Ultimo aggiornamento: 8 Maggio 2018

Approvazione dello schema di Addendum alla convenzione del 7 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016 e FINTECNA per l’individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.

INDICE
Art.1 – Approvazione dello schema di Addendum alla convenzione del 7 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016 e FINTECNA per l’individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.
Art. 2 – Disposizione finanziaria
Art. 3 – Entrata in vigore ed efficacia
ADDENDUM ALLA CONVENZIONE DEL 7 DICEMBRE 2016
ALLEGATO A – bis: NUOVO QUADRO ECONOMICO

Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11 settembre 2017 con il quale l’on. Paola De Micheli è stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016;
Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, modificato ed integrato dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017, e, in particolare:
– l’articolo 1, comma 3, in forza del quale nell’assolvimento dell’incarico conferito con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016, il Commissario straordinario provvede all’attuazione degli interventi ai sensi e con i poteri previsti dal medesimo decreto –legge ed opera con i poteri di cui al predetto decreto anche in relazione alla ricostruzione conseguente agli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016 con riferimento ai territori di cui al comma 1;
– l’articolo 2, comma 1, lettera e), in forza del quale il Commissario Straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell’articolo 14 del medesimo decreto legge;
– l’articolo 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell’ambito della cabina di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri;
– l’articolo 3, comma 1, il quale prevede, fra l’altro: “Per la gestione della ricostruzione ogni Regione istituisce, unitamente agli enti locali interessati, un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016», di seguito «Ufficio speciale per la ricostruzione». Il Commissario straordinario, d’intesa con i comitati istituzionali di cui all’articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo di convenzione. Le Regioni disciplinano l’articolazione territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena efficacia e operatività, nonché la dotazione del personale destinato agli stessi a seguito di comandi o distacchi da parte delle stesse o di altre Regioni, Province e Comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni;
– l’articolo 3, comma 2, il quale prevede che, ai fini di cui al comma 1, con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, possono essere assegnate agli uffici speciali per la ricostruzione, nel limite delle risorse disponibili, unità di personale con professionalità tecnico-specialistiche di cui all’articolo 50, comma 3;
– l’articolo 14, comma 1, il quale prevede: “Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei Comuni di cui all’articolo 1, attraverso la concessione di contributi a favore: a) degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, pubblici o paritari, e delle strutture edilizie universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all’amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; a-bis) degli immobili di proprietà pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016; b) delle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l’irrigazione; c) degli edifici privati ad uso pubblico, ivi compresi strutture sanitarie e socio-sanitarie, archivi, musei, biblioteche e chiese, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a); d) degli interventi di riparazione e ripristino strutturale degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali”;
– l’articolo 14, comma 2, lettera a), secondo cui, al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, si provvede a predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi, articolato per le quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alla risorse disponibili;
– l’articolo 14, comma 2, lettera a-bis) secondo cui, al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, si provvede a predisporre ed approvare piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento dell’anno scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica, in ogni caso senza incremento della spesa di personale, nei comuni di cui all’articolo 1, comma 1, nonché comma 2 limitatamente a quelli nei quali risultano edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici. I piani sono comunicati al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
– l’articolo 14, comma 3-bis, in forza del quale: “Gli interventi funzionali alla realizzazione dei piani previsti dalla lettera a-bis) del comma 2 costituiscono presupposto per l’applicazione della procedura di cui all’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui all’articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l’invito, contenente l’indicazione dei criteri di aggiudicazione dell’appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell’Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall’articolo 30 del presente decreto. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l’invito previsto dal terzo periodo deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture- uffici territoriali del Governo ai sensi dell’articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell’Anagrafe antimafia di cui al citato articolo 30. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30, comma 6. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall’articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”.
– l’articolo 50, comma 2, in forza del quale: “Ferma restando la dotazione di personale già prevista dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, la struttura può avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale, destinate a operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all’articolo 3, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 2”;
– l’articolo 50, comma 3, lettera c), in forza del quale le duecentoventicinque unità di personale di cui al comma 2 sono individuate, oltre che sulla base di quanto disposto dalle lettere a) e b), sulla base di apposite convenzioni stipulate con Fintecna s.p.a., o società da questa interamente controllata, per assicurare il supporto necessario alle attività tecnico-ingegneristiche;
– l’articolo 50, comma 8, in forza del quale: “all’attuazione del presente articolo si provvede, ai sensi dell’articolo 52, nei limiti di spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2016 e 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Agli eventuali maggiori oneri si fa fronte con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, entro il limite massimo di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018”;
Vista l’ordinanza n. 2 del 10 novembre 2016, recante “Approvazione degli schemi di convenzione con Fintecna S.p.a e con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – INVITALIA per l’individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo – contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;
Vista l’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante “Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2017;
Vista l’ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017, recante “Modifiche all’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante: «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018»”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2017;
Vista l’ordinanza n. 28 del 9 giugno 2017, recante “Modifiche all’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante «Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016», misure di attuazione dell’articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, modifiche all’ordinanza commissariale n. 14 del 2017 e determinazione degli oneri economici relativi agli interventi di cui all’allegato n. 1 dell’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017;
Vista l’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017 recante “Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche”;
Vista la Convenzione sottoscritta in data 7 dicembre 2016 tra il Commissario Straordinario del Governo e la società Fintecna S.p.A., in persona dell’Amministratore delegato pro tempore, per l’individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Visto il protocollo di legalità sottoscritto in data 27 luglio 2017 fra la Struttura di missione ex art. 30 del d. l. n. 189 del 2016 ed il commissario straordinario che, in particolare, all’art. 7 prevede un’integrazione tra l’anagrafe antimafia degli esecutori e l’applicativo per la gestione delle notifiche preliminari (SINPOL) nonché la realizzazione di software per la gestione del settimanale di cantiere;
Considerata l’esigenza di procedere ad una rimodulazione del quadro economico allegato alla convenzione al fine di meglio rispondere alle esigenze di collaborazione e di rendicontazione tra FINTECNA e il Commissario Straordinario, sostituendo l’ “allegato A” con l’ “allegato A-bis: nuovo quadro economico” che, senza incidere sull’ammontare del corrispettivo massimo stanziato per ciascuno degli anni di durata della convenzione, prevede una riduzione della voce logistica ed un corrispondente incremento della voce sviluppo software, per esigenze di implementazione della piattaforma informatica della Struttura commissariale;
Considerata, altresì, l’esigenza, nel contesto di emergenza e di eccezionalità degli interventi richiesti, nonché per la peculiare natura e complessità delle attività da espletarsi in un arco temporale limitato, di impegnare risorse umane in possesso delle necessarie esperienze e qualificazioni tecnico- specialistiche per le attività di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze del territorio colpito dagli eventi sismici, di modificare l’art. 4, paragrafo 2, prevedendo la possibilità di ricorrere, oltre che alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche ad altre tipologie contrattuali con durata fino alla scadenza della convenzione (31 dicembre 2018);
Vista la proposta di Addendum, il cui schema, unitamente all’ “allegato A-bis: Quadro economico”, viene accluso alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Vista l’intesa espressa dai Presidenti delle Regioni – Vicecommissari nella riunione della cabina di coordinamento del 30 novembre 2017;
Visti gli artt. 33, comma 1, del decreto legge n. 17 ottobre 2016, n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e s.m.i., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;

DISPONE

Articolo 1
Approvazione dello schema di Addendum alla convenzione del 7 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016 e FINTECNA per l’individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.
1. E’ approvato lo schema di Addendum alla Convenzione del 7 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016 e FINTECNA per l’individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e il relativo allegato “A-bis: Nuovo quadro economico”
2. Gli atti di cui al precedente comma sono allegati alla presente ordinanza, della quale costituiscono parte integrante e sostanziale.
3. L’Addendum sarà sottoscritto digitalmente dalle parti entro sette giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 recante “Riorganizzazione del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell’articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69”, dal Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, e dalla Determinazione Commissariale DigitPA nr. 69/2010.
4. L’Addendum sarà efficace e produttivo di effetti secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 33 del decreto legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e la sua durata non potrà superare la data del 31 dicembre 2018.

Articolo 2
Disposizione finanziaria
1. La presente ordinanza non comporta alcun onere ulteriore rispetto a quelli già previsti dall’art. 6, paragrafo 2, dell’ordinanza commissariale n. 2 del 10 novembre 2016 e ai quali si provvede con le risorse di cui all’articolo 50, comma 8, del decreto legge n. 189 del 2016 e s.m.i.

Articolo 3
Entrata in vigore ed efficacia
1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed è pubblicata, ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.

Il commissario straordinario
On. Paola De Micheli

 

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE DEL 7 DICEMBRE 2016 PER L’INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO-INGEGNERISTICO FINALIZZATE A FRONTEGGIARE LE ESIGENZE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 NEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE ED UMBRIA.

il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 11 settembre 2017, on. Paola De Micheli, nata a Piacenza, l’ 1 settembre 1973,

e

la società FINTECNA S.p.A. (nel seguito definita FINTECNA), in persona dell’Amministratore Delegato, Avv. Marcello Villa, nato a Roma il 22 settembre 1956, munito dei necessari poteri

Premesso che

a) in data 17 ottobre 2016 è stato emanato il decreto legge n. 189/2016 (di seguito “decreto– legge”) convertito, con modificazioni, nella legge n. 229/2016, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, che disciplina le funzioni ed i compiti del Commissario Straordinario del Governo di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
b) ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge, nell’assolvimento dell’incarico conferito con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016, il Commissario Straordinario provvede all’attuazione degli interventi ai sensi e con i poteri previsti dal medesimo decreto-legge, anche avvalendosi dei Presidenti delle Regioni interessate che operano in qualità di Vice-Commissari in stretto raccordo con il Commissario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite;
c) l’art. 2 del decreto-legge disciplina le funzioni del Commissario Straordinario e dei Vice- Commissari, ai fini dell’attuazione di tutti gli interventi di cui all’art. 1 del decreto-legge, volti alla riparazione, ricostruzione, assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo interessati dagli eventi sismici del 2016;
d) per lo svolgimento delle attività sopra descritte, ogni Regione istituisce, unitamente ai Comuni interessati, un ufficio comune denominato “ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016” al quale possono essere assegnate risorse con professionalità tecnico- specialistiche;
e) l’art. 50 del decreto-legge, disciplinante la struttura del Commissario Straordinario e le misure per il personale impiegato in attività emergenziali prevede che, ferma restando la dotazione di personale già prevista dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, la struttura può avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale, destinate ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all’articolo 3 del decreto-legge, a supporto di Regioni e Comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 2;
f) ai sensi dell’art. 50, comma 3, del decreto-legge, le duecentoventicinque unità di personale di cui al comma 2 del medesimo articolo, sono individuate, tra l’altro, sulla base di apposita convenzione stipulata con Fintecna per assicurare il supporto necessario alle attività tecnico-ingegneristiche;
g) in data 7 dicembre 2016 è stata sottoscritta la convenzione di cui al decreto-legge con il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, avente validità sino al il 31 dicembre 2018, in coerenza con la scadenza della gestione commissariale individuata dall’art. 1, comma 4, del decreto-legge (All. 1);
h) il quadro economico – Allegato A della Convenzione – è stato elaborato secondo un principio di valutazione a budget, e prevede un tetto massimo di spesa per gli anni 2017 e 2018 di complessivi € 3.420.453,00 in ragione di anno, suddivisi in voci riconducibili alla logistica per un montante annuo di € 733.650,00; “Risorse”, per complessivi € 2.020.000,00, oltre la voce “Costo programma implementazione MUDE” per € 50.000,00;
i) a seguito di un primo periodo di sperimentazione – che ha riguardato l’ultima parte dell’anno 2016 e la prima metà dell’anno 2017 – verificati i costi effettivi anche alla luce delle scelte operative che sono state fatte e che hanno consentito un miglioramento gestionale soprattutto con riferimento alla logistica, è opportuno procedere ad una rimodulazione del citato quadro economico al fine di meglio rispondere alle esigenze di collaborazione e di rendicontazione tra Fintecna e il Commissario straordinario di Governo, anche alla luce dei successivi interventi legislativi di modifica del citato decreto-legge n. 189 del 2016;
j) il citato quadro economico allegato alla Convenzione sub A, fermo restando il corrispettivo complessivo di € 3.420.453,00, compresa IVA, in ragione d’anno, riconosciuto a Fintecna quale rimborso delle somme versate a titolo di retribuzione o compenso, contributi previdenziali ed assistenziali, oneri fiscali e spese di logistica per l’attività svolta dal personale impiegato presso la struttura commissariale, viene rimodulato come di seguito indicato:
per l’anno 2017: “Logistica”: € 550.000,00, oltre IVA; “Risorse”: € 2.020.000, oltre IVA; “Sviluppo Sistemi”: € 233.650,00, oltre IVA;
per l’anno 2018: “Logistica”: € 633.000,00, oltre IVA; “Personale”: € 2.020.000,00, oltre IVA; “Sviluppo Sistemi”: € 150.650,00, oltre IVA;
k) è, altresì, necessario, al momento del rinnovo dei contratti di lavoro, modificare quanto indicato all’art. 4, § 2, lettera b) della Convenzione, prevedendo la possibilità di ricorrere, oltre che alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche ad altre tipologie contrattuali fino alla naturale scadenza della Convenzione (dicembre 2018);

Tutto ciò premesso
le parti, come sopra indicate ed individuate, convengono e stipulano quanto segue:

1. Premesse
Le premesse sopra riportate formano parte integrante e sostanziale del presente Addendum.

2. Modifiche alla Convenzione Originaria
Con il presente Addendum, il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 e Fintecna S.p.A. convengono di modificare la Convenzione Originaria ed il relativo Allegato come segue:
1) l’art. 4 § 2 della Convenzione si intende riformulato e sostituito dal seguente: “In considerazione del contesto di emergenza ed eccezionalità degli interventi richiesti, nonché della peculiare natura e complessità delle attività da espletarsi in un arco temporale limitato, FINTECNA può ricorrere anche alle prestazioni di soggetti terzi, da essa individuati ed in possesso delle necessarie esperienze e qualificazioni professionali tecnico-specialistiche: a) procedendo, nel limite massimo del 30% delle unità di personale messe a disposizione della struttura commissariale, alla stipula di appositi contratti di prestazione di servizi; b) procedendo alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero alla diversa tipologia contrattuale ritenuta più opportuna, di durata non superiore ad un anno ed eventualmente rinnovabile per un periodo in ogni caso non eccedente la scadenza naturale della Convenzione; c) avvalendosi dei contratti eventualmente già in essere per analoghe iniziative, con oneri ricompresi nei limiti del corrispettivo di cui all’art. 6, paragrafo § 2 che segue”;
2) l’Allegato A “Quadro economico” della Convenzione è sostituito integralmente dall’Allegato A – bis “Nuovo quadro economico” allegato al presente Addendum.

3. Efficacia
Il presente Addendum, perfezionato con la firma delle parti contraenti come sopra identificate, è efficace e produttivo di effetti in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 33 del decreto legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm.ii.
Il presente atto è da leggersi e interpretarsi anche alla luce della Convenzione, e viceversa, restando inteso che sono fatte salve, e rimangono pertanto applicabili, tutte le clausole contemplate dalla convenzione, nel limite in cui esse non siano espressamente modificate od emendate ai sensi del presente Addendum.
Qualsiasi futuro riferimento alla Convenzione originaria si intenderà riferito a quest’ultima, così come modificata e/o integrata ai sensi del presente Addendum.
Il presente atto è sottoscritto con firma digitale, secondo quanto previsto dall’articolo 15, comma 2-bis, della L. 7 agosto 1990, n. 241, si compone di 4 facciate intere dattiloscritte e 2 facciate di allegati ed è sottoscritto in due esemplari.

Il Commissario Straordinario                  L’ Amministratore delegato di Fintecna S.p.A.
(on. Paola De Micheli)                                                 (Avv. Marcello Villa)
(firmato digitalmente)                                                (firmato digitalmente)

ALLEGATO A – bis: NUOVO QUADRO ECONOMICO