Ultimo aggiornamento: 7 Ottobre 2019

Ordinanza n. 9 del 2 Aprile 2019
Termini relativi alla concessione ed erogazione dei contributi riconosciuti ai
sensi delle ordinanze commissariali 29, 51 e 86/2012 e smi

 

INDICE

Art. 1 – Termini per il completamento delle istruttorie per la concessione dei contributi ai sensi delle ordinanze 29, 51, 86/2012
Art. 2 – Termine per il deposito del primo Stato Avanzamento Lavori
Art. 3 – Termini per gli interventi relativi alle istanze di contributo segnalate ai sensi delle ordinanze 12 e 24/2018

IL PRESIDENTE IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Visti:
– il decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;
– il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di attuazione dell’art. 2 comma 2 del decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012;
– il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;
– il decreto-legge 14 gennaio 2013 n. 1, convertito con legge 1 febbraio 2013 n. 11, recante “Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale”;
– il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013, in G.U. 11 febbraio 2013 n. 35, recante “L’aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012”;
– il decreto-legge del 16 ottobre 2017 n. 148, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 4 dicembre 2017, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
– il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136 ed in particolare l’art. 25quinquies.
Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto 6 giugno 2012 n. 74, conertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;
Viste le ordinanze commissariali:
– n. 29 del 28 agosto 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili” e successive modifiche ed integrazioni;
– n. 51 del 5 ottobre 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)” e successive modifiche ed integrazioni;
– n. 86 del 6 dicembre 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2 o E3)” e successive modifiche ed integrazioni;
– n. 57 del 12 ottobre 2012 “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributo per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostruzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012” e successive modifiche ed integrazioni;
– n. 66 del 7 giugno 2013 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti a beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012” e successive modifiche ed integrazioni;
– n. 119 del 11 ottobre 2013 “Disposizioni relative afli interventi da effettuare su edifici di proprietari diversi, residenziali, produttivi e pubblico-privati. Approvazione clausule obbligatorie contratti. Integrazioni Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi e 24/2013. Altre disposizioni relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata”;
– n. 32 del 28 aprile 2014 “Criteri e modalità di determinazione, erogazione dei contributi da assegnare in attuazione dell’art. 9 ordinanza n. 119/2013 e dell’art. 1, comma 371, lett. c) della L. 147/2013 e approvazione scheda di convenzione tipo”;
– n. 33 del 28 aprile 2014 “Art. 1, comma 369, della l. 147/2013. Provvedimenti per la ricostruzione dei centri storici e dei centri urbani”;
– ordinanza n. 71 del 17 ottobre 2014 “Modifiche alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012, n. 131 del 2013 e nn. 9 e 39 del 2014. Proroga ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012 e n. 131 del 2013.”
– n. 15 del 14 aprile 2015 “Modalità attuative delle ordinanze commissariali nn. 32, 33 del 2014. Modifiche alle ordinanze commissariali n. 24 del 2013 e nn. 11, 22, 33 e 71 del 2014”;
– n. 40 del 6 agosto 2015 “Ulteriori disposizioni per l’attuazione degli interventi disposti dalle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e riguardanti gli obblighi contrattuali delle imprese, conferma delle prenotazioni, controllo degli edifici ad uso produttivo”;
– n. 13 del 21 marzo 2016 “Proroga dei termini per la presentazione delle domande di cui alle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014 e 15/2015”:
– n. 14 del 21 marzo 2016 “Nuove disposizioni in merito alla presentazione delle domande di contributo ai sensi delle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014, 15/2015 e 13/2016. Modifiche alle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012 e n. 33/2014” e successive modifiche ed integrazioni;
– n. 12 del 23 maggio 2018 “Nuove disposizioni per l’ammissione delle domande a contributo oltre il termine del 31/10/2017 relativamente agli edifici contenenti almeno una unità immobiliare destinata ad abitazione principale. Nuove disposizioni per gli interventi su edifici composti anche da unità immobiliari di proprietà di imprese agricole destinate ad attività connesse alla produzione primaria di prodotti di cui all’Allegato I del Trattato. Integrazioni e modifiche dell’ordinanza commissariale n. 20 dell’8 maggio 2015 e smi. Modifiche all’ordinanza commissariale n. 14 del 21 marzo 2016 e smi”;
– n. 24 del 12 ottobre 2018 “Disposizioni relative alle erogazioni per le istanze di contributo presentate ai sensi delle ordinanze 29, 51, 57 e 86/2012 e ricadenti nel regime degli Aiuti di stato del settore agricolo.”
– n. 33 dell’11 dicembre 2018 “Modifiche all’ordinanza 24 del 12 ottobre 2018”.
Vista la convenzione stipulata tra Cassa Depositi e Prestiti Spa e l’Associazione Bancaria Italiana in data 17 dicembre 2012 come modificata dall’addendum in data 23 luglio 2013, dall’addendum in data 16 maggio 2014 e dall’addendum in data 20 ottobre 2015 (Convenzione ABI-CDP), nonché l’Addendum alla Convenzione medesima sottoscritto in data 4 dicembre 2018.
Viste le Decisioni della Commissione Europea relative agli Aiuti di stato per il settore agricolo: C(2012)9471 aiuto SA.35482 (2012/N), modificata ed integrata con le Decisioni C(2015)2891-final, Aiuto SA. 39900 (2014/N) e C(2015)4068-final del 15 giugno 2015, nonché la Decisione C(2016)2870-final del 3 maggio 2016, relativa all’Aiuto di Stato SA.44034 (2016/N), con la quale è stato stabilito quale termine ultimo per i pagamenti nei territori della Regione Emilia- Romagna e Lombardia la data del 31 dicembre 2018.
Rilevate:
– la necessità di accelerare il processo di ricostruzione privata al fine di consentire il rapido rientro della popolazione nelle abitazioni danneggiate e la ripresa delle attività produttive;
– la necessità che i comuni completino le rendicontazioni finali relative alle concessioni che hanno usifruito dei versamenti di cui alle ordinanze 12 e 24/2018 garantendo il rispetto del termine del 31 dicembre 2020 previsto dall’art. 25 quinquies del decreto-legge 119/2018;
Ritenuto pertanto di:
– stabilire al 31/10/2019 il termine entro il quale il comune dovrà terminare le istruttorie delle domande di contributo e pervenire all’emissione dell’ordinanza di concessione o al rigetto della relativa domanda;
– stabilire al 30/04/2019 il termine ultimo per la presentazione delle integrazioni già richieste alla data di entrata in vigore alla presente ordinanza e non ancora prodotte pena la decadenza della domanda;
– stabilire un termine per il deposito del primo Stato Avanzameno dei Lavori come individuato dall’art. 8 comma 1 lettera a) delle ordinanze 29, 51 e 86/2012;
– stabilire al 29 maggio 2020 il termine per l’ultimazione dei lavori degli interventi realtivi alle istanze di contributo segnalate ai sensi delle ordinanze 12 e 24 del qualora il termine individuato dall’art. 7 delle ordinanze 29, 51 e 86/2012 non sia già trascorso a tale data;
Sentito nella seduta del 01/04/2019 il Comitato Istituzionale e di Indirizzo ai sensi dell’Ordinanza n. 1 dell’8 giugno 2012;

Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE

Articolo 1
Termini per il completamento delle istruttorie per la concessione dei contributi ai sensi delle ordinanze 29, 51, 86/2012

1. I Comuni entro e non oltre il 31/10/2019 dovranno terminare le istruttorie delle domande di contributo e pervenire all’emissione dell’ordinanza di concessione o al rigetto della relativa domanda;
2.
Per istanze di contributo per le quali alla data di entrata in vigore alla presente ordinanza siano state già richieste integrazioni e non ancora prodotte, queste ultime dovranno essere presentate entro e non oltre il 30/04/2019 pena la decadenza della domanda di contributo.

Articolo 2
Termine per il deposito del primo Stato Avanzamento Lavori

1. Il deposito del primo Stato Avanzamento dei Lavori come individuato dall’art. 8 comma 1 lettera a) delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi deve avvenire entro:
– 4 mesi dalla data dell’ordinanza di concessione per gli interventi di cui all’ordinanza n. 29/2012 e smi;
– 5 mesi dalla data dell’ordinanza di concessione per gli interventi di cui all’ordinanza n. 51/2012 e smi;
– 6 mesi dalla data dell’ordinanza di concessione per gli interventi di cui all’ordinanza n. 86/2012 e smi.
Ove il termine sia già scaduto alla data di entrata in vigore della presente ordinanza e il deposito del SAL non sia ancora avvenuto, il beneficiario entro il 30 aprile 2019 dovrà caricare nel fascicolo informatico una comunicazione riportante le ragioni del ritardo e indicare il termine entro cui il SAL verrà depositato.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo nulla derogano in merito ai termini di esecuzione dei lavori di cui all’art. 7 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi.

Articolo 3
Termini per gli interventi relativi alle istanze di contributo segnalate ai sensi delle
ordinanze 12 e 24/2018

1. Per gli interventi relativi alle istanze di contributo segnalate ai sensi delle ordinanze 12 e 24/2018 il termine per l’ultimazione dei lavori è stabilito al 29 maggio 2020 qualora il termine individuato dall’art. 7 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi non sia già trascorso a tale data.
2. Per gli interventi relativi alle istanze di contributo segnalate ai sensi delle ordinanze 12 e 24/2018, entro e non oltre 90 giorni dal termine per l’ultimazione dei lavori di cui al precedente comma 1, deve essere consegnata al Comune tutta la documentazione a consuntivo indicata nelle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 86/2012 e smi.
3. Ai fini del monitoraggio degli interventi di cui al precedente comma 1, i Comuni devono trasmettere al Commissario delegato, all’indirizzo pec tecnicosisma@postacert.regione.emiliaromagna.it:
a. entro il 31 gennaio 2020 l’elenco delle le istanze per le quali sia stato autorizzato il SAL finale al 31 dicembre 2019;
b. entro il 30 settembre 2020 l’elenco delle istanze per le quali sia stato autorizzato il SAL finale in data successiva al 31 dicembre 2019.
4. Si applica l’art. 25 quinquies del decreto-legge 119/2018 in relazione al mancato rispetto del termine del 31/12/2020 ivi previsto.

 

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

 

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)