfici decorate di beni architettonici e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico e per beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
3. Le Diocesi possono prevedere nella medesima lettera di invito o bando oltre all’affidamento dell’incarico di progettazione, quale opzione di estensione dell’incarico, l’affidamento degli incarichi di direzione dei lavori e/o di coordinamento in materia di salute e di sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili ai fini dell’intervento. Gli importi a base di gara di tali affidamenti si sommano a quello relativo alla progettazione ai fini della determinazione delle soglie di cui al comma 2 lettere a) e b) all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.. In ogni caso, gli incarichi di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, di collaudo nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili ai fini dell’intervento possono essere affidati solo dopo l’approvazione del progetto e l’ammissione a contributo dell’intervento da parte del Vice Commissario.
4. In ogni caso, nel bando o nella lettera di invito sono previsti un termine non superiore a 30 giorni per la formulazione delle offerte e l’obbligo per il progettista di consegnare il progetto esecutivo entro un termine stabilito dalla stazione appaltante in misura non superiore a 120 giorni. Il termine complessivo per la progettazione è sospeso per tutto il tempo necessario per l’esame del progetto da parte della Conferenza regionale, ai sensi dell’articolo 16, comma 4 e 5, del decreto-legge;
5. Con atto dell’Ordinario Diocesano, con apposita motivazione si possono stabilire termini massimi superiori a quelli indicatial precedente comma 4, e comunque non superiori ad ulteriori 50 giorni avuto riguardo alla natura ed entità degli interventi da eseguire, dandone comunicazione al Vice Commissario.

Art. 4
Approvazione dei progetti

1. Ai fini dell’ elaborazione dei computi metrici estimativi, della definizione degli importi a base di appaltodei lavori, nei procedimenti per la valutazione di anomalia delle offerte, nella redazione dei progetti e nella valutazione degli stessi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché in fase di esecuzione dei contratti, si applica esclusivamente il Prezzario Unico Cratere Centro Italia vigente approvato con ordinanza Commissariale.
2. Preliminarmente alla presentazione del progetto alla Conferenza di cui all’articolo 16 del decreto legge 189/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento può richiedere un parere preventivo non vincolante alla Sovrintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del MiBAC territorialmente competente congiuntamente al parere del Comune in ordine alla conformità edilizio-urbanistica.
3. Il responsabile del procedimento entro 90 giorni dalla efficacia della presente ordinanza richiede la valutazione della Congruità dell’Importo Richiesto (CIR) all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente per territorio,una volta identificati gli interventi e la tipologia di opere da eseguire, che in ogni caso deve essere acquisita prima del conferimento degli incarichi di affidamento dei servizi tecnici e della presentazione del progetto alla Conferenza regionale di cui all’articolo 16 commi 4 e 5 del Dl. 189/2016 e ss.mm.ii.;
4. Si applica nel contenuto, la circolare del Commissario che istituisce la CIR per le opere pubbliche e la valutazione della Congruità dell’Importo Richiesto (CIR), per ogni singolo intervento, non potrà essere superiore all’importo determinato in sede di predisposizione degli interventi inseriti nell’allegato 1. In ogni caso gli eventuali maggiori oneri potranno essere coperti riutilizzando i ribassi d’asta, preventivamente autorizzati dal Commissario straordinario, fermo restando il costo complessivo da imputare al fondo di cui all’articolo 4 del d.l. 189/2016, individuato per singola diocesi e per il numero degli interventi previsti.
5. L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione rilascia la valutazione della Congruità dell’Importo Richiesto (CIR) sulla base anche di una check list dei documenti da presentare e se del caso, entro 30 giorni dalla ricezione, richiede integrazione documentale. Il Commissario straordinario provvede entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’emanazione della check-list.
6. Le Diocesi,per il tramite dell’Ordinario Diocesano richiedono la convocazione della Conferenza regionale a norma dell’articolo 16, commi 4 e 5 del medesimo decreto-legge 189/2016 al fine di acquisire i pareri, le prescrizioni sui progetti definitivi e l’approvazione degli stessi.
7. Nel rispetto dei tempi previsti dagli atti contrattuali, e comunque nel rispetto dei tempi dell’articolo 3 comma 4, alla ricezione del parere della Conferenza regionale, le Diocesi,procedono all’acquisizione del progetto esecutivo, validato da parte del Responsabile del Procedimento, elo trasmettonoal vice Commissario entro trenta giorni.
8. Nella fase di validazionedel progetto esecutivo,il responsabile del procedimento provvede ad accertare, in particolare, il rispetto delle eventuali prescrizioni e indicazioni acquisite dalla Conferenza regionale.
9. Il Vice Commissario, previa verifica della completezza della documentazione e dell’istruttoria e visto il parere della Conferenza regionale di cui all’articolo 16, commi 4 e 5 del decreto-legge 189/2016 e ss.mm.ii., approva definitivamente il progetto ed adotta il decreto di concessione del contributo, dandone comunicazione alle Diocesi eal Commissario.

Art. 5
Affidamento dei lavori per interventi di importo non superiorea € 600.000,00 da parte delle Diocesi

1. A seguito del decreto di concessione del contributo dell’intervento da parte del Vice Commissario, le Diocesi provvedono ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici per l’esecuzione degli interventi. La gara sarà espletata con procedura di cui all’articolo 6 comma 13, del decreto-legge 189/2016 e ss.mm.ii., fra soggetti aventi i requisiti di cui al successivo comma 2, mediante procedura negoziata con almeno cinque operatori. Le offerte sono valutate dal Responsabile del procedimento sulla base dell’elemento prezzo in termini di ribasso percentuale. Dopo aver determinato il valore medio di tutti i ribassi offerti, i lavori verranno affidati all’operatore che ha presentato il ribasso in difetto più vicino al valore medio. In caso di parità di ribasso, si applicherà il criterio dell’estrazione.
2. Sono ammessi a partecipare alla selezionetutti gli operatori economici, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera p) del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché dagli articoli 45 del medesimo decreto legislativo iscritti nell’Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall’articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, che abbiano i necessari requisiti di qualificazione previsti dalla normativa di settore, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, e nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
3. Il Responsabile del procedimento all’esito della gara provvede ad effettuare tutte le verifiche previste all’articolo 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..
4. La Diocesi nella persona dell’Ordinario Diocesano acquisiti gli atti di gara da parte del Responsabile del Procedimento, verificati gli stessi e preso atto delle verifiche, provvede alla stipula del contratto.
5. Le economie derivanti dai ribassi d’asta rientrano nella disponibilità del Commissario straordinario, al termine del lavoro, con conseguente rimodulazione del quadro economico dell’intervento, per le finalità riferite all’attuazione del piano della presente ordinanza.
6. Nel corso dell’esecuzione dei lavori possono essere ammesse varianti richieste dalla Diocesi, nella persona dell’Ordinario Diocesano, che si rendessero necessarie, se compatibili con la vigente disciplina di tutela sui beni culturali, sismica ed urbanistica, preventivamente valutate ed autorizzate dal Vice Commissario. Le varianti in aumento sono ammesse, nel limite del 20% rispetto all’importo dei lavori di cui al Decreto di concessione e comunque entro il limite dell’importo stimato in fase di programmazione.
7. Con cadenza trimestrale, le Diocesi provvedono a comunicare al Commissario straordinarioe all’USR territorialmente competente, relativamente ai progetti ammessi a contributo ai sensi del precedente comma 4 dell’art. 4, gli appalti già aggiudicati e quelli in corso di aggiudicazione, nonché a fornire l’aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi, per i quali svolgono la funzione di soggetti attuatori.

Art. 6
Collaudo e certificato di regolare esecuzione

1. Per tutti gli interventi di cui all’allegato 1, il collaudo statico, ove necessario, deve essere effettuato da un tecnico con i requisiti di legge;
2. Per gli interventi fino ad € 1.000.000 il certificato di collaudo finale è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori;
3. Per gli importi superiori ad € 1.000.000 il certificato di collaudo finale è emesso da un tecnico o da una commissione composta da non più di tre componenti con i requisiti di legge.

Art. 7
Modalità di erogazione del contributo

1. Il Commissario straordinario al fine di consentire l’attuazione degli interventi inseriti nell’Allegato 1, su richiesta dei Vice Commissari o degli Uffici Speciale per la Ricostruzione,con riferimento alle esigenze di cassa,disponeil trasferimento dal fondo dicui all’articolo 4, del decreto legge 189/2016 e ss.mm.ii.,in favore delle contabilità speciali intestate ai Presidentidelle Regioni –Vice Commissari:
– la somma pari al 20% dell’importo complessivo degli interventi afferenti la competenza regionale che le Diocesi hanno comunicato di attuare, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui all’articolo 2 commi 3 e 4 della presente Ordinanza;
– la somma pari al 60% dell’importo dell’intervento richiesto all’atto della sottoscrizione del contratto per l’esecuzione dei lavori entro 30 giorni dalla richiesta;
-il saldo, entro trenta giorni dalla trasmissione del collaudo/regolare esecuzione.
2. Fermo restando che la copertura finanziaria necessaria all’approvazione degli atti di affidamento è assicurata dall’inserimento dell’intervento nell’elenco di cui all’Allegato 1 della presente ordinanza, il Vice Commissario procede alla erogazione del finanziamento alla Diocesi mediante accredito sul conto corrente dedicato alla ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto, secondo la tempistica e nei limiti di seguito indicati.
a) una somma pari al 10% del contributo riconosciuto, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Diocesi nella persona dell’Ordinario Diocesano relativa all’avvenuto affidamento dell’incarico al responsabile del procedimento
b) una somma pari al 40% dell’importo del contributo concesso all’atto della sottoscrizione del contratto, dell’esecuzione dei lavori al netto delle economie di gara a seguito del ribasso d’asta inserito nell’atto di aggiudicazione.
c) una somma pari al 30% dell’importo del contributo concesso al netto delle economie di gara, entro trenta giorni dalla presentazione al Vice Commissario dello stato di avanzamento dei lavori che attesti l’esecuzione di almeno l’80% dei lavori.
d) il saldo, entro trenta giorni dalla presentazione al vice Commissario straordinario delcollaudo/regolare esecuzione.
3. Ai fini dell’erogazione del contributo, la Diocesi nella persona dell’Ordinario Diocesano, trasmette al Vice Commissario, unitamente alla richiesta di liquidazione, nella quale indica il conto corrente dedicato alla ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto, la seguente documentazione:
-per l’importo di cui al punto a) del comma 1), copia:
-dell’atto di individuazione del responsabile del procedimento se interno all’organizzazione della Diocesi, ovvero degli atti della procedura di gara per l’affidamento dell’incarico del Responsabile del procedimento;
-copia del contratto dell’affidamento dell’incarico del Responsabile del procedimento se soggetto esterno all’organizzazione della Diocesi, ovvero l’atto con cui la Diocesi conferisce l’incarico a soggetto interno alla propria organizzazione, in possesso dei requisiti indicati nella presente ordinanza;
-certificato di regolarità contributiva o analoga documentazione che lo attesti;
-per l’importo di cui al punto b) del comma 1), copia:
-degli atti della procedura di affidamento dell’incarico dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e degli altri servizi tecnici;
-degli atti della procedura di affidamento dell’incarico di esecuzione dei lavori;
-del contratto dell’affidamento dell’incarico dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e gli altri servizi tecnici;
-del contratto di appalto sottoscritto dalle parti per l’esecuzione dei lavori e relativi allegati;
-cronoprogramma di realizzazione degli interventi;
-copia del progetto esecutivo sottoscritto dall’impresa e dal direttore lavori e dalla Diocesi;
-certificato di regolarità contributiva dell’impresa esecutrice;
-per l’importo di cui allelettere c) del comma 1), copia:
-del verbale di consegna lavori:
-degli Stati di avanzamento lavori;
-di eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori;
-dei certificati di pagamento; -delle fatture e relativi bonifici;
-del certificato di regolarità contributiva;
-per l’importo di cui alla lettera d) del comma 1, copia:
-dello stato finale;
-della relazione a struttura ultimata depositata presso l’ufficio competente;
-del certificato di regolarità contributiva;
-del certificato di ultimazione lavori;
-del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo;
-delle fatture (i relativi bonifici andranno trasmessi entro 30 giorni dall’accredito del saldo).
4. Il Vice Commissario, previa verifica in ordine alla completezza della documentazione di cui al comma precedente, provvede, entro trenta giorni dalla richiesta, all’accredito in favore della Diocesi, sul conto corrente dedicato alla ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto, secondo le modalità previste dalla presente Ordinanza.

Art. 8
Spese gestione amministrativa–Incentivo articolo 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

1. Per i costi riconducibili all’attività del Responsabile del procedimento, del suo ufficio, ivi compresi i suoi assistenti e le spese generali per il funzionamento dell’ufficio amministrativo deputato alla gestione delle attività, per gli interventi attuati dalle Diocesi è riconosciuto un importo massimo rapportato all’importo dei lavori pari a:
-2% dell’importo dei lavori per importi fino a euro 200.000;
-1,8 % dell’importo dei lavori per importi maggiori di euro 200.000e inferiori a euro 400.000;
-1,5 % dell’importo dei lavori per importi maggiori di euro 400.000 e inferiori a euro 600.000;
2. Eventuali spese strumentali, potranno essere riconosciute nell’ambito delle spese generali purché adeguatamente documentate e comunque all’interno della percentuale massima sopra riportata.
3. Per gli interventi attuati dagli altri soggetti attuatori, previsti dall’articolo 15 comma 1 del decreto legge 189/2016 e ss.mm.ii. e dal Commissario straordinario si applica l’ordinanza commissariale n. 57 del 4 luglio 2017 e ss.mm.ii. “Disciplina della costituzione e quantificazione del fondo di cui all’articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e regolamentazione delle modalità e dei criteri di ripartizione delle relative risorse finanziarie.”

Art. 9
Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai fini dell’erogazione del finanziamento, le Diocesi:
a) all’atto dell’emissione della CIR
i. dovranno acquisire il Codice Unico di Progetto;
ii. dovranno acquisire il Codice Identificativo di Gara;
b) dovranno aprire un conto corrente dedicato alla ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto, e trasmettere i riferimenti al Commissario Straordinario per le esigenze di tracciabilità finanziaria;
c) dovranno utilizzare strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni riportando sugli stessi il Codice Identificativo di Gara, il Codice Unico di Progetto e la causale “Sisma 2016”.

Art. 10
Trasparenza–Monitoraggio-Controllo

1. Per garantire un efficace monitoraggio e il conseguimento di un idoneo livello di trasparenza sarà realizzato un portale web da parte della CEI in cui saranno riportati i dati relativi all’attuazione degli interventi concordati con il Commissario.
2. Per gli interventi attuati dai soggetti pubblici, icontrolli sulle procedure riservati all’Autorità nazionale anticorruzione sono disciplinati, oltre che dall’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del Governo, l’Autorità nazionale anticorruzione e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. -Invitalia in data 28 dicembre 2016, ovvero dalle sue modifiche e integrazioni che si rendono necessarie per adeguarle al nuovo quadro normativo, da appositi accordi stipulati da ciascun Presidente di Regione –Vice Commissario con il soggetto aggregatore istituito presso la rispettiva Regione e l’Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del decreto-legge. Il Commissario straordinario assicura il coordinamento necessario a garantire la coerenza e l’uniformità delle disposizioni contenute nei detti accordi.
3. Nelle more della sottoscrizione degli accordi di cui al comma 1, le previsioni dell’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del Governo, l’Autorità nazionale anticorruzione e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. -Invitalia in data 28 dicembre 2016 si intendono estese, in quanto compatibili, anche alle altre stazioni appaltanti e centrali uniche di committenza.

Art. 11
Affidamento degli incarichi relativi ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e gli altri servizi tecnici per gli interventi attuati dal MIBAC, dagli altri soggetti attuatori previsti dal decreto legge 189/2016 e ss.mm.ii.e dal Commissario straordinario,

1. Il MIBAC, gli altri soggetti attuatori previsti dal decreto legge 189/2016 e ss.mm.ii. e il Commissario straordinario , provvedono all’attività di progettazione. In particolare, i predetti soggetti predispongono i progetti esecutivi ai sensi dell’articolo 14, commi 4 e 4-bis, del decreto legge 189/2016 e ss.mm.ii.
2. La progettazione deve corrispondere ai livelli e ai contenuti degli appalti nel settore dei Beni culturali (art. 147 Capo III, Titolo VI del D.Lgs n. 50/2016 –Capo I del Titolo III, D.M. n. 154/2017); si precisa che la contabilità delle lavorazioni dovrà essere effettuata secondo le previsioni del D.Lgs 50/2016 e dl 49/2019. Per lo svolgimento dell’attività di Affidamento degli incarichi relativi ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e gli altri servizi tecnici, i soggetti di cui comma 1, possono provvedere anche mediante il conferimento di appositi incarichi:
a. Per importi fino a 40.000 euro tramite affidamento diretto secondo le procedure del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
b. per importi inferiori a quelli di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., secondo le modalità previste dall’articolo 2, comma 2–bis, del decreto legge 189/2016 e ss.mm.ii. ed assicurando che l’individuazione degli operatori economici affidatari avvenga tramite procedure ispirate ai principi di rotazione nella selezione degli operatori da invitare, di trasparenza e di concorrenza;
c. per importi superiori a quelli di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.
3. In aggiunta all’affidamento dell’incarico di progettazione, i soggetti di cui al comma 1possono prevedere, nel medesimo bando o lettera di invito, quale opzione di ampliamento dell’incarico, l’affidamento successivo degli incarichi di direzione dei lavori e/o di coordinamento in materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili ai fini dell’intervento. In tali ipotesi, gli importi a base di gara di tali affidamenti si sommano a quello relativo alla progettazione ai fini della determinazione delle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., ferma restando l’applicazione del secondo periodo del comma 1 dell’articolo 157 del medesimo decreto legislativo. In ogni caso, gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili ai fini dell’intervento, possono essere affidati solo dopo l’approvazione del progetto da parte del Commissario straordinarioo del Vice Commissario a secondo della competenza.
4. In ogni caso, nel bando o nella lettera di invito sono previsti un termine non superiore a 30 giorni per la formulazione delle offerte e l’obbligo per il progettista di consegnare il progetto entro un termine stabilito dalla stazione appaltante in misura non superiore a 120 giorni. Il termine complessivo per la progettazione è sospeso per tutto il tempo per l’esame del progetto definitivo da parte della Conferenza permanente,o regionaleai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettera a-bis), del decreto legge 189/2016 e ss.mm.ii.;
5. Nella determina a contrarre la stazione appaltante può motivatamente stabilire termini massimi superiori a quelli indicati al precedente comma 4, avuto riguardo alla natura ed entità degli interventi da eseguire, dandone comunicazione al Commissario straordinarioo al Vice Commissario a secondo della competenza.
6. Le spese tecniche relative alle attività di cui ai commi 1 e 4, nonché quelle relative alla verifica dei progetti effettuata ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono finanziate a norma del secondo periodo del comma 2-bis dell’articolo 2 del decretolegge189/2016 e ss.mm.ii.

Art. 12
Approvazione dei progetti e affidamento dei lavori per gli interventi attuati dal MIBAC, dagli altri soggetti attuatori previsti dal decreto legge 189/2016 e ss.mm.ii. e dal Commissario straordinario

1. Ai fini dell’ elaborazione dei computi metrici estimativi, della definizione degli importi a base di appalto dei lavori, nei procedimenti per la valutazione di anomalia delle offerte, nella redazione dei progetti e nella valutazione degli stessi si applica quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 4 della presente Ordinanza.
2. Preliminarmente alla richiesta di contributo, il Responsabile unico del procedimento può richiedere nel caso di interventi con soluzioni progettuali diverse da quelle riportate nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011 «Linee guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle nuove Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e di trasporti del 14 gennaio 2008» (supplemento ordinario alla G.U. del 26 febbraio 2011), un parere preventivo non vincolante agli enti preposti alla tutela congiuntamente ai pareri del Comune in ordine alla conformità edilizio-urbanistica.
3. Per gli interventi attuati dal MIBAC e del Commissario straordinario, il progetto definitivo sarà approvato dalla Conferenza permanente, così come disposto dall’articolo 16 del decreto legge 189/2016 e ss.mm.ii.. Il Commissario straordinario, con apposito atto può delegare l’istruttoria e la presidenza della conferenza permanente per l’approvazione dei progetti di competenza del MIBAC, al direttore dell’Ufficio Speciale territorialmente competente;
4. Per gli interventi attuati dai soggetti di cui all’articolo 11 comma 1 della presente ordinanza, ad esclusione di quelli attuati dal Commissario straordinario o dal MIBAC, la valutazione della Congruità dell’Importo Richiesto (CIR) sarà istruita dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente per territorio, e il progetto definitivo sarà approvato dalla Conferenza regionale;
5. La valutazione della Congruità dell’Importo Richiesto (CIR), per gli interventi attuati dal Commissario straordinario, sarà istruita dalla struttura commissariale centrale;
6. Il responsabile unico del procedimento entro 90 giorni dalla efficacia della presenza ordinanza richiede la valutazione della Congruità dell’Importo Richiesto (CIR), all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente per territorio, una volta identificati gli interventi e la tipologia di opere da eseguire, che in ogni caso deve essere acquisita prima del conferimento degli incarichi di affidamento dei servizi tecnici e prima della presentazione del progetto definitivo all’approvazione della Conferenza permanente o della Conferenza regionale a norma dell’articolo 16, commi 3, lettera a-bis), 4 e 5, del medesimo decreto legge 189/2016 e ss.mm.ii.;
7. Si applica nel contenuto, la circolare del Commissario che istituisce la CIR per le opere pubbliche e la valutazione della Congruità dell’Importo Richiesto (CIR), per ogni singolo intervento, non potrà essere superiore all’importo determinato in sede di predisposizione degli interventi inseriti nell’allegato 1. In ogni caso gli eventuali maggiori oneri potranno essere coperti riutilizzando i ribassi d’asta, preventivamente autorizzati dal Commissario straordinario, fermo restando il costo complessivo da imputare al fondo di cui all’articolo 4 del d.l. 189/2016, individuato per singola diocesi e per il numero degli interventi previsti.
8. Il Commissario straordinario o l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, a secondo della competenza, rilascia la valutazione della Congruità dell’Importo Richiesto (CIR) sulla base anche di una check liste se del caso, entro 30 giorni dalla ricezione, richiede integrazione documentale. Il Commissario straordinario provvede entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’emanazione di apposita check-list dei documenti,
9. I progetti una volta predisposti sono sottoposti dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 4, della presente Ordinanza, all’approvazione della Conferenza permanente o della Conferenza regionale a norma dell’articolo 16, commi 3, lettera a-bis), 4 e 5, del medesimo decreto legge 189/2016 e ss.mm.ii. Nell’ambito della Conferenza, il Commissario Straordinario o l’Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, a seconda della competenza, esprime il proprio parere in ordine alla coerenza e congruità dell’intervento rispetto al progetto stesso.
10. Nel rispetto dei tempi previsti dagli atti contrattuali, e comunque nel rispetto dei tempi dell’articolo 12 comma 4, alla ricezione del parere della Conferenza i soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, della presente Ordinanza, procedono alla predisposizione del progetto esecutivo. Quest’ultimo, all’esito delle attività di verifica e validazione effettuate a norma dell’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è trasmesso al Commissario straordinario o all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, a secondo della competenza entro trenta giorni dalla validazione.
11. In sede di verifica del progetto ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il responsabile unico del procedimento provvede ad accertare, in particolare, il rispetto delle eventuali prescrizioni e indicazioni acquisite dalla Conferenza permanente o dalla Conferenza regionale.
12. Il Commissario straordinario o il vice Commissario, Presidente della Regione, a secondo della competenza, previa verifica della completezza della documentazione e dell’istruttoria e visto il parere della Conferenza, approva definitivamente il progetto ed adotta il decreto di concessione del contributo, dandone comunicazione al soggetto attuatore al Commissario straordinario o all’Ufficio speciale, a secondo della competenza.
13. A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, i soggetti di cui all’articolo 12comma 1, inoltrano il progetto esecutivo alla centrale unica di committenza competente a norma dell’articolo 18 del decreto legge 189/2016 e ss.mm.ii. che provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi secondo le modalità e nei termini previsti dalle convenzioni previste dal sopra menzionato articolo 18.
14. Con cadenza trimestrale, i soggetti di cui all’articolo 12 comma 1, provvedono a comunicare al Commissario straordinario e all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, relativamente ai progetti ammessi a contributo, gli appalti già aggiudicati e quelli in corso di aggiudicazione, nonché afornire l’aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi, inserititi nell’Allegato 1 alla presente ordinanza.
15. Le economie derivanti dai ribassi d’asta rientrano nella disponibilità del Commissario straordinario, al termine del lavoro, con conseguente rimodulazione del quadro economico dell’intervento, per le finalità riferite all’attuazione del piano della presente ordinanza.

Art. 13
Modalità di erogazione del contributo lavori per gli interventi attuati dal MIBAC, dagli altri soggetti attuatori previsti dal decreto legge 189/2016 e ss.mm.ii.e dal Commissario straordinario

1. Fermo restando che la copertura finanziaria necessaria all’approvazione degli atti di affidamento degli incarichi è assicurata dall’inserimento dell’intervento negli elenchi allegati alla presente ordinanza, il Commissario straordinario, procede all’erogazione del finanziamento per l’attuazione dell’intervento mediante accredito sulla contabilità della stazione appaltante, secondo la tempistica e nei limiti di seguito indicati:
a) entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dei soggetti di cui all’articolo 12 comma, la somma pari al 20% dell’importo degli interventi per i quali si è manifestato l’interesse alla loro attuazione;
b) entro 30 giorni dalla comunicazione della sottoscrizione del contratto per l’esecuzione dei lavori la somma pari al 60% dell’importo dell’intervento approvato;
c) il saldo, entro trenta giorni dalla trasmissione del collaudo/regolare esecuzione:

Art. 14
Modifica dell’Ordinanza n. 38/17

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 12 e 13 si applicano anche agli interventi di cui all’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 38/17 (primo piano dei BB.CC.) attuati dal MIBAC e dagli altri soggetti attuatori pubblici.
2. Gli articoli 2 e 3 dell’Ordinanza n. 38/17 sono soppressi.

Art. 15
Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi indicati nell’Allegato n. 1 della presente ordinanza, stimati in complessivi Euro 275.000.000,00 si provvede con le risorse del Fondo di cui all’articolo 4 del decreto legge n. 189 del 2016.

Art. 16
Entrata in vigore ed efficacia

1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge ed è pubblicata, ai sensi dell’art.12 del DLgs 14 marzo 2013, n.33 sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Commissario straordinario.

 

Il Commissario straordinario
Prof. Geol. Piero Farabollini

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