Ultimo aggiornamento: 15 Aprile 2019

Testo Coordinato dell’Ordinanza n. 29/2012 e s.mm.ii. (Testo aggiornato al 19 maggio 2016)

INDICE

Art. 1 – Individuazione dell’ambito territoriale danneggiato
Art. 2 – Condizioni per la concessione dei contributi
Art. 3 – Determinazione del contributo concedibile
Art. 4 – Presentazione delle domande
Art. 5 – Concessione del contributo ed inizio dei lavori
Art. 6 – Obblighi a carico dei beneficiari del contributo
Art. 7 – Esecuzione dei lavori
Art. 8 – Erogazione del contributo
Art. 9 – Interventi già iniziati
Art. 10 – Controlli
Art. 11 – Cumulabilità dei contributi
Art. 12 – Esclusione dai contributi
Art. 13 – Norma finanziaria
Art. 14 – Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia

ALLEGATO 1 – Territori ammissibili

LINEE GUIDA relative all’applicazione delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012 e smi – V EDIZIONE

Disponibile download al seguente link:
Ordinanza 29 del 28 agosto 2012 (testo coordinato non ufficiale)

Ordinanza n. 29 del 28 agosto 2012
Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili

Il Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna, assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge;
Visto l’art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il comma 4 dell’art. 1 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni ed integrazioni nella L. n. 122/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della L. n. 225/1992;
Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa “avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi”;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012;
Visti il Protocollo d’Intesa di legalità per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 2012, approvato il 25 giugno 2012 con DGR n. 879 e le successive integrazioni apportate dalla DGR n. 1417 dell’1 ottobre 2012;
Considerato che gli eventi sismici hanno prodotto danni ingenti al patrimonio edilizio abitativo dei comuni interessati dal sisma, che hanno avuto come conseguenza verifiche di agibilità compiute da squadre di tecnici che hanno operato sotto il coordinamento della DICOMAC ed hanno compilato schede AeDES per tutti gli edifici danneggiati, con lettera da B ad E;
Tenuto conto che le rilevazioni effettuate hanno interessato numerose abitazioni, comportando l’evacuazione di un altissimo numero di persone;
Considerato che alle diverse classificazioni di agibilità corrispondono livelli di gravità del danno diversificati e si è ritenuto opportuno operare una graduazione degli interventi di riparazione e recupero a cominciare da quelli che possono essere eseguiti con maggior rapidità, in modo da agevolare il pronto rientro dei cittadini nelle abitazioni che hanno subito danni consistenti, ma non gravi e comunque riparabili con interventi di rafforzamento locale che consentano il ripristino immediato dell’agibilità;
Ritenuto quindi di dover individuare quale prima misura per il rientro nelle proprie abitazioni delle famiglie sgomberate il pronto ripristino e riparazione degli alloggi destinati ad abitazione principale o di unità immobiliari ad uso produttivo che sono stati oggetto di un’ordinanza di inagibilità temporanea, recuperabile con misure di pronto intervento, o di inagibilità parziale, riconducibili all’esito “B” e “C” nelle schede AeDES;
Visti il sopra citato D.L 74/2012 e la relativa legge di conversione n. 122/2012 che, all’art. 3 comma 1, paragrafo a), determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, in relazione al danno effettivamente subito;
Visto il DPCM del 4 luglio 2012;
Ritenuto che gli interventi di “rafforzamento locale” così come definiti al punto 8.4.3 delle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, nel caso degli edifici oggetto della presente ordinanza, possono essere considerati interventi di miglioramento sismico in quanto finalizzati ad aumentare la resistenza sismica della strutture senza alterarne lo schema funzionale;
Ritenuto di dover disciplinare i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi per la riparazione ed il ripristino, con rafforzamento locale, degli edifici danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012 che sono stati oggetto di ordinanze di inagibilità temporanea o parziale;
Vista l’Ordinanza n. 23 del 14 agosto 2012 che approva le azioni finalizzate ad attuare il “Programma Casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione” e prevede tre modalità di intervento differenziate in relazione ai danni subiti ed agli esiti di agibilità  certificati dai provvedimenti comunali (ai quali corrispondono altrettante procedure autorizzative, livelli contributivi ed intensità di interventi strutturali);
Considerato che gli interventi riferiti alla prima delle predette modalità e cioè agli edifici dichiarati temporaneamente inagibili o parzialmente inagibili (schede AeDES con esito B e C), oggetto della presente ordinanza, che possono essere riparati con interventi immediati e localizzati, sono particolarmente urgenti ed indifferibili poiché coinvolgono un numero rilevante di famiglie le cui abitazioni sono state danneggiate;
Considerato che successivamente seguiranno altre disposizioni rivolte agli edifici dichiarati totalmente inagibili ma con danni significativi che comunque necessitano di interventi di miglioramento sismico (schede AeDES con esito E, leggero) e successivamente altre ancora rivolte agli edifici inagibili con danni gravi e gravissimi (scheda E pesante);
Visto l’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante, provvisoriamente efficaci;
Ritenuto che l’estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente ordinanza, al fine di ripristinare abitazioni momentaneamente inagibili e consentire il rientro di cittadini sfollati nelle proprie abitazioni, sia tale da rendere necessarie la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24 novembre 2000, n. 340;
Sentito nella seduta del 27 agosto 2012 il Comitato Istituzionale ai sensi dell’ordinanza n. 1 dell’8 giugno 2012;

DISPONE

Articolo 1
Individuazione dell’ambito territoriale danneggiato

1. Le disposizioni previste dalla presente ordinanza si applicano nei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio nell’Emilia i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 individuati dall’art. 1 del decreto-legge del 6 giugno 2012 n. 74 così come convertito dalla legge 122/2012 integrato dall’art. 67 septies del decreto legge 22 giugno n. 83 convertito in legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134 elencati nell’allegato 1.
Le stesse disposizioni si applicano negli altri comuni limitrofi, limitatamente agli edifici danneggiati dagli stessi eventi sismici, che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 2, qualora venga accertato il nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici, da documentare tramite apposita perizia asseverata, da presentare al Comune in cui è ubicato l’immobile, che verrà istruita sulla base di criteri che saranno stabiliti dal Comitato Tecnico da istituire ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Protocollo d’intesa sottoscritto in data 4 ottobre 2012 dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati.

Articolo 2
Condizioni per la concessione dei contributi
1. Al fine di consentire un rapido rientro nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e la ripresa delle attività produttive, è concesso un contributo a favore dei proprietari, degli usufruttuari, dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, per la riparazione ed il rafforzamento locale delle strutture e delle parti comuni dell’edificio in cui è presente almeno un’unità immobiliare destinata ad abitazione ovvero ad attività produttiva alla data del sisma, oggetto di ordinanza comunale di inagibilità temporanea (totale o parziale) recuperabile con misure di pronto intervento, o di inagibilità parziale.
1-bis. Qualora gli edifici di cui al comma 1 siano interamente composti da unità immobiliari adibite ad attività produttiva od anche siano presenti unità immobiliari destinate ad abitazione ma tutte funzionali alle attività produttive stesse il contributo è concesso secondo i criteri e le modalità stabilite dall’ordinanza 57/2012 e smi.
1-ter. Rispetto agli edifici di cui al comma 1-bis, fanno eccezione i fabbricati rurali strumentali la cui struttura è riconducibile a quella edilizia ordinaria in muratura agibili alla data del sisma ed oggetto di ordinanza sindacale di inagibilità temporanea o parziale, al cui interno non siano rappresentati danni alle attività economiche, come descritte dall’art. 2 comma 2, lettere b), c), d) ed e) dell’ordinanza n. 57/2012 e smi. In tal caso il proprietario dell’immobile – impresa o persona fisica – o coloro che ne detengano la disponibilità per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido, compresi i titolari di diritti reali di garanzia, e che siano tenuti a sostenere le spese dell’intervento, possono presentare istanza, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. a) del d.l 74/2012 convertito con legge 122/2012, sulla presente ordinanza. Per tali edifici o porzioni di edifici, che non necessitino di particolari finiture ed impianti il costo convenzionale di cui all’art. 3 commi 2 e 2-bis è ridotto del 30%. Per gli stessi fabbricati rurali, in base a quanto disposto dall’Ordinanza n.57/2012, le perizie previste dalla presente ordinanza dovranno essere giurate.
2. L’ordinanza di inagibilità temporanea o parziale può essere stata emessa a seguito della verifica di agibilità, effettuata dalle squadre operanti sotto il coordinamento tecnico della DICOMAC, che abbia comportato un esito classificato “B” o “C” dalle schede AeDES ovvero, in mancanza della scheda, a seguito di una verifica disposta dal Sindaco, anche a seguito di presentazione di perizia asseverata predisposta da professionista abilitato. Per quanto riguarda l’eventuale riclassificazione del livello di danneggiamento il Comune può, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 16 del 21 dicembre 2012, in caso di presentazione di perizia asseverata che attesti una classificazione difforme da quella indicata nella scheda AeDES originaria, disporre una verifica ed emettere nuova ordinanza.
3. Per abitazione a titolo principale si intende quella ove, alla data dell’evento sismico, risiedeva anagraficamente il proprietario, l’usufruttuario, il titolare di diritti reali di garanzia ovvero l’affittuario con contratto di locazione registrato o il comodatario, il promissario acquirente in base a un titolo giuridico avente data certa antecedente a quella degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, oppure quella assegnata a soci di cooperative a proprietà indivisa, così come desunto dal Protocollo d’intesa sottoscritto il 4 ottobre 2012 tra il Ministro dell’Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati.
Si intende altresì abitazione a titolo principale quella in cui:
a) il conduttore non possieda la residenza nell’edificio danneggiato ma il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma;
b) l’immobile risulti domicilio per lavoratori o foresteria, purché’ in entrambi i casi il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma;
b) alla data del sisma il proprietario non risultasse residente anagraficamente nell’immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza;
c) il proprietario dell’abitazione inagibile sia iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) e l’immobile danneggiato sia adibito a domicilio nei periodi di permanenza in Italia.
3-bis. Per coloro che non sono ancora in possesso del certificato di residenza anagrafica e che si trovano nel periodo dei 18 mesi previsti nella nota II-bis) all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R 131/1986 per l’ottenimento dell’aliquota agevolata “prima casa”, è facoltà del Comune riconoscere la domanda di contributo presentata ai sensi della presente ordinanza se il richiedente dimostra che risiedeva nell’abitazione alla data dell’evento sismico, ovvero che, alla data del sisma, erano in corso lavori che ne impedivano l’utilizzo.
3-ter. Per attività produttive si intendono quelle definite all’articolo 1 dell’allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008 che posseggono, al momento della presentazione della domanda, i requisiti di cui all’allegato 1 “REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ” dell’ordinanza 57 del 12 ottobre 2012 e smi. La sussistenza di detti requisiti dovrà essere autocertificata all’atto della presentazione della domanda nella quale dovranno essere indicati anche il numero di codice INPS/INAIL la tipologia di contratto collettivo applicato, il codice fiscale ed il codice CUAA (in caso di aziende agricole).
3-quater. Per attività produttive in esercizio si intendono quelle che alla data del sisma avevano sede nell’immobile danneggiato, o l’avessero avuta nei trentasei mesi antecedenti al sisma, come desumibile da visura camerale o da utenze/polizze assicurative intestate al soggetto esercitante l’attività produttiva nell’immobile.
4. Per edificio (formato da una o più unità immobiliari) si intende l’unità strutturale caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici strutturalmente contigui, ma almeno tipologicamente diversi, quali ad esempio:
a. fabbricati costruiti in epoche diverse;
b. fabbricati costruiti con materiali diversi;
c. fabbricati con solai posti a quota diversa;
d. fabbricati aderenti solo in minima parte.
5. Qualora, per lo stesso edificio o unità strutturale, siano state emesse più ordinanze di inagibilità con esiti di classificazione, derivanti dalle schede AeDES, tra loro diversi, il tecnico incaricato del progetto verifica l’effettivo danneggiamento dell’edificio nel suo complesso e richiede al Comune il riesame degli esiti delle ordinanze al fine di pervenire ad un’unica classificazione. Il Comune emette una nuova ordinanza che attribuisce all’edificio la nuova ed unica classificazione.

Articolo 3
Determinazione del contributo concedibile
1.
Per l’esecuzione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale, così come definiti al punto 8.4.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al d.m 14 gennaio 2008, è concesso un contributo sul costo ammissibile e riconosciuto nelle percentuali indicate nei successivi commi 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater.
2. Il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra:
– il costo dell’intervento, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base dell’Elenco dei prezzi delle opere pubbliche approvato dalla Giunta regionale, fatte salve le voci di spesa non previste, per le quali si farà riferimento all’elenco prezzi approvato dal Provveditorato Interregionale opere Pubbliche Emilia-Romagna e Marche o della CCIAA territorialmente competente o, in mancanza, all’analisi dei prezzi come disciplinato dall’art. 32 comma 2 del d.P.R 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs 163/2006, al lordo delle spese tecniche e dell’IVA se non recuperabile
e
– l’importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale di 370 Euro/mq più IVA se non recuperabile, per la superficie complessiva dell’unità immobiliare fino a 120 metri quadrati. Per le superfici superiori a mq 120 e fino a mq 200 il costo convenzionale si riduce a 200 Euro/mq più IVA se non recuperabile, ed ulteriormente a 100 Euro/mq più IVA se non recuperabile, per le superfici eccedenti i 200 metri quadrati. Per superficie complessiva si intende la superficie utile dell’unità immobiliare, compresa la superficie delle pertinenze di cui al comma 8 più la quota parte delle superfici accessorie equivalenti comuni di spettanza, in coerenza con l’allegato A della deliberazione dell’Assemblea Legislativa Regionale n. 279/2010, calcolata senza la limitazione al 60% e con l’inclusione della superficie delle parti comuni di collegamento verticale (vani ascensori, scale e relativi pianerottoli) calcolate una sola volta come proiezione sul piano orizzontale e degli androni d’ingresso condominiali. I costi convenzionali sono aumentati del 20% per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 e vincolati ai sensi dell’art. 136 del d.lgs n. 42/2004 e smi, nonché individuati ai sensi dell’art. A-9 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20. Gli stessi costi sono aumentati del 10% per gli edifici vincolati ai sensi dell’art. 142 del d.lgs n. 42/2004, e per ubicazione disagiata del cantiere causata da distanza di almeno il 25% del perimetro da altri edifici inferiore a m. 1,50, ovvero di accesso al cantiere da spazio pubblico con percorso di larghezza inferiore a 2 metri.
2-bis. Nel caso di unità immobiliari destinate ad attività produttiva non si applicano le riduzioni del costo convenzionale in relazione alle superfici stabilite al comma precedente.
2-ter. Per coloro che abbiano già presentato la quantificazione delle superfici per il calcolo del costo convenzionale, ai sensi del precedente comma 2, non includendo la superficie delle parti comuni di collegamento verticale (vani ascensori, scale e relativi pianerottoli) calcolate una sola volta come proiezione sul piano orizzontale e degli androni d’ingresso condominiali, possono presentare un’integrazione della documentazione inserendo tali superfici.
3. Qualora l’edificio oggetto dell’intervento sia coperto da polizza assicurativa per il risarcimento dei danni da eventi sismici il contributo è determinato in misura pari alla differenza tra il costo dell’intervento di cui al comma 2 ed il risarcimento assicurativo.
4. Il costo dell’intervento di cui al comma 2 comprende le indagini e prove di laboratorio, le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, i compensi di amministratori dei condomini o di consorzi tra proprietari costituiti per gestire l’intervento unitario, le opere di riparazione dei danni e di rafforzamento locale delle strutture danneggiate dell’intero edificio, le finiture connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni dello stesso ai sensi dell’art. 1117 del Codice Civile. Il contributo per tali opere è calcolato nella misura del 100%.
4-bis. Per le unità immobiliari inagibili che alla data del sisma erano destinate ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio, il costo dell’intervento comprende, oltre a quanto previsto al comma 4, le opere di finitura interne connesse ai predetti interventi. Il contributo per tali opere è calcolato nella misura del 100%.
4-ter. Per le unità immobiliari inagibili che alla data del sisma non erano destinate ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio, ma facenti comunque parte di un edificio che comprende abitazioni principali od unità immobiliari destinate ad attività produttiva in esercizio, il costo dell’intervento comprende, oltre a quanto previsto al comma 4, le opere di finitura interne di cui al comma precedente, ma il contributo sulle stesse è pari al 50%.
4-quater. Per gli edifici residenziali comprendenti solo unità immobiliari inagibili non destinate ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio, il costo dell’intervento comprende le opere di cui ai commi 4 e 4-bis, ma il contributo sulle stesse è pari al 50%.
4-quinquies. Il costo dell’intervento può includere, qualora comprese nel progetto esecutivo e nel contratto di appalto, le spese per l’esecuzione, da parte dell’impresa affidataria, di lavori in economia, ai sensi dell’art. 179 del DPR n. 207/2010, limitate alle lavorazioni che non danno luogo a valutazioni a misura e non possono essere rappresentate da prezzi in elenco, comunque per un importo non superiore al 2% del costo dei lavori contabilizzati a misura. La disposizione si applica ai progetti depositati, o alle varianti sostanziali apportate ai progetti in corso, successivamente alla data del 17 ottobre 2014.
5. Il contributo spettante per le prestazioni tecniche, richieste ai professionisti abilitati, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza è determinato sull’importo dei lavori ammissibili secondo le modalità ed i limiti previsti nel Protocollo sottoscritto con gli Ordini professionali il 5 febbraio 2013.
5-bis. Gli eventuali compensi degli amministratori di condominio o di amministratori dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari sono riconosciuti nel limite massimo del:
· 2% del costo delle opere ammissibili per interventi di importo fino a 200.000 Euro;
· 1,5% del costo delle opere ammissibili per la parte superiore a 200.000 euro, fino a 500.000 euro;
· 1% del costo delle opere ammissibili per la parte superiore a 500.000 euro, fino a 3.000.000 di euro;
· 0,5% del costo delle opere ammissibili per la parte eccedente 3.000.000 di euro.
A tali compensi va aggiunta l’IVA se non recuperabile.
6. L’entità del contributo per l’intero edificio è pari alla somma dei contributi spettanti alle singole unità immobiliari.
7. I contributi sono destinati per almeno il 55% alla riparazione dei danni e al rafforzamento locale e per la restante quota alle opere di finitura strettamente connesse.
8. Le opere ammesse a contributo riguardano le unità immobiliari e le relative pertinenze ricomprese nell’edificio. Sono comunque ammesse a contributo, con le modalità di cui al comma 2, anche le pertinenze esterne allo stesso edificio, quali cantine, autorimesse, magazzini di proprietà dei titolari delle unità immobiliari di cui all’art. 2, comma 1, danneggiati, oggetto di ordinanza di inagibilità e non facenti parte di altro edificio ammesso a contributo.
8-bis. Non sono ammissibili a contributo, ancorché danneggiate, le sole pertinenze esterne dell’edificio sede di abitazioni agibili.
8-ter. Le pertinenze esterne di cui al comma 8 sono ammesse a contributo nel limite massimo del 70% della superficie utile dell’abitazione o dell’unità immobiliare destinata ad attività produttiva e con lo stesso livello operativo attribuito all’abitazione o all’unità immobiliare destinata ad attività produttiva. Il contributo può essere riconosciuto anche in presenza di più pertinenze esterne, ma sempre entro il limite massimo complessivo del 70% della superficie utile dell’abitazione o dell’unità immobiliare destinata ad attività produttiva.
9. Sono ammesse eventuali varianti che si rendessero necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavori purché presentate nel rispetto della presente ordinanza, debitamente motivate ed approvate dal Comune e comunque contenute entro un quinto dell’importo delle opere originariamente autorizzate. La limitazione di cui sopra non si applica agli interventi per i quali sia già stata depositata la domanda di contributo al 14 febbraio 2013, in caso di successiva integrazione delle opere di cui all’art. 4, comma 7, lettera d1). Le varianti del progetto strutturale che sono considerate sostanziali ai sensi della DGR 687/2011 seguono le stesse procedure di deposito ed approvazione stabilite dalla l.r. n. 19/2008; le varianti del progetto edilizio che richiedono un nuovo titolo abilitativo o che rientrano nei casi di cui all’art. 41 della l.r. 15/2013 sono considerate sostanziali e seguono le disposizioni dell’art. 22 della citata l.r. 15/2013.
9 bis. Qualora la variante sostanziale contenga opere ritenute non ammissibili a contributo, il comune entro trenta giorni dal deposito della variante, comunica al beneficiario che provvederà alla rideterminazione del contributo stesso nei successivi trenta giorni. Decorsi i primi trenta giorni senza alcuna comunicazione del comune, le opere previste dalla variante sono ritenute ammissibili ed il calcolo dell’importo finale del contributo potrà avvenire al momento della erogazione a saldo di cui all’art. 8, comma 1, lett. b). Per le varianti già depositate alla data del 17 ottobre 2014, il termine dei trenta giorni per la comunicazione della rideterminazione del contributo da parte del comune decorre a partire dalla stessa data.
10. A favore dei richiedenti ai quali sia già stato concesso ed erogato il contributo nel limite dell’80% del costo ammissibile, il Comune, senza ulteriori richieste di integrazioni al beneficiario, concede il 20% del contributo residuo dandone comunicazione all’istituto di credito, di cui all’art.5 comma 4, per le successive erogazioni.
11. A favore dei richiedenti la cui domanda sia già stata accettata e calcolato il contributo concedibile all’80% senza che sia ancora intervenuta alcuna erogazione da parte dell’istituto di credito, il Comune, all’asseverazione di fine lavori (ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera b), emette una ordinanza di conguaglio che ridetermina il contributo spettante secondo le nuove modalità.

Articolo 4
Presentazione delle domande
1. Entro il 30 giugno 2013² i soggetti legittimati individuati all’articolo 2, comma 1, devono depositare, a pena di decadenza, apposita domanda diretta al Sindaco del Comune nel quale è ubicato l’edificio danneggiato. La domanda è redatta e depositata esclusivamente mediante il modello e la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario delegato, pubblicata sul sito web www.regione.emilia-romagna.it/terremoto. L’accettazione e la protocollazione della domanda oppure il motivato rifiuto devono avvenire entro due giorni lavorativi dal deposito della stessa.
1-bis. Qualora, prima del deposito della domanda redatta ai sensi del comma 1, l’edificio danneggiato fosse ricompreso all’interno di una Unità Minima d’Intervento individuata con la deliberazione del Consiglio comunale prevista all’art. 7, comma 1 della legge regionale n. 16/2012, la stessa dovrà essere presentata secondo le modalità e nei termini stabiliti dall’art. 7, comma 9 della citata l.r 16/2012.
2. I Sindaci provvedono ad un’ampia divulgazione del predetto termine anche mediante appositi avvisi pubblici.
3. (soppresso)
4. Qualora vengano accertate carenze nella compilazione della domanda, il Comune, entro venti giorni dalla presentazione della stessa, richiede per una sola volta le necessarie integrazioni che debbono essere prodotte entro e non oltre trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta, a pena di decadenza della domanda.
5. La domanda, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prevista dall’art. 47 del d.P.R 445/2000, deve indicare:
a) i tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza;
b)l’impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tra almeno due imprese a cui sono stati chiesti preventivi di spesa, con la quale è stato stipulato un contratto di appalto che viene conservato dal tecnico incaricato ed esibito su richiesta del Comune, del Commissario o degli organi di controllo. Le modalità ed i criteri adottati per la scelta sono descritti in apposito verbale redatto e conservato dal tecnico incaricato per gli eventuali controlli di cui al precedente periodo;
c) l’istituto di credito prescelto fra quelli che hanno aderito all’Accordo fra Regione Emilia-Romagna, sistema bancario e sistema economico regionale (approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1262 del 3 settembre 2012) per le erogazioni del contributo all’impresa esecutrice dei lavori in base agli stati di avanzamento;
d)l’importo del computo metrico estimativo comprendente i lavori, le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta e l’IVA, altre tipologie di costi ammissibili e la ripartizione percentuale dello stesso importo nelle suddette voci;
e) gli estremi (protocollo SICO) della notifica preliminare, ottenuta tramite la compilazione sul Sistema Informativo presente all’indirizzo web www.progettosico.it sul quale dovranno anche essere implementate le eventuali integrazioni alla notifica dovute a modifiche dei dati;
f) l’eventuale polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all’evento sismico, documentando l’importo assicurativo riconosciuto;
g) la dichiarazione di aver accertato che l’impresa affidataria ed esecutrice dei lavori sia in possesso del requisito di regolarità contributiva, indicando il numero di codice INPS/INAIL, la tipologia di contratto collettivo applicato e il codice fiscale al fine di consentire al Comune di poter richiedere il DURC per ogni stato di avanzamento e di fine lavori.
6. La domanda deve contenere, per ciascuna unità immobiliare compresa nell’edificio e per le eventuali pertinenze esterne della stessa proprietà, con riferimento alla data dell’evento sismico:
a) gli estremi e la categoria catastali;
b) la superficie complessiva suddivisa in superficie utile dell’unità immobiliare e superfici accessorie delle relative pertinenze e l’equivalente superficie accessoria della quota parte delle superfici comuni;
c) la destinazione d’uso;
d) il numero e la data dell’ordinanza comunale di inagibilità;
e) il nominativo dei proprietari e la relativa quota di proprietà;
f) l’eventuale nominativo degli affittuari residenti e gli estremi del contratto di affitto.
7. Alla domanda devono essere allegati:
a) una perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione attestante, ai sensi dell’art. 3 del d.l 74/2012, il nesso di causalità tra i danni rilevati e l’evento sismico; qualora gli edifici oggetto della domanda siano quelli di cui al comma 1- ter dell’art. 2 della presente ordinanza, la suddetta perizia deve essere giurata;
b)la descrizione del danno, anche mediante la compilazione delle sezioni 1, 2, 3, 4 e 5 della scheda AeDES e la descrizione degli interventi che sono necessari per rimuovere lo stato di inagibilità certificato dall’ordinanza comunale;
c) il progetto degli interventi strutturali, corredato della necessaria “Modulistica Unificata Regionale relativa ai procedimenti in materia sismica (MUR)” di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1878/2011, comprensivo dei particolari costruttivi che costituisce deposito ai sensi della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19;
d) una valutazione, effettuata in modo speditivo, della vulnerabilità dell’edificio per rilevare l’eventuale presenza di evidenti carenze nei collegamenti tra orizzontamenti e maschi murari e fra questi ultimi, nonché di spinte orizzontali generate dalle coperture o da strutture voltate. In tal caso il computo metrico può contenere anche la previsione di opere finalizzate alla riduzione della vulnerabilità rilevata, ammissibili ai contributi determinati ai sensi dell’art. 3. Il contributo per tali opere (sia strutturali per la riduzione della vulnerabilità, sia per le relative finiture) non può essere superiore al 40% del contributo destinato alle opere di riparazione e rafforzamento locale e di finitura connesse e comunque nel complesso entro il limite massimo del contributo stabilito all’art. 3.
d1) eventuali opere di efficientamento energetico dell’intero edificio che conseguono la riduzione delle dispersioni e/o utilizzano fonti energetiche rinnovabili con una riduzione dei consumi da fonti tradizionali di almeno il 30% annui rispetto ai consumi dell’anno precedente possono beneficiare di un contributo non superiore al 10% di quello destinato alle opere di riparazione e rafforzamento locale e comunque nel complesso entro il limite massimo del contributo stabilito all’art. 3;
e) il computo metrico estimativo dei lavori di riparazione e di rafforzamento locale nonché di realizzazione delle finiture connesse ove ammissibili, redatto sulla base dell’Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche, fatte salve le voci di spesa non previste, per le quali si farà riferimento all’elenco prezzi approvato dal Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Emilia-Romagna e Marche o della CCIAA territorialmente competente o, in mancanza, all’analisi dei prezzi come disciplinato dall’art. 32 comma 2 del d.P.R 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs 163/2006, integrato con le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta e l’IVA;
f) una esauriente documentazione fotografica del danno subito dall’edificio e dalle relative pertinenze esterne.
g) autodichiarazione dell’impresa incaricata di eseguire i lavori, limitatamente alle attività indicate all’art. 5-bis del d.l 74/2012, introdotto dalla legge di conversione 1° agosto 2012 n. 122, come modificato dal d.l 174/2012, e nelle ordinanze del Commissario delegato, di essere iscritta o di aver presentato la domanda di iscrizione all’Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. “White List”);
7-bis. Per lavori di importo pari o superiore a 150.000 Euro, l’impresa deve essere in possesso di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al d.P.R 25 gennaio 2000, n. 34 e smi.³

2 Il termine del 30 giugno 2013 è stato posticipato al 30 aprile 2014, ordinanze commissariali n. 131 del 18 ottobre 2013 e n. 2 del 27 gennaio 2014.
3 Sul presente comma è intervenuto l’art. 1 dell’ordinanza n.51/2015 il quale prevede una nuova disciplina che entrerà a regime dal 1 luglio 2016.

Articolo 5
Concessione del contributo ed inizio dei lavori
1. L’accettazione della domanda completa dei documenti di cui all’art. 4 costituisce comunicazione di inizio lavori per la ricostruzione ai sensi dell’art. 3, comma 6 del d.l 74/2012.
2. Per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del d.lgs n. 42/2004 l’inizio dei lavori è comunque subordinato all’autorizzazione della Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici. I termini per la determinazione del contributo e per l’esecuzione dei lavori decorrono dalla data della predetta autorizzazione.
3. Per gli interventi ricadenti nelle aree sottoposte ai vincoli di cui agli artt. 136 e 142 del d.lgs n. 42/2004 e smi, entro sessanta giorni dall’inizio dei lavori i soggetti interessati che non vi abbiano provveduto al momento del deposito della domanda di cui all’art. 4 avanzano al Comune la richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 3, comma 6 del d.l 74/2012 come convertito dalla legge n. 122/2012.
4. Il Comune, entro sessanta giorni successivi al deposito della domanda corredata dalle autorizzazioni previste dalla disciplina vigente, verifica la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica, acquisisce gli esiti dell’eventuale controllo a campione cui è stato sottoposto il progetto strutturale, rilascia il titolo abilitativo ove necessario, verifica l’ammissibilità al finanziamento dell’intervento proposto e determina il contributo ammissibile, dandone comunicazione al richiedente, all’istituto di credito prescelto ed al Commissario delegato, mediante la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario. Nel caso di richiesta di integrazioni della domanda il procedimento per la determinazione del contributo si intende sospeso per il periodo compreso tra la richiesta di integrazioni ed il deposito delle stesse.

Articolo 6
Obblighi a carico dei beneficiari del contributo
1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo non è consentito il mutamento della destinazione d’uso in atto al momento del sisma prima di due anni dalla data di completamento degli interventi di riparazione e di rafforzamento locale, a pena di decadenza dal contributo e rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali. Ai soli fini dell’ammissibilità al contributo e limitatamente agli ambiti che la pianificazione urbanistica vigente identifica come territorio urbanizzato, non è considerato mutamento di destinazione d’uso quello verso altri usi già dichiarati compatibili, ai sensi del comma 1, dell’art. 26 della l.r 31/2002, dallo strumento urbanistico comunale vigente.
2. Il proprietario che aliena l’unità immobiliare per la quale beneficia dei contributi previsti dalla presente ordinanza prima della data di ultimazione degli interventi, ovvero prima di due anni dall’ultimazione dei lavori nel caso di unità immobiliare affittata, perde il diritto al contributo ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali. Il presente comma non si applica qualora l’alienazione avvenga a favore dei seguenti soggetti:
· parenti o affini fino al quarto grado;
· coniuge;
· promissario acquirente se in possesso di un titolo giuridico avente data antecedente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
· affittuario o comodatario residente alla data del sisma;
· coloro che ne acquisiscono la proprietà a seguito di vendita all’asta conseguente a procedure esecutive individuali;
· nonché i soggetti dei casi previsti dagli articoli 1128[1], 1103[2] e 1104[3] del Codice Civile.
2-bis. Qualora il proprietario dell’unità immobiliare danneggiata alla data del sisma sia deceduto successivamente, il diritto a richiedere il contributo viene trasferito agli eredi o legatari con le medesime condizioni e nel rispetto degli stessi obblighi previsti dalla presente ordinanza.
2-ter. A seguito di decesso di persona residente nella propria abitazione principale avvenuto prima della data degli eventi sismici, è riconosciuto a favore degli eredi e dei legatari dei diritti di proprietà e usufrutto sull’immobile, un contributo pari al 100% delle spese ritenute ammissibili per la riparazione e il ripristino immediato dell’abitazione, seguendo le procedure e le modalità per la concessione di contributi previste dalla presente ordinanza, purché dimostrino la propria qualità in base a dichiarazione sostitutiva di atto notorio ed almeno uno si essi, che non abbia beneficiato di contributo su altro immobile adibito ad abitazione principale, si impegni ad adibire l’immobile oggetto di successione a propria abitazione principale.
2-quater. Possono chiedere il contributo anche i nuclei familiari che abbiano acquisito la proprietà dell’immobile danneggiato dal sisma per effetto di aggiudicazione o assegnazione in una procedura di pignoramento immobiliare come prevista dall’art. 555 C.P.C. purché l’atto di pignoramento sia stato 13 trascritto ai sensi dell’art. 2693 C.C. prima della data degli eventi sismici del maggio 2012. In tali casi il contributo è riconosciuto nella misura prevista all’articolo 3 commi 4ter e 4quater ed i proprietari sono soggetti agli obblighi di cui al comma 4 del presente articolo.
3. La concessione del contributo è subordinata all’assunzione dell’impegno, da parte del proprietario o dell’usufruttuario, alla prosecuzione alle medesime condizioni, successivamente all’esecuzione dell’intervento, per un periodo non inferiore a due anni, del rapporto di locazione o di comodato in essere alla data del sisma. La dichiarazione dovrà essere presentata al Comune in carta libera e dovrà contenere l’impegno a proseguire alle medesime condizioni il rapporto di locazione o di comodato con il medesimo locatario o comodatario ovvero, in caso di rinuncia degli aventi diritto, con altro soggetto individuato tra quelli temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici del maggio 2012. In caso di rinuncia degli aventi diritto, il proprietario potrà cedere l’abitazione ripristinata in comodato a parenti di primo grado (genitori e figli), ma previo assenso del Comune a seguito di verifica della momentanea assenza di nuclei terremotati idonei nell’elenco della domanda abitativa. Al proprietario è altresì consentito di adibirla a propria abitazione principale a condizione che entro sei mesi dalla dichiarazione di fine lavori vi trasferisca la residenza e non possegga nel medesimo comune altra abitazione disponibile ripristinata o meno con fondi per la ricostruzione, nel qual caso l’obbligo all’affitto si trasferisce a quest’ultima. Permane l’obbligo, entro i tre mesi successivi alla dichiarazione di fine lavori, di presentare al Comune la “Dichiarazione sullo stato di occupazione dell’abitazione”, di cui al comma 4 dell’art. 25 dell’ordinanza n. 20/2015 e smi.
3 bis. Il proprietario è esonerato dall’obbligo di riattivare il contratto con il precedente locatario/comodatario qualora quest’ultimo, alla data del sisma, fosse destinatario di procedura di sfratto per morosità. Permangono comunque gli obblighi previsti all’articolo 6, comma 3, delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e smi.
3 ter. Qualora il comodatario che occupava l’alloggio alla data del sisma (con contratto di comodato regolarmente registrato, o con residenza in caso di comodato verbale) rinunci a rientrare dopo il ripristino, il proprietario, anziché stipulare un nuovo contratto di comodato, ha la facoltà di stipulare con altro nucleo terremotato un contratto di locazione a canone concordato, il cui importo dovrà corrispondere al valore minimo calcolato sulla base della tabella dell’accordo territoriale di riferimento ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998 e smi, e secondo i parametri, le fasce e le zone previste da ciascun accordo.
4. I proprietari di abitazioni non principali che beneficiano del contributo di cui all’art. 3, commi 4-ter o 4-quater sono tenuti ad affittarle per almeno quattro anni al canone concordato di cui all’art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 ovvero a cederle in comodato ai sensi del citato Protocollo d’intesa del 4 ottobre 2012, a soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici, oppure a cedere l’abitazione ripristinata in comodato a parenti di primo grado (genitori e figli), ma previo assenso del Comune a seguito di verifica della momentanea assenza di nuclei terremotati idonei nell’elenco della domanda abitativa. Al proprietario è altresì consentito di adibirla a propria abitazione principale a condizione che entro sei mesi dalla dichiarazione di fine lavori vi trasferisca la residenza e non possegga nel medesimo comune, o in comuni confinanti, altra abitazione disponibile ripristinata o meno con fondi per la ricostruzione, nel qual caso l’obbligo all’affitto si trasferisce a quest’ultima. Permane l’obbligo, entro i tre mesi successivi alla dichiarazione di fine lavori, di presentare al Comune la “Dichiarazione sullo stato di occupazione dell’abitazione”, di cui al comma 4 dell’art. 25 dell’ordinanza n. 20/2015 e smi.
5. Per le unità immobiliari destinate ad attività produttiva si applicano gli obblighi previsti dall’art. 19, comma 1, dell’ordinanza n. 57/2012 e smi.4
6. I Comuni sono tenuti a redigere un elenco dei beneficiari dei contributi di cui all’art. 3, commi 4-ter e 4-quater e si impegnano alla diffusione dell’informazione relativa alla disponibilità all’affitto di queste abitazioni.

[1] Perimento totale o parziale dell’edificio. Se l’edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all’asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto. Nel caso di perimento di una parte minore, l’assemblea dei condomini delibera [1136] circa la ricostruzione delle parti comuni dell’edificio [1117], e ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse [1123].
L’indennità corrisposta per l’assicurazione relativa alle parti comuni è destinata alla ricostruzione di queste. Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell’edificio è tenuto a cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprietà, secondo la stima che ne sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini.
[2] Disposizione della quota. Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota. Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI.
[3] Obblighi dei partecipanti. Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto. La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa.
Il cessionario del partecipante è tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati.
4 Si riporta il comma 1 dell’articolo 19 dell’ordinanza n. 57/2012 e smi.
“In caso di cessione dell’azienda o di un ramo d’azienda dell’impresa beneficiaria ad un altro soggetto così come di trasformazione, fusione o scissione della persona giuridica beneficiaria nel periodo del rispetto degli impegni, sarà possibile presentare apposita richiesta di subentro al Commissario Delegato, che ne valuterà l’ammissibilità, sulla base di documentazione atta a dimostrare la legittimità della cessione e delle suddette operazioni straordinarie e della dichiarazione a mantenere gli impegni per tutto il periodo di cui alla presente Ordinanza assunti dal beneficiario originario”.

Articolo 7
Esecuzione dei lavori
1. I lavori devono essere ultimati entro otto mesi dalla data di concessione del contributo di cui all’art. 5, a pena di decadenza dal contributo.
2. A richiesta dei proprietari interessati, i Comuni possono autorizzare, per giustificati motivi, la proroga del termine di cui al comma 1 per non più di quattro mesi.
3. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori, in dipendenza di motivati provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione, accertato dal Comune, non è calcolato ai fini del termine per l’ultimazione degli stessi.
4. Qualora i lavori non vengano ultimati nei termini stabiliti ai sensi dei commi 1 e 2, il Comune procede alla revoca del contributo concesso previa diffida ad adempiere, rivolta ai soggetti beneficiari dei contributi, entro un termine comunque non superiore a sessanta giorni.

Articolo 8
Erogazione del contributo
1. Il contributo è erogato dall’istituto di credito prescelto dal richiedente all’impresa esecutrice dei lavori ed ai professionisti che hanno curato la progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento del progetto per la sicurezza, secondo le percentuali risultanti dal computo metrico estimativo di cui all’art. 4, comma 7, lett. c), nei tempi e nei modi di seguito indicati:
a) il 50% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione al Comune, tramite la procedura informatica di cui all’art. 4 comma 1, dello stato di avanzamento dei lavori redatto, con riferimento all’art. 194 del DPR 207/2010, dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi di cui al precedente art. 4, comma 7, lett. e) effettivamente praticati dall’impresa appaltatrice e non superiori a quelli dell’elenco prezzi regionale o degli altri elenchi richiamati, che attesti l’esecuzione di almeno il 50% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni
dalla data di erogazione del contributo.
b) il 50% a saldo del contributo, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune, tramite la procedura informatica di cui all’art. 4 comma 1, del quadro economico a consuntivo dei lavori, redatto come alla lett. a) dal direttore dei lavori ed approvato dal Comune, sulla base del quale il Comune stesso possa calcolare l’importo finale del contributo. A tal fine il Comune riceve dal direttore dei lavori la seguente documentazione:
i. attestazione di rispondenza dei lavori MUR A.17/D.11 di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1878/2011 e dichiarazione finalizzata a documentare la raggiunta piena agibilità dell’edificio nonché la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari ivi residenti;
ii. consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi di cui al precedente art. 4, comma 7, lett. e) effettivamente praticati dall’impresa appaltatrice e non superiori a quelli dell’elenco prezzi regionale o degli altri elenchi richiamati, il quale dovrà contenere, nel caso delle varianti in corso d’opera, un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori. Il consuntivo dei lavori, unitamente alle spese tecniche previste, è comparato con il costo convenzionale di cui all’art. 3, comma 2 ai fini della determinazione finale del contributo che va calcolato sul minore dei due importi;
iii. rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi a mezzo fatture, che debbono essere conservate dal Comune ed esibite a richiesta del Commissario e degli Organi di controllo. Qualora la spesa da sostenere sia superiore al contributo concesso dovranno essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo che erogherà l’istituto di credito e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente;
iv. esito positivo del controllo effettuato sul progetto dalla struttura tecnica competente, nel caso di intervento sottoposto a verifica a campione;
v. documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
vi. (abrogato);
vii. dichiarazione asseverata che l’impresa affidataria ha praticato, per le prestazioni eseguite in subappalto, gli stessi prezzi unitari stabiliti nel contratto di appalto con ribasso non superiore al 20%;
viii. dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa affidataria nella quale attesta di rispettare, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni stato di avanzamento lavori e si impegna a pagare i fornitori e le imprese esecutrici entro trenta giorni dal riconoscimento del saldo del contributo.
1-bis. Il richiedente può accedere eventualmente ad un anticipo fino al 20% dell’importo ammesso a contributo alle seguenti condizioni:
– che il Comune abbia emesso l’ordinanza di concessione del contributo;
– che sia stato stipulato, in data antecedente la presentazione della domanda di anticipo, il contratto con l’impresa affidataria dei lavori;
– che vengano presentate fatture di importo pari all’anticipo richiesto, a cui va aggiunta l’IVA se non recuperabile;
– che venga allegata polizza fideiussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell’interesse dell’impresa affidataria dei lavori a favore del Commissario Delegato, di importo almeno pari all’ammontare dell’anticipo.
La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs n. 58/1998.
La richiesta di anticipo deve essere indicata nella domanda di contributo.
1-ter. La compensazione dell’eventuale anticipo percepito avverrà in sede di erogazione del saldo, così come disciplinato al comma 1.
1-quater. In sede di presentazione della domanda di contributo, il beneficiario può richiedere che, al momento dell’emissione dell’ordinanza di concessione del contributo, venga erogato ai tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione un importo non superiore all’80% della quota della parte del contributo agli stessi destinato al fine di remunerare le attività già svolte. L’importo rimanente relativo alle spese per prestazioni professionali sarà proporzionalmente ripartito nei SAL nel rispetto delle percentuali previste al comma 1.
2. Il Comune, entro venti giorni dall’accettazione e protocollazione dello stato di avanzamento o del quadro economico a consuntivo di cui al comma 1, che devono avvenire entro due giorni lavorativi dall’inoltro, trasmette all’istituto di credito segnalato dal richiedente la determinazione del contributo e ne autorizza l’erogazione ad ogni stato di avanzamento lavori e a consuntivo degli stessi previa verifica della regolarità contributiva tramite DURC.
3. Su richiesta del beneficiario, l’erogazione del contributo di cui al comma precedente può avvenire in un’unica soluzione a conclusione dei lavori, a seguito della presentazione della documentazione di cui al comma 1, lett. b).
3-bis. Il contributo è erogato dall’istituto di credito direttamente al richiedente, sulla base delle percentuali indicate al precedente comma 1 e previa produzione dei documenti ivi indicati, oppure, a richiesta del beneficiario in un’unica soluzione, a seguito della presentazione della documentazione di cui al comma 1 lett. b), qualora:
a) siano stati effettuati pagamenti totali o parziali anteriormente alla data del 30 giugno 20135 per lavori ammissibili a contributo iniziati prima del 14 novembre 2012, secondo quanto meglio disposto al successivo art. 9;
b) l’istituto di credito abbia anticipato totalmente o parzialmente il contributo e abbia pertanto già eseguito pagamenti ai soggetti indicati al comma 1, fermo restando che in tal caso l’erogazione del contributo comporterà automaticamente l’estinzione totale o parziale del suddetto anticipo.
c) siano stati effettuati pagamenti per lavori di pronto intervento e di messa in sicurezza, per indagini, prove di laboratorio, e fino al 20% delle spese stimate per la predisposizione del progetto, antecedentemente al deposito della domanda e comunque entro il 30 giugno 20136;
3-ter. (soppresso)
3-quater. A coloro la cui domanda, alla data del 14 febbraio 2013, sia già stata accettata e il contributo concesso e/o erogato nel limite dell’80% del costo ammissibile e che abbiano già sostenuto il pagamento diretto del 20% precedentemente non riconosciuto, tale importo, calcolato e comunicato all’istituto di credito dal Comune secondo le modalità stabilite all’art. 3 commi 10 e 11, sarà erogato direttamente.
4. L’istituto di credito dà comunicazione al Comune ed al Commissario delegato delle avvenute erogazioni con periodicità mensile.
5. (soppresso)

5 Il termine del 30 giugno 2013 è stato posticipato al 31 dicembre 2013, ordinanza commissariale n. 131 del 18 ottobre 2013.
6 Il termine del 30 giugno 2013 è da intendersi posticipato al 30 aprile 2014 alla luce della proroga della scadenza per la presentazione della domanda di contributo (art. 4), ordinanze commissariali n. 131 del 18 ottobre 2013 e n. 2 del 27 gennaio 2014.

Articolo 9
Interventi già iniziati
1. Nel caso di interventi di riparazione e rafforzamento locale iniziati, o per i quali sia stato affidato l’incarico di progettazione prima del 14 novembre 2012, le spese sostenute dal richiedente antecedentemente al deposito in Comune della domanda di cui all’art. 4, comma 1, possono essere ammesse a contributo, nei limiti stabiliti dall’ordinanza stessa, purché:
– il progetto sia stato redatto secondo le modalità di cui alle Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC08) approvate con d.m 14 gennaio 2008;
– i lavori siano stati eseguiti per le finalità stabilite all’art. 2;
– la domanda contenga le informazioni richieste all’art. 4 e venga depositata entro il 30 giugno 20137;
– siano stati conservati i documenti tecnico contabili e le ricevute originali delle spese sostenute.
1-bis. Nel caso di interventi realizzati ai sensi dell’art. 3, comma 5 del d.l 74/2012, come convertito dalla legge 122/2012, prima del 14 novembre 2012, nelle more dell’emanazione dell’ordinanza di sgombero da parte del Comune e della classificazione AeDES, è possibile depositare in Comune la domanda di contributo ai sensi del comma 1, nel rispetto delle procedure del d.l 74/2012, come convertito dalla legge 122/2012, integrando la perizia asseverata con l’attestazione della classificazione del danno accertato ed i dati richiesti dalla scheda AeDES.
2. Il Comune verifica l’ammissibilità al finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 1-bis e richiede, qualora necessario, l’integrazione della documentazione già inviata e determina il contributo. Nel caso che il progetto sia sottoposto al controllo a campione di cui all’art. 10, comma 2, l’ammissione a contributo è subordinata all’esito favorevole del controllo.
3. Agli interventi di cui ai commi 1 e 1-bis non si applicano le limitazioni relative al numero dei progettisti e delle imprese nonché al requisito della loro registrazione SOA di cui all’art. 4, comma 7-bis.
4. L’istituto di credito, in presenza della determinazione comunale del contributo e della certificazione di lavori ultimati, eroga in un’unica soluzione l’importo dovuto per i lavori e le prestazioni tecniche svolte previa presentazione dei documenti previsti all’art. 8, comma 1, lett. b). Nel caso di lavori non ancora ultimati le erogazioni avvengono, per quanto possibile, con le modalità previste dallo stesso art. 8, comma 1.

7 Il termine del 30 giugno 2013 è stato posticipato al 31 marzo 2014 previa presentazione di istanza di prenotazione entro il 30 novembre 2013, ordinanze commissariali n. 131 del 18 ottobre 2013 e n. 2 del 27 gennaio 2014.

Articolo 10
Controlli
1. Al fine di garantire l’osservanza delle norme di cui alla presente ordinanza, il Comune, tramite i propri uffici tecnici, vigila sulla corretta esecuzione dei lavori. La vigilanza viene esercitata sia mediante la verifica del procedimento edilizio, in attuazione della l. r. 15/2013, sia dei lavori eseguiti o in corso di esecuzione con i contributi concessi su almeno il 15% degli edifici, anche se ricompresi all’interno di UMI. Il campione viene selezionato mediante procedura MUDE e può corrispondere a quello individuato ai sensi dell’ordinanza n. 59/2014. La vigilanza può essere svolta anche dal personale tecnico, dei comuni e delle Unioni, preposto al controllo delle costruzioni in zona sismica ai sensi della l. r. 19/2008.
1-bis. Per le attività di vigilanza di cui al comma 1 i comuni che si avvalgono delle Strutture tecniche di Bacino, ai sensi della l.r. 19/2008, possono chiedere al Commissario delegato il supporto del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli.”
2. Ai sensi dell’art. 16 della l.r 16/2012, le modalità di svolgimento dei controlli a campione circa la conformità degli interventi di rafforzamento locale alle Norme Tecniche di cui al d.m 14 gennaio 2008, sono quelle stabilite dall’ordinanza n. 27/2013.

Articolo 11
Cumulabilità dei contributi
1. I contributi di cui alla presente ordinanza non sono cumulabili con altri contributi concessi per le stesse opere da pubbliche amministrazioni ad eccezione del contributo per l’autonoma sistemazione che verrà erogato fino al ripristino dell’agibilità. Non sono da intendersi come contributi, ai fini del presente comma, le detrazioni di imposta ai sensi dell’art. 16-bis comma 1 del dPR 22 dicembre 1986 n. 917 e smi.

Articolo 12
Esclusione dai contributi
1. Sono esclusi dal contributo della presente ordinanza gli immobili nei quali sono stati eseguiti interventi in totale difformità o in mancanza del titolo abilitativo come definiti dalla legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 e non sanati dal procedimento di condono edilizio o dall’accertamento di conformità (art. 17, l.r 23/2004).

Articolo 13
Norma finanziaria
1. All’onere per l’attuazione della presente ordinanza, stimato in 700.000.000 euro, si provvederà con le risorse di cui all’art. 3-bis del d.l n.95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, come ripartite dall’art. 2 del Protocollo tra il Ministro dell’Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati sottoscritto il 4 ottobre 2012.

Articolo 14
Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia
1. Tenuto conto della necessità di dare urgente attuazione al “Programma casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione” approvato con ordinanza n. 23 del 14 agosto 2012 e dare quindi avvio agli interventi edilizi che consentiranno a numerose famiglie di rientrare nelle proprie abitazioni danneggiate dal sisma, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi della legge 24 novembre 2000, n. 340 e se ne dispone l’invio alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della legge n. 20/1994.
La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 28 agosto 2012.
Vasco Errani

ALLEGATO 1
Territori ammissibili
Ai sensi della presente ordinanza (come previsto nell’art. 1, comma 1), per territori interessati dagli eventi sismici si intendono quelli compresi nei seguenti comuni:

Ai sensi dell’art. 2 dell’Ordinanza n. 75 del 1° luglio 2013, sono stati rimossi dall’elenco i comuni di Campegine e Castelvetro Piacentino, in quanto ammissibili a contributo solamente per gli immobili destinati ad attività produttiva, mentre è stato inserito il comune di Bologna.