Ultimo aggiornamento: 12 Febbraio 2019

Modifiche all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, recante “Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016” ed all’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante “Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 e all’ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017, recante “Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”.

 INDICE
Art. 1 – Modifiche all’ordinanza n. 13 del 9gennaio 2017
Art. 2 – Modifiche all’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016
Art. 3 – Modifiche all’ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017
Art. 4 – Disposizione finanziaria
Art. 5 – Entrata in vigore ed efficacia

Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Ordinanza n. 30 del 21 giugno 2017
Modifiche all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, recante “Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016” ed all’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante “Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 e all’ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017, recante “Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”.

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, Vasco Errani, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, e, in particolare:
– l’articolo 2, comma 1, lettera b), il quale prevede che il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I del medesimo decreto, sovraintendendo all’attività dei Vice Commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli stessi;
– l’articolo 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo;
– l’articolo 2, comma 5, il quale prevede che i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, in qualità di Vicecommissari nell’ambito dei territori interessati: presiedono il comitato istituzionale di cui all’articolo 1, comma 6, del medesimo decreto legge; esercitano le funzioni di propria competenza al fine di favorire il superamento dell’emergenza e l’avvio degli interventi immediati di ricostruzione; sovraintendono agli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di competenza delle Regioni; sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità di cui all’articolo 6 del medesimo decreto legge n. 189 del 2016;esercitano le funzioni di propria competenza in relazione alle misure finalizzate al sostegno alle imprese e alla ripresa economica di cui al Titolo II, Capo II, del medesimo decreto legge n. 189 del 2016;
– l’articolo 3, comma 3, il quale prevede che gli Uffici speciali per la ricostruzione, fra l’altro, curano l’istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata;
– l’articolo 5, comma 1, lettera f), il quale stabilisce che alla lettera f) che ai fini del riconoscimento dei contributi nell’ambito dei territori interessati dagli eventi sismici il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, provvede a stabilire i parametri per la determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici;
– l’articolo 5, comma 2, il quale prevede: alla lettera a) che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato articolo 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel decreto stesso, provvede all’erogazione dei contributi, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, fino al 100% delle spese occorrenti, per far fronte a gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata; alla lettera c) che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato articolo 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel decreto stesso, provvede all’erogazione dei contributi, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, fino al 100% delle spese occorrenti, per far fronte ai danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di perizia asseverata; alla lettera g) che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del predetto articolo 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel decreto stesso, provvede all’erogazione dei contributi, fino al 100% delle spese occorrenti, per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità;
– l’articolo 6, comma 7, il quale prevede, fra l’altro, che il Commissario straordinario provvede a predisporre d’intesa con i Vice Commissari un prezzario unico interregionale sulla base del quale gli interessati provvederanno a redigere i computi metrici estimativi allegati alle domande di contributo;
– l’articolo 12, comma 6, il quale prevede fra l’altro che, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l’istruttoria delle relative pratiche, e che nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all’istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi;
– l’articolo 30, comma 6, il quale prevede per gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione l’obbligo di iscrizione in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura di missione istituita presso il Ministero dell’interno a norma del comma 1 del medesimo articolo 30 e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori;
– l’articolo 34, comma 7, il quale prevede che, per gli interventi di ricostruzione privata, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi professionali che non trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale;
Vista l’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante “Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016”;
Vista l’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, recante “Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016”;
Vista l’ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017, recante la disciplina della “Organizzazione della struttura centrale del commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”;
Visto il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2017, n. 84;
Considerata la necessità di procedere all’aggiornamento della ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, in ragione delle disposizioni contenute nella legge 7 aprile 2017, n. 45;
Ritenuto, inoltre, che sulla base delle esigenze rappresentate dai territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ed in considerazione del fatto l’incremento dell’attuale capacità ricettiva di detti territori risulta indispensabile al fine di agevolare l’attività di riparazione e/o di ricostruzione degli immobili pubblici e privati danneggiati, si rende necessario integrare la disciplina dell’ordinanza n. 9 del 2016, introducendovi disposizioni specifiche relative alle modalità, con le quali può essere attuata la delocalizzazione temporanea delle attività di bed & breakfast, ed ai criteri di determinazione del contributo;
Ritenuto, infine, necessario procedere ad una modifica dell’organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario, finalizzata ad accrescerne la funzionalità e l’efficienza, attraverso la previsione di un nuovo Ufficio di staff del Commissario straordinario del governo, denominato “Ufficio per il coordinamento delle funzioni istituzionali”; con conseguente integrazione ed aggiornamento della disciplina dell’ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017;
Vista l’intesa espressa dai Presidenti delle Regioni – Vicecommissari nelle riunioni della cabina di coordinamento del giorno 8 e 15 giugno 2017;
Visti gli artt. 33, comma 1, del decreto legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;

DISPONE

Articolo 1
Modifiche all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017
1. All’articolo 1 dell’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è integralmente sostituito dal seguente: “1. Le disposizioni della presente ordinanza, in attuazione dell’articolo 5, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come successivamente modificato dal decreto legge 9 febbraio 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, d’ora in poi denominato “decreto legge”, sono finalizzate a disciplinare gli interventi di ricostruzione e ripristino con miglioramento sismico degli immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché le misure di compensazione dei danni a scorte, beni mobili strumentali e prodotti di attività economiche e produttive determinati dai medesimi eventi, nei comuni di cui all’articolo 1 del citato decreto legge al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive interrotte in conseguenza degli eventi sismici suindicati.”;
b) il comma 2 è integralmente sostituito dal seguente: “2. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente ordinanza le imprese appartenenti a tutti i settori (industriali, dei servizi, commerciali, artigianali, turistiche, agricole, agrituristiche, zootecniche e professionali), secondo la definizione di cui all’art. 1 dell’Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, ivi comprese le imprese sociali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, attive alla data del sisma ed ubicate in edifici distrutti o che hanno subito danni gravi, dichiarati inagibili con ordinanza sindacale e che ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 189 del 2016 devono eseguire interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione.”;
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: “2 bis. Possono altresì beneficiare dei predetti contributi anche le imprese che hanno subito danni a beni strumentali e scorte nonostante l’edificio, pur danneggiato dall’evento sismico come risultante da apposita documentazione o certificazione redatta o acquisita da tecnici comunali o di altra p.a., sia stato considerato agibile, anche a seguito di interventi provvisionali eseguiti immediatamente dopo il sisma. Detti interventi provvisionali comunque non sono ammissibili a contributo. 2 ter. Possono beneficiare dei contributi anche le imprese proprietarie degli immobili danneggiati che optano per la delocalizzazione definitiva mediante l’acquisto di edifici esistenti agibili nello stesso comune, ai sensi del successivo articolo 6, ovvero mediante la ricostruzione in altra area ubicata nello stesso comune, ai sensi del comma 9-ter del successivo articolo 3.” d) al comma 4 le parole da “principale” a “parti comuni dell’edificio” sono sostituite dalle seguenti: “con tipologia e destinazione prevalentemente industriale o produttiva”.
2. All’articolo 2 dell’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è integralmente sostituito dal seguente: “1. I contributi di cui alla presente ordinanza, disposti con le modalità del finanziamento agevolato ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legge, possono essere concessi per gli interventi di cui ai commi successivi, a condizione che questi siano finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità dell’attività produttiva in tutte le componenti fisse e mobili strumentali e al recupero a fini produttivi degli immobili danneggiati o distrutti.”;
b) il comma 2 è integralmente sostituito dal seguente: “2. Per le finalità di cui al comma 1 sono concessi contributi per:
a) il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di edifici in sito o in altra area nello stesso comune idonea dal punto di vista urbanistico, idrogeologico e sismico, al fine di ristabilirne la piena funzionalità per l’attività delle imprese in essi insediate;
b) la riparazione e l’acquisto dei beni mobili strumentali danneggiati o distrutti, compresi impianti, macchinari, attrezzature anche acquisiti con contratto di leasing e la riparazione delle infrastrutture come definite al comma 5, lettera b), ultimo periodo del presente articolo;
c) il ripristino e riacquisto di scorte e il ristoro dei danni economici sui prodotti giacenti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio, ai sensi rispettivamente delle lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 5 del decreto legge;
d) l’acquisto, nello stesso comune, di interi immobili ove delocalizzare definitivamente l’attività produttiva.”;
c) il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente: “3. Nei casi di cui alla lettera a) del precedente comma 2, il miglioramento sismico deve raggiungere una capacità di resistenza alle azioni sismiche ricompresa entro i valori minimi e massimi di quelli previsti per le nuove costruzioni, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016.”;
d) al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
i) la lettera b) è integralmente sostituita dalla seguente: “b) per “beni mobili strumentali” si intendono i beni, ivi compresi macchinari, impianti ed attrezzature, presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tali obblighi, presenti in documenti contabili o altri registri ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”. Sono inoltre considerati beni strumentali ammissibili a contributo quelle infrastrutture nonché dotazioni o impianti, detenuti anche in regime di concessione, non definibili né come macchinari né come attrezzature, funzionali all’attività produttiva, costituite da componenti fisse e/o mobili, che sono necessarie per lo svolgimento delle attività d’impresa;”;
ii) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera: “d) per “prodotti in corso di maturazione” si intendono i prodotti definiti alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 5 del decreto legge.”;
e) al comma 6, secondo periodo, le parole “le imprese” sono sostituite dalle parole “i proprietari delle singole unità immobiliari”;
f) il comma 7 è integralmente sostituito dal seguente: “7. Le disposizioni relative agli interventi su immobili non si applicano se l’unità produttiva interessata è localizzata all’interno di un edificio a prevalente destinazione abitativa o se le unità produttive sono localizzate nella loro totalità in immobile avente tipologia costruttiva assimilabile a quella degli edifici residenziali o direzionali, ammessi a contributo ai sensi dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 2017, fermi restando i requisiti di ammissibilità dell’Allegato 1 della presente ordinanza.”.
g) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: “8. Gli interventi di cui alle lettere a) e d) del secondo comma della presente disposizione devono essere realizzati in sito o in altra area nello stesso comune idonea dal punto di vista urbanistico, idrogeologico e sismico.”.
3. All’articolo 3 dell’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è integralmente sostituito dal seguente: “2. Ai fini della determinazione del contributo, il costo dell’intervento di cui al comma 1 comprende i costi sostenuti per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, per le indagini e le prove di laboratorio, per le opere di miglioramento sismico o di ricostruzione e per quelle relative alle finiture interne ed esterne connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni ai sensi dell’art. 1117 del codice civile, per gli impianti interni e comuni e per le opere di efficientamento energetico, nonché le spese tecniche e i compensi per amministratori di condomini o di consorzi tra proprietari costituiti per gestire interventi unitari, così come determinati al successivo comma 8 bis. Il costo dell’intervento può includere, qualora comprese nel progetto esecutivo e previste nel contratto di appalto, le spese per l’esecuzione, da parte dell’impresa affidataria, di lavori in economia, ai sensi dell’articolo 179 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle lavorazioni che non danno luogo a valutazioni a misura e non possono essere rappresentate da prezzi in elenco, comunque per un importo non superiore al 2% del costo dei lavori contabilizzati a misura.”;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2 bis. Il costo dell’intervento comprende anche:
a) nel caso di ripristino con miglioramento sismico, le opere necessarie per assicurare l’adeguamento delle unità immobiliari destinate ad attività produttiva e delle eventuali abitazioni presenti nell’edificio alle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, nonché le spese per le indagini di laboratorio e per le prove geognostiche e geofisiche prescritte al punto 7.1 della Tabella 7 dell’Allegato n. 2;
b) nel caso di interventi di ricostruzione, oltre alle opere di demolizione completa dell’edificio, anche quelle necessarie per l’adeguamento igienico-sanitario di cui alla precedente lettera a), nonché le spese per le indagini di laboratorio e per le prove geognostiche e geofisiche prescritte al punto 7.1 della Tabella 7 dell’Allegato n. 2;
c) in tutti i casi, le spese eventualmente sostenute dal beneficiario nei confronti delle aziende erogatrici dei servizi ambientali, energetici e di telefonia per il riallaccio delle utenze disattivate a seguito degli eventi sismici.”;
c) al comma 3 sono aggiunte in fine le parole: “Al fine di determinare la maggiorazione complessiva dell’IVA da applicare al costo convenzionale, lo stesso viene articolato in quota relativa a lavori e quota relativa ad altre spese comunque ammissibili determinate nella stessa proporzione presente nel costo dell’intervento. Alle diverse quote viene poi attribuita l’aliquota IVA di competenza.”; d) la lettera a) del comma 4 è integralmente sostituita dalla seguente: “a) per “superficie complessiva” si intende la superficie utile destinata ad attività produttiva in essere al momento del sisma e quella eventualmente destinata ad abitazione ricompresa nell’edificio a prevalente destinazione produttiva, più la superficie accessoria delle pertinenze interne e quella delle pertinenze esterne nel limite massimo del 70% della superficie utile dell’unità immobiliare destinata ad attività produttiva o dell’ eventuale abitazione presente nell’edificio;”;
e) alla lettera b) del comma 4 le parole “Tabelle 2 e 3” sono sostituite dalle parole “Tabelle 2 e 4”;
f) il comma 5 è soppresso;
g) il comma 7 è integralmente sostituito dal seguente: “7. Nella quantificazione del contributo di cui alla presente ordinanza le spese tecniche, al netto dell’IVA se detraibile, sono computate nel costo dell’intervento, secondo le percentuali stabilite nel Protocollo d’intesa sottoscritto fra il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell’area tecnica e scientifica, a norma dell’articolo 34 del decreto legge. Le spese tecniche comprendono anche i compensi per la redazione delle perizie giurate relative alle schede AeDES di cui all’ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016 e sono riconosciute anche a professionisti diversi dai progettisti.”;
h) al comma 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
i) al primo periodo, dopo le parole “avanzamento lavori” sono aggiunte le parole “(SAL 0)”;
ii) al primo periodo, la parole “dette” è sostituita dalle parole “le stesse”;
i) dopo il comma 8 è inserito il seguente: “8 bis. Le spese per le eventuali attività professionali di competenza degli amministratori di condominio o dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari sono ammesse a contributo nel limite massimo del:
a) 2% del costo dell’intervento di importo fino a 200.000 Euro;
b) 1,5% del costo dell’intervento eccedente 200.000 Euro e fino a 500.000 Euro;
c) 1% del costo dell’intervento eccedente 500.000 Euro e fino a 3.000.000 di Euro,
d) 0,5% del costo dell’intervento eccedente 3.000.000 Euro.”;
j) al comma 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
i) dopo le parole “miglioramento sismico” sono inserite le parole “o di demolizione e ricostruzione”;
ii) le parole da “da specifiche ordinanze” alla fine sono sostituite dalle seguenti: “dall’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 e successive modifiche.”;
k) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: “9 bis. Gli edifici gravemente danneggiati con livelli operativi L1, L2 ed L3, qualora non risultino di particolare interesse culturale ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 42/2004, non siano sottoposti a vincoli ambientali o paesaggistici e che a giudizio del Comune, appositamente consultato dall’Ufficio speciale, non rivestano alcun valore funzionale, architettonico, storico e paesaggistico, possono, previa acquisizione del titolo abilitativo, essere demoliti e ricostruiti nello stesso sito. Il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra il costo dell’intervento di nuova costruzione ed il costo convenzionale riferito al livello operativo ed alla superficie complessiva dell’edificio oggetto di demolizione ovvero a quella complessiva del nuovo intervento, qualora inferiore.
9 ter. Per gli interventi di ricostruzione degli edifici gravemente danneggiati o distrutti di cui all’articolo 1, comma 2 ter, ultimo periodo, eseguiti in altra area idonea dal punto di vista urbanistico, idrogeologico e sismico ad ospitare l’edificio stesso, il contributo viene determinato sul minore degli importi risultanti dalla comparazione tra il costo dell’intervento di ricostruzione ed il costo convenzionale relativo al livello operativo attribuito all’edificio esistente danneggiato ai sensi della Tabella 6 dell’Allegato 2. Nel caso di livello operativo dell’edificio danneggiato sia L1, L2 o L3 gli oneri per la demolizione, l’acquisto dell’area di pertinenza ove delocalizzare definitivamente l’attività e la bonifica dell’area su cui sorgeva l’immobile danneggiato sono di competenza del beneficiario del contributo. Nel caso di edifici che rientrano nel livello operativo L4, l’acquisto dell’area di pertinenza ove delocalizzare definitivamente l’attività e l’eventuale bonifica dell’area su cui sorgeva l’immobile danneggiato sono di competenza del beneficiario del contributo.
9 quater. In ogni caso, la superficie complessiva da considerare ai fini del costo convenzionale è quella complessiva dell’edificio oggetto di demolizione ovvero quella complessiva del nuovo intervento, qualora inferiore.”
4. All’articolo 4 dell’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) del comma 2, dopo le parole “scrittura privata” sono aggiunte le parole “regolarmente registrata”;
b) al comma 6, secondo periodo, le parole “è conforme alla normativa vigente in materia di costruzioni antisismiche (NTC08 di cui al d.m. 14 gennaio 2008)” sono sostituite dalle parole “è verificato ai fini antisismici sulla base di quanto stabilito dalle norme tecniche vigenti”.
5. All’articolo 5 dell’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole “articolo 2, comma 2, lettera b),” sono inserite le parole “limitatamente a beni mobili strumentali, impianti, macchinari ed attrezzature,”;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: “2-bis. Nel caso in cui i beni strumentali danneggiati o distrutti fossero, al momento degli eventi sismici, nella disponibilità dell’impresa in base a un contratto di leasing, i contributi possono essere chiesti secondo le seguenti modalità:
a) i contributi relativi agli interventi di riparazione possono essere chiesti:
– dal conduttore del bene, qualora nel contratto di leasing sia specificato con apposita clausola che gli oneri per la manutenzione straordinaria sono a suo carico;
– dalla società di leasing proprietaria del bene, qualora nel contratto di leasing non sia specificato con apposita clausola che gli oneri per la manutenzione straordinaria sono a carico del conduttore oppure qualora, per volontà dichiarata da entrambe le parti del contratto di leasing con scrittura privata regolarmente registrata, sia quest’ultima che intende presentare la domanda di contributo; b) i contributi relativi agli interventi di acquisizione in leasing di nuovi beni di uguale o equivalente rendimento economico rispetto a quelli distrutti possono essere chiesti dal conduttore del bene ovvero dalla società di leasing proprietaria dello stesso.
2-ter. Nei casi di cui alla prima ipotesi delle lettere a) e b) del precedente comma 2 bis, il conduttore del bene deve allegare alla domanda di contributo:
i) una dichiarazione che attesti la propria volontà di riscattare, ora per allora, il bene in godimento e di essere consapevole della sanzione della revoca del contributo concesso in caso di mancato riscatto;
ii) una dichiarazione della società di leasing di rinuncia a qualsiasi pretesa, nei confronti del Commissario straordinario, relativamente al contributo richiesto per gli interventi di riparazione e che solleva al contempo il Commissario da qualsiasi responsabilità in merito a potenziali controversie tra le parti.
2-quater. Nei casi di cui alla lettera b) del precedente comma 2 bis, il conduttore, all’atto della presentazione della documentazione di spesa, deve altresì produrre le fatture di acquisto del bene acquisito in leasing emesse a carico della società di leasing concedente e le relative quietanze per la parte del costo non coperta dal contributo.
2-quinquies. In tutti i casi di cui al comma 2 bis, il conduttore deve allegare alla domanda di contributo una dichiarazione di impegno della società di leasing a comunicare ogni fatto o evento che determini un inadempimento contrattuale da parte del conduttore stesso, tale da comportare la risoluzione del contratto di leasing e, conseguentemente, l’impossibilità di riscattare il bene concesso in godimento.”;
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. Per la riparazione delle infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), la determinazione del costo ammissibile a contributo avviene sulla base della valutazione del danno subito effettuata con la perizia giurata di cui al successivo articolo 12, sottoposta alla verifica dell’Ufficio speciale, riferita all’intervento eseguito sulla base del computo metrico estimativo redatto utilizzando i prezzi del contratto di appalto, desunti dal prezziario unico approvato con l’ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 14 dicembre 2016, con il ribasso conseguente alla procedura selettiva per l’ individuazione dell’impresa.”;
d) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: “5-bis. Con riferimento ai prodotti in corso di maturazione di cui all’articolo 2, comma 5, lettera d), la determinazione del costo ammissibile a contributo è compiuta sulla base della quantificazione del danno attestata dalla perizia giurata di cui al successivo articolo 12 sottoposta alla verifica dell’Ufficio speciale. A tal fine il professionista incaricato dovrà:
– accertare la quantità dei prodotti in magazzino al momento del sisma. L’ammontare delle quantità rilevate dovrà essere corrispondente alle risultanze delle scritture contabili di giacenza redatte ai sensi delle norme vigenti in materia. Per quanto concerne i prodotti ad indicazione geografica riconosciuti ai sensi del Regolamento del parlamento europeo e del Consiglio 21 dicembre 2012, n. 1151/2012/CE, si potranno utilizzare anche le registrazioni di cui alle attività di controllo previste dallo stesso regolamento;
– quantificare il danno subito con riferimento alle quotazioni della produzione vigente al momento degli eventi sismici desumibili dai listini prezzo delle CCIAA in relazione alla maturazione/stagionatura dei prodotti presenti nel magazzino e che risultano danneggiati. Qualora il prodotto non avesse al momento del danno una quotazione di riferimento si procederà con apposita stima per il collegamento ai valori ufficiali. La stima del danno dovrà tenere conto dei deprezzamenti o delle rivalutazioni rispetto alle quotazioni ufficiali, nonché dei costi di evacuazione e gestione del prodotto danneggiato e quanto altro necessario a garantire la protezione delle certificazioni e sarà a cura dei rispettivi Consorzi di tutela del prodotto DOP/IGP (ove presenti). Per quanto attiene la stima del valore residuo di prodotti DOP/IGP in corso di maturazione, per i quali l’effettivo valore potrà essere definito solo a seguito di definitiva espertizzazione a chiusura del periodo di maturazione stesso, il valore esperito potrà essere aggiornato.
5-ter. Il costo ammissibile a contributo per il ristoro dei danni subiti dai prodotti, tenuto conto di eventuali coperture assicurative, coincide con il danno quantificato secondo i criteri stabiliti nel precedente comma.
5-quater. Ai fini del mantenimento del ciclo produttivo dei prodotti in corso di maturazione di cui all’articolo 2, comma 5, lettera d), le spese di cui al comma 5 bis devono essere sostenute dal soggetto beneficiario del contributo successivamente alla data del sisma e possono riferirsi anche alla gestione dei prodotti che, pur non risultando danneggiati, necessitano per il mantenimento e protezione delle certificazioni di un procedimento di maturazione interrotto dall’inagibilità dell’edificio in cui era insediata l’attività produttiva.”;
e) al comma 7, le parole “distrutti o danneggiati” sono sostituite dalle parole “di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c)”.
6. All’articolo 6 dell’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono soppresse le parole “e dimensionali”;
b) il comma 2 è soppresso;
c) dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4 bis. È ammissibile l’acquisto anche di un edificio con le caratteristiche tecniche e tecnologiche di cui al comma 1, avente superficie utile complessiva inferiore a quella dell’edificio gravemente danneggiato o distrutto, ma in tal caso il costo convenzionale è determinato sulla base della superficie dell’edificio acquistato. Qualora invece la superficie dell’edificio acquistato sia superiore a quella dell’edificio preesistente il costo convenzionale è determinato sulla base della superficie utile complessiva di quest’ultimo.”;
d) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole “per consentire” sono aggiunte le parole “la demolizione e”.
7. All’articolo 7 dell’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è integralmente sostituito dal seguente: “Le domande di contributo sono presentate dai soggetti legittimati agli Uffici speciali per la ricostruzione entro il 31 dicembre 2017 mediante la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario straordinario ovvero, fino alla sua istituzione, a mezzo PEC.”
b) la lettera b) del comma due è integralmente sostituita dalla seguente: “b) la riparazione o acquisto dei beni mobili, macchinari, attrezzature ed infrastrutture, anche acquisiti in caso di leasing (Sezione 2);”;
c) alla lettera c) del comma 2, dopo le parole “prodotti danneggiati” sono aggiunte le parole “e il ristoro dei danni subiti ai prodotti in corso di maturazione”;
d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis. Le domande di contributo per i beni strumentali e le scorte possono precedere quella relativa agli edifici solo nel caso che sia previsto un intervento di miglioramento sismico per il ripristino dell’agibilità e che, sulla base di specifica relazione del progettista inserita nella domanda di contributo, sia possibile comunque riprendere l’attività dopo aver rimosso, con interventi di tipo provvisionale, l’inagibilità dichiarata dal sindaco.”
8. All’articolo 8 dell’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) del comma 1 è integralmente sostituita dalla seguente: “b) la superficie utile destinata ad attività produttiva in essere al momento del sisma, e quella eventualmente destinata ad abitazione ricompresa nell’edificio a prevalente destinazione produttiva, più la superficie accessoria delle pertinenze interne e quelle delle pertinenze esterne nel limite massimo del 70% della superficie utile dell’unità immobiliare destinata ad attività produttiva o dell’abitazione presente nell’edificio;”;
b) la lettera d) del comma 1 è integralmente sostituita dalla seguente: “d) il numero e la data dell’ordinanza comunale di inagibilità conseguente alla schede AeDES o GL-AeDES, ovvero alla dichiarazione di non utilizzabilità sulla base delle schede FAST a cui ha fatto seguito la compilazione della scheda AeDES o GL-AeDES, ai sensi dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016;”;
c) al comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: “g) l’indicazione di eventuale domanda di delocalizzazione temporanea e/o di eventuali contributi già percepiti ai sensi dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 9 del 7 gennaio 2017”;
d) alla lettera a) del comma 2 sono aggiunte in fine le parole: “e gli eventuali compilatori delle schede AeDES o GL-AeDES redatte ai sensi dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016”;
e) la lettera a) del comma 3 è integralmente sostituita dalla seguente: “a) perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione, completa di adeguata relazione che attesti il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici, con espresso riferimento alla scheda AeDESo GL-AeDES ovvero alla dichiarazione di non utilizzabilità emessa per l’edificio in questione con la scheda FAST ed alla successiva scheda AeDES o GL-AeDES redatta ai sensi dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016;”;
f) al punto v. della lettera b) del comma 3 sono aggiunte in fine le parole: “e l’indicazione separata dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso”;
g) alla lettera b) del comma 3 è aggiunto in fine il seguente punto: “vii. indicazione degli eventuali interventi minimi necessari per conseguire l’agibilità dell’edificio sotto l’aspetto igienico-sanitario”.
9. All’articolo 9 dell’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole “all’articolo 8, comma 4, lettera b), punto ii)” sono sostituite dalle parole “all’art. 8, comma 3, lettera b), punto ii)”;
b) al comma 3, le parole “all’articolo 8, comma 4, lettera b), punto iii)” sono sostituite dalle parole “all’art. 8, comma 3, lettera b), punto iii)”;
c)il comma 4 è integralmente sostituito dal seguente: “4.L’Ufficio speciale, che riceve la domanda a norma del comma 1, trasmette copia degli elaborati e dei documenti relativi alla segnalazione certificata di inizio attività o alla domanda di permesso a costruire al comune territorialmente competente con le modalità informatiche di cui all’articolo 7, comma 1, e verifica l’esistenza delle condizioni per il rilascio del titolo edilizio ai sensi dello strumento urbanistico e delle vigenti disposizioni di legge. A tal fine, è acquisita dal comune territorialmente competente ogni informazione in ordine alla condizione dell’immobile preesistente, accertando in particolare se lo stesso risulti conforme alla disciplina in vigore ovvero sia totalmente o parzialmente abusivo.”;
d) i commi 5 e 6 sono soppressi;
e) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: “6-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente ordinanza, i comuni possono comunicare agli Uffici speciali l’intenzione di procedere direttamente all’attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi, in coordinamento con il predetto Ufficio. In tale ipotesi, il comune procede alla verifica delle condizioni per il rilascio del titolo edilizio entro 30 giorni dalla trasmissione degli atti a norma del comma 4.
6-ter. Qualora l’intervento riguardi un edificio sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o di tutela dei beni culturali, il progetto è sottoposto al parere della conferenza regionale di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legge come modificato dall’articolo 6 del decreto legge n. 8 del 2017. A tal fine il Presidente di Regione – Vice Commissario competente provvede a convocare la conferenza entro cinque giorni dalla conclusione della verifica di conformità di cui al successivo articolo 13, comma 2, o dalla richiesta del comune, qualora questo si sia avvalso della facoltà di cui al comma 6 bis.
6-quater. Il comune, entro dieci giorni dal ricevimento della proposta dell’Ufficio speciale di cui al successivo articolo 13, comma 2, corredata dal parere favorevole della conferenza regionale nei casi di cui al comma 6 ter, ovvero dalla conclusione dell’attività istruttoria condotta direttamente, rilascia il titolo edilizio a norma dell’articolo 12, comma 2, del decreto legge.
6-quinquies. Qualora, sulla base di quanto dichiarato in sede di richiesta di contributo ovvero all’esito della verifica di cui al comma 4, si accerti che l’immobile oggetto dell’intervento è interessato da abusi parziali o totali, ancorché per gli stessi non siano stati emessi provvedimenti sanzionatori, l’Ufficio speciale ne informa il Comune. Quest’ultimo, qualora gli abusi siano sanabili e il soggetto interessato non abbia provveduto a chiedere la sanatoria ai sensi dell’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, lo invita a presentare la relativa istanza entro trenta giorni, quantificando gli oneri da corrispondere; in caso di inutile decorso del predetto termine, il Comune informa l’Ufficio speciale che provvede a definire la domanda di contributo con dichiarazione di improcedibilità.
6-sexies. Il comune provvede a norma del precedente comma 6 quinquies anche quando l’abusività parziale o totale emerga nel corso dell’istruttoria eseguita direttamente dallo stesso ai sensi del comma 6 bis.”
10. All’articolo 10, comma 1, dell’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole “e le attrezzature” sono inserite le parole “ed infrastrutture”;
11. All’articolo 12 dell’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) del comma 1 sono aggiunte in fine le parole “ed infrastrutture fisse o mobili”;
b) alla lettera c) del comma 1 sono aggiunte in fine le parole “e al ristoro dei danni subiti dai prodotti DOP/IGP”;
c) alla lettera d) del comma 1 sono aggiunte in fine le parole “mediante acquisto”;
d) al comma 2, dopo le parole “al ripristino o riacquisto dei beni danneggiati” sono inserite le parole “e al ristoro del danno economico relativo ai prodotti DOP/IGP”.
12. L’articolo 13 dell’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 è integralmente sostituito dal seguente:
Articolo 13
Istruttoria sulle domande di contributo.
1. Entro venti giorni dal ricevimento della domanda l’Ufficio speciale procede all’accertamento della sussistenza in capo al richiedente dei requisiti per la fruizione del contributo e della completezza della domanda e della documentazione allegata. In caso di esito negativo dell’accertamento di cui al periodo precedente ovvero di incompletezza della domanda o della documentazione ad essa allegata, l’Ufficio speciale provvede alla notificazione della comunicazione di cui all’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, assegnando all’istante un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di osservazioni e/o la produzione dei documenti mancanti. In caso di mancata presentazione o di mancato accoglimento delle osservazioni l’Ufficio speciale trasmette al Vice Commissario la proposta di rigetto della domanda di contributo.
2. In caso di esito positivo dell’accertamento di cui al precedente comma 1, l’Ufficio speciale, nei successivi sessanta giorni, verifica la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica, richiede l’effettuazione dell’eventuale controllo a campione sul progetto strutturale, acquisisce il parere della conferenza regionale nei casi e con le modalità di cui al comma 6 ter del precedente articolo 9, propone al Comune il rilascio del titolo edilizio, verifica l’ammissibilità al finanziamento dell’intervento, indica il contributo ammissibile e provvede a richiedere contestualmente il Codice Unico di Progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e il codice CIG dandone comunicazione al Vice Commissario mediante la procedura informatica a tal fine predisposta. Nei casi di cui all’articolo 9, comma 6 bis, l’Ufficio speciale adotta i provvedimenti suindicati entro 20 giorni dalla ricezione degli atti da parte del comune all’esito della verifica compiuta da quest’ultimo.
3. I termini di cui al precedente comma 2 possono essere sospesi, per un sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, qualora:
a) sia necessaria l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’Ufficio speciale o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
b) l’Ufficio ritenga indispensabile richiedere chiarimenti all’istante, che fornisce gli stessi entro venti giorni dalla richiesta.
4. Qualora l’interessato ometta di far pervenire i chiarimenti richiesti dall’Ufficio speciale nel termine previsto dalla lettera b) del precedente comma 3, la domanda di contributo si intende rinunciata e lo stesso Ufficio trasmette al Vice Commissario la proposta di rigetto.
5. Il Vice Commissario, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, emette il provvedimento di concessione del contributo informandone il richiedente, l’istituto di credito ed il Comune competente mediante la procedura informatica. Con la stessa modalità è comunicato l’eventuale provvedimento di rigetto della domanda di contributo, con l’indicazione delle ragioni del mancato accoglimento della stessa.
6. Il provvedimento di concessione del contributo non può in ogni caso essere emesso se per qualsiasi motivo il Comune non ha rilasciato il titolo edilizio ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto legge.
7. La concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, su richiesta dell’Ufficio speciale, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione senza alcuna altra formalità.”
13. All’articolo 14, comma 3, dell’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, dopo le parole “ripristino delle scorte” sono inserite le parole “e al ristoro del danno economico relativo ai prodotti in corso di maturazione”.
14. Dopo l’articolo 14 dell’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 è inserito il seguente:
Articolo 14 bis
Edifici ubicati in aree interessate da dissesti idrogeologici
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interventi di ricostruzione o ripristino con miglioramento sismico eseguiti su edifici che insistono in aree suscettibili di instabilità dinamiche in fase sismica quali:
a) zone in frana;
b) zone di rispetto/suscettibilità per faglie attive e capaci (così come definite nelle “Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da faglie attive e capaci” elaborate dalla Commissione tecnica di cui all’articolo 5, comma 7, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2010, n. 3907);
c) zone con livello di rischio elevato o molto elevato (R3 o R4) come definite nel Piano di assetto idrogeologico;
d) zone di rispetto per liquefazione (così come definite nelle “Linee guida” di cui alla precedente lettera b);
e) zone con cavità sotterranee instabili.
2. Nei casi di cui al comma 1, gli interventi di ricostruzione e ripristino con miglioramento sismico sono possibili alle sole condizioni previste e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente per le zone interessate, salvo il caso in cui siano state effettuate opere di consolidamento già collaudate e di cui sia stata accertata l’efficacia dopo gli eventi sismici mediante appositi monitoraggi, ovvero nel caso in cui si possibile eseguire, contestualmente alla realizzazione degli interventi sugli edifici, opere di consolidamento volte alla mitigazione del rischio residuo sismo-indotto.
3. Gli edifici ubicati nelle zone di cui al comma 1 che sono stati dichiarati inagibili con danno grave, non possono essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati simicamente qualora la zona non sia ricompresa tra quelle oggetto di interventi finanziati dal piano sui dissesti idrogeologici di cui all’articolo 14, comma 2, lettera c), del decreto legge. In tal caso il Vice Commissario può autorizzare la ricostruzione di edifici equivalenti per tipologia e dimensione in altri siti stabili e non suscettibili di instabilità dinamiche, individuati tra quelli già edificabili dallo strumento urbanistico, di proprietà pubblica o privata, ovvero a seguito di apposita variante.
4. Il costo parametrico per determinare il contributo dell’intervento di cui al comma 3 è pari a quello previsto nella Tabella 6 per il livello operativo L4 incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di acquisto od esproprio dell’area e comunque fino al 30%. L’area dove insiste l’edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione a carico del proprietario, sono cedute gratuitamente al Comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della zona.”
15. All’articolo 15 dell’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole “18 mesi” sono sostituite dalle parole “24 mesi”;
b)il comma 2 è integralmente sostituito dal seguente: “2.Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato per non più di sei mesi, su conforme parere dell’Ufficio speciale, sentito il Comune competente, con provvedimento del Vice Commissario, ove l’interessato dimostri di non averlo potuto rispettare per fatti sopravvenuti estranei alla sua volontà o per difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori.”;
c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4 bis. Qualora i lavori non vengano ultimati entro i termini di cui ai commi 1 e 2, il Vice Commissario dispone la revoca del contributo concesso previa diffida ad adempiere, rivolta al soggetto beneficiario dei contributi, entro ulteriori novanta giorni. In caso di ulteriore inadempienza il Vice Commissario chiede la restituzione del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali maturati.”
16. All’articolo 16 dell’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c) del comma 1 la cifra “70%” è sostituita dalla cifra “30%” e la cifra “40%” è sostituita dalla cifra “70%”;
b) alla lettera c) del comma 1 sono aggiunte in fine le parole: “Per le imprese che hanno beneficiato dei contributi disposti dalla ordinanza del Commissario straordinario n. 9 del 2017 per la delocalizzazione temporanea, l’erogazione del saldo è comunque subordinata alla rimozione della struttura temporanea ovvero al recesso dal contratto di locazione appositamente stipulato”;
c) il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente: “3. Al richiedente può essere riconosciuto, a sua istanza da formulare inderogabilmente in sede di domanda, un anticipo fino al 20% dell’importo ammesso a contributo a condizione che sia allegata apposita polizza fideiussoria. In tale ipotesi il richiedente, entro cinque giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione del contributo, inoltra all’Ufficio Speciale tramite la procedura informatica la richiesta di anticipo (così detto SAL 0), la fattura e copia digitale della polizza fidejussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell’interesse dell’impresa affidataria dei lavori, comprensivi dell’eventuale fornitura e posa in opera di strutture prefabbricate, a favore del Vice Commissario, di importo almeno pari all’ammontare dell’anticipo. L’impresa provvede contestualmente ad inviare l’originale della polizza al Vice Commissario che la detiene per gli usi consentiti in caso di necessità e la svincola dopo l’erogazione del contributo a saldo. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”;
d) al comma 4 le parole “lettera c)” in fine sono sostituite dalle parole “lettera d)”.
17. All’articolo 17 dell’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, alinea, le parole “fornitura e montaggio” sono sostituite dalle parole “fornitura e installazione”;
b) al comma 5, lettera a), dopo le parole “della fornitura” sono inserite le parole “e installazione”.
18. Alla rubrica dell’articolo 18 dell’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 sono aggiunte in fine le parole: “e di ristoro dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione”.
19. L’articolo 24 dell’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 è integralmente sostituito dal seguente:
Articolo 24
Sospensione dei termini relativi ai contratti di locazione.
1. Per gli edifici oggetto degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui alla presente ordinanza che alla data degli eventi sismici risultassero essere condotti in locazione, i termini relativi ai relativi contratti sono prorogati per un periodo non inferiore a due anni successivi alla conclusione dei lavori finalizzati a ripristinare l’agibilità o a ricostruire l’edificio, fatto salvo il recesso del conduttore ove ricorrano le condizioni di legge.”
20. All’allegato 1, punto 2, lettera e) dell’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, la parola “inadempiente” è sostituita dalla parola “inadempienti”.
21. L’allegato 2 dell’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 è integralmente sostituito dal seguente:
ALLEGATO 2
Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici
TABELLA 1 SOGLIE DI DANNO









TABELLA 2 – STATI DI DANNO

TABELLA 3 – CARENZE





TABELLA 4 – GRADI DI VULNERABILITÀ

TABELLA 5 – LIVELLI OPERATIVI

TABELLA 6 – COSTI PARAMETRICI


Tabella 7- INCREMENTI DEI COSTI PARAMETRICI
I costi parametrici di Tabella 6, riferiti ad edifici a destinazione produttiva con strutture prefabbricate, in muratura o in c.a. in opera, sono incrementati per particolari condizioni come di seguito indicato:
1. Per capannoni di altezza superiore ai 4 metri sotto trave (all’appoggio) è previsto un incremento dei costi convenzionali del 10%.
2. Per gli interventi in edifici per i quali è previsto un intervento di efficientamento energetico a seguito di norme nazionali o regionali, o che presentano particolari complessità impiantistiche per gli aspetti energetici, il costo convenzionale può essere aumentato del 15% previa verifica dell’Ufficio speciale.
3. Nel caso di immobili, nei quali si svolgono contemporaneamente gli interventi di miglioramento sismico e l’attività dell’impresa con conseguenti interferenze fra le predette opere e l’attività produttiva, tali da richiedere, anche al fine di assicurare le migliori condizioni di sicurezza per i lavoratori, allestimenti e/o utilizzo di attrezzature particolari, nonché il prolungamento dei tempi previsti per gli interventi, è riconosciuto un incremento massimo del 15% dei costi convenzionali sulla base di una apposita relazione predisposta dal progettista.
4. Il costo parametrico è incrementato del 15% per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del D. Lgs. n. 42/2004. Il costo parametrico è incrementato del 10% per edifici sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all’art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004. I detti incrementi non sono cumulabili.
5. Per immobili, o porzioni di immobili, destinati al ricovero mezzi o a magazzino che non necessitano di particolari finiture ed impianti, i costi parametrici sono ridotti del 30%.
6. Nel caso di demolizioni totali o parziali che riguardino più del 50% del volume dell’edifico, compreso lo smaltimento a rifiuto del materiale, il costo parametrico è incrementato del 10%. Per demolizioni parziali che riguardino più del 25% del volume dell’edificio e fino al 50% dello stesso, il costo parametrico è aumentato del 5%.
7. Per gli edifici con coperture in cemento-amianto che interessino più del 50% della intera superficie coperta, che devono essere demolite e smaltite, il costo parametrico è incrementato del 15% mentre nel caso che la copertura in cemento amianto riguardi più del 20% della superficie coperta e fino al 50% della stessa il costo parametrico è incrementato del 5%.
8. Per gli edifici ubicati in aree poste ad una quota s.l.m. superiore a 1.000 metri, il costo parametrico è incrementato del 10%. L’incremento si riduce al 5% per quote superiori a 700 metri ed inferiori a 1.000 metri.
9. Nel caso di edifici destinati ad attività produttive che comprendano, integrati nella stessa unità strutturale, unità immobiliari destinate ad abitazione o uffici, il costo parametrico da applicare alla superficie delle stesse sarà incrementato dell’80%
7.1. Incrementi per amplificazione sismica
Al fine di considerare il maggiore onere degli interventi compiuti su edifici posti in siti dove è maggiore l’azione sismica di progetto, definita dalle norme tecniche a partire dalla “pericolosità sismica di base” (ag) del sito in cui ricade l’edificio e dal parametro (S), che tiene conto della categoria di sottosuolo (Ss) e delle condizioni topografiche (St), i costi parametrici sono incrementati con il seguente criterio:
ag * S≤ 0,25 g -> nessun incremento
0,25g<ag * S≤ 0,35 g -> incremento del 5% per gli interventi miglioramento sismico e del 2% per i casi di ricostruzione totale;
0,35g<ag * S ≤ 0,45 g -> incremento del 10%per gli interventi miglioramento sismico e del 4% per i casi di ricostruzione totale;
0,45g<ag * S -> incremento del 15% per gli interventi miglioramento sismico e del 6% per i casi di ricostruzione totale;
dove, come detto, ag è l’accelerazione orizzontale massima sul sito di riferimento rigido orizzontale ed S è il coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche.
Nel caso in cui il sito ove è ubicato l’edificio, ricada in zone stabili suscettibili di amplificazione sismica tali che il fattore S sia maggiore di 1,8e ciò desse luogo ad un incremento del costo parametrico rispetto all’applicazione del coefficiente pari ad 1,8, il progetto di miglioramento sismico o di ricostruzione dovrà essere supportato da apposita Relazione da sottoporre alla verifica dell’Ufficio speciale che si esprime preventivamente sull’entità del fattore amplificativo.
Qualora l’edificio da migliorare sismicamente o da ricostruire ricada in zone suscettibili di instabilità dinamica in fase sismica per liquefazione, cedimenti differenziali e/o cavità sotterranee, il costo parametrico è incrementato fino al 10%, previa verifica dell’Ufficio speciale che si esprime preventivamente sull’entità dell’incremento, per tenere conto del maggiore onere per la esecuzione dei lavori di ricostruzione. Gli oneri sostenuti per lo svolgimento delle indagini necessarie alla definizione del rischio sono ricompresi tra quelli stabiliti nel protocollo d’intesa tra il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni tecniche, allegato all’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017.
Le ubicazioni ed i risultati delle eventuali indagini geognostiche e geofisiche effettuate dovranno essere consegnati, nei formati informatici compatibili con le banche dati regionali, ai servizi regionali che provvedono alla raccolta ed all’aggiornamento del dato.

Articolo 2
Modifiche all’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016
1. Nell’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, dopo l’articolo 7, è inserito il seguente:
Articolo 7 bis
Delocalizzazione delle attività di bed &breakfast.
1. È ammessa la delocalizzazione temporanea delle attività di bed & breakfast esercitate, alla data degli eventi sismici, in conformità alla vigente normativa, ferma la necessità del possesso dei requisiti richiesti dalla disciplina regionale in materia.
2. Gli interventi di cui al comma 1, sono effettuabili esclusivamente secondo le modalità di cui alle lettere a) e b) del comma 2 del precedente articolo 1. Il rimborso determinato in applicazione del successivo articolo 8 è commisurato alla superficie della porzione dell’immobile distrutto o danneggiato che risultava adibita a struttura ricettiva al momento del sisma, ivi compresi gli spazi di servizio, ed è incrementato di una quota aggiuntiva, pari al 30% di quella adibita a struttura ricettiva al momento del sisma, al fine di assicurare la presenza sul posto del gestore dell’attività ricettiva, e dell’IVA se non recuperabile. Inoltre, la domanda di autorizzazione alla delocalizzazione comporta sempre la rinuncia al contributo di cui all’articolo 5, comma 2, lettera f), del decreto legge n. 189 del 2016.
3. Nei casi di cui al presente articolo, la perizia asseverata di cui all’articolo 5, comma 4, deve specificare e documentare la porzione di immobile destinata a struttura ricettiva, conformemente a quanto attestato all’atto dell’avvio dell’attività di bed & breakfast. Inoltre, alla domanda di contributo deve essere allegata una dichiarazione con la quale il richiedente si impegna ad assicurare all’utenza, presso il luogo ove avverrà la delocalizzazione, tutti i servizi previsti dalla vigente normativa per gli esercizi di bed & breakfast. L’accertamento del mancato rispetto di tale impegno determina la decadenza dal contributo”.

Articolo 3
Modifiche all’ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017
1. All’articolo 2 dell’ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: il quinto comma è integralmente sostituito dal seguente: “Sono uffici di staff: a) la segreteria tecnica del commissario straordinario; b) l’ufficio per le relazioni istituzionali; c) l’ufficio del consigliere giuridico; d) l’ufficio per il coordinamento delle funzioni istituzionali; e) l’ufficio stampa; f) l’ufficio monitoraggio e stato di attuazione dei programmi”.
2. All’articolo 3-bis dell’ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: il primo comma è integralmente sostituito dal seguente: “1. L’Ufficio per le relazioni istituzionali:
a) assicura il supporto al commissario straordinario nei rapporti con il Consiglio di Stato, con l’Avvocatura generale dello Stato e con ogni altro organo costituzionale e di rilievo costituzionale, sia nella fase di predisposizione dei provvedimenti commissariali sia per lo studio di tutte le problematiche tecnico-giuridiche connesse all’adempimento dei compiti istituzionali dei predetti organi;
b) cura i rapporti del commissario straordinario con l’Autorità nazionale anticorruzione e con la Struttura di missione per la prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata di cui all’art. 30 del decreto-legge;
c) verifica l’applicabilità delle norme, esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare;
d) cura l’attività di definizione delle iniziative legislative nelle materie di competenza del commissario straordinario;
e) cura le risposte agli atti parlamentari di sindacato ispettivo riguardanti l’attività del commissario straordinario del Governo ed il seguito dato agli stessi”;
3. Dopo l’articolo 4 dell’ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017 è inserito il seguente articolo:
“Articolo 4-bis. Ufficio per il coordinamento delle funzioni istituzionali.
1. L’Ufficio per il coordinamento delle funzioni istituzionali:
a) verifica la corrispondenza tra gli indirizzi del commissario straordinario e l’attività degli uffici amministrativi e contabili in funzione dell’unitarietà dell’azione della struttura commissariale, assicurando il relativo coordinamento;
b) assicura il supporto al Commissario straordinario, anche mediante l’adozione di apposite linee guida, per l’attuazione degli interventi programmati in funzione dell’efficiente ed efficace perseguimento delle finalità istituzionali;
c) acquisisce le proposte di adozione dei provvedimenti di competenza dei dirigenti della struttura e le sottopone alla firma del commissario straordinario;
d) assicura il supporto al Commissario straordinario nell’assolvimento dei compiti di verifica e coordinamento degli Uffici speciali per la ricostruzione. Tale attività è svolta in raccordo, per i profili di rispettiva competenza, con il responsabile della segreteria tecnica e con il responsabile dell’Ufficio relazioni istituzionali.
2. All’Ufficio sono assegnati: a) due esperti di cui all’art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della repubblica del 9 settembre 2016, di cui uno con funzioni di titolare dell’ufficio; b) una unità amministrativa, di cui al medesimo art. 2, comma 3, appartenente alla categoria A della Presidenza del consiglio dei ministri o equiparata, col compito di collaborazione con gli esperti di cui alla precedente lettera a);
3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, l’Ufficio per il coordinamento delle funzioni istituzionali è allocato presso la sede istituzionale della struttura commissariale e si avvale della segreteria dell’Ufficio del consigliere giuridico.”.

Articolo 4
Disposizione finanziaria
1.Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza si provvede con le risorse stanziate a norma dell’articolo 1, comma 362, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017).

Articolo 5
Entrata in vigore ed efficacia
1.La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed è pubblicata, ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
2. Le disposizioni contenute nell’articolo 1 della presente ordinanza si applicano a far data dall’entrata in vigore dell’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017. Le disposizioni contenute nell’articolo 2 della presente ordinanza si applicano a far data dall’entrata in vigore dell’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016.
3. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.

Vasco Errani