Ultimo aggiornamento: 5 Agosto 2019

Criteri e modalità di concessione del contributo per gli interventi di riparazione immediata di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo non classificati agibili, che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 21 agosto 2017.

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INDICE

Art. 1 – Ambito di applicazione
Art. 2 – Determinazione del contributo
Art. 3 – Contributo per le spese tecniche
Art. 4 – Incremento dei costi parametrici per particolari tipologie di edifici
Art. 5 – Pertinenze
Art. 6 – Interventi di riduzione della vulnerabilità
Art. 7 – Avvio dei lavori e concessione del contributo
Art. 8 – Erogazione del contributo
Art. 9 – Controlli 
Art. 10 –  Efficacia

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

ALLEGATO 3

Nota di precisazione relativa ai termini di presentazione delle istanze di contributo danni lievi

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELL’ISOLA D’ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell’Isola d’Ischia interessati dall’ evento sismico del 21 agosto 2017, Carlo Schilardi, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2018, ai sensi dell’ articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 2018 come da D.L. 109 del 28 settembre 2018
Visti gli artt. 18, comma 1 lettera b), 20, 21, 23 del D. L. n. 109 del 28 settembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 in pari data, convertito con modificazioni dalla L. n. 130 del 16 novembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018;
Vista l’ordinanza n. 2 del 6 dicembre 2018 che con la presente integralmente si richiama, ed in particolare quanto in essa riportato che, in merito a termini e modalità di richiesta di concessione dei contributi per detti interventi, fermo restando le disposizioni di cui all’art. 25 del medesimo Decreto, rinvia a quanto stabilito dall’ art. 21 del D. L. n. 109 del 28 settembre 2018, nonché l’art. 8 che rinvia a successiva ordinanza la regolamentazione ed i criteri di modalità di concessione dei contributi;
Considerato che il sisma del 21 agosto 2017 ha arrecato danni al patrimonio edilizio abitativo nonché produttivo dei comuni dell’isola interessati, rendendo necessaria l’attivazione della procedura per le verifiche di agibilità degli immobili danneggiati, con utilizzo della scheda AeDES, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, pervenendo alla definizione di un esito di agibilità/non agibilità differenziato dalla lettera A alla lettera F;
Considerato che gli esiti della scheda AeDES prevedono una classificazione di agibilità corrispondente ai livelli di danno di diversificata entità ed estensione, per cui risulta necessario operare, ai sensi dell’art. 20, comma 1 e dell’ art. 18, comma 2, del D. L. n. 109/2018, una graduazione degli interventi di riparazione e recupero, definendo prioritariamente una procedura destinata a quegli interventi di riparazione che possono essere eseguiti con maggiore rapidità, riguardanti i c.d. “danni lievi”, in modo da agevolare il rientro dei cittadini nelle proprie abitazioni e la ripresa delle attività economiche danneggiate;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla rapida esecuzione degli interventi di riparazione delle abitazioni ed attività produttive che sono state oggetto di ordinanza di inagibilità temporanea a fronte di danni lievi e comunque di non rilevante entità attestati dalle schede AeDES, o da ordinanza di sgombero, con riserva disciplinare con successive ordinanze gli ulteriori e più complessi interventi di ricostruzione e riparazione e l’accesso ai contributi;
Ritenuto che gli interventi vanno effettuati nel rispetto delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018;
Ritenuta la urgente necessità, al fine di rendere operativa la disciplina degli interventi immediati di cui alle disposizioni innanzi citate, di determinare i criteri e parametri per la individuazione dei costi ammissibili a contributo e la consequenziale determinazione dei contributi concedibili, in relazione alle diverse tipologie di edifici che possono essere interessati dagli interventi in questione e di adottare disposizioni volte a indirizzare sia l’attività dei soggetti privati che hanno avviato gli interventi immediati di riparazione e intendono chiedere il relativo contributo, sia le valutazioni dei Comuni in sede di esame delle domande medesime ai sensi dell’articolo 24, commi 3 e 4, del medesimo decreto legge n. 109 del 2018;
Visto che questo Commissario, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. L. n. 109/2018 e s.m.i., si avvale della “Struttura di missione” istituita dal Ministero dell’Interno, di cui all’art. 30 del D. L. n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 229 del 15 dicembre 2016 e s.m.i., per le opportune verifiche antimafia relative agli operatori economici interessati, anche ai fini dell’ esecuzione degli interventi di cui alla presente ordinanza;
Vista la nota prot. 165/CS/Ischia del 21/11/2018 con cui, ai sensi e ai fini di cui all’art. 18, comma 3) del D. L. n. 109/2018, è stato comunicato al Presidente della Regione Campania lo schema dell’ ordinanza n. 2, oggetto di riscontro con nota prot. 2018-2801O/U.D.C.P./GAB/CG del 27111/2018 e la comunicazione prot. n. 398/CS/Ischia del 4/2/2019 con cui è stato successivamente trasmesso lo schema della presente ordinanza di natura puramente esecutiva;
Sentite ed informate le Amministrazioni interessate e in particolare i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno nell’incontro tenutosi presso gli Uffici della struttura commissariale in Napoli il 06/02/2019; Preso atto che gli esperti a servizio di questo Commissariato, nominati a termini dell’art. 31, comma 2) del D.L. n. 109/2018, nella seduta del 12/02/2019 hanno positivamente esaminato la presente ordinanza esecutiva;

DISPONE

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano nei comuni di cui all’art. 17 comma 1 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Le stesse definiscono i criteri e parametri per la determinazione dei costi ammissibili a contributo e la successiva quantificazione dei contributi concedibili per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale di edifici che hanno riportato danni lievi a norma dell’art. 23 del decreto legge n. 109 del 2018 e dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 2 del 6 dicembre 2018.
2. Agli effetti della presente ordinanza, oltre a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 3, dell’ordinanza commissariale n. 2 del 2018:
a) per “superficie complessiva” si intende la superficie utile netta dell’unità immobiliare destinata ad abitazione o ad attività produttiva comprensiva della superficie netta di logge e balconi, a cui si aggiungono le superfici nette delle pertinenze e degli spazi accessori ubicati nello stesso edificio, come di seguito definite, e la quota parte delle superfici nette delle parti comuni dell’ edificio di spettanza della singola unità immobiliare;
b) per “superficie utile netta” si intende la superficie dell’unità immobiliare calcolata al netto di murature interne ed esterne e sguinci di vani di porte e finestre;
c) per ”pertinenze” si intendono gli spazi interni ed esterni all’edificio che, ancorché individuati con autonomi dati catastali, svolgono funzioni complementari a quella abitativa o produttiva quali garage, fondi, cantine, magazzini e soffitte accessibili e praticabili limitatamente alla parte avente altezza maggiore di m. 1,80, nonché i locali interni all’edificio di uso comune, quali androni d’ingresso, centrali tecnologiche, locali pluriuso, compresi quelli destinati al collegamento verticale (vani ascensori, scale e relativi pianerottoli) la cui superficie viene però calcolata una sola volta come proiezione sul piano orizzontale.

Articolo 2
Determinazione del contributo

1. Per l’esecuzione degli interventi di cui all’art. l, comma l, il contributo è determinato sulla base del confronto tra costo dell’intervento e costo convenzionale, secondo i parametri indicati nell’ Allegato 1 alla presente ordinanza, in relazione alle diverse tipologie degli edifici interessati dagli interventi.
2. Ai fini della determinazione del contributo, il costo dell’intervento comprende le spese per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, per la riparazione dei danni e per il rafforzamento locale secondo quanto indicato all’art. 6, ivi comprese le eventuali indagini e le prove di laboratorio sui materiali che compongono la struttura, ritenuti strettamente necessari, oltre alle spese tecniche e, nei limiti di quanto indicato nell’ Allegato 2, eventuali compensi dell’amministratore di condominio relativi alla gestione degli interventi unitari.
3. Ai sensi dell’art. 20, comma 2, del decreto legge n. 109 del 2018, il contributo è pari al 100% del costo ammissibile per ciascuna unità immobiliare e per le relative pertinenze interne. L’entità del contributo per l’edificio oggetto di intervento unitario è pari alla somma dei contributi spettanti alle singole unità immobiliari ed alle relative pertinenze.
4. Per gli edifici di cui ai punti 1 e 2 dell’Allegato 1, i contributi sono destinati per almeno il 50% all’eventuale pronto intervento e messa in sicurezza (quali ad esempio puntellature, cerchiature ed altre opere provvisionali), anche se già eseguiti e quietanzati, alla riparazione dei danni, al rafforzamento locale con la riduzione delle principali vulnerabilità secondo quanto disposto all’art. 5 e, per la restante parte, alle opere di finitura strettamente connesse. Solo in presenza di una quota residua dei contributi destinati alle opere di finitura strettamente connesse sono ammissibili al finanziamento interventi di efficientamento energetico ulteriori rispetto a quelli obbligatori per legge.

Articolo 3
Contributo per le spese tecniche

1. Le percentuali indicate al comma 3 dell’articolo 30 del decreto legge n. 109 del 2018 costituiscono il valore massimo del contributo erogato per le spese tecniche dal Commissario Straordinario.

Articolo 4
Incremento dei costi parametrici per particolari tipologie di edifici

1. Ai fini della determinazione del contributo di cui al precedente articolo 2, i costi parametrici, come definiti sulla base dell’ Allegato 1 alla presente ordinanza, sono incrementati:
a) del 20% per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del d.lgs. n. 42 del 2004 e s.m.i.;
b) del 10% per gli edifici vincolati ai sensi dell’articolo 136 e dell’articolo 142 del medesimo d.lgs. n. 42 del 2004 e s.m.i.;
c) del 10% per gli edifici ubicati in cantieri disagiati la cui distanza da altri edifici, su almeno due lati, sia inferiore a mt. 2,50 e che pertanto siano di difficile accessibilità.
2. Nel caso di edifici a destinazione prevalentemente produttiva i costi parametrici di cui al capoverso 3 dell’ Allegato 1 sono aumentati del 10% qualora l’altezza sotto le travi sia superiore a m. 4,00.
3. Gli incrementi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non sono cumulabili.

Articolo 5
Pertinenze

2. Sono ammesse a contributo anche le pertinenze interne all’edifico nonché quelle esterne all’edificio danneggiate con lo stesso livello di danno ed oggetto di ordinanza di inagibilità, nel limite del 70% della loro superficie. In tal caso il 70% della superficie utile netta della pertinenza esterna si somma a quella dell’abitazione per concorrere alla determinazione del costo convenzionale massimo da
comparare col costo dell’intervento dell’unità immobiliare e delle sue pertinenze. Il contributo può essere riconosciuto anche in presenza di più pertinenze esterne, fermo restando il limite massimo complessivo del 70% della superficie utile dell’abitazione o dell’unità immobiliare destinata ad attività produttiva.

Articolo 6
Interventi di riduzione della vulnerabilità

1. Ai fini della presente ordinanza sono ammessi a contributo gli interventi di rafforzamento sismico locale conformi al p.to 8.4.1 delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministrodelle infrastrutture 17 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018.
2. Agli interventi di cui al presente articolo si applica la disposizione di cui all’articolo 2, comma 4, della presente ordinanza.

Articolo 7
Avvio dci lavori c concessione del contributo

1. La comunicazione di inizio lavori presentata a norma dell’art. 2 dell’ordinanza commissariale n. 2 del 6 dicembre 2018 costituisce comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 23 ,comma 4, del decreto legge n. 109 del 2018, anche in deroga all’art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In particolare, con la perizia ivi allegata si assevera che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici e al regolamento edilizio, e sono eseguiti nel rispetto della normativa in materia sismica per gli interventi di rafforzamento locale di cui al punto 8.4.1 delle NTC 18 e della normativa sull’efficientamento energetico nell’edilizia.
2. La comunicazione di inizio lavori e tutte le istanze inerenti e conseguenti sono inviate al Comune a mezzo PEC o con deposito al Protocollo, utilizzando l’apposito modulo di cui all’Allegato 3 alla presente ordinanza.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’avvio dei lavori e comunque entro il 31 luglio 2019, gli interessati devono presentare al Comune la domanda di concessione del contributo corredata dalla documentazione necessaria. Entro il medesimo termine del 31 luglio 2019, possono altresì presentare domanda di concessione del contributo, con le medesime modalità, anche i soggetti che non abbiano già comunicato l’avvio dei lavori. Si ritiene utile riportare in dettaglio quanto previsto dall’ art. 2 dell’ Ordinanza n.2 del 06 Dicembre
2018 che si ritrova in Appendice l al presente provvedimento.
4. Ricevuta la domanda di concessione del contributo, il Comune tempestivamente procede all’attività istruttoria verificando l’insussistenza di condizioni ostative all’intervento a norma dell’art. 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 200 l, n. 380.
5. Il Comune successivamente alla comunicazione delle determinazioni da esso assunte ai sensi del comma 4, ovvero allo scadere del termine entro il quale il Comune può esercitare i poteri inibitori sulla comunicazione di cui all’art. 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/200 l, provvede all’istruttoria sulla domanda di concessione del contributo presentata a norma dell’ articolo 4 dell’ordinanza n. 2 del 6 dicembre 2018 sulla base della documentazione presentata e, sulla base del costo ammissibile individuato dal tecnico incaricato ai sensi del comma l dell’art. 2 della presente ordinanza, determina il contributo concedibile. Il Commissario, ricevuto l’esito istruttorio con la determinazione del contributo dal Comune, si determina tempestivamente in ordine alla concessione del contributo ovvero al rigetto dell’istanza, informando ne il richiedente e il comune. In caso di accoglimento dell’istanza di contributo, il Comune provvede altresì a richiedere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e il codice CIG. Ove si renda necessaria un’integrazione della domanda, il termine previsto dal presente comma è sospeso per il periodo compreso tra la richiesta di integrazioni ed il deposito delle stesse e, in ogni caso, per un tempo non superiore a trenta giorni.
6. Il beneficiario del contributo segnala al Comune l’IBAN del conto corrente a lui intestato; i titolari di attività produttive comunicheranno l’apertura di un conto corrente dedicato al progetto, caratterizzato dal CUP che lo identifica, indicando l’ IBAN di detto conto. Tutte le transazioni finanziarie relative al progetto dovranno riportare il CUP per cui vengono effettuate riportando, nei bonifici in addebito, la causale del pagamento scelta tra quelle pubblicate su apposita sezione del sito del DIPE.

Articolo 8
Erogazione del contributo

1. Il contributo, nei limiti e nei termini di cui all’art. 25 comma 3 del decreto legge n. 109 del 2018, è erogato tramite il Comune al Beneficiario, con fondi resi disponibili dal Commissario, nei tempi e nei modi di seguito indicati:
a) il 50% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione al Comune dello stato di avanzamento dei lavori redatto, con riferimento agli artt. 13 e 14 comma l lett. d) del decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07/03/2018, dal direttore dei lavori utilizzando
il prezzario unico di cui all’articolo 2, comma 5, lettera b, dell’ordinanza n. 2 del 6 dicembre 2018, che attesti l’esecuzione di almeno il 50% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle eventuali imprese subappaltatrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo;
b) il 50% a saldo del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione al Comune del quadro economico a consuntivo dei lavori, redatto come alla lettera a) dal direttore dei lavori e approvato dal Comune. A tal fine il direttore dei lavori trasmette al Comune la seguente documentazione:
i. attestazione di regolare esecuzione dei lavori e del ripristino della sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari occupanti ovvero la ripresa delle attività produttive che ivi si svolgevano;
ii. consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi di cui alla precedente lettera a) con allegazione, nel caso delle varianti in corso d’opera, di un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori;
iii. rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi a mezzo fatture. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso dovranno essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo e per quelli relativi alle spese a carico
del richiedente;
IV. documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
V. dichiarazione a firma del legale rappresentante dell’impresa affidataria attestante il rispetto,nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni stato di avanzamento lavori,
con impegno a pagare i fornitori e le imprese subappaltatrici entro trenta giorni dal riconoscimento del saldo del contributo.
2. Al richiedente può essere riconosciuto, a sua richiesta, un anticipo fino al 20% più IVA dell’ importo ammesso a contributo alle seguenti condizioni:
a) che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo;
b) che sia stato stipulato, in data antecedente la presentazione della domanda di anticipo, il contratto con l’impresa affidataria dei lavori;
c) che vengano presentate fatture di importo pari all’anticipo richiesto, a cui va aggiunta l’IVA se non recuperabile.
3. Nell’ipotesi di cui al comma 2, la compensazione dell’eventuale anticipo percepito avverrà in sede di erogazione del saldo, come disciplinato al comma l, lettera b).
4. In sede di presentazione della domanda di contributo, il beneficiario può richiedere che, dopo l’emissione del decreto di concessione del contributo, venga erogato ai tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione un importo non superiore al 50% della quota della parte del contributo agli stessi destinato al fine di remunerare le attività svolte e fatturate. L’importo rimanente relativo alle spese per prestazioni professionali sarà proporzionalmente ripartito nei SAL nel rispetto delle percentuali previste al comma l. Il beneficiario può inoltre chiedere che siano integralmente rimborsate le spese ammissibili, sostenute e documentate mediante produzione di fatture, per indagini preliminari geo gnostiche e/o prove di laboratorio sui materiali affidate dal soggetto legittimato o dal progettista dallo stesso incaricato a imprese specializzate, purché queste risultino iscritte all’Anagrafe di cui all’art. 30 del decreto legge n. 189 del 2016 come indicato nell’art. 29 del decreto legge n. 109 del 2018.
5. Il Comune, all’ esito della dovuta istruttoria, trasmette al Commissario straordinario la determinazione controllata del contributo e ne certifica l’erogabilità ad ogni stato di avanzamento lavori e a consuntivo degli stessi, previa verifica, altresì, della regolarità contributiva tramite DURC.
6. Su richiesta del beneficiario, l’erogazione del contributo di cui al comma precedente può avvenire in un’unica soluzione a conclusione dei lavori, a seguito della presentazione della documentazione di cui al comma 1, lettera b).
7. Il contributo è erogato pel tramite del Comune direttamente al richiedente, sulla base delle percentuali indicate al precedente comma 1 e previa produzione dei documenti ivi indicati, oppure, a richiesta del beneficiario in un’ unica soluzione, a seguito della presentazione della
documentazione di cui al comma l, lettera b). Ad avvenuta erogazione il Comune dà comunicazione al Commissario allegando ordinativo di pagamento quietanzato fino alla concorrenza dell’importo liquidato su ogni singolo intervento.

Articolo 9
Controlli

1. I controlli a campione da parte del Provveditorato alle Opere Pubbliche della Campania, Molise, Puglia e Basilicata, di cui all’articolo 24, comma 5, del decreto legge n. 109 del 2018, successivamente all’erogazione dei contributi, sono condotte con le modalità stabilite con separata ordinanza del Commissario straordinario.

Articolo 10
Efficacia

1. La presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Protezione Civile, al Prefetto di Napoli, alla Presidenza della Regione Campania, alla Città Metropolitana di Napoli, alle amministrazioni comunali di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, al Provveditorato alle opere pubbliche della Campania, Molise, Puglia e Basilicata.
2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web, sito istituzionale del Commissario: www.commissarioricostruzioneischia.it e all’albo pretorio dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

 

 

Carlo Schilardi
Commissario straordinario del governo
per la ricostruzione del territorio dell’isola di Ischia

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

ALLEGATO 3

Nota di precisazione relativa ai termini di presentazione delle istanze di contributo danni lievi

 

 

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