Ultimo aggiornamento: 7 Ottobre 2019

Testo Coordinato dell’Ordinanza n. 57/2012 e s.mm.ii. apportate dalle ordinanze 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 8/2015, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016, 36/2016, 42/2016, 53/2016, 59/2016, 20/2017, 35/2017, 2/2018, 7/2018, 8/2019.

INDICE

Titolo I – Soggetti ammissibili, criteri per il riconoscimento del danno e la concessione dei contributi
Art. 1 – Soggetti beneficiari
Art. 2 – Condizioni per il riconoscimento dei contributi, tipologia degli interventi finanziabili e dei contributi concedibili
Art. 3 – Soggetto Incaricato dell’Istruttoria – SII
Art. 4 – Determinazione dei costi ammissibili a contributo per gli interventi relativi agli immobili ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.L. n. 74/2012 e tempi di realizzazione
Art. 4-bis – Determinazione dei costi ammissibili a contributo per gli interventi relativi a reti di distribuzione
Art. 5 – Determinazione dei costi ammissibili a contributo per i beni mobili strumentali, per le scorte, i prodotti di cui all’art 3, comma 1, lett. b) e b-bis) e, limitatamente alle infrastrutture, lett. a) del D.L. n. 74/2012
Art. 6 – Determinazione dei costi ammissibili a contributo per le delocalizzazioni di cui all’art 3, comma 1, lett. f) e comma 13-bis) del D.L. n. 74/2012) nonché per la ricostruzione di fabbricati strumentali agricoli su sedime diverso
Art. 7 – Indennizzi assicurativi

Titolo II – Presentazione e verifica della domanda, entità e modalità di concessione del contributo
Art. 8 – Presentazione della domanda
Art. 9 – Perizie giurate
Art. 10 – Verifica delle domande e criteri di valutazione
Art. 11 – Entità e tipologie di contributo concedibile
Art. 12 – Termine di esecuzione dei lavori su beni immobili
Art. 12-bis – Detassazione dei rimborsi per danni alle imprese
Art. 13 – Riparazione e riacquisto di beni mobili strumentali e ricostituzione delle scorte
Art. 13-bis (Ordinanza n. 53/2016) – Domande rifiutate

Titolo III – Modalità di erogazione dei contributi
Art. 14 – Erogazione dei contributi per gli interventi relativi agli immobili
Art. 14-bis – Procedura semplificata per l’erogazione dei contributi per gli interventi relativi agli immobili
Art. 14-ter (Ordinanza n. 25/2016) – Procedura semplificata per l’erogazione dei contributi per gli interventi relativi agli immobili. Applicabilità in alternativa degli articoli 14 e 14-bis dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.
Art. 15 – Erogazione del contributo per gli interventi relativi ai beni mobili strumentali all’attività
Art. 16 – (Erogazione del contributo relativo agli interventi di ripristino delle scorte, di delocalizzazione temporanea e di indennizzo dei prodotti DOP/IGP
Art. 17 – Contributi in conto interessi o in conto canoni per gli interventi di ripristino scorte e di delocalizzazione
Art. 18 – Interventi già iniziati

Titolo IV – Obblighi dei beneficiari, controlli e cumulabilità dei contributi
Art. 19 – Obblighi dei beneficiari
Art. 19-bis – (Trasferimento degli obblighi e cambio del beneficiario
Art. 20 – Controlli e qualificazione degli operatori economici
Art. 21 – Cumulabilità dei contributi
Art.22 – Esclusione dai contributi, revoca e successiva rinuncia
Art. 22 bis – (Ordinanza n. 2/2017) – Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi in caso di fallimento, concordato preventivo liquidatorio o liquidazione coatta amministrativa del beneficiario del contributo concesso ai sensi degli artt. 4, 5 co. 1 e 2 e 6 co. 3
Art.22-ter – Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi in caso di concordato preventivo in continuità dell’impresa affidataria
Art. 23 – Linee guida per la compilazione della domanda
Art. 24 – Norma finanziaria
Art. 25 – Norma transitoria

ALLEGATO 1 – REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
ALLEGATO 2
TABELLA A – Costi convenzionali per tipologia di danneggiamento degli immobili a destinazione produttiva non riconducibili a quella di tipo residenziale (da applicare in modo progressivo per classi di superficie previste)
TABELLA B – Costi convenzionali per immobili destinati esclusivamente ad uso produttivo: uffici, residenze pertinenziali alle attività produttive, commercio, industria, artigianato, alberghi, aziende agrituristiche, fabbricati rurali, comprese stalle e porcilaie, con struttura portante in muratura o tipologia edilizia assimilabile a quella degli edifici residenziali o direzionali.
TABELLA C – Costi convenzionali per interventi di miglioramento sismico, successivi a quelli di riparazione e rafforzamento locale di cui alle lettere B) e C) della Tabella A, D), E) ed F)
TABELLA D – Costi convenzionali per tipologia di danneggiamento stalla bovini (da applicare modo progressivo per classi di superficie previste) con strutture portanti non in muratura.
TABELLA E – Costi convenzionali per tipologia di danneggiamento di porcilaie per le fasi di gestazione, rimonta, accrescimento e ingrasso, (da applicare in modo progressivo per classi di superficie previste) con strutture portanti non in muratura.
TABELLA F – Costi convenzionali per tipologia di danneggiamento porcilaie per le fasi di maternità e svezzamento (da applicare in modo progressivo per classi di superficie previste) con strutture portanti non in muratura.

LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E LE RICHIESTE DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELL’ORDINANZA N. 57 E s.m.i. DEL 12 OTTOBRE 2012 DEL PRESIDENTE, IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL D.L. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

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Ordinanza 57 del 12 ottobre 2012 (testo coordinato non ufficiale)

Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012
Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi.

Visto dell’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” (in seguito D. L. n. 74/2012) che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assuma le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;
Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;Il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” (in seguito D. L. n. 74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;
Visto l’art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
Visto l’art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” (in seguito L. n. 225/1992);
Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 recante “Sospensione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo”; (in seguito D.M. 1 giugno 2012);
Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;
Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa “avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi”;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012;
Considerato che gli eventi sismici hanno prodotto danni ingenti al patrimonio edilizio ad uso produttivo ed alle attrezzature e scorte, inclusi i prodotti delle imprese;
Considerato altresì che gli eventi sismici hanno colpito un’area a forte presenza di attività produttive e che la ripresa del sistema produttivo locale assume particolare rilevanza anche per il contesto economico regionale e nazionale;
Ritenuto opportuno, in considerazione dei livelli diversificati di gravità dei danni, operare una graduazione degli interventi di riparazione e recupero a cominciare da quelli che assicurano livelli di sicurezza sufficienti per gli imprenditori ed i lavoratori per consentire la ripresa dell’attività produttiva fino a quelli volti a raggiungere un significativo miglioramento sismico delle strutture;
Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all’art. 3 comma 1, paragrafo a) determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili ad uso produttivo, in relazione al danno effettivamente subito;
Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all’art. 3 comma 1, paragrafo b) determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo, previa presentazione di perizia giurata, a favore delle attività produttive che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all’attività di loro proprietà;
Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all’art. 3 comma 1, paragrafo b-bis) determina che il Commissario Delegato può concedere, previa presentazione di perizia giurata, contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il sopra citato D.L n. 74/2012, che all’art. 3 comma 1, paragrafo f) determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva;
Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all’art. 3 comma 1-bis), come modificato dall’art. 11 del D.L. n. 174/2012, secondo cui, anche per i contratti stipulati da privati beneficiari di contributi per le attività produttive, benché non ricompresi tra quelli previsti dall’art. 32, comma 1 lett. E) ed f) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm sussiste l’esigenza di assicurare criteri di economicità e trasparenza nell’utilizzo di risorse pubbliche;
Visto il sopra citato D.L n. 74/2012, che all’art. 3 comma 12 e 13-bis determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo a favore della delocalizzazione delle attività produttive;
Visto l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. (in seguito L. n. 241/1990) e conseguentemente il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” (in seguito D. Lgs. n. 123/1998);
Visto l’articolo 1 comma 3 lettera c) del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012 il quale prevede che il Commissario Delegato può riconoscere “ai titolari delle attività produttive un contributo per la riparazione o la ricostruzione degli immobili destinati ad uso produttivo e degli impianti, fino all’80% del costo ammesso e riconosciuto.”(in seguito D.P.C.M. 4 luglio 2012);
Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, ed in particolare gli articoli 11 e 11 bis che prevedono sostegni al credito in forma agevolata a favore delle imprese; Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico del 10 Agosto 2012 (di seguito D.M. 10 agosto 2012) che prevede le modalità di attuazione dell’art. 11 del D.L. n. 74/2012;
Visto il sopra citato D.L n.74/2012, che all’art. 19 comma 2, determina riduzione dei termini dei procedimenti autorizzativi previsti in materia di VIA e di AIA per le delocalizzazioni temporanee e per le ricostruzioni con modifiche delle imprese danneggiate dal sisma al fine di accelerarne lo svolgimento;
Visto l’art. 5 bis del sopra citato D.L. n. 74/2012 che prevede disposizioni in materia di controlli antimafia;
Ritenuto che gli interventi di “rafforzamento locale” così come definiti al punto 8.4.3 delle norme tecniche per le costruzioni di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008, recante “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni” (in seguito D.M. 14 gennaio 2008), nel caso degli edifici oggetto della presente Ordinanza, possono essere considerati interventi di miglioramento sismico in quanto finalizzati ad aumentare la resistenza sismica della strutture senza alterarne lo schema funzionale;
Ritenuto di dover disciplinare i criteri per il riconoscimento del danno e le modalità di assegnazione dei contributi per la riparazione, il ripristino con rafforzamento locale, il miglioramento sismico degli edifici danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti di cui al comma 1 lettera a) dell’art. 3 del D.L. n. 74/2012;
Ritenuto, inoltre, di dover prevedere le modalità per il riconoscimento del danno e l’assegnazione dei contributi per i beni mobili strumentali all’attività e per le scorte di cui al comma 1 lettera b dell’art. 3 del D.L. n. 74/2012;
Visto l’art. 3 bis del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” (in seguito D.L. 95/2012);
Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136“ (in seguito D. Lgs. n. 159/2011);
Visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell’art. 1, comma 2 del Decreto Legge n. 74/2012, convertito in Legge dalla Legge n. 122/2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, che definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all’art. 3, comma 1, lettera 1), del D.L. n. 74/2012, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 95/2012 (di seguito Protocollo d’Intesa);
Viste le Decisioni della Commissione Europea in materia di aiuti di Stato C(2012)9471 final e C(2012)9853 final;
Vista, altresì, la Decisione della Commissione Europea C(2016)2870 final con la quale i termini previsti nel regime di cui alla precedente Decisione C(2012)9471 final per il pagamento degli aiuti compensativi sono prorogati fino al 31 dicembre 2018 per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato 1 del TFUE;
Vista, infine, la Decisione della Commissione Europea C(2016) 7085 final con la quale i termini previsti nel regime di cui alla precedente Decisione C(2012)9853 final per la concessione di aiuti sono prorogati fino al 30 giugno 2018 per tutti i settori produttivi ad eccezione dell’agricoltura, la pesca e l’acquacoltura;
Viste le Ordinanze del Commissario delegato:
n. 29 del 28 agosto 2012, recante “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente e parzialmente inagibili” e s.m.i.,
n. 32 del 30 agosto 2012, recante “Realizzazione Edifici Municipali Temporanei (ETM) e Prefabbricati Modulari Municipali. Approvazione e documentazioni atti di gara. Rettifica Ordinanza n. 28 del 24/08/2012 ed integrazione Ordinanze n. 6 del 5/07/2012 e n. 11 del 18/07/2012” e s.m.i.;
n. 51 del 5 ottobre 2012, recante “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili. (Esito E0)” e s.m.i;
– n. 57 del 12 ottobre 2012 recante “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e la riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostruzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi” e s.m.i.;
n. 86 del 6 dicembre 2012 recante “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2, E3)” e s.m.i.;
– n. 66 del 7 Giugno 2013 recante “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti ai beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012”;
n. 119 dell’11 ottobre 2013 recante “Disposizioni relative agli interventi da effettuare su edifici di proprietari diversi, residenziali, produttivi e pubblico-privati. Approvazione clausole obbligatorie contratti. Integrazioni ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 e smi e 24/2013. Altre disposizioni relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata.”;
n. 131 del 18 ottobre 2013 recante “Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29,51, 57 e 86 del 2012 e smi ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013”;
n. 9 del 7 febbraio 2014 recante “Integrazioni e modifiche alle Ordinanza nn. 29,51, 68/2012 e smi, Ordinanza n. 119/2013 e Ordinanza n.131/2013. Altre disposizioni relative ai contributi per la ricostruzione pubblica
n. 71 del 17 ottobre 2014 recante “Modifiche alle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012, n. 131 del 2013 e nn. 9 e 39 del 2014. Proroga ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51,e 86 del 2012 e n. 131 del 2013”;
n. 8 del 23 febbraio 2015 recante “Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE”;
Ritenuto necessario dare attuazione ai protocolli di legalità stipulati tra la Regione Emilia-Romagna e le prefetture in modo da assicurare la corretta allocazione delle risorse;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2272 del 21 dicembre 2016 recante “Atto di indirizzo recante l’individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d’opera riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell’art. 9, comma 4, della L.R. N. 19 del 2008”;
Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012” (in seguito D.L. n. 174/2012) convertito con modificazioni con Legge n. 213 del 7 dicembre 2012 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 10 ottobre 2012 n. 174 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012”. Proroga di termine per l’esercizio di delega legislativa;
Visto il Decreto Legge 14 gennaio 2013, n.1, recante “Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni d’inquinamento ambientale” convertito con Legge n. 11 del 1° febbraio 2013;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013 recante “Aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012”.
Visto il Decreto-Legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2018 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
Visto, infine, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 ed in particolare il comma 1-bis dell’art. 3;
Preso atto che a far data dal 22 marzo 2018 sono entrate in vigore le Norme Tecniche approvate con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 gennaio 2018, ferme restando le disposizioni transitorie di cui all’art. 2 dello stesso Decreto;

 Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

Titolo I
Soggetti ammissibili, criteri per il riconoscimento del danno e la concessione dei contributi

Articolo 1
Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente Ordinanza le imprese, appartenenti a tutti i settori (industriali, dei servizi, commerciali, artigianali, turistiche, agricole, agrituristiche, zootecniche, professionali), secondo la definizione di cui all’art. 1 dell’Allegato I al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 Agosto 2008, situate nei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 così come individuati dall’art. 1 del D.L. n. 74/2012, integrato dall’art. 67 septies del Decreto Legge 22 giugno n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 134 (in seguito D.L. n. 83/2012) e successivamente dall’art.11 del D. L. n. 174/2012.
2. Possono altresì beneficiare di tali contributi le imprese ubicate in altri comuni comunque limitrofi a quelli di cui al precedente comma 1, limitatamente agli interventi realizzati o da realizzare, previa dimostrazione – e verifica da parte del Comitato tecnico istituito dal Commissario, ai sensi dell’art. 3, comma 3 del Protocollo d’intesa di cui alle premesse – dell’esistenza di un comprovato nesso causale tra i danni subiti e gli eventi sismici sopra indicati.
3. Possono altresì beneficiare dei contributi i proprietari, i condomini, i consorzi ai sensi dell’art. 2602 C.C. anche appositamente costituiti, ovvero coloro che, per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido al momento della perizia, compresi i titolari di diritti reali di garanzia, siano tenuti a sostenere le spese dell’intervento e detengano la disponibilità degli immobili ad uso produttivo, compresi quelli con contratto di foresteria al momento del sisma, o del bene o del prodotto da risarcire. Il contributo, di cui all’art. 2, comma 2 lettera a), è previsto a condizione che venga data dimostrazione dell’utilizzo produttivo, ancorché parziale, in proprio o da parte di terzi, mediante contratto di locazione e/o affitto e/o comodato d’uso dello stesso regolarmente registrato nell’arco dei 36 mesi antecedenti il sisma, e venga confermata la destinazione ad attività produttiva dell’immobile. I contributi, di cui all’art. 2, comma 2 lettere b), c), d), ed e) sono riconosciuti a condizione del mantenimento dell’attività esercitata alla data del sisma. Nel caso di utilizzo in proprio o di comodato d’uso non registrato al momento del sisma, al fine dell’ammissione a contributo, deve essere dimostrato che l’immobile sia sede o sia stato sede di attività nei 36 mesi precedenti il sisma come da visura camerale e/o da utenze/polizze assicurative intestate all’attività produttiva esercitata nell’immobile. In caso di interventi che richiedono il ripristino o la ricostruzione di parti strutturali comuni per il riutilizzo produttivo delle singole porzioni degli immobili è riconosciuto il contributo in deroga alle condizioni sopra richiamate.
3bis. Possono beneficiare del contributo, secondo le modalità definite nei successivi articoli 4, comma 11 e 11 bis, 5 comma 1 e 8 comma 2, i conduttori di beni immobili e mobili acquisiti tramite leasing, nonché i conduttori di beni immobili acquisiti in leasing per effetto della stipula di un contratto di lease back, in relazione a spese sostenute sia nella qualità di precedenti proprietari che di attuali conduttori.
3ter. In presenza di impresa agricola familiare, possono accedere ai contributi di cui al precedente comma 3 i proprietari dei beni gestiti dall’impresa stessa, senza alcun atto di possesso formale registrato, purché venga dimostrato tramite visura camerale o documentazione fiscale o previdenziale il ruolo di coadiuvante dei proprietari nell’impresa stessa.
4. Possono altresì beneficiare dei contributi previsti dalla presente Ordinanza i proprietari ovvero coloro che, per legge o per contratto o in base ad altro titolo giuridico valido, siano tenuti a sostenere le spese di rafforzamento, ripristino e ricostruzione delle unità immobiliari ad uso abitativo, anche se non soggette a verifica Aedes, strutturalmente integrate con l’edificio principale non riconducibile all’edilizia residenziale o strumentali all’attività produttiva svolta in immobili riconducibili all’edilizia residenziale.
5. Tutti i beneficiari devono possedere, al momento della domanda, i requisiti di cui all’Allegato 1 “Requisiti di ammissibilità” della presente Ordinanza.
6. Le imprese beneficiarie devono, inoltre, essere attive e non devono essere esposte al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata come previsto dalle normative vigenti e richiamate all’Allegato 1.

Articolo 2
Condizioni per il riconoscimento dei contributi, tipologia degli interventi finanziabili e dei contributi concedibili
1. Presupposto necessario per la concessione dei contributi ai sensi dell’art 3, D.L. n. 74/2012, è che gli interventi di cui ai successivi commi siano finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità dell’attività produttiva in tutte le componenti fisse e mobili strumentali e al recupero a fini produttivi degli immobili.
2. Al fine di consentire il riavvio delle attività economiche, che sono state danneggiate dagli eventi sismici, nonché il recupero degli immobili produttivi, sono concessi contributi per:
a) la riparazione e il ripristino di immobili danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti, volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili per l’attività dell’impresa;
b) la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per l’attività dell’impresa, compresi impianti e macchinari, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;
c) la ricostituzione delle scorte connesse all’attività dell’impresa, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;
d) la delocalizzazione ai sensi di quanto disposto all’art. 3 comma 1 lettera f e commi 12 e 13 bis del D.L. n. 74/2012 delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva;
e) i danni economici subiti dai prodotti, ai sensi di quanto disposto dal D.L. n. 74/2012, art. 3, comma 1, lett. b-bis;
3. L’accertamento dei danni provocati dagli eventi sismici deve essere comprovato e documentato mediante la presentazione di perizia giurata.
4. La quantificazione del danno, attraverso perizia giurata, necessaria per la determinazione degli aiuti alle imprese ai sensi dell’Art 107.2.b del Trattato UE, secondo le modalità della presente Ordinanza costituisce primo presupposto per l’ottenimento dei contributi, delle agevolazioni e delle altre forme di incentivo previste da provvedimenti del Commissario o della Regione Emilia-Romagna e/o da altre Amministrazioni Pubbliche.
5. Per immobili si intendono gli edifici comprensivi dei necessari impianti (elettrico, idrico sanitario, di riscaldamento e/o raffrescamento, pavimentazione) ad eccezione degli immobili a destinazione agricola di cui alle tabelle D, E ed F.
6. Per immobile destinato all’esercizio di un’attività produttiva si intende l’edificio o l’insieme di edifici, esistenti o in corso di realizzazione, ubicati nei territori di cui al precedente art. 1, aventi ciascuno una propria configurazione tipologica e strutturale, utilizzati esclusivamente per una delle attività individuate dal comma 1 dell’articolo 1 ed agibili, se già terminati, alla data del 20 Maggio 2012.
7. Le disposizioni del presente articolo relativamente agli immobili non si applicano se l’unità produttiva è localizzata all’interno di un edificio con destinazione mista già oggetto di valutazione con scheda Aedes e ammissione a contributo sulla base di apposite Ordinanze commissariali relative ad altre tipologie di immobili. Qualora non siano rappresentati danni alle attività economiche, come descritte al precedente comma 2, lettere b), c), d) ed e), esercitate in fabbricato rurale strumentale la cui struttura è riconducibile a quella edilizia in muratura, agibile alla data del sisma ed oggetto di Ordinanza sindacale di inagibilità totale o parziale, il proprietario dell’immobile, – impresa o persona fisica – o coloro che ne detengano la disponibilità per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido, compresi i titolari di diritti reali di garanzia, e che siano tenuti a sostenere le spese dell’intervento, possono presentare istanza ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. a) del D.L. n. 74/2012 convertito con Legge 122/2012, sulle Ordinanze commissariali per gli edifici e le unità immobiliari ad uso abitativo nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e ss.mm.ii.
8. E’ ammessa a contributo la delocalizzazione totale o parziale, delle attività in strutture nuove o esistenti, anche situate in prossimità delle aziende danneggiate, di cui al comma 12 dell’art. 3 del D.L. n. 74/2012, nel rispetto delle procedure per le autorizzazioni ambientali secondo le tempistiche di cui all’art. 19, comma 2 del medesimo decreto e comunque all’interno dei Comuni interessati dal sisma così come definiti all’art. 1.
9. Sono, altresì, ammesse a contributo le ricostruzioni degli immobili adibiti ad attività produttive, anche a seguito di delocalizzazione, ai sensi del comma 13-bis dell’art. 3 del D.L. n. 74/2012, non considerando ai fini della quantificazione del contributo stesso la maggiorazione fino al 20% della superficie utile di cui al comma sopra citato.
10. Per beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità per l’attività dell’impresa, compresi impianti – con relative infrastrutture – e macchinari, di cui al presente articolo, comma. 2, lett. b), danneggiati o distrutti dagli eventi sismici si intendono beni presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tali obblighi, presenti in documenti contabili o altri registri ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi” (in seguito D.P.R. n. 600/1973).
11. Per delocalizzazione delle attività produttive, di cui alla lett. f) del comma 1 dell’art. 3 del D.L. n. 74/2012, si intende la localizzazione temporanea delle attività in aree o zone, anche in sito, che permettano la continuità produttiva.
12. Per scorte si intendono materie prime e sussidiarie, semilavorati e prodotti finiti connessi all’attività dell’impresa.
13. Le tipologie di contributo previste nella presente Ordinanza sono le seguenti:
– per gli interventi indicati al precedente comma 2, alle lettere a), b) c), d) ed e) i contributi sono quelli previsti ai sensi dell’art. 3 bis del D.L. n. 95/2012, relativo Protocollo d’Intesa e successivo DPCM dell’8 febbraio 2013;
– per gli interventi indicati alle lettere c) e d) del precedente comma 2, i contributi di cui al punto 2 del presente comma sono integrati con quello previsto per l’abbattimento dei tassi di interesse all’art. 11 del D.L. n. 74/2012 e relativo D.M. 10 Agosto 2012.

Articolo 3
Soggetto Incaricato dell’Istruttoria – SII
1.
La concessione del contributo è effettuata con provvedimento del Commissario, che si avvale per l’istruttoria delle domande di una Struttura dedicata denominata Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII). Il SII che assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 4 della L. 241/1990 e ss. mm. ha il compito, tra gli altri, di esaminare la completezza delle domande, svolgere le funzioni amministrative di supporto e mantenere i rapporti con le imprese. Il SII e’ istituito e nominato con apposito provvedimento del Commissario Delegato, che individua l’articolazione funzionale della struttura e la sua composizione.
2. Per la valutazione delle perizie, dei progetti, della congruità dei valori e della coerenza degli interventi proposti rispetto alle finalità della presente Ordinanza, il SII si avvale di istruttori incaricati e di appositi nuclei di valutazione composti da esperti nelle materie oggetto di valutazione e nei settori di appartenenza delle imprese, secondo le modalità definite in successivi provvedimenti commissariali.
3. I nuclei di valutazione, fatta salva la possibile introduzione di ulteriori specifiche competenze, sono presieduti da un dirigente dell’Amministrazione regionale o di altre Amministrazioni locali e composti inoltre da:
Per l’Area “Industria, Artigianato, Servizi, Commercio e Turismo” da:
– 2 esperti di contributi alle imprese nel settore da analizzare
– 1 ingegnere civile
– 1 perito/ingegnere/altro professionista esperto di processi produttivi
– 1 esperto di valutazione dei danni e dei costi d’impresa.
Per l’Area “Agricoltura e Agro-industria” da:
– 1 esperto di contributi alle imprese nel settore da analizzare
– 1 ingegnere civile
– 1 perito/ingegnere/altro professionista esperto di processi produttivi
– 1 esperto di valutazione dei danni e dei costi d’impresa.
4. I suddetti componenti saranno nominati dal Commissario fra il personale dell’Amministrazione regionale e delle sue società in house, di altre Pubbliche amministrazioni, delle Università, dei Laboratori regionali accreditati e dei Centri di Ricerca e fra gli iscritti degli Ordini e dei Collegi professionali. Gli eventuali atti d’incarico verranno adottati con appositi provvedimenti con i quali verranno determinati i compensi, se dovuti. Il SII potrà avvalersi inoltre del supporto fornito da altre amministrazioni pubbliche, anche attraverso loro società, con la stipulazione di appositi accordi di collaborazione.
5. La spesa per l’attività istruttoria e di assistenza tecnica sarà a carico del fondo di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012 per un importo massimo stimato pari al 2,5 % dei contributi concedibili con la presente Ordinanza.

Articolo 4
Determinazione dei costi ammissibili a contributo per gli interventi relativi agli immobili ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.L. n. 74/2012 e tempi di realizzazione
1. Il costo ammissibile a contributo per gli interventi relativi agli immobili, sulla base della perizia giurata di cui al successivo art. 9 e del progetto di riparazione, ripristino o ricostruzione, è pari alla minore somma tra:
· il costo dell’intervento, determinato al lordo delle spese tecniche e dell’I.V.A. se non detraibile, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base del vigente “Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche”, integrato per le voci non contemplate nello stesso, nonché per tutte le altre specifiche voci di settore, ove del caso, dallo specifico “Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura”, approvato con deliberazione n. 1834/2007 e s.m.i.;
e
· l’importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale, a cui va aggiunta l’ I.V.A. se non detraibile, di cui alle Tabelle A, B, C, D, E ed F dell’Allegato 2 (differenziato per livello di danno, per tipo di intervento o sua porzione e per caratteristiche dell’immobile) per la superficie netta dell’immobile dove si svolgono le attività. I costi convenzionali di cui alle tabelle indicate si intendono applicati in modo progressivo per le classi di superficie previste.
Esclusivamente per gli immobili destinati ad uso produttivo uffici, residenze pertinenziali alle attività produttive, commercio, industria, artigianato, alberghi, aziende agrituristiche, fabbricati rurali, comprese stalle e porcilaie, con struttura portante in muratura o tipologia edilizia assimilabile a quella degli edifici residenziali o direzionali, di cui alla tabella B) dell’allegato 2 alla presente Ordinanza il beneficiario potrà richiedere il contributo, alternativamente con le modalità di cui alla suddetta Tabella B) o con le modalità previste dalle Ordinanze Commissariali n. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e ss.mm.ii.
1-bis. Per gli interventi relativi agli immobili, in cui i danni sono quantificati, sulla base dei costi convenzionali di cui alle Tabelle A, B, C, D, E ed F dell’Allegato 2, in un ammontare inferiore ad € 100.000,00, al lordo delle spese tecniche e dell’IVA, se non detraibile, il contributo concedibile è determinato sulla base della dichiarazione del professionista, incaricato di redigere la perizia, di avere quantificato i costi sostenuti o da sostenersi per gli interventi realizzati o da realizzare, applicando l’ “Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche” vigente integrato per le voci non contemplate nello stesso, nonché per tutte le altre specifiche voci di settore, ove del caso, dallo specifico “Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura”, approvato con deliberazione n. 1834/2007 e s.m.i.. Per i suddetti interventi, in fase di erogazione, il beneficiario dovrà rendere disponibile, ai fini della verifica della congruità dei costi degli interventi effettuati con i Prezzari, i computi metrici consuntivi, anche per macrovoci, oltre alla documentazione delle spese sostenute ed alle relative quietanze.
2. La superficie netta massima riconosciuta è quella destinata per l’attività produttiva al momento del sisma e contenuta nella perizia giurata. Nel progetto di ricostruzione, presentato nella domanda di cui al successivo art. 8, tale superficie può essere ottenuta anche attraverso interventi su più immobili produttivi della medesima proprietà, assicurando comunque il recupero edilizio-urbanistico dell’intera superficie danneggiata o distrutta dal sisma e quindi la ripresa e la piena funzionalità dell’attività produttiva. Nel caso di unità immobiliari ad uso abitativo – inserite in un contesto produttivo e costituenti un’unica unità strutturale con l’edificio principale non riconducibile ad edilizia residenziale – la superficie massima riconosciuta è quella esistente al momento del sisma e contenuta nella perizia giurata e il contributo è commisurato al livello del danno subito e al tipo di intervento previsto alle Tabelle individuate all’Allegato 2.
3. Per gli interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico anche ai fini dell’agibilità sismica prevista dall’art. 3, commi 7, 7bis, 8 e 8bis del D.L. n. 74/2012, e per quelli di demolizione e ricostruzione, il contributo è commisurato al livello del danno subito ed al tipo di intervento da realizzare secondo quanto previsto nell’Allegato 2. In particolare per gli interventi di rafforzamento locale si applicano i parametri di cui all’Allegato 2, Tabella A, lettere b) c) e per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico quelli di cui alla stessa Tabella, lettere d) ed e), mentre per la demolizione, conferimento e/o smaltimento dei rifiuti quelli riportati in calce alle tabelle dell’Allegato 2.
4. Qualora gli interventi di miglioramento sismico siano realizzati in fase successiva al rafforzamento locale, di cui alle lettere b) e c) della Tabella A dell’Allegato 2, che ha consentito di acquisire l’agibilità sismica e la verifica di sicurezza di cui al comma 9 dell’art. 3 del D.L. n. 74/2012, il contributo è commisurato alle opere necessarie per conseguire il livello di sicurezza almeno pari al 60% di quanto previsto per le nuove costruzioni, sulla base dei parametri indicati in Tabella C dell’Allegato 2.
5. Gli interventi di miglioramento sismico successivi al rafforzamento locale sono assoggettati ai titoli abilitativi ai fini edilizi ed urbanistici previsti dalla normativa vigente.
6. Per le imprese di tutti i settori comprese le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE) che abbiano ottenuto la concessione del contributo entro il 31 dicembre 2017, gli interventi devono essere realizzati successivamente alla data del sisma e conclusi entro il (( 27 dicembre 2019 )) .
Per le imprese di tutti i settori comprese le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE) che abbiano ottenuto la concessione del contributo dall’1 gennaio 2018, gli interventi devono essere realizzati successivamente alla data del sisma e conclusi entro il (( 31 marzo 2020 )) .
Per gli interventi effettuati da persone fisiche, su immobili nei quali si svolgeva alla data del sisma una attività di impresa agricola attiva nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE, il termine per la presentazione della documentazione per l’erogazione del saldo viene definito al 31 gennaio 2020.
7. Le spese tecniche, comprensive degli onorari dei professionisti abilitati o consulenti, al netto dell’IVA, se detraibile, sono computate nel costo dell’intervento, ai fini del contributo previsto dalla presente Ordinanza, secondo le seguenti percentuali massime per classi di spesa:
– 10% sul costo degli interventi degli immobili fino alla somma di 800.000 euro; 8% sul costo degli interventi per la somma eccedente gli 800.000 euro e fino a 2 milioni di euro; 6% sul costo degli interventi per la somma eccedente i 2 milioni di euro;
– 5% per gli interventi sui beni strumentali fino alla somma di 300.000 euro; 2,5 % per gli interventi sui beni strumentali per la somma eccedente i 300.000 euro e fino a 1 milione di euro; 1,5% sul costo degli interventi per le somme eccedenti 1 milione di euro;
– 5% per gli interventi di ricostituzione delle scorte, per le delocalizzazioni temporanee e per i danni economici subiti dai prodotti DOP/IGP, come individuati alla lettera b-bis del comma 1 art. 3 del D.L. n. 74/2012, fino alla somma di 300.000 euro; 2,5% per gli interventi eccedenti i 300.000 euro e fino a 1 milione di euro; 1,5% sul costo degli interventi per le somme eccedenti 1 milione di euro.
La percentuale massima, relativa alle spese tecniche, deve intendersi in riferimento ai costi complessivi per ogni tipologia di intervento da effettuarsi per ciascuna unità locale. In fase di Stato Avanzamento Lavori potrà essere erogato ai tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione un importo non superiore all’85% della quota della parte del contributo agli stessi destinato al fine di remunerare le attività già svolte. L’importo rimanente relativo alle spese per prestazioni professionali sarà proporzionalmente ripartito nei successivi SAL.
Ai fini della presente Ordinanza, il contributo per le spese tecniche tiene inoltre conto del Protocollo sottoscritto con gli Ordini professionali il 5 febbraio 2013 e dall’Allegato A al Decreto del Commissario n. 53 del 17 gennaio 2014.
Gli eventuali compensi degli amministratori di condominio o di amministratori dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari sono riconosciuti nel costo dell’intervento nel limite massimo del:
– 2% del costo delle opere ammissibili, per interventi di importi fino a 200.000,00 Euro;
– 1,5% del costo delle opere ammissibili per la parte superiore a 200.000,00 Euro, fino a 500.000,00 euro,
– 1% del costo delle opere ammissibili per la parte superiore a 500.000,00 euro, fino a 3.000.000 di Euro;
– 0,5% del costo delle opere ammissibili per la parte eccedente i 3.000.000,00 di euro.
A tali compensi va aggiunta l’IVA se non recuperabile.
8. I costi convenzionali di cui alla Tabella A), D), E) ed F) sono comprensivi sia delle opere strutturali che delle finiture necessarie; per quanto concerne gli interventi riconducibili alla Tabella B le percentuali fra interventi strutturali e opere di finitura sono quelle previste nelle Ordinanze 29/51/86 del 2012 e s.m.i.. Esclusivamente per le strutture alberghiere/ricettive sono esclusi dal conteggio delle opere di finitura, nel calcolo delle percentuali di cui sopra, gli interventi necessari a mantenere i requisiti minimi che le strutture devono possedere ai fini della loro riapertura, gestione e classificazione ai sensi della legge regionale 16/2004 e atti amministrativi derivati. Si fa riferimento alla classificazione posseduta al momento del sisma.
9. Non sono ammissibili a contributo gli interventi su aree esterne non direttamente connessi con la produzione (quali giardini, recinzioni, etc.) se non rientranti fra quelli necessari alla temporanea delocalizzazione dell’attività.
10. L’eventuale aumento di contributo per le modifiche progettuali non potrà essere concesso per interventi che fossero prevedibili al momento della progettazione relativa all’istanza di concessione, ma può essere concesso solo per interventi resisi necessari durante l’esecuzione dei lavori per circostanze imprevedibili, per adeguamento a normative emesse successivamente alla progettazione, per prescrizione di enti autorizzativi.
Le modifiche che comportino un aumento di contributo, debitamente motivate, successivamente valutate e, se ritenute congrue, approvate dal nucleo di valutazione del SII, dovranno essere contenute entro 1/5 dell’importo degli interventi già ammessi a contributo e comunque entro il limite del danno riconosciuto in perizia. In caso di modifiche in diminuzione, il contributo verrà riproporzionato, sulla base delle spese effettivamente sostenute per gli interventi di cui all’art. 2, comma. 2, lett. a) in sede di liquidazione.
Per le imprese di tutti i settori il termine ultimo per la presentazione di eventuali modifiche progettuali in aumento del contributo è fissato al 31 maggio 2018; ad esclusione delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE, eventuali modifiche in aumento presentate oltre il termine suddetto, se ritenute congrue, saranno autorizzate e concesse in regime “de minimis”, per la quota relativa all’aumento del contributo.
Interventi che risultassero prevedibili al momento della progettazione presentata in sede di domanda di concessione, che non comportino un aumento del contributo, possono essere ammessi nella valutazione delle modifiche progettuali, nel limite dell’importo concesso, fatta salva la valutazione di congruità tecnico-economica.
Con il termine interventi si intende l’insieme di tutte le lavorazioni che concorrono a definire il progetto nella sua totalità.
Il requisito dell’imprevedibilità della modifica deve essere inteso come descritto nei precedenti paragrafi anche in riferimento all’Ordinanza n. 2 del 3 febbraio 2017.
10.bis. Qualora le modifiche progettuali non richiedano l’intervento di enti terzi, le stesse dovranno essere presentate per una sola volta e valutate esclusivamente in sede di saldo finale. In presenza di varianti sia essenziali che non essenziali e/o vi siano nel progetto delle modifiche che comportino l’intervento di Enti terzi le modifiche progettuali potranno esser presentate anche direttamente nel saldo finale, esclusivamente nel caso in cui non incidano sulla destinazione d’uso totale o parziale dell’immobile o ne alterino le modalità di utilizzo, rispetto al progetto precedentemente presentato.
Nel caso in cui le modifiche di cui al precedente alinea siano intervenute e rendicontate in SAL intermedi, queste dovranno esser presentate contestualmente allo stesso SAL, pena la sospensione delle fatture inerenti le varianti o le modifiche progettuali.
Dovranno comunque essere presentate prima del SAL successivo tutte le modifiche che comportino un aumento del contributo concesso e/o una modifica della destinazione d’uso totale o parziale o delle modalità di utilizzo dell’immobile.
La documentazione relativa al SAL finale dovrà essere trasmessa da parte del Direttori lavori anche alle imprese edili, limitatamente alla parte riguardanti le attività della impresa edile rendicontata e copia della ricevuta di trasmissione dovrà essere allegata alla rendicontazione finale.
11. Nel caso in cui gli immobili danneggiati fossero, al momento degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in disponibilità di un’impresa in base ad un contratto di leasing, i contributi potranno essere chiesti, salvo eventuali casi particolari che di volta in volta saranno valutati dal SII, secondo le seguenti modalità:
a) i contributi relativi agli interventi di riparazione con rafforzamento locale e di miglioramento sismico potranno essere chiesti:
– dal conduttore del bene, qualora nel contratto di leasing sia specificato con apposita clausola che gli oneri per la manutenzione straordinaria sono a suo carico e qualora il conduttore stesso alleghi alla domanda di contributo una dichiarazione della società di leasing di rinuncia a qualsiasi pretesa sul contributo che verrà concesso relativamente agli interventi finanziati;
– dalla società di leasing proprietaria del bene, qualora nel contratto di leasing non sia specificato con apposita clausola che gli oneri per la manutenzione straordinaria sono a carico del conduttore oppure qualora, per volontà dichiarata da entrambe le parti del contratto di leasing con scrittura privata, sia quest’ultima che intende presentare la domanda di contributo;
b) i contributi relativi agli interventi di demolizione e ricostruzione potranno essere chiesti, indipendentemente da chi sia il soggetto intestatario del titolo abilitativo edilizio:
dal conduttore del bene, qualora nel contratto di leasing sia specificato con apposita clausola che il rischio per la perdita del bene e i conseguenti interventi di demolizione e ricostruzione sono a suo esclusivo carico oppure qualora, anche in assenza di tale clausola, le parti del contratto manifestino con apposita scrittura privata autenticata o procura speciale redatta da un notaio la volontà di porre in carico al conduttore gli interventi di demolizione e ricostruzione. In questo caso:
• il conduttore dovrà allegare alla domanda di contributo una dichiarazione della società di leasing che autorizza e approva, sollevando il Commissario da qualsiasi responsabilità in merito a potenziali controversie tra le parti, l’intervento di demolizione e ricostruzione;
• il conduttore dovrà allegare alla domanda di contributo una dichiarazione che attesti la propria volontà di riscattare, ora per allora, il bene in godimento e di essere consapevole della sanzione della revoca del contributo concesso in caso di mancato riscatto.
Nel caso in cui gli interventi di demolizione e ricostruzione debbano essere effettuati su di un immobile totalmente distrutto a causa degli eventi sismici il conduttore potrà chiedere i relativi contributi a condizione che abbia, prima della domanda, riscattato il terreno su cui l’immobile distrutto insisteva alla data del sisma.
dalla società di leasing proprietaria del bene, qualora nel contratto di leasing non sia specificato con apposita clausola che il rischio per la perdita del bene e i conseguenti interventi di demolizione e ricostruzione sono ad esclusivo carico del conduttore oppure qualora le parti del contratto non abbiamo disposto diversamente con apposita scrittura privata autenticata o procura speciale.
In tutti i casi in cui la domanda è presentata dal conduttore, alla stessa il richiedente dovrà allegare una dichiarazione di impegno della società di leasing a comunicare ogni fatto o evento che determini un inadempimento contrattuale da parte del conduttore stesso che comporta la risoluzione del contratto di leasing e, nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione, l’impossibilità di riscattare il bene concesso in godimento.
11 bis. Nelle ipotesi di delocalizzazione definitiva di cui al comma 3 dell’articolo 6 dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm. da effettuarsi in immobili la cui disponibilità è acquisita tramite un contratto di leasing i contributi potranno essere richiesti, salvo eventuali casi particolari che di volta in volta saranno valutati dal SII, e indipendentemente da chi sia il soggetto intestatario del titolo abilitativo edilizio esclusivamente dal conduttore del bene nei seguenti casi:
Nel caso in cui l’immobile sede di delocalizzazione sia già costruito. In questo caso:
– il contributo è pari al 100% del minore importo tra quello corrispondente al danno subito dall’immobile sede di attività del conduttore al momento degli eventi sismici, calcolato secondo i costi parametrici di cui alle Tabelle A, B, D, E, F dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm, e il costo al mq netto quale risulta nell’atto di compravendita tra la società di leasing acquirente e il proprietario;
– il conduttore dovrà dimostrare che l’immobile di nuova localizzazione è conforme alla normativa vigente in materia di costruzioni antisismiche (D.M. 14/01/2008 – NTC08) oppure è stato adeguato sismicamente alla sopra citata normativa con un livello di sicurezza pari almeno al 60% di quello previsto per un immobile di nuova costruzione nonché allegare alla domanda di contributo una dichiarazione che attesti la propria volontà di riscattare, ora per allora, il bene in godimento e di essere consapevole della sanzione della revoca del contributo concesso in caso di mancato riscatto;
– nel caso in cui l’immobile sede di delocalizzazione sia da costruire o in costruzione (leasing in costruendo) e lo stesso conduttore sostenga le spese di costruzione e alleghi alla domanda di contributo una dichiarazione che attesti la propria volontà di riscattare, ora per allora, il bene in godimento e di essere consapevole della sanzione della revoca del contributo concesso in caso di mancato riscatto.
– nel caso in cui l’immobile sede di delocalizzazione necessiti di interventi di riparazione con rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico, qualora nel contratto di leasing sia specificato con apposita clausola che gli oneri per la manutenzione straordinaria sono a suo carico e qualora il conduttore stesso sostenga le relative spese;
– nel caso in cui l’immobile sede di delocalizzazione necessiti di interventi di demolizione e ricostruzione, qualora nel contratto di leasing sia specificato con apposita clausola che il rischio per la perdita del bene e i conseguenti interventi di demolizione e ricostruzione sono a suo esclusivo carico oppure, anche qualora nel contratto di leasing non sia specificata tale clausola, le parti del contratto manifestino con apposita scrittura privata autenticata o procura speciale la volontà di porre in carico al conduttore gli interventi di demolizione e ricostruzione. In questo caso:
• il conduttore dovrà allegare alla domanda di contributo una dichiarazione della società di leasing che autorizza e approva, sollevando il Commissario da qualsiasi responsabilità in merito a potenziali controversie tra le parti, l’intervento di demolizione e ricostruzione e che dichiara la congruità dei costi del progetto rispetto al valore che l’immobile aveva al momento del sisma;
• il conduttore dovrà allegare alla domanda di contributo una dichiarazione che attesti la propria volontà di riscattare, ora per allora, il bene in godimento e di essere consapevole della sanzione della revoca del contributo concesso in caso di mancato riscatto.
In tutti i casi il conduttore dovrà allegare alla domanda di contributo una dichiarazione di impegno della società di leasing a comunicare ogni fatto o evento che determini un inadempimento contrattuale da parte del conduttore stesso, che comporta la risoluzione del contratto di leasing e, nel caso di demolizione e ricostruzione, l’impossibilità di riscattare il bene concesso in godimento
12. Relativamente ad interventi di ricostruzione di stalle, fienili e fabbricati rurali strumentali, in genere è ammessa la ricostruzione in diminuzione con riferimento alle volumetrie esistenti al momento del sisma, come previsto al comma 6 dell’art. 3 del D.L. n. 74/2012, nel caso in cui le stalle, fienili e fabbricati rurali siano gravemente danneggiati e/o distrutti dagli eventi sismici, secondo i parametri indicati all’Allegato 2 Tabelle A, B, D, E ed F lettere a), d) ed e).
13. In pendenza dell’esecuzione dei lavori di riparazione e/o ricostruzione rimangono sospesi i termini relativi ai contratti di locazione e riprendono efficacia, con le stesse pattuizioni, dopo l’ultimazione dei lavori eseguiti, fatti salvi i casi di recesso da parte del conduttore (locatario).
14. Per gli interventi di ripristino di immobili ad esclusivo uso uffici, alberghi, agriturismi, commercio, artigianato, industria, nonché per interventi di ripristino di fabbricati rurali strumentali, aventi struttura portante prevalente in muratura o tipologia edilizia assimilabile a quella degli edifici residenziali o direzionali, la determinazione del livello operativo avviene sulla base dei parametri stabiliti dalle Ordinanze per gli edifici e le unità immobiliari ad uso abitativo. In questi casi il costo convenzionale è calcolato in base a quanto stabilito alla Tabella B dell’allegato 2.
15. I livelli operativi sono determinati sulla base della combinazione degli “stati di danno” e dei “valori di vulnerabilità” stabiliti nelle tabelle allegate alle Ordinanze nn. 29/51/86 del 2012 e successive modificazioni e integrazioni.
16. Nel caso in cui il richiedente intenda sostituire l’immobile danneggiato con un immobile di nuova costruzione avente le stesse finalità, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle normative urbanistiche, edilizie ed ambientali, il contributo è commisurato alle tipologie del danno subito, di cui alle Tabelle A), B), D) E) ed F) e alla superficie preesistente o a quella effettivamente realizzata se inferiore; nel suddetto caso la domanda dovrà inoltre contenere il computo metrico estimativo di tutti gli interventi necessari alla realizzazione della nuova costruzione, compresa la demolizione del manufatto preesistente ed i connessi costi di smaltimento e il trasporto dei materiali demoliti. Il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra il costo degli interventi, così come sopra definito, ed il costo convenzionale riferito alle Tabelle di cui all’Allegato 2) alla presente Ordinanza, rapportato alla superficie complessiva dell’edifico oggetto di demolizione ovvero di ricostruzione se inferiore.
17. Il confronto per la determinazione del minore importo tra il costo dell’intervento della nuova costruzione ed il costo convenzionale riferito alle Tabelle di cui all’Allegato 2) alla presente Ordinanza avviene, di norma, per ogni singolo immobile. Qualora tale confronto non sia possibile, perché il numero di immobili nella configurazione alla data del sisma risulta diverso da quello previsto alla ripresa dell’attività (cd. comparto), la determinazione del minore importo può avvenire comparando la somma dei costi degli interventi delle nuove costruzioni alla somma dei costi convenzionali degli edifici danneggiati alla data del sisma, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2.
18. I contributi relativi alla demolizione e ricostruzione potranno essere richiesti dal locatario dell’immobile, indipendentemente da chi sia il soggetto intestatario del titolo abilitativo edilizio, esclusivamente qualora il locatario stesso risulti titolare di una polizza assicurativa relativa all’immobile per il quale viene richiesto il contributo, secondo quanto previsto al successivo articolo 7. In questo caso il locatario dovrà allegare alla domanda di contributo:
· una dichiarazione del proprietario che autorizza e approva, sollevando il Commissario da qualsiasi responsabilità in merito a potenziali controversie tra le parti, l’intervento di demolizione e ricostruzione;
· una dichiarazione del proprietario di essere a conoscenza che sull’immobile oggetto di demolizione e ricostruzione può essere riconosciuto un contributo, ai sensi della presente Ordinanza, con contestuale rinuncia da parte del proprietario stesso a qualunque pretesa sui medesimi contributi.

Articolo 4 bis
Determinazione dei costi ammissibili a contributo per gli interventi relativi a reti di distribuzione
1. I costi ammissibili a contributo per gli interventi relativi a ricostruzione di reti di distribuzione e relativi impianti, sulla base della perizia giurata di cui al successivo art. 9 e del progetto di ricostruzione vengono quantificati con le seguenti modalità:
– Demolizione e ricostruzione di cabine elettriche: qualora gli impianti di distribuzione dell’energia elettrica contenuti nelle cabine oggetto di demolizione non siano recuperabili ed utilizzabili, a seguito della ricostruzione della cabina stessa, i costi ammissibili a contributo sono determinati, sulla base del successivo art. 5 e accertati dal SII, secondo le modalità e le percentuali definite per i beni mobili strumentali all’attività;
– Demolizione e ricostruzione di torri acquedottistiche: qualora le torri acquedottistiche, oggetto di demolizione, non vengano ricostruite ma sostituite con una rete di distribuzione alternativa, funzionalmente equivalente alle torri danneggiate, i costi ammissibili a contributo, verificata la necessità tecnica dell’intervento, sono i minori tra quelli previsti per la ricostruzione degli immobili e quelli per la costruzione di una nuova rete acquedottistica, comunque determinati secondo le percentuali definitive per i beni immobili.

Articolo 5
Determinazione dei costi ammissibili a contributo per i beni mobili strumentali, per le scorte, i prodotti di cui all’art 3, comma 1, lett. b) e b-bis) e, limitatamente alle infrastrutture, lett. a) del D.L. n. 74/2012
1. Nel caso di interventi volti a ristabilire la piena funzionalità dei beni mobili strumentali necessari per l’attività dell’impresa, compresi impianti e macchinari, di cui al precedente art. 2, comma 2 lett. b), danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, la valutazione del danno, da effettuarsi sulla base della perizia giurata di cui al successivo art. 9 e sottoposta alla verifica del SII, deve riferirsi ai beni presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, da documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 600/73 o in altri registri ovvero a beni strumentali in disponibilità del beneficiario, al momento del sisma, in virtù di un valido contratto, tipico o atipico, riconosciuto dall’ordinamento giuridico vigente, e basarsi sul costo di sostituzione, al netto di eventuali valori di recupero sul bene dismesso, con altro bene, uguale o equivalente per rendimento economico (comprese le spese di smaltimento del bene danneggiato, trasporto, montaggio, collaudo del bene acquistato o riparato) o sulle spese di ripristino che dovranno, comunque, risultare non superiori al 70% del costo di sostituzione del bene stesso. Qualora il beneficiario sostituisca il bene mobile strumentale danneggiato per un valore inferiore al 70% del costo di sostituzione, con altro uguale o equivalente rendimento economico, il contributo è calcolato sulle spese che il beneficiario avrebbe sostenuto per la riparazione del bene, quantificate nella perizia giurata, e il documento giustificativo della spesa è rappresentato dalla fattura di acquisto del bene.
Nel caso in cui i beni mobili strumentali danneggiati o distrutti fossero, al momento degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in disponibilità di un’impresa in base ad contratto di leasing i contributi potranno essere chiesti, salvo eventuali casi particolari che di volta in volta saranno valutati dal SII, secondo le seguenti modalità:
a) i contributi relativi agli interventi di riparazione potranno essere chiesti:
– dal conduttore del bene, qualora nel contratto di leasing sia specificato con apposita clausola che gli oneri per la manutenzione straordinaria sono a suo carico e qualora il conduttore stesso alleghi alla domanda di contributo:
• una dichiarazione che attesti la propria volontà di riscattare, ora per allora, il bene in godimento e di essere consapevole della sanzione della revoca del contributo concesso in caso di mancato riscatto;
• una dichiarazione della società di leasing di rinuncia a qualsiasi pretesa, nei confronti del Commissario, relativamente al contributo richiesto per gli interventi di riparazione e che solleva al contempo il Commissario da qualsiasi responsabilità in merito a potenziali controversie tra le parti;
– dalla società di leasing proprietaria del bene, qualora nel contratto di leasing non sia specificato con apposita clausola che gli oneri per la manutenzione straordinaria sono a carico del conduttore oppure qualora, per volontà dichiarata da entrambe le parti del contratto di leasing con scrittura privata, sia quest’ultima che intende presentare la domanda di contributo;
b) i contributi relativi agli interventi di acquisizione in leasing di nuovi beni di uguale o equivalente rendimento economico rispetto a quelli distrutti potranno essere chiesti:
dal conduttore del bene, il quale dovrà allegare:
• all’atto di presentazione della domanda di contributo:
– una dichiarazione della società di leasing concedente nella quale la stessa manifesti la volontà di rinunciare a qualsiasi pretesa, nei confronti del Commissario, relativamente al contributo richiesto, sollevando al contempo il Commissario da qualsiasi responsabilità in merito a potenziali controversie tra le parti;
– una dichiarazione che attesti la propria volontà di riscattare, ora per allora, il bene in godimento e di essere consapevole della sanzione della revoca del contributo concesso in caso di mancato riscatto;
• all’atto di presentazione della documentazione di spesa, le fatture di acquisto del bene acquisito in leasing emesse a carico della società di leasing concedente e le relative quietanze per la parte del costo non coperta dal contributo.
dalla società di leasing proprietaria del bene.
In tutti i casi il conduttore dovrà allegare alla domanda di contributo una dichiarazione di impegno della società di leasing a comunicare ogni fatto o evento che determini un inadempimento contrattuale da parte del conduttore stesso, che comporta la risoluzione del contratto di leasing e, conseguentemente, l’impossibilità di riscattare il bene concesso in godimento.
2. Ai fini del rimborso del danno, le spese di riacquisto o ripristino dovranno essere sostenute successivamente alla data del sisma ed entro i termini previsti dal programma di riacquisto o ripristino; le spese di riacquisto o ripristino dovranno riferirsi esattamente ai beni individuati nel programma di cui sopra, evidenziando la connessione delle stesse con l’attività dell’impresa finalizzati al rapido e completo riavvio dell’attività produttiva. Il pagamento delle predette spese dovrà avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità.
3. Con riferimento alle scorte di magazzino danneggiate o distrutte di cui all’art. 2, comma 2, lettera c) la quantificazione del danno dovrà essere comprovata sulla base della perizia giurata, di cui al successivo art. 9 sottoposta alla verifica del SII. A tal fine il professionista incaricato dovrà:
– accertare la quantità dei beni (materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti) in magazzino al momento del sisma. L’ammontare delle quantità rilevate dovrà essere corrispondente, sulla base di apposita dichiarazione, alle risultanze delle scritture contabili di magazzino ovvero, in mancanza di queste, all’ultimo inventario redatto ai sensi degli artt. 2214 e 2217 del codice civile e dell’art. 15 del D.P.R. n. 600/1973; qualora non siano previsti obblighi di scritture contabili o di magazzino, la dichiarazione della consistenza dei prodotti finiti dovrà essere comprovata in apposita perizia giurata;
– considerare, ai fini del riconoscimento dei danni, soltanto quei beni che hanno avuto una riduzione del valore finale di realizzo e/o del valore di acquisto superiore al 20%. Sono considerati, infatti, gravemente danneggiati e quindi soggetti a contributo, soltanto i beni che hanno avuto perdite di valore superiore a tale soglia. Il valore riconosciuto ai fini del contributo sarà pertanto pari alla differenza tra il valore di mercato o di costo relativo a prodotti non danneggiati, entrambi ridotti del 20%, e il valore di realizzo del prodotto o del bene danneggiato (nel caso dei prodotti distrutti, tale valore potrà essere uguale a zero);
– stimare il valore dei beni danneggiati sulla base del loro valore di mercato, al netto dei valori realizzati. Per valore di mercato, secondo corretti principi contabili, si intende (con riferimento al momento del sisma):
a) il costo di sostituzione o riacquisto per le materie prime, sussidiarie e semilavorati anche acquisiti sul mercato, che partecipano alla fabbricazione di prodotti finiti;
b) il valore netto di realizzo per le merci, i prodotti finiti, semilavorati di produzione e prodotti in corso di lavorazione.
4. Ai fini della ricostituzione delle scorte di cui all’art. 2, comma 2, lett. c), le spese di riacquisto dovranno essere sostenute dal soggetto beneficiario del contributo, successivamente alla data del sisma e riferirsi a beni (materie prime, semilavorati e prodotti finiti) necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa e presentare congruità rispetto ai prezzi/costi di mercato. Sono compresi nei costi di ricostituzione delle scorte i costi di smaltimento delle scorte danneggiate ed i costi, quali a titolo esemplificativo i consumi di energia elettrica, acqua, gas, direttamente imputabili – attraverso adeguata documentazione – al ciclo produttivo di ricostruzione delle scorte stesse. Per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE ai fini della ricostituzione delle scorte di cui all’art. 2, comma 2, lett. c), le spese di riacquisto dovranno essere sostenute dal soggetto beneficiario del contributo, successivamente alla data del sisma e riferirsi esclusivamente a beni uguali o equivalenti a quelli oggetto della perizia e presentare congruità rispetto ai prezzi/costi di mercato.
5. In relazione ai prodotti danneggiati o distrutti di cui all’art. 2, comma 2, lettera e) la quantificazione del danno dovrà essere comprovata sulla base della perizia giurata, di cui al successivo art. 9, comma 4, sottoposta alla verifica del SII.

Articolo 6
Determinazione dei costi ammissibili a contributo per le delocalizzazioni di cui all’art 3, comma 1, lett. f) e comma 13-bis) del D.L. n. 74/2012) nonché per la ricostruzione di fabbricati strumentali agricoli su sedime diverso
1. Nel caso di delocalizzazione delle attività produttive, di cui all’art. 3, comma 1 lett. f) del D.L. n. 74/2012 la valutazione dei danni, da effettuarsi sulla base della perizia giurata di cui al successivo art. 9 sottoposta a verifica del SII, si basa sui costi sostenuti per la localizzazione temporanea delle attività in aree o zone o anche in sito che permettano la continuità produttiva.
2. Ai fini del rimborso vengono considerate ammissibili le spese, sostenute nella nuova sede successivamente alla data del sisma e fino alla data di rientro nell’immobile danneggiato, purché finalizzate alla continuità produttiva e al successivo rientro delle attività negli immobili in cui erano insediati al momento del sisma, ovvero, in caso di locazione o comodato d’uso, in altro immobile sito nei Comuni di cui al comma 1 dell’art. 1 della presente Ordinanza:
– spese per l’acquisto e la messa in opera di strutture temporanee;
– spese per l’affitto e/o il noleggio delle strutture e degli ambienti adibiti a rilocalizzazione per il periodo del loro utilizzo e relativa messa in opera, riconoscendo le spese di affitto e/o noleggio delle strutture sostenute fino al 31 dicembre 2014;
– spese di allacciamento delle utenze, traslochi e messa in opera degli impianti;
– spese per il noleggio o l’utilizzo temporaneo di impianti e/o attrezzature di terzi al fine del mantenimento dei propri livelli produttivi.
2bis. Qualora un’impresa affittuaria o comodataria di un immobile danneggiato dal sisma, già beneficiaria di un contributo per delocalizzazione parziale e temporanea dell’attività e rientrata nell’immobile in cui era insediata al momento del sisma, dimostri, con adeguata documentazione a supporto, il mancato deposito da parte del proprietario dell’immobile stesso della verifica di sicurezza nei termini di legge, è possibile per la stessa impresa presentare un’ulteriore domanda di delocalizzazione al fine del rimborso delle spese sostenute per la delocalizzazione dell’attività produttiva in un nuovo immobile, nella percentuale definita al comma 4 del successivo art. 11 con esclusione delle imprese attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE, per le quali il termine di presentazione delle domande era già definito al 30 giugno 2015. I costi riconosciuti saranno al netto di quelli già ammessi nella prima delocalizzazione.
3. Nel caso di delocalizzazione dell’attività produttiva, nonchè per la ricostruzione di fabbricati strumentali agricoli su sedime diverso, sono ammessi al riconoscimento dei contributi le spese sostenute per l’acquisto, la costruzione, ricostruzione, riparazione o rafforzamento e miglioramento sismico dell’immobile e per la riparazione e il ripristino dei beni strumentali e per le scorte, secondo gli stessi criteri e le modalità previsti dai precedenti artt. 4 e 5 della presente Ordinanza, alle seguenti condizioni:
a) che l’immobile o l’area d’interesse sia ubicato nello stesso Comune o in un Comune limitrofo a quello in cui era sita l’attività produttiva fino al momento del sisma e comunque all’interno dei territori interessati dal sisma di cui al precedente art. 1, comma 1;
b) che il richiedente si impegni a provvedere all’effettivo recupero e destinazione dell’area o dell’immobile in cui prima del sisma esercitava la propria attività produttiva e, parimenti, che la domanda contenga sia il progetto di delocalizzazione sia il progetto di recupero di cui sopra.
3bis. Ad esclusione delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE, di cui alla Decisione di esecuzione della Commissione C(2012) 9471 del 19/12/2012, nelle ipotesi di delocalizzazione definitiva di cui al comma 3 dell’articolo 6 dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm. da effettuarsi in un immobile già costruito la cui disponibilità è acquisita tramite un contratto di compravendita il costo ammissibile a contributo è:
– per gli immobili di nuova costruzione e/o già adeguati allo svolgimento dell’attività di impresa pari alla minore somma tra:
· l’importo ottenuto moltiplicando il costo al mq netto quale risulta nell’atto di compravendita per la superficie netta dell’immobile dove si svolgevano le attività al momento degli eventi sismici;
· l’importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale, a cui va aggiunta l’ I.V.A. se non detraibile, di cui alle Tabelle A, B, C, D, E ed F dell’Allegato 2 (differenziato per livello di danno, per tipo di intervento o sua porzione e per caratteristiche dell’immobile) per la superficie netta dell’immobile dove si svolgevano le attività al momento degli eventi sismici. I costi convenzionali di cui alle tabelle indicate si intendono applicati in modo progressivo per le classi di superficie previste;
– per gli immobili che necessitano di interventi di riparazione con rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico o di adeguamento all’attività di impresa pari alla minore somma tra:
· l’importo ottenuto moltiplicando il costo al mq netto quale risulta nell’atto di compravendita per la superficie netta dell’immobile dove si svolgevano le attività al momento degli eventi sismici sommato al costo degli interventi da effettuare sull’immobile acquistato ,determinato al lordo delle spese tecniche e dell’I.V.A. se non detraibile, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base del vigente “Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche”, integrato per le voci non contemplate nello stesso, nonché per tutte le altre specifiche voci di settore, ove del caso, dallo specifico “Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura”, approvato con deliberazione n. 1834/2007 e s.m.i.;
e
· l’importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale, a cui va aggiunta l’ I.V.A. se non detraibile, di cui alle Tabelle A, B, C, D, E ed F dell’Allegato 2 (differenziato per livello di danno, per tipo di intervento o sua porzione e per caratteristiche dell’immobile) per la superficie netta dell’immobile dove si svolgevano le attività al momento degli eventi sismici. I costi convenzionali di cui alle tabelle indicate si intendono applicati in modo progressivo per le classi di superficie previste;
3ter. Nelle ipotesi di delocalizzazione definitiva di cui al comma 3 dell’articolo 6 dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm. da effettuarsi in un immobile già costruito la cui disponibilità è acquisita tramite un contratto di leasing il costo ammissibile a contributo è pari alla minore somma tra:
· il costo al mq netto quale risulta nell’atto di compravendita tra la società di leasing acquirente e il proprietario del bene immobile;
e
· l’importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale, a cui va aggiunta l’ I.V.A. se non detraibile, di cui alle Tabelle A, B, C, D, E ed F dell’Allegato 2 (differenziato per livello di danno, per tipo di intervento o sua porzione e per caratteristiche dell’immobile) per la superficie netta dell’immobile dove si svolgevano le attività al momento degli eventi sismici. I costi convenzionali di cui alle tabelle indicate si intendono applicati in modo progressivo per le classi di superficie previste;
– per gli immobili che necessitano di interventi di riparazione con rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico o di adeguamento all’attività di impresa il costo ammissibile a contributo è pari alla minore somma tra:
· l’importo ottenuto moltiplicando il costo al mq netto quale risulta nell’atto di compravendita tra la società di leasing acquirente e il proprietario del bene immobile per la superficie netta dell’immobile dove si svolgevano le attività al momento degli eventi sismici sommato al costo degli interventi da effettuare sull’immobile acquistato, determinato al lordo delle spese tecniche e dell’I.V.A. se non detraibile, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base del vigente “Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche”, integrato per le voci non contemplate nello stesso, nonché per tutte le altre specifiche voci di settore, ove del caso, dallo specifico “Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura”, approvato con deliberazione n. 1834/2007 e s.m.i.;
e
· l’importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale, a cui va aggiunta l’ I.V.A. se non detraibile, di cui alle Tabelle A, B, C, D, E ed F dell’Allegato 2 (differenziato per livello di danno, per tipo di intervento o sua porzione e per caratteristiche dell’immobile) per la superficie netta dell’immobile dove si svolgevano le attività al momento degli eventi sismici. I costi convenzionali di cui alle tabelle indicate si intendono applicati in modo progressivo per le classi di superficie previste;
4. Il contributo per la delocalizzazione non ricomprende, in ogni caso, i costi sostenuti o derivanti dall’eventuale incremento di superficie utile previsto dall’art. 3, comma 13-bis del D.L. 74/2012.

Articolo 7
Indennizzi assicurativi
1. In presenza di copertura assicurativa, il contributo di cui alla presente Ordinanza è riconosciuto sulla differenza tra i costi dell’intervento, determinati sulla base di quanto previsto dai precedenti artt. 4, 5 e 6 e accertati dal SII, e gli indennizzi assicurativi, attribuiti all’intervento finanziato, corrisposti o da corrispondersi da parte delle Compagnie di assicurazioni, come meglio specificato nel successivo articolo 11.
2. Il richiedente il contributo dovrà farsi rilasciare dalla Compagnia di assicurazioni un’attestazione in ordine ai seguenti elementi conoscitivi:
– descrizione dell’evento che ha causato i danni;
– data in cui si è verificato l’evento per cui è stato richiesto l’indennizzo assicurativo;
– tipologia, descrizione e valorizzazione dei beni periziati;
– ammontare dell’indennizzo assicurativo per tipologia di bene;
– indicazione della copertura totale o parziale dei danni subiti.
3. La documentazione di cui al precedente comma deve essere allegata alla domanda di contributo, unitamente alla copia della polizza assicurativa.
4. In caso di controversie, ritardi o pagamenti dilazionati relativi agli indennizzi assicurativi, il contributo sarà calcolato considerando l’importo massimo liquidabile dall’assicurazione, attestato dalla stessa o desumibile dalla polizza. La liquidazione del contributo potrà avvenire a stato di avanzamento lavori, mentre per il saldo sarà necessario dichiarare di aver riscosso l’intero importo spettante e concluso eventuali contenziosi.
5. In caso di beni assicurati il contributo è subordinato alla verifica che il beneficiario abbia esperito tutte le azioni ed adempimenti a suo carico per ottenere il risarcimento da parte dell’Assicurazione.
6. In tutti i casi in cui il bene al momento del sisma risultasse assicurato, anche in presenza di trasferimento del bene prima della presentazione della domanda e di disponibilità del bene sulla base di un contratto di affitto o di comodato, gli indennizzi assicurativi saranno computati ai fini della determinazione del contributo previsto dalla presente Ordinanza.
7. L’ammontare dell’indennizzo assicurativo già liquidato al beneficiario verrà dedotto dall’importo rendicontato nel primo SAL utile; qualora l’ammontare dell’indennizzo superi il contributo liquidato nel SAL, l’importo residuo verrà dedotto dal SAL successivo.

TITOLO II
Presentazione e verifica della domanda, entità e modalità di concessione del contributo

Articolo 8
Presentazione delle domande
1. I soggetti indicati nell’articolo 1 dovranno:
· non abbiano potuto inviare, entro il 31 marzo 2014, l’istanza preliminare prevista dal comma 1 dell’art. 3 dell’Ordinanza n. 131/2013,
· non abbiano fatto richiesta al Commissario Delegato di autorizzazione tardiva a depositare la domanda di contributo, entro il 30 giugno 2015
potranno richiedere al Commissario Delegato, tramite l’applicativo SFINGE, di depositare comunque la domanda di contributo anche in mancanza dell’istanza di prenotazione o della conferma della stessa, rappresentando le motivazioni che hanno impedito l’inoltro della stessa istanza e fornendo le informazioni di cui al comma 1 dell’art. 4 dell’Ord. 131/2013 entro il termine del 31 dicembre 2015.
Le istanze tardive saranno ammesse a contributo successivamente alla valutazione delle domande presentate a seguito di conferma intervenuta tempestivamente nel termine del 30 giugno 2015.
Le domande presentate ai sensi dell’Ordinanza n. 25 del 22 aprile 2016, saranno ammesse a contributo sia successivamente alla valutazione delle domande presentate a seguito di conferma intervenuta tempestivamente nel termine del 30 giugno 2015 che successivamente alle istanze e alle conferme tardive presentate entro il 31 dicembre 2015, compatibilmente con la disponibilità residua delle risorse stanziate dal Commissario Delegato.
Al fine di stabilire la data di ricevimento della domanda si terrà conto della data in cui la stessa è stata validata sul suddetto applicativo.
– allegare alla domanda, pena la irricevibilità della stessa, la seguente documentazione obbligatoria:
a. nel caso di interventi relativi agli immobili: una relazione descrittiva e particolareggiata contenente il progetto di demolizione e ricostruzione, riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico redatto sulla base della normativa tecnica vigente con l’indicazione delle caratteristiche degli interventi previsti per il miglioramento sismico se richiesto o delle altre caratteristiche rilevanti per la determinazione delle eventuali maggiorazioni sui costi convenzionali; la relazione descrittiva degli interventi strutturali sui beni immobili, con il computo metrico estimativo relativo ai lavori di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione redatto sulla base del prezzario regionale vigente, la descrizione delle finiture connesse, l’indicazione dell’impresa affidataria dei lavori e dell’eventuale impresa affidataria delle forniture dei prefabbricati, nonché di quelle esecutrici. Qualora i lavori non siano stati affidati entro la data del 12 ottobre 2012, la scelta dell’impresa affidataria dei lavori e di quella a cui è affidata la fornitura dei prefabbricati deve avvenire mediante l’acquisizione di almeno due offerte al fine di consentire valutazioni comparative da parte del richiedente. Nel caso di imprese soggette all’obbligo di gara per l’affidamento dei lavori, la comunicazione dell’impresa affidataria dei lavori verrà effettuata al SII successivamente, entro i 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva;
b. nel caso di interventi relativi alle scorte e/o ai prodotti: una relazione descrittiva del programma di riacquisto e/o ripristino delle scorte di magazzino corrispondenti al valore delle scorte gravemente danneggiate e il dettaglio dei relativi costi;
c. nel caso di interventi relativi ai beni strumentali, compresi i macchinari e le attrezzature: una relazione descrittiva del programma di riacquisto e/o di riparazione dei beni danneggiati, con l’indicazione dettagliata dei relativi costi;
d. nel caso di interventi di delocalizzazione: una relazione descrittiva delle modalità della delocalizzazione e la descrizione dei relativi costi nel caso di delocalizzazione temporanea; nel caso di delocalizzazione ai sensi del comma 13 bis dell’art. 3 del D.L. n. 74/2012, il progetto di delocalizzazione e il progetto di recupero;
e. in tutti i casi: una perizia giurata, a cura del professionista abilitato; in caso di interventi sugli immobili il professionista deve essere incaricato – in tutto o in parte – della progettazione; la perizia deve contenere quanto previsto al successivo art. 9 comma 2, coerentemente con le relazioni descrittive e secondo le modalità previste negli art. 4, 5 e 6 della presente Ordinanza;
f. la scheda sintetica del progetto per cui si avanza richiesta di contributo e del relativo costo totale previsto per la realizzazione del progetto da finanziare. La sintesi del progetto è soggetta alla pubblicazione prevista dagli artt. 26 e 27 del d.l. 33/2013.
2. nel La domanda compilata sull’applicativo web dovrà inoltre contenere:
– la descrizione dell’azienda e dell’attività svolta oppure la descrizione del solo immobile e della sua destinazione produttiva per i soggetti di cui al comma 2 dell’art. 1;
– la dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all’Allegato 1 alla presente Ordinanza;
– la dichiarazione di essere in possesso di idoneo titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune competente o di avere proceduto alla richiesta del suddetto titolo al Comune Competente o di avere presentato la comunicazione di cui all’art. 3, comma 6 del D.L. n. 74/2012. I contributi potranno essere concessi anche subordinatamente all’effettivo ottenimento del titolo abilitativo. La verifica dell’ottenimento del suddetto titolo verrà effettuata al momento della presentazione della domanda relativa all’erogazione del primo pagamento (SAL o saldo). Qualora il titolo non fosse ancora efficace al momento della suddetta erogazione i termini del pagamento, di cui al successivo art. 14, verranno sospesi fino all’effettivo ottenimento del titolo abilitativo edilizio e ricominceranno a decorrere successivamente alla data della verifica positiva. In caso di domanda contestuale il contributo verrà concesso a seguito dell’effettivo ottenimento del titolo abilitativo edilizio;
– la dichiarazione di essere in possesso di idonea autorizzazione integrata ambientale (AIA) o delle autorizzazioni ambientali previste dalla normativa vigente per le attività non soggette ad AIA, rilasciate dalle Autorità competenti, o di avere proceduto alla richiesta della suddetta autorizzazione all’Autorità competente; i contributi potranno essere concessi solamente in seguito all’effettivo ottenimento del titolo autorizzativo;
– la documentazione fotografica del danno subito dall’edificio, dai beni strumentali, dalle scorte e dai prodotti, qualora tale documentazione sia producibile;
– copia delle polizze assicurative nel caso previsto di cui al precedente art. 7 o dichiarazione di non avere attivato copertura assicurativa;
– l’indicazione e i recapiti del referente del progetto abilitato ad intrattenere i rapporti con il Commissario relativamente alla domanda presentata;
– l’indicazione dell’istituto di credito prescelto per la successiva erogazione del contributo, in accordo con la Banca;
– gli estremi (Protocollo SICO) della notifica preliminare, ottenuti tramite la compilazione sul sistema informativo presente all’indirizzo web www.progettosico.it per l’azienda affidataria e per quelle esecutrici dei lavori;
– la dichiarazione del beneficiario che i fornitori, i prestatori di servizi e le imprese che eseguono i lavori edilizi o altre tipologie di forniture ai sensi dell’art. 5 bis del D.L. n.74/2012 e dell’Ordinanza del Commissario delegato 91/2012 e s.m.i. sono inseriti o hanno presentato domanda per l’inserimento negli elenchi delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituiti presso le Prefetture;
– la dichiarazione del beneficiario che gli operatori economici che eseguono attività qualificabili come lavori, prestazioni di servizi o che forniscono beni, per le categorie previste dall’art. 5 bis del D.L. 74/2012 e dell’Ordinanza commissariale 91/2012 e s.m.i., anteriormente alla stipula del contratto con il beneficiario o comunque anteriormente all’inizio delle attività commissionate hanno comunicato o comunicheranno alla Prefettura competente per territorio il piano dei sub-affidamenti di lavori, forniture o servizi che intendono effettuare ai fini dell’esecuzione della commessa, con indicazione dei soggetti sub-affidatari nonché dell’oggetto e dell’importo del sub-affidamento;
– la dichiarazione del direttore dei lavori incaricato di essere/non essere socio, lavoratore dipendente o consulente delle imprese affidatarie dei lavori, di quelle fornitrici o subfornitrici o delle imprese esecutrici o dell’impresa beneficiaria;
– la dichiarazione del beneficiario che i contratti stipulati con i fornitori, successivamente alla data della presente ordinanza, contengono la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 C.C., nel caso di diniego dell’iscrizione nelle white list dei fornitori stessi;
– nel caso in cui l’immobile sia stato acquisito in data successiva al sisma:
– atto notarile o dichiarazione sottoscritta dalle parti di essere a conoscenza che l’immobile venduto potrebbe essere oggetto di contributo ai sensi della presente Ordinanza e che il prezzo della compravendita tiene conto del suddetto potenziale diritto, con contestuale rinuncia da parte del venditore a qualunque pretesa sui medesimi contributi;
– atto notarile o dichiarazione delle parti sull’esistenza di una polizza assicurativa sull’immobile al momento del sisma; il contributo concedibile verrà computato al netto del risarcimento previsto dalla polizza che sussisteva al momento del sisma.
– nel caso in cui la disponibilità dell’immobile sia stata acquisita tramite contratto di leasing in data successiva al sisma e sia il conduttore a presentare la domanda di contributo:
– atto notarile o dichiarazione sottoscritta dalle parti della compravendita (proprietario originario e società di leasing) di essere a conoscenza che l’immobile venduto potrebbe essere oggetto di contributo ai sensi della presente Ordinanza e che il prezzo della compravendita tiene conto del suddetto potenziale diritto, con contestuale rinuncia da parte del venditore a qualunque pretesa sui medesimi contributi;
– atto notarile o dichiarazione delle parti della compravendita (proprietario originario e società di leasing) sull’esistenza di una polizza assicurativa sull’immobile al momento del sisma; il contributo concedibile verrà computato al netto del risarcimento previsto dalla polizza che sussisteva al momento del sisma.
3. La guida all’applicativo web e alla compilazione della domanda sarà contenuta in apposite linee guida disponibili sul sito internet della Regione Emilia-Romagna www.regione.emiliaromagna.it/terremoto.
4. Al fine della compilazione e della presentazione delle domande e dei relativi allegati, i beneficiari o i soggetti delegati alla sottoscrizione della domanda dovranno essere in possesso di firma digitale rilasciata da un ente accreditato.
5. Per le imprese che hanno subito danni riconducibili alle diverse tipologie di cui al comma 2 dell’art. 2 è consentito, facendo salvo quanto contenuto nei commi precedenti:
– presentare un’unica domanda per tutte le tipologie di danni;
– presentare un’unica domanda per tutte le tipologie di danni riferiti ad ogni unità locale o corpo aziendale nel caso di imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE;
– presentare, per ogni unità locale, due domande di cui una riferita agli immobili e una riferita a beni strumentali, scorte, delocalizzazioni temporanee.
– presentare un’ulteriore domanda relativa ai contributi in conto interessi o in conto canoni per gli interventi di ripristino scorte e di delocalizzazione temporanea, di cui al successivo art. 17, anche successivamente alla domanda per ottenere i contributi in conto capitale, ad integrazione della stessa.
Nel caso in cui l’impresa intenda presentare più domande, al fine di fornire le informazioni necessarie alla valutazione di cui all’articolo 10, ogni domanda dovrà essere corredata da una relazione sintetica contenente il quadro definito dei danneggiamenti subiti e la descrizione degli interventi di ripristino e/o ricostruzione previsti per assicurare la ripresa dell’attività produttiva, compreso il quadro dei livelli occupazionali, con riferimento:
· agli interventi ancora da presentare;
· agli interventi oggetto di precedente concessione ai sensi della presente Ordinanza.
In caso di polizze assicurative sui beni danneggiati, ogni domanda dovrà contenere l’entità del risarcimento assicurativo relativo ai beni oggetto della domanda.
Con riferimento a situazioni aziendali di particolare complessità connesse all’attività dell’impresa e ai danneggiamenti subiti nonché a situazioni di conduzione condominiale degli immobili, i soggetti di cui all’art.1 possono richiedere al SII, attraverso una relazione motivata, una diversa modalità di presentazione delle domande. Tale possibilità potrà essere accordata previo parere positivo del nucleo di valutazione entro 15 giorni dalla data di invio della richiesta.
In ogni caso, per ogni domanda, anche se riferita a più tipologie di interventi, potranno essere presentati ai sensi dei successivi artt. 14, 15 e 16, un numero massimo di 4 Stati Avanzamento Lavori, comprensivi del saldo e dell’anticipo, se previsto. Il numero degli Stati Avanzamento Lavori, può essere aumentato, nel caso in cui il beneficiario abbia eseguito interventi di particolare complessità, previa autorizzazione da parte del Nucleo di Valutazione entro 15 giorni dalla data di invio della richiesta.

Articolo 9
Perizie giurate
1. Fermo restando quanto previsto ai precedenti artt. 4, 5 e 6, le perizie giurate da allegare alla domanda, redatte dai professionisti incaricati della progettazione degli interventi, dovranno essere redatte con riferimento a ciascuno degli interventi relativi:
a) ai beni immobili;
b) ai beni mobili strumentali;
c) alle scorte distrutte e/o danneggiate;
d) alla delocalizzazione temporanea;
e) al ristoro dei danni subiti dai prodotti DOP/IGP.
2. Le perizie giurate relative alle varie tipologie di intervento dovranno descrivere in modo esauriente, con adeguata documentazione tecnica e, ove possibile, fotografica l’ubicazione, il nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi calamitosi, i beni danneggiati, il costo relativo al ripristino o riacquisto dei beni danneggiati, ovvero per gli immobili la quantificazione del danno subito e accertato tenendo conto delle Tabelle di cui all’Allegato 2 e del computo metrico estimativo connesso al progetto di ripristino o ricostruzione. Il danno accertato dal professionista sulla base delle tipologie contenute nelle tabelle e dei costi dell’intervento sulla base dei prezzari regionali, verificato dagli istruttori del SII, costituirà il tetto massimo degli aiuti anche ai sensi della normativa sugli aiuti di stato di cui alle Decisioni della Commissione Europea C(2012) 9853 final e C(2016)7085 final per tutti i settori tranne l’agricoltura e C(2012) 9471 final e C(2016) 2870 final per l’agricoltura.
3. Le perizie giurate devono dimostrare, altresì, la stretta correlazione intercorrente tra il piano di ripristino o riacquisto e il riavvio dell’attività produttiva o il recupero a fini produttivi dell’immobile.
4. Le Per i prodotti DOP/IGP in corso di maturazione ovvero di stoccaggio, come individuati alla lettera b-bis del comma 1 art. 3 del D.L. n. 74/2012 danneggiati dal sisma, la quantificazione del danno subito sarà determinata con riferimento alle quotazioni della produzione vigente al momento degli eventi sismici desumibili dai listini prezzo delle CCIAA. Qualora il prodotto non avesse al momento del danno una quotazione di riferimento si procederà con apposita procedura di stima per il collegamento ai valori ufficiali. La procedura di stima dovrà tenere conto dei deprezzamenti o delle rivalutazioni rispetto alle quotazioni ufficiali, nonché dei costi di evacuazione e gestione del prodotto danneggiato e sarà a cura dei rispettivi Consorzi di tutela del prodotto DOP/IGP. La metodologia di stima ed i valori risultanti saranno inseriti nel “prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura”, approvato con deliberazione n. 1834/2007 e s.m.i..
5. Per quanto attiene la stima del valore residuo di prodotti DOP/IGP in corso di maturazione, per i quali l’effettivo valore potrà essere definito solo a seguito di definitiva espertizzazione a chiusura del periodo di maturazione stesso, il valore esperito potrà essere aggiornato

Articolo 10
Verifica delle domande e criteri di valutazione
1. Le domande presentate ai sensi del precedente art. 8 saranno sottoposte, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse, ad una prima istruttoria formale da parte del SII, finalizzata a verificare la presenza dei requisiti di ammissibilità e la loro completezza. Il SII richiede le integrazioni necessarie che dovranno pervenire entro 15 giorni dalla richiesta. Nel caso in cui entro i suddetti 15 giorni, le integrazioni richieste non siano pervenute al SII, la domanda di contributo si intende decaduta. Il SII rigetta, inoltre, le domande nel caso in cui vengano riscontrate gravi incompletezze o carenze dei dati necessari alla valutazione. Il termine di 15 giorni è da considerarsi interrotto qualora il SII richieda chiarimenti e/o integrazioni. Tale termine decorre nuovamente dalla data in cui i chiarimenti e le integrazioni richieste sono pervenute al SII.
2. I progetti che avranno superato l’istruttoria formale saranno sottoposti a successiva valutazione, che sarà effettuata dal SII tenendo conto dei seguenti criteri:
a) la pertinenza e congruità dei costi stimati per il ripristino dell’attività economico-produttiva, la funzionalità delle strutture e degli impianti, compresi i livelli occupazionali;
b) la congruità della quantificazione del danno subito in relazione all’attività svolta;
c) la tempistica prevista per il ripristino dell’attività o della funzionalità dei beni immobili e mobili strumentali;
d) la quantificazione del contributo richiesto rispetto al massimale previsto per categoria di danni risarcibili;
e) la corrispondenza tra la perizia giurata e/o la documentazione prodotta e la quantificazione dei danni subiti.
3. Il SII entro 120 giorni dal ricevimento della domanda determina, per ogni tipologia di intervento, il danno riconosciuto, la spesa ammissibile e il contributo concedibile. L’eventuale richiesta di integrazioni da parte del SII sospende, per un massimo di 30 giorni, i termini del procedimento, che ricominciano a decorrere dalla presentazione delle integrazioni.
4. Attraverso l’applicativo web il SII provvederà a dare comunicazione ai beneficiari dei contributi concessi. Verranno, altresì, comunicate ai richiedenti le motivazioni relative all’eventuale rigetto della domanda di contributo.
5. Entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, i beneficiari devono confermare con atto scritto l’accettazione del contributo e la volontà di dare attuazione al programma presentato, al fine di procedere con la concessione; in caso di mancata comunicazione da parte del soggetto beneficiario, la concessione si intende sospesa per il termine massimo di 30 giorni, decorsi i quali, senza ulteriori riscontri, la domanda si considera decaduta.
6. Nel caso in cui il beneficiario, a seguito del ricevimento della comunicazione relativa alla concessione del contributo, ritenga non corretta la quantificazione del contributo concesso, può presentare le proprie osservazioni, corredate da documenti, per una sola volta, entro il termine di 7 giorni di cui al precedente comma 5. Il SII procederà nel termine di 30 giorni alla conferma o alla eventuale rideterminazione del contributo concesso, che non potrà essere più oggetto di richiesta di revisione. I beneficiari entro sette giorni dal ricevimento della seconda comunicazione devono confermare con atto scritto l’accettazione del contributo e la volontà di dare attuazione al programma presentato, al fine di procedere con la concessione; in caso di mancata comunicazione da parte del soggetto beneficiario, la concessione si intende sospesa per il termine massimo di 30 giorni, decorsi i quali, senza ulteriori riscontri, la domanda si considera decaduta.

Articolo 11
Entità e tipologie di contributo concedibile
1. Per gli interventi sugli immobili di cui all’art. 2 comma 2 lettera a) della presente Ordinanza e per gli interventi di delocalizzazione definitiva ai sensi dell’art. 3 commi 12 e 13 bis del D.L. 74/12 è concesso un contributo pari al 100% del costo ammissibile di cui all’art 4, comma 1 a valere sulle risorse dell’art. 3 bis del D.L. n. 95/2012. Per gli immobili a destinazione produttiva che al momento del sisma, pur risultando agibili e in stato di normale manutenzione, non erano sede di attività od oggetto di contratti di locazione o di comodato, ai sensi dell’art. 1, comma 3, nonché per gli immobili a destinazione produttiva non ancora terminati, il contributo è ridotto al 50%.
2. Per gli interventi sui beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità per l’attività dell’impresa, compresi macchinari e impianti, di cui all’art. 2 comma 1 lettera b) è concesso un contributo dell’80% del costo riconosciuto ammissibile dal SII, sulla base delle disposizioni previste in sede di attuazione dell’art. 3 bis del D.L. n. 95/2012.
3. Per gli interventi relativi al riacquisto o al ripristino delle scorte, al netto del 20% come meglio specificato al comma 3 dell’art. 5 e dei valori di realizzo, è concesso un contributo del 60% a fondo perduto a valere sulle risorse di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012 e all’art. 3 bis del D.L. n. 95/2012.
4. Per gli interventi di delocalizzazione temporanea delle attività produttive è concesso un contributo del 50% a fondo perduto a valere sulle risorse di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012 e all’art. 3 bis del D.L. n. 95/2012.
5. Per gli interventi relativi all’acquisto o al ripristino delle scorte e per gli interventi di delocalizzazione temporanea delle attività produttive è previsto un contributo sul costo del finanziamento acceso dall’impresa da corrispondere secondo le modalità di cui al successivo art. 17.
6. Per i prodotti di cui alla lettera e) dell’art. 2 la percentuale di contributo è fissata all’80% del danno subito, ai sensi di quanto previsto al comma 4 dell’art. 9 e coerentemente con quanto stabilito all’art. 7.
7. Per i danni coperti da indennizzo assicurativo la quota complessiva del rimborso assicurativo e del contributo non può superare il 100% dell’ammontare dei danni riconosciuti ai sensi dell’art. 9, fatti salvi i tetti massimi delle percentuali di contribuzione previsti ai commi precedenti.

Articolo 12
Termine di esecuzione dei lavori su beni immobili
1. Gli interventi di cui all’art. 2, comma 2, lett. a) di riparazione, rafforzamento locale e di miglioramento sismico che si eseguono contestualmente e che sono funzionali al ripristino dell’agibilità sismica ed alla verifica di sicurezza, devono essere completati:
· entro il (( 27 dicembre 2019 )) , per le imprese di tutti i settori, per le quali sia stato concesso il contributo entro il 31 dicembre 2017;
· entro il (( 31 marzo 2020 )) , per le imprese di tutti i settori, per le quali sia stato concesso il contributo dall’1 gennaio 2018.
I beneficiari dovranno rispettare i suddetti termini per la conclusione degli interventi, a pena di revoca del contributo stesso ai sensi e in applicazione del successivo art. 22 della presente Ordinanza. In tale caso il contributo dovrà essere restituito maggiorato degli interessi legali maturati.
2. Gli interventi di demolizione e ricostruzione o quelli di miglioramento sismico eseguiti successivamente e separatamente da quelli di cui al comma precedente devono essere completati entro i termini di cui al comma precedente, prevedere il rientro completo delle attività delocalizzate a pena di revoca del contributo ai sensi e in applicazione del successivo art. 22 della presente Ordinanza. In tale caso il contributo dovrà essere restituito maggiorato degli interessi legali maturati.
3. Nel caso di immobili a destinazione produttiva che al momento del sisma, pur risultando agibili, non erano sede di attività od oggetto di contratti di locazione o di comodato, dovranno essere comunicati al Comune competente il termine di completamento dei lavori, comunque non oltre i termini indicati al precedente comma 1, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7 e la messa a disposizione dell’immobile per affitto o altra forma contrattuale idonea al suo effettivo utilizzo. In tale caso il contributo dovrà essere restituito maggiorato degli interessi legali maturati.
4. I suddetti termini possono essere prorogati, previa valutazione favorevole del SII, con provvedimento del Commissario.
Ogni variazione relativa all’impresa affidataria e a quelle esecutrici dei lavori nonché relativa all’impresa affidataria dei prefabbricati deve essere comunicata nei modi e in osservanza del successivo art. 19 della presente Ordinanza.
5. Nel caso in cui durante i lavori si verifichino cause di sospensione degli stessi per effetto di provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione dei lavori, accertato dal Comune competente, non è calcolato ai fini del termine per l’ultimazione degli stessi stabilito dal comma 1.
6. Ad ultimazione dei lavori il beneficiario comunicherà al SII l’avvenuta esecuzione delle opere e degli investimenti finanziati. Il SII, in seguito alla suddetta comunicazione, si riserva di eseguire controlli in loco per la verifica di quanto dichiarato dal beneficiario.
7. Il termine di esecuzione dei lavori richiamato ai precedenti commi 1, 2 e 3 non si applica agli interventi effettuati da persone fisiche, su immobili nei quali si svolgeva alla data del sisma una attività di impresa agricola attiva nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE, per i quali il termine per la presentazione della documentazione per l’erogazione del saldo viene definito al 31 gennaio 2020.

Articolo 13
Riparazione e riacquisto di beni mobili strumentali e ricostituzione delle scorte
1. Gli interventi di cui all’art. 2, comma 2, lett. b) e lett. c) devono essere completati:
· entro il (( 27 dicembre 2019 )) , per le imprese di tutti i settori, per le quali sia stato concesso il contributo entro il 31 dicembre 2017;
· entro il (( 31 marzo 2020 )) , per le imprese di tutti i settori, per le quali sia stato concesso il contributo dall’1 gennaio 2018.
2. I beneficiari dei contributi dovranno rispettare i suddetti termini per la conclusione degli interventi, a pena di revoca del contributo stesso ai sensi e in applicazione del successivo art. 22 della presente Ordinanza. In tale caso il contributo dovrà essere restituito maggiorato degli interessi legali maturati.
3. I suddetti termini possono essere prorogati, previa valutazione favorevole del SII, con provvedimento del Commissario.

Articolo 13 bis (Ordinanza n. 53/2016)
Domande rifiutate
1. Le domande di concessione di contributo depositate entro la scadenza del termine stabilito al comma 1 del precedente art. 8 e concluse con esito istruttorio negativo, anche parziale, sia in fase formale che in fase di merito, successivo alla data di scadenza di presentazione delle domande ma comunque aventi i presupposti normativi di ammissibilità di cui all’Allegato 1 alla presente Ordinanza, possono essere ripresentate, per una sola volta, entro e non oltre, i 30 giorni successivi alla comunicazione del decreto di rigetto.

TITOLO III
Modalità di erogazione dei contributi

Articolo 14
Erogazione dei contributi per gli interventi relativi agli immobili
1. Il contributo relativo agli interventi sugli immobili viene erogato, direttamente dall’Istituto di credito prescelto all’atto della presentazione della domanda, sulla base delle disposizioni fornite dal SII, in seguito all’effettivo ottenimento del titolo abilitativo edilizio efficace anche nella forma del silenzio-assenso ove previsto rispetto agli interventi realizzati e oggetto di contributo.
2. L’erogazione del contributo, per ogni singola domanda presentata, potrà avvenire secondo le seguenti modalità:
– erogazioni per stati di avanzamento, nel numero massimo di 4 comprensivo del saldo finale, che non può essere inferiore al 15% del contributo concesso, includendo anche l’eventuale anticipo di cui al comma successivo, asseverati dal direttore dei lavori e debitamente comprovati da documentazioni di spesa e relative modalità di pagamento per le spese già sostenute;
– erogazione in un’unica soluzione, a seguito dell’ultimazione dei lavori, asseverata dal direttore dei lavori, qualora gli interventi siano stati già interamente realizzati, dietro presentazione della documentazione di spesa ed eventuali quietanze di pagamento delle spese, se già sostenute.
Qualora gli interventi siano già stati pagati in tutto o in parte dal beneficiario, il pagamento dell’istituto di credito può avvenire direttamente a suo favore.
Le richieste di erogazione dei contributi, comprensive dell’eventuale anticipo, se effettuate contestualmente alla domanda, sono subordinate all’atto di concessione del contributo, con conseguente allineamento dei termini previsti di cui al presente articolo.
3. Il beneficiario può richiedere, un anticipo fino al 50% dell’importo ammesso a contributo, la cui erogazione è subordinata alle seguenti condizioni:
– che sia stato concesso il contributo previsto;
– che vengano allegate polizze fidejussorie incondizionate ed escutibili a prima richiesta a favore del Commissario delegato di importo almeno pari all’ammontare delle somme richieste, comprensive della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento da parte del beneficiario al soggetto garante.
L’anticipo del 50% può essere richiesto nell’interesse delle imprese affidatarie dei lavori o fornitrici di prefabbricati o di beni strumentali, e la erogazione è subordinata alle seguenti condizioni: – che sia stato concesso il contributo previsto;
– che sia stato stipulato in data antecedente la presentazione della domanda di anticipo il contratto con le imprese affidatarie dei lavori e dei prefabbricati;
– che vengano presentate fatture di importo pari all’anticipo richiesto, da computare al netto dell’IVA se recuperabile;
– che vengano allegate polizze fidejussorie incondizionate ed escutibili a prima richiesta a favore del Commissario delegato di importo almeno pari all’ammontare delle somme richieste fatturate quali anticipo, comprensive della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento da parte del beneficiario al soggetto garante.
La fidejussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari autorizzati dalla Banca d’Italia a prestare garanzie a favore delle Amministrazioni Pubbliche, ai sensi della normativa vigente.
Il costo della fidejussione sostenuta dal beneficiario, nei limiti dei costi convenzionali riconosciuti, è considerato costo ammissibile.
La richiesta di anticipo deve essere caricata sull’applicativo web unitamente alla dichiarazione di avere verificato la regolarità contributiva delle imprese affidatarie alla data di emissione delle fatture.
L’ammontare dell’anticipo liquidato al beneficiario verrà dedotto dall’importo erogabile nei SAL successivi in modo proporzionale all’avanzamento dei lavori rendicontati; conseguentemente alla deduzione degli importi, il beneficiario potrà richiedere agli istituti competenti la corrispondente riduzione della fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari autorizzati dalla Banca d’Italia.
4. Al fine di ottenere le erogazioni del contributo il beneficiario dovrà compilare la richiesta di erogazione sull’applicativo web, con le modalità descritte nelle linee guida di cui all’articolo 23 della presente Ordinanza, e caricare la documentazione prevista fra cui:
a) l’attestazione di regolare esecuzione dei lavori svolti;
b) l’attestazione del Direttore dei lavori che gli interventi realizzati sull’immobile, per i quali è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio anche nella forma del silenzio-assenso ove previsto, sono quelli previsti nel progetto allegato domanda, ai sensi del precedente art.8 e che non sono intervenute modifiche di progetto, con relativa modifica od integrazione del titolo abilitativo edilizio verificato dal Commissario Delegato, qualora siano intervenute modifiche queste devono essere comunicate al Commissario;
c) un consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati al quale deve essere accluso, nel caso delle modifiche in corso d’opera, un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità eseguite;
d) copia delle fatture relative alle prestazioni svolte, alle eventuali quietanze e/o alle disposizioni/modalità di pagamento previste, con indicazione delle imprese a favore delle quali sono disposti i pagamenti, unitamente alla dichiarazione di avere verificato la regolarità contributiva delle imprese affidatarie alla data di emissione delle fatture; per quanto riguarda le spese tecniche richiamate all’art. 4 comma 7 nei SAL intermedi è possibile presentare, mediante piattaforma Sfinge, copie delle fatture pro-forma dei tecnici. In seguito al completamento dell’attività istruttoria, ma prima dell’emissione del decreto di liquidazione, il beneficiario dovrà inviare, entro 5 giorni dalla richiesta del SII, le fatture relative alla liquidazione da effettuare; per quanto riguarda le spese tecniche richiamate all’art. 4 comma 7 in sede di erogazione del saldo, dovranno essere presentate le fatture quietanziate per la parte a carico del beneficiario non coperta da contributo, al netto della eventuale ritenuta di acconto operata dal beneficiario;
e) la documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
f) la dichiarazione asseverata attestante che l’impresa affidataria ha praticato per le prestazioni affidate in subappalto, riferite alle categorie di lavori previste nel computo metrico estimativo, ribassi non superiore al 20% dei prezzi dei lavori presi in appalto;
g) dichiarazione attestante l’effettivo ottenimento del titolo abilitativo edilizio, idoneo per gli interventi effettuati anche nella forma del silenzio-assenso ove previsto;
h) dichiarazione attestante gli estremi dell’avvenuta richiesta del certificato di conformità edilizia ed agibilità dell’opera, fermo restando che l’erogazione del contributo, a saldo, non potrà concretizzarsi fino all’avvenuto perfezionamento del rilascio di detta certificazione, anche nella forma del silenzio-assenso ove previsto.
La richiesta deve altresì contenere la dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa affidataria, nella quale attesta di rispettare, nei confronti delle imprese esecutrici, tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni stato di avanzamento lavori e si impegna a pagare i fornitori e le imprese fornitrici entro 30 giorni dall’erogazione del saldo del contributo.
5. L’Istituto bancario prescelto potrà procedere alle erogazioni dei contributi subordinatamente alla previa comunicazione, da parte del SII, dell’esito favorevole dell’esame della documentazione prodotta.
6. La liquidazione del contributo avverrà rispettando la seguente tempistica:
· entro 60 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della documentazione tecnica e contabile richiesta, di cui al precedente comma 4, per la liquidazione dei contributi relativi agli stati di avanzamento ovvero entro 120 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della documentazione tecnica e contabile richiesta al precedente comma 4 nel caso di richiesta di erogazione contestuale alla domanda di concessione;
· entro 90 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della documentazione tecnica e contabile richiesta, di cui al precedente comma 4, per la liquidazione del saldo.
I termini sopra indicati devono intendersi sospesi nel caso di richieste di integrazioni e/o chiarimenti da parte del SII; essi ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle suddette integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno comunque pervenire al SII entro 30 giorni dalla richiesta, pena la mancata erogazione del contributo totale o parziale in relazione alla documentazione richiesta.
7. Qualora le imprese di lavori, servizi o forniture, tenute all’iscrizione alle “white list” ai sensi dell’art. 5-bis del D.L. n. 74/2012 e dell’Ordinanza Commissariale n. 91/2012, siano state oggetto di provvedimento di diniego dell’iscrizione alle liste stesse, reso pubblico attraverso il sito web delle Prefetture secondo le modalità previste dalla legge e dai Protocolli di legalità stipulati tra la Regione e le Prefetture, i contributi relativi agli interventi da esse effettuati, verranno erogati alle seguenti condizioni:
• che il beneficiario dimostri di essersi attivato prontamente al fine della cessazione degli effetti del contratto;
• che sia presente un’asseverazione del tecnico relativamente ai lavori/servizi/forniture eseguiti fino alla data di pubblicazione del provvedimento di diniego ed ai relativi costi già sostenuti.
8. Nel caso di erogazione del contributo a favore di imprese beneficiarie in procedura concorsuale, la liquidazione delle fatture relative alle spese sostenute per gli interventi di cui ai commi precedenti, la cui debenza sia stata ridotta con provvedimento giudiziale nell’ambito della procedura stessa, sarà quantificata nei limiti della percentuale accettata dai creditori, come definita nel decreto di omologazione del Tribunale (in particolare in caso di concordato preventivo), comunque nei limiti delle percentuali riconosciute nella presente ordinanza ed erogata esclusivamente al beneficiario, che dovrà impiegarla per il soddisfacimento dei creditori secondo le modalità stabilite nel piano omologato.

Articolo 14 bis
Procedura semplificata per l’erogazione dei contributi per gli interventi relativi agli immobili
1. L’erogazione del contributo, per le concessioni relative a interventi sui soli immobili, potrà avvenire, in alternativa a quanto previsto all’art. 14 della presente Ordinanza, su apposita richiesta del beneficiario, in seguito all’effettivo ottenimento del titolo abilitativo edilizio efficace rispetto agli interventi oggetto di contributo anche nella forma del silenzio-assenso ove previsto, secondo la seguente modalità:
– Erogazione di massimo tre stati di avanzamento lavori, ad esclusione del saldo finale, per un importo massimo pari al 70% del contributo concedibile o, se inferiore, all’importo effettivo delle lavorazioni affidate, a fronte dell’asseverazione del tecnico di pari percentuale di avanzamento delle lavorazioni ammesse a contributo; per l’erogazione dell’importo pari al 70% deve essere realizzata almeno l’intera copertura dell’immobile, nel caso di demolizione e ricostruzione dello stesso.
– Erogazione del saldo finale, il quale non potrà essere inferiore al 30% dell’importo totale del contributo concedibile, a fronte della presentazione della documentazione attestante l’esecuzione della totalità delle lavorazioni ammesse a contributo, escludendo la possibilità di presentare una domanda di anticipo;
2. Al fine di ottenere l’erogazione del contributo secondo le modalità previste dal presente articolo, il beneficiario dovrà compilare la richiesta di erogazione sull’applicativo web, con le modalità descritte nelle linee guida di cui all’art. 23 della presente Ordinanza, e allegare, per ogni stato di avanzamento intermedio la seguente documentazione:
a) Dichiarazione, redatta dal beneficiario, secondo lo schema pubblicato nella sezione FAQ del sito www.regione.emilia-romagna.it/terremoto che attesti:
– l’effettivo ottenimento del titolo abilitativo edilizio, idoneo per gli interventi effettuati anche nella forma del silenzio-assenso ove previsto;
– di aver verificato la regolarità contributiva delle imprese affidatarie alla data di emissione delle fatture;
– che i fornitori, i prestatori di servizi e le imprese che eseguono i lavori edilizi o altre tipologie di forniture ai sensi dell’art. 5 bis del D.L. n.74/2012 e dell’Ordinanza del Commissario delegato 91/2012 e s.m.i. sono inseriti o hanno presentato domanda per l’inserimento negli elenchi delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituiti presso le Prefetture.
b) Dichiarazione asseverata redatta dal direttore dei lavori secondo lo schema pubblicato nella sezione FAQ del sito www.regione.emilia-romagna.it/terremoto che attesti:
– l’effettivo avanzamento dei lavori rispetto all’importo totale delle lavorazioni ammesse, nonché la regolare esecuzione degli stessi;
– che gli interventi realizzati sull’immobile, per i quali è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio anche nella forma del silenzio-assenso ove previsto, sono quelli previsti nel progetto allegato alla domanda di concessione, e che non siano intervenute modifiche od integrazioni del titolo abilitativo edilizio verificato dal Commissario Delegato, qualora siano intervenute modifiche queste devono essere comunicate al Commissario Delegato;
– che i prezzi unitari effettivamente praticati non siano superiori a quelli previsti dal vigente “Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche” e che non siano state applicate riduzioni di importi all’affidamento dei lavori, ovvero che l’importo affidato sia oggetto di uno sconto con indicazione dell’entità di tale riduzione;
c) Dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa affidataria attestante
– Che l’impresa ha praticato per le prestazioni affidate in subappalto, riferite alle categorie di lavori previste nel computo metrico estimativo, ribassi non superiori al 20% dei prezzi dei lavori presi in appalto, oppure dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa affidataria attestante di non aver effettuato subappalti;
– di rispettare, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni stato di avanzamento lavori e si impegna a pagare i fornitori e le imprese esecutrici entro trenta giorni dal riconoscimento del saldo del contributo;
d) Documentazione fotografica esaustiva georeferenziata o con punti ripresa georeferenziata
e) Copia delle fatture relative alle prestazioni svolte dall’impresa affidataria e copia delle eventuali quietanze e/o delle disposizioni di pagamento previste, nel caso in cui il pagamento venga richiesto a favore del beneficiario; per quanto riguarda le spese tecniche richiamate all’art. 4 comma 7 è possibile presentare, mediante piattaforma Sfinge, copie delle fatture pro-forma dei tecnici. In seguito al completamento dell’attività istruttoria, ma prima dell’emissione del decreto di liquidazione, il beneficiario dovrà inviare, entro 5 giorni dalla richiesta del SII, le fatture relative alla liquidazione da effettuare;
f) Copia del contratto, del preventivo firmato o altro documento, aggiornato alla data di presentazione della domanda di erogazione, dal quale risulti la data dell’avvenuto affidamento dei lavori.
3. Al fine di ottenere l’erogazione del contributo a saldo, per un importo non inferiore al 30% dell’importo totale del contributo concedibile, secondo le modalità previste dal presente articolo, il beneficiario dovrà compilare la richiesta di erogazione sull’applicativo web, con le modalità descritte nelle linee guida di cui all’art. 23 della presente Ordinanza, e allegare la seguente documentazione:
a) Consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati, al quale deve essere allegato un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità eseguite, con specifico riferimento alle fatture rendicontate e riconciliate con le lavorazioni riportate nel consuntivo dei lavori; nonché dichiarazione del direttore dei lavori che i prezzi unitari effettivamente praticati non siano superiori a quelli previsti dal vigente “Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche” e che rispetto a quanto asseverato nei precedenti SAL non sono intervenute riduzioni di importi dell’affidamento dei lavori, ovvero che sono state applicate riduzioni agli importi con indicazione dell’entità di tale riduzione;
b) Adeguata documentazione fotografica esaustiva georeferenziata o con punti ripresa georeferenziati comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti ed elaborati grafici a supporto;
c) Dichiarazione asseverata redatta dal direttore dei lavori secondo lo schema pubblicato nella sezione FAQ del sito www.regione.emilia-romagna.it/terremoto che attesti, tra le altre cose:
– l’ultimazione dei lavori e la regolare esecuzione degli stessi;
– che gli interventi realizzati sull’immobile, per i quali è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio anche nella forma del silenzio-assenso ove previsto, sono quelli previsti nel progetto allegato alla domanda di concessione, e che non sono intervenute modifiche od integrazioni del titolo abilitativo edilizio verificato dal Commissario Delegato, qualora siano intervenute modifiche queste debbono essere comunicate al Commissario Delegato;
– attestazione del direttore dei lavori incaricato di essere/non essere socio, lavoratore dipendente o consulente delle imprese affidatarie dei lavori, di quelle fornitrici o subfornitrici o delle imprese esecutrici o del beneficiario;
d) Dichiarazione attestante gli estremi dell’avvenuta richiesta del certificato di conformità edilizio ed agibilità dell’opera. Inoltre, nei casi in cui ricorra l’acquisizione del Certificato di Conformità edilizia e agibilità per silenzio-assenso, la dichiarazione del legale rappresentante che attesta l’avvenuto decorso, senza prescrizioni, del termine per la formazione del silenzio-assenso, fermo restando che l’erogazione del contributo a saldo non potrà concretizzarsi fino all’avvenuto perfezionamento del rilascio di detta certificazione, anche nella forma del silenzio- assenso ove previsto;
e) Dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa affidataria attestante che l’impresa ha praticato per le prestazioni affidate in subappalto, riferite alle categorie di lavori previste nel computo metrico estimativo, ribassi non superiori al 20% dei prezzi dei lavori presi in appalto, oppure dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa affidataria attestante di non aver effettuato subappalti;
f) Dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa affidataria nella quale attesta di rispettare, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni stato di avanzamento lavori e si impegna a pagare i fornitori e le imprese esecutrici entro trenta giorni dal riconoscimento del saldo del contributo.
g) Copia delle fatture relative alle prestazioni svolte dall’impresa affidataria e copia delle eventuali quietanze e/o delle disposizioni di pagamento previste, nel caso in cui il pagamento venga richiesto a favore del beneficiario. Per quanto riguarda le spese tecniche richiamate all’art. 4 comma 7 in sede di erogazione del saldo, dovranno essere presentate le fatture quietanziate per la parte a carico del beneficiario non coperta da contributo, al netto della eventuale ritenuta di acconto operata dal beneficiario;
h) Dichiarazione sostitutiva d’atto notorio nella quale il beneficiario attesta di aver verificato la regolarità contributiva delle imprese affidatarie alla data di emissione delle fatture;
i) Copia dell’attestazione SOA in possesso dell’impresa affidataria in caso di lavori d’importo superiore a euro 500.000,00 escluse le eventuali forniture di prefabbricati, affidati direttamente dal beneficiario all’impresa fornitrice;
l) Copia delle quietanze di pagamento della parte di spesa non coperta di contributo.
m) La dichiarazione del beneficiario che i fornitori, i prestatori di servizi e le imprese che eseguono i lavori edilizi o altre tipologie di forniture ai sensi dell’art. 5 bis del D.L. n.74/2012 e dell’Ordinanza del Commissario delegato 91/2012 e s.m.i. sono inseriti o hanno presentato domanda per l’inserimento negli elenchi delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituiti presso le Prefetture;
4. La richiesta di erogazione a saldo dovrà essere presentata entro 90 giorni dall’invio della comunicazione di fine lavori alla struttura tecnica competente e comunque entro il termine ultimo di presentazione della documentazione di rendicontazione previsto dalla presente Ordinanza (art. 19).
5. La liquidazione del contributo avverrà rispettando la seguente tempistica:
– entro 35 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della documentazione tecnica e contabile richiesta, di cui al precedente comma 2, per la liquidazione dei contributi relativi agli stati di avanzamento;
– entro 120 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della documentazione tecnica e contabile richiesta, di cui al precedente comma 3, per la liquidazione del saldo.
I termini sopra indicati devono intendersi sospesi nel caso di richieste di integrazioni e/o chiarimenti da parte del SII; essi ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle suddette integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno comunque pervenire al SII entro 30 giorni dalla richiesta, pena la mancata erogazione del contributo totale o parziale in relazione alla documentazione richiesta.
6. Nel caso in cui siano intervenute modifiche rispetto al progetto approvato e ammesso in fase di concessione, non sarà possibile avvalersi della procedura di cui all’art. 14-bis fino alla definizione delle modifiche stesse.

Articolo 14 ter (Ordinanza n. 25/2016)
Procedura semplificata per l’erogazione dei contributi per gli interventi relativi agli immobili. Applicabilità in alternativa degli articoli 14 e 14-bis dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.
1.
L’erogazione del contributo, per le concessioni relative ad interventi sugli immobili, potrà avvenire, su apposita richiesta, secondo le modalità previste dall’art. 14-bis dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm., anche per i beneficiari che abbiano già presentato domanda di erogazione relativa ad uno o più SAL, ai sensi dell’art. 14 della medesima Ordinanza, a condizione che l’importo dei SAL già presentati e/o erogati non superi il 70% del contributo concedibile o, se inferiore, dell’importo effettivo delle lavorazioni affidate.
2. In caso di richiesta da parte del beneficiario di applicazione di procedura semplificata, successivamente alla presentazione e/o erogazione di SAL ai sensi dell’art. 14 dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm., le modalità e le tempistiche di erogazione e la documentazione richiesta sono quelle previste dall’articolo 14-bis della medesima Ordinanza (a titolo esemplificativo saldo non inferiore al 30% dell’importo totale del contributo concedibile entro 120 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della documentazione tecnica e contabile richiesta per la liquidazione del saldo).
3. Nel caso in cui siano intervenute modifiche rispetto al progetto approvato e ammesso in fase di concessione, non sarà possibile avvalersi della procedura di cui all’art. 14-bis fino alla definizione delle modifiche stesse.

Articolo 15
Erogazione del contributo per gli interventi relativi ai beni mobili strumentali all’attività
1. Il contributo relativo agli interventi relativi ai beni mobili strumentali all’attività viene erogato direttamente dall’Istituto di credito prescelto all’atto della presentazione della domanda.
2. L’erogazione del contributo, per ogni singola domanda presentata, potrà avvenire secondo le seguenti modalità:
· erogazioni per stati di avanzamento, asseverati dal tecnico incaricato, nel numero massimo di 4 comprensivo del saldo finale che non può essere inferiore al 15% del contributo concesso, includendo anche l’eventuale anticipo di cui al comma successivo, debitamente comprovati da documentazioni di spesa e relative quietanze di pagamento per le spese già sostenute;
· erogazione in un’unica soluzione, qualora gli interventi siano stati già interamente realizzati, dietro presentazione della documentazione di spesa ed eventuali quietanze di pagamento delle spese, se già sostenute e di asseverazione di ultimazione lavori da parte del tecnico incaricato.
Qualora gli interventi siano già stati pagati in tutto o in parte dal beneficiario, il pagamento dell’istituto di credito può avvenire direttamente a suo favore.
Le richieste di erogazione dei contributi, se effettuate contestualmente alla domanda, sono subordinate all’atto di concessione del contributo, con conseguente allineamento dei termini previsti di cui al presente articolo.
3. Il beneficiario può richiedere, un anticipo fino al 50% dell’importo ammesso a contributo, la cui erogazione è subordinata alle seguenti condizioni:
– che sia stato concesso il contributo previsto;
– che vengano allegate polizze fidejussorie incondizionate ed escutibili a prima richiesta a favore del Commissario delegato di importo almeno pari all’ammontare delle somme richieste, comprensive della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento da parte del beneficiario al soggetto garante.
L’anticipo del 50% può essere richiesto nell’interesse delle imprese affidatarie dei lavori o fornitrici di prefabbricati o di beni strumentali, e la erogazione è subordinata alle seguenti condizioni:
– che sia stato concesso il contributo previsto;
– che sia stato stipulato in data antecedente la presentazione della domanda di anticipo il contratto con le imprese affidatarie dei lavori e dei prefabbricati;
– che vengano presentate fatture di importo pari all’anticipo richiesto, da computare al netto dell’IVA se recuperabile;
– che vengano allegate polizze fidejussorie incondizionate ed escutibili a prima richiesta a favore del Commissario delegato di importo almeno pari all’ammontare delle somme richieste fatturate quali anticipo, comprensive della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento da parte del beneficiario al soggetto garante.
La fidejussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari autorizzati dalla Banca d’Italia a prestare garanzie a favore delle Amministrazioni Pubbliche, ai sensi della normativa vigente.
Il costo della fidejussione sostenuto dal beneficiario, nei limiti dei costi convenzionali riconosciuti, è considerato costo ammissibile.
La richiesta di anticipo deve essere caricata sull’applicativo web allegando unitamente alla dichiarazione di avere verificato la regolarità contributiva delle imprese fornitrici alla data di emissione delle fatture.
L’ammontare dell’anticipo liquidato al beneficiario verrà dedotto dall’importo erogabile nei SAL successivi in modo proporzionale all’avanzamento dei lavori rendicontati; conseguentemente alla deduzione degli importi, il beneficiario potrà richiedere agli istituti competenti la corrispondente riduzione della fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari autorizzati dalla Banca d’Italia.
4. Al fine di ottenere le erogazioni del contributo il beneficiario dovrà compilare la richiesta di erogazione sull’applicativo web, con le modalità descritte nelle linee guida di cui all’articolo 23 della presente Ordinanza, e caricare la documentazione prevista fra cui:
a) copia delle fatture relative alle spese sostenute;
b) copia delle fatture relative alle spese sostenute, alle relative quietanze e/o delle disposizioni di pagamento previste; per quanto riguarda le spese tecniche richiamate all’art. 4 comma 7 nei SAL intermedi è possibile presentare, mediante piattaforma Sfinge, copie delle fatture pro-forma dei tecnici. In seguito al completamento dell’attività istruttoria, ma prima dell’emissione del decreto di liquidazione, il beneficiario dovrà inviare, entro 5 giorni dalla richiesta del SII, le fatture relative alla liquidazione da effettuare; per quanto riguarda le spese tecniche richiamate all’art. 4 comma 7 in sede di erogazione del saldo, dovranno essere presentate le fatture quietanziate per la parte a carico del beneficiario non coperta da contributo, al netto della eventuale ritenuta di acconto operata dal beneficiario;
c) copia del certificato di collaudo, dei beni strumentali o, in assenza, di asseverazione del tecnico incaricato del regolare ripristino dei beni.
5. L’istituto bancario prescelto potrà procedere alle erogazioni dei contributi subordinatamente alla previa comunicazione, da parte del SII, dell’esito favorevole dell’esame della documentazione prodotta.
6. La liquidazione del contributo avverrà rispettando la seguente tempistica:
– entro 60 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della documentazione tecnica e contabile richiesta, di cui al precedente comma 4, per la liquidazione dei contributi relativi agli stati di avanzamento ovvero entro 120 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della documentazione tecnica e contabile richiesta al precedente comma 4 nel caso di richiesta di erogazione contestuale alla domanda di concessione;
– entro 90 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della documentazione tecnica e contabile richiesta, di cui al precedente comma 4, per la liquidazione del saldo.
I termini sopra indicati devono intendersi sospesi nel caso di richieste di integrazioni e/o chiarimenti da parte del SII; essi ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle suddette integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno comunque pervenire al SII entro 30 giorni dalla richiesta, pena la mancata erogazione del contributo totale o parziale in relazione alla documentazione richiesta.
7. Qualora le imprese affidatarie di lavori, servizi o forniture, tenute all’iscrizione alle “white list” ai sensi dell’art. 5-bis del D.L. n. 74/2012 e dell’Ordinanza Commissariale n. 91/2012, siano state oggetto di provvedimento di diniego dell’iscrizione alle liste stesse, reso pubblico attraverso il sito web delle Prefetture secondo le modalità previste dalla legge e dai Protocolli di legalità stipulati tra la Regione e le Prefetture, i contributi relativi agli interventi da esse effettuati, verranno erogati alle seguenti condizioni:
• che il beneficiario dimostri di essersi attivato prontamente al fine della cessazione degli effetti del contratto;
• che sia presente un’asseverazione del tecnico relativamente ai lavori/servizi/forniture eseguiti fino alla data di pubblicazione del provvedimento di diniego ed ai relativi costi già sostenuti;
8. Nel caso di erogazione del contributo a favore di imprese beneficiarie in procedura concorsuale, la liquidazione delle fatture relative alle spese sostenute per gli interventi di cui ai commi precedenti, la cui debenza sia stata ridotta con provvedimento giudiziale nell’ambito della procedura stessa, sarà quantificata nei limiti della percentuale accettata dai creditori, come definita nel decreto di omologazione del Tribunale (in particolare in caso di concordato preventivo), comunque nei limiti delle percentuali riconosciute nella presente ordinanza ed erogata esclusivamente al beneficiario, che dovrà impiegarla per il soddisfacimento dei creditori secondo le modalità stabilite nel piano omologato.

Articolo 16
Erogazione del contributo relativo agli interventi di ripristino delle scorte, di delocalizzazione temporanea e di indennizzo dei prodotti DOP/IGP
1. Il contributo relativo agli interventi di ripristino delle scorte, di delocalizzazione temporanea e di indennizzo dei prodotti DOP/IGP viene erogato al beneficiario sulla base delle modalità stabilite dalla contabilità speciale del Commissario delegato, come meglio specificate ai successivi commi 2 – 5 del presente articolo oppure erogato direttamente dall’Istituto di credito prescelto all’atto della presentazione della domanda, secondo le modalità previste.
2. L’erogazione del contributo potrà avvenire secondo le seguenti modalità:
· erogazioni per stati di avanzamento, asseverati dal tecnico incaricato, nel numero massimo di 4 comprensivi del saldo finale che non può essere inferiore al 15% del contributo concesso, debitamente comprovati da documentazioni di spesa e relative quietanze di pagamento;
· erogazione in un’unica soluzione, qualora gli interventi siano stati già interamente realizzati, dietro presentazione di documentazione di spesa, relativa quietanza di pagamento e asseverazione di ultimazione lavori da parte del tecnico incaricato.
3. Al fine di ottenere le erogazioni del contributo il beneficiario dovrà compilare la richiesta di erogazione sull’applicativo web, con le modalità descritte nelle linee guida di cui all’articolo 23 della presente Ordinanza, e caricare la documentazione prevista fra cui:
– copia delle fatture relative alle spese sostenute; per quanto riguarda le spese tecniche richiamate all’art. 4 comma 7 nei SAL intermedi è possibile presentare, mediante piattaforma Sfinge, copie delle fatture pro-forma dei tecnici. In seguito al completamento dell’attività istruttoria, ma prima dell’emissione del decreto di liquidazione, il beneficiario dovrà inviare, entro 5 giorni dalla richiesta del SII, le fatture relative alla liquidazione da effettuare; per quanto riguarda le spese tecniche richiamate all’art. 4 comma 7 in sede di erogazione del saldo, dovranno essere presentate le fatture quietanziate per la parte a carico del beneficiario non coperta da contributo, al netto della eventuale ritenuta di acconto operata dal beneficiario;
– copia della documentazione di quietanza, nella quale sia tracciabile con evidenza il pagamento di ciascuna fattura.
4. La liquidazione del contributo avverrà rispettando la seguente tempistica:
– entro 60 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della documentazione tecnica e contabile richiesta, di cui al precedente comma 4, per la liquidazione dei contributi relativi agli stati di avanzamento ovvero entro 120 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della documentazione tecnica e contabile richiesta al precedente comma 4 nel caso di richiesta di erogazione contestuale alla domanda di concessione;
– entro 90 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della documentazione tecnica e contabile richiesta, di cui al precedente comma 4, per la liquidazione del saldo.
I termini sopra indicati devono intendersi sospesi nel caso di richieste di integrazioni e/o chiarimenti da parte del SII; essi ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle suddette integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno comunque pervenire al SII entro 30 giorni dalla richiesta, pena la mancata erogazione del contributo totale o parziale in relazione alla documentazione richiesta.
5. Gli interventi di ripristino delle scorte e di delocalizzazione temporanea possono essere finanziati anche attraverso la forma del contributo in conto interessi o in conto canoni; in tal caso il valore del contributo erogato attraverso tali forme, così come calcolato sulla base delle specifiche tecniche contenute nei provvedimenti adottati dal Commissario o dalla Regione Emilia-Romagna, si somma al contributo di cui all’art. 11, commi 3 e 4, e non deve superare l’80% del danno riconosciuto.
6. Per le piccole e medie imprese il contributo in conto interesse è quello previsto all’art. 11 del D.L. n. 74/2012 e successivo decreto attuativo come meglio specificato all’art. 17 della presente Ordinanza; per le grandi imprese si applica l’art. 11 bis del D.L. 74/2012 e relativo decreto attuativo in corso di emanazione, oggetto di successive disposizioni del Commissario.
7. Qualora le imprese affidatarie di lavori, servizi o forniture, tenute all’iscrizione alle “white list” ai sensi dell’art. 5-bis del D.L. n. 74/2012 e dell’Ordinanza Commissariale n. 91/2012, siano state oggetto di provvedimento di diniego dell’iscrizione alle liste stesse, reso pubblico attraverso il sito web delle Prefetture secondo le modalità previste dalla legge e dai Protocolli di legalità stipulati tra la Regione e le Prefetture, i contributi relativi agli interventi da esse effettuati, verranno erogati alle seguenti condizioni:
• che il beneficiario dimostri di essersi attivato prontamente al fine della cessazione degli effetti del contratto;
• che sia presente un’asseverazione del tecnico relativamente ai lavori/servizi/forniture eseguiti fino alla data di pubblicazione del provvedimento di diniego ed ai relativi costi già sostenuti.
8. Nel caso di erogazione del contributo a favore di imprese in procedura concorsuale, la liquidazione delle fatture relative alle spese sostenute per gli interventi di cui ai commi precedenti, la cui debenza sia stata ridotta con provvedimento giudiziale nell’ambito della procedura stessa, sarà quantificata nei limiti della percentuale accettata dai creditori, come definita nel decreto di omologazione del Tribunale (in particolare in caso di concordato preventivo) comunque nei limiti delle percentuali riconosciute nella presente ordinanza ed erogata esclusivamente al beneficiario, che dovrà impiegarla per il soddisfacimento dei creditori secondo le modalità stabilite nel piano omologato.

Articolo 17
Contributi in conto interessi o in conto canoni per gli interventi di ripristino scorte e di delocalizzazione
1.
I contributi in conto interessi o in conto canoni di locazione finanziaria sono richiesti per i costi destinati alla copertura delle spese occorrenti, al netto di eventuali indennizzi assicurativi e di altri contributi pubblici percepiti per le medesime finalità, per:
1. la ricostituzione delle scorte connesse all’attività di impresa;
2. la delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva.
2. Le spese tecniche sono ammissibili a finanziamento nel limite massimo del 2% dei costi di ripristino o delocalizzazione, come da programma presentato.
3. Il finanziamento sul quale verrà erogato il contributo in conto interessi o in conto canoni dovrà avere un importo massimo pari a 3.125.000 euro e una durata massima di cinque anni; sul finanziamento è prevista la garanzia gratuita dell’80% del Fondo Centrale di Garanzia e per le aziende agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE, è prevista la garanzia gratuita del 70% di ISMEA-SGFA; potrà inoltre essere prevista la garanzia dei Consorzi Fidi regionali secondo i protocolli già sottoscritti con la Regione Emilia-Romagna.
4. Il contributo in conto interessi o in conto canoni è concesso per l’intera durata del finanziamento o del contratto di locazione finanziaria ed è determinato sulla base del tasso d’interesse dichiarato dalla banca al momento della presentazione della domanda, sulla base degli accordi previsti dalla Deliberazione di Giunta regionale 14 giugno 2012 n. 787, recante “Impegno comune fra regione Emilia-Romagna, Banche, Consorzi Fidi per la disponibilità di liquidità e finanziamenti a favore delle imprese colpite dagli eventi sismici di maggio/giugno 2012” (in seguito DGR n. 787/2012), e abbattuto sino ad ottenere un tasso residuo a carico dell’impresa pari a Euribor 6 mesi (media mensile mese precedente).
5. Il contratto di finanziamento o di locazione finanziaria può essere estinto in via anticipata, fatto salvo l’obbligo di restituzione dell’importo del contributo già erogato in via anticipata tramite attualizzazione, per la quota riferita alla durata residua del finanziamento o del rapporto di locazione finanziaria oggetto di estinzione anticipata. Per durata residua si intende il periodo intercorrente tra la data dell’estinzione anticipata e la data di scadenza originaria dei contratti.
6. Al fine di ottenere il contributo in conto interessi o in conto canoni l’impresa dovrà indicare il ricorso a tale modalità nella domanda di cui all’art. 8 e richiamare i documenti già allegati sulla base dei quali deve essere calcolato il contributo richiesto allegando copia del contratto di finanziamento o del contratto di locazione finanziaria, oppure dichiarazione della banca o della società di leasing attestante le caratteristiche economiche e finanziarie del finanziamento.
7. Nel caso previsto dal presente articolo potranno presentare la domanda le imprese e i professionisti secondo i requisiti previsti all’Allegato 1 e che, inoltre, non siano in difficoltà ai sensi del punto 10 della comunicazione della Commissione europea 2004/C244/02 o sottoposti a procedura di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione o amministrazione controllata in corso o nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda.
8. La domanda presentata verrà valutata dal SII attraverso apposito nucleo di valutazione, ai sensi del D.M. 10 agosto 2012, di cui all’art. 3 e in coerenza con quanto previsto all’art. 3 della presente Ordinanza.
9. Il contributo in conto interessi o in conto canoni verrà calcolato in un’unica soluzione in via anticipata attualizzata previa valutazione positiva della documentazione presentata ed erogato a saldo degli interventi.

Articolo 18
Interventi già iniziati
1.
Le Le spese sostenute per gli interventi ammessi ai sensi dell’art. 2, iniziati prima dell’entrata in vigore della presente Ordinanza, possono essere ammesse a contributo, nei limiti stabiliti dalla presente Ordinanza, purché essi siano stati eseguiti per le finalità di ricostruzione e ripristino di cui all’art. 2 della presente Ordinanza, la domanda contenga tutte le informazioni e la documentazione richiesta, le perizie giurate dei progettisti e dei tecnici incaricati siano state redatte con le modalità indicate alla presente Ordinanza. Per quanto riguarda gli interventi relativi agli immobili, è ammessa la possibilità per il beneficiario di utilizzare più imprese affidatarie qualora i lavori di ricostruzione e ripristino siano stati avviati prima del 12 ottobre 2012.
2. Il SII verifica l’ammissibilità al finanziamento delle varie tipologie di interventi e determina i relativi contributi.
3. Il SII può consentire di integrare la documentazione già inviata con quanto previsto agli articoli precedenti dando precisa indicazione alle banche sulle modalità da seguire per i pagamenti. I pagamenti dei lavori ritenuti ammissibili, effettuati dal beneficiario a favore di imprese esecutrici e dei tecnici incaricati sono rimborsati dall’istituto di credito al beneficiario stesso.

TITOLO IV
Obblighi dei beneficiari, controlli e cumulabilità dei contributi

Articolo 19
Obblighi dei beneficiari
1.
I beneficiari dei contributi concessi per il ripristino o la ricostruzione di immobili produttivi sono tenuti a completare i lavori e a seguire la fase di controllo e collaudo/certificazione degli stessi e a garantire, in caso di successivo trasferimento, il mantenimento della destinazione dell’immobile ad attività produttiva per almeno due anni dal completamento degli interventi indennizzati. Nel caso in cui i beneficiari siano persone fisiche, o imprese non in attività nei successivi sei mesi dal completamento dei lavori indennizzati, compresi gli immobili produttivi utilizzati da imprese, anche familiari, attive in agricoltura nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE, essi sono tenuti a dimostrare l’effettiva utilizzazione dell’immobile produttivo in proprio o da parte di terzi o a comunicare al Comune la disponibilità all’affitto, locazione, comodato.
2. I beneficiari di contributi concessi per il ripristino o l’acquisto di beni mobili strumentali devono mantenere l’impiego degli stessi per un periodo di tre anni dalla data di ultimazione del programma e devono garantirne l’utilizzazione per l’esercizio dell’attività caratteristica dell’impresa, mentre i beneficiari di contributi per il ripristino delle scorte devono dimostrare l’effettiva ripresa dell’attività produttiva.
3. I beneficiari dei contributi concessi per la delocalizzazione dell’attività imprenditoriale sono tenuti a dimostrare l’avvenuto rientro dell’attività produttiva nel medesimo luogo in cui veniva svolta al momento del sisma ovvero – nel caso di delocalizzazione dell’attività in un Comune limitrofo e ricompreso nell’ambito territoriale indicato al precedente art. 1, comma 1, l’avvenuta ristrutturazione o recupero della precedente sede secondo il programma a fronte del quale è stato concesso il contribuito di cui alla presente Ordinanza. Il beneficiario, qualora dimostri di non poter rientrare nella precedente sede produttiva, potrà mantenere il contributo alla condizione di mantenere la localizzazione dell’attività nei comuni di cui al comma 1 dell’art.1 della presente Ordinanza o di rientrare con la sede della propria attività nei medesimi comuni.
4. Tutti i beneficiari sono tenuti ad adempiere ai seguenti obblighi:
– dare immediata comunicazione alla struttura del SII, mediante posta elettronica certificata, della propria volontà di rinunciare, in tutto o in parte, al contributo concesso o della propria volontà di avviare le procedure di modifica del beneficiario, previste al successivo articolo 19-bis;
– dare immediata comunicazione di modifiche progettuali;
– dare tempestiva informazione dell’insorgere di qualsivoglia procedura amministrativa o giudiziale concernente le opere o i programmi finanziati dal contributo e, eventualmente, presentare apposita istanza di sospensione, dettagliata e motivata con indicazione dello stato di avanzamento dei lavori e delle spese sostenute;
– dare tempestiva comunicazione di variazione delle imprese affidatarie ed esecutrici, ivi comprese le dichiarazioni di cui al comma 2 dell’art. 8 della presente Ordinanza;
– eseguire i pagamenti relativi agli interventi effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità, così come indicato nelle Linee Guida CCASGO;
– mantenere a disposizione della struttura commissariale la documentazione attestante i preventivi acquisiti per l’individuazione delle imprese affidatarie, i documenti di spesa e ogni altra documentazione relativa ai lavori svolti, al loro completamento e all’acquisizione dei necessari collaudi o certificazioni.
– presentare la documentazione necessaria alla rendicontazione del saldo degli interventi:
· entro il (( 31 marzo 2020 )) , per gli interventi effettuati da imprese appartenenti a tutti i settori, per i quali sia stato concesso il contributo entro il 31 dicembre 2017;
· entro il (( 30 giugno 2020 )) , per gli interventi effettuati da imprese appartenenti a tutti i settori, per i quali sia stato concesso il contributo dall’1 gennaio 2018.
· entro il 31 gennaio 2020 per gli interventi effettuati da persone fisiche, su immobili nei quali si svolgeva alla data del sisma una attività di impresa agricola attiva nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE.
5. I soggetti beneficiari sono, in ogni caso, tenuti a fornire, su semplice richiesta del Commissario Delegato, tutte le informazioni richieste ai fini della valutazione, monitoraggio e controllo e sono tenuti, altresì, a consentire l’accesso al personale incaricato dal Commissario Delegato a tutti i documenti relativi al programma, in occasione dei sopralluoghi e delle ispezioni.
6. La data di completamento degli investimenti indennizzati ovvero di ultimazione del programma dalla quale decorrono i termini di cui ai precedenti commi 1 e 2 è la data del decreto commissariale di liquidazione del saldo.

Articolo 19 bis
Trasferimento degli obblighi e cambio del beneficiario
1.
In caso di cessione dell’azienda o di un ramo d’azienda dell’impresa beneficiaria ad un altro soggetto così come di trasformazione, fusione o scissione della persona giuridica beneficiaria nel periodo del rispetto degli impegni, sarà possibile presentare apposita richiesta di subentro al Commissario Delegato, che ne valuterà l’ammissibilità, sulla base di documentazione atta a dimostrare la legittimità della cessione e delle suddette operazioni straordinarie e della dichiarazione a mantenere gli impegni per tutto il periodo di cui alla presente Ordinanza assunti dal beneficiario originario.
2. Il soggetto rispettivamente cessionario o derivante da una delle operazioni straordinarie indicate potrà presentare domanda al Commissario di subentro del contributo, allegando documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti di ammissibilità, di cui all’allegato 1 alla presente ordinanza, necessari al mantenimento integrale o parziale del contributo eventualmente concesso, in coerenza con il progetto ammesso a contributo e apposita dichiarazione a mantenere gli impegni per tutto il periodo di cui alla presente Ordinanza assunti dal beneficiario ordinario originario. Tale richiesta, qualora comporti una modifica dell’Istituto bancario convenzionato, scelto dal beneficiario originario, dovrà essere comunicato al Commissario per la necessaria informativa.
3. Nel caso in cui la richiesta di subentro venga presentata, durante la realizzazione delle attività di cui al programma presentato dal beneficiario originario, il richiedente oltre alla documentazione di cui al paragrafo precedente deve produrre una relazione sullo stato di attuazione degli investimenti al momento del subentro, in relazione anche alle eventuali domande di pagamento presentate dal beneficiario originale, dichiarando di non aver nulla a che pretendere sulle somme già erogate.
4. Qualora la domanda di subentro non sia stata presentata o non sia accolta per mancanza dei requisiti di ammissibilità previsti dalla presente Ordinanza o per mancata assunzione degli impegni del precedente beneficiario, verrà avviata nei confronti di quest’ultimo la procedura di revoca e di recupero delle somme già erogate.
5. La stessa procedura potrà essere applicata nel caso in cui il soggetto che ha presentato la domanda di contributi sia un’impresa in concordato preventivo “con continuità” di cui all’art. 186-bis L.F. E che, in attuazione al piano concordatario omologato, abbia ceduto l’azienda in esercizio a un altro soggetto ovvero conferito la stessa a una o più società, anche di nuova costituzione. In tali ipotesi, fermo restando in ogni caso quanto previsto dall’art. 14 comma 8, dall’art. 15 comma 8 e dall’art. 16 comma 8, per quanto applicabile alla fattispecie, laddove la richiesta di subentro del beneficiario, e accolta dal Commissario, sia stata presentata prima della completa esecuzione del programma presentato dal beneficiario originario, l’erogazione del contributo concesso avverrà a favore dell’impresa in concordato preventivo esclusivamente per la quota parte di contributo connesso a quelle attività presentate di cui alla domanda di contributo già realizzate dal beneficiario originario, che dovrà impiegarlo per il soddisfacimento dei creditori secondo le modalità stabilite nel piano omologato; mentre la restante parte dei contributi ammessi verranno erogati a favore del cessionario ovvero della società che ha acquistato l’azienda mediante conferimento, in qualità di beneficiario.

Articolo 20
Controlli e qualificazione degli operatori economici
1.
Al fine di garantire l’osservanza delle norme di cui alla presente Ordinanza, il Commissario delegato provvede, con apposito atto, a regolare le attività di controllo, anche con metodo a campione, sugli interventi eseguiti o in corso. Nel caso in cui, in sede di istruttoria di concessione del contributo per interventi sugli immobili, il SII abbia verificato, sulla base della dichiarazione di cui all’alinea 11 del comma 2 dell’art.8, che il Direttore Lavori incaricato sia socio, lavoratore dipendente o consulente delle imprese affidatarie dei lavori, di quelle fornitrici o subfornitrici o delle imprese esecutrici o dell’impresa beneficiaria e siano stati quantificati danni in un ammontare superiore ad € 200.000,00, il beneficiario dovrà nominare un anche un collaudatore tecnico amministrativo indipendente.
2. Oltre a quanto già previsto nei singoli articoli, il SII provvederà a verificare l’osservanza della normativa prevista in materia di DURC.
3. Per i lavori d’importo superiore a euro 500.000,00, escluse le eventuali forniture di prefabbricati, affidate direttamente dal beneficiario all’impresa fornitrice, i cui contratti siano stati sottoscritti dopo l’entrata in vigore della presente Ordinanza, l’impresa affidataria dei lavori ovvero il consorzio o l’ATI, devono essere in possesso di attestazione SOA. È altresì consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento.
4. Le imprese che eseguiranno i lavori dovranno inoltre attenersi a quanto previsto dall’Ordinanza del Commissario del 24 settembre 2012 n. 46 recante “Misure relative agli obblighi previsti per le imprese edili affidatarie e subappaltatrici per l’iscrizione e versamenti alla Casse Edili dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio”.
5. Al fine di garantire l’osservanza delle norme di cui alla presente Ordinanza, il Commissario Delegato con successivo provvedimento provvederà a disciplinare e ad attuare specifiche attività di controllo, anche con metodo a campione, sugli interventi eseguiti.
6. I controlli sul rispetto della normativa antisismica competono alle strutture tecniche preposte, ai sensi della L.R. n. 19/2008. Nei comuni classificati a bassa sismicità i progetti sono sottoposti a controllo con metodo a campione con percentuale del 25%.

Articolo 21
Cumulabilità dei contributi
1.
I contributi di cui alla presente Ordinanza sono cumulabili con altri contributi concessi per le stesse opere da altre pubbliche amministrazioni, se esplicitamente previsto nei provvedimenti medesimi e nel rispetto dei limiti di cumulo di cui alle apposite notificazioni ai sensi dell’art. 107.2 punto b del Trattato. I contributi saranno concessi nell’ambito delle Decisioni della Commissione Europea C(2012)9853 final, C(2016) 7085 final, C(2012)9471 final e C(2016) 2870 final ai sensi dell’articolo 107.2.b del Trattato UE relative agli interventi destinati ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 20 maggio 2012. I contributi concessi potranno essere erogati solo a seguito dell’approvazione delle citate notifiche.
2. I beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili ad evitare il rischio di sovracompensazione, sin dal momento della presentazione della domanda di cui all’Allegato 1.

Articolo 22
Esclusione dai contributi, revoca e successiva rinuncia
1.
Sono esclusi dal contributo i soggetti che non presentano i requisiti di ammissibilità di cui all’Allegato 1 della presente Ordinanza.
2. Sono esclusi dal contributo della presente Ordinanza gli immobili costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale.
3. Il Commissario Delegato potrà procedere alla revoca, parziale o integrale, dei contributi concessi nel caso di:
1. mancato rispetto o dichiarazioni false in merito agli obblighi di cui al precedente art. 19;
2. mancata presentazione della documentazione di spesa richiesta;
3. irregolarità della documentazione prodotta;
4. mancato esercizio del diritto di riscatto dei beni mobili e, nel caso di demolizione e ricostruzione, di beni immobili in leasing, alla scadenza del contratto, comprovato dalla mancata fattura di vendita e del relativo rogito di acquisto
5. risoluzione anticipata del contratto di leasing per inadempimento contrattuale o per qualsiasi altro evento che comporta l’impossibilità di riscattare il bene mobile e/o immobile, nel solo caso di demolizione e ricostruzione, concesso in godimento;
6. dichiarazioni false in merito alla ripresa e/o continuazione dell’attività produttiva;
7. risarcimento dei danni in sede civile a favore del beneficiario per vizi originari dell’immobile, a seguito di definizione di contenzioso tra lo stesso e l’impresa costruttrice;
8. fallimento del beneficiario o apertura della liquidazione coatta amministrativa;
9. mancata presentazione, in fase di controllo, delle quietanze che comprovino i pagamenti da parte del beneficiario delle fatture o degli altri documenti contabili fiscalmente regolari per la parte di spesa non coperta da contributo.
10. esclusivamente per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE Cambio di destinazione d’uso dell’immobile, anche parziale, rispetto al progetto istruito per il rilascio della concessione.
11. interventi realizzati in maniera difforme, per caratteristiche tecniche, economiche e/o, esclusivamente per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE, cambio di destinazione d’uso dell’immobile, anche parziale, rispetto al progetto istruito per il rilascio della concessione ovvero legittimamente modificato, in conformità a quanto previsto dalla presente ordinanza. La riduzione del contributo concesso è pari alla percentuale della superficie riconosciuta in anomalia rispetto a quella utile del singolo immobile riconosciuta dal decreto di concessione ovvero legittimamente modificato, in conformità a quanto previsto dalla presente ordinanza.
4. In ogni caso, il Commissario Delegato potrà sospendere la concessione dei contributi per gli stati di avanzamento dei lavori, qualora il beneficiario non rispetti l’obbligo di cui al comma 4 dell’art. 14 di rispettare tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dall’erogazione del contributo, sia a saldo sia per stato di avanzamento dei lavori, per il pagamento delle imprese esecutrici, dei fornitori e delle imprese fornitrici.
5. In caso di revoca, anche parziale del contributo, i soggetti beneficiari non hanno diritto ad ottenere le somme residue non ancora erogate e devono restituire, in tutto o in parte, i contributi già liquidati indebitamente percepiti maggiorati degli interessi legali.
6. In caso di rinuncia al contributo da parte del beneficiario questi sarà tenuto al rimborso delle eventuali somme già riscosse maggiorate degli interessi legali.

Articolo 22 bis (Ordinanza n. 2/2017)
Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi in caso di fallimento, concordato preventivo liquidatorio o liquidazione coatta amministrativa del beneficiario del contributo concesso ai sensi degli artt. 4, 5 co. 1 e 2 e 6 co. 3
1.
In caso di fallimento, concordato preventivo liquidatorio o liquidazione coatta amministrativa del beneficiario, intervenuti successivamente alla concessione del contributo ai sensi degli artt. 4, 5 co. 1 e 2 e 6 co. 3 dell’Ordinanza Commissariale n. 57/2012 e ss.mm.ii., il Commissario Delegato:
· procederà alla revoca totale del contributo concesso, qualora gli interventi sugli immobili (riparazione, ripristino con rafforzamento locale, miglioramento sismico, ricostruzione, delocalizzazione definitiva) o sui beni strumentali (riparazione o riacquisto), per cui è stato concesso il contributo stesso, non siano avviati al momento del fallimento, concordato preventivo liquidatorio o liquidazione coatta amministrativa ed il beneficiario, quindi, non abbia ancora sostenuto alcun costo per la ricostruzione, in assenza dell’assunzione di alcun impegno da parte del Curatore fallimentare;
· non procederà alla revoca del contributo concesso, qualora gli interventi sugli immobili (riparazione, ripristino con rafforzamento locale, miglioramento sismico, ricostruzione, delocalizzazione definitiva) o sui beni strumentali (riparazione, riacquisto) siano stati completati, le relative spese siano già state sostenute dal beneficiario e i fornitori dello stesso risultino già pagati per le lavorazioni effettuate;
· non procederà alla revoca del contributo concesso, anche nel caso di interventi non ancora avviati al momento del fallimento, nel caso in cui il Curatore fallimentare, nell’ambito della gestione provvisoria delle attività di impresa o per cessione ad assuntori, assuma tutti gli obblighi previsti dalla presente ordinanza a carico dei beneficiari;
2. Il contributo concesso e non oggetto di revoca individuato nelle modalità di cui al precedente punto 1) sarà erogato nelle seguenti modalità:
· qualora il beneficiario, antecedentemente alla dichiarazione di fallimento, concordato preventivo liquidatorio o liquidazione coatta amministrativa, non abbia pagato ai fornitori alcuna somma o abbia provveduto solo parzialmente, la banca o l’istituto di credito provvederà al pagamento delle fatture direttamente a favore di questi ultimi nei limiti degli importi riconosciuti ammissibili al punto precedente e previa comunicazione, da parte della struttura del SII, dell’esito favorevole dell’esame della documentazione prodotta, compatibilmente con la normativa fallimentare vigente e con quanto previsto dalle disposizioni attuative della disciplina di cui all’art. 3-bis del D.L. 95/2012, convertito con modificazione nella L. 135/2012;
· qualora il beneficiario, antecedentemente alla dichiarazione di fallimento, concordato preventivo liquidatorio o liquidazione coatta amministrativa, abbia pagato integralmente i fornitori, la banca o l’istituto di credito provvederà al pagamento del contributo direttamente a suo favore, nei limiti degli importi riconosciuti ammissibili al precedente comma e previa comunicazione, da parte della struttura del SII, dell’esito favorevole dell’esame della documentazione prodotta, compatibilmente con la normativa fallimentare vigente e con quanto previsto dalle disposizioni attuative della disciplina di cui all’art. 3-bis del D.L. 95/2012, convertito con modificazione nella L. 135/2012.
2bis. Ad eccezione degli interventi che riguardino le imprese, anche familiari, attive in agricoltura nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE, qualora un’impresa che abbia presentato domanda venga sottoposta a procedura di fallimento, concordato preventivo liquidatorio o liquidazione coatta amministrativa prima del provvedimento di concessione del contributo ai sensi degli artt. 4, 5 co. 1 e 2 e 6 co. 3 dell’Ordinanza Commissariale n. 57/2012 e ss.mm.ii., ma abbia ceduto o affittato l’azienda o un ramo di azienda, l’impresa cessionaria o affittuaria, avente i requisiti soggettivi di ammissibilità di cui all’Allegato 1 alla presente ordinanza, potrà presentare apposita richiesta di subentro al Commissario Delegato, esclusivamente per interventi relativi al riavvio delle attività strettamente connesse all’azienda o al ramo di azienda oggetto di affitto, ad esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione degli immobili per l’affittuario; l’impresa cessionaria od affittuaria dovrà allegare alla domanda di subentro il nulla osta del Curatore fallimentare e /o del Tribunale fallimentare, un piano industriale che illustri le modalità e gli obiettivi del riavvio dell’attività compreso il quadro dei livelli occupazionali, la documentazione relativa alla cessione dell’azienda o del ramo di azienda, il contratto di affitto d’azienda o di ramo d’azienda, oltre alle dichiarazioni di assunzione di tutti gli obblighi previsti dalla presente ordinanza a carico del beneficiario.
3. Il Commissario Delegato, in ogni caso, si riserva di valutare la concessione, l’avvio del procedimento di revoca o l’erogabilità effettiva del contributo, sulla base della documentazione e sulle dichiarazioni a mantenere gli impegni previsti per il beneficiario dall’Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. prodotta agli atti, sentito eventualmente anche il Curatore Fallimentare.”

Articolo 22 ter
Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi in caso di concordato preventivo in continuità dell’impresa affidataria
1.
In coerenza con quanto previsto dal comma 1-bis dell’art. 3 del D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 in caso di impresa affidataria in concordato in continuità aziendale il contributo relativo a lavori eseguiti dopo la richiesta di ammissione a concordato della stessa, potrà essere erogato direttamente alle imprese subappaltatrici o ai fornitori, formalmente incaricati dall’affidataria, su richiesta al Commissario Delegato congiunta del beneficiario e dell’impresa affidataria e previa comunicazione al liquidatore. L’erogazione del contributo avverrà con le modalità e sulla base della documentazione prevista dagli artt. 14 e ss., con l’indicazione da parte del beneficiario, delle imprese a favore delle quali sono disposti i pagamenti, unitamente alla dichiarazione di avere verificato la regolarità contributiva delle imprese fornitrici o subappaltatrici alla data di emissione delle fatture.

Articolo 23
Linee guida per la compilazione della domanda
1.
Per quanto non espressamente previsto nella presente Ordinanza si rinvia alle linee guida per la compilazione delle domande oggetto di successivo atto del Commissario Delegato.

Articolo 24
Norma finanziaria
1.
All’onere per l’attuazione della presente Ordinanza si provvede con le risorse del Fondo di cui all’art.2 del D.L. n.74/2012 per 100 milioni di euro, comprensivi dei contributi di cui all’art. 2 comma 13 a carico del suddetto Fondo e delle spese di attività istruttoria e assistenza tecnica di cui all’art. 3 e con le risorse di cui all’art. 3 bis del D.L. n.95/2012 per 2 miliardi e 900 milioni, tenendo conto del riparto previsto dall’art 2 del Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati sottoscritto il 4 ottobre 2012.
2. Agli oneri per l’attuazione dell’articolo 17 si provvede per un importo pari a 92,5 milioni di euro, con i fondi previsti all’art. 11 del D.L. 74/2012 convertito con modificazioni nella Legge 122/2012 e successivo Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico del 10 Agosto 2012.

Articolo 25
Norma transitoria
1.
Le modifiche di cui alla presente Ordinanza saranno applicate alle domande in corso di concessione ed erogazione.
2. In caso di contributi in corso di concessione od erogazione la dichiarazione dei beneficiari relativa ai termini di fine lavori, per le imprese di tutti i settori si intende d’ufficio riferita al (( 27 dicembre 2019 )) per interventi per i quali sia stato concesso il contributo entro il 31 dicembre 2017 e al (( 31 marzo 2020 )) per gli interventi per i quali sia stato concesso il contributo dall’1 gennaio 2018. Per gli interventi effettuati da persone fisiche, su immobili nei quali si svolgeva alla data del sisma una attività di impresa agricola attiva nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE il termine per la presentazione della documentazione per l’erogazione del saldo viene riferito al 31 gennaio 2020.
3. Gli scostamenti di spesa rispetto al computo metrico estimativo, compensabili all’interno della stessa macro categoria di spesa, o scostamenti tra macro categorie, nella misura del 10% di ciascuna di esse, senza aumento del contributo, di cui al punto 4.1.6 “Tipologia ed entità del contributo concedibile” delle Linee Guida, si considerano applicabili alle domande di erogazione presentate a far data dal 29 luglio 2015 per le quali non è ancora stato emesso il relativo Decreto di erogazione.
La presente Ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT)

ALLEGATO 1
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
Possono presentare domanda le imprese di qualunque tipologia, settore, dimensione così come definite dall’art.1 dell’Allegato 1 del Regolamento CE n.800/2008.
Esse devono possedere, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, fatti salvi i casi di esonero previsti dalle norme vigenti;
b) essere attive e non essere sottoposte a procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa;
c) possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL, tenendo conto delle sospensive adottate dai provvedimenti attinenti le zone colpite dal sisma, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e sulla base del piano concordatario omologato dal Tribunale nelle procedure di concordato preventivo con continuità;
d) rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell’ambiente;
e) le imprese agricole e agroindustriali che svolgono attività di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I del Trattato UE, devono essere iscritte nell’anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna;
f) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto gli obblighi di rimborsare o depositare in un conto bloccato detti aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall’amministrazione.
Per quanto riguarda i professionisti ed i lavoratori autonomi deve essere indicato il numero di partita IVA e l’attività svolta nonché l’eventuale iscrizione all’ordine/collegio professionale. Nel caso di studi o forme associate deve essere indicata la partita IVA nonché l’elenco dei professionisti appartenenti all’associazione; deve inoltre essere posseduta una situazione di regolarità contributiva.
Per quanto riguarda esclusivamente le persone fisiche in qualità di proprietari di immobili ad uso produttivo deve essere dimostrata la destinazione ad attività produttiva dell’immobile alla data del sisma;
Per il settore dei bovini da latte, le imprese agricole dovranno dimostrare la titolarità di quote di produzione che coprano la capacità produttiva aziendale. Non sono ammissibili interventi proposti da imprese agricole non in regola con le quote, cioè con quote sistematicamente inferiori alla capacità produttiva aziendale e che, oggetto di imputazione del prelievo supplementare non abbiano provveduto al versamento dello stesso. Tali soggetti potranno accedere alla misura previa regolarizzazione della propria posizione, attraverso il versamento del prelievo supplementare con le modalità previste dalla normativa vigente e la dimostrazione della titolarità di quota che copra la capacità produttiva aziendale.
I fabbricati rurali abitativi di aziende agricole attive (iscritte all’anagrafe delle aziende agricole) e che alla data del sisma risultavano occupate da operai dell’azienda fissi/stagionali residenti/domiciliati, hanno diritto al contributo al 100%. Nel caso in cui non vi siano operai stagionali/fissi con residenza o domicilio, per poter usufruire del contributo al 100% la perizia giurata deve dimostrare in modo chiaro ed oggettivo:
– che, alla data del sisma, l’impresa sia zootecnica e/o orticola e/o frutticola e/o specifiche colture che necessitano, nel sistema produttivo, di operai stagionali/fissi. La perizia deve inoltre dimostrare la correlazione tra il sistema produttivo e il numero degli operai stagionali/fissi;
– di avere alla data del sisma o nei trentasei mesi precedenti, lavoratori stagionali regolarmente iscritti;
– che l’edificio aveva l’allacciamento acqua e luce e che i consumi erano tali da dimostrare l’effettivo utilizzo dei locali;
– che l’edificio era idoneo all’accogliere gli operai stagionali/fissi ed era munito di sufficienti servizi igienici e di acqua calda;
Non hanno diritto ai contributi i fabbricati rurali abitativi e strumentali che alla data del sisma risultavano collabenti o dichiarati inabitabili o inagibili.
Per la particolarità del settore agricolo, per la richiesta di intervento sui beni immobili danneggiati, si precisa quanto segue:
– al comma 3 dell’art. 1 (soggetti beneficiari) l’utilizzo produttivo in proprio si identifica con l’esercizio di impresa;
– l’istanza è presentata dall’impresa agricola qualora la proprietà si identifica con l’impresa anche individuale/famigliare e pertanto il proprietario/comproprietario esercita l’attività agricola ai sensi dell’art. 2135 C.C;
– l’istanza è presentata dalla proprietà qualora il bene sia concesso in comodato d’uso, affitto o godimento a impresa con atto registrato entro la data del sisma, salvo eventuali clausole in relazione agli obblighi di manutenzione straordinaria;
– l’istanza è presentata dalla società qualora il bene sia conferito alla società stessa con atto registrato entro la data del sisma, salvo eventuali clausole in relazione agli obblighi di manutenzione straordinaria.
In ogni caso, per tutti i beneficiari, non devono sussistere cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 67 del D. Lgs n. 159/2011 (Codice antimafia) e gli stessi non devono essere esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, come individuate dalle norme vigenti.
I requisiti di ammissibilità indicati nella presente sezione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. La loro mancanza comporta l’esclusione della domanda.
Ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di ammissibilità indicati nelle presente sezione, intervenuta dopo la presentazione della domanda, deve essere tempestivamente comunicata all’amministrazione procedente per le necessarie verifiche e valutazioni.
Il Commissario può integrare tale elenco con successivo atto.

ALLEGATO 2
TABELLA A – Costi convenzionali per tipologia di danneggiamento degli immobili a destinazione produttiva non riconducibili a quella di tipo residenziale (da applicare in modo progressivo per classi di superficie previste)

Si intende l’immobile comprensivo di pavimentazione, impianto elettrico, impianto idrico sanitario, impianti di riscaldamento e raffrescamento.
Con il termine di danno strutturale da sisma s’intende la presenza di uno stato deformativo e/o di uno stato fessurativo e/o di spostamenti relativi residui riguardanti gli elementi strutturali principali e secondari e gli elementi non strutturali quali tamponamenti e tramezzature pesanti causati dall’azione sismica, che hanno comportato una riduzione del livello di sicurezza.
Per i soli immobili, la cui superficie netta utile adibita ad attività produttiva, non supera i 1500 mq si applica un incremento del 10% dei costi convenzionali stabiliti nella precedente tabella.
Per capannoni di altezza superiore ai 4 metri sotto trave (all’appoggio) è previsto un incremento dei costi convenzionali del 15%.
Per immobili con elevate caratteristiche tecnologiche connesse al processo produttivo il costo convenzionale può essere aumentato del 15%.
Per gli interventi in immobili per i quali è previsto il rispetto di particolari standard energetici, derivanti da norme nazionali o regionali, o che presentano particolari complessità impiantistiche per gli aspetti energetici, il costo convenzionale può essere aumentato del 15%.
Nel caso di immobili, nei quali si svolgono contemporaneamente gli interventi di riparazione e miglioramento sismico e l’attività dell’impresa (produzione, ricerca, magazzino, etc), con conseguenti interferenze fra le predette opere e l’attività produttiva, tali da richiedere, anche al fine di assicurare migliori condizioni di sicurezza per i lavoratori, allestimenti e/o utilizzo di attrezzature particolari, nonché il prolungamento dei tempi previsti per gli interventi, è riconosciuto un incremento massimo del 20% dei costi convenzionali sulla base di una apposita relazione predisposta dal progettista.
Il costo convenzionale è incrementato del 25% per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt.10, 12 e 13 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e .i.. Il costo convenzionale è incrementato del 15% per edifici sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all’art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004 ovvero individuati dall’art. A-9 della L.R. n. 20/2000
Per immobili, o porzioni di immobili, destinati al ricovero mezzi o a magazzino che non necessitano di particolari finiture e impiantistiche, la riduzione rispetto ai valori della Tabella è del 30%.
Nel caso di demolizioni totali o parziali e smaltimento a rifiuto del materiale, il costo aggiuntivo è valutato in 40 euro/mq per l’effettiva superficie demolita, indipendentemente dalla tipologia di danno subito. In ogni caso il costo aggiuntivo per le demolizioni totali può essere riconosciuto, soltanto qualora le suddette demolizioni siano considerate strettamente necessarie, in quanto gli interventi di miglioramento sismico non consentirebbero il raggiungimento del livello del 60% di sicurezza sismica, sulla base della documentazione tecnica presentata dal progettista. Ai fini del calcolo del contributo, il costo delle demolizioni è riconoscibile nel costo dell’intervento anche qualora non venga riconosciuto nel costo convenzionale il costo aggiuntivo di 40 Euro/mq per l’effettiva superficie demolita.
Per gli edifici con coperture in amianto, il costo aggiuntivo per la demolizione e lo smaltimento è valutato in 80 euro/mq per l’effettiva superficie demolita, ad eccezione degli edifici che sono stati o saranno oggetto di agevolazione ai sensi dell’ Ordinanza Commissariale n. 24 del 2 aprile 2014 – Macerie miste ad amianto: disposizioni attuative dell’art.11, commi 9, 10 e 11 del Decreto Legge n. 76/2013 convertito in Legge n. 99/2013 relative all’iter operativo e gestionale delle attività di quantificazione delle macerie contenenti amianto generate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
Per i rifiuti pericolosi il costo aggiuntivo farà riferimento ai prezzi di mercato del conferimento al centro di smaltimento.
Nel caso l’immobile destinato ad attività produttive comprenda abitazioni o uffici realizzati con struttura integrata a quella della parte produttiva, così da considerare l’immobile come unica unità strutturale il costo convenzionale per ciascuna tipologia di danno è incrementato dell’80% per la sola superficie netta destinata ad abitazioni o uffici, procedendo al calcolo dell’incremento a partire dai costi convenzionali relativi alla prima classe di superficie.
Nel caso di immobili destinati ad impianti produttivi non riconducibili alle tipologie previste, quali cabine elettriche o torri acquedottistiche o silos, o di infrastrutture o vie di attraversamento intrapoderali e/o interpoderali la quantificazione del danno verrà effettuata sugli effettivi costi di preventivazione previsti dall’intervento, utilizzando il prezzario regionale o altri prezzari disponibili.
Gli incrementi previsti devono intendersi riferiti ad ogni specifica tipologia di danno.
Qualora il tecnico progettista ravvisi un quadro di danneggiamento non riconducibile alle casistiche della Tabella A o tale da richiedere la demolizione e ricostruzione dell’edificio, dovrà sottoporre preventivamente la proposta di progetto, opportunamente motivata, al SII per la valutazione da parte del competente Nucleo di valutazione nominato dal Commissario che stabilirà, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la classe, la Tipologia di danno ed il costo convenzionale applicabile.
Con riferimento agli immobili per i quali le modalità degli interventi di riparazione con rafforzamento locale e/o di ripristino con miglioramento sismico risultino di particolare complessità in relazione alle caratteristiche dell’immobile, al ciclo produttivo e/o agli impianti di produzione e non riconducibili alle categorie di danno e di costo della presente tabella, il tecnico progettista dovrà sottoporre preventivamente la proposta di progetto, corredato delle motivazioni che inducono tale scelta e i relativi costi, al SII per la valutazione da parte del competente Nucleo di valutazione nominato dal Commissario, il quale stabilirà, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la congruità dei costi previsti dal progettista.
Nel caso in cui gli interventi sugli immobili danneggiati richiedano lo spostamento di beni mobili strumentali necessari per l’attività di impresa, compresi impianti e macchinari, per i quali non è stato richiesto il contributo ai sensi dell’art. 5 della presente ordinanza, i costi connessi sono ammessi a contributo sulla base del preventivo di spesa relativo all’intervento di spostamento.
Nel caso di immobili ricompresi nelle aree dei centri abitati di San Carlo, frazione di Sant’Agostino (FE) e Mirabello (FE) perimetrate dalla Regione con determinazione del dirigente n. 12418 del 2 ottobre 2012 ove si sono manifestati gravi fenomeni di liquefazione del terreno, per interventi di mitigazione del rischio liquefazione, da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell’allegato 4 della citata determinazione, i costi convenzionali di cui alla presente Tabella A possono essere aumentati fino al 50%.
Al fine di accedere a tale incremento, il tecnico incaricato della progettazione sottopone il progetto degli interventi strutturali e della mitigazione del rischio liquefazione al preventivo parere del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna, che si esprime nei successivi 45 giorni dalla ricezione del progetto.
Nel caso di immobili collocati su terreni interessati da fenomeni di liquefazione ubicati in aree diverse da quelle di cui sopra, individuate nell’Allegato 1.4 “Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva sismica” all’Ordinanza n. 70/2012, per interventi di mitigazione del rischio liquefazione, da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell’allegato 4 della citata determinazione, i costi convenzionali di cui alla presente Tabella A possono essere aumentati fino al 50%.
Al fine di accedere a tale incremento, il tecnico incaricato della progettazione, dovrà preventivamente:
• attestare l’evidenza di manifestazione di fenomeni di liquefazione mediante idonea documentazione fotografica georeferenziata e l’ubicazione del sito di interesse nella mappa degli effetti rilevati, e sottoporrà la proposta contenente l’esecuzione di adeguati interventi di mitigazione del rischio liquefazione , corredata dalla relazione geologica e geotecnica e dal progetto di consolidamento, alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna
• sottoporre il progetto degli interventi strutturali e degli interventi di mitigazione del rischio liquefazione al preventivo parere del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna, che si esprime su entrambi i punti nei successivi 45 giorni dalla ricezione del progetto.
In entrambi i casi sopracitati, il tecnico incaricato della progettazione, potrà eventualmente presentare una richiesta di incremento del contributo che superi la soglia del 50%, motivandola adeguatamente sulla base di elaborati progettuali che consentano di valutare compiutamente gli interventi proposti. Nei casi di superamento della soglia del 50% e/o per i progetti che presentino particolari complessità, il parere è richiesto al Comitato Tecnico Scientifico (CTS) regionale in materia sismica, istituito ai sensi della l.r. n. 19/2008, che si potrà eventualmente avvalere di una Struttura Operativa dedicata.
Il Comitato Tecnico Scientifico, esprimerà il parere di congruità tecnico-economica sugli interventi proposti per la mitigazione del rischio di liquefazione.
Il parere potrà contenere indicazioni su altre alternative possibili quali ad esempio la delocalizzazione definitiva dell’immobile laddove queste siano motivate da una logica di ottimizzazione delle risorse pubbliche e/o di sicurezza degli impianti.

TABELLA B – Costi convenzionali per immobili destinati esclusivamente ad uso produttivo: uffici, residenze pertinenziali alle attività produttive, commercio, industria, artigianato, alberghi, aziende agrituristiche, fabbricati rurali, comprese stalle e porcilaie, con struttura portante in muratura o tipologia edilizia assimilabile a quella degli edifici residenziali o direzionali.

Si intende l’immobile comprensivo di pavimentazione, impianto elettrico, impianto idrico sanitario, impianti di riscaldamento e raffrescamento.
Nel caso di immobili produttivi destinati ad ufficio con superficie superiore ai 300 mq, il costo al mq verrà ridotto del 15%.
Nel caso di residenze pertinenziali si applicano le riduzioni percentuali sulle metrature previste dalle Ordinanze sugli immobili a destinazione residenziale.
Esclusivamente per le strutture alberghiere/ricettive sono esclusi dal conteggio delle opere di finitura, nel calcolo delle percentuali di cui sopra, gli interventi necessari a mantenere i requisiti minimi che le strutture devono possedere ai fini della loro riapertura, gestione e classificazione ai sensi della legge regionale 16/2004 e atti amministrativi derivati. Si fa riferimento alla classificazione posseduta al momento del sisma.
Nel caso di strutture alberghiere è previsto un incremento del costo parametrico fino al 20%
Nel caso di strutture agrituristiche è previsto un incremento del costo parametrico fino al 10%.
Per immobili con elevate caratteristiche tecnologiche connesse al processo produttivo il costo convenzionale può essere aumentato del 15%.
Per gli interventi in immobili per i quali è previsto il rispetto di particolari standard energetici, derivanti da norme nazionali o regionali, o che presentano particolari complessità impiantistiche per gli aspetti energetici, il costo convenzionale può essere aumentato del 15%.
Nel caso di immobili, nei quali si svolgono contemporaneamente gli interventi di riparazione e miglioramento sismico e l’attività dell’impresa (produzione, ricerca, magazzino, etc), con conseguenti interferenze fra le predette opere e l’attività produttiva, tali da richiedere, anche al fine di assicurare migliori condizioni di sicurezza per i lavoratori, allestimenti e/o utilizzo di attrezzature particolari, nonché il prolungamento dei tempi previsti per gli interventi, è riconosciuto un incremento massimo del 20% dei costi convenzionali sulla base di una apposita relazione predisposta dal progettista.
Per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt.10, 12 e 13 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i., per edifici sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all’artt. 136 e 142 del D. Lgs. n. 42/2004 ovvero individuati dall’art. A-9 della L.R. n. 20/2000, per edifici sottoposti al vincolo dell’art. 45 del D.Lgs. n. 42/2004 gli incrementi sono quelli individuati nelle Ordinanze nn. 43, 44 e 45 del Commissario Delegato.
Gli incrementi del costo convenzionale previsti dall’Ordinanza n. 86/2012 e s.m.i., per gli edifici con livello operativo E3 e vincolati ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 – Parte II- del d.lgs. n. 42/2004 o classificati dagli strumenti urbanistici, ai sensi delle leggi regionali n. 20/2000 e n. 47/1978, sono riconoscibili anche qualora gli interventi non consentano il raggiungimento dell’adeguamento sismico ma solo una riduzione della vulnerabilità sismica volta al conseguimento del massimo livello di sicurezza compatibile con l’esigenza di conservare il valore storico e culturale del bene, nel rispetto delle norme di tutela dell’edificio vincolato e secondo le disposizioni contenute nella Direttiva per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, approvato dal Ministero dei Beni Culturali con DPCM 9 febbraio 2011.
Nel caso di edifici con proprietà mista pubblico/privata la cui classe d’uso, ai fini della determinazione dell’azione sismica conseguente alla destinazione d’uso della porzione pubblica, sia superiore alla Classe II, è riconosciuto un incremento del contributo pari al 3%.
Per immobili, o porzioni di immobili, destinati al ricovero mezzi o a magazzino o quali i fienili che non necessitano di particolari finiture e impiantistiche, la riduzione del costo convenzionale è del 30%.
Per gli edifici rurali strumentali all’attività agricola, adibiti a deposito o magazzino, riconducibili a quelli con tipologia residenziale ed agibili alla data del sisma, il costo convenzionale è ridotto del 30% per la superficie complessiva del piano terra e del 50% per quelle ai piani superiori con altezza minima di 240 cm e dotati di idonei accessi.
Il costo convenzionale per l’esecuzione degli interventi di riparazione e miglioramento sismico e di ricostruzione, come meglio definiti ai commi 3 e 4 dell’art. 2 dell’ordinanza 86/2012 e ss.mm.ii e a comma 3 dell’art. 2 dell’ordinanza 51/2012 e ss.mm.ii, viene maggiorato del 5% nel caso si debba procedere ad asportazione e conferimento ad idonei impianti di selezione, recupero o smaltimento dei materiali provenienti dal crollo o demolizione di almeno il 30% del volume totale dell’edificio, oppure del 3% nel caso che la demolizione abbia interessato almeno il 15% del volume totale dell’edificio, come meglio riepilogato nel prospetto sottostante. Ai fini del calcolo del contributo, il costo dello smaltimento dei materiali provenienti dal crollo o demolizione è riconoscibile nel costo dell’intervento anche qualora non vengano riconosciute nel costo convenzionale le maggiorazioni previste nel prospetto sottostante.

Per gli edifici con coperture in amianto, il costo aggiuntivo per la demolizione e lo smaltimento è valutato in 80 euro/mq per l’effettiva superficie demolita, ad eccezione degli edifici che sono stati o saranno oggetto di agevolazione ai sensi dell’ Ordinanza Commissariale n. 24 del 2 aprile 2014 – Macerie miste ad amianto: disposizioni attuative dell’art.11, commi 9, 10 e 11 del Decreto Legge n. 76/2013 convertito in Legge n. 99/2013 relative all’iter operativo e gestionale delle attività di quantificazione delle macerie contenenti amianto generate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
Per i rifiuti pericolosi si farà riferimento ai prezzi di mercato del conferimento al centro di smaltimento.
Gli incrementi previsti devono intendersi riferiti ad ogni specifica tipologia di danno.
Qualora il tecnico progettista ravvisi un quadro di danneggiamento non riconducibile alle casistiche della Tabella B o tale da richiedere la demolizione e ricostruzione dell’edificio, dovrà sottoporre preventivamente la proposta di progetto, opportunamente motivata, al SII per la valutazione da parte del competente Nucleo di valutazione nominato dal Commissario che stabilirà, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la classe, la Tipologia di danno ed il costo convenzionale applicabile.
Con riferimento agli immobili per i quali le modalità degli interventi di riparazione con rafforzamento locale e/o di ripristino con miglioramento sismico risultino di particolare complessità in relazione alle caratteristiche dell’immobile, al ciclo produttivo e/o agli impianti di produzione e non riconducibili alle categorie di danno e di costo della presente tabella, il tecnico progettista dovrà sottoporre preventivamente la proposta di progetto, corredato delle motivazioni che inducono tale scelta e i relativi costi, al SII per la valutazione da parte del competente Nucleo di valutazione nominato dal Commissario, il quale stabilirà, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la congruità dei costi previsti dal progettista .
Nel caso in cui gli interventi sugli immobili danneggiati richiedano lo spostamento di beni mobili strumentali necessari per l’attività di impresa, compresi impianti e macchinari, per i quali non è stato richiesto il contributo ai sensi dell’art. 5 della presente ordinanza, i costi connessi sono ammessi a contributo sulla base del preventivo di spesa relativo all’intervento di spostamento.
Nel caso di immobili ricompresi nelle aree dei centri abitati di San Carlo, frazione di Sant’Agostino (FE) e Mirabello (FE) perimetrate dalla Regione con determinazione del dirigente n. 12418 del 2 ottobre 2012 ove si sono manifestati gravi fenomeni di liquefazione del terreno, per interventi di mitigazione del rischio liquefazione, da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell’allegato 4 della citata determinazione, i costi convenzionali di cui alla presente Tabella A possono essere aumentati fino al 15%.
Al fine di accedere a tale incremento, il tecnico incaricato della progettazione sottopone il progetto degli interventi strutturali e della mitigazione del rischio liquefazione al preventivo parere del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna, che si esprime nei successivi 45 giorni dalla ricezione del progetto.
Nel caso di immobili collocati su terreni interessati da fenomeni di liquefazione ubicati in aree diverse da quelle di cui sopra, individuate nell’Allegato 1.4 “Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva sismica” all’Ordinanza n. 70/2012, per interventi di mitigazione del rischio liquefazione, da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell’allegato 4 della citata determinazione, i costi convenzionali di cui alla presente Tabella A possono essere aumentati fino al 15%.
Al fine di accedere a tale incremento, il tecnico incaricato della progettazione, dovrà preventivamente:
• attestare l’evidenza di manifestazione di fenomeni di liquefazione mediante idonea documentazione fotografica georeferenziata e l’ubicazione del sito di interesse nella mappa degli effetti rilevati, e sottoporrà la proposta contenente l’esecuzione di adeguati interventi di mitigazione del rischio liquefazione , corredata dalla relazione geologica e geotecnica e dal progetto di consolidamento, alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna
• sottoporre il progetto degli interventi strutturali e degli interventi di mitigazione del rischio liquefazione al preventivo parere del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna, che si esprime su entrambi i punti nei successivi 45 giorni dalla ricezione del progetto.
In entrambi i casi sopracitati, il tecnico incaricato della progettazione, potrà eventualmente presentare una richiesta di incremento del contributo che superi la soglia del 15%, motivandola adeguatamente sulla base di elaborati progettuali che consentano di valutare compiutamente gli interventi proposti. Nei casi di superamento della soglia del 15% e/o per i progetti che presentino particolari complessità, il parere è richiesto al Comitato Tecnico Scientifico (CTS) regionale in materia sismica, istituito ai sensi della l.r. n. 19/2008, che si potrà eventualmente avvalere di una Struttura Operativa dedicata.
Il Comitato Tecnico Scientifico, esprimerà il parere di congruità tecnico-economica sugli interventi proposti per la mitigazione del rischio di liquefazione. Il parere potrà contenere indicazioni su altre alternative possibili quali ad esempio la delocalizzazione definitiva dell’immobile laddove queste siano motivate da una logica di ottimizzazione delle risorse pubbliche e/o di sicurezza degli impianti.

TABELLA C – Costi convenzionali per interventi di miglioramento sismico, successivi a quelli di riparazione e rafforzamento locale di cui alle lettere B) e C) della Tabella A, D), E) ed F)

TABELLA D – Costi convenzionali per tipologia di danneggiamento stalla bovini (da applicare modo progressivo per classi di superficie previste) con strutture portanti non in muratura.

Si intende l’immobile comprensivo di impianto idraulico, elettrico, pavimentazione, attrezzature di stalla solidali alla stessa e corpo mungitura nel caso di vacche da latte. Sono esclusi opere esterne per stoccaggio effluenti (vasche e concimaie) e impianti tecnologici: mungitura, asportazione effluenti, alimentazione, ventilazione.
Con il termine di danno strutturale da sisma s’intende la presenza di uno stato deformativo e/o di uno stato fessurativo e/o di spostamenti relativi residui riguardanti gli elementi strutturali principali e secondari e gli elementi non strutturali quali tamponamenti e tramezzature pesanti causati dall’azione sismica, che hanno comportato una riduzione del livello di sicurezza.
Nel caso di presenza di fosse di stoccaggio dei liquami sotto ai pavimenti fessurati della stalla ( fosse profonde) i valori vengono maggiorati del 30%.
Nel caso di presenza di fosse di veicolazione sotto ai pavimenti fessurati della stalla (fosse poco profonde per l’allontanamento rapido dei liquami) i valori vengono maggiorati del 15%.
Per le strutture esterne di stoccaggio degli effluenti si utilizzano i sottoelencati valori in relazione al volume interno del contenitore:

Per le vasche seminterrate si considerano valori medi rispetto agli importi delle tabelle soprariportate.
Per le sole stalle, la cui superficie netta utile adibita ad attività produttiva, non supera i 1500 mq si applica un incremento del 10% dei costi convenzionali stabiliti nella precedente tabella.
Per stalle di altezza superiore ai 4 metri sotto trave (all’appoggio) è previsto un incremento dei costi convenzionali del 15%.
Per stalle con superfici adibite ad ufficio è previsto un incremento del 60% del costo al mq per la parte adibita ad uffici, procedendo al calcolo dell’incremento a partire dai costi convenzionali relativi alla prima classe di superficie.
Per immobili con elevate caratteristiche tecnologiche connesse al processo produttivo il costo convenzionale può essere aumentato del 15%.
Per gli interventi in immobili per i quali è previsto il rispetto di particolari standard energetici, derivanti da norme nazionali o regionali, o che presentano particolari complessità impiantistiche per gli aspetti energetici, il costo convenzionale può essere aumentato del 15%.
Nel caso di immobili, nei quali si svolgono contemporaneamente gli interventi di riparazione e miglioramento sismico e l’attività dell’impresa (produzione, ricerca, magazzino, etc), con conseguenti interferenze fra le predette opere e l’attività produttiva, tali da richiedere, anche al fine di assicurare migliori condizioni di sicurezza per i lavoratori, allestimenti e/o utilizzo di attrezzature particolari, nonché il prolungamento dei tempi previsti per gli interventi, è riconosciuto un incremento massimo del 20% dei costi convenzionali sulla base di una apposita relazione predisposta dal progettista.
Il costo convenzionale è incrementato del 25% per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt.10, 12 e 13 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e .i.Il costo convenzionale è incrementato del 15%per edifici sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all’art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004 ovvero individuati dall’art. A-9 della L.R. n. 20/2000
Nel caso di demolizioni totali o parziali e smaltimento a rifiuto del materiale, il costo aggiuntivo è valutato in 40 euro/mq per l’effettiva superficie demolita, indipendentemente dalla tipologia di danno subito. In ogni caso il costo aggiuntivo per le demolizioni totali può essere riconosciuto, soltanto qualora le suddette demolizioni siano considerate strettamente necessarie, in quanto gli interventi di miglioramento sismico non consentirebbero il raggiungimento del livello del 60% di sicurezza sismica, sulla base della documentazione tecnica presentata dal progettista. Ai fini del calcolo del contributo, il costo delle demolizioni è riconoscibile nel costo dell’intervento anche qualora non venga riconosciuto nel costo convenzionale il costo aggiuntivo di 40 Euro/mq per l’effettiva superficie demolita.
Per gli edifici con coperture in amianto, il costo aggiuntivo per la demolizione e lo smaltimento è valutato in 80 euro/mq per l’effettiva superficie demolita, ad eccezione degli edifici che sono stati o saranno oggetto di agevolazione ai sensi dell’ Ordinanza Commissariale n. 24 del 2 aprile 2014 – Macerie miste ad amianto: disposizioni attuative dell’art.11, commi 9, 10 e 11 del Decreto Legge n. 76/2013 convertito in Legge n. 99/2013 relative all’iter operativo e gestionale delle attività di quantificazione delle macerie contenenti amianto generate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
Per i rifiuti pericolosi il costo aggiuntivo farà riferimento ai prezzi di mercato del conferimento al centro di smaltimento.
Gli incrementi previsti devono intendersi riferiti ad ogni specifica tipologia di danno.
Qualora il tecnico progettista ravvisi un quadro di danneggiamento non riconducibile alle casistiche della Tabella D o tale da richiedere la demolizione e ricostruzione dell’edificio, dovrà sottoporre preventivamente la proposta di progetto, opportunamente motivata, al SII per la valutazione da parte del competente Nucleo di valutazione nominato dal Commissario che stabilirà, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la classe, la Tipologia di danno ed il costo convenzionale applicabile.
Con riferimento agli immobili per i quali le modalità degli interventi di riparazione con rafforzamento locale e/o di ripristino con miglioramento sismico risultino di particolare complessità in relazione alle caratteristiche dell’immobile, al ciclo produttivo e/o agli impianti di produzione e non riconducibili alle categorie di danno e di costo della presente tabella, il tecnico progettista dovrà sottoporre preventivamente la proposta di progetto, corredato delle motivazioni che inducono tale scelta e i relativi costi, al SII per la valutazione da parte del competente Nucleo di valutazione nominato dal Commissario, il quale stabilirà, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la congruità dei costi previsti dal progettista .
Nel caso in cui gli interventi sugli immobili danneggiati richiedano lo spostamento di beni mobili strumentali necessari per l’attività di impresa, compresi impianti e macchinari, per i quali non è stato richiesto il contributo ai sensi dell’art. 5 della presente ordinanza, i costi connessi sono ammessi a contributo sulla base del preventivo di spesa relativo all’intervento di spostamento.
Nel caso di immobili ricompresi nelle aree dei centri abitati di San Carlo, frazione di Sant’Agostino (FE) e Mirabello (FE) perimetrate dalla Regione con determinazione del dirigente n. 12418 del 2 ottobre 2012 ove si sono manifestati gravi fenomeni di liquefazione del terreno, per interventi di mitigazione del rischio liquefazione, da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell’allegato 4 della citata determinazione, i costi convenzionali di cui alla presente Tabella A possono essere aumentati fino al 50%.
Al fine di accedere a tale incremento, il tecnico incaricato della progettazione sottopone il progetto degli interventi strutturali e della mitigazione del rischio liquefazione al preventivo parere del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna, che si esprime nei successivi 45 giorni dalla ricezione del progetto.
Nel caso di immobili collocati su terreni interessati da fenomeni di liquefazione ubicati in aree diverse da quelle di cui sopra, individuate nell’Allegato 1.4 “Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva sismica” all’Ordinanza n. 70/2012, per interventi di mitigazione del rischio liquefazione, da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell’allegato 4 della citata determinazione, i costi convenzionali di cui alla presente Tabella A possono essere aumentati fino al 50%.
Al fine di accedere a tale incremento, il tecnico incaricato della progettazione, dovrà preventivamente:
• attestare l’evidenza di manifestazione di fenomeni di liquefazione mediante idonea documentazione fotografica georeferenziata e l’ubicazione del sito di interesse nella mappa degli effetti rilevati, e sottoporrà la proposta contenente l’esecuzione di adeguati interventi di mitigazione del rischio liquefazione , corredata dalla relazione geologica e geotecnica e dal progetto di consolidamento, alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna
• sottoporre il progetto degli interventi strutturali e degli interventi di mitigazione del rischio liquefazione al preventivo parere del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna, che si esprime su entrambi i punti nei successivi 45 giorni dalla ricezione del progetto.
In entrambi i casi sopracitati, il tecnico incaricato della progettazione, potrà eventualmente presentare una richiesta di incremento del contributo che superi la soglia del 50%, motivandola adeguatamente sulla base di elaborati progettuali che consentano di valutare compiutamente gli interventi proposti. Nei casi di superamento della soglia del 50% e/o per i progetti che presentino particolari complessità, il parere è richiesto al Comitato Tecnico Scientifico (CTS) regionale in materia sismica, istituito ai sensi della l.r. n. 19/2008, che si potrà eventualmente avvalere di una Struttura Operativa dedicata.
Il Comitato Tecnico Scientifico, esprimerà il parere di congruità tecnico-economica sugli interventi proposti per la mitigazione del rischio di liquefazione. Il parere potrà contenere indicazioni su altre alternative possibili quali ad esempio la delocalizzazione definitiva dell’immobile laddove queste siano motivate da una logica di ottimizzazione delle risorse pubbliche e/o di sicurezza degli impianti.

TABELLA E – Costi convenzionali per tipologia di danneggiamento di porcilaie per le fasi di gestazione, rimonta, accrescimento e ingrasso, (da applicare in modo progressivo per classi di superficie previste) con strutture portanti non in muratura.

Si intende l’immobile comprensivo di impianto idraulico, elettrico, pavimentazione, attrezzature di stalla solidali alla stessa. Sono esclusi opere esterne per stoccaggio effluenti (vasche e concimaie) e impianti tecnologici: asportazione effluenti, alimentazione, riscaldamento e ventilazione.
Con il termine di danno strutturale da sisma s’intende la presenza di uno stato deformativo e/o di uno stato fessurativo e/o di spostamenti relativi residui riguardanti gli elementi strutturali principali e secondari e gli elementi non strutturali quali tamponamenti e tramezzature pesanti causati dall’azione sismica, che hanno comportato una riduzione del livello di sicurezza.
Nel caso di presenza di fosse di stoccaggio dei liquami sotto ai pavimenti fessurati della stalla ( fosse profonde) i valori vengono maggiorati del 20%.
Per le strutture esterne di stoccaggio degli effluenti si utilizzano i sottoelencati valori in relazione al volume interno del contenitore:
Per le vasche seminterrate si considerano valori medi rispetto agli importi delle tabelle sopra riportate.
Per le sole porcilaie, la cui superficie netta utile adibita ad attività produttiva, non supera i 600 mq si applica un incremento del 10% dei costi convenzionali stabiliti nella precedente tabella.
Per porcilaie di altezza superiore ai 4 metri sotto trave (all’appoggio) è previsto un incremento dei costi convenzionali del 15%.
Per porcilaie con superfici adibite ad ufficio è previsto un incremento del 60% del costo al mq per la parte adibita ad uffici, procedendo al calcolo dell’incremento a partire dai costi convenzionali relativi alla prima classe di superficie.
Per immobili con elevate caratteristiche tecnologiche connesse al processo produttivo il costo convenzionale può essere aumentato del 15%.
Per gli interventi in immobili per i quali è previsto il rispetto di particolari standard energetici, derivanti da norme nazionali o regionali, o che presentano particolari complessità impiantistiche per gli aspetti energetici, il costo convenzionale può essere aumentato del 15%.
Nel caso di immobili, nei quali si svolgono contemporaneamente gli interventi di riparazione e miglioramento sismico e l’attività dell’impresa (produzione, ricerca, magazzino, etc), con conseguenti interferenze fra le predette opere e l’attività produttiva, tali da richiedere, anche al fine di assicurare migliori condizioni di sicurezza per i lavoratori, allestimenti e/o utilizzo di attrezzature particolari, nonché il prolungamento dei tempi previsti per gli interventi, è riconosciuto un incremento massimo del 20% dei costi convenzionali sulla base di una apposita relazione predisposta dal progettista.
Nel caso di demolizioni totali o parziali e smaltimento a rifiuto del materiale, il costo aggiuntivo è valutato in 40 euro/mq per l’effettiva superficie demolita, indipendentemente dalla tipologia di danno subito. In ogni caso il costo aggiuntivo per le demolizioni totali può essere riconosciuto, soltanto qualora le suddette demolizioni siano considerate strettamente necessarie, in quanto gli interventi di miglioramento sismico non consentirebbero il raggiungimento del livello del 60% di sicurezza sismica, sulla base della documentazione tecnica presentata dal progettista. Ai fini del calcolo del contributo, il costo delle demolizioni è riconoscibile nel costo dell’intervento anche qualora non venga riconosciuto nel costo convenzionale il costo aggiuntivo di 40 Euro/mq per l’effettiva superficie demolita.
Per gli edifici con coperture in amianto, il costo aggiuntivo per la demolizione e lo smaltimento è valutato in 80 euro/mq per l’effettiva superficie demolita, ad eccezione degli edifici che sono stati o saranno oggetto di agevolazione ai sensi dell’ Ordinanza Commissariale n. 24 del 2 aprile 2014 – Macerie miste ad amianto: disposizioni attuative dell’art.11, commi 9, 10 e 11 del Decreto Legge n. 76/2013 convertito in Legge n. 99/2013 relative all’iter operativo e gestionale delle attività di quantificazione delle macerie contenenti amianto generate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
Per i rifiuti pericolosi il costo aggiuntivo farà riferimento ai prezzi di mercato del conferimento al centro di smaltimento.
Gli incrementi previsti devono intendersi riferiti ad ogni specifica tipologia di danno.
Qualora il tecnico progettista ravvisi un quadro di danneggiamento non riconducibile alle casistiche della Tabella E o tale da richiedere la demolizione e ricostruzione dell’edificio, dovrà sottoporre preventivamente la proposta di progetto, opportunamente motivata, al SII per la valutazione da parte del competente Nucleo di valutazione nominato dal Commissario che stabilirà, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la classe, la Tipologia di danno ed il costo convenzionale applicabile.
Con riferimento agli immobili per i quali le modalità degli interventi di riparazione con rafforzamento locale e/o di ripristino con miglioramento sismico risultino di particolare complessità in relazione alle caratteristiche dell’immobile, al ciclo produttivo e/o agli impianti di produzione e non riconducibili alle categorie di danno e di costo della presente tabella, il tecnico progettista dovrà sottoporre preventivamente la proposta di progetto, corredato delle motivazioni che inducono tale scelta e i relativi costi, al SII per la valutazione da parte del competente Nucleo di valutazione nominato dal Commissario, il quale stabilirà, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la congruità dei costi previsti dal progettista.
Nel caso in cui gli interventi sugli immobili danneggiati richiedano lo spostamento di beni mobili strumentali necessari per l’attività di impresa, compresi impianti e macchinari, per i quali non è stato richiesto il contributo ai sensi dell’art. 5 della presente ordinanza, i costi connessi sono ammessi a contributo sulla base del preventivo di spesa relativo all’intervento di spostamento.
Nel caso di immobili ricompresi nelle aree dei centri abitati di San Carlo, frazione di Sant’Agostino (FE) e Mirabello (FE) perimetrate dalla Regione con determinazione del dirigente n. 12418 del 2 ottobre 2012 ove si sono manifestati gravi fenomeni di liquefazione del terreno, per interventi di mitigazione del rischio liquefazione, da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell’allegato 4 della citata determinazione, i costi convenzionali di cui alla presente Tabella A possono essere aumentati fino al 50%.
Al fine di accedere a tale incremento, il tecnico incaricato della progettazione sottopone il progetto degli interventi strutturali e della mitigazione del rischio liquefazione al preventivo parere del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna, che si esprime nei successivi 45 giorni dalla ricezione del progetto.
Nel caso di immobili collocati su terreni interessati da fenomeni di liquefazione ubicati in aree diverse da quelle di cui sopra, individuate nell’Allegato 1.4 “Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva sismica” all’Ordinanza n. 70/2012, per interventi di mitigazione del rischio liquefazione, da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell’allegato 4 della citata determinazione, i costi convenzionali di cui alla presente Tabella A possono essere aumentati fino al 50%.
Al fine di accedere a tale incremento, il tecnico incaricato della progettazione, dovrà preventivamente:
• attestare l’evidenza di manifestazione di fenomeni di liquefazione mediante idonea documentazione fotografica georeferenziata e l’ubicazione del sito di interesse nella mappa degli effetti rilevati, e sottoporrà la proposta contenente l’esecuzione di adeguati interventi di mitigazione del rischio liquefazione , corredata dalla relazione geologica e geotecnica e dal progetto di consolidamento, alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna
• sottoporre il progetto degli interventi strutturali e degli interventi di mitigazione del rischio liquefazione al preventivo parere del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna, che si esprime su entrambi i punti nei successivi 45 giorni dalla ricezione del progetto.
In entrambi i casi sopracitati, il tecnico incaricato della progettazione, potrà eventualmente presentare una richiesta di incremento del contributo che superi la soglia del 50%, motivandola adeguatamente sulla base di elaborati progettuali che consentano di valutare compiutamente gli interventi proposti. Nei casi di superamento della soglia del 50% e/o per i progetti che presentino particolari complessità, il parere è richiesto al Comitato Tecnico Scientifico (CTS) regionale in materia sismica, istituito ai sensi della l.r. n. 19/2008, che si potrà eventualmente avvalere di una Struttura Operativa dedicata.
Il Comitato Tecnico Scientifico, esprimerà il parere di congruità tecnico-economica sugli interventi proposti per la mitigazione del rischio di liquefazione.
Il parere potrà contenere indicazioni su altre alternative possibili quali ad esempio la delocalizzazione definitiva dell’immobile laddove queste siano motivate da una logica di ottimizzazione delle risorse pubbliche e/o di sicurezza degli impianti.

TABELLA F – Costi convenzionali per tipologia di danneggiamento porcilaie per le fasi di maternità e svezzamento (da applicare in modo progressivo per classi di superficie previste) con strutture portanti non in muratura.

Si intende l’immobile comprensivo di impianto idraulico, elettrico, pavimentazione, attrezzature di stalla solidali alla stessa. Sono esclusi opere esterne per stoccaggio effluenti (vasche e concimaie) e impianti tecnologici: asportazione effluenti, alimentazione, riscaldamento e ventilazione.
Con il termine di danno strutturale da sisma s’intende la presenza di uno stato deformativo e/o di uno stato fessurativo e/o di spostamenti relativi residui riguardanti gli elementi strutturali principali e secondari e gli elementi non strutturali quali tamponamenti e tramezzature pesanti causati dall’azione sismica, che hanno comportato una riduzione del livello di sicurezza.
Nel caso di presenza di fosse di stoccaggio dei liquami sotto ai pavimenti fessurati della stalla (fosse profonde) i valori vengono maggiorati del 20%.
Per le strutture esterne di stoccaggio degli effluenti si utilizzano i sottoelencati valori in relazione al volume interno del contenitore:

Per le vasche seminterrate si considerano valori medi rispetto agli importi delle tabelle sopra riportate.
Per le sole porcilaie, la cui superficie netta utile adibita ad attività produttiva, non supera i 600 mq si applica un incremento del 10% dei costi convenzionali stabiliti nella precedente tabella.
Per porcilaie di altezza superiore ai 4 metri sotto trave (all’appoggio) è previsto un incremento dei costi convenzionali del 15%.
Per porcilaie con superfici adibite ad ufficio è previsto un incremento del 60% del costo al mq per la parte adibita ad uffici, procedendo al calcolo dell’incremento a partire dai costi convenzionali relativi alla prima classe di superficie.
Per immobili con elevate caratteristiche tecnologiche connesse al processo produttivo il costo convenzionale può essere aumentato del 15%.
Per gli interventi in immobili per i quali è previsto il rispetto di particolari standard energetici, derivanti da norme nazionali o regionali, o che presentano particolari complessità impiantistiche per gli aspetti energetici, il costo convenzionale può essere aumentato del 15%.
Nel caso di immobili, nei quali si svolgono contemporaneamente gli interventi di riparazione e miglioramento sismico e l’attività dell’impresa (produzione, ricerca, magazzino, etc), con conseguenti interferenze fra le predette opere e l’attività produttiva, tali da richiedere, anche al fine di assicurare migliori condizioni di sicurezza per i lavoratori, allestimenti e/o utilizzo di attrezzature particolari, nonché il prolungamento dei tempi previsti per gli interventi, è riconosciuto un incremento massimo del 20% dei costi convenzionali sulla base di una apposita relazione predisposta dal progettista.
Nel caso di demolizioni totali o parziali e smaltimento a rifiuto del materiale, il costo aggiuntivo è valutato in 40 euro/mq per l’effettiva superficie demolita, indipendentemente dalla tipologia di danno subito. In ogni caso il costo aggiuntivo per le demolizioni totali può essere riconosciuto, soltanto qualora le suddette demolizioni siano considerate strettamente necessarie, in quanto gli interventi di miglioramento sismico non consentirebbero il raggiungimento del livello del 60% di sicurezza sismica, sulla base della documentazione tecnica presentata dal progettista. Ai fini del calcolo del contributo, il costo delle demolizioni è riconoscibile nel costo dell’intervento anche qualora non venga riconosciuto nel costo convenzionale il costo aggiuntivo di 40 Euro/mq per l’effettiva superficie demolita.
Per gli edifici con coperture in amianto, il costo aggiuntivo per la demolizione e lo smaltimento è valutato in 80 euro/mq per l’effettiva superficie demolita, ad eccezione degli edifici che sono stati o saranno oggetto di agevolazione ai sensi dell’ Ordinanza Commissariale n. 24 del 2 aprile 2014 – Macerie miste ad amianto: disposizioni attuative dell’art.11, commi 9, 10 e 11 del Decreto Legge n. 76/2013 convertito in Legge n. 99/2013 relative all’iter operativo e gestionale delle attività di quantificazione delle macerie contenenti amianto generate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
Per i rifiuti pericolosi il costo aggiuntivo farà riferimento ai prezzi di mercato del conferimento al centro di smaltimento.
Gli incrementi previsti devono intendersi riferiti ad ogni specifica tipologia di danno.
Qualora il tecnico progettista ravvisi un quadro di danneggiamento non riconducibile alle casistiche della Tabella F o tale da richiedere la demolizione e ricostruzione dell’edificio, dovrà sottoporre preventivamente la proposta di progetto, opportunamente motivata, al SII per la valutazione da parte del competente Nucleo di valutazione nominato dal Commissario che stabilirà, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la classe, la Tipologia di danno ed il costo convenzionale applicabile.
Con riferimento agli immobili per i quali le modalità degli interventi di riparazione con rafforzamento locale e/o di ripristino con miglioramento sismico risultino di particolare complessità in relazione alle caratteristiche dell’immobile, al ciclo produttivo e/o agli impianti di produzione e non riconducibili alle categorie di danno e di costo della presente tabella, il tecnico progettista dovrà sottoporre preventivamente la proposta di progetto, corredato delle motivazioni che inducono tale scelta e i relativi costi, al SII per la valutazione da parte del competente Nucleo di valutazione nominato dal Commissario, il quale stabilirà, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la congruità dei costi previsti dal progettista.
Nel caso di immobili ricompresi nelle aree dei centri abitati di San Carlo, frazione di Sant’Agostino (FE) e Mirabello (FE) perimetrate dalla Regione con determinazione del dirigente n. 12418 del 2 ottobre 2012 ove si sono manifestati gravi fenomeni di liquefazione del terreno, per interventi di mitigazione del rischio liquefazione, da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell’allegato 4 della citata determinazione, i costi convenzionali di cui alla presente Tabella A possono essere aumentati fino al 50%.
Al fine di accedere a tale incremento, il tecnico incaricato della progettazione sottopone il progetto degli interventi strutturali e della mitigazione del rischio liquefazione al preventivo parere del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna, che si esprime nei successivi 45 giorni dalla ricezione del progetto.
Nel caso di immobili collocati su terreni interessati da fenomeni di liquefazione ubicati in aree diverse da quelle di cui sopra, individuate nell’Allegato 1.4 “Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva sismica” all’Ordinanza n. 70/2012, per interventi di mitigazione del rischio liquefazione, da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell’allegato 4 della citata determinazione, i costi convenzionali di cui alla presente Tabella A possono essere aumentati fino al 50%.
Al fine di accedere a tale incremento, il tecnico incaricato della progettazione, dovrà preventivamente:
• attestare l’evidenza di manifestazione di fenomeni di liquefazione mediante idonea documentazione fotografica georeferenziata e l’ubicazione del sito di interesse nella mappa degli effetti rilevati, e sottoporrà la proposta contenente l’esecuzione di adeguati interventi di mitigazione del rischio liquefazione , corredata dalla relazione geologica e geotecnica e dal progetto di consolidamento, alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna
• sottoporre il progetto degli interventi strutturali e degli interventi di mitigazione del rischio liquefazione al preventivo parere del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna, che si esprime su entrambi i punti nei successivi 45 giorni dalla ricezione del progetto.
In entrambi i casi sopracitati, il tecnico incaricato della progettazione, potrà eventualmente presentare una richiesta di incremento del contributo che superi la soglia del 50%, motivandola adeguatamente sulla base di elaborati progettuali che consentano di valutare compiutamente gli interventi proposti. Nei casi di superamento della soglia del 50% e/o per i progetti che presentino particolari complessità, il parere è richiesto al Comitato Tecnico Scientifico (CTS) regionale in materia sismica, istituito ai sensi della l.r. n. 19/2008, che si potrà eventualmente avvalere di una Struttura Operativa dedicata.
Il Comitato Tecnico Scientifico, esprimerà il parere di congruità tecnico-economica sugli interventi proposti per la mitigazione del rischio di liquefazione.
Il parere potrà contenere indicazioni su altre alternative possibili quali ad esempio la delocalizzazione definitiva dell’immobile laddove queste siano motivate da una logica di ottimizzazione delle risorse pubbliche e/o di sicurezza degli impianti.