Ultimo aggiornamento: 24 Novembre 2017

Misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata. Modifiche all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, all’ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017, all’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, all’ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017, all’ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017, all’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017, all’ordinanza n. 37 dell’8 settembre 2017 ed all’ordinanza n. 38 dell’8 settembre 2017.

INDICE
Art. 1 – Misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata
Art. 2 – Modifiche all’ordinanza commissariale n. 13 del 9 gennaio 2017
Art. 3 – Modifiche all’ordinanza commissariale n. 21 del 28 aprile 2017
Art. 4 – Modifiche all’ordinanza commissariale n. 24 del 12 maggio 2017
Art. 5 – Modifiche all’ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017
Art. 6 – Modifiche all’ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017
Art. 6 – bis – Chiese del Fondo Edifici di Culto: Attività di progettazione
Art. 6 – ter – Chiese del Fondo Edifici di Culto: Presentazione, approvazione ed esecuzione dei progetti
Art. 7 – Modifiche all’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017
Art. 8 – Modifiche all’ordinanza n. 37 dell’8 settembre 2017
Art. 9 – Modifiche all’ordinanza n. 38 dell’8 settembre 2017
Art. 10 – Disposizioni finanziarie
Art. 11 – Entrata in vigore ed efficacia
Allegato 1 – ELENCO OPERE PUBBLICHE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017

Misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata. Modifiche all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, all’ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017, all’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, all’ordinanza  n.  29  del  9  giugno  2017,  all’ordinanza  n.  32  del  21  giugno  2017, all’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017, all’ordinanza n. 37 dell’8 settembre 2017 ed all’ordinanza n. 38 dell’8 settembre 2017.

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, On. Paola De Micheli, nominata con decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2017, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Richiamato l’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, il quale prevede che il Commissario Straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d’intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11 settembre 2017 con cui l’On.Paola De Micheli è stata nominata Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Visto il decreto legge n. 189 del 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, e s.m.i. e, in particolare:
a) l’articolo 2, comma 1, lettera b), in forza del quale il Commissario Straordinario del Governo coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I, sovraintendendo all’attività dei vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell’articolo 5;
b) l’articolo 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell’ambito della cabina di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 5, del medesimo decreto legge;
c) l’articolo 2, comma 5, lettera d), il quale prevede che i Vice – Commissari, nell’ambito dei territori di rispettiva competenza, sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità di cui all’articolo 6;
d)l’articolo 3, comma 3, primo periodo, il quale prevede che gli Uffici speciali per la ricostruzione curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, l’istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata;
e)l’articolo 5 il quale prevede:
– al comma 1 che, ai fini dell’applicazione dei benefici e del riconoscimento dei contributi nell’ambito dei territori di cui all’articolo 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario provvede, tra l’altro, a definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l’efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione;
– al comma 2 che, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel decreto legge 189 del 2016 e s.m.i., sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte, tra gli altri alle seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, nei Comuni di cui all’articolo 1: – riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito; – gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata; – danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose; – danni agli edifici privati di interesse storico-artistico; – oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l’autonoma sistemazione, per traslochi, depositi, e per l’allestimento di alloggi temporanei;
– al comma 3 che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all’esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all’esecuzione degli interventi ammessi a contributo;
– al comma 7 che il Commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, i criteri e le modalità attuative del presente articolo, anche per garantire uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull’utilizzo delle risorse disponibili, e assicurare il rispetto dei limiti di spesa allo scopo autorizzati;
f) l’articolo 6, il quale detta criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata e prevede, al comma 13, che la selezione dell’impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta mediante procedura concorrenziale intesa all’affidamento dei lavori alla migliore offerta. Alla selezione possono partecipare solo le imprese che risultano iscritte nella Anagrafe di cui all’articolo 30, comma 6, in numero non inferiore a tre. Gli esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione stabilita con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, sono allegati alla domanda di contributo
g) l’articolo 7, il quale prevede che i contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall’evento sismico sono finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 quando ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio, a:
– riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dall’evento sismico. Limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino, per tali immobili, l’intervento di miglioramento o di adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell’immobile, asseverata da un tecnico abilitato; la capacità massima o minima di resistenza alle azioni sismiche, diversificata in base alle zone sismiche, alla classe d’uso dell’immobile ed alla sua tipologia, è individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
– riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili «di interesse strategico», di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003 e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall’evento sismico. Per tali immobili, l’intervento deve conseguire l’adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;
– riparare, o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, danneggiati dall’evento sismico. Per tali immobili, l’intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell’identità culturale del bene stesso;
h) l’articolo 14 il quale stabilisce:
– al comma 4-bis, che, ferme restando le previsioni dell’articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti e per l’elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), del medesimo decreto, i soggetti di cui al comma 4 dello stesso articolo 14 possono procedere all’affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all’articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 34 del decreto- legge, e che in tale ipotesi l’affidamento degli incarichi è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell’articolo 50-bis del medesimo decreto legge, in possesso della necessaria professionalità e, per importi inferiori a quelli di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel predetto elenco speciale;
– al comma 5, che il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 4 e verifica della congruità economica degli stessi, acquisito il parere della Conferenza permanente approva definitivamente i progetti esecutivi ed adotta il decreto di concessione del contributo;
i) l’articolo 16, comma 4, il quale prevede che per gli interventi privati e per quelli attuati dalle Regioni ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 189 del 2016, e dalle Diocesi ai sensi del medesimo articolo 15, comma 2, che necessitano di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, sono costituite apposite Conferenze regionali, presiedute dal Vice commissario competente o da un suo delegato e composte da un rappresentante di ciascuno degli enti o amministrazioni presenti nella Conferenza permanente di cui al comma 1;
j) l’articolo 30 il quale prevede:
– al comma 1 che, ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni di cui all’articolo 1, è istituita, nell’ambito del Ministero dell’interno, una apposita Struttura di missione, diretta da un prefetto collocato all’uopo a disposizione, ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;
– al comma 6 che gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni di cui all’articolo 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori, d’ora in avanti «Anagrafe». Ai fini dell’iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all’Anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell’aggiudicazione disposta ai sensi dell’articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’operatore economico non risulti ancora iscritto all’Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell’informazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri;
k) l’articolo 31 il quale prevede:
– al comma 1 che, nei contratti per le opere di ricostruzione stipulati tra privati è sempre obbligatorio l’inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell’articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Con detta clausola l’appaltatore assume gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, nonché quello di dare immediata comunicazione alla Struttura di cui all’articolo 30 dell’eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
– al comma 2 che l’eventuale inadempimento dell’obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste italiane s.p.a. per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati di cui all’articolo 34 per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione, determina la perdita totale del contributo erogato;
– al comma 3 che, nel caso in cui sia accertato l’inadempimento ad uno degli ulteriori obblighi di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, è disposta la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all’importo della transazione effettuata;
– al comma 4 che, nei casi di cui al comma 2, il contratto è risolto di diritto. A carico dell’operatore economico interessato, oltre alle sanzioni indicate all’articolo 6 della citata legge n. 136 del 2010, è altresì disposta la sospensione dell’iscrizione nell’Anagrafe di cui all’articolo 30, comma 6, per un periodo non superiore a sei mesi. In caso di reiterazione, è disposta la cancellazione della predetta iscrizione. I citati provvedimenti sono adottati dal prefetto responsabile della Struttura di cui all’articolo 30;
– al comma 5, che nei contratti tra privati di cui al comma 1, si applicano, in caso di cancellazione dall’Anagrafe di cui all’articolo 30, comma 6, dell’operatore economico interessato a qualunque titolo ai lavori di ricostruzione, le disposizioni di cui all’articolo 94, comma 2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Conseguentemente, in tutti i contratti, e subcontratti della filiera, di cui al presente articolo, è apposta una clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 del codice civile. Il mancato inserimento di tale clausola determina la nullità del contratto, ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile;
– al comma 6 che, nei contratti fra privati, è possibile subappaltare lavorazioni speciali, previa autorizzazione del committente, nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l’indicazione della misura e dell’identità dei subappaltatori, i quali devono a loro volta essere iscritti nell’Anagrafe di cui all’articolo 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati;
– al comma 7 che gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi dei provvedimenti che saranno emessi per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici di cui all’articolo 1, assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell’articolo 358 del codice penale;
l) l’articolo 34 il quale, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l’istituzione di elenco speciale dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale») e, al comma 5, stabilisce che il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, è stabilito nella misura, al netto dell’IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000, che per i lavori di importo superiore ad euro 2 milioni il contributo massimo è pari al 7,5 per cento, e che con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione del contributo che tenga conto della tipologia della prestazione tecnica richiesta al professionista e dell’importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento, al netto dell’IVA e dei versamenti previdenziali;
m) l’articolo 35 il quale prevede:
– al comma 1 che la realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso un contributo ai sensi dell’articolo 6 del presente decreto, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
– al comma 2 che la richiesta del DURC, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di cui al comma 1, deve essere effettuata dagli uffici speciali per la ricostruzione di cui all’articolo 3 con riferimento ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi;
– al comma 3 che le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al comma 1 e di lavori di riparazione o ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dal sisma hanno l’obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili/Edilcasse provinciali o regionali riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e regolarmente operanti nelle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, L’Aquila e Teramo;
– al comma 4 che le imprese di cui al comma 3 sono obbligate a provvedere ad una adeguata sistemazione alloggiativa dei propri dipendenti e sono tenute a comunicare ai Sindaci dei Comuni ove sono ubicati i cantieri interessati dai lavori ed ai comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro (CPT) le modalità di sistemazione alloggiativa dei suddetti dipendenti, l’indirizzo della loro dimora e quant’altro ritenuto utile;
– al comma 5 che le organizzazioni datoriali e sindacali presenti sul territorio possono definire gli standard minimi alloggiativi per i lavoratori di cui al comma 4;
– al comma 6 che le imprese di cui al comma 3 sono altresì tenute a fornire ai propri dipendenti un badge, con un ologramma non riproducibile, riportante, ai sensi delle leggi vigenti in materia e in particolare di quanto previsto dagli articoli 18 e 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dall’articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, gli elementi identificativi dei dipendenti medesimi;
– al comma 7 che, presso i centri per l’impiego e le casse edili delle Province interessate sono istituite apposite liste di prenotazione per l’accesso al lavoro. Dette liste si articolano in due distinte sezioni, una per i lavoratori residenti nei territori interessati dagli eventi sismici e un’altra per i lavoratori residenti al di fuori;
– al comma 8 che, presso le prefetture interessate sono stipulati appositi protocolli di legalità, al fine di definire in dettaglio le procedure per l’assunzione dei lavoratori edili da impegnare nella ricostruzione, prevedendo altresì l’istituzione di un tavolo permanente.
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017, e in particolare:
a) l’articolo 23, comma 16, in base al quale “per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate. Fino all’adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l’articolo 216, comma 4. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato al ribasso”;
b) l’articolo 24, comma 8, in base al quale “Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all’articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento”;
c) l’articolo 30, comma 4, in base al quale “al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente”;
c) l’articolo 30, comma 5, in base al quale “in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile”;
d) l’articolo 30, comma 5-bis, in base al quale “in ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità ”;
e) l’articolo 30, comma 6, in base al quale “in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105.”;
f) l’articolo 95, comma 10, in base al quale “nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d)”;
g) l’articolo 97, comma 5, in base al quale “la stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l’offerta è anormalmente bassa in quanto: a) non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3; b) non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 105; c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all’articolo 95, comma 10 rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 23, comma 16”;
h) l’articolo 105, comma 16, in base al quale “al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l’ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato”;
i) l’articolo 216, comma 4, secondo periodo in base al quale “fino all’adozione delle tabelle di cui all’articolo 23, comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia”;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008.
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, e, in particolare:
a) l’articolo 63, comma 3, in base al quale le Pubbliche Amministrazioni collaborano per integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e rendere più efficienti i procedimenti che interessano più amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione;
b) l’articolo 69, comma 1, in base al quale le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l’obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali;
Vista l’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, recante la disciplina della “Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili”;
Vista con l’ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, recante la “Approvazione del Prezzario unico Cratere Centro Italia 2016”;
Vista l’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, recante la “Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi”,
Vista l’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante la disciplina della “Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016”;
Vista l’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante la “Attuazione dell’articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3,
comma 1, e 5, comma 2, dell’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all’articolo 1, commi 1 e 2,
dell’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016”;
Vista l’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, recante “Misure per la riparazione il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016”;
Vista l’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante “Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018”;
Vista l’ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017, recante “Modifiche all’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante: «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018»”;
Vista l’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante “Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”;
Vista l’ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017, recante “Assegnazione di contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e modifiche all’articolo 4, comma 1, dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017”;
Vista l’ordinanza n. 24 del 12 Maggio 2017 recante “Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017”;
Vista l’ordinanza n. 25 del 23 maggio 2017, recante “Criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”;
Vista l’ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017, recante “Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa”;
Vista l’ordinanza n. 28 del 9 giugno 2017, recante “Modifiche all’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante “Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”, misure di attuazione dell’articolo 2, comma 5, del decreto legge 189 del 2016, modifiche all’ordinanza commissariale n. 14 del 2016 e determinazione degli oneri economici relativi agli interventi di cui all’allegato n. 1 dell’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017”;
Vista l’ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017, recante “Modifiche ed integrazioni all’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante «Attuazione dell’articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», all’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante «Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016» ed all’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, recante «Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017»”;
Vista l’ordinanza n. 30 del 21 giugno 2017, recante “Modifiche all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, recante “Misure per la riparazione il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016”, ed all’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante “delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016”, ed all’ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017, recante “Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016”;
Vista l’ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017, recante la disciplina della “Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell’esercizio del culto. Approvazione criteri e secondo programma interventi immediati”.
Vista l’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017, recante “Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche”, e in particolare gli articoli 4 e 5, con i quali, in attuazione del comma 5 dell’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016, sono state stabilite le percentuali costituenti il valore massimo del contributo erogato dal Commissario straordinario per le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica;
Vista l’ordinanza n. 35 del 31 luglio 2017, recante “Modifiche all’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017,
all’ordinanza n. 18 del 7 aprile 2017 ed all’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017”;
Vista l’ordinanza n. 37 dell’8 settembre 2017, recante “Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”;
Vista l’ordinanza n. 38 dell’8 settembre 2017, recante “Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.
Visto il decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016;
Visto il decreto direttoriale della Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 3 aprile 2017, n. 23, recante “Determinazione del costo medio orario del lavoro, a livello provinciale, per il personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia e attività affini, con decorrenza maggio 2016”;
Visto il “Protocollo d’intesa in materia di regolarità e congruità negli appalti di ricostruzione post sisma 2016” del 22 giugno 2017, sottoscritto da Confindustria Macerata, dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili – Sezione di Macerata, da Confartigianato Imprese Macerata, da ANAEPA Confartigianato Macerata, da CNA Macerata, dal Portavoce di Mestiere della CNA Macerata, da CGIL Macerata, dalla Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell’edilizia ed Affini – FILLEA CGIL Macerata, da CISL Marche, dalla Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Edili ed Affini – FILCA CISL Marche, da UIL Marche e dalla Federazione Nazionale Edili ed affini e del Legno – FENEAL UIL Ancona – Macerata;
Visto il testo dello “Accordo delle parti sociali edilizia industria sul tema della congruità del costo della manodopera edile per gli interventi di ricostruzione post eventi sismici 2016” del 6 – 12 luglio 2017, sottoscritto dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili – Sezione di Macerata, dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili – Sezione di Ascoli Piceno, dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili – Sezione di Perugia, dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili – Sezione di Terni, dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili – Sezione di Teramo, dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili – Sezione di L’Aquila, e dalla Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell’edilizia ed Affini – FILLEA CGIL Macerata, dalla Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell’edilizia ed Affini – FILLEA CGIL Ascoli Piceno, dalla Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell’edilizia ed Affini – FILLEA CGIL Fermo, dalla Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell’edilizia ed Affini – FILLEA CGIL Perugia, dalla Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell’edilizia ed Affini – FILLEA CGIL Terni, dalla Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell’edilizia ed Affini – FILLEA CGIL Teramo e dalla Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell’edilizia ed Affini – FILLEA CGIL L’Aquila, con il quale è stata sollecitata l’adozione da parte del Commissario straordinario del governo di un’ordinanza contenente la disciplina della congruità dell’incidenza della manodopera edile sul valore dei contratti di appalto pubblici e privati inerenti all’attività di ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Visto il verbale dell’incontro del 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del governo, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, in qualità di vicecommissari, l’Associazione Nazionale Costruttori Edili, la Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell’edilizia ed Affini – FILLEA CGIL, la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Edili ed Affini – FILCA CISL e la Federazione Nazionale Edili ed affini e del Legno – FENEAL UIL e l’INAIL;
Ritenuto necessario, in attuazione delle previsioni dell’articolo 35 del decreto legge n. 189 del 2016 ed in considerazione dell’avvio degli interventi di riparazione e di ricostruzione del patrimonio edilizio pubblico e privato come regolamentate dalle sopra richiamate ordinanze commissariali, individuare i principi che dovranno ispirare la disciplina uniforme di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nell’attività di ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici, prevendo, in particolare:
a) che il documento unico di regolarità contributiva debba attestare non solo la regolarità contributiva, ma anche la congruità dell’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa nel cantiere interessato dai lavori;
b) che,ai fini dell’erogazione dei contributi previsti dal decreto legge n. 189 del 2016 e disciplinati dalle ordinanze commissariali, l’impresa esecutrice debba esserein regola con il documento unico attestante la regolarità contributiva (DURC) ed in possesso di certificazione relativa alla congruità dell’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa nel cantiere interessato dai lavori (DURC di congruità);
c) l’obbligo di procedere alla verifica della congruità dell’incidenza della manodopera in occasione della presentazione di ciascuno degli stati di avanzamento lavori ed al termine degli stessi e, con specifico riguardo agli interventi di ricostruzione privata, al momento dell’adozione del provvedimento di concessione del contributo;
d) che il calcolo dell’incidenza della manodopera, nello specifico cantiere interessato dai lavori, venga effettuato sulla base delle percentuali di manodopera, individuate a seguito di apposita analisi delle lavorazioni, raggruppate per classi riferite alla classificazione del prezzario unico del cratere approvato con l’ordinanza n. 7 del 2016;
e) che la determinazione dell’indice di incidenza della manodopera debba essere effettuata, per ogni intervento, sulla base delle percentuali di manodopera indicate dal progettista in fase di progettazione e sulla base delle percentuali di manodopera rilevate dal Direttore dei lavori in fase di esecuzione e fine lavori;
f) la qualificazione del certificato di congruità di incidenza della manodopera nel cantiere rilasciato dalla Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente come parte integrante e sostanziale del certificato di regolarità contributiva;
g) l’istituzione, ove possibile anche attraverso l’implementazione o l’integrazione della piattaforma informatica attualmente utilizzata dal Commissario straordinario del governo, di un sistema informatizzato e georeferenziato che permetta il monitoraggio dei cantieri aperti, delle imprese ivi presenti e della loro mobilità sul territorio, dei controlli effettuati dagli organi preposti e delle irregolarità riscontrate nonché dell’attuabilità delle normative emanate;
h) l’uso di modalità telematiche di trasmissione della notifica preliminare prevista dall’articolo 99 del decreto legislativo n. 81 del 2008, mediante l’impiego di un sistema informatizzato e georeferenziato di cui alla precedente lettera g);
Ritenuto opportuno disciplinare compiutamente i requisiti e le modalità di rilascio del c.d. DURC di congruità, i criteri di determinazione dell’incidenza della manodopera e di congruità della stessa, le modalità di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera da parte della Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, mediante una successiva ordinanza emessa dal Commissario straordinario del governo ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016 sulla base di un apposito accordo, sottoscritto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, dal Commissario straordinario del governo, dai Presidenti di Regione – Vicecommissari, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalla Struttura di Missione istituita presso il Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016, dall’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro e dalle parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l’ambito del settore edile;
Vista la legge della Regione Marche 24 ottobre 2016, n. 25, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 120 del 3 novembre 2016, con la quale è stata disposta la incorporazione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, del Comune di Acquacanina, in Provincia di Macerata, nel contermine Comune di Fiastra;
Vista la legge della Regione Marche 22 dicembre 2016, n. 34, nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 141 del 29 dicembre 2016, con la quale è stata disposta l’istituzione nella Provincia di Macerata, mediante fusione dei Comuni contermini di Pievebovigliana e Fiordimonte, un unico Comune denominato Valfornace;
Considerato che i Comuni di Acquacanina, di Fiastra, di Pievebovigliana e di Fiordimonte sono inseriti nell’Allegato 1 del decreto legge n. 189 del 2016, che ciascuno di essi risulta essere destinatari, in quanto inserito nella tabella di cui all’Allegato F dell’ordinanza commissariale n. 29 del 9 giugno 2017, di finanziamenti per l’effettuazione degli studi di microzonazione sismica di III livello ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 24 del 12 maggio 2017 e che, pertanto, appare necessario procedere all’aggiornamento della tabella di cui all’Allegato F dell’ordinanza commissariale n. 29 del 9 giugno 2017 alla luce delle previsioni contenute nelle leggi della Regione Marche n. 25 del 24 ottobre 2016 e n. 34 del 22 dicembre 2016;
Ritenuto necessario procedere ad una rimodulazione dei tempi di elaborazione degli studi di microzonazione sismica di III livello da parte dei professionisti affidatari degli incarichi ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 24 del 12 maggio 2017, individuando quale dies a quo di effettuazione degli stessi non già la data di conferimento dell’incarico, bensì quello di ultimazione dell’attività di formazione dei professionisti da parte del Centro per la Microzonazione Sismica, ai sensi della medesima ordinanza commissariale n. 24 del 2017, in considerazione del fatto che l’attività di formazione rappresenta il presupposto indispensabile per garantire un’applicazione omogenea degli indirizzi, dei criteri e degli standard per la microzonazione sismica di III livello nei Comuni interessati dagli eventi sismici;
Vista la nota acquisita al protocollo del Commissario straordinario del governo in data 6 settembre 2017, con il numero di protocollo CGRTS 0018502, con cui il Presidente del Comitato di Indirizzo del Centro per la Microzonazione Sismica ha comunicato di aver ultimato, in data 27 luglio 2017, l’attività di formazione di tutti i professionisti incaricati dell’effettuazione degli studi di microzonazione sismica di III livello ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 24 del 12 maggio 2017;
Ritenuto necessario procedere ad una modifica della Tabella 6 dell’Allegato 2 dell’ordinanza n. 13 del 2017, introducendo gli incrementi al costo parametrico per gli interventi di miglioramento sismico degli edifici costruiti con struttura in cemento armato in opera o con struttura in muratura in ragione dei maggiori costi che devono essere sostenuti per gli interventi con tale tipologia costruttiva;
Ritenuta la necessità di modificare l’ordinanza n. 21 del 2017, al fine di disciplinare le numerose situazioni di soggetti e nuclei familiari costretti a sostenere spese per trasloco dalle proprie abitazioni, oggetto di provvedimenti di sgombero per inagibilità pur essendo collocate all’interno di edifici che nel loro complesso hanno riportato danni per effetto degli eventi sismici classificati con esito AeDES B o C;
Ritenuta la necessità di introdurre una specifica regolamentazione con riguardo alla determinazione dell’importo a base di gara per l’ipotesi in cui i soggetti attuatori, ai sensi del comma 4-bis dell’articolo
14 del decreto legge, debbano ricorrere a procedure selettive per l’affidamento degli incarichi di progettazione degli interventi di ricostruzione pubblica, in modo da conciliare, anche attraverso una rimodulazione della loro entità, il rispetto delle percentuali minime di contributo erogabile dal Commissario e delle norme generali in materia di determinazione degli importi a base di gara per i concorsi di progettazione;
Ritenuta la necessità di coordinare le previsioni di cui all’articolo 14, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016 ed all’articolo 16, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016 alla luce dei criteri di specialità e della successione delle leggi nel tempo, prevendo che, ai fini dell’approvazione da parte del Commissario straordinario dei progetti inseriti nell’allegato all’ordinanza n. 37 dell’8 settembre 2017 ed attuati dalle Regioni, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legge n. 189 del 2016, debba essere acquisito il parere della Conferenza regionale prevista dal comma 4 dell’articolo 16 del medesimo decreto legge e non già quello della Conferenza permanente di cui al comma 1 dello stesso articolo 16;
Vista la nota prot. n. 400313 del 2 agosto 2017, acquisita in data 2 agosto 2017 con numero di protocollo CGRST 0017486, con cui il Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vicecommissario, ha provveduto ad individuare il primo stralcio degli interventi afferenti le opere pubbliche da effettuarsi nel territorio della Regione Lazio;
Visti l’intesa espressa dai Presidenti delle Regioni – Vicecommissari nelle riunioni della cabina di coordinamento del 10 agosto 2017, del 28 agosto 2017, del 7 settembre 2017 relativamente all’inserimento di tutti gli interventi riportati nella nota del Presidente della Regione Lazio prot. n. 400313 del 2 agosto 2017, acquisita in data 2 agosto 2017 con numero di protocollo CGRST 0017486, tra quelli disciplinati dall’ordinanza n. 37 dell’8 settembre 2017;
Rilevato che, per mero errore materiale, nell’allegato n. 1 dell’ordinanza n. 37 dell’8 settembre 2017: a) non è stato chiaramente individuato il Comune di Posta come luogo di effettuazione dei seguenti interventi “Sede Comune di Posta”, “Cimitero di Posta Capoluogo”, “Ossario nel cimitero di Bacugno”, “Muro di contenimento piazza nella Frazione di Villa Camponeschi”; b) non è stato inserito l’intervento relativo alla “sede comunale” da effettuarsi nel territorio del Comune di Tarano;
Ritenuta la necessità di armonizzare le previsioni di cui all’ordinanza n. 38 dell’8 settembre 2017 con quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legge n. 189 del 2016;
Visto il verbale della cabina di coordinamento del 28 settembre 2017: a) nel quale il Presidente della Regione Umbria ha rappresentato che il Comune di Norcia ha richiesto di sostituire l’intervento relativo al Teatro Civico del medesimo Comune ed inserito nell’allegato n. 1 dell’ordinanza n. 37 dell’8 settembre 2017, con il seguente intervento da effettuarsi nel territorio del medesimo Comune: messa in sicurezza dell’edificio denominato “La Castellina” sito in Piazza San Benedetto; b) è stata approvata all’unanimità la richiesta sostituzione;
Vista la nota del Presidente della Regione Umbria – Vicecommissario, acquisita al protocollo del Commissario Straordinario CGRTS0019134 del 29 settembre 2017, con cui è stata trasmessa la nota del Comune di Norcia prot. n. 205304 del 29 settembre 2017 di sostituzione dell’intervento relativo al Teatro Civico, inserito nell’allegato n. 1 dell’ordinanza n. 37 dell’8 settembre 2017, con il seguente intervento da effettuarsi nel territorio del medesimo Comune: messa in sicurezza dell’edificio denominato “La Castellina” sito in Piazza San Benedetto;
Vista l’intesa espressa dai Presidenti delle Regioni – Vicecommissari nelle riunioni della cabina di coordinamento del 10 agosto 2017, del 28 agosto 2017, del 7 settembre 2017 e del 28 settembre 2017;
Visti gli articoli 11, 12 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale;
Visti gli artt. 33, comma 1, del decreto legge n. 17 ottobre 2016, n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e s.m.i., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;

DISPONE

 

Articolo 1

Misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata

1. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nelle attività di ricostruzione pubblica e privata, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, il responsabile unico del procedimento (RUP), relativamente gli interventi di ricostruzione pubblica, e gli Uffici speciali per la ricostruzione, relativamente agli interventi di ricostruzione privata:

a) verificano che l’impresa esecutrice dei lavori sia in regola con il documento unico attestante la regolarità contributiva (DURC ON LINE): al momento dell’aggiudicazione e alla stipula del contratto, per gli interventi di ricostruzione pubblica; al momento dell’adozione del provvedimento di concessione di contributo, in attuazione di quanto previsto nelle ordinanze adottate dal Commissario straordinario del Governo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, per gli interventi di ricostruzione privata;

b) in occasione della presentazione degli stati di avanzamento lavori e al termine degli stessi, verificano che l’impresa esecutrice dei lavori sia in regola con il documento unico attestante la regolarità contributiva (DURC ON LINE) ed acquisisce dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente la certificazione relativa alla congruità dell’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa nel cantiere interessato dai lavori (DURC di congruità).

2. Mediante apposito accordo sottoscritto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, dal Commissario straordinario del governo, dai Presidenti di Regione – Vicecommissari, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalla Struttura di Missione istituita presso il Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016, dall’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro e dalle parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l’ambito del settore edile, verranno definiti:

a) gli adempimenti a carico dei beneficiari degli interventi di ricostruzione privata, ammessi a contributo ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge n. 189 del 2016, e dei direttori dei lavori;

b) gli adempimenti, le condizioni e le modalità di rilascio da parte della Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente del certificato di congruità di incidenza della manodopera nel cantiere (DURC di congruità);

c) le modalità calcolo dell’incidenza della manodopera nello specifico cantiere interessato dai lavori effettuato sulla base delle percentuali di manodopera che saranno indicate nel prezzario unico del cratere approvato con l’ordinanza n. 7 del 2016 oppure individuate, in caso di prezzi mancanti, a seguito di apposita analisi;

d) i criteri di congruità della incidenza della mano d’opera nell’effettuazione dei lavori afferenti l’attività di ricostruzione pubblica e privata nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

e) le modalità di svolgimento dell’attività di monitoraggio finalizzata a verificare l’adeguatezza degli indici di congruità, anche in relazione alle specifiche caratteristiche dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

f) le modalità di effettuazione del monitoraggio di tutti cantieri aperti e delle imprese ivi presenti, nonché di esecuzione dei controlli e delle verifiche da parte degli organi preposti,

3. I contenuti dell’accordo previsto dal comma 2 verranno recepiti in un’ordinanza, emessa dal Commissario straordinario del governo ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016 entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del sopra menzionato accordo, nella quale verranno altresì disciplinate le conseguenze derivanti in casso di inadempienza risultante dai documenti di cui al comma 1.

4. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mmi. ed all’articolo 35 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e mm.ii.

Articolo 2

Modifiche all’ordinanza commissariale n. 13 del 9 gennaio 2017.

1. La Tabella 6 dell’Allegato 2 dell’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 è integralmente sostituita dalla seguente:

Per edifici con struttura in c.a. in opera, i costi parametrici relativi ai Livelli operativi L1 e L2 e L3 sono maggiorati del 10%.

Per edifici con struttura in muratura, i costi parametrici relativi ai Livelli operativi L1 e L2 e L3 sono maggiorati del 20%.

I costi parametrici per i livelli operativi L1, L2 ed L3 si applicano a tutti gli interventi che riguardano edifici appartenenti alle Classi d’uso I e II e che, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 447 del 27/12/2016, sono finalizzati a raggiungere una resistenza alle azioni sismiche ricompresa entro i valori previsti per le nuove costruzioni.

I costi parametrici della tabella 6 non si applicano agli edifici a destinazione produttiva ma con tipologia edilizia assimilabile a quella degli edifici a destinazione abitativa (alberghi, agriturismi, uffici….).

I costi parametrici si riferiscono infine ad edifici completi, dotati di finiture ed impianti di uso comune.

Articolo 3

Modifiche all’ordinanza commissariale n. 21 del 28 aprile 2017.

1. All’articolo 2 dell’ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “Il contributo di cui all’art. 1 è limitato alle spese effettivamente sostenute e documentate per il trasloco e il deposito temporaneo dei mobili e dei suppellettili in favore dei soggetti, la cui abitazione, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sia stata sgomberata a seguito di provvedimento delle autorità competenti per inagibilità totale sulla base di schede AeDES con esito E o con esito B o C, purché abbia comunque subito danni gravi, e che per l’esecuzione degli interventi di ripristino e miglioramento sismico o di ricostruzione siano costretti a traslocarli e/o ricoverarli temporaneamente in locali ubicati in edifici diversi da quelli oggetto degli interventi, ivi compresi quelli previsti dall’articolo 3, comma 2, dell’ordinanza n. 9 del 2016. Agli effetti della presente ordinanza per danni gravi si intendono quelli individuati dalla Tabella 1 allegata all’ordinanza n. 19 del 2017, che risultino documentati dal richiedente e verificati dall’Ufficio speciale per la ricostruzione prima dell’autorizzazione alla progettazione dell’intervento di miglioramento sismico sull’intero edificio”;

b) il comma 3 è soppresso;

2. All’articolo 6 dell’ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole “con livello di danno E” sono sostituite dalle parole “con esito di agibilità B, C o E”;

b) al comma 3: le parole “Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza” sono sostituite dalle seguenti “Entro la data del 30 novembre 2017”; le parole “esito di esito di agibilità E” sono sostituite dalle parole “con esito di agibilità B, C o E”.

Articolo 4

Modifica all’ordinanza commissariale n. 24 del 12 Maggio 2017

1. All’art. 7 comma 3 dell’ordinanza n. 24 del 12 Maggio 2017, le parole “Entro 150 giorni dall’affidamento degli incarichi i soggetti affidatari, coadiuvati dal Centro di micro zonazione sismica, eseguono gli studi e li consegnano al committente che, nei cinque giorni successivi, provvede ad inviarli al Gruppo di lavoro di cui all’articolo 2 per la verifica finale di conformità che deve avvenire nei successivi dieci giorni” sono sostituite dalle seguenti “Entro 150 giorni (per i comuni appartenenti ai gruppi di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 4, comma 1) ovvero entro 90 giorni, (per i comuni appartenenti al gruppo di cui alla lettera c) del medesimo articolo 4, comma 1), computati a decorrere dal 27 luglio 2017 ovvero dalla firma del disciplinare di incarico, se avvenuta in data successiva al 27 luglio 2017, i soggetti affidatari, coadiuvati dal Centro di microzonazione sismica, eseguono gli studi e li consegnano al committente che, nei cinque giorni successivi, provvede ad inviarli al Gruppo di lavoro di cui all’articolo 2 per la verifica finale di conformità che deve avvenire nei successivi dieci giorni”.

Articolo 5

Modifiche all’ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017

1. All’articolo 9, comma 1, dell’ordinanza n. 29 del 9 Giugno 2017 le parole “euro 3.803.400,00” sono sostituite dalle seguenti “euro 758.400,00”.

2. La tabella di cui all’Allegato F dell’ordinanza n. 29 del 9 Giugno 2017 è integralmente sostituito dalla seguente:

Articolo 6

Modifiche all’ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017

1. All’ordinanza commissariale n. 32 del 21 giugno 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, il comma 1 è integralmente sostituito dal seguente: “Relativamente agli interventi, inseriti nell’Allegato A della presente ordinanza e diversi da quelli previsti dal precedente articolo 3 e dal successivo articolo 6 – bis, l’ente pubblico proprietario della Chiesa predispone e invia al Commissario Straordinario del Governo, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, i progetti riguardanti la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e degli eventuali interventi definitivi finalizzati a consentire la riapertura delle chiese ivi individuate”;

b) all’articolo 6, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

1-bis Per lo svolgimento dell’attività di cui al comma 1, l’ente pubblico proprietario può provvedere anche mediante il conferimento di appositi incarichi:

a) per importi inferiori a quelli di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità previste dall’articolo 2, comma 2 – bis, del decreto legge n. 189 del 2016 ed assicurando che l’individuazione degli operatori economici affidatari avvenga tramite procedure ispirate ai principi di rotazione nella selezione degli operatori da invitare, di trasparenza e di concorrenza;

b) per importi superiori a quelli di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

1-ter. L’importo massimo delle spese tecniche relative all’attività di progettazione di cui al  primo comma, ammissibili a contributo ai sensi dell’articolo 34, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016 è determinato secondo i criteri e nei limiti previsti dagli articoli 4 e 5 dell’ordinanza commissariale n. 33 dell’11 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni.

1-quater. Al fine di consentire l’avvio dell’attività di progettazione degli interventi di cui al comma 1, viene disposto il trasferimento dal fondo di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016:

a) in favore della contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Marche– Vicecommissario, della somma di Euro 40.000,00;

b) in favore della contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Abruzzo– Vicecommissario, della somma di Euro 30.000,00;

1-quinquies. L’Ufficio speciale per ricostruzione territorialmente competente procede alla liquidazione del contributo, come determinato ai sensi del precedente comma 1-ter, mediante accredito sulla contabilità della stazione appaltante, secondo la tempistica e nei limiti di seguito indicati:

a) una somma pari al 20% del contributo riconosciuto, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa all’avvenuto affidamento dell’incarico;

b) il saldo, entro sette giorni dalla ricezione dell’avvenuta approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario del governo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016.

1- sexies. La stazione appaltante provvede a rendicontare all’Ufficio speciale per la ricostruzione i pagamenti effettuati mediante le risorse trasferite, ai sensi del precedente comma 1- quinquies, trasmettendo, entro sette giorni dall’effettuazione del pagamento, tutta la documentazione ad esso relativa.

1 – septies. Restano ferme le previsioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 dell’ordinanza commissariale n. 33 dell’11 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni.”.

c) dopo l’articolo 6 sono aggiunti i seguenti articoli:

“      Articolo 6 – bis

Chiese del Fondo Edifici di Culto: Attività di progettazione

1. Relativamente agli interventi sulle chiese del Fondo Edifici di Culto, inseriti nell’Allegato A della presente ordinanza, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in qualità di soggetto attuatore, provvede all’elaborazione dei progetti riguardanti la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e degli eventuali interventi definitivi finalizzati a consentire la riapertura delle chiese stesse, da sottoporre all’approvazione da parte del Commissario straordinario ai sensi dell’articolo 14, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016.

2. Per lo svolgimento dell’attività di cui al comma 1, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può provvedere anche mediante il conferimento di appositi incarichi:

a) per importi inferiori a quelli di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità previste dall’articolo 2, comma 2 – bis, del decreto legge n. 189 del 2016 ed assicurando che l’individuazione degli operatori economici affidatari avvenga tramite procedure ispirate ai principi di rotazione nella selezione degli operatori da invitare, di trasparenza e di concorrenza;

b) per importi superiori a quelli di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. L’importo massimo delle spese tecniche relative all’attività di progettazione di cui al primo comma, ammissibili a contributo ai sensi dell’articolo 34, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016 è determinato secondo i criteri e nei limiti previsti dagli articoli 4 e 5 dell’ordinanza commissariale n. 33 dell’11 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Al fine di consentire l’avvio dell’attività di progettazione degli interventi di cui al comma 1, viene disposto il trasferimento dal fondo di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016 in favore della contabilità speciale, prevista dalla lettera b-bis) del comma 6 dell’articolo 15 – bis del decreto legge n. 189 del 2016 ed intestata all’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo, della somma di Euro 240.000,00 (duecentoquarantamila/00).

5. L’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo procede alla liquidazione del contributo, come determinato ai sensi del precedente comma 3, secondo la tempistica e nei limiti indicati al successivo articolo 6 – ter.

6. Restano ferme le previsioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 dell’ordinanza commissariale n. 33 dell’11 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Articolo 6 -ter

Chiese del Fondo Edifici di Culto: Presentazione, approvazione ed esecuzione dei progetti

1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, il soggetto attuatore di cui all’articolo 2, comma 1, provvede a presentare al Commissario straordinario del governo, per la loro approvazione ai sensi dell’articolo 14, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016, i progetti esecutivi relativi agli interventi sulle chiese del Fondo Edifici di Culto, inserite nell’Allegato A della presente ordinanza.

2. Il Commissario straordinario del Governo, previa verifica della congruità economica del progetto esecutivo ed acquisito il parere della Conferenza permanente di cui all’articolo 16 del decreto legge n. 189 del 2016, secondo le modalità e nei termini previsti dal comma 4 dell’articolo 6 della presente ordinanza, approva definitivamente il progetto ed adotta il decreto di concessione del contributo.

3. Entro sette giorni dall’adozione del provvedimento di cui al precedente comma, si provvede al trasferimento in favore della contabilità speciale, intestata all’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo, delle somme corrispondenti all’intero contributo riconosciuto, al netto delle somme già trasferite ai sensi del comma 4 del precedente articolo 6 – bis.

4. A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, il Commissario straordinario inoltra i progetti esecutivi alla centrale unica di committenza di cui all’articolo 18 del decreto legge n. 189 del 2016, che provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi secondo le modalità previste dal comma 5 dell’articolo 6 della presente ordinanza.

5. Restano ferme le previsioni dell’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del governo, l’Autorità nazionale anticorruzione e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia in data 28 dicembre 2016.

6. Con cadenza trimestrale, all’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo provvede a comunicare al Commissario straordinario, relativamente ai progetti ammessi a contributo ai sensi del precedente comma 2, gli appalti già aggiudicati e quelli in corso di aggiudicazione, nonché a fornire l’aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi sulle chiese del Fondo Edifici di Culto, inserite nell’Allegato A della presente ordinanza.            ”.

 

Articolo 7

Modifiche all’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017

1. All’articolo 4 dell’ordinanza commissariale n. 33 dell’11 luglio 2017, dopo il comma 2 è aggiunto in fine il seguente comma: “3. Qualora gli incarichi di progettazione siano affidati a professionisti esterni ai sensi dell’articolo 14, comma 4-bis, del decreto legge, l’importo a base di gara è determinato nel rispetto dell’articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e delle tariffe professionali approvate sulla base di detta norma e la relativa copertura è assicurata con i fondi del Commissario straordinario imputando il detto importo al contributo massimo erogabile per spese tecniche determinato in applicazione delle percentuali di cui al precedente comma 1, se del caso incrementate ai sensi dell’articolo 5 della presente ordinanza. Le ulteriori spese tecniche, fermo restando in ogni caso il rispetto del citato articolo 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016 in caso di espletamento di procedure di affidamento a professionisti esterni di ulteriori attività tecniche, sono finanziate con la quota residua del contributo massimo erogabile determinato ai sensi del periodo precedente, incrementato con il ribasso recuperato sull’importo a base di gara all’esito dell’affidamento della progettazione”.

 

Articolo 8 

Modifiche all’ordinanza n. 37 dell’8 settembre 2017

1. All’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza n. 37 dell’8 settembre 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: le parole “edifici scolastici” sono sostituite dalla seguente “edifici”.

2. All’articolo 3 dell’ordinanza n. 37 dell’8 settembre 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole “dalle Regioni,” sono soppresse;

b) al comma 2,il primo periodo è integralmente sostituito dal seguente: “Il Commissario straordinario del Governo, previa verifica della congruità economica del progetto esecutivo ed acquisito il parere della Conferenza permanente di cui all’articolo 16 del decreto legge n. 189 del 2016 ovvero della Conferenza regionale, nelle ipotesi previste dal comma 4 del medesimo articolo 16, approva definitivamente il progetto ed adotta il decreto di concessione del contributo.

3. L’Allegato n. 1 all’ordinanza n. 37 dell’8 settembre 2017 è integralmente sostituito dall’Allegato n. 1 alla presente ordinanza che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa.

Articolo 9

Modifiche all’ordinanza n. 38 dell’8 settembre 2017

1. All’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza n. 38 dell’8 settembre 2017, le parole “con adeguamento sismico” sono soppresse.

2. All’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza n. 38 dell’8 settembre 2017 è aggiunto infine il seguente periodo: “Per i beni di cui all’articolo 1, comma 1, l’intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell’identità culturale del bene stesso”.

Articolo 10

Disposizioni finanziarie

1. Agli eventuali oneri derivanti dall’attuazione delle previsioni di cui all’articolo 1 della presente ordinanza si provvede con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’articolo 4 del decreto legge n. 189 del 2016.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle previsioni di cui all’articolo 3 della presente ordinanza si provvede con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’articolo 4 del decreto legge 189 del 2016, secondo le modalità previste dall’articolo 6 dell’ordinanza commissariale n. 21 del 28 aprile 2017. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, ciascun Presidente di Regione – Vicecommissario provvede ad integrare la comunicazione previste dall’articolo 6, comma 2, dell’ordinanza commissariale n. 21 del 28 aprile 2017 con i dati provvisori relativi alle unità abitative danneggiate con esito di agibilità B o C.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle previsioni di cui agli articoli 4 e 5 della presente ordinanza si provvede a valere sul finanziamento di euro 6.500.000,00 previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera 1 – bis del decreto-legge n. 189 del 2016 a carico del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’articolo 4 del decreto legge n. 189 del 2016.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle previsioni di cui all’articolo 6 si provvede con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’articolo 4 del decreto legge n. 189 del 2016, entro i limiti già previsti dall’articolo 7, comma 1, dell’ordinanza commissariale n. 32 del 21 giugno 2017.

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle previsioni di cui all’articolo 8 si provvede con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’articolo 4 del decreto legge n. 189 del 2016, entro i limiti già previsti dall’articolo 1, comma 4, dell’ordinanza commissariale n. 37 dell’8 settembre 2017.

Articolo 11

Entrata in vigore ed efficacia

1. Le disposizioni contenute nell’articolo 1 si applicano agli interventi di ricostruzione pubblica e di ricostruzione privata realizzati in data successiva all’entrata in vigore dell’ordinanza commissariale prevista dal comma 3 del medesimo articolo 1.

2. Le disposizioni contenute nell’articolo 2 hanno efficacia retroattiva e si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’ordinanza commissariale n. 13 del 9 gennaio 2017.

3. Le disposizioni contenute nell’articolo 3 hanno efficacia retroattiva e si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’ordinanza commissariale n. 21 del 28 aprile 2017.

4. La disposizione contenuta nell’articolo 5 ha efficacia retroattiva e si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’ordinanza commissariale n. 24 del 12 maggio 2017.

5. Le disposizioni contenute nell’articolo 8 hanno efficacia retroattiva e si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’ordinanza commissariale n. 37 dell’8 settembre 2017.

6. Le disposizioni contenute nell’articolo 9 hanno efficacia retroattiva e si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’ordinanza commissariale n. 38 dell’8 settembre 2017.

7. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed è pubblicata, ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.

8. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.

On. Paola De Micheli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ALLEGATO 1

ELENCO OPERE PUBBLICHE