Ultimo aggiornamento: 4 Novembre 2020

Testo coordinato NON UFFICIALE dell’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 con le modifiche apportate dalle ordinanze n. 24 del 12 maggio 2017, n. 30 del 21 giugno 2017, n. 36 dell’8 settembre 2017, n. 41 del 2 novembre 2017, n. 46 del 10 gennaio 2018, n. 62 del 3 agosto 2018, n. 70 del 31 dicembre 2018, n. 80 del 2 agosto 2019, n.85 del 24 gennaio 2020, 87 del 24 gennaio 2020, 95 del 20 marzo 2020.

 INDICE
Art. 1 – Ambito di applicazione e soggetti beneficiari
Art. 1-bis – Vicende soggettive anteriori alla richiesta di contributo
Art. 2 – Tipologia degli interventi finanziabili e condizioni per l’accesso ai contributi
Art. 3 – Determinazione dei costi ammissibili a contributo per gli interventi relativi agli edifici 
((Articolo 3-bis. – Disciplina degli interventi unitari nel caso di complessi produttivi gravemente danneggiati))
Art. 4 – Edifici condotti in leasing
Art. 5 – Determinazione dei costi ammissibili a contributo per beni mobili strumentali, prodotti e scorte
Art. 6 – Determinazione del contributo per l’acquisto di immobili nel caso di delocalizzazione
Art. 6-bis – Determinazione preventiva del livello operativo
Articolo 6-ter. – Richiesta di Autorizzazione alla progettazione di intervento di miglioramento sismico per edifici classificati con esito B o C della scheda AedesArt. 7 – Domanda di accesso ai contributi
Art. 8 – Domanda di contributo per gli interventi sugli edifici
Art. 9 – Titolo abilitativo per gli interventi sugli edifici
Art. 10 – Domanda di contributo per beni strumentali e scorte
Art. 11 – Domanda per acquisto di immobili ove delocalizzare l’attività
Art. 12 – Perizia da allegare alla domanda
Art. 13 – Istruttoria sulle domande di contributo
Art. 14 – Entità e tipologie di contributo concedibile
 Art. 14 bis – Edifici ubicati in aree interessate da dissesti idrogeologici
Art. 15 – Termine per l’esecuzione dei lavori su beni immobili
Art. 16 – Erogazione dei contributi per gli interventi relativi agli immobili
Art. 17 – Erogazione del contributo per gli interventi relativi ai beni mobili strumentali
Art. 18 – Erogazione dei contributi relativi agli interventi di ripristino delle scorte e di ristoro dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione
Art. 19 – Obblighi dei beneficiari
Art. 20 – Vicende soggettive del beneficiario 

    ((Art. 20-bis – Alienazione del diritto sull’immobile))
Art. 21 – Controlli
Art. 22 – Cumulabilità dei contributi
Art. 23 – Esclusione dai contributi, revoca e rinuncia
Art. 24 – Sospensione dei termini relativi ai contratti di locazione
Art. 25 – Norma finanziaria
Art. 26 – Efficacia
Allegato 1 – Requisiti di ammissibilità
Allegato 2 – Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici
Tabella 1 – SOGLIE DI DANNO
Tabella 2 – STATI DI DANNO
Tabella 3 – CARENZE
Tabella 4 – GRADI DI VULNERABILITÀ
Tabella 5 – LIVELLI OPERATIVI
Tabella 6 – COSTI PARAMETRICI
Tabella 7 – INCREMENTI DEI COSTI PARAMETRICI

Premesse della redazione:
LE MODIFICHE AL TESTO SONO RIPORTATE TRA I SEGNI ((…)).

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Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017
Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, Vasco Errani, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, n. 2542, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, e in particolare:
– l’articolo 2, comma 1, lettera b), il quale prevede che il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I del medesimo decreto, sovraintendendo all’attività dei Vice Commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli stessi;
– l’articolo 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo;
– l’articolo 5, comma 2, lettera a), il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato articolo 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel decreto stesso, provvede all’erogazione dei contributi, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, fino al 100% delle spese occorrenti, per far fronte, fra l’altro, agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili e a uso produttivo distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
– l’articolo 5, comma 2, lettera b), il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato articolo 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel decreto stesso, provvede all’erogazione dei contributi, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, fino al 100% delle spese occorrenti, per far fronte a gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;
– l’articolo 5, comma 2, lettera c), il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato articolo 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel decreto stesso, provvede all’erogazione dei contributi, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, fino al 100% delle spese occorrenti, per far fronte ai danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di perizia asseverata;
– l’articolo 2, comma 1, lettera f), il quale prevede che ai fini del riconoscimento dei contributi nell’ambito dei territori interessati dagli eventi sismici il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, provvede a stabilire i parametri per la determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici;
– l’articolo 6, comma 7, il quale prevede, fra l’altro, che il Commissario straordinario provveda a predisporre d’intesa con i Vice Commissari un prezzario unico interregionale sulla base del quale gli interessati provvederanno a redigere i computi metrici estimativi allegati alle domande di contributo;
– l’articolo 12, comma 6, il quale prevede fra l’altro che, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l’istruttoria delle relative pratiche, e che nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all’istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi;
– l’articolo 34, comma 7, il quale prevede che, per gli interventi di ricostruzione privata, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi professionale che non trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2016, con la quale è stata dettata la disciplina di dettaglio per l’avvio degli interventi suindicati, e in particolare l’articolo 4, comma 2, che ha fatto rinvio a quanto stabilito dall’articolo 8, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016 quanto a termini e modalità di richiesta e concessione dei contributi per i detti interventi;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2016, con la quale, a integrazione della precedente ordinanza n. 4, sono stati individuati i criteri e i costi parametrici per l’erogazione dei contributi per gli interventi di ricostruzione immediata eseguiti sugli immobili con danni lievi;
Vista l’ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2016, con la quale sono state impartite, anche a integrazione di precedenti ordinanze di protezione civile, disposizioni per la immediata delocalizzazione temporanea di stalle, fienili e depositi distrutti o danneggiati al fine di salvaguardare l’integrità degli animali ivi custoditi e per la concessione del relativo rimborso spese;
Vista l’ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2016, con la quale è stato approvato, ai sensi dell’art. 6, comma 7, del d.l. n. 189/2016, il Prezzario unico da utilizzare per i computi metrici estimativi da allegare ai progetti di ricostruzione e alle domande di concessione dei relativi contributi;
Vista l’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2016, con la quale, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera g), del d.l. n. 189/2016, sono state impartite le disposizioni per l’immediata delocalizzazione temporanea delle attività economiche e produttive ubicate in immobili distrutti o danneggiati e per il riconoscimento del relativo rimborso spese;
Vista l’ordinanza n. 12 del 21 dicembre 2016, con la quale è stato approvato il Protocollo d’intesa sottoscritto fra il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell’area tecnica e scientifica, a norma dell’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016;
Considerato che, una volta adottate le prime misure urgenti per l’immediata attivazione delle misure suindicate, occorre dettare le prime disposizioni per il riconoscimento a regime dei contributi per gli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino con miglioramento sismico degli immobili a uso produttivo distrutti o danneggiati dagli eventi sismici, per i danni ai beni strumentali ed alle scorte e ai prodotti in giacenza e in corso di maturazione;
Ritenuto che a tanto può provvedersi con ordinanza commissariale nell’esercizio del coordinamento di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 189 del 2016, trattandosi di disposizioni volte a indirizzare sia l’attività dei soggetti che intendono avviare gli interventi suindicati e chiedere i relativi contributi, sia le valutazioni degli Uffici speciali per la ricostruzione e dei Vice Commissari in sede di esame delle domande ai sensi dell’articolo 12, commi 3 e 4, del medesimo decreto legge;
Rilevato che è in via di istituzione la piattaforma informatica che, ai sensi del decreto legge n. 189 del 2016, dovrà essere impiegata per il deposito delle domande di contributo e della relativa documentazione, nonché per l’istruttoria e l’adozione dei provvedimenti di competenza del Commissario straordinario e dei Vice Commissari, e che, fino all’entrata a regime della detta piattaforma, la modalità informatica da seguire per le attività suindicate è l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC);
Vista l’intesa espressa dalle Regioni interessate nella cabina di coordinamento del 21 dicembre 2016;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;

DISPONE

Articolo 1
Ambito di applicazione e soggetti beneficiari.
1.
Le disposizioni della presente ordinanza, in attuazione dell’articolo 5, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come successivamente modificato dal decreto legge 9 febbraio 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, d’ora in poi denominato “decreto legge”, sono finalizzate a disciplinare gli interventi di ricostruzione e ripristino con miglioramento sismico degli immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché le misure di compensazione dei danni ad impianti, scorte, beni mobili strumentali e prodotti di attività economiche e produttive determinati dai medesimi eventi, nei comuni di cui all’articolo 1 del citato decreto legge, al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive interrotte in conseguenza degli eventi sismici suindicati.
2. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente ordinanza le imprese appartenenti a tutti i settori (industriali, dei servizi, commerciali, artigianali, turistiche, agricole, agrituristiche, zootecniche e professionali), secondo la definizione di cui all’articolo 1 dell’Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, ivi comprese le imprese sociali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, attive alla data del sisma ed ubicate in edifici distrutti o che hanno subito danni gravi, dichiarati inagibili con ordinanza sindacale e che ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 189 del 2016 devono eseguire interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione. Possono altresì beneficiare dei contributi previsti dalla presente ordinanza le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modifiche e integrazioni, anche non aventi qualifica di imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e relativi consorzi, come definiti dall’articolo 8 della legge predetta, le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, aventi qualifica di ONLUS ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e integrazioni, i centri di assistenza fiscale di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, nonché gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che fossero attivi alla data degli eventi simici ed in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dalle vigenti disposizioni ed ubicati in edifici distrutti o che hanno subito danni gravi, dichiarati inagibili con ordinanza sindacale e che ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 189 del 2016 devono eseguire interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione.
2-bis. Possono altresì beneficiare dei predetti contributi anche le imprese che hanno subito danni a beni strumentali e scorte nonostante l’edificio, pur danneggiato dall’evento sismico come risultante da apposita documentazione, sia stato considerato agibile, anche a seguito di interventi provvisionali eseguiti immediatamente dopo il sisma. Detti interventi provvisionali comunque non sono ammissibili a contributo.
2-ter. Possono beneficiare dei contributi anche le imprese proprietarie degli immobili danneggiati che optano per la delocalizzazione definitiva mediante l’acquisto di edifici esistenti agibili nello stesso comune, ai sensi del successivo articolo 6, ovvero mediante la ricostruzione in altra area ubicata nello stesso comune, ai sensi del comma 9-ter del successivo articolo 3.
2-quater. I proprietari di immobili distrutti o che hanno subito danni gravi, dichiarati inagibili con ordinanza sindacale e adibiti, alla data degli eventi sismici, all’esercizio dell’attività di impresa di cui al comma 2 sulla base di un contratto di locazione, possono beneficiare dei contributi di cui al comma 2-ter, secondo le modalità definite nel comma medesimo, sostituendosi ai locatari i quali abbiano cessato l’attività o comunque rinunciato alla richiesta dei medesimi contributi. I contributi possono essere concessi a condizione che il richiedente documenti il permanere dei requisiti di ammissibilità elencati nell’Allegato 1 alla presente ordinanza e il rispetto degli obblighi posti dal successivo articolo 19.
2-quinquies. Possono beneficiare dei contributi anche le imprese proprietarie di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili danneggiati dal sisma. Si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 19
3. Possono beneficiare del contributo, secondo le modalità definite nei successivi articoli 3, comma 5, e 4, i proprietari o conduttori di unità immobiliari a uso produttivo ubicate negli edifici di cui al comma 2, nonché i soggetti che abbiano acquisito tramite leasing le predette unità immobiliari.
4. Possono infine beneficiare del contributo i proprietari ovvero i locatari o coloro che, per legge o per contratto o in base ad altro titolo giuridico, siano obbligati a sostenere le spese per la manutenzione straordinaria di unità immobiliari ad uso abitativo che si trovino all’interno di un edificio con tipologia e destinazione prevalentemente industriale o produttiva.
5. Tutti i beneficiari devono possedere, al momento dell’evento sismico, i requisiti di ammissibilità elencati nell’Allegato 1 alla presente ordinanza.

Articolo 1-bis
Vicende soggettive anteriori alla richiesta di contributo.
1. In caso di cessione dell’azienda o di un ramo d’azienda dell’impresa titolare dell’edificio distrutto o danneggiato, così come di trasformazione, fusione o scissione della persona giuridica titolare del medesimo edificio verificatasi dopo gli eventi sismici e anteriormente alla presentazione della domanda di contributo, il soggetto cessionario o risultante dalle dette operazioni di trasformazione societaria che sia coniuge o parente o affine fino al quarto grado o persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell’articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con l’originario titolare dell’attività economica o produttiva è legittimato a presentare le domande di contributo previste dalla presente ordinanza a condizione che l’impresa originaria possedesse, al momento dell’evento sismico, i requisiti di ammissibilità stabiliti nell’allegato 1 e che gli stessi requisiti, ad eccezione di quello relativo all’essere l’impresa attiva alla data degli eventi sismici, siano posseduti dall’impresa cessionaria o subentrante alla data di presentazione delle domande.
2. Le previsioni del comma 1 si applicano anche nel caso di conferimento di attività da impresa individuale a società semplice e da società semplice a impresa individuale, a condizione che all’interno del soggetto subentrante permanga rispettivamente la persona fisica titolare dell’originaria impresa individuale o almeno uno dei soci dell’originaria società semplice.

Articolo 2
Tipologia degli interventi finanziabili e condizioni per l’accesso ai contributi.
1. I contributi di cui alla presente ordinanza, disposti con le modalità del finanziamento agevolato ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legge, possono essere concessi per gli interventi di cui ai commi successivi, a condizione che questi siano finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità dell’attività produttiva in tutte le componenti fisse e mobili strumentali e al recupero a fini produttivi degli immobili danneggiati o distrutti.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono concessi contributi per:
a) il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di edifici in sito o in altra area nello stesso comune idonea dal punto di vista urbanistico, idrogeologico e sismico, al fine di ristabilirne la piena funzionalità per l’attività delle imprese in essi insediate;
a-bis) il ripristino degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di ristabilire l’effettiva ripresa dell’attività produttiva;
b) la riparazione e l’acquisto dei beni mobili strumentali danneggiati o distrutti, compresi impiantimacchinari, attrezzature anche acquisiti con contratto di leasing e la riparazione delle infrastrutture come definite al comma 5, lettera b), ultimo periodo del presente articolo;
c) il ripristino e riacquisto di scorte e il ristoro dei danni economici sui prodotti giacenti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio, ai sensi rispettivamente delle lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 5 del decreto legge;
d) l’acquisto, nello stesso comune, di interi immobili ove delocalizzare definitivamente l’attività produttiva.
3. Nei casi di cui alla lettera a) del precedente comma 2, il miglioramento sismico deve raggiungere una capacità di resistenza alle azioni sismiche ricompresa entro i valori minimi e massimi di quelli previsti per le nuove costruzioni, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016.
4. Il nesso causale tra i danni subiti dagli immobili, dagli impianti, dai beni mobili strumentali e da scorte e prodotti e gli eventi sismici deve essere in ogni caso comprovato e documentato mediante la presentazione di perizia tecnica asseverata o giurata, come specificato dal successivo articolo 12 in relazione alle diverse tipologie di interventi.
5. Agli effetti della presente ordinanza, ferme restando le definizioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c) dell’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016:
a) per “immobile ad uso produttivo” si intende l’edificio dotato di autonomia strutturale e tipologica, comprendente anche più unità immobiliari al cui interno operano imprese operanti nei settori di cui all’articolo 1, comma 2, utilizzato a fini produttivi alla data degli eventi sismici;
b) per “beni mobili strumentali” si intendono i beni, ivi compresi macchinari, impianti ed attrezzature, presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tali obblighi, presenti in documenti contabili o altri registri ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”. Sono inoltre considerati beni strumentali ammissibili a contributo quelle infrastrutture nonché dotazioni o impianti, detenuti anche in regime di concessione, non definibili né come macchinari né come attrezzature, funzionali all’attività produttiva, costituite da componenti fisse e/o mobili, che sono necessarie per lo svolgimento delle attività d’impresa;
c) per “scorte” e “prodotti in corso di maturazione” si intendono le materie prime e sussidiarie, i semilavorati e i prodotti finiti connessi all’attività dell’impresa.
d) per “prodotti in corso di maturazione” si intendono i prodotti definiti alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 5 del decreto legge.
6. Gli interventi di cui al comma 2, lettera a), devono riguardare gli edifici nella loro globalità, anche se composti da più unità immobiliari utilizzate da imprese diverse. In tal caso i proprietari delle singole unità immobiliari si costituiscono in condominio per la realizzazione congiunta degli interventi.
7. Le disposizioni relative agli interventi su immobili non si applicano se l’unità produttiva interessata è localizzata all’interno di un edificio a prevalente destinazione abitativa, ammessi a contributo ai sensi dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 2017, fermi restando i requisiti di ammissibilità dell’Allegato 1 della presente ordinanza.

7-bis. Nel caso di imprese agricole trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 17 dell’Ordinanza del Commissario straordinario 7 aprile 2017, n.19
8. Gli interventi di cui alle lettere a) e d) del secondo comma della presente disposizione devono essere realizzati in sito o in altra area nello stesso comune idonea dal punto di vista urbanistico, idrogeologico e sismico.
8-bis.
Gli interventi di cui alla lettera a-bis) del secondo comma del presente articolo devono essere realizzati in sito. Per la determinazione dei costi ammissibili si fa riferimento alle disposizioni di cui al successivo articolo 5. Per la disciplina delle modalità di erogazione del contributo si applicano le disposizioni del successivo articolo 17.
9. Nel caso di edifici classificati con esito B o C a seguito di verifica di agibilità con schede AeDES e che, sulla base della perizia eseguita dal tecnico incaricato, risultino aver comunque subito danni gravi come definiti dalla Tabella 1 di cui all’Allegato 2  alla presente ordinanza, la verifica preliminare del livello di danno è eseguita con le modalità di cui al successivo art. 6-bis.

Articolo 3
Determinazione dei costi ammissibili a contributo per gli interventi relativi agli edifici.
1. Per l’esecuzione degli interventi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), il contributo è determinato sulla base del confronto tra il costo dell’intervento ed il costo convenzionale individuato secondo i parametri indicati nelle Tabelle di cui all’Allegato 2 alla presente ordinanza, in relazione ai diversi livelli operativi attribuiti agli edifici interessati.
2. Ai fini della determinazione del contributo, il costo dell’intervento di cui al comma 1 comprende i costi sostenuti per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza (come definite dal “Manuale per la compilazione della scheda di 1° livello – AeDES” approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011), per le indagini e le prove di laboratorio, per le opere di miglioramento sismico o di ricostruzione e quelle relative alle finiture interne ed esterne connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni ai sensi dell’art. 1117 del codice civile, per gli impianti interni e comuni e per le opere di efficientamento energetico, nonché le spese tecniche e i compensi per amministratori di condomini o di consorzi tra proprietari costituiti per gestire interventi unitari, così come determinati al successivo comma 8 bis. Il costo dell’intervento può includere, qualora comprese nel progetto esecutivo e previste nel contratto di appalto, le spese per l’esecuzione, da parte dell’impresa affidataria, di lavori in economia, ai sensi dell’articolo 179 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle lavorazioni che non danno luogo a valutazioni a misura e non possono essere rappresentate da prezzi in elenco, comunque per un importo non superiore al 2% del costo dei lavori contabilizzati a misura.
2 bis. Il costo dell’intervento comprende anche:
a) nel caso di ripristino con miglioramento sismico, le opere necessarie per assicurare l’adeguamento delle unità immobiliari destinate ad attività produttiva e delle eventuali abitazioni presenti nell’edificio alle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, nonché le spese per le indagini di laboratorio e per le prove geognostiche e geofisiche prescritte al punto 7.1 della Tabella 7 dell’Allegato n. 2;
b) nel caso di interventi di ricostruzione, oltre alle opere di demolizione completa dell’edificio, anche quelle necessarie per l’adeguamento igienico-sanitario di cui alla precedente lettera a), nonché le spese per le indagini di laboratorio e per le prove geognostiche e geofisiche prescritte al punto 7.1 della Tabella 7 dell’Allegato n. 2;
c) in tutti i casi, le spese eventualmente sostenute dal beneficiario nei confronti delle aziende erogatrici dei servizi ambientali, energetici e di telefonia per il riallaccio delle utenze disattivate a seguito degli eventi sismici.

((c-bis: Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l’occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, ai sensi dell’art. 6 comma 8-bis del decreto legge n. 189/2016))
3. Il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra:
– il costo dell’intervento, determinato al lordo delle spese tecniche e dell’IVA se non recuperabile, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base dei prezzi di contratto desunti dal Prezzario unico approvato con l’ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 14 dicembre 2016, a cui sono applicati i ribassi conseguiti a seguito della procedura selettiva per l’individuazione dell’impresa, fatte salve le voci non previste per le quali si farà riferimento a specifiche analisi dei prezzi come disciplinato dall’articolo 32, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010
e
– il costo convenzionale ottenuto moltiplicando il costo parametrico di cui alla Tabella 6 dell’Allegato 2 riferito al livello operativo attribuito all’edificio, a cui va aggiunta l’IVA se non recuperabile, per la superficie complessiva dello stesso. Il costo parametrico è incrementato come stabilito nella Tabella 7 dell’Allegato 2.
Al fine di determinare la maggiorazione complessiva dell’IVA da applicare al costo convenzionale, lo stesso viene articolato in quota relativa a lavori e quota relativa ad altre spese comunque ammissibili determinate nella stessa proporzione presente nel costo dell’intervento. Alle diverse quote viene poi attribuita l’aliquota IVA di competenza.
4. Agli effetti del precedente comma 3:
a) per “superficie complessiva” si intende la superficie utile destinata ad attività produttiva in essere al momento del sisma e quella eventualmente destinata ad abitazione ricompresa nell’edificio a prevalente destinazione produttiva, più la superficie accessoria delle pertinenze interne e quella delle pertinenze esterne nel limite massimo del 70% della superficie utile dell’unità immobiliare destinata ad attività produttiva o dell’ eventuale abitazione presente nell’edificio;
b) il “livello operativo” dell’edificio è determinato sulla base della combinazione degli “stati di danno” e dei “gradi di vulnerabilità” stabiliti nelle Tabelle 2 e 4 dell’Allegato 2.
4-bis. Nel caso di edifici danneggiati adibiti ad uso produttivo, caratterizzati dalla contestuale presenza di unità immobiliari non utilizzabili al momento dell’evento sismico ed altre che risultino utilizzabili a fini abitativi o produttivi, il costo ammissibile a contributo è pari al minor importo tra il costo convenzionale calcolato sull’intera superficie, compresa quella non utilizzabile al momento del sisma, e il costo dell’intervento indispensabile per assicurare l’agibilità strutturale dell’intero edificio, le finiture sulle parti comuni nonché le finiture sulle parti di proprietà esclusiva relative alle unità immobiliari utilizzabili a fini abitativi.
5. (soppresso)
6. Il costo ammissibile a contributo determinato ai sensi del comma 3 costituisce il tetto massimo degli aiuti consentiti anche ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato di cui all’articolo 50 del Regolamento (UE) del 17 giugno 2014 n. 651/2014 ed all’articolo 30 del Regolamento (UE) 25 giugno 2014 n. 702/2014.
7. Nella quantificazione del contributo di cui alla presente ordinanza le spese tecniche, al netto dell’IVA se detraibile, sono computate nel costo dell’intervento, secondo le percentuali stabilite nel Protocollo d’intesa sottoscritto fra il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell’area tecnica e scientifica, a norma dell’articolo 34 del decreto legge. Le spese tecniche comprendono anche i compensi per la redazione delle perizie giurate relative alle schede AeDES di cui all’ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016 e sono riconosciute anche a professionisti diversi dai progettisti.
8. Le spese tecniche per la progettazione sono ammesse a contributo ed erogate con il primo stato di avanzamento lavori (SAL 0), nella misura massima del 80% del contributo ammissibile per le stesse spese. L’importo rimanente, destinato a compensare le altre prestazioni professionali, è proporzionalmente ripartito nei successivi SAL. In tale occasione, il beneficiario può inoltre chiedere che siano integralmente rimborsate le spese ammissibili, sostenute e documentate mediante produzione di fatture, per indagini preliminari geognostiche e prove di laboratorio sui materiali affidate dal soggetto legittimato o dal progettista incaricato ad imprese specializzate, purché queste siano iscritte all’Anagrafe di cui all’art. 30 del decreto-legge.
8-bis. Le spese per le eventuali attività professionali di competenza degli amministratori di condominio o dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari sono ammesse a contributo nel limite massimo del:
a) 2% del costo dell’intervento di importo fino a 200.000 Euro;
b) 1,5% del costo dell’intervento eccedente 200.000 Euro e fino a 500.000 Euro;
c) 1% del costo dell’intervento eccedente 500.000 Euro e fino a 3.000.000 di Euro;
d) 0,5% del costo dell’intervento eccedente 3.000.000 Euro.
9. Per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di immobili aventi tipologia edilizia assimilabile a quella degli edifici a destinazione prevalentemente abitativa, la determinazione del livello operativo e dei costi parametrici avviene sulla base dei criteri stabiliti dall’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 e successive modifiche.
9-bis. Gli edifici gravemente danneggiati con livelli operativi L1, L2 ed L3, qualora non risultino di particolare interesse culturale ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 42/2004, non siano sottoposti a vincoli ambientali o paesaggistici e che a giudizio del Comune, appositamente consultato dall’Ufficio speciale, non rivestano alcun valore funzionale, architettonico, storico e paesaggistico, possono, previa acquisizione del titolo abilitativo, essere demoliti e ricostruiti nello stesso sito. Il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra il costo dell’intervento di nuova costruzione ed il costo convenzionale riferito al livello operativo ed alla superficie complessiva dell’edificio oggetto di demolizione ovvero a quella complessiva del nuovo intervento, qualora inferiore.
9-ter. Per gli interventi di ricostruzione degli edifici gravemente danneggiati o distrutti di cui all’articolo 1, comma 2 ter, ultimo periodo, eseguiti in altra area idonea dal punto di vista urbanistico, idrogeologico e sismico ad ospitare l’edificio stesso, il contributo viene determinato sul minore degli importi risultanti dalla comparazione tra il costo dell’intervento di ricostruzione ed il costo convenzionale relativo al livello operativo attribuito all’edificio esistente danneggiato ai sensi della Tabella 6 dell’Allegato 2. Nel caso di livello operativo dell’edificio danneggiato sia L1, L2 o L3 gli oneri per la demolizione, l’acquisto dell’area di pertinenza ove delocalizzare definitivamente l’attività e la bonifica dell’area su cui sorgeva l’immobile danneggiato sono di competenza del beneficiario del contributo. Nel caso di edifici che rientrano nel livello operativo L4, l’acquisto dell’area di pertinenza ove delocalizzare definitivamente l’attività e l’eventuale bonifica dell’area su cui sorgeva l’immobile danneggiato sono di competenza del beneficiario del contributo.
9-quater. In ogni caso, la superficie complessiva da considerare ai fini del costo convenzionale è quella complessiva dell’edificio oggetto di demolizione ovvero quella complessiva del nuovo intervento, qualora inferiore.

((9-quinquies. Nel corso dell’esecuzione dei lavori possono essere ammesse varianti che si rendessero necessarie con le modalità ed entro i limiti stabiliti dall’articolo 5, commi 9 e 10, dell’ordinanza commissariale n. 19 del 2017))

((Articolo 3-bis. – Disciplina degli interventi unitari nel caso di complessi produttivi gravemente danneggiati
1. È possibile prevedere la realizzazione di un intervento unitario di due o più edifici danneggiati, contigui e/o strutturalmente e/o funzionalmente interconnessi facenti parte del medesimo complesso produttivo e riconducibili ad unico soggetto beneficiario.
2. L’unitarietà dell’intervento viene garantita dalla redazione di un unico progetto per tutti gli edifici e dall’affidamento dell’esecuzione dei lavori ad un’unica impresa appaltatrice.
3. I costi di eventuali demolizioni di unità strutturali con livelli operativi inferiori a L4 sono inclusi nel costo dell’intervento.
4. Il contributo è determinato in relazione al livello operativo ponderale attribuito agli edifici facenti parte del medesimo complesso produttivo oggetto dell’istanza))

Articolo 4
Edifici condotti in leasing.
1. Nel caso di edifici che al momento degli eventi sismici erano nella disponibilità di un’impresa sulla base di un contratto di leasing, i contributi possono essere chiesti secondo le modalità stabilite nel presente articolo.
2. I contributi relativi agli interventi di miglioramento sismico possono essere chiesti:
a) dal conduttore del bene, qualora nel contratto di leasing sia specificato con apposita clausola che gli oneri per la manutenzione straordinaria sono a suo carico e qualora il conduttore stesso alleghi alla domanda di contributo una dichiarazione con cui la società di leasing rinuncia a qualsiasi pretesa sul contributo che verrà concesso relativamente agli interventi finanziati;
b) dalla società di leasing proprietaria del bene, qualora nel contratto di leasing non sia specificato con apposita clausola che gli oneri per la manutenzione straordinaria sono a carico del conduttore ovvero qualora, per volontà dichiarata da entrambe le parti del contratto di leasing con scrittura privata regolarmente registrata, sia quest’ultima che intende presentare la domanda di contributo.
3. I contributi relativi agli interventi di demolizione e ricostruzione possono essere chiesti, indipendentemente da chi sia il soggetto intestatario del titolo abilitativo edilizio:
a) dal conduttore del bene, qualora nel contratto di leasing sia specificato con apposita clausola che il rischio per la perdita del bene e i conseguenti interventi di demolizione e ricostruzione sono a suo esclusivo carico ovvero qualora, anche in assenza di tale clausola, le parti del contratto manifestino con apposita scrittura privata autenticata o procura speciale redatta da un notaio la volontà di porre in carico al conduttore gli interventi di demolizione e ricostruzione;
b) dalla società di leasing proprietaria del bene, qualora nel contratto di leasing non sia specificato con apposita clausola che il rischio per la perdita del bene e i conseguenti interventi di demolizione e ricostruzione sono ad esclusivo carico del conduttore ovvero qualora le parti del contratto non abbiamo disposto diversamente con apposita scrittura privata autenticata o procura speciale.
4. Nell’ipotesi di cui alla lettera a) del precedente comma 3, il conduttore deve allegare alla domanda di contributo:
a) una dichiarazione della società di leasing che autorizza e approva l’intervento di demolizione e ricostruzione, sollevando il Commissario straordinario da qualsiasi responsabilità in merito a potenziali controversie tra le parti;
b) una dichiarazione a propria firma che attesti la propria volontà di riscattare, ora per allora, il bene in godimento e di essere consapevole della sanzione della revoca del contributo concesso in caso di mancato riscatto.
5. Nel caso in cui gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui al comma 3 debbano essere effettuati su di un immobile totalmente distrutto a causa degli eventi sismici, il conduttore può chiedere i relativi contributi a condizione che documenti di avere, prima della domanda, riscattato il terreno su cui l’immobile distrutto insisteva alla data del sisma.
6. Nelle ipotesi di delocalizzazione definitiva di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), da effettuarsi in immobili già costruiti la cui disponibilità è acquisita tramite un contratto di leasing, i contributi possono essere richiesti, indipendentemente da chi sia il soggetto intestatario del titolo abilitativo edilizio, esclusivamente dal conduttore del bene. I contributi possono essere concessi a condizione che il richiedente documenti che l’immobile di nuova localizzazione verificato ai fini antisismici sulla base di quanto stabilito dalle norme tecniche vigenti e alleghi alla domanda di contributo una dichiarazione che attesti la propria volontà di riscattare, ora per allora, il bene in godimento e di essere consapevole della sanzione della revoca del contributo concesso in caso di mancato riscatto. In tali ipotesi, il contributo è pari al minore importo tra il costo convenzionale corrispondente al livello operativo di cui alla Tabella 5 dell’Allegato 2 attribuito all’edificio sede di attività del conduttore al momento degli eventi sismici, e il prezzo di acquisto, parametrato alla superficie di quello preesistente, come risulta nell’atto di compravendita tra la società di leasing acquirente e il proprietario.
7. In tutti i casi di cui al presente articolo in cui la domanda è presentata dal conduttore, alla stessa il richiedente deve allegare una dichiarazione di impegno della società di leasing a comunicare ogni fatto o evento che determini un inadempimento contrattuale da parte del conduttore stesso tale da comportare la risoluzione del contratto di leasing e, nei casi di cui al comma 3, l’impossibilità di riscattare il bene concesso in godimento.

Articolo 5
Determinazione dei costi ammissibili a contributo per beni mobili strumentali, prodotti e scorte.
1. Nei casi di cui all’art. 2, comma 2, lettere a-bis) e b), limitatamente a beni mobili strumentali, impianti, macchinari ed attrezzature, la determinazione del costo ammissibile a contributo avviene sulla base della valutazione del danno subito effettuata con la perizia giurata di cui al successivo articolo 12, riferita ai beni presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, da documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal d.P.R. n. 600 del 1973 o da altri registri ovvero a beni strumentali in disponibilità del beneficiario, al momento del sisma, in virtù di un valido contratto, riconosciuto dall’ordinamento giuridico vigente.
2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, la valutazione del danno si basa anche sul costo di sostituzione del bene dismesso, al netto di eventuali valori di recupero dello stesso, con altro bene uguale o equivalente per rendimento economico, comprese le spese di smaltimento del bene danneggiato, trasporto, montaggio, collaudo del bene acquistato o riparato, ovvero sulle spese di ripristino del bene, a condizione che le stesse risultino inferiori al 70% del costo di sostituzione del bene stesso.
2-bis. Nel caso in cui i beni strumentali danneggiati o distrutti fossero, al momento degli eventi sismici, nella disponibilità dell’impresa in base a un contratto di leasing, i contributi possono essere chiesti secondo le seguenti modalità:
a) i contributi relativi agli interventi di riparazione possono essere chiesti:
– dal conduttore del bene, qualora nel contratto di leasing sia specificato con apposita clausola che gli oneri per la manutenzione straordinaria sono a suo carico;
– dalla società di leasing proprietaria del bene, qualora nel contratto di leasing non sia specificato con apposita clausola che gli oneri per la manutenzione straordinaria sono a carico del conduttore oppure qualora, per volontà dichiarata da entrambe le parti del contratto di leasing con scrittura privata regolarmente registrata, sia quest’ultima che intende presentare la domanda di contributo;
b) i contributi relativi agli interventi di acquisizione in leasing di nuovi beni di uguale o equivalente rendimento economico rispetto a quelli distrutti possono essere chiesti dal conduttore del bene ovvero dalla società di leasing proprietaria dello stesso.
2-ter. Nei casi di cui alla prima ipotesi delle lettere a) e b) del precedente comma 2 bis, il conduttore del bene deve allegare alla domanda di contributo:
i) una dichiarazione che attesti la propria volontà di riscattare, ora per allora, il bene in godimento e di essere consapevole della sanzione della revoca del contributo concesso in caso di mancato riscatto;
ii) una dichiarazione della società di leasing di rinuncia a qualsiasi pretesa, nei confronti del Commissario straordinario, relativamente al contributo richiesto per gli interventi di riparazione e che solleva al contempo il Commissario da qualsiasi responsabilità in merito a potenziali controversie tra le parti.
2-quater. Nei casi di cui alla lettera b) del precedente comma 2 bis, il conduttore, all’atto della presentazione della documentazione di spesa, deve altresì produrre le fatture di acquisto del bene acquisito in leasing emesse a carico della società di leasing concedente e le relative quietanze per la parte del costo non coperta dal contributo.
2-quinquies. In tutti i casi di cui al comma 2 bis, il conduttore deve allegare alla domanda di contributo una dichiarazione di impegno della società di leasing a comunicare ogni fatto o evento che determini un inadempimento contrattuale da parte del conduttore stesso, tale da comportare la risoluzione del contratto di leasing e, conseguentemente, l’impossibilità di riscattare il bene concesso in godimento.
3. Ai fini dell’ammissione al contributo, possono essere prese in considerazione le sole spese di riacquisto o ripristino sostenute successivamente alla data del sisma e riferite specificamente ai beni indispensabili e connessi con l’attività dell’impresa e finalizzati al rapido e completo riavvio dell’attività produttiva.
3-bis. Per la riparazione delle infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), la determinazione del costo ammissibile a contributo avviene sulla base della valutazione del danno subito effettuata con la perizia giurata di cui al successivo articolo 12, sottoposta alla verifica dell’Ufficio speciale, riferita all’intervento eseguito sulla base del computo metrico estimativo redatto utilizzando i prezzi del contratto di appalto, desunti dal prezziario unico approvato con l’ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 14 dicembre 2016, con il ribasso conseguente alla procedura selettiva per l’ individuazione dell’impresa.
4. Con riferimento alle scorte di magazzino danneggiate o distrutte di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), la determinazione del costo ammissibile a contributo è compiuta sulla base della quantificazione del danno attestata dalla perizia giurata di cui al successivo articolo 12, sottoposta alla verifica dell’Ufficio speciale. A tal fine il professionista incaricato dovrà:
– accertare la quantità dei beni (materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti) in magazzino al momento del sisma. L’ammontare delle quantità rilevate dovrà essere corrispondente, sulla base di apposita dichiarazione, alle risultanze delle scritture contabili di magazzino ovvero, in mancanza di queste, all’ultimo inventario redatto ai sensi degli articoli 2214 e 2217 del codice civile e dell’articolo 15 del d.P.R. n. 600/1973; qualora non siano previsti obblighi di scritture contabili o di magazzino, la dichiarazione della consistenza dei prodotti finiti dovrà essere comprovata in apposita perizia giurata;
– tener conto, ai fini del riconoscimento dei danni e della determinazione del contributo, soltanto di quei beni che hanno avuto una riduzione del valore finale di realizzo e/o del valore di acquisto superiore al 20%. Sono considerati, infatti, gravemente danneggiati e quindi soggetti a contributo, soltanto i beni che hanno avuto perdite di valore superiore a tale soglia. Il costo ammissibile a contributo è pertanto pari alla differenza tra il valore di mercato o di costo relativo a prodotti non danneggiati, entrambi ridotti del 20%, e il valore di realizzo del prodotto o del bene danneggiato;
– stimare il valore dei beni danneggiati sulla base del loro valore di mercato, al netto dei valori realizzati. Per valore di mercato, secondo corretti principi contabili, si intende, con riferimento al momento del sisma:
a) il costo di sostituzione o riacquisto per le materie prime, sussidiarie e semilavorati anche acquisiti sul mercato, che partecipano alla fabbricazione di prodotti finiti;
b) il valore netto di realizzo per le merci, i prodotti finiti, semilavorati di produzione e prodotti in corso di lavorazione.
5. Ai fini della ricostituzione delle scorte di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), le spese di riacquisto dovranno essere sostenute dal soggetto beneficiario del contributo successivamente alla data del sisma e riferirsi a beni (materie prime, semilavorati e prodotti finiti) necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa ed essere congrui rispetto ai prezzi/costi di mercato. Sono compresi nei costi di ricostituzione delle scorte i costi di smaltimento delle scorte danneggiate ed i costi, quali a titolo esemplificativo i consumi di energia elettrica, acqua, gas, direttamente imputabili – attraverso adeguata documentazione – al ciclo produttivo di ricostruzione delle scorte stesse.
5-bis. Con riferimento ai prodotti in corso di maturazione di cui all’articolo 2, comma 5, lettera d), la determinazione del costo ammissibile a contributo è compiuta sulla base della quantificazione del danno attestata dalla perizia giurata di cui al successivo articolo 12 sottoposta alla verifica dell’Ufficio speciale. A tal fine il professionista incaricato dovrà:
– accertare la quantità dei prodotti in magazzino al momento del sisma. L’ammontare delle quantità rilevate dovrà essere corrispondente alle risultanze delle scritture contabili di giacenza redatte ai sensi delle norme vigenti in materia. Per quanto concerne i prodotti ad indicazione geografica riconosciuti ai sensi del Regolamento del parlamento europeo e del Consiglio 21 dicembre 2012, n. 1151/2012/CE, si potranno utilizzare anche le registrazioni di cui alle attività di controllo previste dallo stesso regolamento;
– quantificare il danno subito con riferimento alle quotazioni della produzione vigente al momento degli eventi sismici desumibili dai listini prezzo delle CCIAA in relazione alla maturazione/stagionatura dei prodotti presenti nel magazzino e che risultano danneggiati. Qualora il prodotto non avesse al momento del danno una quotazione di riferimento si procederà con apposita stima per il collegamento ai valori ufficiali. La stima del danno dovrà tenere conto dei deprezzamenti o delle rivalutazioni rispetto alle quotazioni ufficiali, nonché dei costi di evacuazione e gestione del prodotto danneggiato e quanto altro necessario a garantire la protezione delle certificazioni e sarà a cura dei rispettivi Consorzi di tutela del prodotto DOP/IGP (ove presenti). Per quanto attiene la stima del valore residuo di prodotti DOP/IGP in corso di maturazione, per i quali l’effettivo valore potrà essere definito solo a seguito di definitiva espertizzazione a chiusura del periodo di maturazione stesso, il valore esperito potrà essere aggiornato.
5-ter. Il costo ammissibile a contributo per il ristoro dei danni subiti dai prodotti, tenuto conto di eventuali coperture assicurative, coincide con il danno quantificato secondo i criteri stabiliti nel precedente comma.
5-quater. Ai fini del mantenimento del ciclo produttivo dei prodotti in corso di maturazione di cui all’articolo 2, comma 5, lettera d), le spese di cui al comma 5 bis devono essere sostenute dal soggetto beneficiario del contributo successivamente alla data del sisma e possono riferirsi anche alla gestione dei prodotti che, pur non risultando danneggiati, necessitano per il mantenimento e protezione delle certificazioni di un procedimento di maturazione interrotto dall’inagibilità dell’edificio in cui era insediata l’attività produttiva.
5-quinquies. Le spese sostenute dai soggetti di cui all’articolo 1, successivamente alla data del sisma, per la gestione e il mantenimento del ciclo produttivo dei prodotti di cui all’articolo 2, comma 5, lettera d), che, pur non risultando danneggiati, necessitano per il mantenimento e protezione delle certificazioni di un procedimento di maturazione che risulti interrotto per effetto dell’inagibilità dell’edificio in cui era insediata l’attività produttiva, sono ammissibili a rimborso nella percentuale del 60% del costo annuale documentato dal richiedente per il conferimento a terzi di parte delle lavorazioni dei predetti prodotti, fino al ripristino o ricostruzione dell’edificio danneggiato.
6. Le spese tecniche per la progettazione, installazione, verifiche e collaudi della funzionalità dei beni mobili nonché per le relative perizie, al netto dell’IVA se detraibile, sono ammesse a contributo secondo le seguenti percentuali massime per classi di spesa:
a) 4% per gli interventi sui beni strumentali fino alla somma di 300.000 euro;
b) 2,5 % per gli interventi sui beni strumentali per la somma eccedente i 300.000 euro e fino a 1 milione di euro;
c) 1,5% sul costo degli interventi per le somme eccedenti 1 milione di euro.
7. Le spese tecniche per il ripristino delle scorte e dei prodotti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), comprensive della perizia giurata, sono ammesse a contributo nella misura dell’1% dei costi sostenuti e documentati.

Articolo 6
Determinazione del contributo per l’acquisto di immobili nel caso di delocalizzazione.
1. Nei casi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), il contributo può essere destinato all’acquisto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, conforme alla normativa urbanistica, edilizia e sismica, equivalente per caratteristiche tipologiche a quello preesistente, ubicato nello stesso comune in area ritenuta idonea, dal punto di vista ambientale, ad ospitare l’attività produttiva come attestato con perizia asseverata dal tecnico incaricato.
2. (soppresso)
3. L’acquisto è ammissibile a contributo a condizione che abbia a oggetto edifici che siano stati sottoposti alla valutazione di sicurezza prevista al punto 8.3 delle norme tecniche sulle costruzioni di cui al d.m. 14 gennaio 2008 e siano muniti della certificazione di idoneità, dal punto di vista geologico-geotecnico, del sito ove sono ubicati.
4. Il contributo massimo che può essere concesso per l’acquisto dell’edificio ove delocalizzare l’attività produttiva e della relativa area di pertinenza è pari al minore importo tra:
– il prezzo di acquisto dell’edificio ove delocalizzare l’attività e della relativa area di pertinenza, determinato a seguito di stima giurata di un professionista abilitato, che ne attesti la congruità sulla base del valore di mercato
e
– il costo convenzionale spettante per l’intervento di miglioramento sismico o di ricostruzione dell’edificio gravemente danneggiato o distrutto determinato sulla base del livello operativo attribuito allo stesso edificio ai sensi delle Tabelle dell’Allegato 2.
4 bis. È ammissibile l’acquisto anche di un edificio con le caratteristiche tecniche e tecnologiche di cui al comma 1, avente superficie utile complessiva inferiore a quella dell’edificio gravemente danneggiato o distrutto, ma in tal caso il costo convenzionale è determinato sulla base della superficie dell’edificio acquistato. Qualora invece la superficie dell’edificio acquistato sia superiore a quella dell’edificio preesistente il costo convenzionale è determinato sulla base della superficie utile complessiva di quest’ultimo.
5. La concessione del contributo è subordinata alla cessione a titolo gratuito al comune dell’area di pertinenza dell’edificio danneggiato o distrutto. Al contributo come sopra determinato si aggiunge quello necessario per consentire la demolizione e la rimozione delle macerie in misura non superiore al 10% del costo convenzionale.

Articolo 6-bis
Determinazione preventiva del livello operativo
1. I soggetti legittimati possono chiedere all’Ufficio speciale per la ricostruzione, mediante la piattaforma informatica predisposta dal Commissario straordinario ovvero a mezzo PEC, una valutazione preventiva alla richiesta di contributo in ordine alla definizione del livello operativo secondo quanto indicato nella tabella 5 dell’Allegato 1 alla presente ordinanza.
2. Alla richiesta di cui al comma 1, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, devono essere allegati la scheda AeDES compilata nel rispetto dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016 e la documentazione necessaria ai fini della determinazione del livello operativo ottenuto sulla base della combinazione degli “stati di danno” e dei “gradi di vulnerabilità” stabiliti nelle tabelle 2 e 4 dell’Allegato 1 alla presente ordinanza.
3. L’Ufficio speciale, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1, procede alla valutazione del livello operativo per l’edificio danneggiato e ne dà comunicazione, con le medesime modalità di cui al comma 1, al richiedente.
3-bis. Salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 6-ter, dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, la richiesta di cui al presente articolo non può comportare la rivalutazione dell’esito di agibilità risultante dalla scheda AeDES.
4. In nessun caso la richiesta di cui al presente articolo può comportare proroghe ai termini fissati per la presentazione delle domande di contributo.

((Articolo 6-ter. – Richiesta di Autorizzazione alla progettazione di intervento di miglioramento sismico per edifici classificati con esito B o C della scheda Aedes
Trova applicazione l’Art. 2 c.4 della O.C. 19/2017 anche per Edifici, a destinazione prevalentemente produttiva classificati con esito B o C della scheda Aedes, per i quali la finanziabilità dell’intervento è disciplinata dalla presente ordinanza))

Articolo 7
Domanda di accesso ai contributi.
1. Le domande di contributo sono presentate dai soggetti legittimati agli Uffici speciali per la ricostruzione entro il 31 dicembre 2020 mediante la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario straordinario ovvero, fino alla sua istituzione, a mezzo PEC.
2. La domanda di contributo, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prevista dall’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e completa delle indicazioni e degli allegati stabiliti per ciascuna tipologia di intervento dai successivi articoli 8, 10 e 11, riguarda congiuntamente:
a) gli interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione degli edifici (Sezione 1);
a-bis) il ripristino degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) la riparazione o acquisto dei beni mobili, macchinari, attrezzature ed infrastrutture, anche acquisiti in caso di leasing (Sezione 2);
c) la ricostituzione delle scorte e la sostituzione dei prodotti danneggiati e il ristoro dei danni subiti ai prodotti in corso di maturazione (Sezione 3);
d) l’acquisto di edifici, beni mobili e scorte nel caso di delocalizzazione ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera d) (Sezione 4, alternativa alla Sezione 1).
3. La domanda di contributo può riguardare separatamente le tipologie di interventi di cui al comma 2 secondo le seguenti modalità:
– domanda per il ripristino, la ricostruzione o l’acquisto (in caso di delocalizzazione) di edifici di cui rispettivamente alle lettere a) e d) del comma 2;
– domanda per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui alla lettera a-bis) del comma 2;
– domanda per i beni mobili strumentali e per le scorte e i prodotti di cui alle lettere b) e c) del comma 2.
4. Qualora le domande siano separate a norma del comma 3, la domanda per il ripristino, la ricostruzione o l’acquisto di edifici deve precedere quella relativa a beni mobili e scorte.
4-bis. Le domande di contributo per i beni strumentali e le scorte possono precedere quella relativa agli edifici solo nel caso che sia previsto un intervento di miglioramento sismico per il ripristino dell’agibilità e che, sulla base di specifica relazione del progettista inserita nella domanda di contributo, sia possibile comunque riprendere l’attività dopo aver rimosso, con interventi di tipo provvisionale, l’inagibilità dichiarata dal sindaco.

Articolo 8
Domanda di contributo per gli interventi sugli edifici.
1. Per gli interventi sugli edifici di cui ai precedenti articoli 3 e 4, la domanda deve indicare, con riferimento alla data dell’evento sismico:
a) gli estremi e la categoria catastale dell’edificio;
b) la superficie utile destinata ad attività produttiva in essere al momento del sisma, e quella eventualmente destinata ad abitazione ricompresa nell’edificio a prevalente destinazione produttiva, più la superficie accessoria delle pertinenze interne e quelle delle pertinenze esterne nel limite massimo del 70% della superficie utile dell’unità immobiliare destinata ad attività produttiva o dell’abitazione presente nell’edificio;
c) la destinazione d’uso;
d) gli estremi della scheda FAST, AeDES o GL- AeDES che attesti l’inutilizzabilità dell’edificio;
e) il nominativo dei proprietari e delle imprese operanti;
f) i nominativi degli eventuali locatari o comodatari e gli estremi del contratto di locazione o comodato.
g) l’indicazione di eventuale domanda di delocalizzazione temporanea e/o di eventuali contributi già percepiti ai sensi dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 9 del 7 gennaio 2017;
2. Nella domanda devono inoltre essere indicati:
a) i tecnici incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza e gli eventuali compilatori delle schede AeDES o GL-AeDES redatte ai sensi dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016;
b) (soppressa)
c) l’istituto di credito prescelto per l’erogazione del contributo;
d) l’importo del costo ammissibile a contributo, calcolato ai sensi dell’art. 3 della presente ordinanza.
3. Alla domanda di contributo devono essere allegati, ai sensi delle disposizioni del decreto legge n. 189 del 2016:
a) perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione, completa di adeguata relazione che attesti il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici, con espresso riferimento alla scheda AeDESo GL-AeDES ovvero alla dichiarazione di non utilizzabilità emessa per l’edificio in questione con la scheda FAST ed alla successiva scheda AeDES o GL-AeDES redatta ai sensi dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016;
b) progetto degli interventi che si intendono eseguire con:
i. descrizione puntuale dei danni rilevati e degli interventi necessari per rimuovere lo stato di inagibilità certificato dall’ordinanza comunale;
ii. rappresentazione degli interventi edilizi da eseguire mediante elaborati grafici e documentazione necessaria a conseguire il titolo edilizio abilitativo a norma della vigente legislazione;
iii. indicazione degli interventi strutturali da eseguire mediante gli elaborati grafici, relazioni e documentazione richiesta dalle norme tecniche approvate col d.m.14 gennaio 2008, e necessaria ai fini del deposito o dell’eventuale autorizzazione sismica ai sensi della vigente legislazione;
iv. indicazione di eventuali opere di efficientamento energetico dell’intero edificio intese a conseguire obiettivi di riduzione delle dispersioni ovvero, mediante impiego di fonti energetiche rinnovabili, di riduzione dei consumi da fonti tradizionali in conformità alla vigente legislazione;
v. computo metrico estimativo dei lavori di miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione nonché di realizzazione delle finiture connesse, degli impianti e delle eventuali opere di efficientamento energetico, redatto sulla base dei prezzi del contratto di appalto, desunti dal Prezzario unico approvato con ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 14 dicembre 2016, con applicazione del ribasso conseguente alla procedura selettiva per l’individuazione dell’impresa e l’indicazione separata dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;
vi. esauriente documentazione fotografica dei danni subiti dall’edificio;
vii. indicazione degli eventuali interventi minimi necessari per conseguire l’agibilità dell’edificio sotto l’aspetto igienico-sanitario.
b-bis) dichiarazione autocertificativa con la quale il richiedente attesti che l’immobile interessato dall’intervento non è totalmente abusivo e che lo stesso non risulta interessato da ordini di demolizione, anche se sospesi con provvedimento giudiziale;
c)  (soppressa)
d) (soppressa)
e) (soppressa)
f) dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori attesti di essere iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 34, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016;
g) eventuale polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all’evento sismico, dalla quale risulti l’importo assicurativo riconosciuto.

Articolo 9
Titolo abilitativo per gli interventi sugli edifici.
1. 
Nei casi di cui all’art. 8 della presente ordinanza, qualora sia stato costituito lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) ai sensi dell’art. 3, comma 5, del decreto-legge, l’Ufficio speciale per la ricostruzione che riceve la domanda di contributo ai sensi del precedente art. 7, all’esito della verifica preliminare di cui al comma 1 dell’art. 13, provvede all’istruttoria finalizzata al rilascio del titolo unico di cui all’art. 7 decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Contestualmente, l’Ufficio speciale trasmette al Comune territorialmente competente con le modalità informatiche di cui all’art. 7, comma 1, la documentazione necessaria per le verifiche di competenza in ordine alla conformità urbanistica ed edilizia dell’intervento. Negli altri casi, l’Ufficio speciale all’esito della verifica preliminare di cui al comma 1 dell’art. 13 trasmette al Comune anche la documentazione necessaria per il rilascio del titolo unico di cui all’art. 7 del d.P.R. n. 160 del 2010.
2. 
La domanda di contributo, corredata degli elaborati e dei documenti di cui all’art. 8, comma 3, lettera b), punto ii), costituisce Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, 380, o domanda di permesso a costruire ai sensi dell’art. 20 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica in relazione al tipo di intervento che deve essere eseguito. La domanda, corredata degli elaborati di cui all’art. 8, comma 3, lettera b), punto iii), costituisce deposito del progetto strutturale o richiesta di autorizzazione preventiva ai sensi della vigente normativa per le costruzioni in zona sismica.
3. Nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il Comune procede allo svolgimento dell’attività istruttoria finalizzata al rilascio del titolo abilitativo edilizio o all’assunzione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi da essa prodotti e adotta le proprie determinazioni dandone comunicazione all’Ufficio speciale per la ricostruzione. Nei casi di cui all’ultimo periodo del precedente comma 1, nel medesimo termine il Comune provvede anche all’istruttoria finalizzata al rilascio del titolo unico di cui agli artt. 5 e 7 del d.P.R. n. 160 del 2010. Qualora, in conseguenza dei danni causati dal sisma alle strutture comunali ed alla documentazione ivi contenuta, risulti impossibile disporre della documentazione necessaria per le verifiche di conformità urbanistica ed edilizia dell’immobile interessato dalla domanda di contributo, l’istruttoria di cui al precedente periodo può basarsi su ogni altra informazione, dato o documento, anche di natura fiscale, in possesso del Comune o acquisito presso altre pubbliche amministrazioni. In tali ipotesi, l’utilizzo dei predetti documenti è consentito previa deliberazione della Giunta comunale che attesti l’impossibilità di avvalersi di documentazione del Comune per le ragioni di cui al periodo precedente.
4. 
All’istruttoria comunale di cui al precedente comma 3 si applicano le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell’art. 10 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017.
5. 
Qualora l’intervento riguardi un edificio sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o di tutela dei beni culturali, il progetto è sottoposto al parere della conferenza regionale di cui all’art. 16, comma 4, del decreto-legge. A tal fine, il Presidente della Regione – Vice Commissario competente provvede a convocare la conferenza entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione del Comune di cui al primo periodo del precedente comma 3.
6. 
Il provvedimento di concessione del contributo non può in ogni caso essere emesso se per qualsiasi motivo il Comune non ha rilasciato il titolo edilizio ai sensi del comma 3.

Articolo 10
Domanda di contributo per beni strumentali e scorte.
1. Per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 2, lettere  a-bis), b) e c), la domanda di contributo inviata all’Ufficio speciale con le modalità di cui all’articolo 7, comma 1, deve indicare, con riferimento alla data dell’evento sismico:
a) nel caso di beni strumentali, compresi i macchinari e le attrezzature ed infrastrutture nonché di impianti, una relazione descrittiva del programma di riacquisto e/o di riparazione dei beni danneggiati, con l’indicazione dettagliata dei relativi costi;
b) nel caso di scorte e/o di prodotti di consumo una relazione descrittiva del programma di riacquisto e/o ripristino delle scorte di magazzino corrispondenti al valore delle scorte gravemente danneggiate e il dettaglio dei relativi costi;
c) in ogni caso una perizia giurata, redatta ai sensi del successivo articolo 12 a cura di professionista abilitato.
2. La domanda deve inoltre contenere:
a) descrizione dell’azienda e dell’attività svolta ovvero, per i soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 1, la descrizione del solo immobile e della sua destinazione produttiva;
b) dichiarazione autocertificativa attestante la sussistenza in capo al richiedente dei requisiti di cui all’Allegato 1 alla presente ordinanza;
c) dichiarazione autocertificativa attestante il possesso di idonea autorizzazione integrata ambientale (AIA) o delle autorizzazioni ambientali previste dalla normativa vigente per le attività non soggette ad AIA, rilasciate dalle autorità competenti, ovvero di avere proceduto alla richiesta delle suddette autorizzazioni; in tale ultima ipotesi, la concessione del contributo è condizionata all’effettivo ottenimento del titolo autorizzativo;
d) documentazione fotografica, ove producibile, del danno subito dai beni strumentali,dalle scorte e dai prodotti;
e) copia delle polizze assicurative nel caso previsto di cui al precedente articolo 8, comma 4, lettera g), o dichiarazione di non avere attivato copertura assicurativa;
f) dichiarazione autocertificativa attestante che i contratti stipulati con i fornitori contengono la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, per l’ipotesi di diniego dell’iscrizione dei fornitori stessi nell’Anagrafe di cui all’articolo 30, comma 6, del decreto legge n. 189 del 2016.

Articolo 11
Domanda per acquisto di immobili ove delocalizzare l’attività.
1. La domanda di contributo per l’acquisto di edifici nel caso di delocalizzazione ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera d), inviata all’Ufficio speciale con le modalità di cui all’articolo 7, comma 1, può essere riferita sia a edifici già acquisiti, purché in data successiva agli eventi sismici, sia a edifici ancora da acquisire.
2. La domanda deve contenere le indicazioni di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, e alla stessa deve essere allegata una relazione dettagliata che attesti la sussistenza delle condizioni stabilite all’articolo 6, commi 1 e 2.
3. Nel caso di domanda riferita a edificio già acquisito, comunque in data successiva al sisma, alla stessa devono essere allegate:
a) una dichiarazione con cui le parti del contratto attestano di essere a conoscenza che l’immobile alienato o ceduto potrebbe essere oggetto di contributo ai sensi della presente ordinanza e che il corrispettivo pattuito tiene conto di tale possibilità, con contestuale rinuncia da parte dell’alienante o cedente a qualunque pretesa sugli eventuali contributi;
b) una dichiarazione con cui il richiedente attesti l’eventuale esistenza di una polizza assicurativa sull’immobile al momento del sisma. In tale ipotesi, il contributo concedibile è computato al netto del risarcimento previsto dalla polizza ai sensi dell’articolo.
4. Nel caso in cui la disponibilità dell’immobile sia stata acquisita tramite contratto di leasing in data successiva al sisma e sia il conduttore a presentare la domanda di contributo, a questa devono essere allegate:
a) una dichiarazione sottoscritta dalle parti del contratto (società di leasing e conduttore) di essere a conoscenza che l’acquisto dell’immobile venduto potrebbe essere finanziato con contributi ai sensi della presente ordinanza e che il prezzo della compravendita tiene conto del suddetto potenziale diritto, con contestuale rinuncia da parte del venditore a qualunque pretesa sui medesimi contributi;
b) dichiarazione del richiedente sull’eventuale esistenza di una polizza assicurativa sull’immobile al momento del sisma. In tal il contributo concedibile verrà computato al netto del risarcimento previsto dalla polizza che sussisteva al momento del sisma.

Articolo 12
Perizia da allegare alla domanda.
1. Fermo restando quanto previsto ai precedenti articoli 8, 10 e 11, le perizie da allegare alla domanda di contributo devono essere redatte dai professionisti incaricati con riferimento a ciascuno degli interventi relativi:
a) agli edifici;
a-bis) agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) ai beni mobili strumentali ed infrastrutture fisse o mobili;
c) alle scorte e al ristoro dei danni subiti dai prodotti DOP/IGP;
d) alla delocalizzazione definitiva mediante acquisto;
2. Le perizie relative alle varie tipologie di intervento devono essere asseverate nei casi di cui alla lettera a) del precedente comma 1, e giurate nei casi di cui alle lettere a-bis) , b), c) e d) del medesimo comma. Le stesse devono descrivere e documentare in modo esauriente, col corredo di adeguata documentazione tecnica e ove possibile fotografica, l’ubicazione degli immobili, i beni danneggiati, il nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi sismici, i costi relativi al ripristino o riacquisto dei beni danneggiati al ristoro del danno economico relativo ai prodotti DOP/IGP, ovvero per gli edifici la quantificazione del costo degli interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione ai fini della comparazione col costo convenzionale determinato applicando le Tabelle di cui all’Allegato 2.
3. Le perizie devono dimostrare, altresì, la stretta correlazione intercorrente tra il piano di ripristino o riacquisto e il riavvio dell’attività produttiva o il recupero a fini produttivi dell’edificio.

Articolo 13
Istruttoria sulle domande di contributo.
1. Entro venti giorni dal ricevimento della domanda l’Ufficio speciale procede all’accertamento della sussistenza in capo al richiedente dei requisiti per la fruizione del contributo e della completezza della domanda e della documentazione allegata. In caso di esito negativo dell’accertamento di cui al periodo precedente ovvero di incompletezza della domanda o della documentazione ad essa allegata, l’Ufficio speciale provvede alla notificazione della comunicazione di cui all’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, assegnando all’istante un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di osservazioni e/o la produzione dei documenti mancanti. In caso di mancata presentazione o di mancato accoglimento delle osservazioni l’Ufficio speciale trasmette al Vice Commissario la proposta di rigetto della domanda di contributo.
2. In caso di esito positivo dell’accertamento di cui al precedente comma 1 ed all’esito dell’istruttoria di cui all’art. 9 e, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Comune di cui al comma 3 del medesimo art. 9 ovvero alla scadenza del termine di cui all’articolo 20, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, l’Ufficio speciale per la ricostruzione acquisisce l’autorizzazione ai fini sismici prevista dall’art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e l’eventuale parere della conferenza regionale, verifica l’ammissibilità al finanziamento dell’intervento, approva il progetto per l’importo ritenuto congruo e provvede a richiedere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e il codice CIG dandone comunicazione al richiedente mediante la procedura informatica a tal fine predisposta.
3. I termini di cui al precedente comma 2 possono essere sospesi, per un sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, qualora:
a) sia necessaria l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’Ufficio speciale o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
b) l’Ufficio ritenga indispensabile richiedere chiarimenti all’istante, che fornisce gli stessi entro venti giorni dalla richiesta.
4. Qualora l’interessato ometta di far pervenire i chiarimenti richiesti dall’Ufficio speciale nel termine previsto dalla lettera b) del precedente comma 3, la domanda di contributo si intende rinunciata e lo stesso Ufficio trasmette al Vice Commissario la proposta di rigetto.
4-bis. Il soggetto legittimato, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, a pena di improcedibilità della domanda di contributo, trasmette all’Ufficio speciale, alternativamente:

a) l’indicazione dell’impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta direttamente dal soggetto legittimato a chiedere il contributo, tra quelle che risultino iscritte nell’Anagrafe di cui all’art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 e che abbia altresì prodotto l’autocertificazione di cui all’art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

b) l’indicazione dell’impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta mediante procedura concorrenziale tra almeno tre operatori economici, tesa all’affidamento dei lavori alla migliore offerta.

Contestualmente alla predetta indicazione, si dovrà produrre:

1) il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell’art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufiìciale n. 125 del 1° giugno 2015, attestante che l’impresa incaricata non sia incorsa nella violazione degli obblighi di legge in materia contribuiva e previdenziale.

2) autocertificazione proveniente dall’impresa incaricata, attestante il possesso dei requisiti di qualificazione soggettiva previsti dall’art. 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti previsti dal D.L. n. 189/2016 e s.m.i.
3) autocertificazione con cui l’impresa incaricata attesti di essere iscritta nell’Anagrafe di cui all’art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016.

4) una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante ribasso praticato dall’impresa incaricata, rispetto al contributo ammesso.

4-ter. L’Ufficio speciale, al ricevimento della documentazione di cui al comma 4-bis, determina il contributo da concedere e lo comunica al Vice Commissario con la procedura informatica predisposta dal Commissario straordinario.
5. Il Vice Commissario, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 ovvero dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4-ter, emette il provvedimento di concessione del contributo informandone il richiedente, l’istituto di credito ed il Comune competente mediante la procedura informatica. Con la stessa modalità è comunicato l’eventuale provvedimento di rigetto della domanda di contributo, con l’indicazione delle ragioni del mancato accoglimento della stessa.
6. (soppresso)
7. La concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, su richiesta dell’Ufficio speciale, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione senza alcuna altra formalità.

Articolo 14
Entità e tipologie di contributo concedibile
1. Per gli interventi sugli immobili di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), e per gli interventi di delocalizzazione definitiva di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), è concesso un contributo pari al 100% del costo ammissibile determinato rispettivamente a norma dell’articolo 3, comma 3, e dell’articolo 6, comma 4, ovvero in caso di leasing dell’articolo 4, comma 6, della presente ordinanza.
2. Per gli interventi sui beni mobili strumentali di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), nonché per gli interventi di ripristino degli impianti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a-bis), è concesso un contributo pari all’80% del costo riconosciuto ammissibile a norma dell’articolo 5, comma 1, della presente ordinanza.
3. Per gli interventi relativi al ripristino delle scorte e al ristoro del danno economico relativo ai prodotti in corso di maturazione, è concesso un contributo pari al 60% del costo riconosciuto ammissibile a norma dell’articolo 5, comma 4, della presente ordinanza.
4. Per i danni coperti da indennizzo assicurativo il contributo non può superare, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del decreto legge n. 189 del 2016, la differenza tra il costo ammissibile a contributo determinato ai sensi degli articoli 3 e 5 ed il predetto indennizzo assicurativo.

(( Articolo 14-bis
Edifici ubicati in aree interessate da dissesti idro-geomorfologici

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione di edifici ubicati in aree caratterizzate da dissesto idro-geomorfologico (aree interessate da fenomenologie gravitative attive o quiescenti ed aree potenzialmente esondabili) e/o in aree suscettibili di instabilità sismoindotta. Le aree di cui al presente comma sono individuate nelle carte di pianificazione territoriale e di bacino e/o nelle cartografie ufficiali quali:

a. Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)-Assetto di versante – areali a pericolosità elevata e molto elevata (P3 e P4);

b. Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) – Assetto idraulico – fasce caratterizzate da probabilità di esondazione elevata e molto elevata (P3 e P4);

c. Piani o strummenti di pianificazione e/o programmazione urbanistica approvati da Enti e/o Amministrazioni competenti per territorio;

d.  Aree instabili individuate dagli studi di Microzonazione Sismica (MS) di livello 1 e livello 3. Sono instabili: le aree ricadenti nelle zone di attenzione per faglie attive e capaci (MS livello 1) o le aree ricadenti nelle zone di suscettività e di rispetto per faglie attive e capaci (MS livello 3); le aree ricadenti nelle zone di attenzione per liquefazione (MS livello 1) o le aree ricadenti nelle zone di suscettività e di rispetto per liquefazione (MS livello 3); le aree ricadenti nelle zone di attenzione per instabilità di versante sismoindotte (MS livello 1) o le aree ricadenti nelle zone di suscettività e di rispetto per instabilità di versante sismoindotte (MS livello 3); le aree caratterizzate da cedimenti differenziali (MS livello 1).

2. Rientrano nell’ambito di applicazione del presente articolo le aree caratterizzate da instabilità, presenti o meno nelle cartografie, nei cataloghi e negli inventari (CARG, CEDIT, IFFI, etc.,), purché corredate da uno studio specialistico geologico asseverato, a firma di un geologo abilitato ed iscritto al competente Ordine professionale che dimostri la presenza di una fenomenologia gravitativa attiva o quiescente e/o di cavità sotterranee.

3. Le richieste di delocalizzazione di edifici ricadenti in aree interessate da dissesto idro­ geomorfologico dovranno essere presentate all’Ufficio Speciale della Ricostruzione competente, accompagnate da una perizia asseverata resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesti l’esistenza del fenomeno e del livello di pericolosità e rischio ad esso associato secondo le procedure previste dalle Norme Tecniche di Attuazione del PAI competente per territorio.

4. Nei casi di cui al comma 1, in assenza di opere di mitigazione della pericolosità e del rischio indicate dal PAI o dagli altri strumenti approvati dalle Autorità competenti, gli interventi di ricostruzione e ripristino con miglioramento sismico sono possibili alle sole condizioni previste e nei limiti stabiliti dagli stessi Piani e dalla Normativa Vigente.

5. Qualora nelle aree di cui al comma 4 siano previsti interventi di mitigazione del rischio finanziati dai piani sui dissesti idrogeologici di cui all’art. 14, comma 2, lettera c), del decreto-legge, sono ammissibili anche altri interventi purché gli edifici ripristinati o ricostruiti vengano utilizzati dopo l’esecuzione delle opere di mitigazione.

6. Nel caso in cui gli edifici ubicati nelle zone di cui ai commi 1, 2 e 3, a seguito di determinazione dell’Autorità competente,  non possano essere  ricostruiti  nello stesso  sito o migliorati  sismicamente, il Vice Commissario può autorizzarne la ricostruzione in altri siti non pericolosi e non suscettibili di instabilità dinamiche, individuati tra quelli già edificabili dallo strumento urbanistico vigente, ovvero resi edificabili a seguito di apposita variante.

7. Per la ricostruzione degli edifici di cui al comma 6 può essere concesso un contributo determinato sulla base del costo parametrico previsto nella Tabella 6 per il livello operativo L4 calcolato sulla superficie utile dell’edificio da delocalizzare, incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di acquisto od esproprio dell’area e comunque fino al 30%. L’area dove insiste l’edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione a cura del proprietario, sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della zona.

Le proposte di modifica delle aree PAI, o le nuove aree di cui all’art. 2 saranno inoltrate dai Vice­ Commissari alle Autorità di Bacino competenti per territorio ai fini della loro verifica per l’aggiornamento dei Piani di Bacino o di Distretto”.

Articolo 15
Termine per l’esecuzione dei lavori su beni immobili.
1.
Gli interventi di ricostruzione e miglioramento sismico di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), devono essere completati entro 24 mesi dalla concessione del contributo. In caso di mancata produzione del certificato di ultimazione dei lavori ai sensi del comma 4 nel predetto termine, il Vice Commissario dispone la revoca del contributo e richiede la restituzione degli importi percepiti, maggiorati degli interessi legali maturati.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato per non più di sei mesi, su conforme parere dell’Ufficio speciale, sentito il Comune competente, con provvedimento del Vice Commissario, ove l’interessato dimostri di non averlo potuto rispettare per fatti sopravvenuti estranei alla sua volontà o per difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori.
3. In caso di sospensione dei lavori determinata da provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, il termine di cui al comma 1 è interrotto per la durata del periodo di sospensione.
4. Ad ultimazione dei lavori il beneficiario dei contributi comunica all’Ufficio speciale l’avvenuta esecuzione delle opere finanziate, allegando apposita certificazione. L’Ufficio speciale dispone verifiche in loco per accertare la veridicità di quanto dichiarato dal beneficiario sulla base degli indirizzi forniti dal Commissario con apposita ordinanza.
4-bis. Qualora i lavori non vengano ultimati entro i termini di cui ai commi 1 e 2, il Vice Commissario dispone la revoca del contributo concesso previa diffida ad adempiere, rivolta al soggetto beneficiario dei contributi, entro ulteriori novanta giorni. In caso di ulteriore inadempienza il Vice Commissario chiede la restituzione del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali maturati.

Articolo 16
Erogazione dei contributi per gli interventi relativi agli immobili.
1. Il contributo è erogato dall’istituto di credito prescelto dal richiedente all’impresa esecutrice dei lavori ed ai professionisti che hanno curato la progettazione, la direzione dei lavori, il collaudo ed il coordinamento del progetto per la sicurezza nei tempi e nei modi di seguito indicati:
a) il 20% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all’Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori, redatto con riferimento all’articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi del contratto di appalto, che attesti l’esecuzione di almeno il 20% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo;
b) il 20% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all’Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori, redatto con riferimento all’articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi del contratto di appalto, che attesti l’esecuzione di almeno il 40% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo;
c) il 30% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all’Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori, redatto con riferimento all’articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi del contratto di appalto, che attesti l’esecuzione di almeno il 70% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo;
d) il restante 30% a saldo del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all’Ufficio speciale del quadro economico a consuntivo dei lavori, redatto dal direttore dei lavori ed approvato dall’Ufficio speciale, redatto con riferimento al d.P.R. n. 207 del 2010, dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi del contratto di appalto, che attesti l’esecuzione di tutti i lavori ammessi a contributo e di quelli necessari per la completa agibilità dell’edificio nonché della dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo. Per le imprese che hanno beneficiato dei contributi disposti dalla ordinanza del Commissario straordinario n. 9 del 2017 per la delocalizzazione temporanea, l’erogazione del saldo è comunque subordinata alla rimozione della struttura temporanea ovvero al recesso dal contratto di locazione appositamente stipulato.
2. Ai fini dell’erogazione del saldo di cui alla lettera d) del precedente comma 1, il direttore dei lavori trasmette all’Ufficio speciale la seguente documentazione:
a) attestazione di piena agibilità dell’edificio che documenti la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire la ripresa delle attività produttive che ivi si svolgevano;
b) conto consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi del contratto di appalto e, nel caso delle varianti in corso d’opera, di un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori;
c) rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi a mezzo fatture. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso devono essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo che erogherà l’istituto di credito e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente;
d) documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
e) dichiarazione a firma del legale rappresentante dell’impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, di tempi di pagamento di cui al comma 1, lettera d).
3. Al richiedente può essere riconosciuto, a sua istanza, un anticipo fino al 20% dell’importo ammesso a contributo a condizione che sia allegata apposita polizza fideiussoria. In tale ipotesi il richiedente, entro cinque giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione del contributo, inoltra all’Ufficio Speciale tramite la procedura informatica la richiesta di anticipo (così detto SAL 0), la fattura e copia digitale della polizza fidejussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell’interesse dell’impresa affidataria dei lavori, comprensivi dell’eventuale fornitura e posa in opera di strutture prefabbricate, a favore del Vice Commissario, di importo almeno pari all’ammontare dell’anticipo. L’impresa provvede contestualmente ad inviare l’originale della polizza al Vice Commissario che la detiene per gli usi consentiti in caso di necessità e la svincola dopo l’erogazione del contributo a saldo. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
4. Nell’ipotesi di cui al comma 3, alla compensazione dell’eventuale anticipo percepito si procede in occasione dell’erogazione a saldo, come disciplinato al comma 1, lettera d).
5. Ai fini dell’erogazione della quota di contributo per spese tecniche di cui all’art.3, comma 8, della presente ordinanza, il beneficiario, nel termine di cinque giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione del contributo da parte del richiedente, inoltra tramite procedura informatica la richiesta all’Ufficio speciale, allegando fattura o nota pro forma di importo pari a quanto richiesto.
6. L’Ufficio speciale, entro venti giorni dall’accettazione e protocollazione dello stato di avanzamento o del quadro economico a consuntivo di cui al comma 1, che devono avvenire entro cinque giorni lavorativi dall’inoltro, trasmette all’istituto di credito segnalato dal richiedente l’atto di determinazione del contributo e ne autorizza l’erogazione ad ogni stato di avanzamento lavori e a consuntivo degli stessi previa verifica della regolarità contributiva tramite acquisizione del relativo documento unico (DURC).
7. Su richiesta del beneficiario, l’erogazione del contributo può avvenire in unica soluzione a conclusione dei lavori, a seguito della presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettera b).
8. L’erogazione del contributo è comunque subordinata all’avvenuto rilascio del titolo edilizio abilitativo di cui al precedente articolo 9.

Articolo 17
Erogazione del contributo per gli interventi relativi ai beni mobili strumentali.
1. Per gli interventi sui beni mobili strumentali ed impianti di cui all’articolo 14, comma 2, il contributo è erogato dall’istituto di credito prescelto, alle ditte fornitrici ed eventualmente ai tecnici incaricati. Pertanto, il richiedente può optare:
a) per l’erogazione per stati di avanzamento, asseverati dal tecnico incaricato, nel numero massimo di tre, a cui si aggiunge il saldo finale che non può essere inferiore al 30% del contributo concesso, incluso anche l’eventuale anticipo di cui al comma 4, previa produzione di documentazione di spesa e relative quietanze di pagamento per le spese già sostenute;
b) per l’erogazione in unica soluzione, qualora gli interventi siano stati già interamente eseguiti, dietro presentazione della documentazione di spesa ed eventuali quietanze di pagamento delle spese già sostenute e di asseverazione di ultimazione lavori da parte del tecnico incaricato.
2. Qualora gli interventi siano già stati pagati in tutto o in parte dal beneficiario, l’istituto di credito può procedere a erogare il contributo direttamente a suo favore.
3. La richiesta di concessione del contributo è presentata dal beneficiario con le modalità di cui all’articolo 7, comma 1, della presente ordinanza. In ogni caso, l’erogazione del contributo è subordinata alla produzione:
a) di copia delle fatture relative alle spese sostenute e delle relative quietanze;
b) di copia del certificato di collaudo dei beni strumentali acquistati o, in alternativa, asseverazione del tecnico incaricato del regolare ripristino dei beni.
3-bis. La documentazione di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 3 è depositata dal beneficiario con le seguenti modalità:
a) nei casi di cui alla lettera a) del comma 1 è allegata alla domanda di contributo ovvero, in alternativa, allegata anche disgiuntamente ai diversi stati di avanzamento, in occasione della loro presentazione;
b) nei casi di cui alla lettera b) del comma 1 è obbligatoriamente allegata alla domanda di contributo.
3-ter. Nel caso di allegazione disgiunta della documentazione ai diversi stati di avanzamento, a norma della lettera a) del precedente comma 3-bis, l’Ufficio speciale procede alla liquidazione del contributo anche per stralci, fino a concorrenza dell’importo determinato a norma dell’articolo 5 della presente ordinanza.
4. Il beneficiario può richiedere un anticipo fino al 20% dell’importo ammesso a contributo, la cui erogazione è subordinata a condizione che venga allegata polizza fidejussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore del Commissario straordinario di importo almeno pari all’ammontare delle somme richieste, comprensive della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento da parte del beneficiario al soggetto garante.
5. L’anticipo di cui al precedente comma 4 può essere richiesto anche nell’interesse delle imprese affidatarie della fornitura e installazione delle strutture prefabbricate. In tale ipotesi, l’anticipo è erogato a condizione che:
a) il contratto con le imprese affidatarie dei lavori o della fornitura e installazione dei prefabbricati sia stato stipulato in data antecedente la presentazione della domanda di anticipo;
b) vengano prodotte fatture di importo pari all’anticipo richiesto, da computare al netto dell’IVA se recuperabile;
c) vengano allegate polizze fidejussorie incondizionate ed escutibili a prima richiesta a favore del Commissario straordinario di importo almeno pari all’ammontare delle somme richieste fatturate quali anticipo, comprensive della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento da parte del beneficiario al soggetto garante.
6. La fidejussione di cui ai commi 4 e 5, lettera c), deve avere i requisiti di cui al comma 3 del precedente articolo 16.
7. La richiesta di anticipo di cui al comma 4 è presentata all’Ufficio speciale con le modalità di cui all’articolo 7, comma 1, e deve essere corredata da dichiarazione autocertificativa con la quale il richiedente attesti di avere verificato la regolarità contributiva delle imprese affidatarie e fornitrici alla data di emissione delle fatture.
8. L’istituto bancario prescelto può procedere alle erogazione dei contributi solo dopo che l’Ufficio speciale abbia comunicato l’esito favorevole dell’esame della documentazione prodotta.
9. Alla erogazione del contributo si provvede:
– entro trenta giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario all’Ufficio speciale della documentazione tecnica e contabile richiesta al precedente comma 1, lettera a), per gli stati di avanzamento lavori;
– entro trenta giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario all’Ufficio speciale della documentazione tecnica e contabile richiesta per la liquidazione del saldo al precedente comma 1, lettere a) o b).
10. I termini di cui al comma 9 sono sospesi in caso di richieste di integrazioni o chiarimenti da parte dell’Ufficio speciale. Essi ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle suddette integrazioni o chiarimenti, che devono comunque pervenire all’Ufficio entro trenta giorni dalla richiesta, pena la mancata erogazione del contributo.

Articolo 18
Erogazione dei contributi relativi agli interventi di ripristino delle scorte e di ristoro dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione.
1. I contributi relativi agli interventi di ripristino delle scorte e dei prodotti in corso di maturazione sono erogati con i tempi e le modalità di cui al precedente articolo 17.

Articolo 19
Obblighi dei beneficiari.
1. I beneficiari dei contributi concessi per il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione di edifici destinati ad attività produttiva, una volta completati e collaudati i lavori, sono obbligati a garantire, in caso di successivo trasferimento dell’immobile, il mantenimento della destinazione dello stesso ad attività produttiva per almeno due anni dal completamento degli interventi finanziati. Nel caso in cui i beneficiari siano persone fisiche o imprese non in attività al momento ((della domanda di contributo)), gli stessi provvedono, entro sei mesi dal completamento dei lavori, a dimostrare all’Ufficio speciale la ripresa dell’attività produttiva e l’effettiva utilizzazione a tal fine dell’immobile da parte loro o di terzi ovvero a comunicare all’Ufficio speciale e al comune la disponibilità alla cessione dell’immobile in locazione o in comodato ad altre imprese per il prosieguo dell’attività produttiva.

((1bis L’alienazione del diritto su un immobile produttivo prima della presentazione della domanda di contributo e la cessazione dell’attività produttiva che era in essere alla data dell’evento sismico che ha danneggiato o distrutto lo stesso immobile non pregiudica il diritto del nuovo proprietario dell’immobile a richiedere il contributo nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al precedente comma. Qualora il nuovo proprietario intenda utilizzare l’immobile per l’esercizio di un’attività produttiva diversa da quella in essere alla data degli eventi sismici avrà diritto di richiedere il contributo limitatamente all’importo necessario a consentire il ripristino dell’edificio sotto il profilo strutturale, previo impegno a ripristinare l’agibilità dell’intero immobile che costituisce presupposto all’erogazione del SAL finale))
2. I beneficiari di contributi concessi per il ripristino o l’acquisto di beni mobili strumentali sono obbligati ad assicurare la continuità dell’impiego degli stessi per un periodo di tre anni dalla data di ultimazione del programma, garantendone l’utilizzazione per l’esercizio della specifica attività economica o produttiva svolta dell’impresa richiedente.
3. I beneficiari di contributi per il ripristino delle scorte sono obbligati a dimostrare l’effettiva ripresa dell’attività produttiva entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori.
4. In tutte le ipotesi di cui ai commi precedenti, i beneficiari dei contributi sono obbligati:
a) comunicare immediatamente all’Ufficio speciale ogni variante o modifica progettuale;
b) dare al predetto Ufficio tempestiva informazione dell’insorgere di qualsivoglia procedura amministrativa o giudiziale concernente le opere o i programmi finanziati dal contributo e, se del caso, presentare apposita istanza di sospensione dei termini per l’ultimazione dei lavori, dettagliata e motivata con indicazione dello stato di avanzamento dei lavori e delle spese sostenute;
c) comunicare immediatamente ogni variazione delle imprese affidatarie ed esecutrici o fornitrici;
d) eseguire i pagamenti relativi agli interventi effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità, così come indicato nelle linee guida del Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza sulle Grandi Opere ai sensi della legislazione vigente;
e) mantenere a disposizione dell’Ufficio speciale la documentazione attestante i preventivi acquisiti per l’individuazione delle imprese affidatarie, i documenti di spesa e ogni altra documentazione relativa ai lavori svolti, al loro completamento e all’acquisizione dei necessari collaudi o certificazioni.
5. I soggetti beneficiari sono, in ogni caso, tenuti a fornire, su semplice richiesta del Commissario straordinario, del Vice Commissario o dell’Ufficio speciale, tutte le informazioni richieste ai fini della valutazione, del monitoraggio e del controllo sull’impiego dei contributi e sono tenuti, altresì, a consentire al personale incaricato l’accesso a tutti i documenti relativi al programma, in occasione dei sopralluoghi e delle ispezioni.

Articolo 20
Vicende soggettive del beneficiario.
1. In caso di cessione dell’azienda o di un ramo d’azienda dell’impresa beneficiaria ad un altro soggetto così come di trasformazione, fusione o scissione della persona giuridica beneficiaria nel periodo in cui è tenuta al rispetto degli impegni derivanti dalla concessione del contributo, il soggetto cessionario o risultante dalle dette operazioni di trasformazione societaria può presentare al Vice Commissario domanda di subentro del contributo, allegando documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all’Allegato 1 alla presente ordinanza e dichiarazione d’impegno a rispettare gli obblighi assunti dal beneficiario originario.
2. Qualora la richiesta di cui al comma 1 comporti una modifica dell’istituto bancario convenzionato rispetto a quello scelto dal beneficiario originario, nella stessa devono essere indicati gli estremi del nuovo istituto prescelto.
3. Qualora la richiesta di subentro di cui al comma 1 sia presentata durante la realizzazione delle attività di cui al programma presentato dal beneficiario originario, il richiedente, oltre alla documentazione di cui ai precedenti commi 1 e 2, deve produrre una relazione sullo stato di attuazione degli investimenti al momento del subentro, in relazione anche alle eventuali domande di pagamento presentate dal beneficiario originale, dichiarando di non aver nulla a che pretendere sulle somme già erogate.
4. Qualora la domanda di subentro non sia presentata dal soggetto subentrante o non sia accolta per mancanza dei requisiti di ammissibilità o per mancata assunzione degli impegni assunti dal precedente beneficiario, il Vice Commissario dispone la revoca dei contributi concessi e procede al recupero delle somme già erogate.

((Articolo 20-bis – Alienazione del diritto sull’immobile
1. L’alienazione del diritto su un immobile adibito all’esercizio di attività produttive non comporta perdita del diritto al contributo a condizione che sullo stesso immobile continui ad essere esercitata l’attività produttiva in essere alla data degli eventi sismici. Restano ferme le disposizioni regolanti le fattispecie di cui agli articoli 1-bis, 19, comma 1, comma 1bis, e 20 della presente ordinanza.
2. Nel caso in cui l’alienazione del diritto sull’immobile avvenga dopo la presentazione della domanda di contributo e comunque fino ai due anni successivi alla fine dei lavori, il soggetto che acquista il relativo diritto può presentare al Vice commissario domanda di subentro del contributo, allegando la documentazione idonea a dimostrare il possesso del titolo di legittimazione nonché dei requisiti di cui all’allegato 1 unitamente alla dichiarazione di impegno a rispettare gli obblighi assunti dal beneficiario originario.
3. Qualora il soggetto beneficiario originario abbia usufruito della delocalizzazione temporanea ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 9 del 2016, l’alienazione dell’immobile danneggiato o distrutto comporta anche l’alienazione dei diritti su ciascuna tipologia di delocalizzazione tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, della stessa ordinanza commissariale n. 9 del 2016, e il soggetto beneficiario subentrante deve comunque presentare all’Ufficio Speciale la dichiarazione di impegno a rispettare gli obblighi assunti dal beneficiario originario conseguenti all’autorizzazione alla delocalizzazione.))

Articolo 21
Controlli.
1. Fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 5 del precedente articolo 19, le procedure e modalità per l’effettuazione dei controlli successivi all’erogazione dei contributi, nonché le sanzioni applicabili in caso di omissioni o inadempimenti, sono disciplinate con successiva ordinanza del Commissario straordinario adottata ai sensi dell’articolo 12, comma 6, del decreto legge n. 189 del 2016.

Articolo 22
Cumulabilità dei contributi.
1. I contributi di cui alla presente ordinanza sono cumulabili con altri aiuti di Stato o con aiuti in regime de minimis, per gli stessi costi ammissibili, nei limiti di cui agli articoli 8 e 50 del Regolamento (UE) del 17 giugno 2014 n. 651/2014 e degli articoli 8 e 30 del Regolamento (UE) del 25 giugno 2014 n. 702/2014.
2. I beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili ad evitare il rischio di sovracompensazione, sin dal momento della presentazione della domanda di contributo.

Articolo 23
Esclusione dai contributi, revoca e rinuncia.
1. Il mancato possesso in capo al richiedente dei requisiti di ammissibilità di cui all’Allegato 1 della presente ordinanza, anche se accertato successivamente al provvedimento di concessione, determina l’esclusione dall’accesso ai contributi.
2. L’esclusione dall’accesso ai contributi è altresì disposta ove si accerti che gli edifici finanziati siano stati realizzati in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistica e ambientale.
3. Oltre che nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, il Vice Commissario dispone la revoca, anche parziale, dei contributi concessi in caso di:
a) mancato rispetto o degli obblighi di cui al precedente articolo 18 ovvero accertata falsità delle dichiarazioni rese in ordine agli stessi;
b) mancata presentazione della documentazione di spesa richiesta a norma della presente ordinanza;
c) carenza o incompletezza insanabile della documentazione prodotta;
d) mancato esercizio del diritto di riscatto dei beni mobili alla scadenza del contratto in caso di demolizione e ricostruzione di edifici condotti in leasing ai sensi del comma 3 dell’articolo 4, comprovato dalla mancata fattura di vendita e del relativo rogito di acquisto;
e) in tutte le ipotesi di cui all’articolo 4, risoluzione anticipata del contratto di leasing per inadempimento contrattuale o per qualsiasi altro evento che comporta l’impossibilità di riscattare il bene mobile e/o immobile concesso in godimento;
f) dichiarazioni false in ordine alla ripresa e/o continuazione dell’attività produttiva;
g) condanna in sede civile dell’impresa costruttrice dell’immobile distrutto i danneggiato al risarcimento dei danni a favore del beneficiario per vizi originari dell’immobile;
h) fallimento del beneficiario o sua sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa;
i) mancata produzione, in fase di controllo, delle quietanze comprovanti i pagamenti da parte del beneficiario delle fatture o degli altri documenti contabili fiscalmente regolari per la parte di spesa non coperta da contributo.
4. In ogni caso, il Commissario straordinario può sospendere la concessione dei contributi per gli stati di avanzamento dei lavori, qualora il beneficiario non rispetti l’obbligo di cui all’articolo 16, comma 2, lettera e), di pagare le imprese esecutrici dei lavori ed i fornitori entro trenta giorni dall’erogazione del contributo, sia a saldo sia per stato di avanzamento dei lavori.
5. In caso di revoca anche parziale del contributo, è escluso ogni diritto dei beneficiari a percepire le somme residue non ancora erogate ed essi sono obbligati a restituire, in tutto o in parte secondo le determinazioni assunte, i contributi indebitamente percepiti maggiorati degli interessi legali.
6. In caso di rinuncia al contributo da parte del beneficiario, questi è tenuto al rimborso delle eventuali somme già riscosse maggiorate degli interessi legali.

Articolo 24
Sospensione dei termini relativi ai contratti di locazione.
1. Per gli edifici oggetto degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui alla presente ordinanza che alla data degli eventi sismici risultassero essere condotti in locazione, i termini relativi ai relativi contratti sono prorogati per un periodo non inferiore a due anni successivi alla conclusione dei lavori finalizzati a ripristinare l’agibilità o a ricostruire l’edificio, fatto salvo il recesso del conduttore ove ricorrano le condizioni di legge.

Articolo 25
Norma finanziaria.
1. Agli oneri per l’attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse stanziate a norma dell’articolo 51 della legge di bilancio 2017.

Articolo 26
Efficacia.
1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito Internet del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
2. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale della Struttura Commissariale www.sisma2016.gov.it.

Vasco Errani
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ALLEGATO 1
Requisiti di ammissibilità
1.
Possono presentare domanda le imprese di qualunque tipologia, settore, dimensione così come definite dall’articolo 1 dell’Allegato 1 del Regolamento CE 17 giugno 2014, n. 651/2014 e dall’art. 1 della presente ordinanza.
2. Esse devono possedere, alla data dell’evento sismico, i seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, fatti salvi i casi di esonero previsti dalle norme vigenti, nonché nei registri o negli albi previsti dalle vigenti disposizioni con riguardo alle cooperative sociali, ai loro consorzi, alle ONLUS, ai centri di assistenza fiscale ed agli istituti di patronato e di assistenza sociale;
b) essere attive e non essere sottoposte a procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa;
c) essere in regola con gli obblighi contributivi, per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL, fatte salve le agevolazioni e sospensioni stabilite dal decreto legge n. 189 del 2016 o da altre disposizioni vigenti;
d) assicurare il rispetto della normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell’ambiente;
e) non essere inadempienti, in presenza di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione europea illegali o incompatibili, agli obblighi di rimborsare o depositare in un conto bloccato detti aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall’amministrazione.
3. Per quanto riguarda i professionisti e i lavoratori autonomi deve essere indicato il numero di partita IVA e l’attività svolta nonché l’eventuale iscrizione all’ordine o collegio professionale. Nel caso di attività svolta in forma associata deve essere indicata la partita IVA e fornito l’elenco dei professionisti appartenenti all’associazione; quest’ultima deve comunque essere in regola con gli obblighi contributivi di cui al precedente punto 2, sub c).
4. Per quanto riguarda esclusivamente le persone fisiche che chiedono i contributi in qualità di proprietari di immobili ad uso produttivo, deve essere dimostrata la presenza all’interno dell’immobile, alla data del sisma, di un’attività produttiva avente i requisiti di cui all’art. 1, comma 2 della presente ordinanza.
5. Per il settore dei bovini da latte, le imprese agricole devono dimostrare la titolarità di quote di produzione tali da coprire la capacità produttiva aziendale. Non sono ammissibili interventi proposti da imprese agricole non in regola con le quote, cioè con quote sistematicamente inferiori alla capacità produttiva aziendale e che, oggetto di imputazione del prelievo supplementare, non abbiano provveduto al versamento dello stesso. Tali soggetti potranno accedere alla misura previa regolarizzazione della propria posizione, attraverso il versamento del prelievo supplementare con le modalità previste dalla normativa vigente e la dimostrazione della titolarità di quota che copra la capacità produttiva aziendale.
6. Sono ammessi a contributo gli interventi su edifici rurali abitativi di aziende agricole attive (iscritte all’anagrafe delle aziende agricole) e che alla data del sisma risultavano occupati da operai dell’azienda fissi/stagionali residenti/domiciliati.
Nel caso in cui non vi siano operai stagionali/fissi con residenza o domicilio, l’edificio rurale può essere ammesso a contributo qualora sia dimostrato tramite la perizia asseverata:
a) che, alla data del sisma, l’impresa sia zootecnica e/o orticola e/o frutticola e/o dedita a specifiche colture che necessitano, nel sistema produttivo, di operai stagionali/fissi. La perizia deve inoltre dimostrare la correlazione tra il sistema produttivo e il numero degli operai stagionali/fissi;
b) di avere alla data del sisma, o di avere avuto nei 24 mesi precedenti tenuto conto del ciclo economico, lavoratori stagionali regolarmente iscritti;
c) che l’edificio era dotato di allacciamento ai pubblici servizi (acqua, energia elettrica) e che i consumi erano tali da dimostrare l’effettivo utilizzo dei locali;
d) che l’edificio era idoneo ad accogliere gli operai stagionali/fissi ed era munito di sufficienti servizi igienici e di acqua calda.
Nel caso in cui l’azienda agricola richiedente sia costituita in forma di impresa familiare ai sensi dell’articolo 230-bis del codice civile, la perizia asseverata deve attestare la sussistenza delle sole condizioni di cui alla lettera c) ed alla lettera d), limitatamente alla idoneità ed alla dotazione di servizi, del periodo che precede.
Non hanno diritto ai contributi gli edifici rurali abitativi e strumentali che alla data del sisma risultavano collabenti o dichiarati inabitabili o inagibili.
7. Per la particolarità del settore agricolo, con riguardo alla richiesta di contributi per interventi sui beni immobili danneggiati, si precisa quanto segue:
a) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 l’utilizzo produttivo in proprio si identifica con l’esercizio di impresa;
b) l’istanza è presentata dall’impresa agricola qualora la proprietà si identifica con l’impresa anche individuale/famigliare e pertanto il proprietario/comproprietario esercita l’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile;
c) l’istanza è presentata dalla proprietà qualora il bene sia concesso in comodato d’uso, affitto o godimento a impresa con atto registrato anteriormente alla data del sisma, salvo eventuali clausole in relazione agli obblighi di manutenzione straordinaria;
d) l’istanza è presentata dalla società qualora il bene sia conferito alla società stessa con atto registrato anteriormente alla data del sisma, salvo eventuali clausole in relazione agli obblighi di manutenzione straordinaria.
8. In ogni caso, per tutti i beneficiari dei contributi, non devono sussistere cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e gli stessi non devono essere esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, come individuate dalle norme vigenti.
9. I requisiti di ammissibilità indicati nel presente Allegato devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. La loro mancanza comporta l’esclusione dall’accesso ai contributi. ((Resta salvo quanto previsto al secondo periodo, del comma 1, dell’articolo 19))
10. Ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di ammissibilità indicati nel presente Allegato, intervenuta dopo la presentazione della domanda, deve essere tempestivamente comunicata all’amministrazione procedente per le necessarie verifiche e valutazioni.

ALLEGATO 2
Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici
TABELLA 1 – SOGLIE DI DANNO








TABELLA 2 – STATI DI DANNO

TABELLA 3 – CARENZE





TABELLA 4 – GRADI DI VULNERABILITÀ

TABELLA 5 – LIVELLI OPERATIVI

TABELLA 6 – COSTI PARAMETRICI

Per edifici con struttura in c.a. in opera, i costi parametrici relativi ai Livelli operativi L1 e L2 e L3 sono maggiorati del 10%.
Per edifici con struttura in muratura, i costi parametrici relativi ai Livelli operativi L1 e L2 e L3 sono maggiorati del 20%.
I costi parametrici per i livelli operativi L1, L2 ed L3 si applicano a tutti gli interventi che riguardano edifici appartenenti alle Classi d’uso I e II e che, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 447 del 27/12/2016, sono finalizzati a raggiungere una resistenza alle azioni sismiche ricompresa entro i valori previsti per le nuove costruzioni.
I costi parametrici della tabella 6 non si applicano agli edifici a destinazione produttiva ma con tipologia edilizia assimilabile a quella degli edifici a destinazione abitativa (alberghi, agriturismi, uffici….).
I costi parametrici si riferiscono infine ad edifici completi, dotati di finiture ed impianti di uso comune.

Tabella 7- INCREMENTI DEI COSTI PARAMETRICI
I costi parametrici di Tabella 6, riferiti ad edifici a destinazione produttiva con strutture prefabbricate, in muratura o in c.a. in opera, sono incrementati per particolari condizioni come di seguito indicato:
1. Per capannoni di altezza superiore ai 4 metri sotto trave (all’appoggio) è previsto un incremento dei costi convenzionali del 10%.
2. Per gli interventi in edifici per i quali è previsto un intervento di efficientamento energetico a seguito di norme nazionali o regionali, o che presentano particolari complessità impiantistiche per gli aspetti energetici o particolari finiture e impianti, il costo convenzionale può essere aumentato del 30% previa verifica dell’Ufficio Speciale.
3. Nel caso di immobili, nei quali si svolgono contemporaneamente gli interventi di miglioramento sismico e l’attività dell’impresa con conseguenti interferenze fra le predette opere e l’attività produttiva, tali da richiedere, anche al fine di assicurare le migliori condizioni di sicurezza per i lavoratori, allestimenti e/o utilizzo di attrezzature particolari, nonché il prolungamento dei tempi previsti per gli interventi, è riconosciuto un incremento massimo del 15% dei costi convenzionali sulla base di una apposita relazione predisposta dal progettista.
4. Il costo parametrico è incrementato del 15% per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt.10, 12 e 13 del D. Lgs. n. 42/2004. Il costo parametrico è incrementato del 10% per edifici sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all’art. 136 e 142 del D. Lgs. n. 42/2004. I detti incrementi non sono cumulabili.
5. (Soppresso)
6. Nel caso di demolizioni totali o parziali che riguardino più del 50% del volume dell’edifico, compreso lo smaltimento a rifiuto del materiale, il costo parametrico è incrementato del 10%. Per demolizioni parziali che riguardino più del 25% del volume dell’edificio e fino al 50% dello stesso, il costo parametrico è aumentato del 5%.
7. Per gli edifici con coperture in cemento-amianto che interessino più del 50% della intera superficie coperta, che devono essere demolite e smaltite, il costo parametrico è incrementato del 15% mentre nel caso che la copertura in cemento amianto riguardi più del 20% della superficie coperta e fino al 50% della stessa il costo parametrico è incrementato del 5%.
8. Per gli edifici ubicati in aree poste ad una quota s.l.m. superiore a 1.000 metri, il costo parametrico è incrementato del 10%. L’incremento si riduce al 5% per quote superiori a 700 metri ed inferiori a 1.000 metri.
9. Nel caso di edifici destinati ad attività produttive che comprendano, integrati nella stessa unità strutturale, unità immobiliari destinate ad abitazione o uffici, il costo parametrico da applicare alla superficie delle stesse sarà incrementato dell’80%.

7.1. Incrementi per amplificazione sismica
Al fine di considerare il maggiore onere degli interventi compiuti su edifici posti in siti dove è maggiore l’azione sismica di progetto, definita dalle norme tecniche a partire dalla “pericolosità sismica di base” (ag) del sito in cui ricade l’edificio e dal parametro (S), che tiene conto della categoria di sottosuolo (Ss) e delle condizioni topografiche (St), i costi parametrici sono incrementati con il seguente criterio:
ag * S≤ 0,25 g   -> nessun incremento
0,25g<ag * S≤ 0,35 g   -> incremento del 5% per gli interventi miglioramento sismico e del 2% per i casi di ricostruzione totale;
0,35g<ag * S ≤ 0,45 g   -> incremento del 10%per gli interventi miglioramento sismico e del 4% per i casi di ricostruzione totale;
0,45g<ag * S   -> incremento del 15% per gli interventi miglioramento sismico e del 6% per i casi di ricostruzione totale;
dove, come detto, ag è l’accelerazione orizzontale massima sul sito di riferimento rigido orizzontale ed S è il coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche.
Nel caso in cui il sito ove è ubicato l’edificio, ricada in zone stabili suscettibili di amplificazione sismica tali che il fattore S sia maggiore di 1,8 e ciò desse luogo ad un incremento del costo parametrico rispetto all’applicazione del coefficiente pari ad 1,8, il progetto di miglioramento sismico o di ricostruzione dovrà essere supportato da apposita Relazione da sottoporre alla verifica dell’Ufficio speciale che si esprime preventivamente sull’entità del fattore amplificativo.
Qualora l’edificio da migliorare sismicamente o da ricostruire ricada in zone suscettibili di instabilità dinamica in fase sismica per liquefazione, cedimenti differenziali e/o cavità sotterranee, il costo parametrico è incrementato fino al 10%, previa verifica dell’Ufficio speciale che si esprime preventivamente sull’entità dell’incremento, per tenere conto del maggiore onere per la esecuzione dei lavori di ricostruzione. Gli oneri sostenuti per lo svolgimento delle indagini necessarie alla definizione del rischio sono ricompresi tra quelli stabiliti nel protocollo d’intesa tra il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni tecniche, allegato all’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017.
Le ubicazioni ed i risultati delle eventuali indagini geognostiche e geofisiche effettuate dovranno essere consegnati, nei formati informatici compatibili con le banche dati regionali, ai servizi regionali che provvedono alla raccolta ed all’aggiornamento del dato.