Ultimo aggiornamento: 5 Agosto 2019

Criteri, procedure e modalità di concessione e di calcolo dei contributi di cui all’art. 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, in favore delle imprese localizzate nei Comuni dell’Isola di Ischia a seguito degli eventi sismici del 21 agosto 2017 e riparto delle risorse finanziarie tra i Comuni interessati.

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INDICE

Art. 1 – Definizioni
Art. 2 – Finalità, ambito di applicazione e riparto delle risorse tra i Comuni–
Art. 3 – Imprese richiedenti
Art. 4 – Costi ammissibili
Art. 5 – Agevolazioni concedibili
Art. 6 – Divieto di cumulo
Art. 7 – Modalità di presentazione della domanda e procedure per la concessione del contributo
Art. 8 – Termini per la presentazione della domanda
Art. 9 – Concessione del contributo
Art. 10 – Erogazione del contributo
Art. 11 – Controlli, ispezioni e rapporti annuali
Art. 12 – Revoche
Art. 13 – Efficacia

 

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELL’ISOLA D’ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell’Isola d’Ischia interessati dall’ evento sismico del 21 agosto 2017, Carlo Schilardi, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2018, ai sensi dell’ articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 2018 come da D.L. 109 del 28 settembre 2018,
Visto il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2018, convertito con modificazioni in legge 16 novembre 2018, n. 130, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018;
Visto l’art. 36 del medesimo decreto legge n. 109 del 2018, recante “Interventi volti alla ripresa economica” ed in particolare, il comma 1 del predetto art. 36, che dispone che, al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nei Comuni dell’Isola di Ischia, nel limite complessivo massimo di 2,5 milioni di euro per l’anno 2018 e di 2,5 milioni di euro per l’anno 2019, sono concessi alle medesime imprese contributi, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente;
Visto il comma 2 del medesimo art. 36, che prevede che i criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei contributi e di riparto delle risorse di cui al comma 1 tra i Comuni interessati siano stabiliti con provvedimento del Commissario straordinario e il comma 3, che prevede che i contributi di cui al citato comma 1 siano erogati ai sensi dell’art. 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
Vista la definizione di piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e all’allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione, del 17 giugno 2014, nonché al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, recante l’adeguamento dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria;
Visto il regolamento (UE) n. 140712013 della commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. 352 del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 d~l trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti «de minimis»;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato;
Visto l’art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27, che attribuisce all’Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di elaborare e assegnare, su istanza di parte, un rating di legalità alle imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento della medesima autorità;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a nonna degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modifiche e integrazioni;
Visto che questo Commissario, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, si avvale, per le opportune verifiche antimafia, della “Struttura di missione” di cui all’ art. 30 del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, istituita presso il Ministero dell’ Interno;
Visto il Decreto Ministeriale 18 Gennaio 2008 n.40 “Modalità di attuazione dell’art.48-bis del Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni” relativamente agli obblighi contributivi e previdenziali;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante ”Nuove nonne in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Riservata l’adozione di ulteriore provvedimento per l’attuazione di quanto disposto dall’art. 18 comma 1 lettera i) che così recita: (il Commissario Straordinario) “provvede, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, alla concessione dei contributi di cui all’art. 2, comma 6 – sexies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito, con modificazioni in legge 4 dicembre 2017, n. 172”;
Vista la nota prot.429/CS/Ischia del 08/02/2019, con cui è stato comunicato al Presidente della Regione Campania lo schema della presente ordinanza, ai sensi e ai fini di cui all’art. 18, comma 3), del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, oggetto di riscontro con nota prot. 20 19.0004017IUDCP/GAB/GC del 15/02/2019 U;
Sentiti nella seduta del 12/02/2019 gli esperti a servizio di questo Commissariato, nominati a tennini dell’art. 31, comma 2) del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109;
Informate le Amministrazioni interessate e in particolare i Comuni dell’Isola d’Ischia cui lo schema della presente ordinanza è stato trasmesso a mezzo PEC il 13/02/2019 e preso atto dell’incontro tenutosi presso la struttura del Commissario il 15/02/2019.

 

DISPONE

 

Articolo 1
Definizioni

1. Ai fini del presente prowedimento sono adottate le seguenti definizioni:
a) «decreto-legge n. 109/2018»: il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, in legge 16 novembre 2018, n. 130, recante: «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»;
b) «regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione, del 17 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
c) «regolamento de minimis» : il regolamento (VE) n. 1407/2013 della commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
d) «eventi sismici»: gli eventi sismici del 21 agosto 2017 che hanno colpito i comuni dell’Isola di Ischia;
e) «imprese richiedenti»: le imprese, di qualsiasi dimensione, così come definite dall’art. 1 dell’allegato n. 1 del regolamento di esenzione, in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente procedimento;
f) «unità produttiva»: struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzati va, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente;
g) «costi della produzione»: i costi sostenuti dall’impresa richiedente nell’esercizio di riferimento quantificati come totale dei costi della produzione di cui alla lettera B) dello schema di conto economico di cui all’art. 2425 del codice civile, ovvero di cui all’art. 2435-bis del codice civile per i bilanci in forma abbreviata o di cui all’art. 2435-ter del codice civile per i bilanci delle micro imprese, al netto delle voci «ammortamenti e svalutazioni» (punto lO), «accantonamento per rischi» (punto 12) e «altri accantonamenti» (punto 13). Per le imprese non tenute alla pubblicità del bilancio di esercizio nonché per le imprese che operano, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in regime forfettario e per le imprese esercenti attività agrituristica che hanno optato per il regime di cui all’art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, i costi della produzione indicano gli equivalenti costi desumibili dalla dichiarazione dei redditi;
h) «riduzione del fatturato»: la riduzione del fatturato determinata come differenza tra il valore conseguito nei sei mesi intercorrenti tra il 22 agosto 2017 e il 22 febbraio 2018 e il valore medio dei medesimi sei mesi del triennio precedente. In caso di imprese operanti nei Comuni dell’Isola di Ischia da meno di tre anni precedenti gli eventi sismici, il fatturato medio è calcolato con riferimento al periodo in cui l’impresa è stata operante. Relativamente alle imprese richiedenti costituite in forma di società di capitali, per fatturato deve intendersi la voce <<ricavi delle vendite e delle prestazioni» di cui alla lettera A), punto l), dello schema di conto economico di cui all’art. 2425 del codice civile; relativamente alle altre imprese richiedenti, per fatturato si intende l’ «ammontare complessivo dei ricavi», il cui importo è desumibile dal quadro «RS» dei modelli di dichiarazione dei redditi;
i) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c) , della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
j) «legge n. 241/1990»: la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
k)  «rating di legalità»: il rating di legalità delle imprese di cui all’art. 5 -ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. l, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27», attribuito dall’ Autorità garante della concorrenza e del mercato;
l) «DSAN»: Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di Notorietà ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
m) «.DURC»: il Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui all’art. 31 del decretolegge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013; n. 98 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 2
Finalità, ambito di applicazione e riparto delle risorse tra i Comuni

1. Le agevolazioni di cui alla presente ordinanza sono finalizzate, esclusivamente, alla prosecuzione dell’attività e alla ripresa produttiva, a seguito degli eventi sismici, delle imprese previste all’art. 36 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni in
legge 16 novembre 2018, n. 130, ubicate nei Comuni dell ‘Isola di Ischia;
2. Il presente provvedimento stabilisce i criteri, le procedure e le modalità di concessione, di calcolo, di erogazione e controllo dei contributi di cui al comma precedente;
3. Le risorse finanziarie di cui all’art. 36 del decreto-legge n.109/2018 sono ripartite tra i Comuni, nei limiti degli stanziamenti ivi previsti, come di seguito indicato in relazione al numero delle imprese presenti nei rispettivi territori:
a) Barano d’Ischia: € 500.000,00, pari al 10% delle risorse stanziate;
b) Ischia: € 1.750.000,00, pari al 35% delle risorse stanziate;
c) Serrara Fontana € 250.000,00, pari al 5% delle risorse stanziate;
d) Casamicciola Terme: € 750.000,00, pari al 15% delle risorse stanziate;
e) Forio: € 1.250.000,00, pari al 25% delle risorse stanziate;
f) Lacco Ameno: € 500.000,00, pari al 10% delle risorse stanziate.
4. Eventuali successivi rifinanziamenti saranno ripartiti tra i Comuni nelle stesse percentuali di cui al comma 3.

Articolo 3
Imprese richiedenti

l. Possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni di cui alla presente ordinanza le imprese aventi, alla data di presentazione della domanda di concessione del contributo, i seguenti requisiti:
a) per le imprese iscritte al registro delle imprese: presenza di una o più unità produttive, risultanti dal registro delle imprese, ubicate in uno o più dei Comuni dell’Isola di Ischia;
b) per le imprese non iscritte al registro delle imprese: luogo dell’esercizio dell’attività d’impresa, come riscontrabile dal certificato di attribuzione della partita IVA, in uno o più dei Comuni dell’Isola di Ischia;
c) operatività nei territori dei Comuni dell’Isola di Ischia antecedente al 21 febbraio 2017;
d) attività economica esercitata: nel settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali
e) riduzione del fatturato nel periodo 22 agosto 2017- 22 febbraio 2018 non inferiore al 30 per cento rispetto al fatturato medio dello stesso periodo del triennio precedente (2015-2017), ovvero rispetto al fatturato medio dello stesso periodo precedente in cui l’impresa è stata operante.
2. Non possono accedere ai contributi di cui alla presente ordinanza le imprese che:
a) hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla commissione europea;
b) sono in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell’art. 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182 -bis della medesima legge.
3. Le agevolazioni di cui al presente provvedimento non possono essere concesse per attività connesse all’esportazione; non possono, pertanto, essere direttamente collegate ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione.

Articolo 4
Costi ammissibili

1. I contributi di cui alla presente ordinanza sono concessi a fronte della somma dei costi della produzione sostenuti dalle imprese negli esercizi 2018 e 2019.
2. I costi della produzione, come defrniti nel precedente art. 1 lettera g), di cui al comma 1 sono ammissibili al contributo nel limite massimo del 30 per cento della riduzione del fatturato.
3. Per le imprese tenute al deposito del bilancio d’esercizio nel registro delle imprese, la riduzione del fatturato è detenninata sulla base dei dati riscontrabili dai bilanci approvati e depositati.
4. Per le imprese non tenute al deposito del bilancio, la riduzione del fatturato è detenninata sulla base dei dati riscontrabili dalle dichiarazioni dei redditi.
5. I costi della produzione sostenuti negli esercizi 2018 e 2019 sono dichiarati dall’impresa beneficiaria nella richiesta di erogazione e sono oggetto di verifica a consuntivo da parte del Commissario ai fini della detenninazione del contributo effettivamente concedibile.

Articolo 5
Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni di cui alla presente ordinanza sono concesse nel rispetto dei massimali in tennini di equivalente sovvenzione lordo (ESL) previsti dal regolamento de minimis.
2. Alle imprese può essere concesso un contributo di importo non superiore: a) ai costi della produzione, nel limite massimo del 30 per cento della riduzione del fatturato come previsto all’art. 4, comma 2;
b) a € 50.000,00 per singola impresa richiedente; per le imprese in possesso del rating di legalità, l’importo massimo del contributo concedibile è elevato a € 75.000,00.
3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo e nel rispetto dei limiti massimi di agevolazione di cui al comma 2, lettere a) e b), su richiesta dell’impresa interessata, il contributo è concesso dal Commissario ai sensi dell’art. 50 del citato Regolamento di esenzione. Per le suddette imprese sono ammissibili esclusivamente i costi dei danni subiti, quali disciplinati dalla presente ordinanza e come conseguenza diretta degli eventi sismici, valutati da un esperto indipendente, tramite perizia giurata e asseverata, o da un’impresa di assicurazione. I danni riconoscibili sono rappresentati esclusivamente dalla perdita di reddito, per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento sismico, dovuta alla sospensione totale o riduzione parziale dell’attività. La perdita di reddito è calcolata, per il suddetto periodo, sulla base dei dati finanziari – utile al lordo di interessi, imposte e tasse, costi di ammortamento e costi del lavoro – dell’impresa interessata, calcolati come media dei cinque anni precedenti, escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario. Il contributo concesso ai sensi dell’art. 50 del regolamento di esenzione non può superare il minor valore tra il contributo calcolato ai sensi del comma 2 del presente articolo e il contributo calcolato con le modalità di cui al presente comma, fermo restando il divieto di sovracompensazione del danno subito ed in alternativa ad ogni altra possibile misura finalizzata al ristoro dei danni subiti in conseguenza degli eventi sismici oggetto del presente provvedimento.
4. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998, le imprese interessate hanno diritto alle agevolazioni di cui al presente provvedimento esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il Commissario comunica, mediante avvisi pubblici, l’avvenuto
esaurimento delle risorse.

Articolo 6
Divieto di cumulo

1. Le agevolazioni di cui alla presente ordinanza non sono cumulabili con nessun’altra agevolazione pubblica concessa a fronte dei medesimi costi ammissibili di cui all’art. 4.

Articolo 7
Modalità di presentazione della domanda e procedure per la concessione del contributo

1. Ai fini della concessione del contributo di cui all’art. 5, commi 1 e 2, le imprese presentano la domanda al Commissario esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo:
cornrnricostruzioneischia@pec.it, indicando, obbligatoriamente nell’oggetto della PEC la seguente dicitura: “Articolo 36 decreto-legge n. 109/2018 – Domanda di concessione contributi finalizzati alla ripresa economica“.
2. Il modulo di domanda, redatto secondo gli scherni allegati alla presente ordinanza comprende una DSAN, vedi l’art. l lettera l), attestante il possesso dei requisiti di cui all’art.3, l’ammontare della riduzione del fatturato e l’importo dei costi di produzione a fronte dei quali è
richiesto il contributo. il mancato rispetto delle modalità di presentazione della domanda di contributo come indicato al presente comma, pregiudica l’ammissibilità della domanda stessa di contributo.
3. A valere sulla presente ordinanza, ciascuna impresa può presentare, entro i limiti di cui all’art. 5, una sola domanda di agevolazione riferita a una o più unità produttive ubicate nei territori di cui all’art. 3;
4. I contributi di cui alla presente ordinanza sono concessi sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall’art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998;
5. Le domande di contributo sono istruite dagli uffici del Commissario secondo l’ordine cronologico di presentazione. In caso di domande pervenute incomplete nei loro elementi essenziali, rileva per l’ordine cronologico di concessione, la data di completamento della documentazione richiesta dal Commissario all’ impresa, di cui al comma 2; ove si renda necessaria un’integrazione della domanda, il termine previsto dal presente comma è sospeso per il periodo compreso tra la richiesta di integrazioni ed il deposito delle stesse e, in ogni caso, per
un tempo non superiore a trenta giorni.
6. Nel caso in cui in sede di istruttoria siano ravvisati motivi di non ammissibilità o di esclusione delle domande presentate, le imprese ricevono dal Commissario formale comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.

Articolo 8
Termini per la presentazione della domanda

1. Le domande vengono presentate a partire dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sul sito web istituzionale del Commissario e nell’ Albo Pretorio dei Comuni dell’Isola d’Ischia, preferibilmente entro il 30.06.2019.
2. Qualora le risorse finanziare non siano esaurite o in caso di nuove assegnazioni di fondi, il Commissario, con proprio provvedimento, potrà disporre la riapertura dei termini sopra indicati.

Articolo 9
Concessione del contributo

1. All’esito della procedura valutativa di cui all’art.7 conclusa con esito positivo, il Commissario procede tempestivamente all’adozione del provvedimento di concessione e alla relativa trasmissione all’ impresa beneficiaria.

Articolo 10
Erogazione del contributo

1. L’erogazione del contributo, nei limiti e nei termini di cui all’art. 5, commi 1 e 2, è erogato dal Commissario, nei tempi e nei modi di seguito indicati:
a) la prima quota, di importo massimo pari ai costi della produzione dichiarati in domanda e comunque non superiore al 70 per cento del contributo complessivamente concesso, è versata dal Commissario all’impresa beneficiaria, senza ulteriore richiesta, entro trenta giorni dalla data del provvedimento di concessione di cui all’art. 9;
b) la seconda quota, a saldo del contributo complessivamente concesso, è erogata dal Commissario all’impresa beneficiaria entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta da parte dall’impresa beneficiaria stessa.
2. La richiesta di erogazione della seconda quota di contributo è presentata dall’ impresa beneficiaria al Commissario entro sessanta giorni dall’approvazione del bilancio dell’esercizio 2019 o della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo;
3. Alla richiesta di erogazione l’impresa beneficiaria allega il bilancio approvato, qualora non ancora depositato presso il registro delle imprese;
4. Le imprese richiedenti non tenute al deposito del bilancio, allegano la dichiarazione dei redditi e l’eventuale ulteriore documentazione richiesta dal Commissario con proprio provvedimento;
5. Il Commissario, ai fini dell’erogazione della seconda quota di contributo, verifica il permanere dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 3, effettua l’istruttoria della richiesta di erogazione e accerta l’importo dei costi della produzione effettivamente sostenuti dall’ impresa
beneficiaria negli esercizi 2018 e 2019;
6. In caso di esito positivo dell’attività istruttoria, tenuto conto di quanto previsto all’art. 5, il Commissario provvede, nei limiti di importo del contributo concesso, all’ eventuale rideterminazione del contributo concedibile e all’erogazione all’impresa beneficiaria delle
somme dovute;
7. Ai fini dell’ erogazione del contributo, il Commissario provvede ad accertare la regolarità contributiva dell’impresa beneficiaria mediante l’acquisizione del DURC e ad espletare le verifiche di cui all’art. 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40.
8. La richiesta per l’erogazione del contributo a saldo deve essere inoltrata esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: commricostruzioneischia@pec.it indicando, obbligatoriamente, nell’oggetto della PEC la seguente dicitura: “Articolo 36 decreto-legge n. 109/2018- “Richiesta di erogazione contributo a saldo dei contributi finalizzati alla ripresa“.

Articolo 11
Controlli, ispezioni e rapporti annuali

1. In ogni fase del procedimento, il Commissario può effettuare o disporre, anche a campione, appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione e al mantenimento delle agevolazioni secondo le modalità ed entro i limiti previsti dalla presente ordinanza. Le modalità di estrazione del campione, dei controlli e delle ispezioni e i contenuti delle verifiche sono stabiliti dal Commissario con propri provvedimenti, in conformità a quanto disposto dall’art. 8 del decreto legislativo n. 123/98;
2. Le imprese beneficiarie sono tenute a comunicare tempestivamente al Commissario l’eventuale perdita, successivamente al provvedimento di concessione, dei requisiti di cui all’art. 3;

Articolo 12
Revoche

1. Il contributo concesso può essere revocato in tutto o in parte nel caso in cui:
a) venga accertato che l’impresa beneficiaria in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
b) venga accertata l’assenza, all’atto di presentazione della domanda di cui all’art. 7, dei requisiti di ammissibilità previsti all’ art. 3;
c) l’impresa beneficiaria cessi la propria attività pnma del 31 dicembre 2019 ovvero sia oggetto, nel medesimo periodo, di procedure concorsuali;
d) l’impresa beneficiaria non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all’art. 10;
e) emerga che l’impresa beneficiaria abbia fruito di altre agevolazioni a fronte dei medesimi costi di produzione.
2. I procedimenti di revoca, a seguito del verificarsi dei casi di cui al precedente comma 1, vengono avviati dal Commissario secondo quanto disposto dalla legge n. 241/90. Il Commissario provvede altresì alle azioni di recupero nei confronti delle imprese beneficiarie nelle modalità previste dall ‘art. 9, comma 5 del decreto legislativo n. 123/98.
3. In caso di revoca del contributo, l’impresa beneficiaria restituisce alla gestione commissariale, con versamento sulla contabilità speciale, l’importo revocato maggiorato del tasso d’interesse legale incrementato di cinque punti percentuali. Gli interessi sono calcolati dalla data di erogazione del contributo fino alla data dell’ effettivo versamento alla citata contabilità speciale delle somme erogate.

Articolo 13
Efficacia

1. La presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Regione Campania, al Dipartimento della Protezione Civile, alla Prefettura di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli e alle amministrazioni comunali dei Comuni
dell’ Isola d’Ischia;
2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web istituzionale del Commissario: www.commissarioricostruzioneischia.it e nell’ Albo Pretorio dei Comuni dell’Isola d’Ischia ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

 

Carlo Schilardi
Commissario straordinario del governo
per la ricostruzione del territorio dell’isola di Ischia

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

 

 

 

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