Ultimo aggiornamento: 26 Marzo 2020

Testo coordinato NON UFFICIALE dell’ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017 con le modifiche apportate dall’ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017, n. 95 del 20 marzo 2020.

INDICE
Art. 1 – Modifiche all’Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017
Art. 2 – Approvazione dello schema di Protocollo d’intesa tra il Commissario Straordinario e la Rete Nazionale delle professioni dell’area tecnica e scientifica e dello schema di Protocollo d’intesa tra il Commissario Straordinario ed il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali
Art. 3 – Approvazione dello schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d’opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016
Art. 4 – Gestione dell’Elenco Speciale
Art. 5 – Modifiche all’Ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016
Art. 6 – Compenso dovuto al professionista per la redazione della scheda AeDES e perizia giurata sia nel caso di edificio classificato come agibile e sia inagibile
Art. 7 – Criteri finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi nel caso di associazioni, società di professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti
Art. 8 – Osservatorio nazionale per la ricostruzione post-sisma 2016
Art. 9 – Modifiche all’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017
Art. 10 – Disposizione finanziaria
Art. 11 – Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia
Allegato A – Schema di protocollo d’intesa tra il Commissario Straordinario e la Rete delle professioni dell’area tecnica e scientifica recante Criteri generali e requisiti minimi per l’iscrizione nell’Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all’articolo 34, commi 1, 2, 5 e 7, Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell’Osservatorio della ricostruzione.
Art. 1 – Premesse
Art. 2 – Oggetto
Art.3 – Censimento dei danni
Art. 4 – Osservatorio Nazionale della ricostruzione post sisma 2016
Art. 5 – Criteri e requisiti minimi per l’iscrizione dei professionisti abilitati all’Elenco speciale
Art. 6 – Criteri finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi
Art. 7 – Disciplina delle spese tecniche
Art. 8 – Contributo per le spese tecniche
Art. 9  – Contributo aggiuntivo per prestazioni specialistiche
Art. 10 – Criteri finalizzati alla predisposizione del contratto tipo
Art. 11 – Contratto tipo tra committente e professionista
Art. 12 – Ratifica da parte dei Consigli Nazionali degli Ordini professionali
Art. 13 – Durata
Allegato B – Schema di protocollo d’intesa tra il Commissario Straordinario ed il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali recante Criteri generali e requisiti minimi per l’iscrizione nell’Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all’articolo 34, commi 1, 2, 5 e 7, Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell’Osservatorio della ricostruzione.
Art. 1 – Premesse
Art. 2 – Oggetto
Art. 3 – Censimento dei danni
Art. 4 – Osservatorio Nazionale della ricostruzione post sisma 2016
Art. 5 – Criteri e requisiti minimi per l’iscrizione dei professionisti abilitati all’Elenco speciale
Art. 6 – Criteri finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi
Art. 7 – Disciplina delle spese tecniche
Art. 8 – Contributo per le spese tecniche
Art. 9 – Contributo aggiuntivo per prestazioni specialistiche
Art. 10 – Criteri finalizzati alla predisposizione del contratto tipo
Art. 11 – Contratto tipo tra committente e professionista
Art. 12 – Ratifica da parte del Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali
Art. 13 – Durata
Allegato C – Schema contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d’opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016
Art. 1 – Premesse
Art. 2 – Natura dell’incarico
Art. 3 – Oggetto dell’incarico
Art. 4 – Obblighi del committente
Art. 5 – Obblighi del professionista
Art. 6 – Termini e compensi per l’espletamento dell’incarico
Art. 7 – Liquidazione delle competenze
Art. 8 – Professionista incaricato della progettazione e/o della direzione dei lavori
Art. 9 – Varianti e revisione dell’accordo
Art. 10 – Proroghe contrattuali, risoluzione e recesso
Art. 11 – Copertura assicurativa
Art. 12 – Proprietà degli elaborati
Art. 13 – Definizione delle controversie
Art. 14 – Disposizioni finali
Allegato D – Compenso previsto per redazione scheda AeDES e perizia giurata
Allegato E – DOMANDA RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER REDAZIONE SCHEDA AEDES CON ESITO “A”
Allegato F – Ripartizione dei 3.803.400,00 € tra i 140 comuni per studi di MS3

Premesse della redazione:
Disponibile download al seguente link:
ORDINANZA n. 29 del 9 giugno 2017 e successive modifiche (testo coordinato non ufficiale)
LE MODIFICHE AL TESTO PREVISTE DALL’ORDINANZA n.95 SONO RIPORTATE TRA I SEGNI ((…)).

Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017
Modifiche ed integrazioni all’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante “Attuazione dell’articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229”, all’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante “Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016” ed all’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, recante “Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017”.

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, Vasco Errani, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Richiamato il comma 2 dell’articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il Commissario Straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d’intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016;
Visto il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 2017, n. 33, recante “Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017”, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017;
Visto l’articolo 2 del citato decreto legge n. 189 del 2016, come integrato e modificato dal d.l. 8/2017, convertito in l. 45/2017, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” e, in particolare: a) il primo comma che, alla lettera g), attribuisce al Commissario Straordinario il compito di adottare e gestire l’elenco speciale di cui all’articolo 34 del medesimo decreto legge, raccordandosi con le autorità preposte per lo svolgimento delle attività di prevenzione contro le infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi di ricostruzione; b) il secondo comma che, per le esercizio delle funzioni di cui al comma 1, consente al Commissario straordinario di emanare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell’ambito della cabina di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Visto l’articolo 31, commi 2 e 3, del citato decreto legge n. 189 del 2016 che prevede: a) la perdita totale del contributo erogato nel caso di inadempimento dell’obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste italiane s.p.a. per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati di cui all’articolo 34 per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione; b) la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all’importo della transazione effettuata, in caso di inadempimento ad uno degli ulteriori obblighi di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Visto l’articolo 34 del citato decreto legge n. 189 del 2016, come integrato e modificato dal d.l. 8/2017, convertito in l. 45/2017, che, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l’istituzione di elenco speciale dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale»), stabilendo, altresì: a) al comma 2, che “i soggetti privati conferiscono gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti nell’elenco di cui al comma 1″; b) al comma 4, che “il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l’affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 della legge 20 maggio 2016 n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa ”; c) al comma 7 che sono escluse dal conteggio del numero degli incarichi gli interventi di cui all’articolo 8 del decreto legge n. 189 del 2016”;
Considerato che, in base alle previsioni contenute nel sopra menzionato articolo 34, il Commissario Straordinario, anche attraverso provvedimenti adottati ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016: a) individua i criteri generali ed i requisiti minimi per l’iscrizione nello «elenco speciale» (comma 1); b) detta la disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto, con riguardo a tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, nella misura massima del 12,5 per cento, nonché dell’ulteriore contributo (c.d. contributo aggiuntivo) previsto, con esclusivo riguardo alle indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento, al netto dell’IVA e dei versamenti previdenziali (comma 5); c) in relazione alle opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, stabilisce la soglia massima di assunzione degli incarichi da parte dei professionisti, tenendo conto dell’organizzazione dimostrata nella qualificazione (comma 6); d) con riguardo agli interventi di ricostruzione privata, diversi da quelli di immediata esecuzione di cui all’art. 8 del decreto legge n. 189 del 2016, elabora criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale (comma 7);
Rilevato che l’articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come integrato e modificato dal decreto legge n. 8 del 2017, convertito dalla legge n. 45 del 2017, stabilisce un limite all’entità del contributo pubblico che può essere riconosciuto per le prestazioni necessarie nello svolgimento dell’attività tecnica prevedibile per interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione di edifici danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, ma non anche criteri per la determinazione dei compensi dovuti al professionista incaricato;
Considerato che, nel caso di interventi di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione degli immobili privati, danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, per i quali sia stato accertato il nesso di causalità, appare necessario procedere all’individuazione del limite massimo ammissibile al finanziamento per il contributo relativo alle spese tecniche dei professionisti abilitati, sulla base dei seguenti criteri: a) descrizione della tipologia di prestazioni e di spese tecniche suscettibili di contributo e di quelle escluse; b) qualificazione della percentuale del 12,5 %, come valore massimo del contributo erogato, e del 7,5 %, quale contributo minimo erogabile, indicate al comma 5 dell’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016, graduato in considerazione della diversa natura, importanza e complessità della prestazione tecnica richiesta al professionista; c) individuazione di un contributo minimo, pari ad euro 6.000,00, indipendentemente dall’importo dei lavori, in considerazione della necessità di riconoscere al professionista incaricato un’adeguata remunerazione per la complessiva attività svolta anche in relazione agli interventi di modesta entità; d) descrizione delle prestazioni specialistiche, suscettibili di contribuzione c.d. integrativa ai sensi del medesimo comma 5, e previsione di una graduazione dell’entità del contributo c.d. integrativo che, fermo il limite del 2%, tenga conto della diversa natura, importanza e complessità della prestazione tecnica richiesta al professionista;
Ravvisata l’opportunità di individuare, all’esito di un confronto di tipo collaborativo con la Rete Nazionale delle Professioni dell’area tecnica e scientifica e del Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali finalizzato ad assicurare la massima condivisione del contenuto della presente ordinanza e prevenire possibili contestazioni da parte dei professionisti: a) i criteri generali ed i requisiti minimi per l’iscrizione nello «elenco speciale»; b) la disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto, con riguardo alla ricostruzione privata, dall’articolo 34, comma 5, del medesimo decreto legge, nella misura massima del 12,5 %, nonché dell’ulteriore contributo (c.d contributo aggiuntivo) previsto, con esclusivo riguardo alle prestazioni specialistiche, ad esclusione delle indagini e dei prelievi per valutare le caratteristiche dei terreni ai fini della redazione della relazione geologica/geotecnica, per i materiali da costruzione e le prove di laboratorio connesse, nella misura del 2 per cento, secondo i criteri sopra descritti; c) in attuazione delle previsioni contenute nell’articolo 34, comma 7, del medesimo decreto legge, con riguardo agli interventi di ricostruzione privata, i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale;
Vista la proposta della Rete Nazionale delle professioni dell’area tecnica e scientifica inviata con nota del 29 novembre 2016 prot. n. 527/2016, acquisita in data 2 dicembre 2016, prot. n. 344;
Visto il verbale sottoscritto a seguito dell’incontro del 1 dicembre 2016 tra il Commissario Straordinario, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ed i rappresentanti della Rete delle Professioni dell’area tecnica e scientifica;
Vista l’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante “Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016” e, in particolare, gli articoli 1, 2 e 3;
Visto il verbale sottoscritto a seguito dell’incontro del 5 gennaio 2017 tra il Commissario Straordinario ed i rappresentanti della Rete delle professioni dell’area tecnica e scientifica;
Vista l’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante la “Attuazione dell’articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all’articolo 1, commi 1 e 2, dell’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016”;
Visto il verbale dell’incontro del 10 maggio 2017 tra il Commissario Straordinario ed i rappresentanti della Rete delle professioni dell’area tecnica e scientifica e del Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali nel quale sia i rappresentanti della Rete che del Consiglio degli agrotecnici hanno espresso il loro parere favorevole sullo proposta di nuovo protocollo d’intesa ma si è constatato il mancato accordo sulla modalità di nomina dei componenti dell’Osservatorio Nazionale sulla ricostruzione;
Vista la nota della Presidente del Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi professionali dott.ssa Marina E. Calderone del 10 maggio 2017 prot. n. 140/U/17 con la quale si esprime parere favorevole al nuovo schema di protocollo d’intesa e si formulano proposte in ordine alla nomina ed alla composizione dell’Osservatorio Nazionale sulla ricostruzione;
Vista la nota della Rete delle professioni dell’11 maggio 2017 prot. n. 258 con la quale si esprime parere favorevole al nuovo schema di protocollo d’intesa e si manifesta la volontà di sottoscrivere lo stesso solo come Ordini e Collegi professionali aderenti alla rete;
Ravvisata l’opportunità di procedere all’aggiornamento delle sopra richiamate ordinanze attraverso: a) la sottoscrizione di separati protocolli d’intesa sia con la Rete Nazionale delle Professioni dell’area tecnica e scientifica che con il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali, integralmente sostitutivo di quello di cui all’Allegato A all’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017b) l’elaborazione di uno schema di contratto – tipo, contenente una disciplina dei rapporti tra committente e professionista, conforme alle previsioni contenute nell’articolo 34 del sopra menzionato decreto legge e nella presenta ordinanza, integralmente sostitutivo di quello di cui all’Allegato B all’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017;
Visto gli schemi di Protocollo d’intesa tra il Commissario Straordinario e la Rete Nazionale delle professioni dell’area tecnica e scientifica (Allegato A) e il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali (Allegato B), recanti “i Criteri generali e requisiti minimi per l’iscrizione nell’Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all’art. 34, commi 1, 2, 5 e 7, Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell’Osservatorio della ricostruzione”;
Visto lo schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d’opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016, (Allegato C) tra il Commissario Straordinario e la Rete Nazionale delle professioni dell’area tecnica e scientifica ed il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali;
Ritenuto necessario procedere all’aggiornamento delle disposizioni contenute nell’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, nonché nell’ordinanza n. 12 del 2017, alla luce delle modifiche ed integrazioni al decreto legge n. 189 del 2016 introdotte dal decreto legge n. 8 del 2017, convertito dalla legge n. 45 del 2017;
Vista la proposta del riconoscimento del compenso per la redazione della scheda AeDES e perizia giurata (Allegato D) che nel caso di esiti “B”, “C”, “E” sarà liquidato a valere sulle spese tecniche dell’intervento di riparazione, miglioramento o ricostruzione mentre per l’esito “A” verrà liquidato dai competenti Uffici Speciali per la Ricostruzione;
Ritenuto opportuno stabilire, con una successiva ordinanza: a) la disciplina analitica e di dettaglio dei contributi previsti dal commi 5 dell’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016, con riguardo a tutte le attività tecniche, indagini o prestazioni specialistiche relative alla ricostruzione pubblica; b) la soglia massima di assunzione degli incarichi afferenti le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle Diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tenendo conto dell’organizzazione dimostrata dai professionisti nella qualificazione, nonché nel rispetto del D.Lgs. 50/2016, con particolare riferimento ai criteri di rotazione degli incarichi, di trasparenza e di concorrenza;
Vista l’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, recante “Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017”;
Vista l’intesa espressa dai Presidenti delle Regioni – Vicecommissari nella cabina di coordinamento del 1° giugno 2017;
Visti gli articoli 11 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale;
Visti gli artt. 33, comma 1, del decreto legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;

DISPONE

Articolo 1
Modifiche all’Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017
1. All’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 1 è integralmente sostituito dal seguente: “1. La presente Ordinanza, in attuazione delle previsioni contenute nell’articolo 34, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, come modificate ed integrate dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, contiene le disposizioni finalizzate ad assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori attraverso l’istituzione di un elenco speciale dei professionisti abilitati, denominato «elenco speciale», con la definizione dei criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale. 2. Le disposizioni del decreto legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificate ed integrate dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, quelle contenute nella presente ordinanza si applicano a tutti i professionisti, iscritti nell’Elenco speciale previsto dall’articolo 34 del sopra menzionato decreto legge n. 189 del 2016”;
b) l’articolo 2 è integralmente sostituito dall’articolo 2 della presente ordinanza;
c) l’articolo 3 è integralmente sostituito dall’articolo 3 della presente ordinanza;
d) all’articolo 4: dopo le parole “convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”, sono inserite le seguenti “e come modificato dall’articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45,”; dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti commi: “2. Ai fini dell’iscrizione di cui al primo comma, le società di ingegneria devono altresì possedere i requisiti previsti dall’articolo 46, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall’articolo 3 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263.”;
e) all’articolo 5, comma 1: dopo le parole “previsto dall’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016”, sono inserite le seguenti: “convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, come modificate ed integrate dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017,”.

Articolo 2
Approvazione dello schema di Protocollo d’intesa tra il Commissario Straordinario e la Rete Nazionale delle professioni dell’area tecnica e scientifica e dello schema di Protocollo d’intesa tra il Commissario Straordinario ed il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali
1. Sono approvati gli schemi di Protocollo d’intesa tra il Commissario Straordinario e la Rete Nazionale delle professioni dell’area tecnica e scientifica (Allegato A) e tra il Commissario Straordinario e il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali (Allegato B), recanti “Criteri generali e requisiti minimi per l’iscrizione nell’Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all’art. 34, commi 1, 2, 5 e 7, Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell’Osservatorio della ricostruzione”, che sostituisce il precedente Protocollo d’intesa approvato dall’art. 2 dell’Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017.
2. Gli schemi di Protocollo d’intesa, di cui al precedente comma 1, costituenti gli Allegati “A” e “B”, sono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza. Essi contengono: a) i criteri generali ed i requisiti minimi per l’iscrizione nello «elenco speciale»; b) la disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto dall’articolo 34, comma 5, del medesimo decreto legge, come sostituito dall’articolo 9, comma 1, lettera b), del D.L. 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, con riguardo a tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata nella misura, al netto dell’IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000, e pari, nel massimo, al 7.5 per cento per i lavori di importo superiore ad euro 2 milioni, nonché dell’ulteriore contributo (c.d. contributo aggiuntivo) previsto, con esclusivo riguardo alle indagini o prestazioni specialistiche, ad esclusione delle indagini e dei prelievi per valutare le caratteristiche dei terreni ai fini della redazione della relazione geologica/geotecnica, per i materiali da costruzione e le prove di laboratorio connesse, nella misura massima del 2 per cento; c) in attuazione delle previsioni contenute nell’articolo 34, comma 7, del medesimo decreto legge, con riguardo agli interventi di ricostruzione privata, i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale; d) la disciplina dello svolgimento da parte dei professionisti dell’attività prevista dall’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016e) la disciplina relativa alla composizione ed alle funzioni dell’Osservatorio Nazionale previsto dall’articolo 2, comma 5, dell’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016.
3. Al fine di tenere conto della diversa natura, importanza e complessità della prestazione tecnica richiesta al professionista, l’entità del contributo, riconosciuto secondo i criteri stabiliti dagli articoli 8 e 9 dell’Allegato “A” e dell’Allegato “B” della presente ordinanza, è di tipo «regressivo per scaglioni». Conseguentemente, la determinazione dell’importo del contributo viene effettuata applicando la percentuale stabilita per ciascuno degli scaglioni individuati dagli articoli 8 e 9 dei sopra menzionati Allegati “A” e “B”.

Articolo 3
Approvazione dello schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d’opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016
1. È approvato lo schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d’opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016, che sostituisce il precedente schema di contratto tipo approvato dall’art. 3 dell’Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017.
2. Lo schema di contratto, di cui al precedente comma 1, costituente l’Allegato “C”, è parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.
3. Tutti i professionisti, iscritti nell’Elenco speciale previsto dall’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall’art. 9 del D.L. 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, in relazione alle attività disciplinate dal sopra menzionato decreto legge e dalla presente ordinanza: a) non possono accettare incarichi, né svolgere prestazioni se non mediante la sottoscrizione di contratti redatti in conformità allo schema di contratto tipo allegato alla presente ordinanza; b) non possono cedere a terzi i contratti sottoscritti con i committenti; c) ai fini dell’esecuzione delle prestazioni d’opera intellettuale previste dal contratto non possono avvalersi, né direttamente, né indirettamente, dell’attività di terzi, diversi dal proprio personale dipendente, dai collaboratori in forma coordinata e continuativa e, per i professionisti associati, per le società di professionisti, per le società di ingegneria, per i consorzi, per i GEIE ed i raggruppamenti temporanei come definiti dall’articolo 5, comma 1, lettera g) dell’Allegato “A” e dell’Allegato “B” alla presente ordinanza, dagli appartenenti all’associazione, alla società, al consorzio, al GEIE ovvero al raggruppamento temporaneo, fermo restando per ciascun soggetto l’applicazione della specifica disciplina di settore.
4. Il progettista o il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l’affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse. A tale fine, il professionista produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresì copia agli uffici speciali per la ricostruzione. La struttura commissariale può effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato.
5. L’inosservanza dei divieti previsti dal terzo comma comporta la cancellazione del professionista dall’Elenco speciale di cui all’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall’art. 9 del D.L. 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e il non riconoscimento del contributo previsto dal medesimo articolo 34 ovvero la decadenza dallo stesso, con conseguente obbligo di restituzione delle somme già percepite.
6. L’inosservanza del divieto previsto dal quarto comma comporta la cancellazione del professionista dall’elenco speciale di cui all’art. 34 del decreto legge n. 189 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall’art. 9 del decreto legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ed è escluso il riconoscimento al professionista di qualsiasi compenso e/o indennizzo per l’attività svolta, anche sotto forma di contributo ai sensi del quinto comma dell’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall’art. 9 del decreto legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 che, ove già corrisposto in tutto o in parte, viene revocato.

Articolo 4
Gestione dell’Elenco Speciale
1. Il Commissario Straordinario provvede all’aggiornamento periodico dei dati contenuti nell’Elenco speciale, sulla base delle informazioni fornite dai professionisti e dei dati emergenti dall’attività di verifica e controllo effettuata su quanto dichiarato.
2. Il Commissario Straordinario rifiuta l’iscrizione nell’Elenco speciale: a) in caso di accertata insussistenza dei requisiti previsti dall’art. 4 dell’Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d), della presente Ordinanza e dall’articolo 5, paragrafo §1, lettere da A) ad I) degli Allegati “A” e “B” alla presente ordinanza; b) in caso di violazione dei divieti previsti dal precedente articolo 3, commi 3 e 4; c) nelle ipotesi previste dall’articolo 5, paragrafo §2, degli Allegati “A” e “B” alla presente ordinanza; d) nelle ipotesi previste dall’articolo 6, paragrafo §5, degli Allegati “A” e “B” alla presente ordinanza; e) nelle ipotesi previste dall’articolo 1, comma 5, dell’ordinanza commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016, come modificato dall’articolo 5 della presente ordinanza; f) nelle ipotesi previste dall’articolo 2, comma 5, primo periodo, dell’ordinanza commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016.
3. Il Commissario Straordinario dispone la cancellazione dei professionisti iscritti nell’Elenco speciale: a) in caso di accertata insussistenza, anche sopravvenuta, dei requisiti previsti dall’art. 4 dell’Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera d), della presente Ordinanza e dall’articolo 5, paragrafo §1, lettere da A) ad I) degli Allegati “A” e “B” alla presente ordinanza; b) in caso di violazione dei divieti previsti dal precedente articolo 3, commi 3 e 4; c) nelle ipotesi previste dall’articolo 5, paragrafo §2, degli Allegati “A” e “B” alla presente ordinanza; d) nelle ipotesi previste dall’articolo 6, paragrafo §5, degli Allegati “A” e “B” alla presente ordinanza; e) nelle ipotesi previste dall’articolo 1, comma 5, dell’ordinanza commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016, come modificato dall’articolo 5 della presente ordinanza; f) nelle ipotesi previste dall’articolo 2, comma 5, primo periodo, dell’ordinanza commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016.
4. In tutti i casi di rifiuto dell’iscrizione nell’Elenco speciale ovvero di cancellazione del professionista dall’Elenco speciale è escluso il riconoscimento al professionista di qualsiasi compenso e/o indennizzo per l’attività svolta, anche sotto forma di contributo ai sensi del quinto comma dell’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall’art. 9 del decreto legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, che, ove già corrisposto in tutto o in parte, deve essere restituito. Con successivi provvedimenti commissariali verranno disciplinate le modalità di restituzione da parte del professionista del contributo percepito, il recupero coattivo del contributo in conformità alle previsioni contenute negli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e s.m.i., nonché le modalità di riversamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all’articolo 4 del delle somme rimborsate o riscosse.
5. Il Commissario Straordinario dispone la non iscrizione nell’Elenco speciale ovvero la sospensione del professionista iscritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 5, dell’ordinanza commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016, nel caso di accertata incongruità di più di tre schede AeDES.

Articolo 5
Modifiche all’Ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016
1. All’articolo 1 dell’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è integralmente sostituito dal seguente: “Ogni singolo professionista può redigere al massimo n. 60 schede AeDES. La presentazione di un numero superiore alle 60 schede comporta la cancellazione o la non iscrizione all’elenco speciale di cui all’art. 34 del decreto-legge n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, come modificato ed integrato dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017”;
b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: “6. Ai fini del riconoscimento del compenso dovuto al professionista per la compilazione della scheda AeDES, non si applica la soglia massima di assunzione degli incarichi, prevista per le opere pubbliche dal comma 6 del medesimo articolo 34, né rilevano i criteri, stabiliti dall’ordinanza commissariale n. 12 del 9 gennaio 2017 e s.m.i., finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi nel settore degli interventi di ricostruzione privata. Resta fermo il limite massimo previsto dal precedente comma 5.”.

Articolo 6
Compenso dovuto al professionista per la redazione della scheda AeDES e perizia giurata sia nel caso di edificio classificato come agibile e sia inagibile
1. In caso di svolgimento di prestazione d’opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016 consistente nella redazione di scheda AeDES e di perizia giurata a seguito di scheda FAST con esito di inutilizzabilità, è riconosciuto al professionista un compenso differenziato in base al numero delle unità immobiliari dell’edificio residenziale interessati dalla prestazione o alla superficie dell’edificio produttivo.
2. Il compenso è determinato secondo i criteri e gli importi indicati nella tabella costituente l’Allegato “D” che è parte integrante della presente ordinanza.
3. Nel caso in cui la scheda AeDES con esito “B”, “C” e “E” e la perizia giurata confermino l’inagibilità, in tutto o in parte dell’edificio, il compenso dovuto è computato sulle spese tecniche dell’intervento di riparazione, miglioramento o ricostruzione e liquidato secondo le modalità e procedure previste nelle ordinanze del Commissario Straordinario.
4. Qualora l’edificio, dichiarato non utilizzabile secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, sia classificato come agibile secondo la procedura AeDES “A”, al professionista è riconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma 3, del decreto legge n. 8 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 45 del 2017, un contributo, al netto dell’IVA e dei versamenti previdenziali, per l’attività di redazione della scheda AeDES e della perizia giurata, determinato secondo gli importi di cui all’Allegato “D” alla presente ordinanza.
5. Ai fini della liquidazione del contributo previsto dal comma 1, il professionista provvede a depositare presso il competente Ufficio speciale per ricostruzione apposita domanda redatta in conformità al modello, costituente l’Allegato “E” alla presente ordinanza e reperibile sul sito del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, corredata, a pena di inammissibilità della richiesta, dei seguenti documenti:
a) lettera d’incarico;
b) dichiarazione sostitutiva rilasciata dal committente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza di una delle seguenti situazioni:
– essere proprietario o usufruttuario o titolare di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari di unità immobiliari, che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1 del decreto legge n. 189 del 2016, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2 del decreto legge n. 189 del 2016 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2-bis del decreto legge n. 189 del 2016, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell’articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; – essere proprietario o usufruttuario o titolare di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari di unità immobiliari, che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1 del decreto legge n. 189 del 2016, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2 del decreto legge n. 189 del 2016 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2-bis del decreto legge n. 189 del 2016, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell’assegnatario;
– essere proprietario o usufruttuario o titolare di diritti reali di garanzia o familiare che si sostituiscano ai proprietari di unità immobiliari diverse da quelle previste nella prima e nella seconda alinea;
– essere proprietario o usufruttuario o titolare di diritti reali di garanzia o familiare che si sostituiscano ai proprietari delle strutture e delle parti comuni degli edifici, nei quali, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1 del decreto legge n. 189 del 2016, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2 del decreto legge n. 189 del 2016 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2-bis del decreto legge n. 189 del 2016, era presente un’unità immobiliare di cui alla prima, alla seconda o alla terza alinea;
– essere soggetto mandatario incaricato da proprietario o usufruttuario o titolare di diritti reali di garanzia o familiare che si sostituiscano ai proprietari delle strutture e delle parti comuni degli edifici, nei quali, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1 del decreto legge n. 189 del 2016, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2 del decreto legge n. 189 del 2016 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2-bis del decreto legge n. 189 del 2016, era presente un’unità immobiliare di cui alla prima, alla seconda o alla terza alinea;
– essere titolare di attività produttive ovvero essere obbligato, per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda, a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all’attività danneggiati dal sisma, e che alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1 del decreto legge n. 189 del 2016, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2 del decreto legge n. 189 del 2016 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2-bis del decreto legge n. 189 del 2016, risultavano adibite all’esercizio dell’attività produttiva o ad essa strumentali;
c) scheda AeDES;
d) tutta la documentazione prevista dall’articolo 1, comma 2, dell’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016.
6. Entro quindici giorni dalla ricezione della domanda, l’Ufficio speciale per la ricostruzione, previa verifica della sussistenza in capo al committente di uno dei titoli giuridici previsti dalla lettera b) del precedente comma, nonché della completezza della domanda e della documentazione alla stessa allegata, procede alla liquidazione del contributo concedibile.
7. L’accoglimento della domanda, con l’indicazione specifica del contributo concesso, è comunicato all’istante, a mezzo PEC, all’indirizzo indicato nella domanda di contributo. Con le stesse modalità è comunicato l’eventuale provvedimento di rigetto della domanda di contributo, con l’indicazione delle ragioni del mancato accoglimento della stessa.
8. L’Ufficio speciale può richiedere all’interessato integrazioni o chiarimenti, che devono pervenire entro quindici giorni dalla richiesta. Nel caso in cui entro tale termine le integrazioni e i chiarimenti richiesti non siano pervenuti, la domanda di contributo si intende rinunciata. In caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti, il termine di cui al comma 3 è sospeso e riprende a decorrere dalla data di ricezione da parte dell’Ufficio dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti. L’Ufficio speciale può in ogni caso respingere le domande qualora vengano riscontrate gravi incompletezze o carenze dei dati necessari alla valutazione, tali da non poter essere sanate con chiarimenti o integrazioni documentali.
9. In caso di accoglimento della domanda, l’Ufficio speciale procede, entro venti giorni dall’invio della comunicazione di cui al comma 7 e dopo aver acquisito copia della fattura emessa dal professionista ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 nei confronti del committente, al pagamento del contributo riconosciuto ((oltre Iva e contributi previdenziali.))

Articolo 7
Criteri finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi nel caso di associazioni, società di professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti
1. I limiti previsti all’art. 6, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) dagli Allegati “A” e “B” alla presente ordinanza si applicano anche alle società di professionisti ed alla società di ingegneria, a prescindere dal numero dei soci, dei professionisti, dei dipendenti e dei collaboratori.
2. Il rispetto dei limiti massimi previsti dall’art. 6, commi 1 e 2 dagli Allegati “A” e “B” alla presente ordinanza viene accertato con riguardo alla singola società di professionisti ovvero alla singola società di ingegneria.
3. In caso di svolgimento dell’attività professionale sia come singolo, sia come componente di un’associazione, ovvero come socio di una società di professionisti ovvero come aderente ad un raggruppamento temporaneo, gli incarichi assunti dal professionista, come singolo ovvero come componente di un’associazione, ovvero come socio di una società di professionisti ovvero come aderente ad un raggruppamento temporaneo, vengono considerati ai fini del raggiungimento dei limiti previsti dall’art. 6, commi 1 e 2 dagli Allegati “A” e “B” alla presente Ordinanza sia con riguardo al singolo professionista iscritto, sia in relazione all’associazione, alla società di professionisti ovvero al raggruppamento temporaneo iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016.

Articolo 8
Osservatorio nazionale per la ricostruzione post-sisma 2016
1. L’Osservatorio nazionale per la ricostruzione post sisma 2016, previsto dall’articolo 4 del protocollo d’intesa approvato con l’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2016 e s.m.i. è composto da tre rappresentanti della struttura del Commissario Straordinario, di cui uno con funzioni di presidente, e da quattro rappresentanti della Rete delle Professioni dell’area tecnica e scientifica.
2. L’Osservatorio vigila sull’attività svolta dai professionisti nell’ambito dell’attività di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e propone al Commissario le sanzioni da applicare nel caso in cui il professionista presenti un numero di schede AeDES incongrue superiori a tre, ai sensi dell’articolo 2 comma 5 dell’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, secondo modalità e procedure che saranno successivamente concordate tra il Commissario straordinario, la Rete delle Professioni dell’area tecnica e scientifica ed il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali.
3. I componenti effettivi e supplenti dell’Osservatorio nazionale per la ricostruzione post sisma 2016 sono nominati con provvedimento del Commissario straordinario. Salvi i casi di revoca o di dimissioni, i componenti dell’Osservatorio durano in carica fino al 31 dicembre 2018 in coerenza con la scadenza della gestione commissariale individuata dall’art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016.
4. Per la partecipazione all’Osservatorio nazionale per la ricostruzione post sisma 2016 non è prevista la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati, né il rimborso delle eventuali spese sostenute.

Articolo 9
Modifiche all’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017
1. All’articolo 3 dell’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: le parole “euro 3.796.050,00” di cui ai commi 1 e 2 sono sostituite dalle seguenti “euro 3.758.400,00”.
2. L’Allegato n. 3 dell’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 è integralmente sostituito dall’Allegato “F” alla presente ordinanza.

Articolo 10
Disposizione finanziaria
1. Agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 comma 3 della presente ordinanza si fa fronte mediante le risorse previste dall’articolo 5 del decreto legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
2. Agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione dell’articolo 6 commi 4 e seguenti della presente ordinanza si fa fronte mediante le risorse previste dall’articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
3. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza, ciascun Presidente di Regione – Vicecommissario provvede a comunicare al Commissario Straordinario i dati relativi alle domande di contributo presentate ai sensi dell’articolo 6 comma 5, con l’indicazione degli oneri economici stimati secondo i criteri contenuti nella presente ordinanza e la formulazione di apposita richiesta di anticipazione di somme a valere sulle risorse di cui al comma 2. Sulla base dei dati e delle richieste formulate ai sensi del precedente periodo, il Commissario straordinario, previa deliberazione della cabina di coordinamento prevista dall’articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016, provvede a determinare l’entità dell’anticipazione riconosciuta a ciascun Vicecommissario ed a disciplinare le modalità di rendicontazione da parte dei Presidenti delle Regioni – Vicecommissari dei contributi erogati attraverso l’impiego delle somme anticipate.
4. Con cadenza trimestrale, ciascun Presidente di Regione – Vicecommissario provvede a comunicare al Commissario Straordinario i dati relativi alle domande di contributo presentate, ai sensi dell’articolo 6 comma 5, nel trimestre precedente. Sulla base dei dati e delle richieste formulate ai sensi del precedente periodo, il Commissario straordinario, previa deliberazione della cabina di coordinamento prevista dall’articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016, provvede a determinare l’entità degli ulteriori trasferimenti di risorse in favore delle contabilità speciali di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016.
5. Agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione dell’articolo 9, si fa fronte mediante le risorse previste dagli articoli 2, comma 1, lettera l-bis) e 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Articolo 11
Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia
1. In considerazione della necessità di dare urgente avvio alle operazione di completamento del censimento dei danni ed alle attività tecniche necessarie per l’effettuazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
2. La disposizione contenuta nell’articolo 5 ha efficacia retroattiva e, pertanto, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’ordinanza commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016.
3. La disposizione contenuta nell’art. 7 ha efficacia retroattiva e si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’ordinanza commissariale n. 12 del 9 gennaio 2017.
4. La disposizione contenuta nell’art. 9 ha efficacia retroattiva e si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’ordinanza commissariale n. 24 del 12 maggio 2017.
5. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata, ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito istituzionale del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, sui siti istituzionali della Regione Abruzzo, della Regione Lazio, della Regione Marche e della Regione Umbria, nonché sui siti istituzionali dei Comuni indicati nell’articolo 1, comma 1, del 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Vasco Errani

Allegato A
Schema di protocollo d’intesa tra il Commissario Straordinario e la Rete delle professioni dell’area tecnica e scientifica recante Criteri generali e requisiti minimi per l’iscrizione nell’Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all’articolo 34, commi 1, 2, 5 e 7, Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell’Osservatorio della ricostruzione.

Protocollo d’intesa recante i criteri generali e requisiti minimi per l’iscrizione nell’Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all’articolo 34, commi 1, 2, 5 e 7, Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell’Osservatorio della ricostruzione.

TRA
Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016
E
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
Il Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
Il Consiglio Nazionale Ingegneri
Il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati
Il Consiglio Nazionale dei Geologi
Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati
Il Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati
Il Consiglio Nazionale dei Chimici
Il Consiglio Nazionale dei Tecnologi Alimentari
riuniti nella Rete Nazionale delle Professioni dell’area tecnica e scientifica e di seguito denominati per brevità come “i Consigli nazionali”

L’anno______, il giorno_____________del mese di___________, presso la sede del Commissario Straordinario per la per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, sita in Roma, Largo Chigi, n. 19:
– il Sig. VASCO ERRANI, Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016
– L’Ing. ARMANDO ZAMBRANO, Coordinatore della Rete Nazionale delle professioni dell’area tecnica e scientifica;
– il Dottore Agronomo Andrea Sisti, Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali;
– L’Arch. Giuseppe Cappochin, Presidente del Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori;
L’Ing. Armando Zambrano Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri;
Il Geom. Maurizio Savoncelli, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati;
Il Geologo Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi;
Il Perito Giampiero Giovannetti, Presidente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati;
Il Chimico Nausicaa Orlandi, Presidente del Consiglio Nazionale dei Chimici;
Il Tecnologo Alimentare Carla Brienza, Presidente del Consiglio Nazionale dei Tecnologi Alimentari;
i quali intervengono in rappresentanza di tutti gli Ordini e Collegi professionali aderenti alla Rete Nazionale delle professioni.
Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 (d’ora in poi, solo decreto legge n. 189 del 2016);
Visto il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 2017, n. 33, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017”, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017 (d’ora in poi, solo decreto legge n. 8 del 2017);
Visto l’articolo 2 del citato decreto legge n. 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” e, in particolare: a) il primo comma che, alla lettera g), attribuisce al Commissario Straordinario il compito di adottare e gestire l’elenco speciale di cui all’articolo 34 del medesimo decreto legge, raccordandosi con le autorità preposte per lo svolgimento delle attività di prevenzione contro le infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi di ricostruzione; b) il secondo comma che, per le esercizio delle funzioni di cui al comma 1, consente al Commissario straordinario di emanare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell’ambito della cabina di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.
Visto l’articolo 31, commi 2 e 3, del citato decreto legge n. 189 del 2016 che prevede: a) la perdita totale del contributo erogato nel caso di inadempimento dell’obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste italiane s.p.a. per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati di cui all’articolo 34 per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione; b) la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all’importo della transazione effettuata, in caso di inadempimento ad uno degli ulteriori obblighi di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Visto l’articolo 34 del citato decreto legge n. 189 del 2016, come integrato e modificato dal decreto legge n. 8 del 2017 che, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l’istituzione di elenco speciale dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale»), stabilendo, altresì: a) al comma 2, che “i soggetti privati conferiscono gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti nell’elenco di cui al comma 1″; b) al comma 4, che “il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l’affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 della legge 20 maggio 2016 n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa ”; c) al comma 7 che sono escluse dal conteggio del numero degli incarichi gli interventi di cui all’articolo 8 del decreto legge n. 189 del 2016;
Considerato che, in base alle previsioni contenute nel sopra menzionato articolo 34, il Commissario Straordinario, anche attraverso provvedimenti adottati ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016: a) individua i criteri generali ed i requisiti minimi per l’iscrizione nello «elenco speciale» (comma 1); b) detta la disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto con riguardo a tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata nella misura massima del 12,5 per cento, nonché dell’ulteriore contributo (c.d contributo aggiuntivo) previsto, con esclusivo riguardo alle indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento (comma 5), entrambi al netto dell’IVA e dei versamenti previdenziali; c) con riguardo agli interventi di ricostruzione privata, elabora criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale (comma 7);
Rilevato che i criteri previsti dal sopra menzionato articolo 34 possono essere raggruppati in due macro-categorie:
1) criteri per la qualificazione dei professionisti ai fini dell’iscrizione all’Elenco speciali;
2) criteri finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi.
Rilevato che l’articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come integrato e modificato dal decreto legge n. 8 del 2017, stabilisce un limite all’entità del contributo pubblico che può essere riconosciuto per le prestazioni necessarie nello svolgimento dell’attività tecnica prevedibile per interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione di edifici danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, ma non anche criteri per la determinazione dei compensi dovuti al professionista incaricato;
Considerato che, nel caso di interventi di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione sia delle opere pubbliche e beni culturali che degli privati, danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, per i quali sia stato accertato il nesso di causalità, appare necessario procedere all’individuazione del limite massimo ammissibile al finanziamento per il contributo relativo alle spese tecniche dei professionisti abilitati, sulla base dei seguenti criteri: a) descrizione della tipologia di prestazioni e di spese tecniche suscettibili di contributo e di quelle escluse; b) qualificazione della percentuale del 12,5% indicata al comma 5 dell’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016, come valore massimo del contributo erogato, ed individuazione di un contributo minimo pari al 7,5% al fine di tenere conto della diversa natura, importanza e complessità della prestazione tecnica richiesta al professionista; c) descrizione delle prestazioni specialistiche, suscettibili di contribuzione c.d. integrativa ai sensi del medesimo comma 5, e previsione di una graduazione dell’entità del contributo c.d. integrativo che, fermo il limite del 2%, tenga conto della diversa natura, importanza e complessità della prestazione tecnica richiesta al professionista;
Ravvisata l’opportunità di individuare, all’esito di un confronto di tipo collaborativo con la Rete Nazionale delle Professioni dell’area tecnica e scientifica finalizzato ad assicurare la massima condivisione del contenuto dell’emananda ordinanza commissariale e prevenire possibili contestazioni da parte dei professionisti: a) i criteri generali ed i requisiti minimi per l’iscrizione nello «elenco speciale»; b) la disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto dall’articolo 34, comma 5, del medesimo decreto legge, con riguardo a tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, nella misura massima del 12,5% per cento e quella minima del 7,5%, nonché dell’ulteriore contributo (c.d. contributo aggiuntivo) previsto, con esclusivo riguardo alle indagini o prestazioni specialistiche, nella misura del 2 per cento, secondo i criteri sopra descritti; c) in attuazione delle previsioni contenute nell’articolo 34, comma 7, del medesimo decreto legge, con riguardo agli interventi di ricostruzione privata, ad esclusione dei danni lievi e degli interventi emergenziali, i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale;
Ravvisata l’opportunità di sottoscrivere un apposito protocollo d’intesa con la Rete Nazionale delle Professioni dell’area tecnica e scientifica e con tutti i Presidenti degli Ordini e Collegi professionali aderenti alla Rete: a) al fine di disciplinare lo svolgimento da parte dei professionisti dell’attività prevista dall’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016b) al fine di individuare la composizione e le funzioni dell’Osservatorio Nazionale previsto dall’articolo 2, comma 5, dell’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016c) al fine di elaborare uno schema di contratto – tipo, contenente una disciplina dei rapporti tra committente e professionista, conforme alle previsioni contenute nell’articolo 34 del sopra menzionato decreto legge e nella presenta ordinanza; d) al fine di prevedere l’obbligo dei professionisti iscritti nell’elenco previsto dal citato articolo 34 di accettare il conferimento dell’incarichi esclusivamente mediante contratti aventi le medesime carattere del sopra menzionato contratto – tipo;
Vista la proposta della Rete Nazionale delle professioni dell’area tecnica e scientifica inviata con nota del 29 novembre 2016 prot. 527/2016, acquisita in data 2 dicembre 2016, prot. n. 344 ed ai successivi incontri intercorsi dopo la pubblicazione del decreto legge n. 8 del 2017;
Visto il verbale sottoscritto a seguito dell’incontro del 1° dicembre 2016 tra il Commissario Straordinario, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ed i rappresentanti della Rete delle Professioni dell’area tecnica e scientifica;
Visto l’ulteriore verbale sottoscritto a seguito dell’incontro del 5 gennaio 2017 tra il Commissario Straordinario ed i rappresentanti della Rete delle Professioni dell’area tecnica e scientifica;
Atteso che a seguito degli ulteriori incontri intercorsi si è convenuto con i rappresentanti della Rete delle Professioni dell’area tecnica e scientifica in ordine all’individuazione delle attività di ricostruzione soggette alla limitazione degli incarichi e sull’introduzione di una quantificazione degli incarichi cosiddetti parziali;
Viste le modifiche ed integrazioni al decreto legge n. 189 del 2016 introdotte dal decreto legge n. 8 del 2017, convertito in l. 45/2017, da cui consegue la riformulazione del protocollo d’intesa e dello schema di contratto;
Vista l’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante “Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016” e, in particolare, gli articoli 1, 2 e 3 ed il numero complessivo delle schede AEDES che ogni professionista può redigere che viene elevato;
Vista la deliberazione della cabina di coordinamento, di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016, del 7 dicembre 2016;
Vista l’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017: “Attuazione dell’articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all’articolo 1, commi 1 e 2, dell’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016”;
Visti gli esiti del confronto del 10 maggio 2017 tra il Commissario Straordinario ed i rappresentanti della Rete delle professioni dell’area tecnica e scientifica ed il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali, da cui è emerso il mancato accordo in merito alla composizione dell’Osservatorio Nazionale;
Vista la nota della Rete delle professioni dell’11 maggio 2017 prot. 258 con la quale si esprime parere favorevole al nuovo schema di protocollo d’intesa e si manifesta la volontà di sottoscrivere lo stesso solo come Ordini e Collegi professionali aderenti alla Rete;
Vista la deliberazione della cabina di coordinamento, di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016, del 12 maggio 2017;
Tutto ciò premesso:

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1
Premesse
§1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo d’intesa.

Articolo 2
Oggetto
§1. Il presente Protocollo d’intesa ha come oggetto la definizione dei criteri generali e dei requisiti minimi di accesso per l’iscrizione nell’elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all’articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, lo schema di contratto tipo, il censimento dei danni e l’istituzione dell’Osservatorio della ricostruzione.

Articolo 3
Censimento dei danni
§1. La Rete Nazionale delle Professioni dell’area tecnica e scientifica assicura la massima collaborazione ed impegno dei professionisti per la redazione in tempi molto contenuti della verifica di agibilità degli edifici, con la procedura FAST, per concludere il censimento dei danni sulla base di eventuali specifici protocolli d’intesa da definire con il Dipartimento della Protezione Civile e le regioni.
§2. La Rete Nazionale delle Professioni dell’area tecnica e scientifica assicura altresì l’adesione dei professionisti alla predisposizione, dopo l’esito delle FAST, delle schede AeDES da parte dei professionisti incaricati dai beneficiari.
§3. Gli ordini professionali assicurano la collaborazione al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ed alle Regioni ed Enti Locali interessati per l’organizzazione di corsi di formazione a titolo gratuito al fine di garantire il più elevato standard professionale nella predisposizione e compilazione delle schede AeDES, consentendo l’abilitazione di nuovi tecnici.
§4. La Rete Nazionale delle Professioni dell’area tecnica e scientifica concorda sul limite massimo per la redazione delle schede AeDES stabilito, con l’ordinanza n. 10 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni, in numero di 60 per ogni professionista individuale.

Articolo 4
Osservatorio Nazionale della ricostruzione post sisma 2016
§1. La Rete Nazionale delle Professioni dell’area tecnica e scientifica ed il Commissario convengono sulla necessità della costituzione di un Osservatorio Nazionale della ricostruzione post-sisma 2016 che vigili sull’attività dei professionisti.
§2. L’Osservatorio è composto da tre rappresentanti della struttura del Commissario Straordinario, di cui uno con funzioni di presidente, e da quattro rappresentanti della Rete delle Professioni dell’area tecnica e scientifica.
§3. L’Osservatorio propone al Commissario le sanzioni da applicare nel caso in cui il professionista presenti un numero di schede AeDES incongrue superiori a tre, ai sensi dell’articolo 2 comma 5 dell’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, secondo modalità e procedure che saranno successivamente concordate tra Commissario e la Rete Nazionale delle Professioni dell’area tecnica e scientifica.
§4. La Rete Nazionale delle Professioni dell’area tecnica e scientifica si obbliga a comunicare, con cadenza trimestrale, le sanzioni disciplinari comminate dagli ordini professionali nei confronti dei professionisti al fine dell’aggiornamento dell’elenco speciale di cui all’articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Articolo 5
Criteri e requisiti minimi per l’iscrizione dei professionisti abilitati all’Elenco speciale
§1. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale, di cui all’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016, il professionista deve attestare, nella domanda di iscrizione, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, il possesso dei seguenti requisiti:
a) essere iscritto all’albo professionale;
b) non essere soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione (o più grave) al momento della pubblicazione dell’avviso per la formazione dell’elenco;
c) non aver riportato condanne con sentenza definitiva ovvero decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e non essere sottoposto a provvedimenti restrittivi per reati contro il patrimonio o contro la Pubblica Amministrazione. La causa di esclusione perdura nei limiti della durata della pena ovvero della misura restrittiva, fatte salve le eventuali pene accessorie;
d) non essere destinatario di uno dei provvedimenti previsti dall’articolo 80, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
e) essere in regola con la contribuzione obbligatoria, accertata attraverso attestato della Cassa previdenziale di riferimento;
f) rispettare gli obblighi deontologici e professionali;
g) essere un operatore economico professionale riconducibile, con riferimento alle opere pubbliche, ad una delle categorie previste dall’articolo 46 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero, con riferimento alle opere private, ad una delle seguenti categorie soggettive (ferma restando l’equivalenza per i professionisti UE aventi sede o stabilizzati in altri stati membri): professionisti individuali; professionisti associati; società tra professionisti di cui al DM 8 febbraio 2013, n. 34 attuativo dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183; raggruppamenti temporanei fra operatori economici professionali riconducibili alle sopraindicate categorie;
h) requisiti di affidabilità e di professionalità, adeguati e proporzionati alla natura ed alla tipologia dell’attività che si intende svolgere, comprovata mediante apposito curriculum vitae, contenente le informazioni essenziali e la descrizione della struttura organizzativa (personale e risorse strumentali), esistente al momento della presentazione della domanda di iscrizione ed impiegabile per lo svolgimento dell’attività;
i) esistenza di idonea polizza assicurativa di cui all’articolo 5 del DPR 7 agosto 2012, n. 137;
j) essere in regola con gli obblighi formativi di cui all’articolo 7 del DPR 7 agosto 2012, n. 137.
§2. In caso di sopravvenuta insussistenza di uno dei requisiti previsti dalle lettere da a) ad j) del precedente paragrafo §1 il professionista è automaticamente cancellato dall’elenco speciale.

Articolo 6
Criteri finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi
§1. Al fine precipuo di evitare la possibile concentrazione degli incarichi di progettazione ed esecuzione degli interventi per la ricostruzione privata, il Commissario straordinario, esaminata la proposta formulata dalla Rete Nazionale delle Professioni dell’area tecnica e scientifica con la nota del 29 novembre 2016 prot. 527/2016, le successive proposte inoltrate e le modifiche introdotte con il decreto legge n. 8 del 2017, stabilisce che:
a) è vietato il conferimento di incarichi professionali per un importo massimo di lavori pari o superiore, complessivamente, ad Euro venticinquemilioni;
b) indipendentemente dall’importo dei lavori, nessun professionista può assumere un numero di incarichi professionali superiore a trenta;
c) i limiti previsti alle lettere a) e b) del presente paragrafo, dell’importo massimo dei lavori e dei trenta incarichi professionali, si applicano esclusivamente agli interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione delle attività produttive e degli immobili ad uso residenziale di cui alle ordinanze del Commissario Straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017n. 19 del 7 aprile 2017 e l.m.i.;
d) le prestazioni principali rese nei limiti di cui ai commi a), b), c) del presente paragrafo sono: la progettazione architettonica e la direzione dei lavori;
e) il numero delle prestazioni parziali relative agli interventi di cui ai commi a), b), e c) del presente paragrafo è fissato in settantacinque. Nelle prestazioni parziali sono ricomprese: rilievi dell’edificio, progettazione impiantistica, progettazione strutturale, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità dei lavori, collaudo statico, relazione geologica;
f) nel caso in cui il professionista esegua sia prestazioni principali che parziali il numero complessivo degli incarichi è pari a settantacinque di cui trenta per prestazioni principali e quarantacinque per prestazioni parziali;
§2. I limiti massimi previsti dal precedente paragrafo §1, sono aumentati: a) nella misura del 25%, in caso di professionisti associati, società tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un solo ambito o settore tecnico – professionali (c.d. società, associazione o raggruppamento temporaneo monodisciplinare); b) nella misura del 30%, in caso di professionisti associati, società tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un solo ambito o settore tecnico – professionali (c.d. società, associazione o raggruppamento temporaneo monodisciplinare) di cui almeno uno sia un giovane professionista tecnico, iscritto nell’albo professionale da meno di cinque anni; c) nella misura del 30% in caso di professionisti associati, società tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un due o più ambiti o settori tecnici – professionali (c.d. società, associazione o raggruppamento temporaneo multidisciplinare); d) nella misura del 35%, in caso di professionisti associati, società tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un due o più ambiti o settori tecnici – professionali (c.d. società, associazione o raggruppamento temporaneo multidisciplinare), di cui almeno uno sia un giovane professionista tecnico, iscritto nell’albo professionale da meno di cinque anni.
§3. Al fine precipuo di evitare la possibile concentrazione degli incarichi, le Parti hanno predisposto uno schema di contratto tipo, che ogni professionista deve obbligatoriamente sottoscrivere con il committente beneficiario dei contributi.
§4. Il rispetto dei limiti massimi previsti dai precedenti paragrafi §1 e §2 viene accertato avendo riguardo al singolo professionista iscritto. In presenza delle condizioni previste dalle lettere b) e d) del precedente comma 2, l’aumento è riconosciuto esclusivamente con riguardo all’attività professionale effettuata dal giovane professionista.
§5. L’inosservanza del limite massimo previsto dai precedenti commi 1 e 2 ovvero dell’obbligo stabilito dal precedente comma 3 comporta la cancellazione del professionista dall’elenco speciale di cui all’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016, nonché la revoca ovvero il non riconoscimento del contributo previsto dal medesimo articolo 34.
§6. Su motivata istanza del professionista iscritto che abbia già espletato un numero di incarichi afferenti ad interventi di ricostruzione privata ammessi a contributo, superiore al 70% dei limiti previsti dai precedenti paragrafi §1 e§2, può essere autorizzata, per una sola volta, con apposito provvedimento del Commissario straordinario del Governo, l’assunzione di incarichi oltre i limiti di cui ai predetti paragrafi §1 e§2. L’autorizzazione può essere rilasciata soltanto in presenza di comprovati e documentati requisiti di affidabilità e di professionalità nello svolgimento dell’attività connessa alla ricostruzione privata, come disciplinata dal decreto legge n. 189 del 2016 e s.m.i. e dalle ordinanze commissariali, e di un’adeguata e documentata capacità, anche di tipo organizzativo, proporzionata al numero ovvero al valore complessivo degli ulteriori incarichi indicati nell’istanza. In caso di accoglimento, con il provvedimento di autorizzazione, viene determinato il numero massimo ovvero l’importo massimo degli incarichi professionali conferibili oltre i limiti previsti dai sopra menzionati paragrafi §1 e§2.
§7. La Rete Nazionale delle Professioni dell’area tecnica e scientifica precisa che l’inosservanza del limite massimo previsto dal precedente paragrafi §1 e§2 ovvero dell’obbligo stabilito dal precedente paragrafo §6 integra una condotta suscettibile di valutazione sul piano deontologico.

Articolo 7
Disciplina delle spese tecniche
§1. Il Commissario straordinario intende stabilire: a) un limite massimo per il contributo ammissibile relativo alle prestazioni professionali e alle spese tecniche dei professionisti abilitati nel caso di interventi di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione degli immobili privati, danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, ammessi al contributo dalle vigenti disposizioni in materia, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 34, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189; b) un limite massimo per il contributo ammissibile per ciascuna delle attività effettuata dai professionisti.
§2. Le prestazioni tecniche che dovranno essere correntemente svolte negli interventi di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione degli edifici danneggiati risultano essere:
a) progetto delle opere architettoniche, strutturali, impiantistiche ed altre, compresi: rilievo del danno e tipologie strutturali, particolari costruttivi, computo metrico estimativo e capitolato speciale di appalto, eventuale redazione scheda AeDES, se ricompresa nell’affidamento dell’incarico;
b) direzione dei lavori di opere architettoniche, strutturali, impiantistiche ed altre, compresa relativa contabilità, liquidazioni ed assistenza al collaudo;
c) coordinamento della sicurezza nei cantieri, sia in fase di progettazione che di esecuzione lavori;
d) collaudo strutturale.
§3. Il contributo massimo ammissibile per le prestazioni descritte al precedente punto 2 (onorari compresivi delle spese) è riconosciuto nelle percentuali indicate in base alla tipologia delle attività ed agli importi dei lavori descritti nel successivo articolo 8, e viene quantificato al netto dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali.
§4. Nel caso di affidamento di incarichi separati non verranno riconosciute eventuali maggiorazioni.
§5. Sono escluse dalle spese per le prestazioni tecniche, anche quelle specialistiche, e ricomprese all’interno dei costi degli interventi ammissibili, le “indagini e prelievi per valutare caratteristiche dei terreni ai fini della redazione della relazione geologica/geotecnica, per i materiali da costruzione”, le “prove di laboratorio connesse”.
§6. Le indagini ed i prelievi per valutare le caratteristiche dei terreni, ai fini della redazione della relazione geologica/geotecnica, e dei materiali da costruzione e le prove di laboratorio connesse di cui al paragrafo 5, oggetto di un piano d’indagini preventivamente concordato tra il geologo ed il progettista strutturale, sono riconosciute tra i costi ammissibili nei seguenti limiti massimi percentuali:
– fino al 3,00% del costo dell’intervento (lavori ammessi a contributo), qualora tale costo sia di importo minore o uguale ad € 500.000,00;
– fino all’1,50% del costo dell’intervento (lavori ammessi a contributo), sull’ importo eccedente € 500.000,00 e fino ad € 1.000.000;
– fino all’0,75% del costo dell’intervento (lavori ammessi a contributo), sull’importo eccedente ad € 1.000.000,00 e fino ad € 2.000.000,00 Euro;
– fino all’0,35% del costo dell’intervento (lavori ammessi a contributo) oltre ad € 2.000.000,00.

Articolo 8
Contributo per le spese tecniche
§1. La percentuale indicata al comma 5 dell’articolo 34 del decreto legge n. 189/2016, come integrato e modificato dal decreto legge n. 8 del 2017, pari al 12,5% costituisce il valore massimo del contributo erogato per le spese tecniche dal Commissario Straordinario ed è differenziata, come di seguito descritto, sulla base:
a) della tipologia delle attività;
b) all’importo dei lavori.
§2. Per la delocalizzazione delle attività economiche la percentuale massima per tutte le prestazioni professionali risulta, senza articolazioni in base all’importo dei lavori, pari a:
a) 3 % per gli interventi di cui alla lett. a) dell’art. 1, comma 2, dell’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016;
b) 8 % per gli interventi di cui alle lettere b) e d) dell’art. 1, comma 2, dell’ordinanza 9 del 14 dicembre 2016.
§ 3. Per gli interventi relativi ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione degli immobili relativi alle attività economiche, con tipologia prefabbricata o similare, la percentuale massima, differenziata in base all’importo dei lavori, è la seguente:
– per lavori con importi fino a € 500.000,00 -> 11,5%
– per lavori con importi eccedenti € 500.000,00 fino a € 1.000.000,00 -> 9%
– per lavori con importi eccedenti € 1.000.000,00 fino a € 2.000.000,00 -> 8%
– per lavori con importi eccedenti a € 2.000.000,00 -> 7%
§4. Per gli interventi relativi ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione per gli edifici residenziali, prevalentemente residenziali o riconducibili alla tipologia residenziale, la percentuale massima, differenziata sulla base dei diversi importi dei lavori, è la seguente:
– per lavori con importi fino a € 150.000,00 -> 12,5%
– per lavori con importi eccedenti € 150.000,00 fino a € 500.000,00 -> 12%
– per lavori con importi eccedenti € 500.000,00 fino a € 1.000.000,00 -> 10%
– per lavori con importi eccedenti € 1.000.000,00 fino a € 2.000.000,00 -> 8,5%
– per lavori con importi eccedenti a € 2.000.000,00 -> 7,5%
§5 Il contributo minimo riconosciuto sull’insieme delle spese tecniche del presente protocollo, per una pratica relativa ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione per gli edifici residenziali, indipendentemente dall’importo dei lavori, è comunque non inferiore ad € 6.000,00.
§6. Per gli interventi relativi ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione previsti per i precedenti paragrafi §3 e §4, la percentuale massima, differenziata sulla base delle diverse prestazioni tecniche che dovranno essere correntemente svolte ed indipendentemente dall’importo dei lavori, è la seguente:
a) progetto di opere architettoniche, strutturali, impiantistiche ed altre (se necessari): -> 54%
b) direzione dei lavori: -> 33%
c) coordinamento della sicurezza nei cantieri: -> 9%
d) collaudo strutturale. -> 4%

Articolo 9
Contributo aggiuntivo per prestazioni specialistiche
§1. Ai sensi dell’articolo 34, comma 5, ultimo periodo, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, è riconosciuto un contributo aggiuntivo nella misura massima del 2% per le seguenti prestazioni:
a) per la relazione geologica, escluse le indagini e comprese le spese, effettuata a supporto della redazione del progetto strutturale e che costituisce prestazione non sub-appaltabile, il contributo aggiuntivo è riconosciuto nei seguenti limiti massimi percentuali:
– per lavori con importi fino a € 500.000,00 -> 1,4%
– per lavori con importi eccedenti € 500.000,00 fino a € 1.000.000,00 -> 1%
– per lavori con importi eccedenti € 1.000.000,00 fino a € 2.000.000,00 -> 0,7%
– per lavori con importi eccedenti a € 2.000.000,00 -> 0,5%
Il contributo minimo riconosciuto per le prestazioni geologiche è stabilito in misura non inferiore ad € 1.000,00.
b) per le ulteriori prestazioni specialistiche, strettamente dipendenti dalla tipologia dell’intervento che esulano dalla attività tecnica professionale ordinaria, il contributo aggiuntivo è riconosciuto nei seguenti limiti massimi percentuali:
– pratiche di accatastamento (relative alle nuove costruzioni) fino all’0,4%,
– relazioni ambientali e/o paesaggistiche necessarie in presenza di vincoli specifici e documentati fino all’0,4%;
– rilievo storico-critico, nel caso di beni culturali sottoposti alla tutela prevista dal D.lgs. n. 42 del 2004 fino all’0,7%;
§2. Qualora vengano effettuate più prestazioni aggiuntive, il contributo aggiuntivo è riconosciuto esclusivamente entro il limite massimo del 2% del costo dell’intervento.
§3. È ammesso il riconoscimento del contributo aggiuntivo soltanto allorquando le prestazioni aggiuntive siano effettivamente svolte e documentate contemporaneamente alla redazione del progetto o all’esecuzione dei lavori.
§4. Qualora le prestazioni aggiuntive siano effettuate da professionisti diversi dall’affidatario dell’incarico, ai fini del riconoscimento del contributo aggiuntivo è necessaria anche la produzione delle fatture emesse dall’esecutore delle prestazioni.

Articolo 10
Criteri finalizzati alla predisposizione del contratto tipo
§1. Il Commissario Straordinario e la Rete Nazionale delle Professioni dell’area tecnica e scientifica convengono sulla necessità che tutte le attività professionali relative alla ricostruzione privata post-sisma 2016 sono obbligatoriamente assoggettate alla preventiva stipula del contratto tipo tra il committente, beneficiario del contributo, ed il professionista.
§2 I principali contenuti del contratto tipo tra il committente ed il professionista risultano essere:
a) il contratto relativo alle prestazioni professionali, relativo agli interventi disciplinati dalle ordinanze del Commissario Straordinario n. 13/2017 e n. 19/2017 e l.m.i., deve essere depositato, utilizzando la piattaforma tecnologica, entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione;
b) la mancata sottoscrizione preventiva o il mancato deposito del contratto nei termini indicati costituiscono grave violazione che comporta la revoca dell’incarico professionale;
c) il contratto relativo alle prestazioni professionali per la riparazione con rafforzamento locale deve essere allegato e depositato al momento della presentazione dell’istanza ai sensi dell’articolo 8 del decreto legge n. 189 del 2016;
d) i contratti relativi alle prestazioni professionali per gli interventi di messa in sicurezza e per le delocalizzazioni attività economiche non devono essere depositati;
e) l’affidamento della compilazione della scheda AEDES, se non ricompresa tra le prestazioni professionali di cui ai contratti delle lettere a) e c) del presente comma può effettuarsi con lettera d’incarico;
f) il professionista è obbligato ad indicare nel contratto di cui al comma a) del presente paragrafo il numero progressivo dei lavori assunti per la ricostruzione post-sisma 2016 e l’importo raggiunto con i precedenti incarichi, al fine di evitare il superamento dei limiti di cui all’art. 6 comma 1;
g) il professionista è obbligato ad assicurare la tracciabilità di tutti i pagamenti relativi a tutte le prestazioni della ricostruzione post-sisma 2016, indicate in precedenza, con l’apertura di un conto corrente dedicato esclusivamente a tali attività e per ogni pagamento si deve far riferimento al CUP assegnato ai lavori;
h) i termini per l’espletamento dell’incarico di progettazione sono quelli previsti, per le varie procedure che saranno poste in essere dal Commissario Straordinario: danni lievi, delocalizzazione attività comprese quelle agricole, ricostruzione immediata delle imprese, ricostruzione edifici con danni gravi o gravissimi, recupero integrato dei centri e nuclei storici gravemente danneggiati o distrutti, con le ordinanze che saranno progressivamente emesse dal Commissario;
i) tra il committente ed il professionista possono essere previsti anche tempi di consegna dei progetti inferiori a quelli previsti dalle ordinanze, eventualmente prorogabili con accordo tra le parti e comunque non oltre i termini di consegna previsti dalle specifiche ordinanze;
l) la mancata presentazione del progetto, nei termini massimi indicati dal Commissario, per responsabilità del tecnico incaricato, comporta la risoluzione espressa del contratto senza il riconoscimento di alcun compenso e/o indennizzo al professionista per l’attività svolta;
m) la mancata redazione e consegna degli stati di avanzamento o dello stato finale dei lavori comporta l’applicazione di una sanzione con conseguente decurtazione dell’importo delle spese tecniche riconosciute;
n) Il compenso per le prestazioni professionali relative ai lavori, i cui costi risultano ammissibili al contributo, è esclusivamente quello derivante dalla applicazione delle percentuali massime stabilite negli artt. 8 e 9 del presente protocollo d’intesa;
o) Per i lavori, i cui costi non risultano ammissibili a contributo, le parti determinano di comune accordo l’entità del compenso professionale.
§3. Il Commissario Straordinario si obbliga a prevedere che, dopo l’approvazione del progetto e la quantificazione del contributo spettante, con provvedimento del Vice Commissario o suo delegato, emesso con la procedura della piattaforma tecnologica, possa procedersi, a richiesta degli interessati, alla liquidazione dell’80% del compenso relativo alle attività di progettazione. L’importo residuo verrà corrisposto ai professionisti in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori.
§4. Con riferimento ai lavori, i cui costi risultino ammissibili a contributo, è fatto divieto di richiedere al committente il pagamento di acconti.

Articolo 11
Contratto tipo tra committente e professionista
§1. Le Parti danno atto di aver provveduto ad elaborare, sulla base dei criteri previsti nel precedente articolo 10, lo schema tipo di contratto, costituente l’Allegato n. 1 del Protocollo d’intesa e che verrà recepito in un’apposita ordinanza emessa dal Commissario straordinario ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 34 del decreto legge n. 189 del 2016.

Articolo 12
Ratifica da parte dei Consigli Nazionali degli Ordini professionali
§1. Il presente Protocollo d’intesa sarà oggetto di ratifica da parte dei Consigli Nazionali degli Ordini professionali aderenti alla Rete Nazionale delle Professioni dell’area tecnica e scientifica.

Articolo 13
Durata
§1. Il presente Protocollo d’intesa è immediatamente efficace ed ha durata sino al 31 dicembre 2018, termine della gestione straordinaria individuata dall’articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016, salvo proroga o rinnovo.
§2. Il presente Protocollo d’intesa, redatto in numero 2 originali, consta di n. 15 pagine e viene sottoscritto con firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto.
– Sig. VASCO ERRANI, Commissario Straordinario del Governo
– Ing. ARMANDO ZAMBRANO, Coordinatore della Rete Nazionale delle Professioni dell’area tecnica e scientifica
– Il Dottore Agronomo Andrea Sisti, Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali;
– L’Arch. Giuseppe Cappochin, Presidente del Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori;
– L’Ing. Armando Zambrano Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri;
– Il Geom. Maurizio Savoncelli, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati;
– Il Geologo Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi;
– Il Perito Giampiero Giovannetti, Presidente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati;
– Il Chimico Nausica Orlandi, Presidente del Consiglio Nazionale dei Chimici;
– Il Tecnologo Alimentare Carla Brienza, Presidente del Consiglio Nazionale dei Tecnologi Alimentari;

Allegato B
Schema di protocollo d’intesa tra il Commissario Straordinario ed il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali recante Criteri generali e requisiti minimi per l’iscrizione nell’Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all’articolo 34, commi 1, 2, 5 e 7, Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell’Osservatorio della ricostruzione.

Protocollo d’intesa recante i criteri generali e requisiti minimi per l’iscrizione nell’Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all’articolo 34, commi 1, 2, 5 e 7, Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell’Osservatorio della ricostruzione.

Tra
Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016
E
Il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali
L’anno______, il giorno_____________del mese di___________, presso la sede del Commissario Straordinario per la per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, sita in Roma, Largo Chigi, n. 19:
– il Sig. VASCO ERRANI, Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016
– L’agrotecnico ROBERTO ORLANDI, il quale interviene in rappresentanza del Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 (d’ora in poi, solo decreto legge n. 189 del 2016);
Visto il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 2017, n. 33, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017”, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017 (d’ora in poi, solo decreto legge n. 8 del 2017);
Visto l’articolo 2 del citato decreto legge n. 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” e, in particolare: a) il primo comma che, alla lettera g), attribuisce al Commissario Straordinario il compito di adottare e gestire l’elenco speciale di cui all’articolo 34 del medesimo decreto legge, raccordandosi con le autorità preposte per lo svolgimento delle attività di prevenzione contro le infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi di ricostruzione; b) il secondo comma che, per le esercizio delle funzioni di cui al comma 1, consente al Commissario straordinario di emanare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell’ambito della cabina di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.
Visto l’articolo 31, commi 2 e 3, del citato decreto legge n. 189 del 2016 che prevede: a) la perdita totale del contributo erogato nel caso di inadempimento dell’obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste italiane s.p.a. per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati di cui all’articolo 34 per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione; b) la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all’importo della transazione effettuata, in caso di inadempimento ad uno degli ulteriori obblighi di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Visto l’articolo 34 del citato decreto legge n. 189 del 2016, come integrato e modificato dal decreto legge n. 8 del 2017 che, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l’istituzione di elenco speciale dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale»), stabilendo, altresì: a) al comma 2, che “i soggetti privati conferiscono gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti nell’elenco di cui al comma 1″; b) al comma 4, che “il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l’affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 della legge 20 maggio 2016 n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa ”; c) al comma 7 che sono escluse dal conteggio del numero degli incarichi gli interventi di cui all’articolo 8 del decreto legge n. 189 del 2016;
Considerato che, in base alle previsioni contenute nel sopra menzionato articolo 34, il Commissario Straordinario, anche attraverso provvedimenti adottati ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016: a) individua i criteri generali ed i requisiti minimi per l’iscrizione nello «elenco speciale» (comma 1); b) detta la disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto con riguardo a tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata nella misura massima del 12,5 per cento, nonché dell’ulteriore contributo (c.d contributo aggiuntivo) previsto, con esclusivo riguardo alle indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento (comma 5), entrambi al netto dell’IVA e dei versamenti previdenziali; c) con riguardo agli interventi di ricostruzione privata, elabora criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale (comma 7);
Rilevato che i criteri previsti dal sopra menzionato articolo 34 possono essere raggruppati in due macro-categorie:
1) criteri per la qualificazione dei professionisti ai fini dell’iscrizione all’Elenco speciali;
2) criteri finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi.
Rilevato che l’articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come integrato e modificato dal decreto legge n. 8 del 2017, stabilisce un limite all’entità del contributo pubblico che può essere riconosciuto per le prestazioni necessarie nello svolgimento dell’attività tecnica prevedibile per interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione di edifici danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, ma non anche criteri per la determinazione dei compensi dovuti al professionista incaricato;
Considerato che, nel caso di interventi di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione sia delle opere pubbliche e beni culturali che degli privati, danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, per i quali sia stato accertato il nesso di causalità, appare necessario procedere all’individuazione del limite massimo ammissibile al finanziamento per il contributo relativo alle spese tecniche dei professionisti abilitati, sulla base dei seguenti criteri: a) descrizione della tipologia di prestazioni e di spese tecniche suscettibili di contributo e di quelle escluse; b) qualificazione della percentuale del 12,5% indicata al comma 5 dell’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016, come valore massimo del contributo erogato, ed individuazione di un contributo minimo pari al 7,5% al fine di tenere conto della diversa natura, importanza e complessità della prestazione tecnica richiesta al professionista; c) descrizione delle prestazioni specialistiche, suscettibili di contribuzione c.d. integrativa ai sensi del medesimo comma 5, e previsione di una graduazione dell’entità del contributo c.d. integrativo che, fermo il limite del 2%, tenga conto della diversa natura, importanza e complessità della prestazione tecnica richiesta al professionista;
Ravvisata l’opportunità di individuare, all’esito di un confronto di tipo collaborativo con la Rete Nazionale delle Professioni dell’area tecnica e scientifica finalizzato ad assicurare la massima condivisione del contenuto dell’emanata ordinanza commissariale e prevenire possibili contestazioni da parte dei professionisti: a) i criteri generali ed i requisiti minimi per l’iscrizione nello «elenco speciale»; b) la disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto dall’articolo 34, comma 5, del medesimo decreto legge, con riguardo a tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, nella misura massima del 12,5% per cento e quella minima del 7,5%, nonché dell’ulteriore contributo (c.d contributo aggiuntivo) previsto, con esclusivo riguardo alle indagini o prestazioni specialistiche, nella misura del 2 per cento, secondo i criteri sopra descritti; c) in attuazione delle previsioni contenute nell’articolo 34, comma 7, del medesimo decreto legge, con riguardo agli interventi di ricostruzione privata, ad esclusione dei danni lievi e degli interventi emergenziali, i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale;
Ravvisata l’opportunità di sottoscrivere un apposito protocollo d’intesa con i Presidenti degli Ordini e Collegi professionali aderenti alla Rete ed al Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali: a) al fine di disciplinare lo svolgimento da parte dei professionisti dell’attività prevista dall’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016b) al fine di individuare la composizione e le funzioni dell’Osservatorio Nazionale previsto dall’articolo 2, comma 5, dell’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016c) al fine di elaborare uno schema di contratto – tipo, contenente una disciplina dei rapporti tra committente e professionista, conforme alle previsioni contenute nell’articolo 34 del sopra menzionato decreto legge e nella presenta ordinanza; d) al fine di prevedere l’obbligo dei professionisti iscritti nell’elenco previsto dal citato articolo 34 di accettare il conferimento dell’incarichi esclusivamente mediante contratti aventi le medesime carattere del sopra menzionato contratto – tipo;
Vista la proposta della Rete Nazionale delle professioni dell’area tecnica e scientifica inviata con nota del 29 novembre 2016 prot. 527/2016, acquisita in data 2 dicembre 2016, prot. n. 344 ed ai successivi incontri intercorsi dopo la pubblicazione del decreto legge n. 8 del 2017;
Visto il verbale sottoscritto a seguito dell’incontro del 1° dicembre 2016 tra il Commissario Straordinario, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ed i rappresentanti della Rete delle Professioni dell’area tecnica e scientifica;
Visto l’ulteriore verbale sottoscritto a seguito dell’incontro del 5 gennaio 2017 tra il Commissario Straordinario ed i rappresentanti della Rete delle Professioni dell’area tecnica e scientifica;
Atteso che a seguito degli ulteriori incontri intercorsi si è convenuto con i rappresentanti della Rete delle Professioni dell’area tecnica e scientifica in ordine all’individuazione delle attività di ricostruzione soggette alla limitazione degli incarichi e sull’introduzione di una quantificazione degli incarichi cosiddetti parziali;
Viste le modifiche ed integrazioni al decreto legge n. 189 del 2016 introdotte dal decreto legge n. 8 del 2017, convertito in l. 45/2017, da cui consegue la riformulazione del protocollo d’intesa e dello schema di contratto;
Vista l’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante “Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016” e, in particolare, gli articoli 1, 2 e 3 ed il numero complessivo delle schede AEDES che ogni professionista può redigere che viene elevato;
Vista la deliberazione della cabina di coordinamento, di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016, del 7 dicembre 2016;
Vista l’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017: “Attuazione dell’articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all’articolo 1, commi 1 e 2, dell’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016”;
Visti gli esiti del confronto del 10 maggio 2017 tra il Commissario Straordinario ed i rappresentanti della Rete delle professioni dell’area tecnica e scientifica ed il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali, da cui è emerso il mancato accordo in merito alla composizione dell’Osservatorio Nazionale;
Vista la nota della Presidente del Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi professionali del 10 maggio 2017 prot. 140/U/17 con la quale si esprime parere favorevole al nuovo schema di protocollo d’intesa e si formulano proposte in ordine alla nomina ed alla composizione dell’Osservatorio Nazionale sulla ricostruzione;
Vista la deliberazione della cabina di coordinamento, di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016, del 12 maggio 2017;
Tutto ciò premesso:

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1
Premesse
§1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo d’intesa.

Articolo 2
Oggetto
§1. Il presente Protocollo d’intesa ha come oggetto la definizione dei criteri generali e dei requisiti minimi di accesso per l’iscrizione nell’elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all’articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, lo schema di contratto tipo, il censimento dei danni e l’istituzione dell’Osservatorio della ricostruzione.

Articolo 3
Censimento dei danni
§1. Il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali assicura la massima collaborazione ed impegno dei professionisti per la redazione in tempi molto contenuti della verifica di agibilità degli edifici, con la procedura FAST, per concludere il censimento dei danni sulla base di eventuali specifici protocolli d’intesa da definire con il Dipartimento della Protezione Civile e le regioni.
§2. Il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali assicura altresì l’adesione dei professionisti alla predisposizione, dopo l’esito delle FAST, delle schede AeDES da parte dei professionisti incaricati dai beneficiari.
§3. Gli ordini professionali assicurano la collaborazione al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ed alle Regioni ed Enti Locali interessati per l’organizzazione di corsi di formazione a titolo gratuito al fine di garantire il più elevato standard professionale nella predisposizione e compilazione delle schede AeDES, consentendo l’abilitazione di nuovi tecnici.
§4. Il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali concorda sul limite massimo per la redazione delle schede AeDES stabilito, con l’ordinanza n. 10 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni, in numero di 60 per ogni professionista individuale.

Articolo 4
Osservatorio Nazionale della ricostruzione post sisma 2016
§1. Il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali ed il Commissario conviene sulla necessità della costituzione di un Osservatorio Nazionale della ricostruzione post-sisma 2016 che vigili sull’attività dei professionisti.
§2. L’Osservatorio è composto da tre rappresentanti della struttura del Commissario Straordinario, di cui uno con funzioni di presidente, e da quattro rappresentanti della Rete delle Professioni dell’area tecnica e scientifica.
§3. L’Osservatorio propone al Commissario le sanzioni da applicare nel caso in cui il professionista presenti un numero di schede AeDES incongrue superiori a tre, ai sensi dell’articolo 2 comma 5 dell’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, secondo modalità e procedure che saranno successivamente concordate tra Commissario ed il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali.
§4. Il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali si obbliga a comunicare, con cadenza trimestrale, le sanzioni disciplinari comminate dagli ordini professionali nei confronti dei professionisti al fine dell’aggiornamento dell’elenco speciale di cui all’articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Articolo 5
Criteri e requisiti minimi per l’iscrizione dei professionisti abilitati all’Elenco speciale
§1. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale, di cui all’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016, il professionista deve attestare, nella domanda di iscrizione, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, il possesso dei seguenti requisiti:
a) essere iscritto all’albo professionale;
b) non essere soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione (o più grave) al momento della pubblicazione dell’avviso per la formazione dell’elenco;
c) non aver riportato condanne con sentenza definitiva ovvero decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e non essere sottoposto a provvedimenti restrittivi per reati contro il patrimonio o contro la Pubblica Amministrazione. La causa di esclusione perdura nei limiti della durata della pena ovvero della misura restrittiva, fatte salve le eventuali pene accessorie;
d) non essere destinatario di uno dei provvedimenti previsti dall’articolo 80, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
e) essere in regola con la contribuzione obbligatoria, accertata attraverso attestato della Cassa previdenziale di riferimento;
f) rispettare gli obblighi deontologici e professionali;
g) essere un operatore economico professionale riconducibile, con riferimento alle opere pubbliche, ad una delle categorie previste dall’articolo 46 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero, con riferimento alle opere private, ad una delle seguenti categorie soggettive (ferma restando l’equivalenza per i professionisti UE aventi sede o stabilizzati in altri stati membri): professionisti individuali; professionisti associati; società tra professionisti di cui al DM 8 febbraio 2013, n. 34 attuativo dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183; raggruppamenti temporanei fra operatori economici professionali riconducibili alle sopraindicate categorie;
h) requisiti di affidabilità e di professionalità, adeguati e proporzionati alla natura ed alla tipologia dell’attività che si intende svolgere, comprovata mediante apposito curriculum vitae, contenente le informazioni essenziali e la descrizione della struttura organizzativa (personale e risorse strumentali), esistente al momento della presentazione della domanda di iscrizione ed impiegabile per lo svolgimento dell’attività;
i) esistenza di idonea polizza assicurativa di cui all’articolo 5 del DPR 7 agosto 2012, n. 137;
j) essere in regola con gli obblighi formativi di cui all’articolo 7 del DPR 7 agosto 2012, n. 137.
§2. In caso di sopravvenuta insussistenza di uno dei requisiti previsti dalle lettere da a) ad j) del precedente paragrafo §1 il professionista è automaticamente cancellato dall’elenco speciale.

Articolo 6
Criteri finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi
§1. Al fine precipuo di evitare la possibile concentrazione degli incarichi di progettazione ed esecuzione degli interventi per la ricostruzione privata, il Commissario straordinario, esaminata la proposta formulata dalla Rete Nazionale delle Professioni dell’area tecnica e scientifica con la nota del 29 novembre 2016 prot. 527/2016 e le modifiche introdotte dal decreto legge n. 8 del 2017, stabilisce che:
a) è vietato il conferimento di incarichi professionali per un importo massimo di lavori pari o superiore, complessivamente, ad Euro venticinquemilioni;
b) indipendentemente dall’importo dei lavori, nessun professionista può assumere un numero di incarichi professionali superiore a trenta;
c) i limiti previsti alle lettere a) e b) del presente paragrafo, dell’importo massimo dei lavori e dei trenta incarichi professionali, si applicano esclusivamente agli interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione delle attività produttive e degli immobili ad uso residenziale di cui alle ordinanze del Commissario Straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017n. 19 del 7 aprile 2017 e l.m.i.;
d) le prestazioni principali rese nei limiti di cui ai commi a), b), c) del presente paragrafo sono: la progettazione architettonica e la direzione dei lavori;
e) il numero delle prestazioni parziali relative agli interventi di cui ai commi a), b), e c) del presente paragrafo è fissato in settantacinque. Nelle prestazioni parziali sono ricomprese: rilievi dell’edificio, progettazione impiantistica, progettazione strutturale, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità dei lavori, collaudo statico, relazione geologica;
f) nel caso in cui il professionista esegua sia prestazioni principali che parziali il numero complessivo degli incarichi è pari a settantacinque di cui trenta per prestazioni principali e quarantacinque per prestazioni parziali;
§2. I limiti massimi previsti dal precedente paragrafo §1, sono aumentati: a) nella misura del 25%, in caso di professionisti associati, società tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un solo ambito o settore tecnico – professionali (c.d. società, associazione o raggruppamento temporaneo monodisciplinare); b) nella misura del 30%, in caso di professionisti associati, società tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un solo ambito o settore tecnico – professionali (c.d. società, associazione o raggruppamento temporaneo monodisciplinare) di cui almeno uno sia un giovane professionista tecnico, iscritto nell’albo professionale da meno di cinque anni; c) nella misura del 30% in caso di professionisti associati, società tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un due o più ambiti o settori tecnici – professionali (c.d. società, associazione o raggruppamento temporaneo multidisciplinare); d) nella misura del 35%, in caso di professionisti associati, società tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un due o più ambiti o settori tecnici – professionali (c.d. società, associazione o raggruppamento temporaneo multidisciplinare), di cui almeno uno sia un giovane professionista tecnico, iscritto nell’albo professionale da meno di cinque anni.
§3. Al fine precipuo di evitare la possibile concentrazione degli incarichi, le Parti hanno predisposto uno schema di contratto tipo, che ogni professionista deve obbligatoriamente sottoscrivere con il committente beneficiario dei contributi.
§4. Il rispetto dei limiti massimi previsti dai precedenti paragrafi §1 e §2 viene accertato avendo riguardo al singolo professionista iscritto. In presenza delle condizioni previste dalle lettere b) e d) del precedente comma 2, l’aumento è riconosciuto esclusivamente con riguardo all’attività professionale effettuata dal giovane professionista.
§5. L’inosservanza del limite massimo previsto dai precedenti commi 1 e 2 ovvero dell’obbligo stabilito dal precedente comma 3 comporta la cancellazione del professionista dall’elenco speciale di cui all’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016, nonché il non riconoscimento del contributo previsto dal medesimo articolo 34 ovvero la decadenza dallo stesso, con conseguente obbligo di restituzione delle somme già percepite.
§6. Su motivata istanza del professionista iscritto che abbia già espletato un numero di incarichi afferenti ad interventi di ricostruzione privata ammessi a contributo, superiore al 70% dei limiti previsti dai precedenti paragrafi §1 e§2, può essere autorizzata, per una sola volta, con apposito provvedimento del Commissario straordinario del Governo, l’assunzione di incarichi oltre i limiti di cui ai predetti paragrafi §1 e§2. L’autorizzazione può essere rilasciata soltanto in presenza di comprovati e documentati requisiti di affidabilità e di professionalità nello svolgimento dell’attività connessa alla ricostruzione privata, come disciplinata dal decreto legge n. 189 del 2016 e s.m.i. e dalle ordinanze commissariali, e di un’adeguata e documentata capacità, anche di tipo organizzativo, proporzionata al numero ovvero al valore complessivo degli ulteriori incarichi indicati nell’istanza. In caso di accoglimento, con il provvedimento di autorizzazione, viene determinato il numero massimo ovvero l’importo massimo degli incarichi professionali conferibili oltre i limiti previsti dai sopra menzionati paragrafi §1 e§2.
§7. Il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali precisa che l’inosservanza del limite massimo previsto dal precedente paragrafi §1 e§2 ovvero dell’obbligo stabilito dal precedente paragrafo §6 integra una condotta suscettibile di valutazione sul piano deontologico.

Articolo 7
Disciplina delle spese tecniche
§1. Il Commissario straordinario intende stabilire: a) un limite massimo per il contributo ammissibile relativo alle prestazioni professionali e alle spese tecniche dei professionisti abilitati nel caso di interventi di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione degli immobili privati, danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, ammessi al contributo dalle vigenti disposizioni in materia, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 34, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189; b) un limite massimo per il contributo ammissibile per ciascuna delle attività effettuata dai professionisti.
§2. Le prestazioni tecniche che dovranno essere correntemente svolte negli interventi di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione degli edifici danneggiati risultano essere:
a) progetto delle opere architettoniche, strutturali, impiantistiche ed altre, compresi: rilievo del danno e tipologie strutturali, particolari costruttivi, computo metrico estimativo e capitolato speciale di appalto, eventuale redazione scheda AeDES, se ricompresa nell’affidamento dell’incarico;
b) direzione dei lavori di opere architettoniche, strutturali, impiantistiche ed altre, compresa relativa contabilità, liquidazioni ed assistenza al collaudo;
c) coordinamento della sicurezza nei cantieri, sia in fase di progettazione che di esecuzione lavori;
d) collaudo strutturale.
§3. Il contributo massimo ammissibile per le prestazioni descritte al precedente punto 2 (onorari compresivi delle spese) è riconosciuto nelle percentuali indicate in base alla tipologia delle attività ed agli importi dei lavori descritti nel successivo articolo 8, e viene quantificato al netto dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali.
§4. Nel caso di affidamento di incarichi separati non verranno riconosciute eventuali maggiorazioni.
§5. Sono escluse dalle spese per le prestazioni tecniche, anche quelle specialistiche, e ricomprese all’interno dei costi degli interventi ammissibili, le “indagini e prelievi per valutare caratteristiche dei terreni ai fini della redazione della relazione geologica/geotecnica, per i materiali da costruzione”, le “prove di laboratorio connesse”.
§6. Le indagini ed i prelievi per valutare le caratteristiche dei terreni, ai fini della redazione della relazione geologica/geotecnica, e dei materiali da costruzione e le prove di laboratorio connesse di cui al paragrafo 5, oggetto di un piano d’indagini preventivamente concordato tra il geologo ed il progettista strutturale, sono riconosciute tra i costi ammissibili nei seguenti limiti massimi percentuali:
– fino al 3,00% del costo dell’intervento (lavori ammessi a contributo), qualora tale costo sia di importo minore o uguale ad € 500.000,00;
– fino all’1,50% del costo dell’intervento (lavori ammessi a contributo), sull’ importo eccedente € 500.000,00 e fino ad € 1.000.000;
– fino all’0,75% del costo dell’intervento (lavori ammessi a contributo), sull’importo eccedente ad € 1.000.000,00 e fino ad € 2.000.000,00 Euro;
– fino all’0,35% del costo dell’intervento (lavori ammessi a contributo) oltre ad € 2.000.000,00.

Articolo 8
Contributo per le spese tecniche
§1. La percentuale indicata al comma 5 dell’articolo 34 del decreto legge n. 189/2016, come integrato e modificato dal decreto legge n. 8 del 2017, pari al 12,5% costituisce il valore massimo del contributo erogato per le spese tecniche dal Commissario Straordinario ed è differenziata, come di seguito descritto, sulla base:
a) della tipologia delle attività;
b) all’importo dei lavori.
§2. Per la delocalizzazione delle attività economiche la percentuale massima per tutte le prestazioni professionali risulta, senza articolazioni in base all’importo dei lavori, pari a:
a) 3 % per gli interventi di cui alla lett. a) dell’art. 1, comma 2, dell’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016;
b) 8 % per gli interventi di cui alla lettere b) e d) dell’art. 1, comma 2, dell’ordinanza 9 del 14 dicembre 2016.
§ 3. Per gli interventi relativi ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione degli immobili relativi alle attività economiche, con tipologia prefabbricata o similare, la percentuale massima, differenziata in base all’importo dei lavori, è la seguente:
– per lavori con importi fino a € 500.000,00 -> 11,5%
– per lavori con importi eccedenti € 500.000,00 fino a € 1.000.000,00 -> 9%
– per lavori con importi eccedenti € 1.000.000,00 fino a € 2.000.000,00 -> 8%
– per lavori con importi eccedenti a € 2.000.000,00 -> 7%
§4. Per gli interventi relativi ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione per gli edifici residenziali, prevalentemente residenziali o riconducibili alla tipologia residenziale, la percentuale massima, differenziata sulla base dei diversi importi dei lavori, è la seguente:
– per lavori con importi fino a € 150.000,00 -> 12,5%
– per lavori con importi eccedenti € 150.000,00 fino a € 500.000,00 -> 12%
– per lavori con importi eccedenti € 500.000,00 fino a € 1.000.000,00 -> 10%
– per lavori con importi eccedenti € 1.000.000,00 fino a € 2.000.000,00 -> 8,5%
– per lavori con importi eccedenti a € 2.000.000,00 -> 7,5%
§5 Il contributo minimo riconosciuto sull’insieme delle spese tecniche del presente protocollo, per una pratica relativa ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione per gli edifici residenziali, indipendentemente dall’importo dei lavori, è comunque non inferiore ad € 6.000,00.
§6. Per gli interventi relativi ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione previsti per i precedenti paragrafi §3 e §4, la percentuale massima, differenziata sulla base delle diverse prestazioni tecniche che dovranno essere correntemente svolte ed indipendentemente dall’importo dei lavori, è la seguente:
a) progetto di opere architettoniche, strutturali, impiantistiche ed altre (se necessari): -> 54%
b) direzione dei lavori: -> 33%
c) coordinamento della sicurezza nei cantieri: -> 9%
d) collaudo strutturale. -> 4%

Articolo 9
Contributo aggiuntivo per prestazioni specialistiche
§1. Ai sensi dell’articolo 34, comma 5, ultimo periodo, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, è riconosciuto un contributo aggiuntivo nella misura massima del 2% per le seguenti prestazioni:
a) per la relazione geologica, escluse le indagini e comprese le spese, effettuata a supporto della redazione del progetto strutturale e che costituisce prestazione non sub-appaltabile, il contributo aggiuntivo è riconosciuto nei seguenti limiti massimi percentuali:
– per lavori con importi fino a € 500.000,00 -> 1,4%
– per lavori con importi eccedenti € 500.000,00 fino a € 1.000.000,00 -> 1%
– per lavori con importi eccedenti € 1.000.000,00 fino a € 2.000.000,00 -> 0,7%
– per lavori con importi eccedenti a € 2.000.000,00 -> 0,5%
Il contributo minimo riconosciuto per le prestazioni geologiche è stabilito in misura non inferiore ad € 1.000,00.
b) per le ulteriori prestazioni specialistiche, strettamente dipendenti dalla tipologia dell’intervento che esulano dalla attività tecnica professionale ordinaria, il contributo aggiuntivo è riconosciuto nei seguenti limiti massimi percentuali:
– pratiche di accatastamento (relative alle nuove costruzioni) fino all’0,4%,
– relazioni ambientali e/o paesaggistiche necessarie in presenza di vincoli specifici e documentati fino all’0,4%;
– rilievo storico-critico, nel caso di beni culturali sottoposti alla tutela prevista dal D.lgs. n. 42 del 2004 fino all’0,7%;
§2. Qualora vengano effettuate più prestazioni aggiuntive, il contributo aggiuntivo è riconosciuto esclusivamente entro il limite massimo del 2% del costo dell’intervento.
§3. È ammesso il riconoscimento del contributo aggiuntivo soltanto allorquando le prestazioni aggiuntive siano effettivamente svolte e documentate contemporaneamente alla redazione del progetto o all’esecuzione dei lavori.
§4. Qualora le prestazioni aggiuntive siano effettuate da professionisti diversi dall’affidatario dell’incarico, ai fini del riconoscimento del contributo aggiuntivo è necessaria anche la produzione delle fatture emesse dall’esecutore delle prestazioni.

Articolo 10
Criteri finalizzati alla predisposizione del contratto tipo
§1. Il Commissario Straordinario ed il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali convengono sulla necessità che tutte le attività professionali relative alla ricostruzione privata post-sisma 2016 sono obbligatoriamente assoggettate alla preventiva stipula del contratto tipo tra il committente, beneficiario del contributo, ed il professionista.
§2.I principali contenuti del contratto tipo tra il committente ed il professionista risultano essere:
a) il contratto relativo alle prestazioni professionali, relativo agli interventi disciplinati dalle ordinanze del Commissario Straordinario n. 13/2017n. 19/2017 e l.m.i., deve essere depositato, utilizzando la piattaforma tecnologica, entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione;
b) la mancata sottoscrizione preventiva o il mancato deposito del contratto nei termini indicati costituiscono grave violazione che comporta la revoca dell’incarico professionale;
c) il contratto relativo alle prestazioni professionali per la riparazione con rafforzamento locale deve essere allegato e depositato al momento della presentazione dell’istanza ai sensi dell’articolo 8 del decreto legge n. 189 del 2016;
d) i contratti relativi alle prestazioni professionali per gli interventi di messa in sicurezza e per le delocalizzazioni attività economiche non devono essere depositati;
e) l’affidamento della compilazione della scheda AEDES, se non ricompresa tra le prestazioni professionali di cui ai contratti delle lettere a) e c) del presente comma può effettuarsi con lettera d’incarico;
f) il professionista è obbligato ad indicare nel contratto di cui al comma a) del presente paragrafo il numero progressivo dei lavori assunti per la ricostruzione post-sisma 2016 e l’importo raggiunto con i precedenti incarichi, al fine di evitare il superamento dei limiti di cui all’art. 6 comma 1;
g) il professionista è obbligato ad assicurare la tracciabilità di tutti i pagamenti relativi a tutte le prestazioni della ricostruzione post-sisma 2016, indicate in precedenza, con l’apertura di un conto corrente dedicato esclusivamente a tali attività e per ogni pagamento si deve far riferimento al CUP assegnato ai lavori;
h) i termini per l’espletamento dell’incarico di progettazione sono quelli previsti, per le varie procedure che saranno poste in essere dal Commissario Straordinario: danni lievi, delocalizzazione attività comprese quelle agricole, ricostruzione immediata delle imprese, ricostruzione edifici con danni gravi o gravissimi, recupero integrato dei centri e nuclei storici gravemente danneggiati o distrutti, con le ordinanze che saranno progressivamente emesse dal Commissario;
i) tra il committente ed il professionista possono essere previsti anche tempi di consegna dei progetti inferiori a quelli previsti dalle ordinanze, eventualmente prorogabili con accordo tra le parti e comunque non oltre i termini di consegna previsti dalle specifiche ordinanze;
l) la mancata presentazione del progetto, nei termini massimi indicati dal Commissario, per responsabilità del tecnico incaricato, comporta la risoluzione espressa del contratto senza il riconoscimento di alcun compenso e/o indennizzo al professionista per l’attività svolta;
m) la mancata redazione e consegna degli stati di avanzamento o dello stato finale dei lavori comporta l’applicazione di una sanzione con conseguente decurtazione dell’importo delle spese tecniche riconosciute;
n) Il compenso per le prestazioni professionali relative ai lavori, i cui costi risultano ammissibili al contributo, è esclusivamente quello derivante dalla applicazione delle percentuali massime stabilite negli artt. 8 e 9 del presente protocollo d’intesa;
o) Per i lavori, i cui costi non risultano ammissibili a contributo, le parti determinano di comune accordo l’entità del compenso professionale.
§3. Il Commissario Straordinario si obbliga a prevedere che, dopo l’approvazione del progetto e la quantificazione del contributo spettante, con provvedimento del Vice Commissario o suo delegato, emesso con la procedura della piattaforma tecnologica, possa procedersi, a richiesta degli interessati, alla liquidazione dell’80% del compenso relativo alle attività di progettazione. L’importo residuo verrà corrisposto ai professionisti in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori.
§4. Con riferimento ai lavori, i cui costi risultino ammissibili a contributo, è fatto divieto di richiedere al committente il pagamento di acconti.

Articolo 11
Contratto tipo tra committente e professionista
§1. Le Parti danno atto di aver provveduto ad elaborare, sulla base dei criteri previsti nel precedente articolo 10, lo schema tipo di contratto, costituente l’Allegato n. 1 del Protocollo d’intesa e che verrà recepito in un’apposita ordinanza emessa dal Commissario straordinario ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 34 del decreto legge n. 189 del 2016.

Articolo 12
Ratifica da parte del Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali
§1. Il presente Protocollo d’intesa sarà oggetto di ratifica da parte del Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali.

Articolo 13
Durata
§1. Il presente Protocollo d’intesa è immediatamente efficace ed ha durata sino al 31 dicembre 2018, termine della gestione straordinaria individuata dall’articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016, salvo proroga o rinnovo.
§2. Il presente Protocollo d’intesa, redatto in numero 2 originali, consta di n. 15 pagine e viene sottoscritto con firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto.
– Sig. VASCO ERRANI, Commissario Straordinario del Governo
– L’agrotecnico ROBERTO ORLANDI, Presidente del Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali

Allegato C
Schema contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d’opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016

L’anno ________, addì__________ del mese di _____________ in________________ tra il sottoscritto ____________________________ nato a ______________________ residente a _________________ in via _________________________ cod. fisc. _____________________ P.IVA ______________________ in qualità di ______________________________________________, di seguito denominato “Committente”
e il
_________________________________________________, di seguito indicato come “Professionista”/RTP/STP con studio in _______________________ via ______________________________ cod. fisc. _____________________ P.IVA ______________________ iscritto/i all’Albo professionale _________________________ della Provincia di _____________ al n.___ e iscritto con il n.___ all’Elenco di cui all’articolo 34, commi 6, del D.L. n. 189/2016, convertito dalla Legge n. 229 del 2016, di seguito denominato “Professionista”, che agisce nel presente contratto in qualità di capogruppo dell’RTP composto dai seguenti professionisti:
– …………………………………….
– …………………………………….
– …………………………………….
– …………………………………….
anch’essi iscritti all’Elenco di cui all’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016

Premesso che:
a) il Committente è proprietario /avente titolo di ____________________ sito _____ nel Comune di _______ (__), località ___________, via_______________________, costituit_____ da ______ (terreno, fabbricato, _________) identificat__ catastalmente al fg. _________ con i mappali _________________ , d’ora in avanti “immobile”;
b) tale immobile è dichiarato inagibile, a seguito di esito di inagibilità ___, con ordinanza sindacale n…….. del ……………….. ed è pertanto ricadente nei casi previsti dall’articolo 1, commi 1 e 2 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
c) che con ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016 n. 12 del 9 gennaio 2017 e s.m.i., sono state stabilite le regole fondamentali ed individuati i requisiti tecnici e professionali necessari per l’iscrizione dei professionisti all’elenco speciale ai sensi dell’articolo 34 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
d) che con la stessa ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 e s.m.i. il Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016 ha approvato il protocollo di intesa con la Rete delle professioni dell’area tecnica e scientifica e con il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali e lo schema di contratto tipo da stipulare tra il committente ed il professionista per i lavori di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
e) che il/i professionista/i risulta/no iscritto/i nell’Elenco speciale di cui all’articolo 34 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
ovvero
f) che con verbale dell’assemblea del condominio/consorzio del__________________è stato approvato il conferimento dell’incarico e lo schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d’opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016;
g) che con delega/he del__________________i comproprietari dell’immobili hanno conferito mandato al committente di conferire l’incarico professionale secondo lo schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d’opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016.
Tutto quanto sopra premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Premesse
§1. Le premesse formano parte integrante del presente contratto per lo svolgimento di prestazioni d’opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016

Art. 2 Natura dell’incarico
§1. Il Committente affida al/i Professionista/i, che accetta/no l’incarico, l’esecuzione delle prestazioni stabilite dal successivo art. 3 relative ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/ricostruzione (ipotesi alternative) sull’immobile, danneggiato dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 di proprietà(1) ubicato nel Comune di _____________Via ______________ frazione________________ distinto al NCT al foglio _____ particella _____________________ per un importo presunto delle opere di € _________________ (diconsi Euro ____________________) oltre I.V.A.

Art. 3 Oggetto dell’incarico
§1. L’incarico professionale ha ad oggetto l’esecuzione delle prestazioni, di seguito dettagliatamente descritte, suddivise in principali, parziali e specialistiche con indicato il/i professionista/i che assumono le rispettive obbligazioni:
A) Prestazioni principali
1. progettazione architettonica (coordinamento) …………………………………
2. direzione dei lavori …………………………………
B) Prestazioni parziali
1. rilievi dell’edificio …………………………………
2. progettazione strutturale …………………………………
3. progettazione impiantistica (laddove necessaria) …………………………………
4. altre progettazioni (agroindustriale, agroturistica, zootecnica, laddove necessarie) …………………………………
5. coordinamento sicurezza in fase di progettazione o di esecuzione …………………………………
6. contabilità dei lavori, assistenza al collaudo …………………………………
7. collaudo statico …………………………………
C) Prestazioni specialistiche
1. indagini e relazione geologica …………………………………
2. accatastamento (nuove costruzioni) …………………………………
3. relazione ambientale e/o paesaggistica (laddove necessaria) …………………………………
4. relazione storico-critica per edificio vincolato ai sensi D.Lgs. 42/2004 e smi …………………………………
D) Altre prestazioni specialistiche richieste dal committente ma non compensate dal contributo
1…………………………..
2…………………………..
§2. L’incarico conferito riguarda solo le prestazioni per le quali risulta indicato il relativo/i professionista/i. Il Committente può procedere a conferire più incarichi, a diversi professionisti che svolgono prestazioni principali, parziali o specialistiche. In questo caso deve anche conferire l’incarico di capofila/coordinatore, in genere attribuito al progettista architettonico, salva diversa decisione.
§3. Il Committente delega il professionista individuato coordinatore dal gruppo di lavoro a compilare e seguire la pratica con l’applicazione della procedura MUDE.
§4. Nel caso in cui il committente, in presenza di una scheda FAST, affida la redazione della scheda AeDES e relativa perizia giurata ad un professionista incaricato di prestazioni principali o parziali ne deve dare espressamente conto nello schema di contratto. Il compenso dovuto per la redazione della scheda AeDES e relativa perizia giurata è ricompreso all’interno delle spese tecniche.

Art. 4 Obblighi del committente
§1. Il Committente, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver titolo per l’esecuzione dell’opera sull’immobile in oggetto e di essere munito dei necessari poteri di rappresentanza per il conferimento dell’incarico.
§2. Il Committente si obbliga a fornire quanto necessario per l’esecuzione della prestazione professionale richiesta ed a consegnare al Professionista, tutta la documentazione occorrente ed in particolare:
1. Ordinanza sindacale che attesta inagibilità temporanea, parziale o totale dell’edificio;
2. Precedenti autorizzativi dell’edificio;
3. ________________________________
4. ________________________________

Art. 5 Obblighi del professionista
§1. Il/i Professionista/i dichiara/no, per quanto attiene l’attività di miglioramento sismico o di ricostruzione disciplinata dal decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché dalle ordinanze emesse Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016 n. 13/2017n. 19/2017 e s.m.. nonché quelle che disciplineranno gli interventi nei centri storici, che il presente contratto è il n. _____, avendo già assunto in precedenza n.______incarichi per prestazioni principali ed il il n. _____, avendo già assunto in precedenza n.______incarichi per prestazioni parziali o specialistiche (dichiarazione resa da tutti i professionisti che sottoscrivono il contratto).
§2. Il/i Professionista/i si obbliga/no ad effettuare la/e prestazione/i affidata/e con la necessaria diligenza professionale ed a compiere tutto quanto risulti necessario per assicurare l’esecuzione della prestazione a regola d’arte, nel rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente nonché di quanto prescritto dalle ordinanze emanate dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
§3. Il/i Professionista/i, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara/no di essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall’ordinanza commissariale n. 12 del 9 gennaio 2017 e s.m.i., ai sensi dell’articolo 34 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come integrato dal decreto legge 9 febbraio 2017 n. 8 convertito dalla legge 7 aprile 2017 n. 45, nonché di rispettare le previsioni dell’articolo 1, comma 5, dell’ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, n. 10 del 19 dicembre 2016 e s.m.i. con riguardo al numero massimo di incarichi e relativi importi massimi conferibili ad un singolo professionista, per la redazione delle schede AeDES.
§4. Le Parti danno atto che l’incarico è svolto dal/i Professionista/i in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, avvalendosi, ove ritenuto opportuno, del contributo complementare di collaboratori di propria fiducia, senza alcun aggravio di costi per il Committente. È comunque vietato il subappalto di prestazioni professionali o l’istituto dell’avvalimento di prestazioni professionali.
§5. Il/i Professionista/i dichiara/no di avere la capacità tecnico-organizzativa per poter assolvere l’incarico conferito, secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari ed in conformità alle prescrizioni contenute nelle ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, in modo particolare per quanto riguarda i tempi di consegna del progetto. Il Professionista si obbliga altresì a non cedere o sub affidare ad altri tecnici l’incarico conferito oggetto del presente contratto, rimanendo fermo quanto previsto al precedente comma 4.
§6. È riconosciuta al Committente la facoltà di affidare ad altri Professionisti altre ed eventuali prestazioni specialistiche, non comprese nel presente contratto e non compensate dal Commissario Straordinario, con esclusione di qualsiasi responsabilità del/i Professionista/i incaricato/i mediante la sottoscrizione del presente contratto.
§7. Nello svolgimento dell’incarico conferito, il/i Professionista/i: a) cura/no tutti gli adempimenti necessari e, comunque, opportuni per garantire l’espletamento delle prestazioni principali, parziali o specialistiche sopraindicate, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i contatti con gli organi, enti ed organismi pubblici competenti; b) assicura/no che tutti gli elaborati contengano l’indicazione e la esaustiva descrizione, anche con chiara simbologia, di tutti gli interventi oggetto di prestazione professionale; c) redige/ono gli elaborati grafici (ove necessari) in idonea scala in relazione al livello di progettazione previsto dall’incarico; d) consegna/no al Committente tutti gli elaborati redatti in n°_______ copie cartacee ed in n° 1 copia su supporto informatico, se richiesta dal Committente, in formato di sola lettura (pdf, dwf ecc.).
§8. Nel caso di affidamenti a più professionisti il Committente nomina un coordinatore a cui delega espressamente lo svolgimento della procedura informatica ed a presentare la domanda di contributo e la documentazione allegata. Il coordinatore-delegato rappresenta altresì il Committente presso le amministrazioni pubbliche preposte al contributo ed al titolo abilitativo.
§9. Il Professionista coordinatore provvede, altresì, a tutti gli adempimenti in materia di flussi documentali informatici, previsti dalle ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
§10. Nessun compenso è dovuto al Professionista per l’attività prevista dai precedenti paragrafi §7 ed §8.
§11. Il/i Professionista/i si obbliga/no a depositare il presente contratto presso gli Uffici Speciali per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, utilizzando l’apposita piattaforma tecnologica, entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione. Qualora alla data di sottoscrizione del presente contratto la piattaforma tecnologica prevista dal precedente periodo non sia ancora stata istituita e/o funzionante, il Professionista provvede al deposito del contratto mediante l’invio dello stesso, a mezzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, previsto dall’articolo 3 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 ed istituito nella Regione ove è ubicato l’immobile.
§11. La mancata sottoscrizione in via preventiva del presente contratto, il suo omesso o ritardato deposito secondo le modalità ed i termini previsti nel precedente §11 determina la revoca dell’incarico professionale conferito, senza diritto del Professionista al riconoscimento di alcun compenso e/o indennità per l’attività eventualmente effettuata.
§12. Il Professionista garantisce la tracciabilità di tutti i pagamenti relativi all’attività effettuata in esecuzione del presente contratto, mediante l’apertura di un conto corrente dedicato esclusivamente a tali attività e la specifica indicazione, per ogni pagamento, del CUP assegnato ai lavori.
§13. Il contratto relativo alle prestazioni professionali per la riparazione con rafforzamento locale degli edifici danneggiati deve essere allegato e depositato al momento della presentazione dell’istanza ai sensi dell’articolo 8 del decreto legge n. 189 del 2016.

Art. 6 Termini e compensi per l’espletamento dell’incarico
§1. Per l’espletamento dell’incarico di progettazione il/i Professionista/i è/sono tenuto/i all’osservanza della disciplina e dei termini previsti nelle ordinanze emesse dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, in materia di: danni lievi, delocalizzazione attività economiche, comprese quelle agricole, ricostruzione immediata delle imprese, ricostruzione edifici con danni gravi o gravissimi, recupero integrato dei centri e nuclei storici gravemente danneggiati o distrutti.
§2. Ad eccezione delle ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore ovvero della sussistenza di motivi a sé non imputabili adeguatamente documentati, il Professionista è tenuto, limitatamente alla presentazione della progettazione, per ognuna delle procedure, all’osservanza dei termini, stabiliti nelle rispettive ordinanze del Commissario:
(in alternativa)
a) riparazione con rafforzamento locale degli edifici che presentano danni lievi (ordinanze commissariali n. 4 e n. 8 del 2016 e s.m.i.);
b) delocalizzazione delle attività produttive agricole (ordinanza commissariale n. 5 del 2016 e s.m.i);
c) delocalizzazione delle attività produttive non agricole (ordinanza commissariale n. 9 del 2016 e s.m.i.);
d) ripristino con miglioramento sismico e/o ricostruzione delle attività economiche di qualsiasi natura (ordinanza commissariale n. 13 del 2017 e s.m.i.);
e) ripristino e/o ricostruzione degli immobili danneggiati gravemente con destinazione diversa da quella produttiva (ordinanza commissariale n. 19 del 2017 e s.m.i.);
f) ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione edifici ricomprese nei centri e nuclei storici sottoposti a preventiva pianificazione urbanistica (ordinanza commissariale n.____ del _______).
§3. Ferma l’osservanza dei termini di consegna previsti nelle ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, il Committente ed il Professionista possono prevedere, anche con successivo accordo e, tempi di consegna dei progetti inferiori rispetto a quelli previsti dalle ordinanze.
§4. I termini previsti dai precedenti paragrafi §2 e §3 si riferiscono alla consegna del progetto agli Uffici Speciali per la Ricostruzione e sono comprensivi, laddove espressamente previsto dalle Ordinanze del Commissario Straordinario, anche del tempo occorrente per l’ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni o nulla osta amministrativi, comunque denominati.
§5. L’omessa presentazione del progetto nei termini stabiliti nelle ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, per fatto imputabile al/i Professionista/i, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto senza riconoscimento al Professionista di alcun compenso e/o indennità per l’attività svolta.
§6. Le Parti danno atto che il corrispettivo riconosciuto al/i Professionista/i è coerente con le previsioni contenute nell’art. 34, comma 5 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come integrato dal decreto legge 9 febbraio 2017 n. 8 convertito dalla legge 7 aprile 2017 n. 45, e nell’ordinanza commissariale n. 12 del 9 gennaio 2017 e s.m.i., ed è stabilito nella percentuale massima del ____% dell’importo dei lavori ammissibili a contributo. Il compenso riconosciuto per le prestazioni principali e parziali devono essere contenuti nelle percentuali di seguito indicate come stabilito nel protocollo d’intesa tra Commissario, Rete delle Professioni e Consiglio Nazionale agrotecnici:
a) progetto architettonico, strutturale, impiantistico, agroindustriale, zootecnico, agroturistico: 54%
b) direzione dei lavori architettonici, strutturali, impiantistici, geologici, agroindustriale, zootecnico, agroturistico: 33%
c) coordinamento della sicurezza nei cantieri: 9%
d) collaudo strutturale. 4%
Per le prestazioni specialistiche, compresa la relazione geologica, laddove eseguite è riconosciuto un ulteriore importo nella misura massima del 2%, secondo quanto previsto dall’art. 9 del protocollo d’intesa.
§7. Il compenso percentuale dovuto in base alle prestazioni principali, parziali o specialistiche di cui all’articolo 3 dai vari professionisti, nel rispetto del disposto del §6 risulta stabilito come di seguito:
A) Prestazioni principali
1. progettazione architettonica (coordinamento) ……%
2. direzione dei lavori ……%
B) Prestazioni parziali
1. rilievi dell’edificio ……%
2. progettazione strutturale ……%
3. progettazione impiantistica (laddove necessaria) ……%
4. altre progettazioni (agroindustriale, agroturistica, zootecnica, laddove necessarie) ……%
5. coordinamento sicurezza in fase di progettazione o di esecuzione ……%
6. contabilità dei lavori, assistenza al collaudo ……%
7. collaudo statico ……%
C) Prestazioni specialistiche
5. indagini e relazione geologica ……%
6. accatastamento (nuove costruzioni) ……%
7. relazione ambientale e/o paesaggistica (laddove necessaria) ……%
8. relazione storico-critica per edificio vincolato ai sensi D.Lgs. 42/2004 e smi ……%
§8. Qualora due o più Professionisti siano stati incaricati dello svolgimento uno o più delle prestazioni previste dal presente contratto e suscettibili di contributo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 34 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le Parti prendono atto del fatto che i compensi complessivamente dovuti ai Professionisti incaricati, suscettibili di contribuzione, non possono essere superiori agli importi stabiliti nell’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 e s.m.i. del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
§9. Per i lavori, i cui costi non risultano ammissibili a contributo, le Parti determinano il compenso dovuto al Professionista nella percentuale massima del ____% dell’importo degli stessi lavori.
§10. Per le ulteriori prestazioni specialistiche di cui si vuol avvalere il committente e che non risultano compensate dal Commissario Straordinario le Parti determinano il compenso dovuto al Professionista nella percentuale massima del ____% dell’importo degli stessi lavori.
§11. Il compenso riconosciuto al Professionista, come determinato ai sensi dei precedenti paragrafi §6, §7 e §8, deve intendersi comprensivo di tutte le spese necessarie per l’esecuzione dell’incarico ed al netto degli oneri accessori di legge (esemplificativamente: contributo previdenziale ed IVA) e degli eventuali ulteriori oneri sopravvenuti, in forza di specifica disposizione di legge o regolamentare, alla sottoscrizione del presente contratto e dovuti al momento dell’emissione della fattura.

Art. 7 Liquidazione delle competenze
§1. Le Parti prendono atto del fatto che il compenso dovuto al/i Professionista/i, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6, paragrafi §6 §7 e §8, del presente contratto ed ammissibile a contributo, verrà corrisposto nei tempi e nella misura di seguito indicata:
– dopo l’approvazione del progetto e la quantificazione del contributo spettante, con provvedimento del Vice Commissario o suo delegato, nella procedura con la piattaforma tecnologica, nella misura dell’80% del compenso relativo alle attività di progettazione, a seguito di specifica richiesta e della presentazione di apposita fattura da parte del Professionista. In tale percentuale rientra anche la liquidazione del compenso per la redazione della scheda AeDES e perizia giurata;
– contestualmente alla liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori all’impresa affidataria, per l’importo residuo a fronte della presentazione di apposita fattura da parte del Professionista;
§2. Alcun acconto o ulteriore compenso è dovuto dal Committente al Professionista per l’attività afferente i lavori, i cui costi siano ammissibili a contributo ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
§3. Per i lavori, i cui costi non risultano ammissibili a contributo, il corrispettivo di cui all’articolo 6, paragrafo §9 o prestazioni specialistiche aggiuntive di cui all’articolo 6 paragrafo §10 le Parti convengono che esso verrà corrisposto direttamente dal committente, nei tempi e nella misura di seguito indicata, previa presentazione di apposita nota pro forma da parte del Professionista:
a) eventuale acconto pari al ____% alla firma del presente contratto;
b) acconto pari al ____% alla presentazione del progetto;
c) acconto pari al ____% per ogni Stato Avanzamento dei lavori;
d) saldo entro _____ giorni dalla presentazione dello stato finale dei lavori.
§4. Nelle ipotesi disciplinate dal precedente paragrafo §3, il compenso, relativo alle prestazioni effettivamente effettuate, verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota proforma, cui seguirà l’emissione da parte Professionista della fattura, nei modi e nei tempi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i.. Qualora il committente non osservi il termine previsto nel precedente periodo per il pagamento del compenso e sempreché sussistano i requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, sono dovuti gli interessi moratori nella misura stabilita dall’articolo 5 del medesimo decreto legislativo, pari al tasso BCE in vigore nel semestre in cui è maturato il credito maggiorato di 1 punto percentuale.

Art. 8 Professionista incaricato della progettazione e/o della direzione dei lavori
§1. Le Parti prendono atto del fatto che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 34, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 come integrato dal decreto legge 9 febbraio 2017 n. 8 convertito dalla legge 7 aprile 2017 n. 45, nonché dell’articolo 3, comma 4, dell’ordinanza n._______________del maggio 2017: a) il progettista o il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l’affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse; b) il professionista è obbligato a produrre apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresì copia agli Uffici speciali per la ricostruzione previsti dall’articolo 3 del sopra menzionato decreto legge; c) il Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016 può effettuare, tramite i propri Uffici, controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato dai direttori dei lavori.
§2. Il Professionista, incaricato della direzione dei lavori, si obbliga: a) produrre l’autocertificazione prevista dalla lettera b) del precedente paragrafo §1; b) ove incaricato della direzione dei lavori, a predisporre ed a consegnare all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione gli stati di avanzamento dei lavori (SAL) entro e non oltre quindici giorni da quando l’impresa ha maturato l’importo secondo le percentuali stabilite dalle ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016; c) ove incaricato della direzione dei lavori. a redigere lo stato finale dei lavori ed a consegnarlo all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione entro 30 giorni dall’effettiva conclusione degli stessi lavori.
§3. Salve le ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore debitamente documentate, il mancato rispetto dei termini per la predisposizione dei SAL o dello stato finale di cui al §2 determina l’applicazione di una riduzione nell’importo del compenso dovuto al Professionista nella misura del 3% per ogni inadempienza temporale fino ad un massimo del 10% del compenso previsto.

Art. 9 Varianti e revisione dell’accordo
§1. Il Professionista è tenuto, nei limiti dell’incarico ricevuto, ad introdurre, negli elaborati previsti dal precedente articolo 8, anche se già ultimati, tutte le modifiche e le integrazioni necessarie per il rispetto delle norme di legge, regolamentari ovvero contenute nelle ordinanze commissariali sopravvenute alla sottoscrizione del presente contratto.
§2. Non sono considerate variazioni le modifiche di dettaglio disposte in corso d’opera dal Direttore dei lavori e che comportano esclusivamente un aumento non superiore al 5% per le nuove costruzioni ed al 10% per gli interventi di riparazione con rafforzamento locale o di ripristino con miglioramento sismico dell’importo inizialmente approvato ed appaltato dal Committente, la cui autorizzazione rientra nella discrezionalità del Direttore Lavori medesimo.

Art. 10 Proroghe contrattuali, risoluzione e recesso
§1. In caso di ritardo nell’espletamento dell’incarico per caso fortuito, per causa di forza maggiore o comunque per motivi non imputabili al/i Professionista/i, purché adeguatamente documentati, il Committente è obbligato a concedere una proroga dei termini pattuiti, fino alla cessazione della causa impeditiva e comunque entro i termini massimi stabiliti dalle ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, per la presentazione dei progetti.
§2. L’omessa presentazione del progetto nei termini stabiliti nelle ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, per fatto imputabile al Professionista, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto senza riconoscimento di alcun compenso e/o indennità al professionista per l’attività svolta.
§3. Le Parti possono recedere dal presente contratto in tutti i casi in cui vengano a mancare i presupposti per il conferimento dell’incarico e/o per l’assunzione dell’incarico come stabiliti dal vigente quadro normativo e regolamentare nonché dalle disposizioni contenute nelle ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
§4. Ogni deroga o modifica al presente contratto è valida ed efficace solo se effettuata mediante atto scritto con sottoscrizione di entrambe le Parti.

Art. 11 Copertura assicurativa
§1. Il/i Professionista/i dichiara/no, in applicazione dell’articolo 9, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di essere in possesso di Polizza Assicurativa n° _______ , stipulata con (Compagnia) ___________, Agenzia di ___________ a copertura dei danni provocati dall’esercizio della professione, per un massimale di €. ____________________

Art. 12 Proprietà degli elaborati
§1. Gli elaborati e quanto altro relativo all’incarico conferito, con la liquidazione del relativo compenso al/i Professionista/i, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi tutte le varianti ed aggiunte ritenute opportune e/o necessarie, senza che dal/i Professionista/i possa/no essere sollevata alcuna eccezione, a condizione che le modifiche e/o le varianti non vengano in alcun modo attribuite al Professionista medesimo. In ogni caso, il/i Professionista/i si riserva/no di tutelare, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d’autore ai sensi della legge 633/41.
§2. Il Committente, potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il/i Professionista/i in relazione alle attività oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati del progettista.
§3. La proprietà intellettuale è riservata al professionista a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d’ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

Art. 13 Definizione delle controversie
§1. Tutte le controversie o contestazioni relative all’interpretazione e/o dall’esecuzione del presente contratto saranno deferite all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, come individuata in base ai criteri contenuti nel codice di procedura civile.

Art. 14 Disposizioni finali
§1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente contratto, si fa riferimento a quanto previsto dal Codice Civile artt. 2222 e successivi, dal codice deontologico dell’Ordine di appartenenza del/i Professionista/i, e dalle altre disposizioni di legge che risultino applicabili, nonché al protocollo di intesa sottoscritto tra il Commissario Straordinario e i rappresentanti della Rete delle Professioni ed alle relative ordinanze commissariali.
§2. Per quanto concerne l’incarico affidato, il/i Professionista/i elegge/ono il proprio domicilio in _____________________.
§3. Il presente Contratto è depositato con le modalità indicate all’articolo 5 presso gli Uffici Speciali della Ricostruzione e ciò costituisce registrazione, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, secondo quanto disposto dal decreto legge 9 febbraio 2017 n. 8 convertito dalla legge 7 aprile 2017 n. 45.
§4. Con la sottoscrizione del presente atto il/i Professionista/i ed il Committente, ai sensi del codice della Privacy di cui al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali, eccetto quelli sensibili, per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, aggiornamento elenco speciale ai sensi articolo 34 del decreto legge n. 189/2016, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture amministrative, fermo restando quanto previsto all’art. 12 circa la proprietà intellettuale.
§5. II presente disciplinare di incarico annulla e sostituisce ogni altro accordo, sia scritto che orale, intercorso tra le Parti avente ad oggetto le stesse attività di cui al disciplinare medesimo.
§6. Le Parti danno atto che il presente contratto è stato negoziato e concluso, secondo lo schema tipo approvato dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016 con ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 e s.m.i.
Il Committente dichiara che le prestazioni di cui al precedente incarico sono state oggetto di compiuta ed esauriente illustrazione da parte del/i Professionista/i che, ai sensi dell’art. 9 della Legge 27/2012, ha/nno fornito ogni informazione utile circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico, nonché tutte le spiegazioni richieste per la piena comprensione di quanto riportato e dichiara di accettarne il contenuto.
Dichiara infine di aver ricevuto, prima della firma, copia integrale del presente documento, composta di n. ….. facciate, di averlo ben esaminato e compreso e di averne discusso con il/i Professionista/i ogni clausola e condizione.
Letto e firmato dalle parti per accettazione in ogni sua pagina.
IL COMMITTENTE          IL/I PROFESSIONISTA/I
_______________________ _______________________
Il/i professionista/i, accettando l’incarico, dichiara, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l’espletamento del proprio mandato professionale.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di aver letto singolarmente e specificatamente gli articoli, clausole e pattuizioni del presente atto, ivi compresi gli allegati e di approvare espressamente i seguenti articoli del disciplinare di incarico: art. 4 (obblighi del Committente); art. 5 (obblighi del/i Professionista/i); art. 6 (termini e compensi per l’espletamento dell’incarico); art. 7 (liquidazione delle competenze); art. 8 (direzione dei lavori); art. 10 (proroghe, risoluzioni recesso); art. 13 (definizione delle controversie).
IL COMMITTENTE          IL/I PROFESSIONISTA/I
_______________________ ________________________

Allegato D

Allegato E



Allegato F
Ripartizione dei 3.803.400,00 € tra i 140 comuni per studi di MS3

Nota 1: Indicare altro diritto reale e/o di disponibilità dell’immobile.