Ultimo aggiornamento: 30 Novembre 2020

Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017, n. 38 dell’8 settembre 2017, n. 80 del 2 agosto 2019. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione e n. 109 del 21 Novembre 2020.

INDICE
Art.1 – Secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Art. 2 – Modifiche alle ordinanze n. 33 dell’11 luglio 2017 e n. 37 dell’8 settembre 2017.
Art. 3 – Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione.
Art. 4 – Attività di progettazione.
Art. 5 – Approvazione dei progetti e affidamento dei lavori.
Art. 6 – Procedura accelerata per gli interventi di importanza essenziale.
Art. 7 – Interventi su edifici di proprietà mista pubblica e privata.
Art. 8 – Controlli dell’Autorità nazionale anticorruzione.
Art. 9 – Disposizioni transitorie.
Art. 10 – Modifiche e integrazioni all’ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017.
Art. 11 – Disposizioni finanziarie
Art. 12 – Entrata in vigore ed efficacia
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4

Premesse della redazione:
Le modifiche al testo apportate dall’ ordinanza n. 109 sono riportate tra i segni ((…))
Download versione PDF: Testo coordinato ordinanza n. 56 del 14 maggio 2018

Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui Vasco Errani è stato nominato Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11 settembre 2017 con cui l’On. Paola De Micheli è stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare:
a) l’articolo 2, comma 1, lettera c), in forza del quale il Commissario straordinario del Governo opera una ricognizione e determina, di concerto con le Regioni e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima il relativo fabbisogno finanziario, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate;
b) l’articolo 2, comma 1, lettera e), in forza del quale il Commissario straordinario svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell’articolo 14 del medesimo decreto legge;
c) l’articolo 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell’ambito della cabina di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 5, del medesimo decreto legge;
d) l’articolo 7, comma 1, che prevede che i contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall’evento sismico sono finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3, a “riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili «di interesse strategico», di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003 e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall’evento sismico. Per tali immobili, l’intervento deve conseguire l’adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni” (lettera b) nonché a “riparare, o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, danneggiati dall’evento sismico. Per tali immobili, l’intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell’identità culturale del bene stesso” (lettera c);
e) l’articolo 14, comma 1, in base al quale “Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei Comuni di cui all’articolo 1, attraverso la concessione di contributi a favore (…) degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, ad eccezione di quelli paritari, e delle strutture edilizie universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all’amministrazione della difesa, degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio sanitarie di proprietà pubblica e degli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed utilizzati per le esigenze di culto” (lettera a);
f) l’articolo 14, comma 1, lettera a-bis), il quale prevede che con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli immobili di proprietà pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016;
g) l’articolo 14, comma 2, in base al quale “Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, si provvede”, tra l’altro, a “predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza di detti eventi ed ammissibili a contributo in quanto non imputabili a dolo o colpa degli operatori economici, articolato per le quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alla risorse disponibili” (lettera a) nonché a “predisporre ed approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, comprensivo di quelli previsti sulle aree suscettibili instabilità dinamica in fase sismica ricomprese nei centri e nuclei interessati dagli strumenti urbanistici attuativi come individuate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera c), con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture” (lettera c);
h) l’articolo 14, comma 3-bis.1, il quale prevede che in sede di approvazione dei piani di cui alle lettere a), b), c), d) e f) del comma 2 del medesimo articolo ovvero con apposito provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un’importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e che per la realizzazione degli interventi di cui al precedente periodo, a cura di soggetti attuatori di cui all’articolo 15, comma 1, possono applicarsi, fino alla scadenza della gestione commissariale ed entro i limiti della soglia di rilevanza europea di cui all’articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le procedure previste dal comma 3-bis del medesimo articolo 14;
i) l’articolo 15, comma 1, in base al quale “Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all’articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono: a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione; b) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) l’Agenzia del demanio; e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili in loro proprietà di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell’articolo 14 e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
l) l’articolo 15, comma 2, il quale prevede che relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, il Presidente della Regione- Vice Commissario con apposito provvedimento può delegare lo svolgimento di tutta l’attività necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali interessati, anche in deroga alle previsioni contenute nell’articolo 38 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
m) l’articolo 18, comma 2, che individua le centrali uniche di committenza di cui si avvalgono i soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica;
n) l’articolo 30, il quale prevede l’istituzione nell’ambito del Ministero dell’interno, ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni di cui all’articolo 1 del medesimo decreto legge, di un’apposita Struttura di missione, diretta da un prefetto collocato all’uopo a disposizione, ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 (comma 1), nonché, per le medesime finalità di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici, che “Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni di cui all’articolo 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori (…). Ai fini dell’iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all’Anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell’aggiudicazione disposta ai sensi dell’articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’operatore economico non risulti ancora iscritto all’Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell’informazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute”;
o) l’articolo 32, il quale prevede che per gli interventi di cui all’articolo 14, si applica l’articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (comma 1) e che: “Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al comma 1 sono disciplinati con accordi tra il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni-Vice Commissari e le centrali uniche di committenza di cui all’articolo 18. Resta ferma, in ogni caso, la funzione di coordinamento del Commissario straordinario nei rapporti con l’Autorità nazionale anticorruzione, da attuare anche tramite l’istituzione di un’unica piattaforma informatica per la gestione del flusso delle informazioni e della documentazione relativa alle procedure di gara sottoposte alle verifiche di cui al comma 1. Con i provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 2, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma, nonché le modalità per il monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata, attraverso la banca dati di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli altri sistemi informatici connessi alle attività di ricostruzione” (comma 2);
p) l’articolo 34 che, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l’istituzione di un elenco speciale dei professionisti abilitati;
Visto l’art. 4, commi 1 e 2, del decreto legge 189 del 2016 che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 26 agosto 2016 e assegna al medesimo una dotazione iniziale di 200 milioni di euro;
Visto l’articolo 1, comma 362, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2017, di 300 milioni di euro per l’anno 2018, di 350 milioni di euro per l’anno 2019 e di 150 milioni di euro per l’anno 2020 per la concessione dei contributi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96, e in particolare:
a) l’articolo 41, comma 2, con il quale, al fine di permettere l’accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è stato istituito un apposito Fondo da ripartire con una dotazione di 461,5 milioni di euro per l’anno 2017, di 687,3 milioni di euro per l’anno 2018 e di 669,7 milioni di euro per l’anno 2019;
b) l’articolo 42, comma 1, con il quale il Fondo di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 189/2016 è stato incrementato di 63 milioni di euro per l’anno 2017 e di 132 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019;
c) l’articolo 42, comma 2, con il quale, al fine di consentire l’avvio di interventi urgenti per la ricostruzione pubblica e privata nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all’articolo 1 del decreto- legge n. 189 del 2016, è stata autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2017;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 16 novembre 2017, con il quale, tra l’altro, è stata recepita l’intesa tra il Commissario straordinario e il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine alla ripartizione delle risorse di cui al suindicato articolo 41, comma 2, del decreto-legge n. 50/2017 e sono state disposte le consequenziali variazioni di bilancio, in base alle quali sono state assegnate al Commissario straordinario le seguenti risorse finanziarie: euro 254 milioni per l’esercizio 2017, euro 288,65 milioni per l’esercizio 2018, euro 279,85 milioni per l’esercizio 2019;
Considerato che sono, peraltro, affluite sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.l. n. 189 del 2016, donazioni libere pari ad euro 1.383,00;
Vista la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018, con la quale è stato prorogato di centottanta giorni lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni metereologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017, e in particolare l’art. 2, il quale dispone che per il proseguimento dei suddetti interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, si provvede nel limite di euro 570 milioni, di cui euro 300 milioni a valere sul Fondo per le Emergenze Nazionali, ed euro 270 milioni a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione;
Visto il decreto del Commissario straordinario n. 90 del 23 aprile 2018 con il quale è stato trasferito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la protezione civile, l’indicato importo di euro 270 milioni;
Preso atto che, alla stregua delle disposizioni finanziarie testé richiamate, risulta ad oggi, e salvo future ulteriori autorizzazioni di spesa disposte con nuovi provvedimenti legislativi, uno stanziamento complessivo di risorse a favore del Fondo per la ricostruzione di euro 2.206.501.383,00 fino al 31 dicembre 2019, di cui euro 1.444.651.383,00 per l’esercizio 2018;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici”;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 12 del 9 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2017, modificata dall’ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017, recante la “Attuazione dell’articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all’articolo 1, commi 1 e 2, dell’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016”;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 14 del 16 gennaio 2017, recante “Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2017, modificata dall’ordinanza n. 18 del 3
aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2017, e dall’ordinanza n. 35 del 31 luglio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2017, e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, contenente l’approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 27 del 9 giugno 2017, recante “Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell’11 luglio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2017, recante “Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche” e, in particolare, l’articolo 1, comma 4, che quantifica in euro 215.857.062,30 la quota dei costi complessivi stimati degli interventi di cui al programma approvato da finanziare con il Fondo di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 189/2016;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 37 dell’8 settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2017, recante “Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” e, in particolare, l’articolo 1, comma 4, che quantifica in euro 208.323.273,00 il costo complessivo stimato degli interventi di cui al programma approvato;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 38 dell’8 settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2017, recante “Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” e, in particolare, l’articolo 1, comma 4, che quantifica in euro 170.600.000,00 il costo complessivo stimato degli interventi di cui al programma approvato;
Visto il Protocollo di intesa sottoscritto in data 20 dicembre 2017 tra il Commissario straordinario, il Direttore dell’Agenzia del demanio e il Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, con cui è stato approvato il Piano degli interventi per la ricostruzione delle caserme distrutte o danneggiate dagli eventi sismici;
Visto l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del governo, l’Autorità nazionale anticorruzione e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia in data 28 dicembre 2016;
Visto il Protocollo quadro di legalità, allegato alle Seconde Linee Guida approvate dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica con delibera n. 26 del 3 marzo 2017 e pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2017, sottoscritto tra la Struttura di Missione ex articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016, il Commissario straordinario del governo e l’Autorità nazionale anticorruzione e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia e, in particolare, gli articoli 1 e 3;
Vista la nota a firma del Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione prot. n. 000297 del 10 gennaio 2018, e l’assenso manifestato dai Presidenti delle Regioni – Vice Commissari, nelle more della sottoscrizione di nuove convenzioni con le centrali di committenza regionali, all’estensione anche a queste ultime dell’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del governo, l’Autorità nazionale anticorruzione e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia in data 28 dicembre 2016;
Ritenuto di dover provvedere, anche a seguito delle modifiche da ultimo intervenute nella normativa primaria: a) all’approvazione del secondo Piano delle opere pubbliche sulla base degli interventi individuati dalle Regioni interessate; b) alle necessarie modifiche alle ordinanze nn. 33 e 37 del 2017, come richiesto dalle Regioni interessate, al fine di espungere dai Piani con essi approvati gli interventi relativi a quegli edifici per i quali sulla base della nuova disciplina dovrebbero trovare applicazione le regole della ricostruzione privata, e che le Regioni non hanno ritenuto opportuno mantenere all’interno del Piani a suo tempo approvati in quanto le relative procedure non sono allo stato iniziate; c) all’individuazione, fra gli interventi di cui alla lettera a) e fra quelli di cui ai Piani approvati con le ordinanze nn. 33 e 37 del 2017 non esclusi dalle stesse ai sensi della lettera b), di quelli che sulla base delle segnalazioni pervenute dalle Regioni e dai Comuni interessati rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 3-bis.1, del decreto-legge n. 189 del 2016; d) a disciplinare, per gli interventi essenziali di cui alla precedente lettera c), i tempi e le modalità della speciale procedura negoziata che può essere utilizzata a norma del citato comma 3-bis.1 dell’art. 14, d.l. n. 189 del 2016;
Visti i verbali delle cabine di coordinamento del 21 dicembre 2017 e del 18 gennaio 2018, nelle quali sono stati approvati gli importi globali degli interventi di ricostruzione da inserire nel secondo Piano delle opere pubbliche, distinti per le quattro Regioni interessate, sulla base degli elenchi trasmessi dai Presidenti delle Regioni – Vice Commissari;
Preso atto che gli Uffici speciali per la ricostruzione hanno provveduto a trasmettere: a) l’elenco generale degli interventi da inserire nel secondo Programma delle opere pubbliche, con l’indicazione complessiva dei costi stimati; b) l’elenco degli interventi, già inseriti nei programmi approvati con le precedenti ordinanze nn. 33 e 37 del 2017, per le quali si chiede l’espunzione dai detti piani, in quanto relativi a edifici di proprietà privata, e quindi soggetti alla disciplina della ricostruzione privata alla luce delle nuove norme introdotte dal d.l. n. 148/2017, e tenuto conto che non risultano ad oggi avviate le procedure di ricostruzione sulla base della normativa previgente; c) l’elenco degli interventi, nell’ambito di quelli inseriti nell’elenco di cui sub a), per i quali è richiesta la dichiarazione di importanza essenziale per la ricostruzione, ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis.1 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 189/2016, con la specificazione delle ragioni di tale richiesta;
Vista, altresì, la nota del 30 marzo 2018, acquisita con numero di prot. CGRTS 0004619, con la quale la Regione Umbria ha nuovamente trasmesso gli elenchi di propria competenza, chiedendo che, fermo restando l’importo complessivo dei costi stimati, si procedesse a rimodulazione degli interventi programmati mediante inserimento di interventi già ricompresi nelle ordinanze nn. 33 e 37 del 2017 e da queste stralciati per insufficienza degli importi a suo tempo stimati, con correlativo stralcio di altri interventi inizialmente inseriti negli elenchi trasmessi ai fini della predisposizione della presente ordinanza, e che sono poi risultati inseriti in altre programmazioni ovvero non prioritari;
Rilevato che l’accoglimento di quanto richiesto con la predetta nota del 30 marzo 2018 comporta, fra l’altro, un’ulteriore modifica alle citate ordinanze nn. 33 e 37 del 2017, con lo stralcio dalle stesse degli interventi destinati a essere riapprovati ex novo con la presente ordinanza;
Rilevato altresì che, per effetto delle suindicate modifiche alle ordinanze nn. 33 e 37 del 2017 occorre anche modificare i rispettivi impegni di spesa, nel senso di seguito indicato:
– quanto all’ordinanza n. 33 del 2017, l’importo stimato degli interventi, limitatamente a quelli a carico del Fondo per la ricostruzione, va rideterminato in complessivi euro 203.346.752,31 in luogo degli originari euro 215.857.062,30;
– quanto all’ordinanza n. 37 del 2017, l’importo stimato degli interventi va rideterminato in complessivi euro 201.014.218,62, in luogo degli originari euro 208.323.273,00;
Preso atto, altresì, che fra i suddetti interventi sono stati ricompresi quelli relativi agli immobili adibiti a caserme di proprietà demaniale, di cui al suindicato Protocollo di intesa sottoscritto fra Commissario straordinario, Agenzia del demanio e Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, nonché, su richiesta di alcune Regioni che ne hanno evidenziato l’indispensabilità ai fini della ricostruzione delle infrastrutture dei centri interessati, alcuni interventi relativi a dissesti idrogeologici a valere quale anticipazione o stralcio del più generale Piano di cui all’articolo 14, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 189/2016;
Precisato, pertanto, che i costi stimati relativi agli interventi inseriti nel presente Programma delle opere pubbliche sono stati determinati nel rispetto del rapporto percentuale concordato fra le quattro Regioni interessate con riferimento alle opere pubbliche rientranti nella previsione della lettera a) del comma 2 del citato articolo 14 (scuole, sedi municipali, infrastrutture ed edifici pubblici vari), con esclusione degli immobili demaniali adibiti a caserme e degli interventi relativi ai dissesti idrogeologici, per i quali i costi stimati sono stati determinati in assoluto con riferimento al livello dei danni cagionati dagli eventi sismici;
Ritenuto che, in considerazione della situazione di precarietà ancora in essere nelle comunità colpite dagli eventi sismici, l’intera programmazione degli interventi di ricostruzione pubblica, quale complessivamente riveniente dalle citate ordinanze nn. 33, 37 e 38 del 2017, oltre che dalla presente ordinanza, deve intendersi avere natura intrinsecamente pluriennale, e con valenza fino al 31 dicembre 2019, tenuto conto che dal monitoraggio avviato in ordine allo stato di attuazione delle ordinanze pregresse emerge che solo una parte degli interventi programmati sarà ragionevolmente avviata entro il corrente anno e che, per analoghi motivi, eguale previsione è possibile fare anche in ordine agli interventi di cui al programma approvato con la presente ordinanza;
Rilevato altresì che, alla stregua della vigente normativa (e, in particolare, del citato articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016 in relazione alla più generale disciplina in materia di programmazione e realizzazione delle opere pubbliche), la definizione delle tempistiche di realizzazione dei singoli interventi resta nella competenza dei soggetti attuatori interessati, spettando al Commissario straordinario, di concerto con i Presidenti delle Regioni – Vice Commissari cui verranno in prima battuta trasferite le risorse economiche necessarie, l’attività di generale programmazione degli interventi medesimi, attraverso l’inserimento nei Piani predisposti d’intesa con le Regioni e l’approvazione degli stessi, nonché di successivo monitoraggio della fase esecutiva in funzione della concreta allocazione delle risorse finanziare volte a coprire i costi delle procedure attuative del Piano;
Preso atto della disponibilità del Fondo per la ricostruzione per il corrente esercizio 2018 di euro 1.444.651.383,00, comprese le spese vincolate relative agli esercizi 2017 e 2018 per euro 201.250.000,00 per l’esercizio 2019 della disponibilità residua di euro 761.850.000,00;
Ritenuto pertanto, alla luce delle risorse finanziarie disponibili sul Fondo di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 189/2016, rispettivamente, per il corrente anno 2018 e per il 2019, ed al fine di evitare di immobilizzare inutilmente una quantità eccessiva di risorse economiche, di ripartire le predette risorse, per gli interventi programmati con le ordinanze di seguito citate, tenuto conto anche della riduzione disposta dalla presente ordinanza sugli importi stimati delle ordinanze nn. 33 e 37 del 2017, come segue:
a) in relazione all’ordinanza n. 33/2017: euro 105.000.000,00 a valere sulle disponibilità 2018, euro 98.346.752,31a valere sulle disponibilità relative all’esercizio 2019;
b) in relazione all’ordinanza n. 37/2017: euro 100.000.000,00 a valere sulle disponibilità 2018, euro 101.014.218,62 a valere sulle disponibilità relative all’esercizio 2019;
c) in relazione all’ordinanza n. 38/2017: euro 62.000.000,00 a valere sulle disponibilità 2018, euro 108.600.000,00 a valere sulle disponibilità relative all’esercizio 2019;
d) in relazione alla presente ordinanza euro 500.000.000,00 a valere sulle disponibilità 2018, euro 397.037.141,17 a valere sulle disponibilità 2019, considerato che l’entità complessiva dei costi stimati, sulla base delle indicazioni fornite dalle Regioni, è pari a complessivi € 897.037.141,17;
Precisato che, quanto agli importi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), gli stessi saranno ripartiti fra le Regioni sulla base del rapporto percentuale a suo tempo concordato fra le stesse, mentre per la somma di cui sub d) sono indicati nella presente ordinanza gli importi attribuiti a ciascun Ufficio speciale per la ricostruzione, e che la struttura commissariale provvederà ad apposito monitoraggio semestrale sugli interventi avviati ed attuati anche in relazione a quelli approvati con la presente ordinanza, oltre che al completamento dell’analogo monitoraggio avviato in relazione alle ordinanze precedenti, anche in vista dell’aggiornamento complessivo della programmazione cui dovrà procedersi per l’impiego delle ulteriori somme disponibili per l’anno 2019;
Precisato, altresì, che, in sede di allocazione delle ulteriori risorse per l’anno 2019, potrà procedersi anche al recupero delle eventuali risorse rivenienti da economie realizzate nell’esecuzione degli interventi avviati, ovvero da eventi diversi allo stato non prevedibili che comportino una variazione della programmazione rispetto agli elenchi di opere pubbliche predisposti e approvati;
Precisato che eventuali scostamenti della ripartizione delle risorse fra le Regioni rispetto al rapporto percentuale concordato, che dovessero derivare dalle modalità di finanziamento e attuazione degli interventi sopra indicate, saranno compensate provvedendo ai necessari conguagli in occasione della predisposizione del prossimo programma di interventi di ricostruzione pubblica;
Preso atto che gli Uffici speciali per la ricostruzione hanno provveduto a trasmettere l’elenco degli interventi relativi ad edifici di proprietà pubblica ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018 ai sensi dell’ordinanza n. 27 del 2017;
Viste, in particolare:
a) la nota acquisita al protocollo CGRTS n. 1260 del 30 gennaio 2018 con la quale l’Ufficio Speciale della Regione Abruzzo ha trasmesso l’elenco definitivo degli edifici di proprietà pubblica, non classificabili agibili, per essere destinati al soddisfacimento del fabbisogno abitativo con un costo complessivo pari a € 87.111.478,18;
b) le note acquisite ai protocolli CGRTS nn. 1334 e 1338 entrambe del 31 gennaio 2018 con le quali l’Ufficio Speciale della Regione Marche ha trasmesso l’elenco degli edifici di proprietà pubblica, non classificabili agibili, per essere destinati al soddisfacimento del fabbisogno abitativo con un costo complessivo pari a € 82.860.533,73;
c) le note acquisite ai protocolli CGRTS nn. 17855/2017 e CGRTS 592 del 17 gennaio 2018 con le quali l’Ufficio Speciale della Regione Umbria ha trasmesso l’elenco degli edifici di proprietà pubblica, non classificabili agibili, per essere destinati al soddisfacimento del fabbisogno abitativo con un costo complessivo pari a € 24.929.890,91;
d) la nota acquisita al protocollo CGRTS n 1139 del 26 gennaio 2018 con la quale l’Ufficio Speciale della Regione Lazio ha trasmesso l’elenco degli edifici di proprietà pubblica, non classificabili agibili, per essere destinati al soddisfacimento del fabbisogno abitativo con un costo complessivo pari a € 2.278.727,45;
Preso atto delle determinazioni assunte dalla Cabina di coordinamento nelle sedute del 13 luglio e del 10 agosto 2017, nelle quali sono stati approvati in prima battuta gli importi degli interventi da avviare ai sensi dell’ordinanza n. 27 del 2017, della successiva determinazione n. 86 del 27 luglio 2017, con cui è stata disposta un’anticipazione a favore della Regione Marche in applicazione dell’articolo 1, comma 3, della medesima ordinanza, e della necessità di rivedere gli importi;
Ritenuta la necessità di provvedere ad un’integrazione dell’ordinanza n. 27 del 2017 in considerazione della predisposizione da parte degli Uffici speciali degli elenchi definitivi di cui all’articolo 1, lettera a), della citata ordinanza nonché della stima dei connessi oneri finanziari di cui alla lettera b) del medesimo articolo;
Ritenuta, inoltre, la necessità di predisporre una modifica all’ordinanza n. 27 del 2017 in considerazione della problematica sollevata dagli Uffici speciali in relazione agli interventi su edifici di proprietà mista pubblica e privata;
Vista l’intesa espressa dai Presidenti delle Regioni – Vice Commissari nelle sedute della cabina di coordinamento del 18 gennaio 2018, del 25 gennaio 2018, del 1 e del 13 febbraio 2018, del 12 e del 27 aprile 2018, del 10 maggio 2018;
Visti gli artt. 33, comma 1, del decreto legge n. 17 ottobre 2016, n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e s.m.i., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;

DISPONE

Articolo 1
Secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
1. È approvato il secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
2. Al fine di assicurare la pronta attuazione del programma di interventi cui al comma 1, nell’Allegato n. 1 alla presente ordinanza, che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa, sono indicate, sulla base delle segnalazioni effettuate dai Presidenti delle Regioni – Vice Commissari, le opere interessate dagli interventi previsti, con la specificazione per ciascuna di esse della proprietà, del soggetto attuatore, dell’ubicazione, della denominazione, della natura e tipologia di intervento e degli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti l’attività di progettazione, delle altre spese tecniche e delle prestazioni specialistiche derivanti dall’effettuazione degli interventi in ciascuna delle Regioni interessate dagli eventi sismici.
3. Salvo quanto stabilito al successivo articolo 3 in ordine agli edifici scolastici, alle sedi dei Comuni ed alle caserme, per gli interventi ricompresi nell’Allegato 1 relativi a edifici ricadenti nel territorio di Comuni di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2017, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (d’ora innanzi “decreto-legge”) e successive modifiche e integrazioni, il loro inserimento nel Piano approvato ai sensi del presente articolo è determinato dalle specifiche esigenze segnalate dai Presidenti delle Regioni – Vice Commissari come evidenziate nel medesimo Allegato 1, ed è comunque subordinato all’accertamento della sussistenza del nesso causale tra gli eventi sismici di cui al comma 1 e i danni riportati dagli edifici.
4. Per gli immobili adibiti a caserme ricompresi nel Protocollo di intesa sottoscritto in data 20 dicembre 2017 tra il Commissario straordinario, il Direttore dell’Agenzia del demanio e il Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, l’Agenzia del demanio assume il ruolo di soggetto attuatore degli interventi ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera d), del decreto-legge.
5. In relazione alle nuove costruzioni, gli enti proprietari degli immobili non oggetto di demolizione ne assicurano, con fondi propri, il recupero, la valorizzazione ovvero l’impiego per altre finalità di interesse pubblico.
6. Gli interventi inseriti nel programma sono sottoposti ai controlli dell’Autorità Nazionale Anticorruzione previsti dall’articolo 32 del decreto – legge, nei casi e con le modalità determinati ai sensi del successivo articolo 8 della presente ordinanza.

Articolo 2
Modifiche alle ordinanze n. 33 dell’11 luglio 2017 e n. 37 dell’8 settembre 2017.
1. All’ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell’11 luglio 2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 1, il comma 4 è sostituito dal seguente: “Agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi indicati nell’allegato n. 1 della presente ordinanza, stimati in complessivi euro 218.528.382,31, si provvede:
– nel limite di euro 203.346.752,31 con le risorse proprie del fondo di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016;
– nel limite di euro 15.181.630,00 con le risorse proprie della Regione Marche che, a questo fine, costituirà nella contabilità speciale intestata al Presidente della Regione – Vice Commissario apposita sezione con separata evidenza e finalizzazione.”;
b) all’articolo 2, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Tutte le spese tecniche necessarie alla realizzazione di ciascun intervento, ivi compresi gli oneri della progettazione e delle prestazioni specialistiche, sono finanziate a norma del secondo periodo del comma 2-bis dell’articolo 2 del decreto-legge.”
c) l’Allegato 1 è sostituito dall’Allegato 2 alla presente ordinanza.
2. All’ordinanza del Commissario straordinario n. 37 dell’8 settembre 2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 1, il comma 4 è sostituito dal seguente: “Agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi indicati nell’Allegato n. 1 della presente ordinanza, stimati in complessivi euro 201.014.218,62, si provvede con le risorse del fondo di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.”;
b) l’Allegato 1 è sostituito dall’Allegato 3 alla presente ordinanza.
3. Restano ferme le anticipazioni disposte a norma dell’articolo 2, comma 5, dell’ordinanza n. 33 del 2017 e dell’articolo 2, comma 4, dell’ordinanza n. 37 del 2017. Le eventuali somme residue rivenienti da dette anticipazioni, all’esito dell’integrale finanziamento dei costi della progettazione degli interventi, sono destinate alla copertura delle ulteriori spese tecniche relative ai medesimi interventi.

Articolo 3
Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione.
1. In considerazione del ruolo fondamentale da essi svolto ai fini della permanenza e della vita delle comunità residenti nei Comuni interessati, gli interventi ricompresi negli elenchi di cui agli Allegati 1, 2 e 3 alla presente ordinanza, relativi ad edifici scolastici, a strutture e presidi ospedalieri, a caserme e ad immobili adibiti a sede municipale dei Comuni rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 3-bis.1, del decreto-legge.
2. Gli ulteriori interventi di importanza essenziale, ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis.1 dell’articolo 14 del decreto-legge, sono indicati nell’elenco di cui all’Allegato 4 alla presente ordinanza, con la specificazione per ciascuno di essi delle ragioni della loro individuazione quali rappresentate dai Presidenti delle Regioni – Vice Commissari.
3. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, i Presidenti delle Regioni – Vice Commissari, sentiti gli enti proprietari degli edifici per tramite degli Uffici speciali per la ricostruzione, provvedono a individuare gli eventuali interventi di cui ai commi 1 e 2 per i quali non intendono avvalersi della procedura accelerata di cui al comma 3-bis dell’articolo 14 del decreto- legge. In assenza di tale individuazione la predetta procedura accelerata si applica a tutti gli interventi individuati a norma dei precedenti commi 1 e 2, salvo diversa disposizione assunta dal Presidente di Regione – Vice Commissario, su motivata richiesta del Soggetto Attuatore.

Articolo 4
Attività di progettazione.
1. Per ciascun intervento indicato nell’Allegato 1 alla presente ordinanza i soggetti di cui all’articolo 14, comma 4, del decreto-legge provvedono all’attività di progettazione. In particolare, i predetti soggetti predispongono i progetti esecutivi ai sensi dell’articolo 14, commi 4 e 4-bis, del decreto- legge, ovvero, per gli interventi soggetti a procedura accelerata a norma del comma 3 del precedente articolo 3, i progetti definitivi.
2. Al fine di rendere omogeneo e uniforme il livello di approfondimento della progettazione, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza il Commissario straordinario provvede con apposite linee guida a individuare gli elaborati che costituiscono il contenuto minimo dei progetti definitivi da predisporre ai sensi del comma 1, anche in deroga alle disposizioni regolamentari di cui all’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Fino all’adozione delle predette linee guida, all’attività di progettazione si procede nel rispetto della vigente normativa regolamentare.
3. Per lo svolgimento dell’attività di cui al comma 1, i soggetti di cui all’articolo 14, comma 4, del decreto-legge possono provvedere anche mediante il conferimento di appositi incarichi:
a) per importi inferiori a quelli di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità previste dall’articolo 2, comma 2–bis, del decreto-legge ed assicurando che l’individuazione degli operatori economici affidatari avvenga tramite procedure ispirate ai principi di rotazione nella selezione degli operatori da invitare, di trasparenza e di concorrenza;
b) per importi superiori a quelli di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.
4. In aggiunta all’affidamento dell’incarico di progettazione, i soggetti di cui al comma 3 possono prevedere, nel medesimo bando o lettera di invito, quale opzione di ampliamento dell’incarico, l’affidamento successivo degli incarichi di direzione dei lavori e/o di coordinamento in materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione. In tali ipotesi, gli importi a base di gara di tali affidamenti si sommano a quello relativo alla progettazione ai fini della determinazione delle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ferma restando l’applicazione del secondo periodo del comma 1 dell’articolo 157 del medesimo decreto legislativo. In ogni caso, gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva possono essere affidati solo dopo l’approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario.
5. In ogni caso, nel bando o nella lettera di invito sono previsti un termine non superiore a 30 giorni per la formulazione delle offerte e l’obbligo per il progettista di consegnare il progetto entro un termine stabilito dalla stazione appaltante in misura non inferiore a 30 giorni e non superiore a 90 giorni, qualora l’affidamento abbia a oggetto la sola progettazione definitiva, ovvero non inferiore a 50 giorni e non superiore a 120 giorni, qualora l’affidamento abbia a oggetto la progettazione definitiva e quella esecutiva. In tale ultima ipotesi:
– il termine complessivo per la progettazione è sospeso per tutto il tempo necessario all’esame del progetto definitivo da parte della Conferenza permanente o della Conferenza regionale, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettera a-bis), del decreto-legge;
– il contratto stabilisce un ulteriore termine, pari almeno al 60% del termine complessivo, per il deposito del progetto definitivo, con facoltà per la stazione appaltante di risolvere unilateralmente il contratto stesso in caso di suo mancato rispetto.
6. Nella determina a contrarre la stazione appaltante può motivatamente stabilire termini massimi superiori a quelli indicati al precedente comma 5, avuto riguardo alla natura ed entità degli interventi da eseguire, dandone comunicazione al Commissario straordinario.
7. Le spese tecniche relative alle attività di cui ai commi 1 e 4, nonché quelle relative alla verifica dei progetti effettuata ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono finanziate a norma del secondo periodo del comma 2-bis dell’articolo 2 del decreto-legge.
8. Al fine di consentire l’avvio dell’attività di progettazione degli interventi inseriti nell’Allegato 1 della presente ordinanza, su richiesta delle Regioni motivata con riferimento alle esigenze di cassa in relazione all’avanzamento delle attività di progettazione, viene disposto il trasferimento dal fondo di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge in favore delle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni – Vice Commissari, della somma di euro 30.000.000,00, così ripartita:
– per il 10%, in favore della Regione Abruzzo;
– per il 14%, in favore della Regione Lazio;
– per il 62%, in favore della Regione Marche;
– per il 14%, in favore della Regione Umbria.
9. Fermo restando che la copertura finanziaria necessaria all’approvazione degli atti di affidamento degli incarichi è assicurata dall’inserimento dell’intervento negli elenchi allegati alla presente ordinanza, l’Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente procede alla erogazione del finanziamento per l’attività di progettazione mediante accredito sulla contabilità della stazione appaltante, secondo la tempistica e nei limiti di seguito indicati:
a) una somma pari al 20% del contributo riconosciuto, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa all’avvenuto affidamento dell’incarico;
b) il saldo, entro sette giorni dalla ricezione dell’avvenuta approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario del governo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 5, del decreto-legge.
10. La stazione appaltante provvede a rendicontare all’Ufficio speciale per la ricostruzione i pagamenti effettuati mediante le risorse trasferite, ai sensi del precedente comma 8, trasmettendo, entro sette giorni dall’effettuazione del pagamento, tutta la documentazione ad esso relativa.
11. Agli incarichi conferiti a norma dei commi 3 e 4 si applica quanto previsto dall’articolo 3 dell’ordinanza commissariale n. 33 dell’11 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 5
Approvazione dei progetti e affidamento dei lavori.
1. In tutte le ipotesi di cui al comma 1 dell’articolo 4, i progetti definitivi una volta predisposti sono sottoposti dai soggetti di cui all’articolo 14, comma 4, del decreto-legge all’approvazione della Conferenza permanente o della Conferenza regionale a norma dell’articolo 16, commi 3, lettera a- bis), e 4, del medesimo decreto-legge. Nell’ambito della Conferenza, l’Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente esprime il proprio parere in ordine alla coerenza e congruità dell’intervento rispetto ai danni causati dagli eventi sismici.
2. Salvo quanto previsto al successivo articolo 6, nei 45 giorni successivi alla ricezione del parere favorevole della Conferenza i soggetti di cui all’articolo 14, comma 4, del decreto-legge procedono alla predisposizione del progetto esecutivo. Quest’ultimo, all’esito delle attività di verifica e validazione effettuate a norma dell’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
a) qualora sia stato elaborato dalle Province, dalle Unioni di Comuni, dalle Unioni montane o dai Comuni proprietari degli immobili, è trasmesso all’Ufficio speciale per la ricostruzione, il quale nei trenta giorni successivi provvede a pronunciarsi sulla sua ammissibilità a contributo ed a trasmetterlo al Commissario straordinario;
b) qualora sia stato elaborato dallo stesso Ufficio speciale ovvero dalla Regione ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto-legge, è trasmesso al Commissario straordinario entro trenta giorni dalla validazione.
3. In sede di verifica del progetto ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il responsabile unico del procedimento provvede ad accertare, in particolare, il rispetto delle eventuali prescrizioni e indicazioni acquisite dalla Conferenza permanente o dalla Conferenza regionale.
4. Il Commissario straordinario, previa verifica della completezza della documentazione e dell’istruttoria ed acquisito il parere della Conferenza permanente nei casi di cui all’articolo 16, comma 3, lettera b), del decreto-legge, approva definitivamente il progetto ed adotta il decreto di concessione del contributo, dandone comunicazione al soggetto attuatore e all’Ufficio speciale. Entro sette giorni dall’adozione del provvedimento di cui al precedente periodo, si provvede al trasferimento in favore della contabilità speciale, intestata al Presidente di Regione – Vice Commissario, delle somme corrispondenti all’intero contributo concesso, al netto dell’anticipazione già riconosciuta ai sensi del precedente articolo 4, comma 7.
5. A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, il soggetto attuatore inoltra il progetto esecutivo alla centrale unica di committenza competente a norma dell’articolo 18 del decreto-legge, che provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi secondo le modalità e nei termini previsti dalle convenzioni previste dal sopra menzionato articolo 18.
6. Con cadenza trimestrale, i Presidenti di Regione – Vice Commissari provvedono a comunicare al Commissario straordinario, relativamente ai progetti ammessi a contributo ai sensi del precedente comma 3, gli appalti già aggiudicati e quelli in corso di aggiudicazione, nonché a fornire l’aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi, inserititi nell’Allegato 1 alla presente ordinanza, per i territori di rispettiva competenza.
7. Nelle ipotesi in cui i Presidenti di Regione – Vice Commissari si siano avvalsi della facoltà di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto-legge, i soggetti delegati assumono ed esercitano direttamente tutte le funzioni del soggetto attuatore.
8. Le economie derivanti dai ribassi d’asta rientrano nella disponibilità del Presidente di Regione – Vice Commissario con conseguente rimodulazione del quadro economico dell’intervento. Gli importi rivenienti dalle predette economie sono in ogni caso reimpiegati per finanziare interventi di ricostruzione pubblica.

Articolo 6
Procedura accelerata per gli interventi di importanza essenziale.
1. Nei casi di cui all’articolo 3, e salvi quelli individuati a norma del comma 3 del medesimo articolo, i soggetti di cui all’articolo 14, comma 4, del decreto-legge provvedono, all’esito del parere favorevole della Conferenza ed entro quindici giorni dal completamento delle attività di verifica e validazione effettuate sul progetto definitivo a norma dell’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a trasmettere il progetto con la documentazione allegata alla centrale di committenza individuata per l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori sulla base dell’articolo 18 del decreto-legge. Qualora il soggetto attuatore dell’intervento sia diverso dal soggetto che ha proceduto alla progettazione, il progetto è trasmesso a quest’ultimo nei dieci giorni successivi al completamento delle attività di verifica e validazione; nei quindici giorni successivi, il soggetto attuatore provvede a inoltrare il progetto e la documentazione allegata alla centrale di committenza.
2. L’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori avviene con la procedura negoziata di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come disciplinata dall’articolo 14, comma 3-bis, del decreto-legge, sulla base del progetto definitivo elaborato ai sensi del precedente articolo 4. L’offerta ha ad oggetto il prezzo e le migliorie che non comportino un’alterazione dell’essenza strutturale e prestazionale, come fissate dal progetto definitivo e dagli atti di gara, ed è corredata da apposito cronoprogramma. L’offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori. Il criterio dell’aggiudicazione dell’appalto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
3. Sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata tutti gli operatori economici, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera p) del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché dagli articoli 45 e 46 del medesimo decreto legislativo iscritti nell’Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall’articolo 30 del decreto-legge, che abbiano i necessari requisiti di qualificazione. A tal fine:
((abrogati))
4. Fermo il limite minimo di cinque operatori previsto dall’articolo 14, comma 3-bis, del decreto- legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore determina e comunica alla centrale unica di committenza, all’atto della trasmissione del progetto definitivo validato, il numero complessivo di operatori economici che devono essere sorteggiati, per motivate esigenze connesse all’importanza ed alla complessità dei lavori, nonché ai tempi di esecuzione degli stessi ed alla necessità assicurare la massima partecipazione alle procedure disciplinate dalla presente ordinanza.
5. Alla procedura negoziata si applicano gli articoli 4, comma 2, e 5, commi 4, 5, primo e terzo periodo, e 11 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 14 del 16 gennaio 2017. Per tutto quanto non diversamente stabilito dalle predette disposizioni ovvero dalla presente ordinanza, si applica il decreto legislativo n. 50 del 2016.
6. All’esito delle operazioni di gara, esperite le procedure di controllo da parte dell’Autorità nazionale anticorruzione nei casi e con le modalità determinati ai sensi del successivo articolo 8, il soggetto attuatore provvede all’approvazione della proposta di aggiudicazione. Il provvedimento di approvazione è in ogni caso adottato nei dieci giorni successivi al completamento delle operazioni di gara ovvero alla ricezione della comunicazione dell’esito positivo dell’eventuale verifica condotta dall’Autorità nazionale anticorruzione sugli atti relativi alla procedura di affidamento.
7. Immediatamente dopo l’approvazione della proposta di aggiudicazione e comunque entro cinque giorni dalla stessa, il responsabile unico del procedimento nominato dal soggetto attuatore, con apposito ordine di servizio, dispone che l’affidatario dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata entro un termine non superiore a 60 giorni. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, si applicano, in caso di successiva sottoscrizione del contratto, le penali previste nell’articolo 4, comma 3, dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 18 del 3 aprile 2017 ed indicate nello schema di contratto allegato al progetto definitivo. Ove il ritardo nella consegna del progetto esecutivo superi i dieci giorni complessivi, non si procede alla sottoscrizione del contratto, né al rimborso degli oneri sostenuti dall’aggiudicatario e si applicano le previsioni di cui al secondo periodo del successivo comma 8.
8. Il responsabile unico del procedimento, nei quindici giorni successivi alla presentazione del progetto esecutivo, procede alla verifica del progetto esecutivo a norma dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e comunica le proprie determinazioni al soggetto attuatore. Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell’affidatario non sia ritenuto meritevole di approvazione, il responsabile unico del procedimento, tenuto conto del numero delle offerte pervenute e della natura e del valore dell’intervento, può richiedere alla Centrale unica di committenza di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario, al fine di procedere ad una nuova aggiudicazione. In caso di mancata approvazione del progetto esecutivo per motivi diversi da errori o mancanze del progetto esecutivo redatto ovvero da circostanze imputabili all’aggiudicatario, è riconosciuto all’aggiudicatario medesimo quanto previsto dall’articolo 108, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
9. All’esito delle determinazioni di cui al precedente comma 6, qualora il progetto esecutivo sia approvato, il soggetto attuatore provvede a darne comunicazione al Commissario straordinario ed al soggetto attuatore, il quale nei sette giorni successivi provvede alla sottoscrizione del contratto con l’affidatario.
10. Alle procedure di cui al presente articolo si applicano i commi 7 e 8 del precedente articolo 5.

Articolo 7
Interventi su edifici di proprietà mista pubblica e privata.
1. Gli edifici ad uso pubblico ricompresi nei Piani delle opere pubbliche approvati con la presente o con altre ordinanze commissariali, qualora contengano unità immobiliari di proprietà mista, pubblica e privata, sono ammessi a contributo secondo le modalità di cui ai commi successivi.
2. Ferma restando l’unitarietà del progetto, agli interventi di ricostruzione e miglioramento sismico si procede:
a) secondo le procedure previste dall’articolo 14 del decreto-legge e dalle ordinanze che approvano i Piani delle opere pubbliche, allorquando la proprietà pubblica rappresenti più del 50% del valore catastale dell’edificio ovvero il costo dell’intervento sulla parte pubblica ecceda il 50% di quello previsto per il ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell’intero edificio;
b) secondo le procedure previste dalle ordinanze commissariali in materia di ricostruzione degli edifici privati adibiti ad uso pubblico, allorquando la proprietà privata rappresenti più del 50% del valore catastale dell’edificio.
3. Il contributo per la ricostruzione è in ogni caso determinato ed erogato, per la parte pubblica, sulla base delle previsioni dell’articolo 14 del decreto-legge e, per la parte privata, con le modalità e procedure stabilite dalle ordinanze commissariali in materia di ricostruzione degli edifici privati adibiti ad uso pubblico.
4. Nei casi di cui alla lettera a) del comma 2, il provvedimento di determinazione del contributo contiene l’indicazione distinta della quota da erogare in via diretta, ai sensi del comma 6 dell’articolo 14 del decreto-legge, e della quota da erogare con le modalità stabilite con le ordinanze in materia di ricostruzione degli edifici privati ad uso pubblico.
((5. Nell’ipotesi in cui la proprietà pubblica rappresenti una quota pari o superiore due terzi del valore catastale dell’edificio, il contributo per la riparazione o ricostruzione è determinato ed erogato sulla base dell’art.14 del decreto legge 189/2016))

Articolo 8
Controlli dell’Autorità nazionale anticorruzione.
1. I controlli sulle procedure di gara riservati all’Autorità nazionale anticorruzione sono disciplinati, oltre che dall’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del Governo, l’Autorità nazionale anticorruzione e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia in data 28 dicembre 2016, ovvero dalle sue modifiche e integrazioni che si rendono necessarie per adeguarle al nuovo quadro normativo, da appositi accordi stipulati da ciascun Presidente di Regione – Vice Commissario con il soggetto aggregatore istituito presso la rispettiva Regione e l’Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del decreto-legge. Il Commissario straordinario assicura il coordinamento necessario a garantire la coerenza e l’uniformità delle disposizioni contenute nei detti accordi.
2. Nelle more della sottoscrizione degli accordi di cui al comma 1, le previsioni dell’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del Governo, l’Autorità nazionale anticorruzione e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia in data 28 dicembre 2016 si intendono estese, in quanto compatibili, anche alle altre stazioni appaltanti e centrali uniche di committenza.

Articolo 9
Disposizioni transitorie.
1. Per gli interventi contenuti negli allegati alle ordinanze del Commissario straordinario n. 33 dell’11 luglio 2017 e n. 37 dell’8 settembre 2017, come modificati dall’articolo 2, fatta eccezione per quelli assoggettati alla procedura accelerata di cui all’articolo 6, qualora alla data di entrata in vigore della presente ordinanza i progetti esecutivi siano stati presentati al Commissario straordinario per l’approvazione continuano ad applicarsi le disposizioni delle ordinanze sopra menzionate. Negli altri casi, all’attività di progettazione ed alle procedure di affidamento si applicano le disposizioni della presente ordinanza, salvo che, sulla scorta di motivata valutazione dei Presidenti delle Regioni – Vice Commissari, ciò risulti antieconomico in ragione dello stato di avanzamento della progettazione.
2. Ai fini e per gli effetti del secondo periodo del comma 1, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, i Presidenti delle Regioni – Vice Commissari comunicano al Commissario straordinario quali interventi, fra quelli compresi negli allegati alle ordinanze commissariali n. 33 del 2017 e n. 37 del 2017, debbano restare soggetti alla disciplina contenuta nelle ordinanze stesse.

Articolo 10
Modifiche e integrazioni all’ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017.
1.
All’ordinanza del Commissario straordinario n. 27 del 9 giugno 2017 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:

Articolo 4-bis.
Interventi su edifici di proprietà mista pubblica e privata.
1. Nell’ipotesi di interventi su edifici di proprietà mista pubblica e privata gli Uffici speciali per la ricostruzione comunicheranno al Commissario le opere per le quali al 30 settembre 2018 non sia stato possibile avviare le procedure di cui alla presente ordinanza per le eventuali determinazioni in ordine al definanziamento degli interventi.”;

b) all’articolo 1, comma 1, lettera b), sono aggiunte in fine le parole: “, fermo restando il rispetto del limite complessivo di spesa di cui al successivo articolo 5”;
c) all’articolo 5 dopo le parole “della presente ordinanza” è inserito l’inciso “per l’importo complessivo di € 197.180.630,27”.

Articolo 11
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri economici derivanti dall’attuazione della presente ordinanza, pari a complessivi euro 897.037.141,17, si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.
2. Al fine di consentire l’immediato avvio dei primi interventi, per il 2018 è stanziata la somma di euro 500.000.000,00; per il 2019 è stanziata la somma di euro 397.037.141,17. Tali stanziamenti saranno ripartiti fra le Regioni interessate secondo gli importi indicati in calce ai rispettivi elenchi di cui all’Allegato 1. Alla scadenza del primo semestre successivo all’entrata in vigore della presente ordinanza, gli Uffici speciali per la ricostruzione trasmettono al Commissario straordinario apposita relazione contenente l’indicazione degli interventi le cui procedure sono state avviate e dei costi stimati per ciascuno di essi.
3. In relazione alle ordinanze del Commissario straordinario n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 38 dell’8 settembre 2017, ferma restando la quantificazione dei costi complessivi degli interventi ivi contenuta come rideterminata in applicazione dell’articolo 2 della presente ordinanza, i relativi importi, da ripartire fra le Regioni interessate nel rispetto del rapporto percentuale concordato, sono stanziati e resi disponibili come di seguito specificato:
– in relazione all’ordinanza n. 33 del 2017, a fronte di una previsione di spesa complessiva, quale rimodulata nella presente ordinanza, di euro 203.346.752,31, euro 105.000.000,00 sono stanziati e resi disponibili con provvedimento del Commissario straordinario per il finanziamento degli interventi da avviare entro l’anno 2018, mentre i residui euro 98.346.752,31 sono stanziati per l’anno 2019;
– in relazione all’ordinanza n. 37 del 2017, a fronte di una previsione di spesa complessiva, quale rimodulata nella presente ordinanza, di euro 201.014.218,62, euro 100.000.000,00 sono stanziati e resi disponibili con provvedimento del Commissario straordinario per il finanziamento degli interventi da avviare entro l’anno 2018, mentre i residui euro 101.014.218,62 sono stanziati per l’anno 2019;
– in relazione all’ordinanza n. 38 del 2017, a fronte di una previsione di spesa complessiva di euro 170.600.000,00 euro 62.000.000,00 sono stanziati e resi disponibili con provvedimento del Commissario straordinario per il finanziamento degli interventi da avviare entro l’anno 2018, mentre i residui euro 108.600.000,00 sono stanziati per l’anno 2019.
4. Alla scadenza del primo semestre dall’entrata in vigore della presente ordinanza, si provvederà, con le modalità di cui al comma 2, al monitoraggio degli interventi avviati di cui ai programmi approvati con le ordinanze indicate al comma 3.

Articolo 12
Entrata in vigore ed efficacia
1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed è pubblicata, ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.