Ultimo aggiornamento: 26 Marzo 2019

Individuazione dei Soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi urgenti previsti nell’ambito del piano di cui all’articolo 1, comma 4 lett. c) dell’OCDPC n. 476/2017 e approvazione schema di convenzione tipo tra Commissario delegato ed Ente attuatore.

INDICE
Art. 1

Allegato A – Interventi urgenti da realizzare, volti ad evitare situazioni di pericolo o danni a persone o a cose, di cui all’articolo 1, comma 4, lett. c) OCDPC 476/2017
Allegato B – CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI DI SOGGETTO ATTUATORE
Art.1 – OGGETTO
Art. 2 – FINALITA’
Art.3 – RISORSE FINANZIARIE
Art.4 – SOGGETTO ATTUATORE
Art.5 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE
Art. 6 – SPESE GENERALI E TECNICHE AMMISSIBILI
Art. 7 – QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
Art. 8 – DISCIPLINA PARERI ED APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO
Art.9 – AUTORIZZAZIONE SISMICA
Art. 10 – MODIFICHE DEI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
Art. 11 – TERMINE PER L’ESPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI
Art. 12 – DISCIPLINA DEL FINANZIAMENTO
Art. 13 – REVOCA DEL FINANZIAMENTO
Art. 14 – SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLI
Art. 15 – DISPOSIZIONI FINALI

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018, recante “Codice della Protezione Civile”;
VISTO il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 recante “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 100;
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012: Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e per la predisposizione delle ordinanze di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni, alla luce del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 e successivo decreto legge 13 agosto 2013 n. 93 convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
VISTO il D.P.C.M. del 22 agosto 2017, con il quale è stata decretata la “dichiarazione eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dell’evento sismico del 21 agosto 2017 in alcuni comuni dell’isola di Ischia”;
VISTA la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 541 del 23.08.2017 con la quale, in merito all’evento sismico che ha colpito alcuni territori dell’isola di Ischia il 21 agosto 2017, è stato, tra l’altro, conferito mandato al Presidente della Giunta Regionale, ai fini della richiesta al Consiglio dei Ministri della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii. ed approvate le prime disposizioni operative;
VISTA:
− la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2017, con la quale – ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 1 e 1-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii. – è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 180 giorni ovvero fino al 25 febbraio 2018, in conseguenza dell’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017, stabilendo altresì un primo stanziamento di risorse per complessivi euro 7.000.000,00;
− la delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. n. 296 del 20.12.2017, con la quale è stato integrato lo stanziamento di risorse, di cui all’articolo 1, comma 4, della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2017, per complessivi euro 16.076.958,50
VISTE:
− l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 476 del 29 agosto 2017, pubblicata nella G.U. n. 204 del 01 settembre 2017, con la quale, tra l’altro, è stato nominato il Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e Lacco Ameno dell’isola d’Ischia il 21 agosto 2017;
− l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 480 del 08 settembre 2017, pubblicata nella G.U. n. 218 del 18 settembre 2017, con la quale sono state disposti ulteriori interventi urgenti di protezione civile;
− l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 483 del 25 settembre 2017, pubblicata nella G.U. n. 228 del 29 settembre 2017, con la quale sono state disposti altri ulteriori interventi urgenti di protezione civile;
− l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 496 del 19 gennaio 2018, pubblicata nella G.U. n. 23 del 29 gennaio 2018, con la quale è stata disposta l’integrazione delle risorse finanziarie, in particolare, all’articolo 1 per euro 16.076.958,50 di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2017 e quelle all’articolo 2 per euro 2.500.000,00 di cui alla deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 648 del 18.10.2017, necessarie per far fronte – unitamente a quelle già stanziate con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2017 per euro 7.000.000,00 – all’importo complessivo del “Piano degli interventi”;
RICHIAMATO in particolare l’articolo 1, comma 2, dell’Ordinanza n. 476 del 29 agosto 2017 (GU n. 204 del 01.09.2017) con il quale è stabilito che per l’espletamento delle attività di cui alla citata ordinanza il Commissario delegato può avvalersi, anche in qualità di Soggetti attuatori, tra gli altri, dei Comuni e della Città Metropolitana di Napoli;
RICHIAMATA, ALTRESI’:
− l’ordinanza commissariale n. 07 del 03.11.2017 con la quale è stato approvato il “Piano interventi urgenti di cui all’articolo 1, comma 4, dell’OCDPC n. 476/2017” per l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017 per l’importo complessivo di euro 25.576.958,50, limitando l’esecutività dello stesso alle priorità stabilite in relazione alle risorse finanziarie allo stato disponibili per euro 7.000.000,00;
− l’ordinanza commissariale n. 01 del 02.01.2018 con la quale è stata approvata la “Prima modifica ed integrazione del Piano degli interventi urgenti di cui all’articolo 1, comma 4, dell’OCDPC n. 476/2017” per l’importo complessivo di euro 25.576.958,50 limitando l’esecutività dello stesso alle priorità stabilite in relazione alle risorse finanziarie allo stato disponibili per euro 7.000.000,00;
− l’ordinanza commissariale n. 04 del 09.02.2018 con la quale è stata approvata la “Prima rimodulazione complessiva del piano interventi urgenti di cui all’articolo 1, comma 4, dell’OCDPC n. 476/2017” per l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017, per l’importo complessivo invariato di Euro 25.576.958,50;
− l’ordinanza commissariale n. 10 del 28.03.2018, con la quale è stata approvata la “Seconda modifica ed integrazione del Piano degli interventi urgenti di cui all’articolo 1, comma 4, dell’OCDPC n. 476/2017” per l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017, per l’importo complessivo invariato di Euro 25.576.958,50;
RITENUTO:
− che, per esigenze di massima celerità nell’attuazione degli interventi urgenti di che trattasi, sia opportuno individuare quali Soggetti attuatori gli Enti al fianco di ciascun intervento riportato nell’allegato A, che unito al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
− che sia opportuno, altresì, disciplinare mediante apposita convenzione tra il Commissario Delegato e il Soggetto attuatore le modalità organizzative e tecniche e le procedure giuridico-amministrative afferenti la realizzazione degli interventi;
PRECISATO:
− che per la realizzazione degli interventi di cui all’unito allegato A i soggetti attuatori individuati, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, possono provvedere – sulla base di apposita motivazione – in deroga alle disposizioni normative riportate all’articolo 4 dell’OCDPC n. 476/2017 e all’articolo 3 dell’OCDPC n. 480/2017, fino al termine dello stato di emergenza fissato al 24.08.2018;
− che gli interventi attuati ai sensi dell’OCDPC n. 476/2017 sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti come disciplinato dall’articolo 1, comma 8, della richiamata ordinanza;
− che, per esigenze di massima celerità, viene sin d’ora disposto l’utilizzo delle seguenti deroghe di cui all’articolo 4 dell’OCDPC n. 476/2017: articoli 14, 14bis e 14 ter della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., modalità semplificate per lo svolgimento delle Conferenze di servizi che dovranno indire i soggetti attuatori; articolo 5 del “Regolamento per l’espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania”, n. 4/2010 di cui al D.P.G.R. 11.02.2010 n. 23, termini ridotti ai fini del rilascio dell’autorizzazione sismica;
− che tali deroghe vengono nel dettaglio riportate nell’unito schema di convenzione e sono valide fino a tutto il 14.08.2018;
− che, essendo gli interventi di che trattasi costituenti piano di protezione civile in quanto volti ad evitare situazioni di pericolo e maggiori danni a persone o beni, ex art. 1, comma 4, lett c) dell’OCDPC n. 476/2017, qualora gli interventi ricadono all’interno di siti di interesse comunitario (SIC) o zone di protezione speciale (ZTS), ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lett c) del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli stessi non sono soggetti a Valutazione di incidenza ambientale;
PRECISATO, ALTRESI’:
− che l’elenco degli interventi unito al presente atto è finalizzato all’individuazione dei soggetti attuatori e non costituisce automatica ammissione a finanziamento a valere sulle risorse della contabilità speciale intestata al Commissario delegato;
− che, per l’effetto, il finanziamento di ciascun intervento avverrà con apposito atto di volta in volta tenendo conto della necessità di coprire le spese di assistenza alla popolazione (CAS e Strutture alberghiere) e delle priorità di intervento come indicate dai soggetti proponenti;
VISTO lo schema tipo di convenzione di cui all’allegato B, che, unito al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, nella quale vengono stabilite le modalità di esecuzione dell’intervento e le correlate procedure da adottare
;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal coordinatore della struttura commissariale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse sopra riportate, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal coordinatore della struttura commissariale a mezzo di sottoscrizione della presente

DISPONE

Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:
1.di individuare quali Soggetti Attuatori, gli Enti come indicati al fianco di ciascun intervento riportato nell’allegato A, che unito al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di approvare l’unito schema tipo di convenzione di cui all’allegato B, che unito al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, nella quale vengono stabilite le modalità di esecuzione dell’intervento e le correlate procedure da adottare;
3. di precisare:
− che per la realizzazione degli interventi di cui all’unito allegato A gli individuati soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, possono provvedere – sulla base di apposita motivazione – in deroga alle disposizioni normative riportate all’articolo 4 dell’OCDPC n. 476/2017 e all’articolo 3 dell’OCDPC n. 480/2017, fino al termine dello stato di emergenza fissato al 24.08.2018;
− che gli interventi attuati ai sensi dell’OCDPC n. 476/2017 sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti come disciplinato dall’articolo 1, comma 8, della richiamata ordinanza;
− che l’elenco degli interventi unito al presente atto è finalizzato all’individuazione dei soggetti attuatori e non costituisce automatica ammissione a finanziamento a valere sulle risorse della contabilità speciale intestata al Commissario delegato;
− che, per l’effetto, il finanziamento di ciascun intervento avverrà con apposito atto di volta in volta tenendo conto della necessità di coprire le spese di assistenza alla popolazione (CAS e Strutture alberghiere) e delle priorità di intervento come indicate dai soggetti proponenti;
4. di stabilire:
− per esigenze di massima celerità, che viene sin d’ora disposto l’utilizzo delle seguenti deroghe di cui all’articolo 4 dell’OCDPC n. 476/2017: articoli 14, 14bis e 14 ter della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., modalità semplificate per lo svolgimento delle Conferenze di servizi che dovranno indire i soggetti attuatori;
articolo 5 del “Regolamento per l’espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania”, n. 4/2010 di cui al D.P.G.R. 11.02.2010 n. 23, termini ridotti ai fini del rilascio dell’autorizzazione sismica;
− che, essendo gli interventi di che trattasi costituenti piano di protezione civile in quanto volti ad evitare situazioni di pericolo e maggiori danni a persone o beni, ex art. 1, comma 4, lett c) dell’OCDPC n. 476/2017,qualora gli interventi ricadono all’interno di siti di interesse comunitario (SIC) o zone di protezione speciale (ZTS), ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lett c) del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli stessi non sono soggetti a Valutazione di incidenza ambientale;
5. di trasmettere il presente atto alle Amministrazioni interessate, alle Direzioni Generali Governo del Territorio, LL.PP. e Protezione civile e Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali della Giunta Regionale della Campania, al Segretariato regionale MiBACT per la Campania e al Coordinatore della struttura commissariale per gli adempimenti di competenza;
6. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Commissario Delegato all’indirizzo http://commissariodelegatosismaischia.regione.campania.it, alle sezioni Albo Pretorio Online, per giorni quindici, e Amministrazione trasparente, sottosezione Provvedimenti/Ordinanze.

Napoli

Giuseppe Grimaldi

Allegato A
Interventi urgenti da realizzare, volti ad evitare situazioni di pericolo o danni a persone o a cose, di cui all’articolo 1, comma 4, lett. c) OCDPC 476/2017

Allegato B
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI DI SOGGETTO ATTUATORE
L’anno duemiladiciotto, il giorno ____________ del mese di __________ in Ischia (NA) presso la Sede _______________________________________________________
TRA
Il Commissario Delegato per l’attuazione delle attività di cui alle OO.CC.DD.PP.CC. n. 476/2017, n. 480/2017, n. 483/2017 e 496/2018, arch. Giuseppe Grimaldi (di seguito “Commissario”) con sede legale in via Giovanni Porzio – Centro Direzionale, Isola E/3 16° piano – 80143 Napoli, C.F.: 95250830635;
E
___________________________ (di seguito “Soggetto Attuatore”) con sede legale in ________________________________, C.F.:____________________________________;
(di seguito congiuntamente denominate le “Parti”).

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018, recante “Codice della Protezione Civile”;
VISTO il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 recante “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 100;
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012: Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e per la predisposizione delle ordinanze di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni, alla luce del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 e successivo decreto legge 13 agosto 2013 n. 93 convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
VISTO il D.P.C.M. del 22 agosto 2017, con il quale è stata decretata la “dichiarazione eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dell’evento sismico del 21 agosto 2017 in alcuni comuni dell’isola di Ischia”;
VISTA la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 541 del 23.08.2017 con la quale, in merito all’evento sismico che ha colpito alcuni territori dell’isola di Ischia il 21 agosto 2017, è stato, tra l’altro, conferito mandato al Presidente della Giunta Regionale, ai fini della richiesta al Consiglio dei Ministri della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii. ed approvate le prime disposizioni operative;
VISTA:
− la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2017, con la quale – ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 1 e 1-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii. – è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 180 giorni ovvero fino al 25 febbraio 2018, in conseguenza dell’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017, stabilendo altresì un primo stanziamento di risorse per complessivi euro 7.000.000,00;
− la delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. n. 296 del 20.12.2017, con la quale è stato integrato lo stanziamento di risorse, di cui all’articolo 1, comma 4, della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2017, per complessivi euro 16.076.958,50
VISTE:
− l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 476 del 29 agosto 2017, pubblicata nella G.U. n. 204 del 01 settembre 2017, con la quale, tra l’altro, è stato nominato il Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e Lacco Ameno dell’isola d’Ischia il 21 agosto 2017;
− l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 480 del 08 settembre 2017, pubblicata nella G.U. n. 218 del 18 settembre 2017, con la quale sono state disposti ulteriori interventi urgenti di protezione civile;
− l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 483 del 25 settembre 2017, pubblicata nella G.U. n. 228 del 29 settembre 2017, con la quale sono state disposti altri ulteriori interventi urgenti di protezione civile;
− l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 496 del 19 gennaio 2018, pubblicata nella G.U. n. 23 del 29 gennaio 2018, con la quale è stata disposta l’integrazione delle risorse finanziarie, in particolare, all’articolo 1 per euro 16.076.958,50 di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2017 e quelle all’articolo 2 per euro 2.500.000,00 di cui alla deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 648 del 18.10.2017, necessarie per far fronte – unitamente a quelle già stanziate con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2017 per euro 7.000.000,00 – all’importo complessivo del “Piano degli interventi”;
RICHIAMATA:
− l’ordinanza commissariale n. 07 del 03.11.2017 con la quale è stato approvato il “Piano interventi urgenti di cui all’articolo 1, comma 4, dell’OCDPC n. 476/2017” per l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017 per l’importo complessivo di euro 25.576.958,50, limitando l’esecutività dello stesso alle priorità stabilite in relazione alle risorse finanziarie allo stato disponibili per euro 7.000.000,00;
− l’ordinanza commissariale n. 01 del 02.01.2018 con la quale è stata approvata la “Prima modifica ed integrazione del Piano degli interventi urgenti di cui all’articolo 1, comma 4, dell’OCDPC n. 476/2017” per l’importo complessivo di euro 25.576.958,50 limitando l’esecutività dello stesso alle priorità stabilite in relazione alle risorse finanziarie allo stato disponibili per euro 7.000.000,00;
− l’ordinanza commissariale n. 04 del 09.02.2018 con la quale è stata approvata la “Prima rimodulazione complessiva del piano interventi urgenti di cui all’articolo 1, comma 4, dell’OCDPC n. 476/2017” per l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017, per l’importo complessivo invariato di Euro 25.576.958,50;
− l’ordinanza commissariale n. 10 del 28.03.2018, con la quale è stata approvata la “Seconda modifica ed integrazione del Piano degli interventi urgenti di cui all’articolo 1, comma 4, dell’OCDPC n. 476/2017” per l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017, per l’importo complessivo invariato di Euro 25.576.958,50;
VISTE:
− l’ordinanza commissariale n.____ del _________ con la quale sono stati nominati, tra l’altro, i soggetti attuatori per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 4, lettera c) dell’O.C.D.P.C. n. 476/2017 ed approvato il presente schema tipo di convenzione;
− l’ordinanza commissariale n.____ del _________ con la quale si è dato attuazione all’intervento urgente codice __________ – “_______________________________”.

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
Tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1
OGGETTO
1. Oggetto della presente convenzione è l’attuazione dell’intervento urgente: codice identificativo _____ – titolo” ____ ” per l’importo complessivo di Euro _______ come individuato nell’elenco C allegato alla “Seconda modifica ed integrazione del Piano degli interventi urgenti di cui all’articolo 1, comma 4, dell’OCDPC n. 476/2017” per l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017, approvata con ordinanza commissariale n.___ del___________

Articolo 2
FINALITA’
1. La presente convenzione è finalizzata a disciplinare i rapporti tra le parti in merito alle procedure e alle disposizioni cui dovranno attenersi i soggetti attuatori degli interventi.

Articolo 3
RISORSE FINANZIARIE
1. Alla spesa per l’attuazione dell’intervento si fa fronte con le risorse di cui all’articolo 16 dell’ODCPC n. 476/2017 e degli articoli 1 e 2 dell’OCDPC n. 496/2018, stanziate sulla contabilità speciale n. 6063 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – sezione di Napoli, intestata al “COMM DELEGATO OCDPC 476-17”, ai sensi di quanto autorizzato dall’art. 16, comma 2, della citata OCDPC n.476/2017.
2. In caso di erogazione di eventuali ulteriori somme previste, per l’intervento in oggetto, a titolo di cofinanziamento a valere su risorse allocate e gestite nel bilancio del Soggetto attuatore, quest’ultimo provvederà secondo le disposizioni organizzative ed amministrativo-contabili di riferimento.

Articolo 4
SOGGETTO ATTUATORE
1. E’ individuato quale Soggetto Attuatore per la realizzazione dell’intervento di cui al precedente articolo 1, giusta ordinanza commissariale n. _____ del ___, _________________________.
2. Il Soggetto Attuatore è titolare delle risorse destinate al finanziamento dell’intervento ed allo stesso spetta l’attuazione nel rispetto della vigente normativa, delle disposizioni di cui alle OO.CC.DD.PP.CC. n. 476/2017, 480/2017 e 483/2017, nonché di quanto previsto dalle presenti procedure attuative.

Articolo 5
OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE
1. Il Soggetto Attuatore espleta direttamente le funzioni ed attività di Stazione Appaltante nel rispetto della normativa vigente.
2. In vigenza dello stato di emergenza, la cui scadenza è fissata al 24 agosto 2018, giusta proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 22.02.2018, il Soggetto Attuatore è autorizzato ad avvalersi, sulla base di apposita motivazione e comunque per esigenze di massima accelerazione degli interventi, delle deroghe autorizzate dall’articolo 4 dell’OCDPC n. 476/2017 e dall’articolo 3, comma 6 dell’OCDPC n.480/2017, nei termini e limiti di cui alle citate ordinanze e di quanto stabilito con le deroghe già fissate ai successivi articoli 8 e 9 in materia di Conferenza di Servizi e Autorizzazione sismica.
3. Il Soggetto Attuatore è responsabile dell’attuazione dell’intervento e provvede ad adottare tutti i necessari atti in materia di progettazione, di affidamento, di esecuzione, di varianti, di collaudi, di sicurezza, di antimafia, di appalto, di assicurazione e previdenza, di esercizio professionale. Nello svolgimento dei propri compiti, si impegna a rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione e di esecuzione dei lavori pubblici, servizi e/o forniture, le disposizioni normative inerenti ai finanziamenti pubblici, ivi comprese le disposizioni del codice civile, nonché le disposizioni della presente Convenzione.
4. Il Soggetto Attuatore si impegna a trasmettere alla Struttura Commissariale entro tre giorni dalla sottoscrizione della presente scrittura l’atto di nomina del Responsabile del procedimento, di cui all’articolo 31 del D.lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti, di cui al punto 4 delle Linee Guida n.3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con deliberazione n.1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione dello stesso Consiglio n.1007 dell’11 ottobre 2017. Si impegna altresì a trasmettere entro 10 giorni dalla sottoscrizione della stessa convenzione una comunicazione di avvio delle attività progettuali contenente il codice C.U.P. (Codice Unico di Progetto) ed eventuale CIG (Codice Identificativo Gara) – con un cronogramma dei tempi, nel rispetto di quello stabilito all’articolo 11, comma 1, entro cui le attività devono essere concluse.
5. Il Soggetto Attuatore è titolare esclusivo dei rapporti giuridici instaurati per la realizzazione dell’intervento con imprese affidatarie e professionisti esterni.
6. E’ altresì tenuto all’attivazione e gestione delle procedure di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., all’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 1 della L. 190/2012, ed è responsabile degli aspetti autorizzativi e vincolistici degli interventi e del rispetto delle previsioni delle pianificazioni vigenti.

Articolo 6
SPESE GENERALI E TECNICHE AMMISSIBILI
1. Relativamente alle attività connesse alla realizzazione degli interventi, è compito del Soggetto Attuatore quantificare ed approvare i relativi oneri sostenuti, articolati per categoria di spesa, il cui importo, comprensivo degli oneri riflessi, non potrà superare, a valere sulle risorse assegnate, il 10% dell’importo netto degli interventi a base di gara e/o degli interventi da eseguirsi in economia e delle eventuali indennità di espropriazione, così come riportati nel progetto approvato.
2. Analoga procedura di quantificazione ed approvazione deve essere seguita dal Soggetto Attuatore a conclusione dell’eventuale procedimento d’esproprio.
3. Rientrano nel limite del 10% di cui sopra:
– le spese tecniche interne, le spese tecniche relative alla progettazione, alle Conferenze dei Servizi, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, alle attività di collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
– le spese per rilievi topografici e per restituzione di elaborati grafici, cartacei ed informatici; le spese per attività di consulenza e di supporto; le spese per commissioni giudicatrici, le spese di gara, le spese per pubblicità, le spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, i contributi a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e gli oneri relativi all’obbligo di bollatura dei registri di contabilità;
– le spese per relazioni tecniche specialistiche (relazioni geologiche, geognostiche e geotecniche non connesse alla esecuzione di sondaggi, relazioni idrogeologiche, idrauliche, archeologiche, sismiche, statiche, di interpretazione dati, ecc.).
4. Nel caso di lavori di importo pari o inferiore ad € 1.000.000,00 il Certificato di Collaudo è sostituito, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs 50/2016, dal Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei lavori.
5. Per le spese imprenditoriali relative alle indagini geologico-tecniche, qualora necessarie e nella misura connessa all’intervento finanziato non si potrà superare, a valere sulle risorse assegnate, il 2% dell’importo degli interventi a base di gara e/o degli interventi da eseguirsi in economia e delle eventuali indennità di espropriazione, così come riportati nel progetto approvato.
6. Le percentuali di cui sopra del 10% e del 2% non costituiscono una percentuale forfettaria ma un limite massimo; pertanto le singole voci ivi rientranti devono essere quantificate e giustificate sulla base di parametri e tariffe previste dalla normativa vigente. Ove tale percentuale non fosse sufficiente alla copertura degli oneri sopraindicati, le somme eccedenti sono poste a carico dei Soggetti attuatori.
7. Gli oneri suindicati concernono le attività svolte direttamente o indirettamente dai Soggetti Attuatori dalla fase progettuale al termine dei lavori.
8. Con le risorse assegnate sono finanziati i compensi incentivanti – comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione – per le prestazioni tecniche di cui al comma 2 dell’articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016. A tal fine i Soggetti attuatori, sulla base del regolamento da essi approvato in applicazione del comma 3 del medesimo articolo, provvedono a quantificare nel quadro economico dell’intervento una somma non superiore all’80% del 2% dell’importo dei lavori a base di gara. Il restante 20% del 2%, destinato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie e ad altre finalità ivi previste, non è finanziabile con le risorse assegnate e divengono pertanto economie di progetto in disponibilità del Commissario.
9. La copertura finanziaria dei compensi incentivanti, nei limiti predetti e tenuto conto dei criteri previsti dalla normativa in parola, è assicurata quando le prestazioni siano espletate direttamente dagli uffici tecnici dei Soggetti attuatori o da questi affidati agli uffici consortili di cui all’art. 24, comma 1, lett. b), del citato decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni. Qualora gli incarichi vengano affidati dai Soggetti attuatori agli organismi di altre pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. c) del medesimo decreto, è riconosciuta la copertura finanziaria sia dei compensi incentivanti ai dipendenti di queste ultime nel limite dell’80% del 2% predetto, sia delle eventuali ulteriori spese documentate e concordate, prima dell’affidamento dell’incarico, tra le altre amministrazioni pubbliche e i soggetti attuatori. La percentuale dell’80% del 2% e le eventuali ulteriori spese, ammissibili nella sola fattispecie sopra indicata, costituiscono quota parte del 10% di cui al comma 3 del presente articolo.
10. Resta fermo che, qualora il regolamento del Soggetto Attuatore preveda una percentuale inferiore al 2%, la somma finanziabile per i compensi incentivanti non potrà superare l’80% del tetto inferiore fissato dal medesimo regolamento.
11. A valere sulle risorse assegnate non è ammessa la copertura del costo del personale dipendente del Soggetto attuatore per gli interventi di propria competenza istituzionale eseguiti in amministrazione diretta.
12. Rientrano in disponibilità del Commissario – per essere destinate a nuova programmazione di interventi o rimodulazione del Piano già approvato – le economie di progetto realizzate sull’intervento (ribasso d’asta conseguito, somme a disposizione delle Amministrazioni non utilizzate e spese non effettuate).

Articolo 7
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
1. Il Soggetto Attuatore si impegna ad elaborare il quadro economico di progetto nel rispetto delle sotto elencate voci:
A) Lavori:
a.1 lavori a corpo
a.2 lavori a misura
a.3 lavori in economia compresi in appalto
a.4 oneri sicurezza non soggetti a ribasso
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
b.1 lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi gli eventuali rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di (A)
b.2 rilievi, accertamenti ed indagini
b.3 allacciamenti ai pubblici servizi
b.4 imprevisti, entro il limite massimo del 5% di (A)
b.5 acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi
b.6 spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza di servizi, spese interne amministrazione;
b.7 spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e all’esecuzione
b.8 spese di gara ed eventuali spese per commissioni giudicatrici
b.9 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
b.10 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici
b.11 i.v.a., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.
2. Le quantificazioni definitive delle spese occorrenti per la realizzazione dell’intervento, ai sensi dell’art. 23 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, sono riferite al vigente Prezzario regionale dei lavori pubblici, approvato dalla Giunta Regionale della Campania e consultabile nel sito internet della Regione Campania: http://www.lavoripubblici.regione.campania.it alla sezione Opere e Lavori Pubblici – Osservatorio prezzi LL.PP.
Per le voci non presenti nei prezzari regionali si provvede, per l’analisi dei prezzi, ai sensi dell’art.32 co.2 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.

Articolo 8
DISCIPLINA PARERI ED APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO
1. Per esigenze di massima celerità nella realizzazione dell’intervento urgente oggetto della presente convenzione, l’acquisizione dei pareri sul progetto definitivo viene attuata ai sensi del combinato disposto degli artt.14 e 14 bis L. 241/1990 e s.m.i. Attesa la non sussistenza dei requisiti di cui al comma 7 del citato art.14 bis co.2, non è applicabile la disciplina di cui all’art.14 ter L. 241/1990 e s.m.i..
2. La conferenza di servizi di cui all’art.14 co.2 si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, secondo le indicazioni dell’art.14 bis della L. 241/1990. In deroga all’art.14 bis co.2, la conferenza è indetta dall’amministrazione procedente entro 3 giorni lavorativi dall’inizio del procedimento d’ufficio; il termine di cui alla lett.b) della citata disposizione è ridotto a 7 giorni; i termini di cui alla lett.c) sono ridotti a 10 giorni. Il termine finale di conclusione del procedimento volto all’acquisizione dei pareri non può comunque superare i 10 giorni decorrenti dalla data di svolgimento della conferenza stessa.
3. Il provvedimento finale conclusivo della Conferenza dei Servizi Decisoria sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato, di competenza delle Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate ma risultate assenti, per le quali trova applicazione l’art.14 ter co. 7 L. 241/1990 e s.m.i.
4. I pareri, visti e nulla-osta e atti di assenso comunque denominati relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza di Servizi di cui sopra devono essere resi dalle amministrazioni entro 5 giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
5. Le attività di verifica e validazione della progettazione, di cui all’art.26 del D.Lgs.n.50/2016, sono svolte secondo le indicazioni contenute nel capo VII delle Linee Guida n.1 dell’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n.973 del 14 settembre 2016.
6. Dell’esito della conferenza di cui sopra e della validazione di cui al precedente comma 2, il RuP è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Commissario Delegato.

Articolo 9
AUTORIZZAZIONE SISMICA
1. Per esigenze di massima celerità nella realizzazione dell’intervento urgente di cui alla presente convenzione, in deroga al “Regolamento per l’espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania” (Regolamento n. 4/2010, approvato con D.P.G.R. 11.02.2010 n. 23), i termini per il rilascio dell’autorizzazione sismica previsti all’articolo 5, comma 2, del medesimo regolamento sono ridotti a quindici; quelli di cui al comma 4 e relativi alle integrazioni da produrre e all’ulteriore termine per la presentazione di eventuali osservazioni sono ridotti, rispettivamente a sette e a tre.

Articolo 10
MODIFICHE DEI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
1. Fermo l’importo massimo oggetto del finanziamento assegnato con la presente convenzione, le somme accantonate nel quadro economico per imprevisti possono essere utilizzate dal Soggetto Attuatore per far fronte alle modifiche contrattuali, oppure alle varianti in corso d’opera, di cui all’art.106, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 50/2016.
2. Restano fermi per il soggetto attuatore, ovvero per il RUP, gli obblighi, di cui all’art.106 comma 5, 8 e 14 del D.lgs. n.50/2016, in termini di pubblicità ove ricorrano i presupposti e in termini di comunicazione all’ANAC e all’Osservatorio, tramite le sezioni regionali, delle eventuali varianti per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Articolo 11
TERMINE PER L’ESPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI
1. Dato il carattere urgente dell’intervento a farsi, lo stesso deve essere affidato entro __ giorni dalla data di stipula della presente convenzione e deve essere ultimato entro ___ giorni decorrenti dall’aggiudicazione dell’intervento.
2. Eventuali proroghe, debitamente richieste e motivate dal Soggetto Attuatore, dovranno essere richieste ed autorizzate dal Commissario Delegato.

Articolo 12
DISCIPLINA DEL FINANZIAMENTO
1. Il Soggetto attuatore deve trasmettere alla Struttura Commissariale, in copia conforme all’originale, esclusivamente, mediante pec all’indirizzo: sismaischia@pec.regione.campania.it, ovvero a mezzo consegna a mano all’indirizzo, alternativamente: Commissario Delegato ex OCDPC n. 476/2017 – via G. Porzio – Centro Direzionale di Napoli – Isola E3 16° piano – 80143 Napoli ovvero Commissario Delegato ex OCDPC n. 476/2017 – via Quercia, 52 – 80077 Ischia (NA), un plico identificato con il codice dell’intervento, contenente la documentazione prevista al successivo comma 2, per ogni rata di acconto richiesta.
2. La Struttura Commissariale eroga il finanziamento relativo all’intervento con le seguenti modalità:
1a rata pari al 10% dell’importo finanziato, a seguito della trasmissione dei seguenti atti:
a. istanza richiesta rata d’acconto contenente l’elenco della documentazione trasmessa;
b. atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento;
c. dichiarazione attestante il nesso di casualità tra l’intervento e l’evento calamitoso;
d. dichiarazione attestante che le spese sostenute e documentate, oggetto del finanziamento, non sono coperte da finanziamenti di altri soggetti pubblici né da indennizzi assicurativi;
e. comunicazione del C.U.P. e del C.I.G.;
f. relazione esplicativa della forma e modalità di individuazione degli operatori economici e dei professionisti tecnici incaricati, ed eventuali determine a contrarre già perfezionate;
2a rata pari al 30% dell’importo finanziato così come rimodulato a seguito delle aggiudicazioni, previa acquisizione e verifica degli atti amministrativi, tecnici e contabili relativi ai pagamenti effettuati con la precedente anticipazione erogata:
a. istanza richiesta rata d’acconto contenente l’elenco della documentazione trasmessa;
b. atto di eventuale affidamento all’esterno di incarichi di progettazione, direzione lavori, redazione di piano di sicurezza, eventuale collaudo (per importi superiori ad euro 1.000.000,00);
c. provvedimenti di approvazione delle varie fasi progettuali;
d. verbale di Validazione del progetto esecutivo sottoscritto dal RUP, che dia evidenza alle verifiche progettuali condotte e ai pareri, visti e nulla-osta e atti di assenso acquisiti, e progetto esecutivo dell’intervento su supporto informatico, firmato digitalmente;
e. bando di gara, ovvero altra modalità di affidamento dei lavori posti in essere e, atto amministrativo di approvazione;
f. eventuale atto di aggiudicazione;
g. atto amministrativo di approvazione del QTE rideterminato a seguito della aggiudicazione o di altra modalità di affidamento;
h. eventuali convenzioni con professionisti esterni incaricati e contratto d’appalto;
i. comunicazione del conto corrente dedicato ex art. 3 della L. n. 136/2010;
j. certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti degli operatori economici di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
k. certificazione rilasciata dalla competente CCIAA, attestante l’assenza di scioglimenti e procedure concorsuali;
l. verbale di consegna dei lavori;
m. foto del prescritto cartello di cantiere per opere pubbliche;
n. verbali delle eventuali sospensioni e riprese dei lavori;
o. determine del RUP di liquidazione delle spese effettuate;
p. fatture elettroniche, con indicazione del CIG, emesse ai sensi della vigente normativa dalla ditta esecutrice e dai professionisti tecnici incaricati;
q. DURC rilasciato dalla competente sede INPS;
r. mandati di pagamento quietanzati.
3a rata pari al 40% dell’importo rideterminato, previa rendicontazione della spesa da parte del beneficiario di almeno il 90% dell’importo complessivo ricevuto a quel momento e la acquisizione e verifica dei seguenti atti:
a. Istanza richiesta rata d’acconto contenente l’elenco della documentazione trasmessa;
b. determine del RUP di liquidazione delle spese effettuate;
c. fatture elettroniche, con indicazione del CIG, emesse ai sensi della vigente normativa dalla ditta esecutrice e dai professionisti tecnici incaricati;
d. DURC rilasciato dalla competente sede INPS;
e. mandati di pagamento quietanzati;
f. verbali delle eventuali sospensioni e riprese dei lavori.
4a rata pari al saldo delle spese per l’intervento, previa acquisizione e verifica degli atti amministrativi, tecnici e contabili relativi ai pagamenti effettuati con la precedente erogazione, nonché alla ultimazione dei lavori e alla regolare esecuzione o collaudo:
a. Istanza richiesta saldo contenente l’elenco della documentazione trasmessa;
b. determine del RUP di liquidazione delle spese effettuate;
c. fatture elettroniche, con indicazione del CIG, emesse ai sensi della vigente normativa dalla ditta esecutrice e dai professionisti tecnici incaricati;
d. DURC rilasciato dalla competente sede INPS;
e. mandati di pagamento quietanzati;
f. verbali delle eventuali sospensioni e riprese dei lavori;
g. certificato di ultimazione dei lavori redatto dal direttore dei lavori;
h. certificato di regolare esecuzione e relativo atto di approvazione;
i. eventuale certificato di collaudo e relativo atto di approvazione;
j. atti di contabilità, stati d’avanzamento, certificati di pagamento, conto finale dei lavori e relazione;
k. QTE finale dell’intervento.
3. Le eventuali economie derivanti dalla attuazione dell’intervento rientrano in disponibilità del Commissario delegato per essere destinate a nuova programmazione di interventi o rimodulazione del Piano.
4. L’atto amministrativo e di liquidazione, a cura della Struttura Commissariale, viene effettuato direttamente al Soggetto Attuatore sul conto corrente IBAN IT____________________________, previa verifica della documentazione trasmessa.

Articolo 13
REVOCA DEL FINANZIAMENTO
1. Il Commissario, previa diffida, si riserva il potere di revocare il finanziamento concesso, nel caso in cui il Soggetto Attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni di cui alla presente convenzione, a leggi, a regolamenti e a disposizioni amministrative vigenti, nonché alle norme di buona amministrazione.
2. Per gli interventi per i quali, all’esito delle eventuali verifiche disposte ai sensi del comma 5 del precedente art.12, si sia riscontrata la non coincidenza tra lo stato di avanzamento dichiarato e quello effettivo, ovvero la mancata corrispondenza con l’intervento finanziato, potranno essere avviate le procedure per la revoca del finanziamento, con il recupero delle risorse indebitamente versate.
3. In presenza di elementi di fatto o di diritto che possono dar luogo alla revoca, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Commissario comunica al Soggetto Attuatore l’avvio del procedimento, assegnando un termine non inferiore a 5 giorni, decorrente dalla data di ricezione della comunicazione, entro il quale il Soggetto Attuatore può presentare memorie scritte ed ogni altra eventuale documentazione.
4. Esaminate le risultanze istruttorie, qualora ritenga non fondati i motivi che hanno dato origine al procedimento, il Commissario adotta il provvedimento di archiviazione. In caso contrario, con provvedimento motivato, può disporre la revoca totale o parziale, a seconda della gravità del caso, del finanziamento, dandone comunicazione al Soggetto Attuatore.
5. Il provvedimento di revoca contiene la definizione dei rapporti tra il Commissario ed il Soggetto Attuatore anche in relazione alle risorse già erogate. E’ fatto salvo, in ogni caso, il diritto del Commissario all’esercizio di eventuali pretese risarcitorie nei confronti dei soggetti a cui sia imputabile l’inadempimento per i danni arrecati.

Articolo 14
SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLI
1. La presente convenzione, ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 – Allegato B, punto 16, come sostituito dall’articolo 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 995, risulta esente da ogni imposta e tassa.
2. La presente convenzione è sottoscritta mediante scrittura privata in duplice originale, delle quali una viene conservata dal Commissario delegato e un’altra è conservata dal Soggetto Attuatore, ovvero con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come stabilito dall’articolo 15, comma 2 bis della legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii.

Articolo 15
DISPOSIZIONI FINALI
1. In caso di inosservanza da parte del Soggetto Attuatore delle disposizioni contenute nella presente convenzione, ovvero in caso di inerzia dello stesso, il Commissario Delegato provvederà ad attuare il potere sostitutivo disponendo con propria ordinanza la revoca del soggetto attuatore e la risoluzione della presente convenzione con effetto immediato.
2. Per l’espletamento delle funzioni ed attività di cui alla presente convenzione si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
3. Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente convenzione saranno stabilite mediante sottoscrizioni tra le parti di apposito atto aggiuntivo.
4. La presente convenzione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Commissario Delegato all’indirizzo http://commissariodelegatosismaischia.regione.campania.it, alle sezioni Amministrazione trasparente, sottosezione Altri contenuti.
5. La presente convenzione ha validità fino alla completa rendicontazione da parte del Soggetto Attuatore.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO DELEGATO                                                                   IL SOGGETTO ATTUATORE
__________                                                                                                                             __________