Ultimo aggiornamento: 27 Marzo 2019

Impegno e liquidazione di Euro 336.010,00, in favore del Comune di Casamicciola Terme quale somma da liquidare, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera “HOTEL TIRRENIA della Società Hotel Terme Parco Edera s.r.l. 2012 – Comune di Ischia cod. 01/SAA/03” per il periodo 21 agosto 2017 – 28 febbraio 2018.

INDICE
Art. 1

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018, recante “Codice della Protezione Civile”;
VISTO il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 recante “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 100;
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012: Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e per la predisposizione delle ordinanze di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni, alla luce del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 e successivo decreto legge 13 agosto 2013 n. 93 convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
VISTO il D.P.C.M. del 22 agosto 2017, con il quale è stata decretata la “dichiarazione eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dell’evento sismico del 21 agosto 2017 in alcuni comuni dell’isola di Ischia”;
VISTA la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 541 del 23.08.2017 con la quale, in merito all’evento sismico che ha colpito alcuni territori dell’isola di Ischia il 21 agosto 2017, è stato, tra l’altro, conferito mandato al Presidente della Giunta Regionale, ai fini della richiesta al Consiglio dei Ministri della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii. ed approvate le prime disposizioni operative;
VISTA
− la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2017, con la quale – ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 1 e 1-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii. – è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 180 giorni ovvero fino al 25 febbraio 2018, in conseguenza dell’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017, stabilendo altresì un primo stanziamento di risorse per complessivi euro 7.000.000,00;
− la delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. n. 296 del 20.12.2017, con la quale è stato integrato lo stanziamento di risorse, di cui all’articolo 1, comma 4, della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2017, per complessivi euro 16.076.958,50;
− la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2018, con la quale – ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii. – è stato prorogato lo stato di emergenza, per la durata di ulteriori 180 giorni ovvero fino al 24 agosto 2018, in conseguenza dell’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017;
VISTE:
− l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 476 del 29 agosto 2017, pubblicata nella G.U. n. 204 del 01 settembre 2017, con la quale, tra l’altro, è stato nominato il Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e Lacco Ameno dell’isola d’Ischia il 21 agosto 2017;
− l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 480 del 08 settembre 2017, pubblicata nella G.U. n. 218 del 18 settembre 2017, con la quale sono state disposti ulteriori interventi urgenti di protezione civile;
− l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 483 del 25 settembre 2017, pubblicata nella G.U. n. 228 del 29 settembre 2017, con la quale sono state disposti altri ulteriori interventi urgenti di protezione civile;
− l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 496 del 19 gennaio 2018, pubblicata nella G.U. n. 23 del 29 gennaio 2018, con la quale è stata disposta l’integrazione delle risorse finanziarie, in particolare, all’articolo 1 per euro 16.076.958,50 di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2017 e quelle all’articolo 2 per euro 2.500.000,00 di cui alla deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 648 del 18.10.2017, necessarie per far fronte – unitamente a quelle già stanziate con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2017 per euro 7.000.000,00 – all’importo complessivo del “Piano degli interventi”;
VISTA:
– l’ordinanza commissariale n. 07 del 03.11.2017 con la quale è stato approvato il “Piano interventi urgenti di cui all’articolo 1, comma 4, dell’OCDPC n. 476/2017” per l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’isola di Ischia il 21 agosto 2017 per l’importo complessivo di euro 25.576.958,50, limitando l’esecutività dello stesso alle priorità stabilite in relazione alle risorse finanziarie allo stato disponibili per euro 7.000.000,00;
– l’ordinanza commissariale n. 01 del 02.01.2018 con la quale è stata approvata la “Prima modifica ed integrazione del Piano degli interventi urgenti di cui all’articolo 1, comma 4, dell’OCDPC n. 476/2017” per l’importo complessivo di euro 25.576.958,50 limitando l’esecutività dello stesso alle priorità stabilite in relazione alle risorse finanziarie allo stato disponibili per euro 7.000.000,00;
– l’ordinanza commissariale n. 04 del 09.02.2018 con la quale è stata approvata la “Rimodulazione complessiva del Piano degli interventi urgenti di cui all’articolo 1, comma 4, dell’OCDPC n. 476/2017”, per l’importo complessivo di euro 25.576.958,50;
− l’ordinanza commissariale n. 10 del 28.03.2018, con la quale è stata approvata la “Seconda modifica ed integrazione del Piano degli interventi urgenti di cui all’articolo 1, comma 4, dell’OCDPC n. 476/2017” per l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017, per l’importo complessivo invariato di euro 25.576.958,50;
VISTE:
− le note commissariali prot. n. 97 del 25.09.2017 e prot. n. 149 del 03.10.2017 concernenti indirizzi specifici per la verifica e il controllo delle persone alloggiate;
− l’ordinanza commissariale n. 11 del 06.11.2017 con la quale è stato disposto il trasferimento di euro 198.052,50, quale acconto in favore del Comune di Casamicciola Terme (NA) a titolo di anticipazione spese strutture alberghiere e assimilabili, di cui all’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, periodo 21 agosto – 31 agosto;
− la direttiva commissariale n. 05/2017, approvata con ordinanza commissariale n. 17 del 29.11.2017, recante “Verifica, istruttoria e rendicontazione delle somme per il contributo di autonoma sistemazione cui all’articolo 2 dell’OCDPC. n. 476/2017 e per le spese per le strutture alberghiere e assimilabili cui all’articolo 2, comma 1, dell’OCDPC. n. 483/2017”;
− le note commissariali prot. n. 509 del 28.03.2018 e prot. n. 604 del 12.04.2018 concernenti ulteriori precisazioni per la liquidazione delle strutture alberghiere;
RICHIAMATE:
− la nota prot. n. 16958 del 21.03.2018, acquisita agli atti della struttura commissariale al n. 479/2018, con la quale il Capo Dipartimento precisa, tra l’altro, che “Nell’ipotesi di immobili con esito di agibilità AeDES di tipo A,……………le predette misure potranno essere riconosciute ai soggetti aventi diritto solo fino alla data di notifica del richiamato esito di agibilità”;
− la nota prot. n. 25958 del 07.05.2018, acquisita agli atti della struttura commissariale al n. 717/2018, con la quale il Capo Dipartimento della Protezione Civile precisa che “l’assistenza alloggiativa delle persone coinvolte nell’evento calamitoso e inviate da codesti Comuni presso le strutture alberghiere rese disponibili, per il periodo fino al 24 settembre 2017, rientri genericamente negli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti ad assicurare l’indispensabile assistenza e ricovero alla popolazione colpita dal predetto evento calamitoso, di cui all’art.1, co.4 lett.a) dell’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017. Ne consegue che i relativi oneri devono essere posti a carico delle risorse stanziate per fronteggiare l’emergenza sulla base di apposita fatturazione da parte delle strutture ricettive, sulla quale il Comune competente rilascia la verifica di conformità, previa autocertificazione delle richiamate strutture, resa ai sensi della legge n. 445/2000, circa la corrispondenza dell’importo richiesto alla effettiva prestazione fornita”;
− la nota prot. n. 29061 del 18.05.2018, acquisita agli atti della struttura commissariale al n. 776/2018, con la quale il Capo Dipartimento chiarisce, tra l’altro, che “la verifica, in merito alla sussistenza del diritto di usufruire dell’alloggio alberghiero in capo ai soggetti ospitanti, deve essere effettuata anche per il periodo antecedente al 24 settembre 2017”;
− la nota prot. n. 33397 del 07.06.2018, acquisita agli atti della struttura commissariale al n. 923/2018, con la quale il Capo Dipartimento conferma, “la necessità di procedere alle verifiche, circa la sussistenza del diritto all’assistenza alberghiera in capo ai soggetti ospitati, anche per il periodo antecedente al 24 settembre 2017”, segnalando, altresì, “che l’espletamento tardivo delle suddette verifiche non potrà costituire motivo ostativo al pagamento…………….;
VISTO l’articolo 3 dell’OCDPC n. 476/2018 in materia di trattamento dei dati personali;
VISTA la nota del Comune di Casamicciola Terme n. 6991 del 12.04.2018, acquisita al protocollo della struttura Commissariale al n. 608 del 13.04.2018, nonché quella successiva prot. n. 9322 del 31.05.2018, acquisita al protocollo della struttura Commissariale al n. 873 del 01.06.2018, con le quali sono stati trasmessi i seguenti atti:
– visura ordinaria della CCIAA;
– certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti degli operatori economici di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
– dichiarazione resa dalla struttura ospitante, ai sensi e per gli effetti della legge 445/2000, attestante che l’importo richiesto corrisponde alla effettiva prestazione fornita ed attestante altresì l’avvenuta registrazione giornaliera delle presenze nella struttura ospitante con uniti prospetti riportanti il numero di persone adulte, il numero dei bambini fino a 12 anni, il trattamento fornito a ciascun ospite;
– DURC rilasciato dalla competente sede INPS con scadenza 08.08.2018;
– certificazione dei Carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria con una pendenza di euro 472,01;
– dichiarazione, ai sensi e per gli effetti della legge 445/2000, attestante che le spese sostenute e documentate, oggetto del finanziamento, non sono coperte da finanziamenti di altri soggetti pubblici;
– dichiarazione, con la quale il RdP del Comune, ai sensi e per gli effetti della legge 445/2000, attesta che le fatture liquidate alla struttura ospitante non riguardano persone e/o nuclei familiari per i quali è stato liquidato ovvero sarà liquidato fino a quando gli stessi sono ospitati presso strutture ricettive, il Contributo di autonoma sistemazione e che le stesse persone o nuclei familiari beneficiari, non usufruiscono di altre sistemazioni alloggiative;
– attestazione con la quale il RdP certifica la regolarità del servizio svolto nel periodo di cui si chiede erogazione;
– richiesta di informazioni, alla Banca Dati Nazionale Antimafia, del 14.05.2018 ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs 06.09.2011, n. 159 e s.m.i.;
– fatture, per l’importo complessivo di euro 404.095,00, di seguito elencate: n. 3/11, relativa ad agosto 2017, di euro 16.225,00, n. 3/12, relativa a settembre 2017, di euro 91.470,01, n. 3/16, relativa ad ottobre 2017, di euro 74.220,00, n. 3/18, relativa a novembre 2017, di euro 64.460,00, n. 3/1, relativa a dicembre 2017, di euro 57.120,00, n. 3/4, relativa a gennaio 2018, di euro 52.440,00 e n. 3/11, relativa a febbraio 2018, di euro 48.160,00;
VISTA la verifica Equitalia, per pagamenti superiori ad euro 5.000,00, dalla quale si evince che il soggetto è non inadempiente, trasmessa via mail in data 17.4.2018;
DATO ATTO che, ai sensi di quanto disposto all’art. 2 della direttiva commissariale n. 5/2017, la valutazione e verifica dei servizi forniti alle popolazioni sfollate a seguito del sisma del 21 agosto, dalle strutture ricettive del territorio spetta ai Comuni a cui è rimessa l’istruttoria;
VISTA la nota prot. n. 10140 del 16.06.2018, acquisita al protocollo della struttura Commissariale al n. 1027 del 18.06.2018, con la quale Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Casamicciola Terme certifica l’effettiva spettanza del contributo alloggiativo per i soggetti riportati nell’elenco A alla stessa – all’esito di positiva istruttoria circa la sussistenza del diritto all’assistenza alberghiera a far data dal 21 agosto 2017 e richiede il ristoro delle somme sulle fatture emesse dalla struttura alberghiera di che trattasi, relativamente al periodo compreso tra il 1 settembre 2017 e il 28 febbraio 2018;
RILEVATO che il Comune di Casamicciola Terme, rispetto all’anticipazione di euro 198.052,50 trasferita con la richiamata ordinanza commissariale n. 11 del 06.11.2017, ha liquidato alla struttura alberghiera “HOTEL TIRRENIA della Società Hotel Terme Parco Edera s.r.l. 2012”, con determinazioni n. 16 del 23.01.2018 e n. 37 del 30.01.2018, l’importo complessivo di euro 37.725,00;
VISTA la proposta di ammissibilità del Coordinatore della Struttura Commissariale, sull’istruttoria compiuta e posta agli atti del fascicolo, con la quale viene precisato quanto segue:
a. che a seguito del confronto eseguito tra i nominativi riportati nei prospetti timbrati e firmati dalla struttura alberghiera in questione ed i nominativi degli aventi diritto riportati nella certificazione rilasciata dal Comune di Casamicciola Terme, l’importo complessivamente ammissibile, relativamente al periodo compreso tra il 21 agosto 2017 e il 28 febbraio 2018, è pari ad euro 373.735,00 così suddiviso: euro 15.265,00 per il mese di agosto 2017; euro 86.230,00 per il mese di settembre 2017; euro 69.260,00 per il mese di ottobre 2017; euro 59.660,00 per il mese di novembre 2017; euro 52.160,00 per il mese di dicembre 2017; euro 47.480,00 per il mese di gennaio 2018 ed euro 43.680,00 per il mese di febbraio 2018;
b. che in ragione degli importi già liquidati alla struttura alberghiera “HOTEL TIRRENIA della Società Hotel Terme Parco Edera s.r.l. 2012” di euro 37.725,00 resta da trasferire al Comune di Casamicciola Terme quale differenza tra l’importo ammissibile e quello già liquidato sopra riportato, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera “HOTEL TIRRENIA della Società Hotel Terme Parco Edera s.r.l. 2012 – Comune di Ischia cod. 01/SAA/03” che ha garantito l’assistenza alloggiativa alle persone aventi diritto, il saldo complessivo di euro 336.010,00 riferito al periodo 21 agosto 2017 – 28 febbraio 2018;
PRECISATO che è fatto onere al Responsabile del Procedimento di trasmettere, in merito all’importo trasferito con il presente atto, la documentazione relativa agli atti di liquidazione disposti in favore della società e correlati ordinativi di pagamento, ai fini della rendicontazione delle spese ai sensi dell’articolo 27, comma 4, del D.lvo 2 gennaio 2018, n. 1;
RITENUTO di dover, nel rispetto dei criteri, delle modalità e dei termini di cui alla citata direttiva, impegnare e disporre la liquidazione e il contestuale pagamento della somma di euro 336.010,00 in favore del Comune di Casamicciola Terme, C.F. 83000770632;
DATO ATTO che alla spesa complessiva di euro 336.010,00 si fa fronte con le risorse di euro 25.576.958,50 di cui all’articolo 16 dell’OCDPC n. 476/2017 e agli articoli 1 e 2 dell’OCDPC n. 496/2018, il cui importo è disponibile sulla contabilità speciale n. 6063 intestata al “COMM DELEGATO OCDPC 476-17”;
DATO, ALTRESI’, ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali in capo ai soggetti di cui all’articolo 6 bis della legge 241/1990;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal coordinatore della struttura commissariale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse sopra riportate, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal coordinatore della struttura commissariale a mezzo di sottoscrizione della presente

DISPONE

Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di impegnare e disporre la liquidazione della somma di euro 336.010,00 in favore del Comune di Casamicciola Terme, C.F. 83000770632, quale somma spettante, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera “HOTEL TIRRENIA della Società Hotel Terme Parco Edera s.r.l. 2012 – Comune di Ischia cod. 01/SAA/03” per il periodo 21 agosto 2017 – 28 febbraio 2018;
2. di dare atto che alla spesa complessiva di euro 336.010,00 si fa fronte con le risorse di euro 25.576.958,50 di cui all’articolo 16 dell’OCDPC n. 476/2017 e agli articoli 1 e 2 dell’OCDPC n. 496/2018, il cui importo è disponibile sulla contabilità speciale n. 6063 intestata al “COMM DELEGATO OCDPC 476-17”;
3. di accreditare il citato importo in favore del Comune di Casamicciola Terme sul c/c IBAN: IT46T0100003245425300185470 intestato al creditore medesimo;
4. di precisare che è fatto onere al Responsabile del Procedimento di trasmettere, in merito all’importo trasferito con il presente atto, la documentazione relativa agli atti di liquidazione disposti in favore della società e correlati ordinativi di pagamento, ai fini della rendicontazione delle spese ai sensi dell’articolo 27, comma 4, del D.lvo 2 gennaio 2018, n. 1;
5. di trasmettere il presente atto al Coordinatore della struttura commissariale per gli adempimenti di competenza;
6. di notificare il presente provvedimento allo Comune di Casamicciola Terme;
7. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Commissario Delegato all’indirizzo http://commissariodelegatosismaischia.regione.campania.it, alle sezioni Albo Pretorio Online, per giorni quindici, e Amministrazione trasparente, sottosezione Provvedimenti/Ordinanze.

Napoli
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente atto
Coordinatore struttura commissariale: avv. Maria Affinita

Giuseppe Grimaldi