Ultimo aggiornamento: 5 Ottobre 2020

Linee Guida sui Programmi Straordinari di Ricostruzione, indirizzi per la pianificazione e ulteriori disposizioni di accelerazione della ricostruzione privata

INDICE

CAPO I
Disposizioni in materia di pianificazione della ricostruzione
Art. 1 –Programmi Straordinari di Ricostruzione
Art. 2 –Proposta dei comuni per i Programmi Straordinari di Ricostruzione
Art. 3 – Procedura di approvazione dei P.S.R.
Art. 4 – I piani attuativi

CAPO II
Disposizioni in materia edilizia
Art. 5 Disciplina degli interventi conformi e delle deroghe

CAPO III
Disposizioni per l’accelerazione della ricostruzione privata
Art. 6 –Domanda di procedura semplificata per lo smaltimento dell’arretrato
Art. 7 –Le attività dei comuni per la ricostruzione
Art. 8 – Termini per la scadenza della manifestazione d’interesse ai sensi dell’ordinanza 5 ottobre 2018, n. 68
Art. 9 – Fondo per la redazione dei P.S.R. e delle attività di pianificazione
Art. 10 – Entrata in vigore ed efficacia

ALLEGATO 1: LINEE GUIDA

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico a far data dal 24 agosto 2016:

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2020 con il numero 295, con il quale l’On. Avv. Giovanni Legnini è stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Visto l’articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”, convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 2018, n.130;
Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, 229 (di seguito “decreto”);
Vista l’ordinanza n. 25/2017 intitolata “Criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”;
Vista l’ordinanza n. 39/2017 intitolata “Principi di indirizzo per la pianificazione attuativa connessa agli interventi di ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”;
Visto l’art. 3-bis, comma 1, del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, secondo cui “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni possono adottare, acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente di cui all’articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al medesimo decreto-legge maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, individuati con apposita ordinanza commissariale. I programmi di cui al primo periodo sono attuati nei limiti delle risorse a ciò destinate dalle predette regioni e tengono conto in ogni caso degli strumenti urbanistici attuativi predisposti ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ove adottati.”;
Visto altresì il comma 2 del medesimo art. 3-bis secondo cui “I programmi di cui al presente articolo, predisposti dal competente Ufficio speciale per la ricostruzione, autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza. Sono in ogni caso escluse dai programmi di cui al presente articolo le costruzioni interessate da interventi edilizi abusivi che non siano compresi nelle ipotesi di cui all’articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, 89, ovvero per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione. Resta ferma l’applicazione, in caso di sanatoria di eventuali difformità edilizie, del pagamento della sanzione di cui all’articolo 1-sexies, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.”;
Vista l’Ordinanza n. 101 del 30 aprile 2020 con cui sono stabiliti gli elenchi dei Comuni maggiormente colpiti dal sisma del 2016 e sono definiti i contenuti delle Linee guida;
Visto l’art. 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, di modifica del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2001, n. 380, ai sensi del quale “Nei comuni indicati negli allegati 1,  2  e  2-  bis gli interventi della ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti,  od  oggetto  di  ordinanza  di demolizione per pericolo di crollo, sono autorizzati ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156.”;
Considerata l’opportunità di definire principi e procedure per la predisposizione dei programmi straordinari da parte degli Uffici Speciali per la Ricostruzione nonché indirizzi unitari per i piani e gli strumenti comunali della ricostruzione, anche allo scopo di adeguare i programmi e gli strumenti urbanistici della ricostruzione alle leggi intervenute e ai principi di semplificazione;
Raggiunta l’intesa nella cabina di coordinamento del 20 agosto 2020;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;

DISPONE

CAPO I
Disposizioni in materia di pianificazione della ricostruzione

Art. 1
Programmi Straordinari di Ricostruzione

1. I Programmi Straordinari di Ricostruzione (di seguito, per brevità, anche P.S.R.) di cui all’art. 3- bis, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, 123, possono riguardare ciascuno dei Comuni o loro ambiti specifici, ovvero più Comuni in forma associata, tra quelli individuati nell’art. 1 dell’ordinanza 101/2020, e successive eventuali integrazioni.
2. I P.S.R. definiscono il quadro organico delle attività relative alla ricostruzione e contengono indirizzi, criteri, prescrizioni e ogni altro elemento ritenuto utile a favorire speditezza, efficacia e qualità della ricostruzione, tenuto conto delle peculiarità dei territori. Essi hanno natura programmatica ma possono contenere scelte aventi efficacia di variante urbanistica. Gli atti di pianificazione urbanistica comunque denominati fanno parte integrante e sostanziale dei P.S.R.
3. I Programmi Straordinari per la ricostruzione possono essere aggiornati periodicamente, con le stesse modalità disciplinate dalla presente ordinanza, in relazione alle mutate esigenze di interesse pubblico.
4. Le Linee Guida allegate alla presente Ordinanza contengono, in una visione unitaria dei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, principi e indirizzi comuni che possono essere liberamente assunti come quadro di riferimento per i P.S.R. e più in generale per le attività dei comuni finalizzate alla ricostruzione

Art. 2
Proposta dei comuni per i Programmi Straordinari di Ricostruzione

1. Allo scopo di promuovere una ricostruzione integrata e sostenibile, i Comuni individuati nell’art. 1 dell’Ordinanza 101/2020, e successive eventuali integrazioni, sulla base dei principali elementi storici, culturali, ambientali ed economici del territorio e dello stato dei luoghi, adottano, in via facoltativa, una delibera del Consiglio Comunale che costituisce proposta di Programma Straordinario di Ricostruzione ai sensi dell’art. 3-bis del decreto legge 24 ottobre 2019, 123, contenente:
a) una verifica dell’adeguatezza della strumentazione urbanistica vigente e in via di adozione, anche ai fini dell’indicazione di eventuali varianti necessarie, in particolare per le delocalizzazioni, le nuove destinazioni urbanistiche, le nuove costruzioni ed il recupero delle aree interessate dalle soluzioni abitative o altri insediamenti di emergenza;
b) l’individuazione delle opere pubbliche prioritarie in quanto rilevanti e urgenti per il corretto assetto e la protezione del territorio o del contesto urbano, quali, a titolo di esempio, opere di messa in sicurezza, strutture e infrastrutture strategiche, sottoservizi, e ogni opera o intervento il cui differimento limita o condiziona il corretto e spedito procedere delle attività di ricostruzione;
c) indirizzi e prescrizioni per la cantierizzazione, in coerenza con le Linee Guida allegate alla presente ordinanza;
d) l’indicazione degli edifici o aggregati da delocalizzare per ragioni di sicurezza e/o di miglioramento della qualità urbana;
e) ogni altro elemento o indirizzo utile o opportuno ai fini della

2. I P.S.R. possono, facoltativamente e non obbligatoriamente, contenere:
a) l’identificazione degli aggregati strutturali, nonché, ove necessario, la definizione di criteri per la risoluzione di casi di inerzia e/o frammentazione della proprietà;
b) indirizzi e/o disposizioni regolamentari, comunque denominati, per gli interventi sul patrimonio edilizio storico e la qualità architettonica, in coerenza con le Linee Guida allegate alla presente ordinanza;
c) indirizzi per l’accessibilità urbana e la mobilità, e in generale tutti gli strumenti utili a garantire qualità, efficacia e innovazione del processo di ricostruzione;
d) l’indicazione delle priorità della ricostruzione di edifici e spazi pubblici e di edifici privati per motivi di rilevanza strategica o identitaria per la comunità o di funzionalità del contesto cui appartengono;
e) l’indicazione di eventuali opere nuove, opere e servizi ambientali e di efficientamento energetico;
f) l’indicazione di eventuali aree esterne alle perimetrazioni meritevoli di interventi di rigenerazione urbana, ivi comprese le aree utilizzate per le localizzazioni di

In fase di prima applicazione, il competente Ufficio Speciale per la Ricostruzione, su proposta del Comune, ha facoltà di adottare un P.S.R. con i contenuti minimi ritenuti opportuni ai fini delle specifiche esigenze della ricostruzione. I P.S.R. sono aggiornabili periodicamente nelle stesse forme e procedure previste dalla presente ordinanza.

3. Nella delibera consiliare di cui al comma 1, i Comuni possono prendere in considerazione, in alternativa alla ricostruzione privata, la modalità di intervento della ricostruzione pubblica dei centri storici maggiormente colpiti, ai sensi dell’art. 11 del decreto-legge 16 luglio 2020, 76, attraverso un piano/programma di iniziativa pubblica e l’affidamento dei lavori di ricostruzione tramite procedure ad evidenza pubblica, in uno o più lotti, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida allegate alla presente Ordinanza. Il piano/programma, proposto con delibera consiliare e approvato con ordinanza, è predisposto con l’ausilio tecnico e finanziario del competente Ufficio Speciale per la Ricostruzione e può essere attuato con i poteri di accelerazione e di deroga riconosciuti dalla legge al Commissario straordinario.

4. Nella medesima delibera consiliare, i Comuni possono, altresì, prendere in considerazione, ai fini della ricostruzione, lo strumento del concorso di progettazione, ai sensi degli artt. 152 e ss. del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto idee per la ricostruzione pubblica e/o privata e l’affidamento ai vincitori della progettazione definitiva ed esecutiva nonché della direzione dei lavori delle opere pubbliche e dei servizi pubblici comunali, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida allegate alla presente Ordinanza.

5. Anche su impulso delle Regioni, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione, con l’accordo dei Comuni interessati, possono proporre Programmi Straordinari di Ricostruzione riguardanti progetti e azioni di livello intercomunale, quali la localizzazione di un nuovo plesso scolastico, viabilità, progetti per l’attrattività turistica e la valorizzazione dei territori naturali e ogni altro intervento relativo a opere, infrastrutture o servizi di carattere sovracomunale in grado di contribuire al rilancio dei territori anche attraverso nuovi modelli di soft economy

6. Nell’elaborazione della proposta di P.S.R. di cui al comma 1, i Comuni adottano le opportune forme di partecipazione delle comunità, oltre a quelle già previste dalla legge 241/1990 e dall’Ordinanza 36/2017, anche attraverso l’udienza pubblica, in coerenza con le Linee Guida allegate alla presente ordinanza.

7. I P.S.R. recepiscono gli studi di microzonazione sismica e i successivi approfondimenti di cui al comma 6 dell’art. 7 della presente ordinanza

Art. 3
Procedura di approvazione dei P.S.R.

1. I P.S.R. sono redatti dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, in collaborazione con i Comuni, ed approvati con decreto del Vice-Commissario per la ricostruzione, acquisito il parere della Conferenza permanente di cui all’art. 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, 189.
2. L’eventuale proposta di Programma Straordinario di Ricostruzione, di cui al precedente articolo, è formulata con delibera consiliare ai sensi dell’art. 2, comma 1 ed è inviata agli Uffici Speciali per la Ricostruzione che, previa istruttoria ed eventuale integrazione, procedono alla predisposizione definitiva ai fini dell’approvazione con le modalità individuate nel precedente comma.

Art. 4
I piani attuativi

1. I piani attuativi previsti all’art. 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, 189, sono facoltativi.
2.
I piani attuativi in via di adozione si adeguano ai principi della presente ordinanza e del decreto- legge 17 luglio 2020, 76, come convertito, con particolare riferimento:
a) al regime degli interventi diretti conformi al preesistente di cui all’art. 5, comma 2, della presente ordinanza;
b) al regime dei titoli edilizi ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 5, della presente ordinanza
3. I piani attuativi disciplinano in particolare:
a) la delocalizzazione di insiemi di edifici o porzioni di tessuto urbano per motivi di sicurezza, con le relative opere di urbanizzazione e i servizi, le nuove destinazioni urbanistiche, le nuove costruzioni, il recupero delle aree interessate dalle soluzioni abitative o altri insediamenti di emergenza e altre varianti necessarie;
b) eventuali prescrizioni o indicazioni di carattere costruttivo, tipologico, morfologico, architettonico per gli interventi sul patrimonio edilizio storico;
c) opere e infrastrutture pubbliche ricomprese nel perimetro del piano;
d)
nell’ambito dell’impianto urbano preesistente: creazione spazi pubblici, individuazione di spazi aperti o vie d’accesso prioritarie a scopo di sicurezza, altre azioni di riqualificazione o rigenerazione urbana non attuabili in conformità col preesistente, tenendo conto delle Linee guida allegate alla presente ordinanza;
4. Nei Comuni individuati nell’art. 1 dell’ordinanza 101/2020, e successive eventuali integrazioni, i piani attuativi approvati concorrono e fanno parte integrante del Programma Straordinario di Ricostruzione
5. I piani attuativi non sono soggetti a V.a.s. o a verifica di assoggettabilità, a meno che non ricorrano contemporaneamente le tre condizioni poste dall’art. 11, comma 2, del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189 come modificato ai sensi dell’art. 9, del decreto legge 29 maggio 2018, n. 55;
6. La Struttura Commissariale cura il monitoraggio e assicura la coerenza degli strumenti della programmazione e pianificazione con gli indirizzi e i contenuti della presente ordinanza al fine di garantirne l’efficace attuazione e la qualità urbanistica ed edilizia della ricostruzione

CAPO II
Disposizioni in materia edilizia

Art. 5
Disciplina degli interventi conformi e delle deroghe

1. Gli interventi di ricostruzione privata sui singoli edifici sono immediatamente attuabili e non sono condizionati dalla previa approvazione dei piani attuativi, o comunque denominati, salvo i casi di delocalizzazione che richiedono varianti urbanistiche o la preventiva definizione di aggregati strutturali, ove non presenti nella domanda
2. Ai sensi dell’art. 3-bis, d.lgs 24 ottobre 2019, 123 e dell’art.10, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, in tutti i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono autorizzati e immediatamente attuabili anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria, di sicurezza e per l’accessibilità. Ai fini di quanto sopra, per ingombro planivolumetrico è da intendersi il profilo di massimo ingombro individuato dalle congiungenti dei punti estremi dell’edificio o aggregato, entro il quale sono possibili modifiche della sagoma senza incremento di volumetria.
3. Agli interventi di cui al comma 2, trattandosi di ricostruzione conforme a quanto già legittimamente esistente, non si applicano tutte le prescrizioni dei piani urbanistici, degli strumenti comunali e della pianificazione territoriale, riguardanti nuovi interventi e costruzioni edilizie, in materia di altezza, distanze, indici di edificabilità, parametri edilizi e urbanistici, vincoli di qualsivoglia natura, salvo il rispetto di quelli previsti dal Testo unico dell’edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 per gli interventi sugli immobili esistenti.
4. Tutti gli interventi conformi ai volumi preesistenti, nei limiti di cui all’art. 3-bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, 123, anche per le ristrutturazioni con totale demolizione nei centri storici e nelle aree interessate da vincolo paesaggistico, sono realizzati attraverso la S.c.i.a. edilizia. Le ristrutturazioni difformi, ossia eccedenti le variazioni ammesse, sono assoggettate a permesso di costruire, che dovrà valutare il miglioramento della qualità architettonica nel contesto urbano in cui si colloca.
5. Gli interventi riguardanti nuove costruzioni, delocalizzazioni o che determinano aumenti di volumetrie rispetto a quelle preesistenti, salvo che per ragioni di efficientamento energico e sismico, sono attuati previo rilascio di permesso di costruire. Tali interventi possono essere realizzati anche in deroga ai parametri urbanistici vigenti sulla base di previsioni di un atto di variante urbanistica
6. Il professionista, che assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell’art. 29 comma 3, del DPR 380 del 2001, assevera e attesta sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’Ordinanza 100/2020 e dell’art. 10, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, 76, la conformità urbanistica ed edilizia degli interventi di cui al presente articolo.
7. Gli interventi edilizi attuati nei limiti dell’art. 3-bis del decreto legge 123/2019 non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con d.lgs. 22 gennaio 2004, 42 e del D.P.R. 31 dicembre 2017, n. 31, nonché dell’art. 8 dell’ordinanza 100/2020.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle costruzioni interessate da interventi edilizi abusivi gravi, che non siano compresi nelle ipotesi di cui all’articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ovvero per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione. Resta ferma l’applicazione, in caso di sanatoria di eventuali difformità edilizie, del pagamento della sanzione di cui all’articolo 1-sexies, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.
9. Per gli interventi di nuova costruzione, le ristrutturazioni con aumenti di volumetrie e le delocalizzazioni di edifici, i comuni possono stabilire, con propri strumenti di programmazione e pianificazione e nei modi previsti dalle leggi, deroghe o prescrizioni diverse da quelle attualmente in vigore.

CAPO III
Disposizioni per l’accelerazione della ricostruzione privata

Art. 6
Domanda di procedura semplificata per lo smaltimento dell’arretrato

1. Al fine di semplificare le procedure di rilascio del contributo e dei titoli edilizi, favorendo la procedura accelerata prevista dall’ordinanza 100/2020, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione trasmettono ai professionisti delegati dai titolari degli interventi, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, su modello predisposto da approvare con successivo decreto commissariale, una proposta di adesione al regime semplificato di cui all’ordinanza 100/2020, con riferimento alle domande già presentate. Tale procedura si applica anche alle domande di permesso di costruire fermi restando i differenti effetti previsti dalla legge
2. Entro 60 giorni dal ricevimento della proposta di adesione di cui sopra, il professionista sottoscrive e restituisce al competente Ufficio Speciale per la Ricostruzione, e al committente per conoscenza, il modello predisposto di cui al comma 1 in cui attesta di aderire al regime semplificato oppure, motivatamente, di procedere ai sensi della disciplina previgente
3. In caso di adesione al regime semplificato, il professionista attesta, sul modello predisposto di cui sopra, lo stato legittimo dell’immobile su cui si interviene, ai sensi dell’art. 10, comma 6, del decreto legge 16 luglio 2020, n.76, e la congruità del contributo richiesto, ai sensi dell’art. 6 dell’ordinanza 100/2020.
4. L’attestazione di adesione al regime semplificato determina l’esame delle domande presentate anteriormente all’entrata in vigore della presente ordinanza sulla base della disciplina stabilita dall‘ordinanza 100/2020, per quanto concerne i contenuti, il procedimento, le verifiche, i termini.
5. L’adesione alla procedura semplificata con i relativi allegati, come definita con decreto commissariale, verrà considerata come nuova domanda, con la conseguente applicazione delle tariffe di cui all’art. 57 del decreto legge 14 agosto 2020, 104.
6. Gli Uffici speciali per la ricostruzione adottano le opportune misure organizzative necessarie per l’esame con priorità delle domande con procedura semplificata
7. Decorso il termine di 60 giorni dalla trasmissione della richiesta via pec, la totale omissione di una risposta alla richiesta di integrazione da parte del professionista è segnalata dall’Ufficio speciale competente al titolare dell’intervento e all’ordine professionale di appartenenza

Art. 7
Le attività dei comuni per la ricostruzione

1. Ai sensi della presente ordinanza, e delle leggi in essa richiamate, i comuni individuati nell’art. 1 dell’Ordinanza 101/2020, e successive eventuali integrazioni:

a) autorizzano con S.c.i.a. gli interventi edilizi conformi ai sensi dell’art. 5, comma 2 della presente ordinanza, senza necessità di preventiva approvazione di piani urbanistici o programmi comunque denominati, salvi i casi di delocalizzazione che richiedono varianti urbanistiche o la preventiva definizione degli aggregati strutturali ove non inclusi nella domanda;
b) possono dotarsi, con il P.S.R., di uno strumento integrato di programmazione e gestione del processo della ricostruzione procedendo ai sensi degli artt. 2 e 3 della presente ordinanza;
c) ridefiniscono, ai sensi dell’art. 4 della presente ordinanza, le previsioni dei piani attuativi o comunque denominati, eventualmente in via di predisposizione, considerato lo stato di avanzamento della progettazione, sulla base delle disposizioni della presente ordinanza e delle norme di legge in essa richiamate, riconducendoli ai casi di delocalizzazioni, nuove costruzioni non preesistenti, nuova destinazione urbanistica o recupero di aree occupate da insediamenti di emergenza, e altri casi in cui, facoltativamente, è ritenuta utile la variante urbanistica;
d) valutano, in alternativa alla variante urbanistica, nei casi in cui l’interesse pubblico cui è sotteso l’intervento può essere soddisfatto con modalità semplificata (delocalizzazione di singoli immobili, realizzazione di opere di urbanizzazione o di servizi) il ricorso allo strumento del permesso di costruire convenzionato.
2. I comuni non compresi nell’elenco di cui sopra si attengono agli stessi principi di cui alle lett. a), c) e d) del precedente comma 1 e della presente ordinanza, anche nel caso di avvenuto conferimento dell’incarico per la redazione di un piano attuativo, allo scopo di uniformarsi al principio dell’unicità dello strumento della ricostruzione
3. La conformità urbanistica è attestata dal professionista abilitato ai sensi dell’art. 10, comma 6, del decreto legge 16 luglio 2020, 76. Gli uffici comunali non possono rifiutare l’attestazione di assenza di procedure sanzionatorie o di condono formalmente pendenti sull’edificio oggetto dell’intervento. In assenza di riscontro, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda presentata dal professionista, si forma il silenzio assenso ai sensi dell’art. 4 dell’ordinanza 100/2020.
4. Nel caso di abusi edilizi lievi, commessi anteriormente alla data del 24 agosto 2016, per interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 22 del Testo unico dell’edilizia, si applica la sanatoria prevista dall’art.1 sexies, comma 1, del decreto legge 29 maggio 2018, n.55, come convertito nella legge 24 luglio 2018, n.89. Al fine di favorire la semplificazione nel rispetto dei principi di legge, si applica di regola la sanzione di euro 516,00, che è raddoppiata per i casi di ristrutturazione edilizia e nei casi in cui risulti complessa o impossibile la stima dell’aumento di valore dell’immobile valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente all’abuso.
5. Per le domande di S.c.i.a. e di C.i.l.a. edilizia presentate in data antecedente all’entrata in vigore della presente ordinanza, ed integrate dal professionista ai sensi dell’art. 6 della stessa, i comuni applicano il precedente comma 4.
6. I comuni procedono agli approfondimenti sulle aree in dissesto a pericolosità elevata o molto elevata necessari alle attività di pianificazione e programmazione di cui alla presente ordinanza.
Con decreto del Commissario Straordinario è istituito un gruppo di lavoro con funzioni di verifica e messa in coerenza degli esiti di tali approfondimenti.

Art. 8
Termini per la scadenza della manifestazione d’interesse ai sensi dell’ordinanza 5 ottobre 2018, n. 68

1. Il comma 1-bis dell’art. 3 dell’ordinanza 5 ottobre 2018, n. 68 recante “Misure per la delocalizzazione definitiva di immobili a uso agricolo e zootecnico distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 e per la ripresa delle relative attività”, è abrogato.

Art. 9
Fondo per la redazione dei P.S.R. e delle attività di pianificazione

1. Allo scopo di accelerare la definizione dei Programmi Straordinari per la Ricostruzione nonché, ove necessario, dei piani attuativi di cui all’art. 11, del decreto legge 17 ottobre 2016, 189 e gli approfondimenti sulle aree in dissesto a pericolosità elevata o molto elevata, è istituito, con decreto del Commissario Straordinario, un fondo fino a un importo massimo di € 5.000.000,00 a valere sui fondi della contabilità speciale di cui all’art. 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.
2. Con il decreto commissariale di cui al comma 1, che verrà emanato ad esito di una ricognizione, da effettuarsi da parte degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, sulle attività utili alla piena e spedita attuazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, saranno disciplinate le condizioni di accesso alle risorse di cui allo stesso comma 1 in favore degli Uffici Speciali della Ricostruzione e dei Comuni per finanziare i servizi tecnici e professionali necessari alla redazione dei piani, programmi, studi, analisi e indagini da parte di liberi professionisti, di società o enti privati e pubblici, università e centri di ricerca
3. Previa istruttoria da parte degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, il Commissario Straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per il conseguimento delle finalità di programmazione e pianificazione di cui alla presente

Art. 10
Entrata in vigore ed efficacia

1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed è pubblicata, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016
2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (sisma2016.gov.it).

Allegato: “LINEE GUIDA Principi e indirizzi per la redazione dei Programmi Straordinari di Ricostruzione e indirizzi comuni per la pianificazione”

 

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