Ultimo aggiornamento: 5 Ottobre 2020

Individuazione dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016 ai sensi dell’art. 3 bis del decreto legge 123 del 2016

INDICE

CAPO I
Disposizioni in materia di pianificazione della ricostruzione
Art. 1 – Elenco dei Comuni
Art. 2 – Termine per l’aggiornamento
Art. 3 – Delega per l’emanazione di linee guida
Art. 4 – Entrata in vigore ed efficacia

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2020 con il numero 295, con il quale l’On. Avv. Giovanni Legnini è stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Visto l’articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”, convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 2018, n.130;
Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (di seguito “decreto”);
Vista l’ordinanza n. 25/2017 “Criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”;
Vista l’ordinanza n. 39/2017 intitolata “Principi di indirizzo per la pianificazione attuativa connessa agli interventi di ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”;
Visto l’art. 3-bis, comma 1, del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, secondo cui “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni possono adottare, acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente di cui all’articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al medesimo decreto-legge maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, individuati con apposita ordinanza commissariale. I programmi di cui al primo periodo sono attuati nei limiti delle risorse a ciò destinate dalle predette regioni e tengono conto in ogni caso degli strumenti urbanistici attuativi predisposti ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ove adottati.”
Visto altresì il comma 2 del medesimo art. 3 secondo cui “I programmi di cui al presente articolo, predisposti dal competente Ufficio speciale per la ricostruzione, autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza. Sono in ogni caso escluse dai programmi di cui al presente articolo le costruzioni interessate da interventi edilizi abusivi che non siano compresi nelle ipotesi di cui all’articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ovvero per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione. Resta ferma l’applicazione, in caso di sanatoria di eventuali difformità edilizie, del pagamento della sanzione di cui all’articolo 1-sexies, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.”;
Ritenuta l’urgenza di provvedere all’identificazione dei Comuni maggiormente colpiti dal sisma del 2016 sulla base delle indicazioni provenienti dalle Regioni al fine di accelerare l’adozione dei programmi straordinari di ricostruzione per la ricostruzione privata e gli effetti giuridici da essa derivanti ai fini della semplificazione della ricostruzione privata ai sensi dell’art. 3-bis, comma 2;
Vista la nota del Commissario Straordinario in data 10.04.2020 indirizzata ai Vice Commissari e ai Direttori degli USR con la quale sono state richieste indicazioni sul primo elenco dei comuni da ricomprendere tra quelli previsti all’art. 3 bis;
Viste le note motivate con le quali le Regioni hanno comunicato i Comuni maggiormente colpiti dal sisma del 2016, ai sensi dell’art. 3-bis del decreto legge 123 del 2016:
–  nota del Vice Commissario – Presidente della Regione Abruzzo acquisita al protocollo con il numero CGRTS 0009732 del 29/04/2020;
–  nota del Vice Commissario – Presidente della Regione Lazio acquisita al protocollo con il numero CGRTS 8796 del 22/04/2020,
–  note del Vice Commissario – Presidente della Regione Marche acquisite al protocollo con il numero CGRTS 8158 del 17/04/2020 e con il numero CGRTS 0009735 del 29/04/2020;
–  nota del Vice Commissario – Presidente della Regione Umbria acquisita al protocollo con il numero CGRTS 8700 del 22/04/2020;
Preso atto della volontà della Regione Umbria espressa nel corso della Cabina di coordinamento del 30 aprile 2020 di volersi riservare l’integrazione dell’elenco dei Comuni con il provvedimento di cui all’art. 2 della presente ordinanza;
Considerata altresì l’opportunità di definire indirizzi e criteri per la predisposizione dei programmi straordinari da parte degli Uffici Speciali per la Ricostruzione;
Ritenuto inoltre che, in considerazione dell’urgenza di provvedere e della necessità di ulteriori istruttori, risulti opportuno prevedere la possibilità di successivi aggiornamenti dell’elenco;
Raggiunta l’intesa nella cabina di coordinamento del 30 aprile 2020;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;

DISPONE

Art. 1
Elenco dei Comuni

1. I Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016 sono i seguenti:
–  Abruzzo: Campotosto, Capitignano, Valle Castellana, Cortino, Montereale, Torricella Sicura;
–  Lazio: Amatrice, Accumoli, Leonessa, Cittareale, Posta, Borbona;
–  Marche: Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Fiastra, Gagliole, Gualdo, Monte Cavallo, Muccia, Pieve Torina, Pioraco, San Ginesio, San Severino Marche, Sarnano, Serrapetrona, Tolentino, Valfornace, Visso, Ussita, Amandola, Montefortino, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Force, Montemonaco, Montegallo;
–  Umbria: Norcia, Cascia, Preci.

2. L’ individuazione dei comuni di cui al comma 1 tiene conto delle indicazioni e delle motivazioni contenute nelle note degli Uffici Speciali per la ricostruzione ed in particolare del grado di distruzione causato dal sisma ricavato dalle schede Aedes e dagli immobili classificati E, dall’intensità macro-sismica e dalla distanza dall’epicentro, dal numero degli sfollati, delle soluzioni abitative provvisorie e dei contributi di autonoma sistemazione, nonché dal numero delle attività produttive da delocalizzare e dal grado di distruzione delle scuole e delle opere pubbliche.

Art. 2
Termine per l’aggiornamento

1. Il Commissario Straordinario, con successive ordinanze, potrà disporre l’estensione del numero dei Comuni, o porzioni di Comuni, di cui all’art. 1 sulla base di ulteriori attività istruttorie, da svolgersi anche utilizzando gli Uffici Speciali della Ricostruzione, basate sugli stessi criteri di cui all’art. 1 e di eventuali altri criteri utili ai fini dell’individuazione dei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 2016.

Art. 3
Delega per l’emanazione di linee guida

1.  I Programmi Straordinari di Ricostruzione, predisposti dal competente Ufficio Speciale per la Ricostruzione, anche su proposta dei Comuni, possono riguardare unitariamente tutti i comuni in ambito regionale o ciascuno dei comuni ricompresi negli elenchi di cui agli artt. 1 e 2 della presente ordinanza. Essi hanno prevalentemente natura programmatica e di indirizzo nei confronti degli strumenti della pianificazione urbanistica, dei programmi e dei progetti della ricostruzione pubblica e privata e possono essere aggiornati annualmente. I Programmi straordinari di ricostruzione hanno valenza urbanistica nelle parti in cui autorizzano le deroghe alla pianificazione urbanistica nelle forme e nei limiti previsti dall’art. 3-bis citato. I Programmi Straordinari di Ricostruzione tengono altresì conto degli atti di perimetrazione dei centri storici, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. e) e dei piani attuativi, ai sensi dell’art.11 del decreto, già adottati o approvati dai comuni.

2.  Il Commissario Straordinario, entro 60 giorni dalla data di efficacia della presente Ordinanza, emana, con i provvedimenti di cui all’art. 2, comma 2 del decreto, le “Linee guida della Ricostruzione nei comuni maggiormente colpiti dal sisma” sulla base dei seguenti principi:
a)  il principio della conformità degli edifici da realizzare a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche plani-volumetriche e di sedime necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria, di sicurezza e di efficientamento energetico;
b)  l’individuazione dei parametri urbanistici da derogare quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: indici di edificabilità; altezza degli edifici e altezza utile interna, vincoli; limiti di sagoma e configurazione degli esterni;
c)l’individuazione del regime giuridico-amministrativo degli interventi ammessi per tipologie di intervento sulla base del Testo unico dell’edilizia, fermo restando che è sempre ammessa la ristrutturazione edilizia con totale demolizione e ricostruzione ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
d)  esclusione delle costruzioni interessate da interventi edilizi abusivi che non siano ricompresi nelle ipotesi di cui all’articolo 1-sexies, comma 1, del decreto legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ovvero per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione;
e)    definizione dei modelli della ricostruzione pubblica e ogni altro elemento ritenuto utile sulla base dell’istruttoria con Uffici Speciali della Ricostruzione e delle intese con le Regioni e i comuni interessati.

Art. 4
Entrata in vigore ed efficacia

1. In considerazione della necessità di dare forte impulso alle attività connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell’art. 33, comma 1, quarto periodo, del D.L. 189/2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ed è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

 

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