Ultimo aggiornamento: 27 Marzo 2020

Testo coordinato NON UFFICIALE dell’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 con le modifiche apportate dalle ordinanze n. 12 del 9 gennaio 2017, n. 20 del 7 aprile 2017, n. 44 del 15 dicembre 2017, n. 46 del 10 gennaio 2018 e n. 62 del 3 agosto 2018, n. 80 del 2 agosto 2019 e n. 81 del 2 agosto 2019, 87 del 24 gennaio 2020 e 95 del 20 marzo 2020.

INDICE
Art. 1 – Ambito di applicazione
Art. 2 – Determinazione del contributo
Art. 2-bis – Spese tecniche
Art. 3 – Incremento dei costi parametrici per particolari tipologie di edifici
Art. 4 – Pertinenze
Art. 5 – Interventi di riduzione della vulnerabilità
Art. 6 – Avvio dei lavori e concessione del contributo
Art. 7 – Erogazione del contributo
Art. 8 – Controlli
Art. 9 – Modifiche all’ordinanza n. 4 del 2016
Art. 10 – Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia
Allegato 1 – PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

Premesse della redazione:
LE MODIFICHE AL TESTO APPORTATE DALL’ORDINANZA N. 95 SONO RIPORTATE TRA I SEGNI ((…)) .

Disponibile download al seguente link:
ORDINANZA n. 8 del 14 dicembre 2016 e successive modifiche (testo coordinato non ufficiale) – DANNI LIEVI ALLE ABITAZIONI E ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016
Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi.

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, Vasco Errani, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016;
Visto il decreto legge 11 novembre 2016, n. 205, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.264 dell’11 novembre 2016;
Visto l’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 189 del 2016, il quale prevede che il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I del medesimo decreto, sovraintendendo all’attività dei Vice Commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli stessi;
Visto l’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legge n. 189 del 2016, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo;
Visto l’articolo 5, comma 2, lettera a), del medesimo decreto legge n. 189 del 2016, il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato articolo 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel decreto stesso, provvede all’erogazione dei contributi, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, fino al 100% delle spese occorrenti, per far fronte agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
Visto l’articolo 2, comma 1, lettera f), del medesimo decreto legge n. 189 del 2016, il quale prevede che ai fini del riconoscimento dei contributi nell’ambito dei territori interessati dagli eventi sismici il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, provvede a stabilire i parametri per la determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici;
Visti l’articolo 8 del medesimo decreto legge n. 189 del 2016 e l’articolo 9 del decreto legge n. 205 del 2016, che disciplinano gli interventi di immediata esecuzione sugli edifici che hanno riportato danni lievi, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari interessate e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2016, con la quale è stata dettata la disciplina di dettaglio per l’avvio degli interventi suindicati, e in particolare l’articolo 4, comma 2, che ha fatto rinvio a quanto stabilito dall’articolo 8, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016 quanto a termini e modalità di richiesta e concessione dei contributi per i detti interventi;
Considerato che, ai sensi della disposizione da ultimo citata, i soggetti che hanno avviato i lavori di riparazione e rafforzamento locale per gli edifici che hanno riportato danni lievi presentano la domanda di concessione dei contributi con la relativa documentazione agli Uffici speciali per la ricostruzione post-sisma entro sessanta giorni dalla data di adozione del provvedimento in materia di disciplina dei contributi di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, a pena di inammissibilità della domanda stessa;
Ritenuta la urgente necessità, al fine di rendere operativa la disciplina degli interventi immediati di cui alle disposizioni innanzi citate, di provvedere al completamento della disciplina stessa con la determinazione dei criteri e parametri per la individuazione dei costi ammissibili a contributo e la consequenziale determinazione dei contributi concedibili, in relazione alle diverse tipologie di edifici che possono essere interessati dagli interventi in questione;
Ritenuto che a tanto può provvedersi con ordinanza commissariale nell’esercizio del coordinamento di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 189 del 2016, trattandosi di disposizioni volte a indirizzare sia l’attività dei soggetti che hanno avviato gli interventi immediati di riparazione e intendono chiedere il relativo contributo, sia le valutazioni degli Uffici speciali per la ricostruzione e dei Vice Commissari in sede di esame delle domande medesime ai sensi dell’articolo 12, commi 3 e 4, del medesimo decreto legge n. 189 del 2016;
Vista l’intesa espressa dalle Regioni interessate nella cabina di coordinamento del 7 dicembre 2016;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;
Ritenuto necessario dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente efficace ai sensi dell’articolo 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000, in considerazione dell’urgente indifferibile necessità di rendere immediatamente operative le disposizioni sugli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale, e tenuto conto che a norma dell’articolo 8, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016 il termine decadenziale di sessanta giorni, entro cui i soggetti interessati possono presentare la domanda di concessione dei contributi, decorre dalla data di adozione del provvedimento commissariale in materia di disciplina dei contributi medesimi;

DISPONE

Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano nei Comuni di cui all’art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Le stesse definiscono i criteri e parametri per la determinazione dei costi ammissibili a contributo e la successiva quantificazione dei contributi concedibili per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale di interi edifici che hanno riportato danni lievi a norma dell’art. 8 del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2016.
2. Agli effetti della presente ordinanza, oltre a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 3, dell’ordinanza commissariale n. 4 del 2016:
a) per “superficie complessiva” si intende la superficie utile netta dell’unità immobiliare destinata ad abitazione o ad attività produttiva comprensiva della superficie netta di logge e balconi, a cui si aggiungono le superfici nette delle pertinenze e degli spazi accessori ubicati nello stesso edificio, come di seguito definite, e la quota parte delle superfici nette delle parti comuni dell’edificio di spettanza della singola unità immobiliare;
b) per “superficie utile netta” si intende la superficie dell’unità immobiliare calcolata al netto di murature interne ed esterne e sguinci di vani di porte e finestre;
c) per “pertinenze” si intendono gli spazi interni all’edifico che, ancorché individuati con autonomi dati catastali, svolgono funzioni complementari a quella abitativa o produttiva quali garage, fondi, cantine, magazzini e soffitte accessibili e praticabili limitatamente alla parte avente altezza maggiore di m. 1,80, nonché i locali interni all’edificio di uso comune, quali androni d’ingresso, centrali tecnologiche, locali pluriuso, compresi quelli destinati al collegamento verticale (vani ascensori, scale e relativi pianerottoli) la cui superficie viene però calcolata una sola volta come proiezione sul piano orizzontale.

Articolo 2
Determinazione del contributo
1. Per l’esecuzione degli interventi di cui all’art. 1, comma 1, il costo ammissibile a contributo è pari al minor importo tra il costo dell’intervento e il costo convenzionale, secondo i parametri indicati nell’Allegato 1 alla presente ordinanza, in relazione alle diverse tipologie degli edifici interessati dagli interventi.
2. Ai fini della determinazione del contributo, il costo dell’intervento comprende i costi sostenuti per le indagini e le prove di laboratorio sui materiali che compongono la struttura ritenuti strettamente necessari, per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, per la riparazione dei danni e per il rafforzamento locale da eseguirsi mediante la riduzione delle principali vulnerabilità dell’intero edificio, secondo quanto indicato all’articolo 5, oltre alle spese tecniche e, nei limiti stabiliti con apposita ordinanza commissariale, eventuali compensi dell’amministratore di condominio relativi alla gestione degli interventi unitari. Il costo dell’intervento può includere, qualora comprese nel progetto esecutivo e previste nel contratto di appalto, le spese per l’esecuzione, da parte dell’impresa affidataria, di lavori in economia, ai sensi dell’articolo 179 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitate alle lavorazioni che non danno luogo a valutazioni a misura e non possono essere rappresentate da prezzi in elenco, comunque per un importo non superiore al 2% del costo dei lavori contabilizzati a misura.

((2-bis. Il costo dell’intervento inoltre comprende le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l’occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, ai sensi dell’art. 6 comma 8-bis del decreto legge n. 189/2016))
3. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, il contributo è pari al 100% del costo ammissibile per ciascuna unità immobiliare e per le relative pertinenze interne ed al 50% del medesimo costo ammissibile nell’ipotesi di cui all’articolo 6, comma 5, dello stesso decreto legge n. 189 del 2016. L’entità del contributo per l’intero edificio oggetto di intervento unitario è pari alla somma dei contributi spettanti alle singole unità immobiliari ed alle relative pertinenze.
4. Per gli edifici di cui ai punti 1 e 2 dell’Allegato 1, i contributi sono destinati per almeno il 50% all’eventuale pronto intervento e messa in sicurezza, anche se già eseguiti e quietanzati, alla riparazione dei danni, al rafforzamento locale con la riduzione delle principali vulnerabilità secondo quanto disposto all’articolo 5 e, per la restante parte, alle opere di finitura strettamente connesse. Solo in presenza di una quota residua dei contributi destinati alle opere di finitura strettamente connesse sono ammissibili al finanziamento interventi di efficientamento energetico ulteriori rispetto a quelli obbligatori per legge.
5.
Nel caso di edifici danneggiati, caratterizzati dalla contestuale presenza di unità immobiliari non utilizzabili al momento dell’evento sismico ed altre che risultino utilizzabili a fini abitativi o produttivi, il costo ammissibile a contributo è pari al minor importo tra il costo convenzionale calcolato sull’intera superficie, compresa quella non utilizzabile al momento del sisma, e il costo dell’intervento indispensabile per assicurare l’agibilità strutturale dell’intero edificio, le finiture sulle parti comuni nonché le finiture sulle parti di proprietà esclusiva relative alle unità immobiliari utilizzabili.

6. Nel corso dell’esecuzione dei lavori possono essere ammesse varianti che si rendessero necessarie, nel limite del contributo concedibile, se compatibili con la vigente disciplina sismica ed urbanistica. Le varianti in aumento sono ammesse, nel limite del 30% rispetto al contributo inizialmente concesso.

7. Non sono considerate varianti le modifiche apportate al progetto approvato, necessarie durante l’esecuzione dei lavori, anche con l’introduzione di nuovi prezzi, tali da non richiedere l’acquisizione di un nuovo titolo edilizio e comunque nel limite del 20% dell’importo dei lavori, fermo restando il rispetto delle norme sismiche e delle percentuali previste dall’art. 2 comma 4, della presente ordinanza, nel limite del contributo concesso.)

8. Per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici di proprietà mista trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 21 dell’ordinanza del Commissario straordinario 7 aprile 2017, n. 19 e di cui all’articolo 5 dell’ordinanza del Commissario straordinario 1 agosto 2018, n. 61.

Articolo 2-bis
Spese tecniche e per le prestazioni degli amministratori di condominio

1. Per le finalità della presente ordinanza, il compenso spettante ai professionisti incaricati della rilevazione degli esiti e della predisposizione delle schede AeDES è determinato con le modalità di cui all’articolo 6 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 29 del 9 giugno 2017, e le spese tecniche sono ammesse a contributo nei limiti e con le modalità di cui all’ordinanza del Commissario straordinario n. 12 del 9 gennaio 2017. Per gli amministratori dei condomini e I presidenti dei consorzi, si applica quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 8 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017.

Articolo 3
Incremento dei costi parametrici per particolari tipologie di edifici
1. Ai fini della determinazione del contributo di cui al precedente articolo 2, i costi parametrici, come definiti sulla base dell’Allegato 1 alla presente ordinanza, sono incrementati:
a) del 20% per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i.;
b) del 10% per gli edifici vincolati ai sensi dell’articolo 136 e dell’articolo 142 del medesimo d.lgs. n. 42 del 2004 e s.m.i.;
c) del 10% per gli edifici ubicati in cantieri disagiati la cui distanza da altri edifici, su almeno due lati, sia inferiore a n. 2,50 e che pertanto siano di difficile accessibilità.
2. Nel caso di edifici a destinazione prevalentemente produttiva i costi parametrici di cui al capoverso 3 dell’Allegato 1 sono aumentati del 10% qualora l’altezza sotto le travi sia superiore a m. 4,00.
3. Gli incrementi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non sono cumulabili.

Articolo 4
Pertinenze
1. Le pertinenze esterne sono ammesse a contributo nel limite massimo del 70% della superficie utile dell’abitazione o dell’unità immobiliare destinata ad attività produttiva e con lo stesso livello operativo attribuito all’edificio che contiene l’abitazione o l’unità immobiliare destinata ad attività produttiva. Il contributo può essere riconosciuto anche in presenza di più pertinenze esterne, fermo restando il limite massimo complessivo del 70% della superficie utile dell’abitazione o dell’unità immobiliare destinata ad attività produttiva.

Articolo 5
Interventi di riduzione della vulnerabilità
1. Ai fini della presente ordinanza sono ammessi a contributo gli interventi di rafforzamento sismico locale conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni ed alla Circolare applicativa, necessari per la riduzione delle principali vulnerabilità presenti nell’intero edificio.
1-bis. La riduzione delle vulnerabilità viene perseguita mediante l’applicazione sistematica di interventi finalizzati a ridurre od eliminare i collassi locali che, nel caso di edifici in muratura o cemento armato, sono indicati all’allegato 1 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 44 del 2017.
2. Agli interventi di cui al presente articolo si applica la disposizione di cui all’articolo 2, comma 4, della presente ordinanza.

Articolo 6
Avvio dei lavori e concessione del contributo
1. La comunicazione di inizio lavori presentata a norma dell’art. 2 dell’ordinanza commissariale n. 4 del 17 novembre 2016 costituisce comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, anche in deroga all’art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In particolare, con la perizia ivi allegata si assevera che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici e al regolamento edilizio, e sono eseguiti nel rispetto della normativa in materia sismica per gli interventi di rafforzamento locale di cui al punto 8.4.3 delle NTC08 e di quella sull’efficientamento energetico nell’edilizia.
2. La comunicazione di inizio lavori e tutte le istanze inerenti e conseguenti sono inviate all’Ufficio speciale per la ricostruzione attraverso la piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario. Nelle more dell’istituzione della predetta piattaforma informatica l’invio a mezzo PEC delle comunicazioni previste dal precedente periodo è effettuato mediante il modulo costituente l’allegato «C» dell’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017. L’Ufficio speciale, utilizzando la procedura informatica, trasmette immediatamente al comune la comunicazione di inizio lavori per i provvedimenti di competenza.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’avvio dei lavori e comunque non oltre il 30 giugno 2020, gli interessati devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione la domanda di contributo corredata dalla documentazione necessaria. Entro il medesimo termine del 30 giugno 2020, possono altresì presentare domanda di contributo, con le medesime modalità, anche i soggetti che non abbiano già comunicato l’avvio dei lavori. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al presente comma determina l’inammissibilità della domanda di contributo e, nei soli casi di inosservanza dei termini previsti dai precedenti periodi, anche la decadenza dal contributo per l’autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato. Ricevuta la domanda di contributo l’Ufficio speciale per la ricostruzione effettua la verifica in merito alla legittimazione del soggetto richiedente e ne da’ comunicazione al Comune territorialmente competente.
3-bis. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all’ultimo periodo del comma 3, il Comune procede allo svolgimento dell’attività istruttoria verificando l’insussistenza di condizioni ostative all’intervento a norma dell’art. 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e adotta le proprie determinazioni dandone comunicazione all’Ufficio speciale per la ricostruzione. Qualora, in conseguenza dei danni causati dal sisma alle strutture comunali ed alla documentazione ivi contenuta, risulti impossibile disporre della documentazione necessaria per le verifiche di conformità urbanistica ed edilizia dell’immobile interessato dalla domanda di contributo, l’istruttoria di cui al precedente periodo può basarsi su ogni altra informazione, dato o documento, anche di natura fiscale, in possesso del Comune o acquisito presso altre pubbliche amministrazioni. In tali ipotesi, l’utilizzo dei predetti documenti è consentito previa deliberazione della Giunta comunale che attesti l’impossibilità di avvalersi di documentazione del Comune per le ragioni di cui al periodo precedente. In caso di esito negativo dell’accertamento di cui al periodo precedente ovvero di incompletezza della domanda o della documentazione ad essa allegata, l’Ufficio speciale provvede alla notificazione della comunicazione di cui all’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, assegnando all’istante un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di osservazioni e/o la produzione dei documenti mancanti. In caso di mancata presentazione o di mancato accoglimento delle osservazioni l’Ufficio speciale trasmette al Vice Commissario la proposta di improcedibilità della domanda di contributo.
3-ter.
All’istruttoria comunale di cui al precedente comma 3-bis si applicano le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell’art. 10 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017.
4. L’Ufficio speciale nei trenta giorni successivi alla comunicazione delle determinazioni assunte ai sensi dei commi 3, 3-bis e 3-ter, ovvero allo scadere del termine di 30 giorni dalla comunicazione di cui all’ultimo periodo del comma 3, la quale costituisce il termine entro il quale il Comune può esercitare i poteri inibitori sulla comunicazione di cui all’art. 6-bis del D.P.R. n. 380/2001, provvede all’istruttoria sulla domanda di contributo presentata a norma degli articoli 4 e 4-bis dell’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016 sulla base della documentazione presentata, dando priorità alle istanze relative alle unità immobiliari ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio, e sulla base del costo ammissibile individuato ai sensi del comma 1 dell’art. 2 della presente ordinanza determina il contributo concedibile. Entro i successivi dieci giorni, il Vice Commissario delegato emette il provvedimento di concessione del contributo ovvero di rigetto dell’istanza, informandone il richiedente, l’istituto di credito prescelto e il Comune. In caso di accoglimento dell’istanza di contributo, l’Ufficio provvede altresì a richiedere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e il codice CIG. Ove si renda necessaria un’integrazione della domanda, il termine previsto dal presente comma è sospeso per il periodo compreso tra la richiesta di integrazioni ed il deposito delle stesse e, in ogni caso, per un tempo non superiore a trenta giorni.
5. (soppresso)
6. Il beneficiario del contributo segnala all’Ufficio speciale per la ricostruzione l’apertura di un conto corrente dedicato al progetto, caratterizzato dal CUP che lo identifica, indicando l’IBAN di detto conto. Tutte le transazioni finanziarie relative al progetto dovranno riportare il CUP per cui vengono effettuate riportando, nei bonifici in addebito, la causale del pagamento scelta tra quelle pubblicate su apposita sezione del sito del DIPE.
7. Il provvedimento di concessione del contributo non può in ogni caso essere emesso se non risultano acquisiti, dalla domanda di contributo ovvero all’esito della successiva istruttoria, gli estremi dell’ordinanza di inagibilità dell’edificio interessato.

Articolo 7
Erogazione del contributo
1. Il contributo è erogato dall’istituto di credito prescelto dal richiedente all’impresa esecutrice dei lavori ed ai professionistiche hanno curato la progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento del progetto per la sicurezza nei tempi e nei modi di seguito indicati:
a) il 50% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all’Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori redatto, con riferimento all’art. 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, dal direttore dei lavori utilizzando il prezziario unico di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto legge n. 189 del 2016, che attesti l’esecuzione di almeno il 50% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle eventuali imprese subappaltatrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo;
b) il 50% a saldo del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all’Ufficio speciale del quadro economico a consuntivo dei lavori, redatto come alla lettera a) dal direttore dei lavori ed approvato dall’Ufficio speciale. A tal fine il direttore dei lavori trasmette all’Ufficio speciale la seguente documentazione:
i. attestazione di esecuzione dei lavori e di raggiunta piena agibilità dell’edificio che documenti la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari occupanti ovvero la ripresa delle attività produttive che ivi si svolgevano;
ii. consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi di cui alla precedente lettera a) con allegazione, nel caso delle varianti in corso d’opera, di un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori;
iii. rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi a mezzo fatture. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso dovranno essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo che erogherà l’istituto di credito e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente;
iv. documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
v. dichiarazione a firma del legale rappresentante dell’impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni stato di avanzamento lavori, con impegno a pagare i fornitori e le imprese subappaltatrici entro trenta giorni dal riconoscimento del saldo del contributo.
2. Al richiedente può essere riconosciuto, a sua richiesta, un anticipo fino al 20% dell’importo ammesso a contributo alle seguenti condizioni:
a) che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo;
b) che sia stato stipulato, in data antecedente la presentazione della domanda di anticipo, il contratto con l’impresa affidataria dei lavori;
c) che vengano presentate fatture di importo pari all’anticipo richiesto, a cui va aggiunta l’IVA se non recuperabile;
d) che sia allegata polizza fideiussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell’interesse dell’impresa affidataria dei lavori a favore del Vice Commissario, di importo almeno pari all’ammontare dell’anticipo. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 107 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del d.lgs24 febbraio 1998, n. 58.
3. Nell’ipotesi di cui al comma 2, la compensazione dell’eventuale anticipo percepito avverrà in sede di erogazione del saldo, come disciplinato al comma 1, lettera b).
4. In sede di presentazione della domanda di contributo, il beneficiario può richiedere che, dopo l’emissione del decreto di concessione del contributo, venga erogato ai tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione un importo non superiore all’80% della quota della parte del contributo agli stessi destinato al fine di remunerare le attività già svolte. L’importo rimanente relativo alle spese per prestazioni professionali sarà proporzionalmente ripartito nei SAL nel rispetto delle percentuali previste al comma 1. Il beneficiario può inoltre chiedere siano integralmente rimborsate le spese ammissibili, sostenute e documentate mediante produzione di fatture per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza e per indagini preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio sui materiali affidate dal soggetto legittimato o dal progettista dallo stesso incaricato a imprese specializzate, purché queste risultino iscritte all’Anagrafe di cui all’art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016.
5. L’Ufficio speciale, entro venti giorni dall’accettazione e protocollazione dello stato di avanzamento o del quadro economico a consuntivo di cui al comma 1, che devono avvenire entro due giorni lavorativi dall’inoltro, trasmette all’istituto di credito segnalato dal richiedente la determinazione del contributo e ne autorizza l’erogazione ad ogni stato di avanzamento lavori e a consuntivo degli stessi previa verifica della regolarità contributiva tramite DURC.
6. Su richiesta del beneficiario, l’erogazione del contributo di cui al comma precedente può avvenire in un’unica soluzione a conclusione dei lavori, a seguito della presentazione della documentazione di cui al comma 1, lettera b).
7. Il contributo è erogato dall’istituto di credito direttamente al richiedente, sulla base delle percentuali indicate al precedente comma 1 e previa produzione dei documenti ivi indicati, oppure, a richiesta del beneficiario in un’unica soluzione, a seguito della presentazione della documentazione di cui al comma 1, lettera b). L’istituto di credito dà comunicazione al Comune ed al Commissario delegato delle avvenute erogazioni con periodicità mensile.

Articolo 8
Controlli
1. I controlli a campione di cui all’articolo 12, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016, successivamente all’erogazione dei contributi, sono condotte con le modalità stabilite con separata ordinanza del Commissario straordinario, da adottare ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 12.

Articolo 9
Modifiche all’ordinanza n. 4 del 2016
1. L’articolo 6 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2016 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Interventi su edifici dichiarati di interesse culturale
1. Per i beni immobili tutelati ai sensi degli articoli 10 e seguenti e dalla Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l’inizio dei lavori è comunque subordinato all’autorizzazione rilasciata dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo attraverso la Soprintendenza territorialmente competente, ai sensi dell’articolo 21 del medesimo decreto legislativo. I termini per l’esecuzione dei lavori decorrono dalla data della predetta autorizzazione.

Articolo 10
Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia
1. In considerazione della necessità di dare urgente avvio agli interventi di cui all’articolo 1, in modo da assicurare il rapido rientro dei nuclei familiari interessati nelle proprie abitazioni e la celere ripresa delle attività produttive danneggiate, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace.
2. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Vasco Errani
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegato I
PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI
1. Edifici a destinazione e tipologia prevalentemente residenziali.
Il costo ammissibile a contributo, per edifici a destinazione e tipologia prevalentemente residenziale, è pari al minore importo tra:
– il costo dell’intervento, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base dell’Elenco dei prezzi appositamente approvato dal Commissario, fatte salve le voci di spesa non previste, per le quali si farà riferimento a specifica analisi dei prezzi come disciplinato dall’art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, al netto dei ribassi ottenuti mediante la procedura selettiva per la selezione dell’impresa e al lordo delle spese tecniche e dell’IVA se non recuperabile
e
– il costo convenzionale ottenuto moltiplicando il costo parametrico di 400Euro/mq, più IVA se non recuperabile, per la superficie complessiva dell’unità immobiliare fino a 130 metri quadrati. Per le superfici superiori a mq 130 e fino a mq 220 il costo parametrico si riduce a 330Euro/mq e per le superfici eccedenti i 220 metri quadrati il costo parametrico si riduce a 300Euro/mq.
I costi parametrici sono incrementati nelle ipotesi di cui all’articolo 3 della presente ordinanza.
2. Edifici a destinazione produttiva con caratteristiche tipologiche riconducibili a quelli abitativi (alberghi, agriturismi, etc)
Il costo ammissibile è determinato come per gli edifici di cui al punto 1 senza le riduzioni per superfici crescenti ed applicando gli incrementi di cui all’articolo 3 dell’ordinanza.
3. Edifici a destinazione e tipologia prevalentemente produttiva
Il costo ammissibile a contributo per edifici a destinazione prevalentemente produttiva (agricola, artigianale ed industriale esclusi in ogni caso quelli con tipologia edilizia assimilabile a quella abitativa) è pari al minore importo tra il costo dell’intervento così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base dell’Elenco dei prezzi appositamente approvato dal Commissario, fatte salve le voci di spesa non previste, per le quali si farà riferimento a specifica analisi dei prezzi come disciplinato dall’art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, al lordo delle spese tecniche e dell’IVA se non recuperabile ed il costo convenzionale ottenuto moltiplicando il costo parametrico di 100 Euro/mq più IVA se non recuperabile, per la superficie complessiva dell’unità immobiliare fino a mq. 1000. Per le superfici superiori a mq 1000 e fino a mq 2000 il costo parametrico si riduce ad 80 Euro/mq. Il costo parametrico si riduce a 70 Euro/mq per le superfici superiori a mq 2000 e fino a mq 5000, ed ulteriormente a 60 Euro/mq per le superfici eccedenti i mq. 5000. I costi parametrici sono incrementati nelle ipotesi di cui all’art. 3 della presente ordinanza.